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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/12/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2022
R.G.A.C. n. 1261/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Mariangela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1261 del 2022
T R A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 33/E, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Luca Zitiello del Foro di Milano, Francesco Mocci del Foro di Nuoro e Deborah Di
Bitonto del Foro di Lucera, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in
Lucera, via Casotti n. 5, nonché presso il domicilio telematico dei predetti difensori
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
9, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Egiziano Di Leo del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Pinto (Studio Legale Omnia), viale della Repubblica pagina 1 di 11 16, Bari, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_3
APPELLATO
avverso la sentenza n. 453/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 15 febbraio 2022, nel giudizio portante il numero di R.G.
8442/2014
****************
All'udienza del 18.04.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.11.2014, Controparte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Foggia la sponendo: Parte_1
- che in data 3.04.2009 aveva stipulato, unitamente alla coobbligata , contratto di Persona_1 finanziamento n. 5766272 per la somma di € 50.000,00, da rimborsare in sette anni, mediante pagamento di 84 rate mensili, ciascuna di € 907,00 al tasso di interesse del 10.03%, secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese, con addebito in conto corrente;
- che, contestualmente, aveva aderito sia alla polizza assicurativa “Credit Protection Insurance” emessa da HSBC con un premio di € 4.043,20, sia alla polizza assicurativa accessoria, denominata “All In
One”, emessa da Europ Assistance, con un premio di € 240,00;
- che, con versamento effettuato in data 1°settembre 2014, aveva provveduto ad estinguere anticipatamente ogni debitoria riveniente da detto contratto di finanziamento;
- che, dalle risultanze della propria consulenza di parte, era emersa la indeterminatezza del costo effettivo del credito, nonché l'applicazione di interessi moratori superiori al tasso soglia;
- che, richiamando l'operatività del disposto di cui all'art. 1815 c.c., esso ricorrente, faceva valere il proprio diritto alla declaratoria di non debenza di alcun interesse ed alla conseguente domanda di condanna alla restituzione di quanto corrisposto.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della avversa Parte_1 domanda, eccependo in via preliminare:- l'inammissibilità dello strumento processuale disciplinato dall'art. 702 bis c.p.c.; - il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad ogni pretesa creditoria sorta dopo il 1°.10.2011, stante l'intervenuta cessione pro soluto del credito a favore della pagina 2 di 11 “Golden Securitisation Bar srl”; - la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti della coobbligata, . Persona_1
Nel merito, deduceva l'insussistenza dell'asserito superamento del tasso “soglia”, denunciato da parte ricorrente.
Veniva espletata C.T.U. contabile.
Con ordinanza del 26.02.2019, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa, veniva riservata per la decisione all'udienza del
2.07.2021.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica - disattendo le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente -, così decideva la lite: “ACCOGLIE la domanda CP_2 attorea nei limiti indicati nella parte motiva e, per l'effetto, condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 20.449,53, oltre interessi legali dall'01.02.2018; - Controparte_1
CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore del procuratore costituito del , Controparte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese processuali liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre spese borsuali (pari a complessivi € 237,00 per contributo unificato iscrizione ed integrazione oltre bolli) e spese gen.(15%), IVA e CPA come per legge;
CONFERMA la ripartizione delle spese di CTU secondo quanto disposto nel Decreto di pagamento del 10.12.2017”.
**********
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ - riformare la sentenza n. 453/2022 pubblicata in data
15 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa
Giacoma Fanizza, non notificata, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 8442/2014 (All. C) in relazione ai motivi di appello formulati da e, per l'effetto, rigettare tutte le domande Parte_1 formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di Controparte_1 cui in narrativa;
- conseguentemente, condannare il signor alla restituzione a Controparte_1 delle somme da questa pagate in esecuzione della predetta sentenza pari a euro 21.038,66 Parte_1 per capitale e interessi;
- condannare il signor e/o l'avv. Egiziano di Leo quale CP_1 procuratore antistatario, alla restituzione delle spese di lite per euro 6.019,66 oltre accessori spese generali;
- condannare il signor al pagamento in favore della delle spese di CTU CP_1 CP_2 per euro 1.111,77 oltre accessori di legge e tassa di registrazione della sentenza (cfr. All. D); In ogni caso: - condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre spese Controparte_1 pagina 3 di 11 generali IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con sei motivi di gravame, la banca appellante ha denunciato: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sufficiente il requisito della “connessione” della Polizza PI (“Credit
Protection Insurance”) al contratto di credito, ai fini dell'inserimento del relativo costo nel calcolo del
TEG1; 2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che la sottoscrizione della
Polizza PI fosse obbligatoria;
3) l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di distribuzione dell'onere della prova;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare le prove offerte da in primo grado;
5) la presunta usurarietà degli interessi di Parte_1 mora;
6) la presunta difformità del TAEG2.
Instaurato il contradittorio, l'appellato , ha resistito all'appello Controparte_1 insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.04.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, sì che la pronuncia qui gravata merita integrale conferma.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“(_..) Tanto chiarito, giungendo al merito, si perviene all'accoglimento domanda attorea nei limiti di seguito indicati. In ossequio al principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe sull'attore la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi), ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. n.7501/2012). Nella specie, il Capodivento, depositando in atti le fonti costitutive della propria pretesa (contratto di finanziamento n. 5766272 del
03.04.2009; polizza; modulo di adesione alla polizza n. 15329 ; ordine di pagamento bonifico dell'01.09.2014), assolveva all'onere probatorio Pt_2 richiesto. In tal senso, al fine di decidere sulle domande e sulle eccezioni spiegate, occorre prendere in considerazione le risultanze cui perveniva il C.T.U., Dott.ssa , nel proprio elaborato Persona_2 peritale. Le valutazioni della predetta, in effetti, appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni del C.T.P., Dott. (cfr. pagg. Persona_3
45,46 e 47 dell'elaborato peritale). Nello specifico, la Dott.ssa , in risposta ai quesiti formulati, Per_2 conclusivamente riportava: “…dall'analisi del contratto di finanziamento intercorso tra il Sig.
e la la sottoscritta ha potuto rilevare Controparte_1 Controparte_3 usura originaria del tasso effettivo globale del finanziamento (comprensivo degli interessi corrispettivi
e degli oneri collegati all'erogazione del credito), mentre non risulta usurario il tasso di mora pattuito in contratto singolarmente considerato. Il tasso effettivo globale del finanziamento non risulta usurario nel corso del rapporto. Applicando la sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, codice civile, dai conteggi eseguiti è risultato che la banca dovesse restituire al Cliente l'importo di € 20.449,53 per somme indebitamente percepite oltre interessi legali dalla data dell'01.02.2018…”. Ed invero, in stretta correlazione con quanto sopra esposto, occorre evidenziare l'infondatezza delle eccezioni svolte
e reiterate, nel merito, dalla inerenti alla natura facoltativa delle Parte_1 polizze sottoscritte dal Capodivento. Sul punto, la nominata consulente precisava: “… la polizza
è richiesta a garanzia del finanziamento ed è obbligatoria;
l'adesione alla stessa è avvenuta in sede di stipula mediante la sottoscrizione della dichiarazione di adesione riportata nel modulo relativo alle altre condizioni economiche (03.04.2009). La polizza invece, come già evidenziato nel precedente paragrafo 3) non rappresenta una forma di garanzia diretta del credito e, anche se l'adesione alla stessa da parte del cliente è contestuale alla stipula (03.04.2009) questa si perfeziona mediante la sottoscrizione di un separato modulo e non costituisce una condizione per la conclusione del contratto. In base a quanto previsto dalla Banca
d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate nel febbraio 2006 e vigenti alla data della stipula del contratto, sono rilevanti ai fini del TEG soltanto le spese per polizze assicurative <intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito>. Nel caso che ci occupa soltanto la polizza Creditor Protection Insurance costituisce una vera e propria garanzia di rimborso del credito, pertanto, la CTU ritiene che
l'indicatore che esprime il costo effettivo globale del finanziamento debba essere ricalcolato considerando soltanto il costo relativo alla polizza di protezione del credito…”. Ma vi è di più. In riscontro alle osservazioni del C.T.P., dott. riportava: “…in merito agli oneri assicurativi la Per_3
CTU ha rilevato quanto segue. La Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate nel febbraio 2006, al punto 5) del paragrafo C.4) prevede che sono inclusi nel calcolo del TEG <le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale parziale del credito> e specifica che <le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale parziale del credito> pagina 5 di 11 ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento degli obblighi di legge> (…) La
[...] figura quale beneficiario della polizza la cui sottoscrizione rappresenta una Parte_1 condizione indispensabile per la concessione del prestito. Pertanto, attesa la necessità di inclusione nel calcolo del TEG delle spese di assicurazione, perché collegate all'erogazione del credito, la domanda attorea deve essere accolta, con conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione, in favore del della somma di € 20.449,53, oltre interessi legali dall' 01.02.2018.”. CP_1
******
Ciò premesso, vanno esaminati i primi tre motivi di appello - da trattarsi congiuntamente, essendo l'uno conseguenziale all'altro - con i quali la banca appellante, sostanzialmente, ripropone la questione giuridica sull'inclusione anche dei costi delle polizze assicurative stipulate – nella specie della Polizza
PI (“Credit Protection Insurance”) - contestualmente alla conclusione di contratti di finanziamento per la determinazione del tasso di interessi applicato, e per la conseguente verifica del superamento della soglia di usura.
Sostiene, infatti, che: - l'elemento della “connessione” non è sufficiente, esso solo, ai fini dell'inclusione del costo della Polizza PI nel TAEG, ma deve essere provata anche “l'imposizione” da parte dell'istituto di credito, come previsto dalla normativa in materia;
- per la determinazione del
TEG, non può prescindersi dalle Istruzioni emanate da Banca d'Italia, che il C.T.U. prima, e il Giudice di primo grado, poi, hanno erroneamente interpretato, sovrapponendo i piani della connessione (legata alla funzione della polizza rispetto al contratto) e della obbligatorietà (che invece dipende da una mera scelta del cliente); - ha errato il Tribunale, laddove ha ritenuto che la clausola di adesione alla polizza
PI fosse inserita tra le clausole “obbligatorie” del contratto, atteso che ciò non corrisponde al vero, facendo rilevare invece, che la clausola in oggetto è posta accanto a quella che prevede la possibilità, per il cliente, di provvedere al pagamento delle rate a mezzo RID, metodo di pagamento del tutto facoltativo;
- per la determinazione del TEG, non può prescindersi dalle Istruzioni emanate da Banca
d'Italia, che hanno valore vincolante e si occupano anche di disciplinare il trattamento dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG;
- essendo stato, il contratto di finanziamento oggetto di causa, sottoscritto il 9 aprile 2009, le Istruzioni Bankitalia applicabili erano quelle emanate nel febbraio del
2006; - essa banca ha correttamente adempiuto alle prescrizioni in materia di indicazione del TEG, inserendo esclusivamente le spese connesse al contratto, ed escludendo quelle accessorie non obbligatorie, come la Polizza PI, così come espressamente previsto dalla disciplina vigente ratione temporis.
Tali motivi sono destituiti di fondamento. pagina 6 di 11 È opportuno preliminarmente rilevare, in via generale, che la normativa che sancisce il divieto dell'usura - così come espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art.
1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.
Secondo quanto dispone il comma 4 della predetta norma, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto "delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".
La centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, esprime il carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche, con il limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
sicché, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito valgono a concorrere alla verifica dell'eventuale superamento complessivo del tasso - soglia rilevante ai fini dell'usura.
Ciò posto, si può adesso esaminare lo specifico tema delle spese di assicurazione, a cui fa diretto riferimento la fattispecie qui concretamente in esame.
In virtù delle suesposte considerazioni, non sono condivisibili i rilievi svolti dall'appellante in ordine alla circostanza che non sia sufficiente solo l'elemento della “connessione”, ai fini dell'inclusione del costo della Polizza PI nel TAEG.
Invero, tali rilievi vengono “sconfessati” dalla stessa portata letterale della normativa surrichiamata, la quale individua nel “collegamento” tra gli oneri e la concessione del credito, il criterio per la verifica dell'usura.
Sul punto, si è pronunciata recentemente, la Suprema Corte di Cassazione che ha riaffermato il principio secondo cui: “Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è
l'indice che esprime la detta incidenza.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 15114 del 6/06/2025).
Ed invero, questa recentissima pronuncia, ha confermato l'orientamento in materia, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso pagina 7 di 11 di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme, anche, Cass. n. 22458/2018).
È evidente che la decisione adottata dal Tribunale nel caso che qui ci occupa è coerente con gli indirizzi surrichiamati, avendo proceduto, ai fini della verifica del superamento del c.d. “tasso soglia”, ad includere anche il costo della polizza assicurativa denominata “Creditor Protection Insurance” stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, ravvisandone un collegamento funzionale, come affermato dal C.T.U., nel proprio elaborato peritale.
Trattasi, infatti, di spesa assicurativa a beneficio del mutuante, finalizzata a garantire la restituzione del capitale mutuato, e, perciò, costituente remunerazione della prestazione di finanziamento, computabile ai fini della rilevazione dell'usura, quale costo sostanzialmente imposto dall'istituto finanziatore, per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta del soggetto finanziato.
Inoltre, correttamente il Tribunale ha rilevato che, tale collegamento funzionale tra la polizza assicurativa ed il finanziamento, risulta dalla stessa nota informativa, allegata alla polizza PI, che fa esplicito riferimento al contratto di finanziamento al quale risulta dunque collegato e specifica che la polizza si pone lo scopo di offrire all'assicurato di rate di finanziamento […] al verificarsi di uno dei seguenti eventi: inabilità temporanea totale da infortunio e malattia;
disoccupazione […]; (B) rimborso del debito residuo in linea capitale [...] al verificarsi di uno degli eventi: morte;
invalidità permanente totale da infortunio e malattia>; inoltre, all'art. 11 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, è previsto che: alle ore 24 del giorno in cui è prevista la scadenza dell'ultima rata>.
A ciò si aggiunga la circostanza che, normalmente, i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, con la previsione delle spese di assicurazione e garanzia ricomprese - dall'impresa bancaria, e così di solito proposti, secondo un blocco unitario
(seppure in sé scomponibile in vari segmenti), al mercato dei clienti.
È, infatti, appena il caso di aggiungere che, la contestualità tra concessione del credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dai commi 4 e 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato, che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e predefinito.
All'uopo si rammenta che: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del pagina 8 di 11 collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; in senso conforme anche Cass. n. 5160/2018).
Dunque, in tutti i casi nei quali la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento – come nel caso di specie - al di là del mero dato formale contrattuale, deve presumersi che il suo inserimento nel contratto sia stata una delle condizioni che hanno indotto le parti a concludere l'accordo e che, pertanto, sia stata sostanzialmente obbligatoria al fine di accedere al finanziamento.
Tra gli indici rivelatori della natura obbligatoria delle polizze assicurative (con conseguente inclusione delle relative spese nel calcolo del tasso di interessi applicato ai fini della verifica del superamento della soglia di usura) la giurisprudenza di legittimità ha quindi posto attenzione al profilo della contestualità tra la concessione del finanziamento e la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo.
Né ha rilievo la circostanza dedotta dalla banca appellante che, all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario, atteso che dette istruzioni sono norme secondarie e non vincolanti.
Ed invero: “Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva”. (cfr. Cass. Sez. 2,
24/10/2023, n. 29501). Ancora: “In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio (..)” (cfr. Cass. Sez. 1, 29/11/2022, n. 35102).
Quindi, al fine della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso - ivi compresi quelli relativi all'assicurazione – collegati all'erogazione del credito.
pagina 9 di 11 La Corte osserva inoltre, che il , nel corso del giudizio di primo grado, ha ottemperato CP_1 al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., avendo allegato le fonti costitutive della propria pretesa
(contratto di finanziamento n. 5766272 del 03.04.2009; polizza;
modulo di adesione alla polizza n. 15329 ; ordine di pagamento con bonifico Pt_2 dell'01.09.2014), come correttamente rilevato dal primo giudice.
Il rigetto dei motivi in questione - afferenti la questione giuridica dell'inclusione anche del costo della polizza assicurativa per la determinazione del tasso di interessi applicato - ha carattere assorbente, rendendo superflua la delibazione degli altri motivi di appello (ovvero del quarto, nonché del quinto e del sesto, rilevando che per questi ultimi due, gli stessi sono stati articolati ed ancorati alla sola ipotesi di un ipotetico appello incidentale che nella fattispecie non è stato spiegato dall'appellato) e l'esame di ogni altra questione ed eccezione sollevata dall'appellante.
L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
*****
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato Parte_1
, le spese processuali di questo secondo grado di giudizio, liquidate Controparte_1 come in dispositivo (scaglione da € 26.001 a € 52.000 di valore medio).
All'impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga, la parte che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 meglio identificata in epigrafe, nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_1
453/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 15.02.2022 nel giudizio portante il numero di R.G. 8442/2014, così provvede:
1) Rigetta l'appello:
2) Conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3) Condanna l'appellante in persona del suo legale Parte_1
pagina 10 di 11 rappresentante pro tempore, a rimborsare, in favore dell'appellato , Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 19 novembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tasso Effettivo Globale. 2 Tasso Annuo Effettivo Globale. pagina 4 di 11
R.G.A.C. n. 1261/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Mariangela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1261 del 2022
T R A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 33/E, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Luca Zitiello del Foro di Milano, Francesco Mocci del Foro di Nuoro e Deborah Di
Bitonto del Foro di Lucera, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in
Lucera, via Casotti n. 5, nonché presso il domicilio telematico dei predetti difensori
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
9, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Egiziano Di Leo del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Pinto (Studio Legale Omnia), viale della Repubblica pagina 1 di 11 16, Bari, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_3
APPELLATO
avverso la sentenza n. 453/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 15 febbraio 2022, nel giudizio portante il numero di R.G.
8442/2014
****************
All'udienza del 18.04.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3.11.2014, Controparte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Foggia la sponendo: Parte_1
- che in data 3.04.2009 aveva stipulato, unitamente alla coobbligata , contratto di Persona_1 finanziamento n. 5766272 per la somma di € 50.000,00, da rimborsare in sette anni, mediante pagamento di 84 rate mensili, ciascuna di € 907,00 al tasso di interesse del 10.03%, secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese, con addebito in conto corrente;
- che, contestualmente, aveva aderito sia alla polizza assicurativa “Credit Protection Insurance” emessa da HSBC con un premio di € 4.043,20, sia alla polizza assicurativa accessoria, denominata “All In
One”, emessa da Europ Assistance, con un premio di € 240,00;
- che, con versamento effettuato in data 1°settembre 2014, aveva provveduto ad estinguere anticipatamente ogni debitoria riveniente da detto contratto di finanziamento;
- che, dalle risultanze della propria consulenza di parte, era emersa la indeterminatezza del costo effettivo del credito, nonché l'applicazione di interessi moratori superiori al tasso soglia;
- che, richiamando l'operatività del disposto di cui all'art. 1815 c.c., esso ricorrente, faceva valere il proprio diritto alla declaratoria di non debenza di alcun interesse ed alla conseguente domanda di condanna alla restituzione di quanto corrisposto.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della avversa Parte_1 domanda, eccependo in via preliminare:- l'inammissibilità dello strumento processuale disciplinato dall'art. 702 bis c.p.c.; - il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad ogni pretesa creditoria sorta dopo il 1°.10.2011, stante l'intervenuta cessione pro soluto del credito a favore della pagina 2 di 11 “Golden Securitisation Bar srl”; - la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti della coobbligata, . Persona_1
Nel merito, deduceva l'insussistenza dell'asserito superamento del tasso “soglia”, denunciato da parte ricorrente.
Veniva espletata C.T.U. contabile.
Con ordinanza del 26.02.2019, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa, veniva riservata per la decisione all'udienza del
2.07.2021.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica - disattendo le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente -, così decideva la lite: “ACCOGLIE la domanda CP_2 attorea nei limiti indicati nella parte motiva e, per l'effetto, condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 20.449,53, oltre interessi legali dall'01.02.2018; - Controparte_1
CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore del procuratore costituito del , Controparte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese processuali liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre spese borsuali (pari a complessivi € 237,00 per contributo unificato iscrizione ed integrazione oltre bolli) e spese gen.(15%), IVA e CPA come per legge;
CONFERMA la ripartizione delle spese di CTU secondo quanto disposto nel Decreto di pagamento del 10.12.2017”.
**********
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ - riformare la sentenza n. 453/2022 pubblicata in data
15 febbraio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa
Giacoma Fanizza, non notificata, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 8442/2014 (All. C) in relazione ai motivi di appello formulati da e, per l'effetto, rigettare tutte le domande Parte_1 formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di Controparte_1 cui in narrativa;
- conseguentemente, condannare il signor alla restituzione a Controparte_1 delle somme da questa pagate in esecuzione della predetta sentenza pari a euro 21.038,66 Parte_1 per capitale e interessi;
- condannare il signor e/o l'avv. Egiziano di Leo quale CP_1 procuratore antistatario, alla restituzione delle spese di lite per euro 6.019,66 oltre accessori spese generali;
- condannare il signor al pagamento in favore della delle spese di CTU CP_1 CP_2 per euro 1.111,77 oltre accessori di legge e tassa di registrazione della sentenza (cfr. All. D); In ogni caso: - condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre spese Controparte_1 pagina 3 di 11 generali IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con sei motivi di gravame, la banca appellante ha denunciato: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sufficiente il requisito della “connessione” della Polizza PI (“Credit
Protection Insurance”) al contratto di credito, ai fini dell'inserimento del relativo costo nel calcolo del
TEG1; 2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che la sottoscrizione della
Polizza PI fosse obbligatoria;
3) l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di distribuzione dell'onere della prova;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare le prove offerte da in primo grado;
5) la presunta usurarietà degli interessi di Parte_1 mora;
6) la presunta difformità del TAEG2.
Instaurato il contradittorio, l'appellato , ha resistito all'appello Controparte_1 insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.04.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, sì che la pronuncia qui gravata merita integrale conferma.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“(_..) Tanto chiarito, giungendo al merito, si perviene all'accoglimento domanda attorea nei limiti di seguito indicati. In ossequio al principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe sull'attore la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi), ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. n.7501/2012). Nella specie, il Capodivento, depositando in atti le fonti costitutive della propria pretesa (contratto di finanziamento n. 5766272 del
03.04.2009; polizza
45,46 e 47 dell'elaborato peritale). Nello specifico, la Dott.ssa , in risposta ai quesiti formulati, Per_2 conclusivamente riportava: “…dall'analisi del contratto di finanziamento intercorso tra il Sig.
e la la sottoscritta ha potuto rilevare Controparte_1 Controparte_3 usura originaria del tasso effettivo globale del finanziamento (comprensivo degli interessi corrispettivi
e degli oneri collegati all'erogazione del credito), mentre non risulta usurario il tasso di mora pattuito in contratto singolarmente considerato. Il tasso effettivo globale del finanziamento non risulta usurario nel corso del rapporto. Applicando la sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, codice civile, dai conteggi eseguiti è risultato che la banca dovesse restituire al Cliente l'importo di € 20.449,53 per somme indebitamente percepite oltre interessi legali dalla data dell'01.02.2018…”. Ed invero, in stretta correlazione con quanto sopra esposto, occorre evidenziare l'infondatezza delle eccezioni svolte
e reiterate, nel merito, dalla inerenti alla natura facoltativa delle Parte_1 polizze sottoscritte dal Capodivento. Sul punto, la nominata consulente precisava: “… la polizza
l'adesione alla stessa è avvenuta in sede di stipula mediante la sottoscrizione della dichiarazione di adesione riportata nel modulo relativo alle altre condizioni economiche (03.04.2009). La polizza
d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate nel febbraio 2006 e vigenti alla data della stipula del contratto, sono rilevanti ai fini del TEG soltanto le spese per polizze assicurative <intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito>. Nel caso che ci occupa soltanto la polizza Creditor Protection Insurance costituisce una vera e propria garanzia di rimborso del credito, pertanto, la CTU ritiene che
l'indicatore che esprime il costo effettivo globale del finanziamento debba essere ricalcolato considerando soltanto il costo relativo alla polizza di protezione del credito…”. Ma vi è di più. In riscontro alle osservazioni del C.T.P., dott. riportava: “…in merito agli oneri assicurativi la Per_3
CTU ha rilevato quanto segue. La Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate nel febbraio 2006, al punto 5) del paragrafo C.4) prevede che sono inclusi nel calcolo del TEG <le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale parziale del credito> e specifica che <le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale parziale del credito> pagina 5 di 11 ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento degli obblighi di legge> (…) La
[...] figura quale beneficiario della polizza la cui sottoscrizione rappresenta una Parte_1 condizione indispensabile per la concessione del prestito. Pertanto, attesa la necessità di inclusione nel calcolo del TEG delle spese di assicurazione, perché collegate all'erogazione del credito, la domanda attorea deve essere accolta, con conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione, in favore del della somma di € 20.449,53, oltre interessi legali dall' 01.02.2018.”. CP_1
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Ciò premesso, vanno esaminati i primi tre motivi di appello - da trattarsi congiuntamente, essendo l'uno conseguenziale all'altro - con i quali la banca appellante, sostanzialmente, ripropone la questione giuridica sull'inclusione anche dei costi delle polizze assicurative stipulate – nella specie della Polizza
PI (“Credit Protection Insurance”) - contestualmente alla conclusione di contratti di finanziamento per la determinazione del tasso di interessi applicato, e per la conseguente verifica del superamento della soglia di usura.
Sostiene, infatti, che: - l'elemento della “connessione” non è sufficiente, esso solo, ai fini dell'inclusione del costo della Polizza PI nel TAEG, ma deve essere provata anche “l'imposizione” da parte dell'istituto di credito, come previsto dalla normativa in materia;
- per la determinazione del
TEG, non può prescindersi dalle Istruzioni emanate da Banca d'Italia, che il C.T.U. prima, e il Giudice di primo grado, poi, hanno erroneamente interpretato, sovrapponendo i piani della connessione (legata alla funzione della polizza rispetto al contratto) e della obbligatorietà (che invece dipende da una mera scelta del cliente); - ha errato il Tribunale, laddove ha ritenuto che la clausola di adesione alla polizza
PI fosse inserita tra le clausole “obbligatorie” del contratto, atteso che ciò non corrisponde al vero, facendo rilevare invece, che la clausola in oggetto è posta accanto a quella che prevede la possibilità, per il cliente, di provvedere al pagamento delle rate a mezzo RID, metodo di pagamento del tutto facoltativo;
- per la determinazione del TEG, non può prescindersi dalle Istruzioni emanate da Banca
d'Italia, che hanno valore vincolante e si occupano anche di disciplinare il trattamento dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG;
- essendo stato, il contratto di finanziamento oggetto di causa, sottoscritto il 9 aprile 2009, le Istruzioni Bankitalia applicabili erano quelle emanate nel febbraio del
2006; - essa banca ha correttamente adempiuto alle prescrizioni in materia di indicazione del TEG, inserendo esclusivamente le spese connesse al contratto, ed escludendo quelle accessorie non obbligatorie, come la Polizza PI, così come espressamente previsto dalla disciplina vigente ratione temporis.
Tali motivi sono destituiti di fondamento. pagina 6 di 11 È opportuno preliminarmente rilevare, in via generale, che la normativa che sancisce il divieto dell'usura - così come espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art.
1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.
Secondo quanto dispone il comma 4 della predetta norma, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto "delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".
La centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, esprime il carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche, con il limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
sicché, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito valgono a concorrere alla verifica dell'eventuale superamento complessivo del tasso - soglia rilevante ai fini dell'usura.
Ciò posto, si può adesso esaminare lo specifico tema delle spese di assicurazione, a cui fa diretto riferimento la fattispecie qui concretamente in esame.
In virtù delle suesposte considerazioni, non sono condivisibili i rilievi svolti dall'appellante in ordine alla circostanza che non sia sufficiente solo l'elemento della “connessione”, ai fini dell'inclusione del costo della Polizza PI nel TAEG.
Invero, tali rilievi vengono “sconfessati” dalla stessa portata letterale della normativa surrichiamata, la quale individua nel “collegamento” tra gli oneri e la concessione del credito, il criterio per la verifica dell'usura.
Sul punto, si è pronunciata recentemente, la Suprema Corte di Cassazione che ha riaffermato il principio secondo cui: “Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è
l'indice che esprime la detta incidenza.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 15114 del 6/06/2025).
Ed invero, questa recentissima pronuncia, ha confermato l'orientamento in materia, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso pagina 7 di 11 di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme, anche, Cass. n. 22458/2018).
È evidente che la decisione adottata dal Tribunale nel caso che qui ci occupa è coerente con gli indirizzi surrichiamati, avendo proceduto, ai fini della verifica del superamento del c.d. “tasso soglia”, ad includere anche il costo della polizza assicurativa denominata “Creditor Protection Insurance” stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, ravvisandone un collegamento funzionale, come affermato dal C.T.U., nel proprio elaborato peritale.
Trattasi, infatti, di spesa assicurativa a beneficio del mutuante, finalizzata a garantire la restituzione del capitale mutuato, e, perciò, costituente remunerazione della prestazione di finanziamento, computabile ai fini della rilevazione dell'usura, quale costo sostanzialmente imposto dall'istituto finanziatore, per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta del soggetto finanziato.
Inoltre, correttamente il Tribunale ha rilevato che, tale collegamento funzionale tra la polizza assicurativa ed il finanziamento, risulta dalla stessa nota informativa, allegata alla polizza PI, che fa esplicito riferimento al contratto di finanziamento al quale risulta dunque collegato e specifica che la polizza si pone lo scopo di offrire all'assicurato di rate di finanziamento […] al verificarsi di uno dei seguenti eventi: inabilità temporanea totale da infortunio e malattia;
disoccupazione […]; (B) rimborso del debito residuo in linea capitale [...] al verificarsi di uno degli eventi: morte;
invalidità permanente totale da infortunio e malattia>; inoltre, all'art. 11 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, è previsto che: alle ore 24 del giorno in cui è prevista la scadenza dell'ultima rata>.
A ciò si aggiunga la circostanza che, normalmente, i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, con la previsione delle spese di assicurazione e garanzia ricomprese - dall'impresa bancaria, e così di solito proposti, secondo un blocco unitario
(seppure in sé scomponibile in vari segmenti), al mercato dei clienti.
È, infatti, appena il caso di aggiungere che, la contestualità tra concessione del credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dai commi 4 e 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato, che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e predefinito.
All'uopo si rammenta che: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del pagina 8 di 11 collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; in senso conforme anche Cass. n. 5160/2018).
Dunque, in tutti i casi nei quali la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento – come nel caso di specie - al di là del mero dato formale contrattuale, deve presumersi che il suo inserimento nel contratto sia stata una delle condizioni che hanno indotto le parti a concludere l'accordo e che, pertanto, sia stata sostanzialmente obbligatoria al fine di accedere al finanziamento.
Tra gli indici rivelatori della natura obbligatoria delle polizze assicurative (con conseguente inclusione delle relative spese nel calcolo del tasso di interessi applicato ai fini della verifica del superamento della soglia di usura) la giurisprudenza di legittimità ha quindi posto attenzione al profilo della contestualità tra la concessione del finanziamento e la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo.
Né ha rilievo la circostanza dedotta dalla banca appellante che, all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario, atteso che dette istruzioni sono norme secondarie e non vincolanti.
Ed invero: “Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva”. (cfr. Cass. Sez. 2,
24/10/2023, n. 29501). Ancora: “In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio (..)” (cfr. Cass. Sez. 1, 29/11/2022, n. 35102).
Quindi, al fine della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso - ivi compresi quelli relativi all'assicurazione – collegati all'erogazione del credito.
pagina 9 di 11 La Corte osserva inoltre, che il , nel corso del giudizio di primo grado, ha ottemperato CP_1 al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., avendo allegato le fonti costitutive della propria pretesa
(contratto di finanziamento n. 5766272 del 03.04.2009; polizza;
modulo di adesione alla polizza n. 15329 ; ordine di pagamento con bonifico Pt_2 dell'01.09.2014), come correttamente rilevato dal primo giudice.
Il rigetto dei motivi in questione - afferenti la questione giuridica dell'inclusione anche del costo della polizza assicurativa per la determinazione del tasso di interessi applicato - ha carattere assorbente, rendendo superflua la delibazione degli altri motivi di appello (ovvero del quarto, nonché del quinto e del sesto, rilevando che per questi ultimi due, gli stessi sono stati articolati ed ancorati alla sola ipotesi di un ipotetico appello incidentale che nella fattispecie non è stato spiegato dall'appellato) e l'esame di ogni altra questione ed eccezione sollevata dall'appellante.
L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
*****
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato Parte_1
, le spese processuali di questo secondo grado di giudizio, liquidate Controparte_1 come in dispositivo (scaglione da € 26.001 a € 52.000 di valore medio).
All'impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga, la parte che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 meglio identificata in epigrafe, nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_1
453/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 15.02.2022 nel giudizio portante il numero di R.G. 8442/2014, così provvede:
1) Rigetta l'appello:
2) Conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3) Condanna l'appellante in persona del suo legale Parte_1
pagina 10 di 11 rappresentante pro tempore, a rimborsare, in favore dell'appellato , Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 19 novembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
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