TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3286/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BIAGIOTTI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Barga Fornaci di
Barga (LU), frazione Fornaci di Bargam via Traversa 3, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. BALDO ANTONIO e dell'Avv. C.F._3
SPINETTI EMILIA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate a Lucca, piazza
Bernardini 6, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: impugnativa testamentaria e altre domande
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come precisate con le note scritte depositate il 25/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024:
“Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis e previa ammissione delle residue richieste istruttorie di parte attrice di cui alla citazione ed alle memorie depositate ai sensi dell'art. 183/6 cpc finora non ammesse, nonché previa acquisizione delle cartelle cliniche
(n. 46 dal 3.1.2011 al 14.1.2011 e da 21.11.2012 al decesso) riferite alla signora CP_3
[...]
1.accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'improduttività di effetti giuridici, e conseguentemente annullare, del testamento pubblico che aveva CP_3
pagina 1 di 15 rilasciato al Notaio (repertorio n. 20) il 20 febbraio 2014 e di cui in data 17 marzo Per_1
2017, per atto Notaio (repertorio n° 6240), è stata richiesta la registrazione, ai sensi Per_1 dell'art. 591 del c.c. per assoluta incapacità naturale d'intendere e di volere della medesima al momento della redazione del testamento= CP_3
2.accertare e dichiarare la nullità del medesimo testamento rilasciato al Notaio Per_1
(repertorio n. 20) il 20 febbraio 2014 per difetto di forma per mancanza dei quattro testimoni previsti dall'art. 603, ultimo comma, del codice civile in caso di testatore sia cieco che sordo= 3.in conseguenza dell'accertata e dichiarata invalidità e nullità e/o inefficacia (e per effetto del suo annullamento), del predetto testamento, accertare e dichiarare che Pt_1
è l'unico erede legittimo della madre
[...] CP_3
4.revocare per ingratitudine di entrambi i convenuti donatari ai danni dell'attore donante, ai sensi dell'art. 801 del c.c., e quindi dichiarare inefficaci, entrambe (cioè sia la donazione di cui al primo luogo che la donazione di cui al secondo luogo) le donazioni effettuata dall'attore, con contratto Notaio di Viareggio (LU) del 29.09.2010 (repertorio Persona_2
n° 103), registrato a Viareggio (LU) il 4.10.2010 al n° 3587 e trascritto a Lucca il
5.10.2010 al n° 16908 (R.G.) ed al n° 10678 (R.P.), rispettivamente a favore della figlia
e della moglie , che hanno accettato, ed aventi per oggetto, CP_1 CP_2 rispettivamente, il diritto di nuda proprietà ed il diritto di usufrutto della metà dell'intero in ordine ad immobile posto in Comune di Massarosa, frazione di Stiava, via Ciro Menotti n.
16 angolo Via Emilia Sud, composto da fabbricato ad uso di civile abitazione, elevato a schiera con altri, per due piani compreso il terrestre, oltre alla soffitta, composto al piano terra da cucina, tinello,soggiorno, ripostiglio, bagno-w.c. e vano scale e al piano soffitta da due vani non abitabili, con corredo di terreno ad uso di corte e giardino, rappresentato nel catasto fabbricati del Comune di Massarosa, al foglio n. 17, particella n.1593, posto in via Ciro Menotti n° 16 piani T-1-2, categoria A/2, classe 3, vani 8, rendita euro 599,09, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94). Dati derivanti da denuncia di variazione del
27 settembre 2010 n. 13045.1/2010 in atti dal 27.09.2010 - protocollo n. LU0172547= 5.condannare entrambe le convenute alla restituzione all'attore del bene immobile in natura ed alla restituzione dei frutti civili prodotti dopo la notifica della citazione=
6.accertare e dichiarare dell'intervenuto acquisto, ai sensi dell'art. 525 del c.c., in favore dell'attore, per effetto ed in conseguenza della sopravvenuta revoca della precedente rinunzia all'eredità del padre e per la conseguente successione legittima, Persona_3 della quota dei 2/8 del diritto di proprietà sull'immobile posto a Barga in viale Cesare
Biondi n. 20=
7.conseguentemente accertare e dichiarare che, per effetto della revoca della rinunzia all'eredità di e della dichiarata nullità del testamento lasciato da Persona_3 CP_3
che è pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile posto a Barga
[...] Parte_1 in viale Cesare Biondi n° 20, in catasto foglio n° 37, particella n° 29 subalterno 13, categoria A/2, rendita catastale euro 1.278,23=
8.In ipotesi subordinata, in caso di eventuale rigetto dell'azione di nullità del testamento della signora , previa remissione della causa sul ruolo e nomina di CTU cui CP_3 demandare la concretazione e stima della massa ereditaria e la formazione delle quote, disporre dichiarare e statuire lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra
pagina 2 di 15 l'attore e la convenuta sull'immobile posto a Barga in Parte_1 CP_1 viale Cesare Biondi n. 20 (compresi mobili ed arredi)=
9.dichiarare inammissibili ed improcedibili, per violazione dell'at. 36 del c.p.c. e/o per mancato esperimento della negoziazione assistita, e comunque rigettare nel merito perché infondate in fatto, diritto e rito, tutte le domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti convenute=
10.Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa, aumentati di spese generali 15%, di CAP 4% e di IVA 22%, come per legge, oltre alle spese di CTU e di CT di parte".
Per parte convenuta, come precisate con le note scritte depositate il 27/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024:
“Voglia il Tribunale di Lucca, previa ammissione delle prove richieste nei precedenti scritti difensivi e non ammesse:
-rigettare le domande attrici siccome infondate;
-in via riconvenzionale condannare l'attore (i) a risarcire a i danni extra- CP_1 patrimoniali per la violazione della riservatezza dei propri dati sensibili, nella misura risultata provata e di giustizia al termine dell'istruttoria, anche in via equitativa, ed (ii) a risarcire ad entrambe le convenute i danni extra-patrimoniali subiti dalle stesse per il mancato adempimento da parte dell'attore dell'obbligo di provvedere al mantenimento della propria figlia , nella misura risultata provata e di giustizia al termine CP_1 dell'istruttoria, anche in via equitativa;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio e esponendo che: egli è Parte_1 CP_1 CP_2 stato sposato con quest'ultima dal 1996 al 2015, anno del divorzio, e dall'unione coniugale
è nata la figlia con contratto agli atti del Notaio di Viareggio del CP_1 Persona_2
29.09.2010, egli ha donato alla figlia e alla moglie rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto sulla quota di ½ dell'immobile sito a Massarosa, fraz, Stiava, Via Ciro Menotti
n. 16 angolo Via Emilia Sud, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio sulla quota di ½; in virtù della sentenza di divorzio n. 1655/2015 di questo Tribunale, egli ha altresì trasferito a a titolo di assegno di mantenimento una tantum, la restante quota di ½ del CP_2
diritto di usufrutto sul suddetto immobile;
con dichiarazione resa il 01.10.2015 davanti al direttore amministrativo di questo Tribunale, lo stesso ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità relitta del padre , deceduto il 30.11.2014; il Persona_3
06.02.2017, invece, è deceduta a Barga sua madre ed il successivo 17.03.2017 è CP_3
stata richiesta la registrazione del testamento pubblico che la predetta aveva rilasciato di pagina 3 di 15 fronte al Notaio il 20.02.2014, con il quale ha istituito erede per la quota disponibile la nipote per effetto della suddetta rinunzia all'eredità del padre e del CP_1 Per_3 testamento pubblico della madre, l'immobile sito a Barga, Viale Cesare Biondi n. 20 appartiene per 5/8 alla figlia (2/8 per successione dal nonno e 3/8 CP_1 Persona_3
per successione dalla nonna e per 3/8 a , quale quota di CP_3 Parte_1
legittima dalla successione materna;
egli si è trasferito a vivere in Polonia con l'attuale compagna, dalla quale il 08.03.2017 ha avuto il figlio in conseguenza della Persona_4
nascita del secondo figlio e del relativo insorgere di nuovi doveri di mantenimento, cura, istruzione e educazione, per il cui adempimento egli non dispone di mezzi adeguati, lo stesso si trova nella necessità di recuperare almeno in parte le precedenti attribuzioni patrimoniali effettuate negli anni in favore della sola figlia e dell'ex moglie CP_1 [...]
stante la posizione di chiusura da queste ultime assunta rispetto alla ricerca di una CP_2
soluzione di compromesso, egli è stato costretto ad introdurre innanzi a questo Tribunale la causa n. R.G. 549/2018, ove ha chiesto dichiararsi l'inefficacia della donazione effettuata alla figlia nel 2010 ai sensi dell'art. 803 c.p.c.; al contempo e per le medesime CP_1 ragioni, il 29.11.2017 egli ha revocato la rinuncia all'eredità del padre. Quanto al presente giudizio, preliminarmente al quale il 29.05.2018 è stata inutilmente esperita la procedura di mediazione obbligatoria, egli ha chiesto: l'accertamento e la dichiarazione dell'invalidità, nullità e inefficacia del testamento pubblico del 20.02.2014 reso dalla madre al CP_3
Per_ Notaio per incapacità naturale di intendere e di volere della testatrice al momento della formazione dell'atto, per essere la stessa affetta da morbo di Alzheimer diagnosticato sin dal 10.05.2012, come da verbale della commissione medica dell'INPS di Lucca, nonché per non essere stato redatto, il testamento pubblico, alla presenza di quattro testimoni, come previsto a pena di nullità dall'art. 603 ultimo comma c.c., data la condizione di cecità e sordità della testatrice;
l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto acquisto in suo favore, per effetto della revoca della rinuncia all'eredità del padre, della quota dei 2/8 del diritto di proprietà sull'immobile posto a Barga in Viale Cesare Biondi n. 20 e, dunque, della piena proprietà dell'immobile, sia perché, al tempo della rinuncia, il suo diritto di accettare l'eredità paterna non si era ancora prescritto, sia perché nessun diritto sui beni ereditari è stato acquistato da terzi, né l'eredità è stata acquistata per accrescimento da altri pagina 4 di 15 chiamati;
disporre la revocazione per ingratitudine, ai sensi dell'art. 801 c.c., delle donazioni effettuate in favore delle convenute con atto del 29.09.2010 agli atti del Notaio
Per_
alla luce delle offese e delle manifestazioni di disprezzo più volte dalle stesse esternate nei suoi confronti, e conseguentemente condannarle alla restituzione del bene immobile in natura e alla restituzione dei frutti civili prodotti dopo la notifica della citazione;
in caso di rigetto della domanda di accertamento dell'invalidità del testamento, procedere allo scioglimento della comunione esistente con la figlia sull'immobile CP_1
posto a Barga, Viale Cesare Biondi n. 20.
Le convenute e si sono costituite in giudizio tramite un unico CP_1 CP_2 difensore, contestando come segue le domande e deduzioni attoree: l'attore, il quale ha sostenuto di essere stato costretto ad intentare la causa per ottenere la revocazione - in quel caso, per sopravvenienza di figli – della donazione effettuata in favore della figlia al CP_1
fine di poter far fronte ai propri doveri di padre, dal 2011 ha omesso di versare il contributo al mantenimento per la figlia, nonché di rimborsare all'ex moglie le spese CP_2 straordinarie da questa sostenute nell'interesse di questa;
per quanto concerne la domanda di invalidità del testamento di il verbale di commissione medica dell'INPS non CP_3
attesta in alcun modo che la fosse affetta da Alzheimer, né da cecità e sordità, in CP_3 quanto la patologia di Alzheimer è giudicata “da valutare in base a documentazione richiesta” ed è rilevata solo la presenza di “alcune limitazioni nelle capacità globali”; ad ogni modo, anche qualora fosse dimostrato che la testatrice fosse affetta da Alzheimer, ciò non esimerebbe comunque l'attore dall'onere di provare che, al momento della redazione dell'atto, ella si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi scientemente e liberamente;
al contrario, che la testatrice fosse perfettamente in grado di intendere e di volere è dimostrato dall'accertamento della capacità a testare compiuto dal Notaio al momento della redazione dell'atto, facente fede fino a querela di falso, dalla certificazione all'uopo rilasciata dal medico curante della testatrice, dott. e dalle riproduzioni audiovisive registrate il giorno stesso del Per_5 testamento, che dimostrano l'assoluta lucidità della parimenti infondata è la domanda CP_3 di accertamento dell'intervenuto acquisto in favore dell'attore, per effetto della revoca della pagina 5 di 15 rinuncia all'eredità del padre dallo stesso effettuata il 01.10.2015, della quota dei 2/8 del diritto di proprietà sull'immobile posto a Barga in Viale Cesare Biondi n. 20, dal momento che, dopo la rinuncia, con atto del 30.11.2015 la figlia chiamata all'eredità per CP_1
rappresentazione in luogo del proprio padre, ha provveduto ad accettare con beneficio di inventario (essendo all'epoca minorenne) l'eredità del nonno, con ciò escludendo in via definitiva la possibilità per l'attore di revocare la propria precedente rinuncia ai sensi dell'art. 525 c.c.; relativamente alle domande di revocazione delle donazioni effettuate con Per_ atto del 29.09.2010 del Notaio per ingratitudine delle donatarie, la domanda avanzata nei confronti della figlia appare di dubbia proponibilità, essendo stata già proposta dal medesimo attore domanda di revocazione per sopravvenienza di figli nell'ambito di un giudizio ancora pendente, oltre ad essere esclusa dalla disposizione di cui all'art. 805 c.c., avendo avuto l'atto di liberalità, a dire dello stesso attore, natura remuneratoria;
in ogni caso, entrambe le domande sono infondate, non emergendo, dal contenuto dei messaggi trascritti dall'attore, elementi sufficienti ad integrare il requisito dell'ingratitudine, non essendo i predetti né gravemente ingiuriosi, né tantomeno pregiudizievoli del patrimonio morale del donante, anzi costituendo episodi circoscritti che trovano spiegazione in momenti di acceso contrasto familiare riconducibili alle condotte tenute dallo stesso attore, che aveva iniziato ad avanzare pressanti richieste in relazione all'immobile di Barga, nonché instaurato contro di loro le cause civili attualmente pendenti, non al fine di mantenere il figlio ma allo scopo di reperire le risorse per trasferirsi in Australia Per_4
insieme alla nuova famiglia - proposta che lo stesso aveva esteso anche alle convenute;
quanto all'unico messaggio allegato proveniente dalla figlia questo, oltre a non avere CP_1
contenuto oltremodo offensivo, è di poco successivo ad un episodio occorso durante le vacanze natalizie del 2017 quando, durante una lite, l'attore aveva afferrato per il collo la figlia provocandole lesioni personali, salvo successivamente inviarle una lettera di scuse;
la figlia comunque, non si oppone alla domanda di scioglimento della comunione CP_1 ereditaria esistente sull'immobile posto a Barga, Viale Cesare Biondi n. 20, avanzata dall'attore in via subordinata.
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto il risarcimento in via CP_1
equitativa dei danni non patrimoniali subiti in ragione della divulgazione dei suoi dati pagina 6 di 15 sensibili di carattere sanitario, compiuta dal padre con la trascrizione di un messaggio allo stesso inviato in forma riservata dalla propria madre il 02.08.2017 ed avente ad oggetto la sua decisione di interrompere la gravidanza.
Entrambe le convenute, inoltre, hanno avanzato richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali dalle stesse subiti a causa dell'inadempimento da parte dell'attore all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
All'udienza del 14.12.2018 sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito, sono state ammesse talune delle prove orali formulate ed escussi i testimoni. Si sono in seguito succeduti vari rinvii d'udienza, alla luce della pendenza tra le parti di trattative per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, poi terminate senza buon esito. All'udienza del 08.02.2023 è stato nominato un traduttore, per procedere alla traduzione dalla lingua polacca del doc. 83 depositato da parte attrice in allegato alla memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Alla successiva udienza del 07.06.2023 è stata disposta c.t.u. di carattere psichiatrico, tesa ad accertare, sulla base della documentazione in atti e di quanto emerso dall'istruttoria orale condotta, se fosse o meno incapace di intendere e di volere alla data di CP_3
redazione del testamento. La causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Le domande di nullità del testamento pubblico.
Parte attrice ha chiesto di dichiarare la nullità del testamento pubblico reso dalla madre
Per_ al Notaio il 20.02.2014 per assoluta incapacità d'intendere e di volere al CP_3 momento della redazione dell'atto ai sensi dell'art. 591, comma 1, n. 3) c.c., ovvero per mancanza del requisito di forma previsto dall'art. 603, ultimo comma, c.c., stante la sordità
e cecità del testatore.
Entrambe le domande sono risultate infondate all'esito dell'istruttoria condotta.
Giova rammentare che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi
pagina 7 di 15 impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”. Va altresì precisato che l'incapacità naturale postula l'esistenza non di una semplice alterazione delle facoltà intellettive del de cuius, bensì “bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cass., n. 3934/2018).
Spettava dunque all'attore provare o l'incapacità totale e permanente della de cuius, ovvero addurre la dimostrazione dell' “infermità transitoria o permanente”, o dell' “altra causa perturbatrice” che avrebbe reso la madre incapace di autodeterminarsi, al momento della redazione del testamento. Tuttavia, nel corso del giudizio né l'una né l'altra circostanza è stata provata.
Per_ Il Notaio sentito all'udienza del 20.01.2020, ha affermato “[la mi disse, CP_3
appunto, che voleva privilegiare, dopo la sua morte, la nipote, ma voleva anche che il testamento fosse valido…non ho avuto dubbi sulla sua capacità d'intendere e di volere, le ho chiesto le generalità e quale fosse il suo patrimonio mobiliare e immobiliare e lei ha risposto alle mie domande. Le chiesi anche in quale anno eravamo, il giorno e il mese, dove eravamo, da dove era venuta, che sono le domande di routine per verificare la capacità del soggetto e lei ha sempre risposto adeguatamente… Alla luce della persistente preoccupazione della sig.ra di predisporre un negozio giuridico valido e non impugnabile, le dissi comunque che, ad abundantiam, avrebbe potuto consegnarmi un certificato del suo medico attestante la sua capacità d'intendere e di volere, il giorno fissato per la redazione del testamento. Cosa che è stata fatta, tanto che ho il suddetto certificato nel mio fascicolo.
Preciso anche che dissi alla sig.ra che il testamento poteva essere olografo o pubblico e che il primo è generalmente gratuito, mentre il secondo ha un costo e che però il testamento pubblico fornisce maggiori garanzie, in termini di ridottissimo se non escluso rischio di dispersione del testamento e di redazione delle volontà testamentarie in presenza di soggetti, quali Notaio e testimoni, il cui intervento di per sé attesta la capacità
pagina 8 di 15 d'intendere e di volere del testatore, quale presupposto prodromico alla redazione del testamento. A quel punto la sig.ra scelse il testamento pubblico”.
Difatti, la natura stessa del testamento pubblico - forma che è stata frutto di una scelta
Per_ consapevole effettuata dalla testatrice, come riferito dal Notaio - implica, quale obbligo inderogabilmente posto a carico del Notaio dall'art. 47 della l. not. come logico presupposto dell'esercizio delle sue funzioni, una rigorosa indagine circa la volontà delle parti, incombente che pone il pubblico ufficiale nella posizione di dover effettuare un vaglio circa la presenza, nella parte, di una volontà di conferma del contenuto dell'atto.
Scrutinio che, nel caso di specie, il Notaio ha riferito di avere espletato con esito positivo.
Quanto al certificato al quale il Notaio ha fatto riferimento durante la deposizione testimoniale, prodotto da parte convenuta su autorizzazione del Giudice, esso è stato redatto dal dott. medico di base della in data coeva alla redazione del testamento, Per_5 CP_3 ovvero lo stesso 20.02.2014, ed attesta come la de cuius, in quel tempo, godesse “di relativa buona salute” e fosse “in grado di intendere e di volere”. Sempre il dott. Per_5
nel certificato del 14.11.2018 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) certifica “che nel periodo nel quale fu redatto il testamento in discussione la sig.ra nata il CP_3
12.IV.34 e iscritta negli elenchi dei miei pazienti pur affetta da diabete insulino dipendente era comunque in grado di intendere e di volere”.
Tali risultanze sono confermate dalle conclusioni raggiunte dal c.t.u., dott. , Per_6 nella relazione peritale depositata, nella misura in cui il consulente ha escluso “sulla base della documentazione in atti e di quanto emerso dall'istruttoria orale condotta, che CP_3
alla data di redazione del testamento, versasse in stato di mente tale da renderla
[...] incapace di intendere e di volere”.
In proposito, non risultano condivisibili le contestazioni svolte dall'attore, che ha lamentato errori metodologici nel lavoro svolto dal c.t.u., riportando il parere espresso sul punto dal proprio c.t.p. Non si evince, infatti, dalla lettura delle ragioni poste dal c.t.u. a sostegno delle proprie conclusioni e della risposta dello stesso alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, alcun errore di metodo, atteso che lo stesso ha indicato le ragioni per le quali è giunto ad affermare l'impossibilità di ricostruire adeguatamente l'andamento clinico dei sintomi di deterioramento cognitivo che pur affliggevano la de cuius e, dunque, di far luce pagina 9 di 15 sul livello di funzionalità residuale della stessa al momento della redazione del testamento, non essendo emersi, dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio, “elementi psicopatologici, clinici e di decorso sufficienti per affermare che, al momento dell'atto testamentario, la sig.ra CP_3 fosse, per infermità di mente, persona incapace di intendere e di volere”.
Parimenti da escludere è la sussistenza dell'ulteriore causa di nullità del testamento invocata da parte attrice sulla base dell'art. 603, ultimo comma, c.c., non essendo emersa, nel corso del procedimento, alcuna prova della condizione di sordità e cecità della testatrice
Per_ al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, avendo anzi il Notaio riferito che “La sig.ra non era né cieca, né sorda, né muta” (cfr. verbale di udienza del
29.01.2020). La medesima esclusione è stata effettuata dal dott. si ripete medico Per_5 di base della all'udienza del 08.02.2023: “direi di sì, non ricordo che ci fosse un CP_3 problema di assenza di vista o di udito…la signora era affetta da retinopatia dovuta al diabete, ossia un danno alla retina, ma non era cieca”.
A conferma di quanto sopra detto va ulteriormente menzionata la registrazione audiovisiva prodotta da parte convenuta (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), in cui la CP_3 che non risulta avere problemi né all'udito né alla vista, appare lucida e consapevole della scelta di ultima volontà dalla stessa effettuata in favore della nipote affermando di CP_1 averlo voluto fare “da tanto”, di essere “contenta di averlo fatto” e di sentirsi “leggera” per essersi tolta un “peso”.
La revoca della rinuncia all'eredità paterna da parte dell'attore.
Parimenti da rigettare è la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto in favore dell'attore, per effetto della revoca della rinuncia all'eredità del padre Persona_3 dallo stesso effettuata, della quota di proprietà dei 2/8 dell'immobile posto a Barga in Viale
Cesare Biondi n. 20 e, dunque, della piena proprietà di detto bene. Ciò in quanto, in seguito alla suddetta rinuncia del 01.10.2015, il successivo 30.11.2015 l'eredità è stata accettata dalla convenuta subentrata al padre rinunciante per rappresentazione ex art. CP_1
467 c.c. (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), sicché l'acquisto dell'eredità da pagina 10 di 15 parte della stessa esclude la possibilità, per il padre, di accettarla, essendo venuta meno l'originaria delazione. In particolare, “il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 cod. civ., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato
(Cass. 8912/98; 4745/2003). Il venir meno della delazione si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l'eredità. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.) …
Tuttavia, non sempre alla vacanza della quota si determinano i presupposti perché possa operare l'istituto dell'accrescimento, perché un ulteriore limite all'efficacia di quest'ultimo
è dato dall'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto della rappresentazione, che prevale sull'accrescimento (art. 6674, ultimo comma, art. 522 c.c. che fanno salvo il diritto di rappresentazione)… l'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati per rappresentazione non opera automaticamente, per effetto della sola delazione determinata dalla rinunzia dell'ascendente, ma richiede che il rappresentante acquisti
l'eredità per accettazione… In applicazione di tali principi al caso in esame, è agevole comprendere che la circostanza che ha reso possibile la revoca della rinunzia è da ravvisare nel fatto che il rappresentante non aveva ancora accettato…”. (Cass. sent. n.
29146/2022). Pertanto, essendo già intervenuta, posteriormente alla rinuncia da parte dell'attore dell'eredità del padre, l'accettazione e conseguentemente l'acquisto dell'eredità da parte della figlia, chiamata per rappresentazione, con relativo venir meno dell'originaria delazione in favore del primo, non era più possibile, da parte di questo, revocare tale rinuncia con effetto in danno della figlia, la quale aveva già accettato l'eredità del nonno.
La domanda di revocazione delle donazioni.
Del pari infondate sono le domande di revocazione per ingratitudine delle donazioni effettuate dall'attore in favore delle convenute con atto notarile del 29.09.2010. Difatti, per costante giurisprudenza, l'integrazione della “ingiuria grave”, che ai sensi dell'art. 801 c.c.
pagina 11 di 15 legittima siffatta misura, richiede “la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante (Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008,
n. 17188; Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013). L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante”
(Cass., sent. n. 3811/2024).
Ebbene, per quanto concerne la domanda avanzata dall'attore nei confronti della ex moglie non si ravvisano, negli screenshot delle conversazioni whatsapp dallo stesso CP_2
prodotte (docc.
8-23 allegati all'atto di citazione), gli elementi sopra esplicitati, dovendo peraltro, tali scambi di messaggi, essere letti alla luce della complessa situazione familiare e dei contrasti esistenti tra le parti, come ben emerge dalle e-mail e dalle conversazioni whatsapp prodotte da parte convenuta (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione), avendo altresì l'attore già in precedenza agito in giudizio nei confronti della figlia chiedendo la revocazione della medesima donazione in esame per sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c. (proc. n. R.G. 549/2018, doc. 35 allegato alla citazione).
Ugualmente insussistenti sono i presupposti per disporre la revocazione della donazione in favore della figlia per ingratitudine, dovendosi leggere il messaggio inviato da quest'ultima al padre il 22.03.2018 (doc. 21 allegato all'atto di citazione, “Ascoltami bene non mi cercare più e non mi scrivere mai perché te per me non sei nessuno .. Se mi scrivi ti denuncio per me sei morto”) alla luce della causa civile dallo stesso intentata contro la figlia, come sopra detto, nonché del grave episodio di aggressione fisica dalla stessa subito da parte del padre in data 28.12.2017; fatto, questo, che emerge dal verbale di ricezione di querela orale e dal verbale di pronto soccorso prodotti dalla convenuta (doc. 8 allegato alla comparsa) e che ha trovato preciso riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste
[...] all'udienza del 29.01.2020. Tes_1
Le domande riconvenzionali.
Venendo all'analisi della domande proposte dalla parte convenuta in via riconvenzionale, queste debbono essere considerate ammissibili, in quanto non implicano spostamento di pagina 12 di 15 competenza del giudice adito, giacché “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito” (Cass. ordinanza n. 5484/2024). Nel caso di specie, ritenuta la competenza di questo Giudice, non si ravvisano ragioni ostative alla trattazione delle domande avanzate in via riconvenzionale, peraltro già sottoposte al contraddittorio tra le parti, né è necessario, per la loro procedibilità ed in ragione della loro natura, l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, stante, peraltro, l'indeterminatezza del quantum richiesto, rimesso in via equitativa all'apprezzamento del giudicante.
Ciò detto, le domande risultano infondate nel merito.
Quanto alla prima, deve ritenersi legittima la produzione e la trascrizione in giudizio, da parte dell'attore, della chat whatsapp intercorsa con l'ex moglie, facente riferimento all'interruzione di gravidanza della figlia in quanto riconducibile al legittimo CP_1 esercizio del diritto di difesa, inserendosi le espressioni ingiuriose che l'attore pone a fondamento della domanda (“ti ammazzo”, “figlio di puttana”, “bastardo”) nell'ambito della discussione tra i genitori relativa alla decisione che avrebbe dovuto assumere la figlia in merito all'interruzione o meno della gravidanza;
ciò fermo restando la valutazione già espressa in merito all'inidoneità di tali espressioni ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 801 c.c., sopra chiariti, considerata anche la delicatezza della questione e la rilevanza degli interessi coinvolti, tali da giustificare l'utilizzo di toni più accesi.
Nemmeno può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da entrambe le convenute in ragione dell'inadempimento di parte attrice all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, atteso che l'ammissibile operatività, in tale ambito, di meccanismi probatori presuntivi basati su massime di esperienza non esime la parte dalla pagina 13 di 15 precisa allegazione del pregiudizio concretamente sofferto. Nella fattispecie, difettano totalmente le deduzioni di base circa la produzione di un pregiudizio: nella comparsa ci si limita a formulare la richiesta di risarcimento dei danni extra-patrimoniali “per il mancato adempimento da parte dell'attore dell'obbligo di provvedere al mantenimento della propria figlia” (pag. 11 della comparsa di costituzione in giudizio), nessun elemento aggiuntivo è contenuto nella memoria di precisazione della domanda ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. e nessuna istanza istruttoria è stata in proposito formulata, mentre le deduzioni in fatto circa il danno patito contenute nei successivi scritti difensivi sono tardive.
Trattandosi di un danno non patrimoniale fatto valere ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., non solo la condotta, ma anche il pregiudizio sofferto e il nesso causale tra l'uno e l'altro devono essere oggetto di specifica deduzione e prova, trattandosi di danno-conseguenza e non di un danno in re ipsa. Peraltro, essendo formulate due domande di risarcimento, da parte di entrambe le convenute, non può non ritenersi necessaria una pur minima allegazione dei diversi pregiudizi subiti sul piano morale, che nella fattispecie difetta totalmente.
Il definitivo rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno insistito nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti. Si confermano in proposito le ragioni ostative indicate dal giudice istruttore nell'ordinanza istruttoria emessa il
23.06.2019, rilevando, in via ulteriore, che la capitolazione effettuata da parte attrice nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. verte su circostanze irrilevanti o di rilievo medico-legale, già sottoposte alla valutazione del c.t.u., la cui ammissione e favorevole acquisizione al processo in nessun caso potrebbe, comunque, condurre ad una decisione favorevole a parte attrice. Mentre parte convenuta non ha formulato alcuna istanza istruttoria relativamente alle domande riconvenzionali.
La rimessione della causa sul ruolo.
Rigettate le domande formulate dalle parti come sopra, la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruzione e la decisione della domanda di pagina 14 di 15 scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e Parte_1 CP_1 sull'immobile posto a Barga, Viale Cesare Biondi n. 20.
Le spese processuali.
Trattandosi di sentenza che definisce talune delle domande avanzate, si procede a statuire in ordine alle relative spese processuali. La reciproca soccombenza delle parti (di parte attrice in ordine alle domande avanzate in via principale e di parte convenuta in ordine alle domande avanzate in via riconvenzionale) giustifica la loro compensazione. Mentre le spese relative all'onorario del traduttore e del c.t.u., la cui attività è stata diretta ad istruire la domanda di accertamento dell'invalidità dell'atto di ultima volontà, sulla quale l'attore è risultato soccombente, sono poste a definitivo carico di quest'ultimo.
P.Q.M
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Rigetta le domande formulate da parte attrice in via principale;
- Rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;
- Compensa le spese processuali, ponendo a definitivo carico di parte attrice le spese relative all'onorario del traduttore e del c.t.u.;
- Dispone la rimessione sul ruolo della causa per l'istruzione e la decisione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra parte attrice e parte convenuta CP_1
Si comunichi.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BIAGIOTTI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Barga Fornaci di
Barga (LU), frazione Fornaci di Bargam via Traversa 3, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. BALDO ANTONIO e dell'Avv. C.F._3
SPINETTI EMILIA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate a Lucca, piazza
Bernardini 6, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: impugnativa testamentaria e altre domande
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come precisate con le note scritte depositate il 25/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024:
“Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis e previa ammissione delle residue richieste istruttorie di parte attrice di cui alla citazione ed alle memorie depositate ai sensi dell'art. 183/6 cpc finora non ammesse, nonché previa acquisizione delle cartelle cliniche
(n. 46 dal 3.1.2011 al 14.1.2011 e da 21.11.2012 al decesso) riferite alla signora CP_3
[...]
1.accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'improduttività di effetti giuridici, e conseguentemente annullare, del testamento pubblico che aveva CP_3
pagina 1 di 15 rilasciato al Notaio (repertorio n. 20) il 20 febbraio 2014 e di cui in data 17 marzo Per_1
2017, per atto Notaio (repertorio n° 6240), è stata richiesta la registrazione, ai sensi Per_1 dell'art. 591 del c.c. per assoluta incapacità naturale d'intendere e di volere della medesima al momento della redazione del testamento= CP_3
2.accertare e dichiarare la nullità del medesimo testamento rilasciato al Notaio Per_1
(repertorio n. 20) il 20 febbraio 2014 per difetto di forma per mancanza dei quattro testimoni previsti dall'art. 603, ultimo comma, del codice civile in caso di testatore sia cieco che sordo= 3.in conseguenza dell'accertata e dichiarata invalidità e nullità e/o inefficacia (e per effetto del suo annullamento), del predetto testamento, accertare e dichiarare che Pt_1
è l'unico erede legittimo della madre
[...] CP_3
4.revocare per ingratitudine di entrambi i convenuti donatari ai danni dell'attore donante, ai sensi dell'art. 801 del c.c., e quindi dichiarare inefficaci, entrambe (cioè sia la donazione di cui al primo luogo che la donazione di cui al secondo luogo) le donazioni effettuata dall'attore, con contratto Notaio di Viareggio (LU) del 29.09.2010 (repertorio Persona_2
n° 103), registrato a Viareggio (LU) il 4.10.2010 al n° 3587 e trascritto a Lucca il
5.10.2010 al n° 16908 (R.G.) ed al n° 10678 (R.P.), rispettivamente a favore della figlia
e della moglie , che hanno accettato, ed aventi per oggetto, CP_1 CP_2 rispettivamente, il diritto di nuda proprietà ed il diritto di usufrutto della metà dell'intero in ordine ad immobile posto in Comune di Massarosa, frazione di Stiava, via Ciro Menotti n.
16 angolo Via Emilia Sud, composto da fabbricato ad uso di civile abitazione, elevato a schiera con altri, per due piani compreso il terrestre, oltre alla soffitta, composto al piano terra da cucina, tinello,soggiorno, ripostiglio, bagno-w.c. e vano scale e al piano soffitta da due vani non abitabili, con corredo di terreno ad uso di corte e giardino, rappresentato nel catasto fabbricati del Comune di Massarosa, al foglio n. 17, particella n.1593, posto in via Ciro Menotti n° 16 piani T-1-2, categoria A/2, classe 3, vani 8, rendita euro 599,09, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94). Dati derivanti da denuncia di variazione del
27 settembre 2010 n. 13045.1/2010 in atti dal 27.09.2010 - protocollo n. LU0172547= 5.condannare entrambe le convenute alla restituzione all'attore del bene immobile in natura ed alla restituzione dei frutti civili prodotti dopo la notifica della citazione=
6.accertare e dichiarare dell'intervenuto acquisto, ai sensi dell'art. 525 del c.c., in favore dell'attore, per effetto ed in conseguenza della sopravvenuta revoca della precedente rinunzia all'eredità del padre e per la conseguente successione legittima, Persona_3 della quota dei 2/8 del diritto di proprietà sull'immobile posto a Barga in viale Cesare
Biondi n. 20=
7.conseguentemente accertare e dichiarare che, per effetto della revoca della rinunzia all'eredità di e della dichiarata nullità del testamento lasciato da Persona_3 CP_3
che è pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile posto a Barga
[...] Parte_1 in viale Cesare Biondi n° 20, in catasto foglio n° 37, particella n° 29 subalterno 13, categoria A/2, rendita catastale euro 1.278,23=
8.In ipotesi subordinata, in caso di eventuale rigetto dell'azione di nullità del testamento della signora , previa remissione della causa sul ruolo e nomina di CTU cui CP_3 demandare la concretazione e stima della massa ereditaria e la formazione delle quote, disporre dichiarare e statuire lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra
pagina 2 di 15 l'attore e la convenuta sull'immobile posto a Barga in Parte_1 CP_1 viale Cesare Biondi n. 20 (compresi mobili ed arredi)=
9.dichiarare inammissibili ed improcedibili, per violazione dell'at. 36 del c.p.c. e/o per mancato esperimento della negoziazione assistita, e comunque rigettare nel merito perché infondate in fatto, diritto e rito, tutte le domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti convenute=
10.Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa, aumentati di spese generali 15%, di CAP 4% e di IVA 22%, come per legge, oltre alle spese di CTU e di CT di parte".
Per parte convenuta, come precisate con le note scritte depositate il 27/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024:
“Voglia il Tribunale di Lucca, previa ammissione delle prove richieste nei precedenti scritti difensivi e non ammesse:
-rigettare le domande attrici siccome infondate;
-in via riconvenzionale condannare l'attore (i) a risarcire a i danni extra- CP_1 patrimoniali per la violazione della riservatezza dei propri dati sensibili, nella misura risultata provata e di giustizia al termine dell'istruttoria, anche in via equitativa, ed (ii) a risarcire ad entrambe le convenute i danni extra-patrimoniali subiti dalle stesse per il mancato adempimento da parte dell'attore dell'obbligo di provvedere al mantenimento della propria figlia , nella misura risultata provata e di giustizia al termine CP_1 dell'istruttoria, anche in via equitativa;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio e esponendo che: egli è Parte_1 CP_1 CP_2 stato sposato con quest'ultima dal 1996 al 2015, anno del divorzio, e dall'unione coniugale
è nata la figlia con contratto agli atti del Notaio di Viareggio del CP_1 Persona_2
29.09.2010, egli ha donato alla figlia e alla moglie rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto sulla quota di ½ dell'immobile sito a Massarosa, fraz, Stiava, Via Ciro Menotti
n. 16 angolo Via Emilia Sud, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio sulla quota di ½; in virtù della sentenza di divorzio n. 1655/2015 di questo Tribunale, egli ha altresì trasferito a a titolo di assegno di mantenimento una tantum, la restante quota di ½ del CP_2
diritto di usufrutto sul suddetto immobile;
con dichiarazione resa il 01.10.2015 davanti al direttore amministrativo di questo Tribunale, lo stesso ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità relitta del padre , deceduto il 30.11.2014; il Persona_3
06.02.2017, invece, è deceduta a Barga sua madre ed il successivo 17.03.2017 è CP_3
stata richiesta la registrazione del testamento pubblico che la predetta aveva rilasciato di pagina 3 di 15 fronte al Notaio il 20.02.2014, con il quale ha istituito erede per la quota disponibile la nipote per effetto della suddetta rinunzia all'eredità del padre e del CP_1 Per_3 testamento pubblico della madre, l'immobile sito a Barga, Viale Cesare Biondi n. 20 appartiene per 5/8 alla figlia (2/8 per successione dal nonno e 3/8 CP_1 Persona_3
per successione dalla nonna e per 3/8 a , quale quota di CP_3 Parte_1
legittima dalla successione materna;
egli si è trasferito a vivere in Polonia con l'attuale compagna, dalla quale il 08.03.2017 ha avuto il figlio in conseguenza della Persona_4
nascita del secondo figlio e del relativo insorgere di nuovi doveri di mantenimento, cura, istruzione e educazione, per il cui adempimento egli non dispone di mezzi adeguati, lo stesso si trova nella necessità di recuperare almeno in parte le precedenti attribuzioni patrimoniali effettuate negli anni in favore della sola figlia e dell'ex moglie CP_1 [...]
stante la posizione di chiusura da queste ultime assunta rispetto alla ricerca di una CP_2
soluzione di compromesso, egli è stato costretto ad introdurre innanzi a questo Tribunale la causa n. R.G. 549/2018, ove ha chiesto dichiararsi l'inefficacia della donazione effettuata alla figlia nel 2010 ai sensi dell'art. 803 c.p.c.; al contempo e per le medesime CP_1 ragioni, il 29.11.2017 egli ha revocato la rinuncia all'eredità del padre. Quanto al presente giudizio, preliminarmente al quale il 29.05.2018 è stata inutilmente esperita la procedura di mediazione obbligatoria, egli ha chiesto: l'accertamento e la dichiarazione dell'invalidità, nullità e inefficacia del testamento pubblico del 20.02.2014 reso dalla madre al CP_3
Per_ Notaio per incapacità naturale di intendere e di volere della testatrice al momento della formazione dell'atto, per essere la stessa affetta da morbo di Alzheimer diagnosticato sin dal 10.05.2012, come da verbale della commissione medica dell'INPS di Lucca, nonché per non essere stato redatto, il testamento pubblico, alla presenza di quattro testimoni, come previsto a pena di nullità dall'art. 603 ultimo comma c.c., data la condizione di cecità e sordità della testatrice;
l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto acquisto in suo favore, per effetto della revoca della rinuncia all'eredità del padre, della quota dei 2/8 del diritto di proprietà sull'immobile posto a Barga in Viale Cesare Biondi n. 20 e, dunque, della piena proprietà dell'immobile, sia perché, al tempo della rinuncia, il suo diritto di accettare l'eredità paterna non si era ancora prescritto, sia perché nessun diritto sui beni ereditari è stato acquistato da terzi, né l'eredità è stata acquistata per accrescimento da altri pagina 4 di 15 chiamati;
disporre la revocazione per ingratitudine, ai sensi dell'art. 801 c.c., delle donazioni effettuate in favore delle convenute con atto del 29.09.2010 agli atti del Notaio
Per_
alla luce delle offese e delle manifestazioni di disprezzo più volte dalle stesse esternate nei suoi confronti, e conseguentemente condannarle alla restituzione del bene immobile in natura e alla restituzione dei frutti civili prodotti dopo la notifica della citazione;
in caso di rigetto della domanda di accertamento dell'invalidità del testamento, procedere allo scioglimento della comunione esistente con la figlia sull'immobile CP_1
posto a Barga, Viale Cesare Biondi n. 20.
Le convenute e si sono costituite in giudizio tramite un unico CP_1 CP_2 difensore, contestando come segue le domande e deduzioni attoree: l'attore, il quale ha sostenuto di essere stato costretto ad intentare la causa per ottenere la revocazione - in quel caso, per sopravvenienza di figli – della donazione effettuata in favore della figlia al CP_1
fine di poter far fronte ai propri doveri di padre, dal 2011 ha omesso di versare il contributo al mantenimento per la figlia, nonché di rimborsare all'ex moglie le spese CP_2 straordinarie da questa sostenute nell'interesse di questa;
per quanto concerne la domanda di invalidità del testamento di il verbale di commissione medica dell'INPS non CP_3
attesta in alcun modo che la fosse affetta da Alzheimer, né da cecità e sordità, in CP_3 quanto la patologia di Alzheimer è giudicata “da valutare in base a documentazione richiesta” ed è rilevata solo la presenza di “alcune limitazioni nelle capacità globali”; ad ogni modo, anche qualora fosse dimostrato che la testatrice fosse affetta da Alzheimer, ciò non esimerebbe comunque l'attore dall'onere di provare che, al momento della redazione dell'atto, ella si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi scientemente e liberamente;
al contrario, che la testatrice fosse perfettamente in grado di intendere e di volere è dimostrato dall'accertamento della capacità a testare compiuto dal Notaio al momento della redazione dell'atto, facente fede fino a querela di falso, dalla certificazione all'uopo rilasciata dal medico curante della testatrice, dott. e dalle riproduzioni audiovisive registrate il giorno stesso del Per_5 testamento, che dimostrano l'assoluta lucidità della parimenti infondata è la domanda CP_3 di accertamento dell'intervenuto acquisto in favore dell'attore, per effetto della revoca della pagina 5 di 15 rinuncia all'eredità del padre dallo stesso effettuata il 01.10.2015, della quota dei 2/8 del diritto di proprietà sull'immobile posto a Barga in Viale Cesare Biondi n. 20, dal momento che, dopo la rinuncia, con atto del 30.11.2015 la figlia chiamata all'eredità per CP_1
rappresentazione in luogo del proprio padre, ha provveduto ad accettare con beneficio di inventario (essendo all'epoca minorenne) l'eredità del nonno, con ciò escludendo in via definitiva la possibilità per l'attore di revocare la propria precedente rinuncia ai sensi dell'art. 525 c.c.; relativamente alle domande di revocazione delle donazioni effettuate con Per_ atto del 29.09.2010 del Notaio per ingratitudine delle donatarie, la domanda avanzata nei confronti della figlia appare di dubbia proponibilità, essendo stata già proposta dal medesimo attore domanda di revocazione per sopravvenienza di figli nell'ambito di un giudizio ancora pendente, oltre ad essere esclusa dalla disposizione di cui all'art. 805 c.c., avendo avuto l'atto di liberalità, a dire dello stesso attore, natura remuneratoria;
in ogni caso, entrambe le domande sono infondate, non emergendo, dal contenuto dei messaggi trascritti dall'attore, elementi sufficienti ad integrare il requisito dell'ingratitudine, non essendo i predetti né gravemente ingiuriosi, né tantomeno pregiudizievoli del patrimonio morale del donante, anzi costituendo episodi circoscritti che trovano spiegazione in momenti di acceso contrasto familiare riconducibili alle condotte tenute dallo stesso attore, che aveva iniziato ad avanzare pressanti richieste in relazione all'immobile di Barga, nonché instaurato contro di loro le cause civili attualmente pendenti, non al fine di mantenere il figlio ma allo scopo di reperire le risorse per trasferirsi in Australia Per_4
insieme alla nuova famiglia - proposta che lo stesso aveva esteso anche alle convenute;
quanto all'unico messaggio allegato proveniente dalla figlia questo, oltre a non avere CP_1
contenuto oltremodo offensivo, è di poco successivo ad un episodio occorso durante le vacanze natalizie del 2017 quando, durante una lite, l'attore aveva afferrato per il collo la figlia provocandole lesioni personali, salvo successivamente inviarle una lettera di scuse;
la figlia comunque, non si oppone alla domanda di scioglimento della comunione CP_1 ereditaria esistente sull'immobile posto a Barga, Viale Cesare Biondi n. 20, avanzata dall'attore in via subordinata.
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto il risarcimento in via CP_1
equitativa dei danni non patrimoniali subiti in ragione della divulgazione dei suoi dati pagina 6 di 15 sensibili di carattere sanitario, compiuta dal padre con la trascrizione di un messaggio allo stesso inviato in forma riservata dalla propria madre il 02.08.2017 ed avente ad oggetto la sua decisione di interrompere la gravidanza.
Entrambe le convenute, inoltre, hanno avanzato richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali dalle stesse subiti a causa dell'inadempimento da parte dell'attore all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
All'udienza del 14.12.2018 sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito, sono state ammesse talune delle prove orali formulate ed escussi i testimoni. Si sono in seguito succeduti vari rinvii d'udienza, alla luce della pendenza tra le parti di trattative per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, poi terminate senza buon esito. All'udienza del 08.02.2023 è stato nominato un traduttore, per procedere alla traduzione dalla lingua polacca del doc. 83 depositato da parte attrice in allegato alla memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Alla successiva udienza del 07.06.2023 è stata disposta c.t.u. di carattere psichiatrico, tesa ad accertare, sulla base della documentazione in atti e di quanto emerso dall'istruttoria orale condotta, se fosse o meno incapace di intendere e di volere alla data di CP_3
redazione del testamento. La causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Le domande di nullità del testamento pubblico.
Parte attrice ha chiesto di dichiarare la nullità del testamento pubblico reso dalla madre
Per_ al Notaio il 20.02.2014 per assoluta incapacità d'intendere e di volere al CP_3 momento della redazione dell'atto ai sensi dell'art. 591, comma 1, n. 3) c.c., ovvero per mancanza del requisito di forma previsto dall'art. 603, ultimo comma, c.c., stante la sordità
e cecità del testatore.
Entrambe le domande sono risultate infondate all'esito dell'istruttoria condotta.
Giova rammentare che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi
pagina 7 di 15 impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”. Va altresì precisato che l'incapacità naturale postula l'esistenza non di una semplice alterazione delle facoltà intellettive del de cuius, bensì “bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cass., n. 3934/2018).
Spettava dunque all'attore provare o l'incapacità totale e permanente della de cuius, ovvero addurre la dimostrazione dell' “infermità transitoria o permanente”, o dell' “altra causa perturbatrice” che avrebbe reso la madre incapace di autodeterminarsi, al momento della redazione del testamento. Tuttavia, nel corso del giudizio né l'una né l'altra circostanza è stata provata.
Per_ Il Notaio sentito all'udienza del 20.01.2020, ha affermato “[la mi disse, CP_3
appunto, che voleva privilegiare, dopo la sua morte, la nipote, ma voleva anche che il testamento fosse valido…non ho avuto dubbi sulla sua capacità d'intendere e di volere, le ho chiesto le generalità e quale fosse il suo patrimonio mobiliare e immobiliare e lei ha risposto alle mie domande. Le chiesi anche in quale anno eravamo, il giorno e il mese, dove eravamo, da dove era venuta, che sono le domande di routine per verificare la capacità del soggetto e lei ha sempre risposto adeguatamente… Alla luce della persistente preoccupazione della sig.ra di predisporre un negozio giuridico valido e non impugnabile, le dissi comunque che, ad abundantiam, avrebbe potuto consegnarmi un certificato del suo medico attestante la sua capacità d'intendere e di volere, il giorno fissato per la redazione del testamento. Cosa che è stata fatta, tanto che ho il suddetto certificato nel mio fascicolo.
Preciso anche che dissi alla sig.ra che il testamento poteva essere olografo o pubblico e che il primo è generalmente gratuito, mentre il secondo ha un costo e che però il testamento pubblico fornisce maggiori garanzie, in termini di ridottissimo se non escluso rischio di dispersione del testamento e di redazione delle volontà testamentarie in presenza di soggetti, quali Notaio e testimoni, il cui intervento di per sé attesta la capacità
pagina 8 di 15 d'intendere e di volere del testatore, quale presupposto prodromico alla redazione del testamento. A quel punto la sig.ra scelse il testamento pubblico”.
Difatti, la natura stessa del testamento pubblico - forma che è stata frutto di una scelta
Per_ consapevole effettuata dalla testatrice, come riferito dal Notaio - implica, quale obbligo inderogabilmente posto a carico del Notaio dall'art. 47 della l. not. come logico presupposto dell'esercizio delle sue funzioni, una rigorosa indagine circa la volontà delle parti, incombente che pone il pubblico ufficiale nella posizione di dover effettuare un vaglio circa la presenza, nella parte, di una volontà di conferma del contenuto dell'atto.
Scrutinio che, nel caso di specie, il Notaio ha riferito di avere espletato con esito positivo.
Quanto al certificato al quale il Notaio ha fatto riferimento durante la deposizione testimoniale, prodotto da parte convenuta su autorizzazione del Giudice, esso è stato redatto dal dott. medico di base della in data coeva alla redazione del testamento, Per_5 CP_3 ovvero lo stesso 20.02.2014, ed attesta come la de cuius, in quel tempo, godesse “di relativa buona salute” e fosse “in grado di intendere e di volere”. Sempre il dott. Per_5
nel certificato del 14.11.2018 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) certifica “che nel periodo nel quale fu redatto il testamento in discussione la sig.ra nata il CP_3
12.IV.34 e iscritta negli elenchi dei miei pazienti pur affetta da diabete insulino dipendente era comunque in grado di intendere e di volere”.
Tali risultanze sono confermate dalle conclusioni raggiunte dal c.t.u., dott. , Per_6 nella relazione peritale depositata, nella misura in cui il consulente ha escluso “sulla base della documentazione in atti e di quanto emerso dall'istruttoria orale condotta, che CP_3
alla data di redazione del testamento, versasse in stato di mente tale da renderla
[...] incapace di intendere e di volere”.
In proposito, non risultano condivisibili le contestazioni svolte dall'attore, che ha lamentato errori metodologici nel lavoro svolto dal c.t.u., riportando il parere espresso sul punto dal proprio c.t.p. Non si evince, infatti, dalla lettura delle ragioni poste dal c.t.u. a sostegno delle proprie conclusioni e della risposta dello stesso alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, alcun errore di metodo, atteso che lo stesso ha indicato le ragioni per le quali è giunto ad affermare l'impossibilità di ricostruire adeguatamente l'andamento clinico dei sintomi di deterioramento cognitivo che pur affliggevano la de cuius e, dunque, di far luce pagina 9 di 15 sul livello di funzionalità residuale della stessa al momento della redazione del testamento, non essendo emersi, dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio, “elementi psicopatologici, clinici e di decorso sufficienti per affermare che, al momento dell'atto testamentario, la sig.ra CP_3 fosse, per infermità di mente, persona incapace di intendere e di volere”.
Parimenti da escludere è la sussistenza dell'ulteriore causa di nullità del testamento invocata da parte attrice sulla base dell'art. 603, ultimo comma, c.c., non essendo emersa, nel corso del procedimento, alcuna prova della condizione di sordità e cecità della testatrice
Per_ al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, avendo anzi il Notaio riferito che “La sig.ra non era né cieca, né sorda, né muta” (cfr. verbale di udienza del
29.01.2020). La medesima esclusione è stata effettuata dal dott. si ripete medico Per_5 di base della all'udienza del 08.02.2023: “direi di sì, non ricordo che ci fosse un CP_3 problema di assenza di vista o di udito…la signora era affetta da retinopatia dovuta al diabete, ossia un danno alla retina, ma non era cieca”.
A conferma di quanto sopra detto va ulteriormente menzionata la registrazione audiovisiva prodotta da parte convenuta (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), in cui la CP_3 che non risulta avere problemi né all'udito né alla vista, appare lucida e consapevole della scelta di ultima volontà dalla stessa effettuata in favore della nipote affermando di CP_1 averlo voluto fare “da tanto”, di essere “contenta di averlo fatto” e di sentirsi “leggera” per essersi tolta un “peso”.
La revoca della rinuncia all'eredità paterna da parte dell'attore.
Parimenti da rigettare è la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto in favore dell'attore, per effetto della revoca della rinuncia all'eredità del padre Persona_3 dallo stesso effettuata, della quota di proprietà dei 2/8 dell'immobile posto a Barga in Viale
Cesare Biondi n. 20 e, dunque, della piena proprietà di detto bene. Ciò in quanto, in seguito alla suddetta rinuncia del 01.10.2015, il successivo 30.11.2015 l'eredità è stata accettata dalla convenuta subentrata al padre rinunciante per rappresentazione ex art. CP_1
467 c.c. (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), sicché l'acquisto dell'eredità da pagina 10 di 15 parte della stessa esclude la possibilità, per il padre, di accettarla, essendo venuta meno l'originaria delazione. In particolare, “il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 cod. civ., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato
(Cass. 8912/98; 4745/2003). Il venir meno della delazione si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l'eredità. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.) …
Tuttavia, non sempre alla vacanza della quota si determinano i presupposti perché possa operare l'istituto dell'accrescimento, perché un ulteriore limite all'efficacia di quest'ultimo
è dato dall'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto della rappresentazione, che prevale sull'accrescimento (art. 6674, ultimo comma, art. 522 c.c. che fanno salvo il diritto di rappresentazione)… l'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati per rappresentazione non opera automaticamente, per effetto della sola delazione determinata dalla rinunzia dell'ascendente, ma richiede che il rappresentante acquisti
l'eredità per accettazione… In applicazione di tali principi al caso in esame, è agevole comprendere che la circostanza che ha reso possibile la revoca della rinunzia è da ravvisare nel fatto che il rappresentante non aveva ancora accettato…”. (Cass. sent. n.
29146/2022). Pertanto, essendo già intervenuta, posteriormente alla rinuncia da parte dell'attore dell'eredità del padre, l'accettazione e conseguentemente l'acquisto dell'eredità da parte della figlia, chiamata per rappresentazione, con relativo venir meno dell'originaria delazione in favore del primo, non era più possibile, da parte di questo, revocare tale rinuncia con effetto in danno della figlia, la quale aveva già accettato l'eredità del nonno.
La domanda di revocazione delle donazioni.
Del pari infondate sono le domande di revocazione per ingratitudine delle donazioni effettuate dall'attore in favore delle convenute con atto notarile del 29.09.2010. Difatti, per costante giurisprudenza, l'integrazione della “ingiuria grave”, che ai sensi dell'art. 801 c.c.
pagina 11 di 15 legittima siffatta misura, richiede “la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante (Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008,
n. 17188; Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013). L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante”
(Cass., sent. n. 3811/2024).
Ebbene, per quanto concerne la domanda avanzata dall'attore nei confronti della ex moglie non si ravvisano, negli screenshot delle conversazioni whatsapp dallo stesso CP_2
prodotte (docc.
8-23 allegati all'atto di citazione), gli elementi sopra esplicitati, dovendo peraltro, tali scambi di messaggi, essere letti alla luce della complessa situazione familiare e dei contrasti esistenti tra le parti, come ben emerge dalle e-mail e dalle conversazioni whatsapp prodotte da parte convenuta (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione), avendo altresì l'attore già in precedenza agito in giudizio nei confronti della figlia chiedendo la revocazione della medesima donazione in esame per sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c. (proc. n. R.G. 549/2018, doc. 35 allegato alla citazione).
Ugualmente insussistenti sono i presupposti per disporre la revocazione della donazione in favore della figlia per ingratitudine, dovendosi leggere il messaggio inviato da quest'ultima al padre il 22.03.2018 (doc. 21 allegato all'atto di citazione, “Ascoltami bene non mi cercare più e non mi scrivere mai perché te per me non sei nessuno .. Se mi scrivi ti denuncio per me sei morto”) alla luce della causa civile dallo stesso intentata contro la figlia, come sopra detto, nonché del grave episodio di aggressione fisica dalla stessa subito da parte del padre in data 28.12.2017; fatto, questo, che emerge dal verbale di ricezione di querela orale e dal verbale di pronto soccorso prodotti dalla convenuta (doc. 8 allegato alla comparsa) e che ha trovato preciso riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste
[...] all'udienza del 29.01.2020. Tes_1
Le domande riconvenzionali.
Venendo all'analisi della domande proposte dalla parte convenuta in via riconvenzionale, queste debbono essere considerate ammissibili, in quanto non implicano spostamento di pagina 12 di 15 competenza del giudice adito, giacché “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito” (Cass. ordinanza n. 5484/2024). Nel caso di specie, ritenuta la competenza di questo Giudice, non si ravvisano ragioni ostative alla trattazione delle domande avanzate in via riconvenzionale, peraltro già sottoposte al contraddittorio tra le parti, né è necessario, per la loro procedibilità ed in ragione della loro natura, l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, stante, peraltro, l'indeterminatezza del quantum richiesto, rimesso in via equitativa all'apprezzamento del giudicante.
Ciò detto, le domande risultano infondate nel merito.
Quanto alla prima, deve ritenersi legittima la produzione e la trascrizione in giudizio, da parte dell'attore, della chat whatsapp intercorsa con l'ex moglie, facente riferimento all'interruzione di gravidanza della figlia in quanto riconducibile al legittimo CP_1 esercizio del diritto di difesa, inserendosi le espressioni ingiuriose che l'attore pone a fondamento della domanda (“ti ammazzo”, “figlio di puttana”, “bastardo”) nell'ambito della discussione tra i genitori relativa alla decisione che avrebbe dovuto assumere la figlia in merito all'interruzione o meno della gravidanza;
ciò fermo restando la valutazione già espressa in merito all'inidoneità di tali espressioni ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 801 c.c., sopra chiariti, considerata anche la delicatezza della questione e la rilevanza degli interessi coinvolti, tali da giustificare l'utilizzo di toni più accesi.
Nemmeno può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da entrambe le convenute in ragione dell'inadempimento di parte attrice all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, atteso che l'ammissibile operatività, in tale ambito, di meccanismi probatori presuntivi basati su massime di esperienza non esime la parte dalla pagina 13 di 15 precisa allegazione del pregiudizio concretamente sofferto. Nella fattispecie, difettano totalmente le deduzioni di base circa la produzione di un pregiudizio: nella comparsa ci si limita a formulare la richiesta di risarcimento dei danni extra-patrimoniali “per il mancato adempimento da parte dell'attore dell'obbligo di provvedere al mantenimento della propria figlia” (pag. 11 della comparsa di costituzione in giudizio), nessun elemento aggiuntivo è contenuto nella memoria di precisazione della domanda ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. e nessuna istanza istruttoria è stata in proposito formulata, mentre le deduzioni in fatto circa il danno patito contenute nei successivi scritti difensivi sono tardive.
Trattandosi di un danno non patrimoniale fatto valere ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., non solo la condotta, ma anche il pregiudizio sofferto e il nesso causale tra l'uno e l'altro devono essere oggetto di specifica deduzione e prova, trattandosi di danno-conseguenza e non di un danno in re ipsa. Peraltro, essendo formulate due domande di risarcimento, da parte di entrambe le convenute, non può non ritenersi necessaria una pur minima allegazione dei diversi pregiudizi subiti sul piano morale, che nella fattispecie difetta totalmente.
Il definitivo rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno insistito nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti. Si confermano in proposito le ragioni ostative indicate dal giudice istruttore nell'ordinanza istruttoria emessa il
23.06.2019, rilevando, in via ulteriore, che la capitolazione effettuata da parte attrice nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. verte su circostanze irrilevanti o di rilievo medico-legale, già sottoposte alla valutazione del c.t.u., la cui ammissione e favorevole acquisizione al processo in nessun caso potrebbe, comunque, condurre ad una decisione favorevole a parte attrice. Mentre parte convenuta non ha formulato alcuna istanza istruttoria relativamente alle domande riconvenzionali.
La rimessione della causa sul ruolo.
Rigettate le domande formulate dalle parti come sopra, la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruzione e la decisione della domanda di pagina 14 di 15 scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e Parte_1 CP_1 sull'immobile posto a Barga, Viale Cesare Biondi n. 20.
Le spese processuali.
Trattandosi di sentenza che definisce talune delle domande avanzate, si procede a statuire in ordine alle relative spese processuali. La reciproca soccombenza delle parti (di parte attrice in ordine alle domande avanzate in via principale e di parte convenuta in ordine alle domande avanzate in via riconvenzionale) giustifica la loro compensazione. Mentre le spese relative all'onorario del traduttore e del c.t.u., la cui attività è stata diretta ad istruire la domanda di accertamento dell'invalidità dell'atto di ultima volontà, sulla quale l'attore è risultato soccombente, sono poste a definitivo carico di quest'ultimo.
P.Q.M
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Rigetta le domande formulate da parte attrice in via principale;
- Rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;
- Compensa le spese processuali, ponendo a definitivo carico di parte attrice le spese relative all'onorario del traduttore e del c.t.u.;
- Dispone la rimessione sul ruolo della causa per l'istruzione e la decisione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra parte attrice e parte convenuta CP_1
Si comunichi.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 15 di 15