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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1386/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15020/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039323131000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1032/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 028 2025 00393231 31/000;
Ha dedotto quali motivi:
l'omessa notifica dei relativi atti presupposti posti alla base della cartella di pagamento;
la prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva che il vizio attiene al merito della pretesa impositiva e non era stato dedotto in sede di accertamento.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto
La prospettazione del ricorrente determinava sui resistenti un onere di prova dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti, anche ai fini della interruzione della prescrizione.
A tale onere i ricorrenti non hanno assolto, avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione dedotto che il relativo onere andava assolto dalla Regione Campania che, regolarmente citata, non si è costituita.
Ne discende che va disposto l'annullamento dell'atto.
Non essendo in discussione che il tributo fosse originariamente dovuto, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'att impugnato. compensa le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15020/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039323131000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1032/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 028 2025 00393231 31/000;
Ha dedotto quali motivi:
l'omessa notifica dei relativi atti presupposti posti alla base della cartella di pagamento;
la prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva che il vizio attiene al merito della pretesa impositiva e non era stato dedotto in sede di accertamento.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto
La prospettazione del ricorrente determinava sui resistenti un onere di prova dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti, anche ai fini della interruzione della prescrizione.
A tale onere i ricorrenti non hanno assolto, avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione dedotto che il relativo onere andava assolto dalla Regione Campania che, regolarmente citata, non si è costituita.
Ne discende che va disposto l'annullamento dell'atto.
Non essendo in discussione che il tributo fosse originariamente dovuto, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'att impugnato. compensa le spese