Ordinanza collegiale 9 giugno 2022
Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2022, proposto da
ON YQ, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto n. CAT. A.12/2022/Immig/II Sez/22BS012163 emesso dalla Questura di Brescia il giorno 4.04.2022 e notificato al signor YQ ON in data 5.04.2022, con il quale la Questura di Brescia decretava l’inammissibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione in quanto manifestamente infondata;
− di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. NI LI, nessuno presente per le parti come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 17.5.2022 e depositato in pari data, YQ ON -cittadino kossovaro entrato irregolarmente in Italia nell’ottobre del 2017 da minorenne e titolare di permesso di soggiorno valido fino al 29.3.2018, non convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione della Questura di Udine del 5.9.2018 con provvedimento confermato dal TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 14/2020, pubblicata l’11.1.2020 e non appellata- ha impugnato il provvedimento del 4.4.2022, notificato in pari data, con cui il Questore della Provincia di Brescia ha decretato la manifesta inammissibilità della nuova istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione dal medesimo presentata in data 22.11.2021.
1.1-Attraverso un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto vizi di “violazione di legge ed eccesso di potere”.
Il ricorrente deduce di essere rimasto vittima di uno sfortunato concatenarsi di eventi, nel senso che:
-) la sua prima istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione era stata respinta dalla Questura di Udine con provvedimento del 12.12.2018 per la mera carenza, a tale data, del parere favorevole della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, che sarebbe però sopravvenuto -con esito peraltro favorevole- a distanza di una settimana;
-) egli aveva impugnato il diniego in sede amministrativa con ricorso gerarchico presentato dinanzi al locale Prefetto, che tuttavia rimaneva inerte, ragion per cui presentava istanza di riesame alla Questura di Udine allegando il sopravvenuto parere favorevole del Comitato Minori;
-) la suddetta istanza veniva però respinta dal Questore di Udine con provvedimento notificato il 18.9.2019, con motivazione meramente confermativa del precedente diniego;
-) egli impugnava tale provvedimento dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia che, con la citata sentenza n. 14/2020, rigettava il ricorso ritenendo insussistente un obbligo di riesame della Questura come pure un obbligo di conformazione al successivo pronunciamento da parte del Ministero – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche per l’integrazione, ma nel contempo evidenziava la facoltà dell’interessato di valorizzare a proprio favore “le eventuali sopravvenienze indicate nel ricorso ovvero desumibili dagli atti (dai quali si trae il riferimento ad una attività lavorativa recentemente intrapresa)” (…) ai fini dell’eventuale rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, anche se ad altro titolo e purché sussistano “i requisiti reddituali richiesti dalla legge”;
-) tale inciso lo induceva a ripresentare, questa volta alla Questura di Brescia essendosi nel frattempo trasferito ad Orzinuovi, una nuova istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione, rigettata con il provvedimento impugnato in questa sede.
In diritto, il ricorrente lamenta che il Questore di Brescia non avrebbe considerato che i precedenti dinieghi erano stati adottati in prossimità (per la precisione, il primo una settimana prima e il secondo successivamente) che la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero dell’Interno formulasse il parere favorevole integrando così il presupposto cui la normativa di settore -nello specifico l’art. 32 del d. lgs. 286/1998- subordina, sia pure in modo non vincolante, il rilascio del titolo di soggiorno in questione; del resto, soggiunge il ricorrente, lo stesso TAR Friuli Venezia Giulia demandava all’amministrazione di verificare i requisiti necessari per la concessione di un titolo di soggiorno.
2- Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di stile.
3- Alla camera di consiglio dell’8.6.2022, con ordinanza n. 581 del 9.6.2022 veniva disposta attività istruttoria e alla successiva camera di consiglio del 9.11.2022, con ordinanza n. 779 dell’11.11.2022 è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 6.2.2026, in vista della quale nessuna produzione è giunta dalle parti, la controversia è stata spedita in decisione.
5- Il ricorso è infondato.
6- Si osserva anzitutto che il provvedimento impugnato:
-) afferma [i] che il ricorrente non è titolare di alcun permesso di soggiorno e non è regolarmente presente in Italia in conseguenza di plurimi provvedimenti emessi dalla competente Questura di Udine (anche in sede di riesame) e dalla sentenza del T.a.R. Friuli n. 14/2020, non appellata e che [ii] ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito dello specifico visto rilasciato dal Consolato italiano nel paese di origine, concesso in virtù dello specifico nulla osta-di cui l’interessato risulta privo;
-) richiama la vicenda che ha interessato il ricorrente il quale, da minorenne, aveva fatto ingresso irregolarmente in Italia il 6.10.2017 ottenendo conseguentemente il permesso di soggiorno per minore età valido fino al 29.3.2018 (data di raggiungimento della maggiore età) giusta il combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 286 del 1998 e art. 28 comma 1 lettera a del D.P.R. n. 349/1999 soggiungendo che, dal suo ingresso ad oggi, egli è stato regolarmente soggiornante sul territorio nazionale per soli cinque mesi e, il 29.10.2018, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 625 comma 1 c.p. (furto aggravato in concorso);
-) precisa che il rilascio del titolo di soggiorno ex art. 32 comma 1 bis del d.lgs. n. 286/1998 comporta, ai sensi del comma 1-quater del medesimo articolo, la detrazione dalle quote di ingresso per motivi di lavoro definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri e che con il compimento della maggiore età, avvenuta il 6.8.2018, sono venuti meno i presupposti di tutela straordinaria previsti dalla legge e i conseguenti divieti di respingimento ed espulsione;
-) osserva che “disporre la permanenza in Italia dello straniero a distanza di quattro anni dalla scadenza del precedente titolo di soggiorno (peraltro unico e di natura provvisoria) e in contrapposizione ai provvedimenti già adottati dai competenti organi amministrativi, determinerebbe una palese disapplicazione delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina dell’immigrazione in Italia, nonché un’inaccettabile estensione del procedimento avviato nel 2018 e già ampiamente definito”.
7- Il provvedimento impugnato sfugge alle censure del ricorrente.
8- il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle considerazioni già espresse nella sommarietà della fase cautelare, a mente delle quali:
-) il ricorrente aveva già presentato una precedente istanza di conversione del permesso di soggiorno “per minore età” in permesso di soggiorno “per attesa occupazione” che era stata respinta dal Questore di Udine con decreto del 12 dicembre 2018, confermato dal TAR Friuli - Venezia Giulia con sentenza n. 14/2020, passata in giudicato;
-) nel respingere il ricorso, il TAR Friuli aveva evidenziato la facoltà dell’interessato di valorizzare a proprio favore eventuali sopravvenienze (lavorative, in particolare) ai fini dell’eventuale rilascio di un nuovo permesso di soggiorno “ad altro titolo” e comunque in presenza dei “requisiti reddituali richiesti dalla legge”;
-) la nuova istanza formulata dall’interessato alla Questura di Brescia – a distanza di circa tre anni dal precedente diniego della Questura di Udine – attiene nuovamente al rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, pur a voler ammettere che la riserva contenuta nella decisione del T.A.R. Friuli possa indurre effetti conformativi per l’Amministrazione e per altri giudici, in un diverso giudizio.
9- Detto in altri termini, è pur vero che, con la sentenza n. 14/2020, non si escludeva la facoltà dell’interessato di ripresentare una nuova domanda di rilascio di permesso di soggiorno valorizzando a proprio favore “le eventuali sopravvenienze indicate nel ricorso ovvero desumibili dagli atti (dai quali si trae il riferimento ad una attività lavorativa recentemente intrapresa)” (…) ai fini dell’eventuale rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, anche se ad altro titolo e purché sussistano “i requisiti reddituali richiesti dalla legge”; ma, appunto, ciò postulerebbe l’allegazione di un lavoro e di un reddito, che nella specie non sussistono, circostanza dimostrata dal fatto che il ricorrente ha richiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
10- Sul punto, infatti, consolidata giurisprudenza è nel senso che il possesso di un reddito minimo, idoneo al sostentamento dello straniero, costituisce un requisito soggettivo ineludibile ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (ex plurimis, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 16.7.2021, n. 120; v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 17.8.2022, n. 7207).
11- Il ricorso va pertanto rigettato.
12- Le spese della fase di merito possono essere compensate in ragione delle difese di mero stile dell’amministrazione resistente, salve le statuizioni relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese della fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT AB ON, Presidente FF
NI LI, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LI | RT AB ON |
IL SEGRETARIO