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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6062/2024
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Pasquale Miele, presso cui elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco
Falso, elettivamente domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024 la ricorrente in epigrafe ha chiesto la
CP_ condanna dell' all'erogazione, a far data dalla domanda amministrativa n.
2114977800087 del 09.10.2023, dell'assegno sociale.
Nello specifico il ricorrente ha esposto:
- che l' con protocollo n. .5199.28/10/2023.0106818 del 24.10.2023, CP_1 CP_1 rigettava la predetta domanda per il seguente motivo: “lei nel 2019 ha presentato modello unico con i redditi che si allegano alla presente domanda e comunicati con la precedente respinta”;
- di aver inviato in data 24.11.2023, con n. prot. 0117261, richiesta di riesame, specificando che nella dichiarazione redditi 2020, avente ad oggetto i redditi del
2019, vi erano redditi da coniuge e redditi da locazione non più presenti;
- che l' rigettava anche la domanda di riesame per dichiarazione mendace, CP_1
attesa la presenza nella dichiarazione resa nel 2019 all'Agenzia delle Entrate, di una casa di abitazione e tre immobili;
- di aver inoltrato in data 30.01.24 ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il godimento della prestazione e chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, avendo la CP_1
ricorrente dichiarato nel modello unico 2020, relativo ai redditi 2019, di possedere quattro immobili di cui uno concesso in locazione, avendo nel 2020 alienato uno solo dei predetti immobili posseduto in quota parte, non avendo indicato le relative rendite catastali e avendo percepito, come evincibile dall'ultima dichiarazione fiscale verificabile presso l'Agenzia delle Entrate presentata per l'anno di imposta 2019, un assegno annuale dal coniuge di euro 4.800,00. L' ha, quindi, eccepito la CP_1
insussistenza e la pre-costituzione dello stato di bisogno e l'illegittimità della domanda avendo la prestazione in parola carattere sussidiario. Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.
L'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995, applicabile ratione temporis, dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Requisiti necessari all'ottenimento della prestazione sono: requisito anagrafico
(inizialmente 65 anni, poi parametrato all'aspettativa di vita ex art. 18, co. 4 L.
111/2011) del compimento di 65 anni e 3 mesi;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana o, per i cittadini dell'UE, l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Quanto al requisito economico, l'onere probatorio segue la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., restando a carico del ricorrente, come confermato anche dalla Corte di
Cassazione (vd. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23477 del 2010), la quale ha affermato che “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n.
335 del 1995, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
In via preliminare, va precisato che il requisito reddituale in parola non è rappresentato dalla sussistenza di fonti di reddito meramente eventuali o potenziali o dal reddito “percepibile”, ma dal reddito concretamente ed effettivamente “percepito” dall'istante, come confermato dal dato letterale della norma di riferimento che, per il conguaglio, fa espresso riferimento al “reddito effettivamente percepito”.
Tali considerazioni sono condivise dalla Corte di legittimità, che ha sul punto osservato che “in tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la
CP_ ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separa zione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la
S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale)” (Cassazione civile , sez. lav. , 18/03/2010 , n. 6570).
Inoltre, non vi è, né nella lettera né nella ratio della normativa di riferimento, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, e che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al man-tenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 7235 del
2023).
È pur vero, però, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che tali principi non sono d'ostacolo a un eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 24954 del 2021).
Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie il provvedimento di reiezione dell' , versato in atti, si fonda esclusivamente sul modello Unico presentato dalla CP_1
ricorrente nel 2020 e avente a oggetto i redditi 2019.
La ha contestato la motivazione espressa dall' , rappresentando come in Pt_1 CP_1 realtà, nel Modello Unico 2020, al quadro RB, fossero indicati unicamente una casa di abitazione ed un box auto che per 56 giorni non è stato locato producendo al rigo 17 un reddito pari ad €. 12,00 e per 293 giorni locato producendo un reddito pari ad €.
1.831,00.
Ha, inoltre, dedotto di aver alienato nel 2020 il box auto, e provato di essere comproprietaria unicamente dell'immobile sito in Marano di Napoli (NA) alla via
Vittorio Emanuele n. 21, iscritto al foglio 15, particella n. 910, sub. 15 (cfr. visura allegata al ricorso), identificato come la propria casa di abitazione, corrispondente – in assenza di elementi di segno contrario – all'indirizzo di residenza (cfr. carta di identità
e certificato di residenza in atti).
Dagli atti emerge, inoltre, il ricongiungimento col coniuge, con conseguente venir meno dell'assegno di mantenimento, circostanza già rappresentata nell'istanza di riesame rigettata dall' (cfr. istanza di riesame e risposta dell' ). CP_1 CP_1
A seguito di ordine di integrazione documentale la ricorrente ha, inoltre, versato in atti
Cud 2023, 2024 e 2025 relativi al coniuge dai quali emerge la Persona_1 percezione di un reddito pari a €. 8.938,16 nel 2022, a €. 6.652,87 nel 2023 e a €.
7.712,75 nel 2024 (cfr. Cud depositati il 23.04.2025).
Le circostanze valorizzate dall' ai fini dell'esclusione e/o della pre-ordinazione CP_1 dello stato di bisogno, d'altra parte, si risolvono in meri elementi indiziari riferiti a documentazione reddituale neppure prossima alla domanda di assegno sociale e rispetto alla quale la ricorrente ha fornito adeguate argomentazioni e prove.
Né l' deduce alcun elemento concreto da cui poter desumere un intento CP_1
fraudolento sotteso alla richiesta della prestazione.
In definitiva, atteso il mancato superamento dei limiti reddituali previsti (pari, per i soggetti coniugati, a € 13.085,02 per il 2023 e a € 13.894,66 per il 2024), la domanda va accolta.
L'assegno è dovuto alla ricorrente dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 09.10.2023; CP_ b) Condanna l' al pagamento dei relativi ratei dell'assegno sociale a decorrere dal 01.11.2023, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino al soddisfo come per legge;
CP_ c) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6062/2024
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Pasquale Miele, presso cui elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco
Falso, elettivamente domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024 la ricorrente in epigrafe ha chiesto la
CP_ condanna dell' all'erogazione, a far data dalla domanda amministrativa n.
2114977800087 del 09.10.2023, dell'assegno sociale.
Nello specifico il ricorrente ha esposto:
- che l' con protocollo n. .5199.28/10/2023.0106818 del 24.10.2023, CP_1 CP_1 rigettava la predetta domanda per il seguente motivo: “lei nel 2019 ha presentato modello unico con i redditi che si allegano alla presente domanda e comunicati con la precedente respinta”;
- di aver inviato in data 24.11.2023, con n. prot. 0117261, richiesta di riesame, specificando che nella dichiarazione redditi 2020, avente ad oggetto i redditi del
2019, vi erano redditi da coniuge e redditi da locazione non più presenti;
- che l' rigettava anche la domanda di riesame per dichiarazione mendace, CP_1
attesa la presenza nella dichiarazione resa nel 2019 all'Agenzia delle Entrate, di una casa di abitazione e tre immobili;
- di aver inoltrato in data 30.01.24 ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il godimento della prestazione e chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, avendo la CP_1
ricorrente dichiarato nel modello unico 2020, relativo ai redditi 2019, di possedere quattro immobili di cui uno concesso in locazione, avendo nel 2020 alienato uno solo dei predetti immobili posseduto in quota parte, non avendo indicato le relative rendite catastali e avendo percepito, come evincibile dall'ultima dichiarazione fiscale verificabile presso l'Agenzia delle Entrate presentata per l'anno di imposta 2019, un assegno annuale dal coniuge di euro 4.800,00. L' ha, quindi, eccepito la CP_1
insussistenza e la pre-costituzione dello stato di bisogno e l'illegittimità della domanda avendo la prestazione in parola carattere sussidiario. Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.
L'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995, applicabile ratione temporis, dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Requisiti necessari all'ottenimento della prestazione sono: requisito anagrafico
(inizialmente 65 anni, poi parametrato all'aspettativa di vita ex art. 18, co. 4 L.
111/2011) del compimento di 65 anni e 3 mesi;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana o, per i cittadini dell'UE, l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Quanto al requisito economico, l'onere probatorio segue la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., restando a carico del ricorrente, come confermato anche dalla Corte di
Cassazione (vd. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23477 del 2010), la quale ha affermato che “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n.
335 del 1995, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
In via preliminare, va precisato che il requisito reddituale in parola non è rappresentato dalla sussistenza di fonti di reddito meramente eventuali o potenziali o dal reddito “percepibile”, ma dal reddito concretamente ed effettivamente “percepito” dall'istante, come confermato dal dato letterale della norma di riferimento che, per il conguaglio, fa espresso riferimento al “reddito effettivamente percepito”.
Tali considerazioni sono condivise dalla Corte di legittimità, che ha sul punto osservato che “in tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la
CP_ ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separa zione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la
S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale)” (Cassazione civile , sez. lav. , 18/03/2010 , n. 6570).
Inoltre, non vi è, né nella lettera né nella ratio della normativa di riferimento, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, e che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al man-tenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 7235 del
2023).
È pur vero, però, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che tali principi non sono d'ostacolo a un eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 24954 del 2021).
Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie il provvedimento di reiezione dell' , versato in atti, si fonda esclusivamente sul modello Unico presentato dalla CP_1
ricorrente nel 2020 e avente a oggetto i redditi 2019.
La ha contestato la motivazione espressa dall' , rappresentando come in Pt_1 CP_1 realtà, nel Modello Unico 2020, al quadro RB, fossero indicati unicamente una casa di abitazione ed un box auto che per 56 giorni non è stato locato producendo al rigo 17 un reddito pari ad €. 12,00 e per 293 giorni locato producendo un reddito pari ad €.
1.831,00.
Ha, inoltre, dedotto di aver alienato nel 2020 il box auto, e provato di essere comproprietaria unicamente dell'immobile sito in Marano di Napoli (NA) alla via
Vittorio Emanuele n. 21, iscritto al foglio 15, particella n. 910, sub. 15 (cfr. visura allegata al ricorso), identificato come la propria casa di abitazione, corrispondente – in assenza di elementi di segno contrario – all'indirizzo di residenza (cfr. carta di identità
e certificato di residenza in atti).
Dagli atti emerge, inoltre, il ricongiungimento col coniuge, con conseguente venir meno dell'assegno di mantenimento, circostanza già rappresentata nell'istanza di riesame rigettata dall' (cfr. istanza di riesame e risposta dell' ). CP_1 CP_1
A seguito di ordine di integrazione documentale la ricorrente ha, inoltre, versato in atti
Cud 2023, 2024 e 2025 relativi al coniuge dai quali emerge la Persona_1 percezione di un reddito pari a €. 8.938,16 nel 2022, a €. 6.652,87 nel 2023 e a €.
7.712,75 nel 2024 (cfr. Cud depositati il 23.04.2025).
Le circostanze valorizzate dall' ai fini dell'esclusione e/o della pre-ordinazione CP_1 dello stato di bisogno, d'altra parte, si risolvono in meri elementi indiziari riferiti a documentazione reddituale neppure prossima alla domanda di assegno sociale e rispetto alla quale la ricorrente ha fornito adeguate argomentazioni e prove.
Né l' deduce alcun elemento concreto da cui poter desumere un intento CP_1
fraudolento sotteso alla richiesta della prestazione.
In definitiva, atteso il mancato superamento dei limiti reddituali previsti (pari, per i soggetti coniugati, a € 13.085,02 per il 2023 e a € 13.894,66 per il 2024), la domanda va accolta.
L'assegno è dovuto alla ricorrente dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 09.10.2023; CP_ b) Condanna l' al pagamento dei relativi ratei dell'assegno sociale a decorrere dal 01.11.2023, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino al soddisfo come per legge;
CP_ c) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli