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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 819/2021, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SUGAMELE ANTONINO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. GALATI ANGELO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
in data 7.07.2008, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 17 civile del Comune di Partanna (TP), al n. 25, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2008.
Deduceva che dalla loro unione era nato un unico figlio: Per_1
(6.09.2012).
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 11441/2016, emesso in data 20.12.2016, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate, comprensive dell'affido condiviso della prole minore, con collocazione prevalente presso la madre, diritto di visita del padre, contribuzione di costui nella misura di € 300,00 mensili.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lamentava che il dopo la separazione, aveva omesso di CP_1 collaborare nell'interesse del figlio minore e, soprattutto, aveva assunto comportamenti denigratori nei suoi riguardi ma anche dei suoceri, offesi e minacciati di morte anche dinanzi al figlioletto.
Chiedeva, pertanto, la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale e la modifica delle condizioni personali di cui alla separazione nei seguenti termini:
“- prevedere il diritto di visita del figlio, da parte del resistente, secondo le modalità che seguono:
Durante il periodo di frequenza scolastica:
- il padre avrà facoltà di vedere il figlio ogni settimana il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00; mentre, a settimane alterne, starà con il figlio dalle ore 12:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica.
Durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, il padre starà con il figlio secondo le modalità che seguono: Per_1
pagina 2 di 17 1) per le vacanze pasquali, ad anni alterni tra i genitori, dalle ore
12:00 del giorno di Pasqua alle ore 16:00 del Lunedì dell'Angelo;
2) per le vacanze natalizie, ad anni alterni tra i genitori, un anno dalle ore 18:00 della vigilia di Natale alle ore 16:00 del giorno di Natale e
l'anno successivo dalle ore 18:00 della vigilia di Capodanno alle ore 16:00 del giorno di Capodanno;
3) durante il periodo di vacanze estive:
- dalle ore 12:00 del 24 giugno alle ore 16:00 del 30 giugno;
- dalle ore 12:00 del 23 agosto alle ore 16:00 del 29 agosto;
- a settimane alterne, dalle ore 12:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica.
Durante l'estate il figlio, fatta eccezione per i periodi sopra indicati, rimarrà con la madre presso la residenza estiva di di Selinunte. Per_2
Il giorno del compleanno (6 settembre) , ad anni alterni, lo Per_1
trascorrerà dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con uno dei genitori, con esclusione dell'eventuale diritto di visita del padre, se dovesse ricadere in quella giornata”.
Sotto il profilo economico, chiedeva l'aumento dell'assegno posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, CP_1
da € 300,00 mensili ad € 500,00 mensili.
*****
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda Controparte_1
di divorzio e contestando le ulteriori difese ed istanze.
In particolare, negava di essersi rivolto con modi offensivi, piuttosto imputava alla ricorrente di aver sempre sminuito, dinanzi ad amici e parenti, il suo ruolo paterno.
Si doleva, altresì, dell'indebita lesione asseritamente subita nell'esercizio del proprio diritto di visita da parte della Parte_1
rappresentando che costei si era spesso intromessa nei momenti di incontro pagina 3 di 17 tra padre e figlio ed aveva omesso di coinvolgerlo nella gestione della quotidianità di . Per_1
Chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre nella casa coniugale e, quanto al proprio diritto di visita, che venisse articolato secondo il seguente schema:
“Durante il periodo di frequenza scolastica: il padre, compatibilmente ai propri impegni professionali (professore associato alla
Cattedra di Anatomia, Facoltà Accademia di Belle Arti, sede in Palermo) avrà facoltà di vedere il figlio ogni settimana, nei seguenti termini:
- Martedì e Giovedì: il padre preleverà il bambino all'uscita da scuola, e lo tratterrà con sé per pranzo (il bambino farà i compiti scolastici insieme al padre) riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre entro ore 19.00;
- in caso di impegni accademici del questi avrà diritto di CP_1
recuperare la giornata perduta esercitando il diritto di visita infrasettimanale, nei termini e con le modalità sopra indicate, in un altro giorno della settimana, dandone avviso alla Sig. almeno 24 ore Parte_1
prima;
- a settimane alternate, il preleverà il figlio alle ore 09.00 CP_1
del sabato (in caso di frequenza scolastica andrà a prenderlo a scuola all'uscita) e lo riporterà a casa della madre entro le ore 19:00 della domenica;
- il padre, compatibilmente con i propri impegni accademici, avrà il diritto di accompagnare a scuola o di andare a prendere da scuola il figlio nel corso della settimana, al di fuori dei giorni in cui eserciterà il diritto di visita, dandone preavviso (e non “chiedendo il permesso”) alla madre;
- per le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il minore passerà l'intera giornata di Pasqua con il padre il primo anno e tutta la giornata del Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno dopo la Pasqua con la madre ed il
pagina 4 di 17 Lunedì dell'Angelo con il padre;
nelle giornate di propria pertinenza, il padre preleverà il minore alle ore 09:00 riaccompagnandolo alle ore
19:00;
- per le vacanze Natalizie, il minore trascorrerà 7 giorni continuativi con il padre ed un altro periodo di 7 giorni continuativi con la madre;
più di preciso, ad anni alterni, il minore trascorrerà dal giorno 24 al giorno 30 dicembre con il padre pernottando presso di lui e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio presso la madre, invertendo le festività tra i genitori
l'anno seguente e così via;
in tali occasioni, il padre preleverà il minore alle ore 09.00 del primo giorno e lo riaccompagnerà alle ore 19:00 dell'ultimo giorno;
in tali periodi, sarà sospeso il diritto di visita di ciascun genitore nei confronti del minore, ferma restando la reperibilità telefonica del minore per il tramite del recapito cellulare del genitore;
entrambe le parti si impegnano tuttavia ad accontentare le richieste del minore che, in quei periodi, richiedesse di incontrare l'altro genitore;
- per il compleanno del bambino, sempre ad anni alterni, dalle ore
16:00 alle ore 21:00 il minore starà con il padre il primo anno in guisa che,
l'anno successivo il padre preleverà il figlio alle ore 09:00 riaccompagnandolo alle ore 16:00 (salvi in quest'ultimo caso gli impegni scolastici);
- durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre i seguenti periodi:
a. dalle ore 09:00 del 16 agosto alle ore 19:00 del 31 agosto il primo anno;
b. dalle ore 09.00 del 01 agosto alle ore 19:00 del 15 agosto il secondo anno e così via a rotazione;
c. nelle due settimane di pertinenza del padre, sarà sospeso il diritto di visita della madre, ferma restando la reperibilità telefonica del minore a mezzo del recapito telefonico del padre;
entrambe le parti si
pagina 5 di 17 impegnerebbero tuttavia ad accontentare le richieste del minore che, in quei periodi, richiedesse di incontrare l'altro genitore.
In caso di malattia il figlio rimarrà sempre con la madre, fino al completamento della terapia, ferma restando la facoltà del padre di visitare anche giornalmente il minore nel corso di tutta la degenza, preavvisando la madre”.
Avversava la domanda di incremento del contributo al mantenimento del figlio spiegata dalla ricorrente, sottolineando l'assenza di motivazioni a sostegno, anche alla luce della sostanziale cristallizzazione delle rispettive situazioni economiche, rimaste invariate dall'epoca della separazione.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, evidenziato il pregiudizio per il figlio minore scaturente dall'alta conflittualità tra i genitori, conferiva incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di approfondire le condizioni di vita delle parti e della prole.
Alla successiva udienza dell'11.11.2021, su espressa richiesta delle parti comparse personalmente, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, con contestuale ordinanza, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
La causa veniva istruita a mezzo consulenza psicologica d'ufficio su base familiare, al fine di individuare il regime di affidamento e visita più confacente al benessere di . Per_1
Dato ulteriore corso al giudizio, si procedeva all'assunzione di prove testimoniali e all'attribuzione di mandato al C.P.G. avente ad oggetto la valutazione delle criticità e risorse del nucleo, al fine dell'eventuale avvio di interventi di sostegno alla genitorialità e/o di supporto alla prole.
Inoltre, emersane l'opportunità, veniva nominato curatore speciale nell'interesse del minore, frattanto preso in carico dalla N.P.I.A.
pagina 6 di 17 Il P.M., ritualmente avvisato, sebbene nell'ambito del procedimento a carico del per il reato di maltrattamenti contro familiari formulava CP_1
richiesta di archiviazione per mancata compiuta integrazione degli elementi di fattispecie, reputava le condotte descritte come sintomatiche di un approccio disfunzionale, tale da richiedere, in subordine nell'ipotesi di permanenza di intollerabile conflittualità, l'affidamento di ai Per_1
Servizi Sociali.
Il curatore speciale concludeva chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso e l'avvio di incontri in spazio neutro con il padre, unitamente alla prosecuzione della presa in carico del minore dal servizio di N.P.I. ed all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori.
All'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Quanto al regime di affidamento concernente il figlio minore, si rammenta che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia.
In quest'ottica, suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e
pagina 7 di 17 ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono stati svolti numerosi approfondimenti e proposti diversi interventi di sostegno, sia a beneficio della coppia genitoriale, attualmente sospesi, che del figlio minore, ancora in corso.
Ebbene, occorre in primo luogo considerare l'esito della C.T.U. che, con articolate riflessioni, supportate da pertinenti rilievi di specifica competenza, rende conto delle parzialmente apprezzabili competenze genitoriali delle parti e della delicata condizione del minore, descritto come
“psicologicamente ed emotivamente vulnerabile a seguito della sua esposizione, sin dalla tenera età, ad un clima familiare psicologicamente abusante” e tendente “a sviluppare un disturbo depressivo, con condotte di acting-out di tipo aggressivo” (cfr. rel. C.T.U. pag. 37).
All'osservazione clinica, entrambi i genitori si sono dimostrati dotati di un'adeguata capacità di fornire cure fisiche essenziali, tuttavia carenti sotto il profilo empatico, giacché incapaci di fornire le cure emotive necessarie e, quindi, di sintonizzarsi con le esigenze del figlio, soprattutto quando strettamente connesse al rapporto tra il minore e l'altro genitore (cfr. rel. pag. 19: “La risposta del genitore, proprio come quella della madre, non solo è poco adeguata a riconoscere il disagio che il figlio cerca di esprimere ma sembra piuttosto, volta a salvaguardare la propria immagine
pagina 8 di 17 di genitore svalutando quella dell'altro”; e pag. 37: “La valutazione delle competenze genitoriali effettuata, ha evidenziato in capo ad entrambi i genitori, un indiscusso affetto nei confronti del proprio figlio ed una carente capacità di mentalizzare i bisogni emotivo-affettivi del bambino, secondaria alla conflittualità elevata della coppia genitoriale tale da “non vedere ed ascoltare” le esigenze del figlio”).
L'elaborato peritale ha poi fotografato la persistente ostilità nutrita dal minore nei confronti del padre, acuitasi nel corso degli anni successivi alla separazione, talmente esacerbatasi da indurre a disegnare il Per_1
padre in galera “perché non lo vuole vedere” (e interrogato sulle motivazioni, cfr. rel. pag. 29: “perché mi dà botte, dove gli capita, per cose inutili”, e preoccupato delle conseguenze e/o dal senso di colpa che può derivare dalle accuse mosse, chiede al consulente di: “non parlare, perché quello là mi scanna di legnate, non dirglielo, solo alla mamma glielo devi dire, ma vedi che lo fa di più se glielo dici, l'ultima volta gliel'ho detto io a qualcun altro e appena gliel'ho detto mi ha dato un sacco di botte”).
Del resto, sulla scorta di quanto riferito dal nominato consulente in ordine alla competenza genitoriale del non può ignorarsi che non si CP_1
è potuto apprezzare da parte di costui un adeguato riconoscimento dei bisogni affettivi del figlio: “Il padre rivela una carente capacità empatica con i vissuti emotivi del figlio laddove antepone i propri bisogni a quelli del figlio. …A conferma della carente capacità di mentalizzare i vissuti emotivi del figlio, il padre si mostra sorpreso alla richiesta del consulente di chiarire come ha informato dell'esistenza della nuova fidanzata” (cfr. Pt_2
rel. pag. 34).
Ciononostante, le conclusioni peritali sulle competenze genitoriali paterne hanno constatato anche alcune risorse, invero potenziabili:
“Adeguate risultano le capacità genitoriali paterne di provvedere a fornire le cure emotive appropriate all'età del figlio in modo da rafforzarne
pagina 9 di 17 l'autostima e la sicurezza nell'esplorazione di nuovi ambienti e condizioni”
(cfr. pag. 20 rel.).
Analoghe considerazioni sono state rappresentate dai servizi sanitari:
“Il sig. è stato presente fisicamente nella vita del figlio fino ad CP_1
agosto 2022 mostrandosi in grado di provvedere a rispondere ai bisogni di accudimento fisico, alle sue esigenze legate ad i bisogni evolutivi del figlio, seppur tendenzialmente carente si mostra la capacità empatica di sintonizzarsi con i bisogni emotivi e psicologici del figlio laddove il disagio attuale del figlio ad incontrarlo viene interpretata in termini di inadeguatezza e svalutazione dell'altro genitore” (cfr. rel. C.P.G. del
14.02.2023).
Più in particolare, rispetto alla relazione tra il resistente ed il figlio, nel corso del giudizio, è emersa la riconducibilità del rifiuto manifestato nei confronti della figura paterna ai vissuti di sofferenza sperimentati dal minore nell'ambito della disgregazione della famiglia: “Tale rifiuto sembra essere attraversato da una mancata consapevolezza del ruolo della figura paterna all'interno della relazione genitoriale, anche in riferimento alla situazione di alta conflittualità che caratterizza la coppia genitoriale. Come se
avesse in qualche modo assunto le difese della madre e avesse Per_1
sviluppato nel tempo, a fronte delle esperienze vissute nella relazione con il padre, un atteggiamento di svalutazione nei confronti della figura paterna,
a suo modo congrue con le aspettative della madre, ma non adeguatamente elaborate con consapevolezza a livello intrapsichico. La signora Parte_1
si è sempre mostrata disponibile a favorire il dialogo tra e il Per_1
padre, l'incontro padre-figlio o con i nonni paterni. Nonostante tutto
si è sempre rifiutato, a dire della madre, di incontrare sia il Per_1
padre, sia i nonni. Tuttavia, dai colloqui con si evidenzia che il Per_1
minore assume un atteggiamento incongruo da un punto di vista affettivo emotivo nei confronti della figura paterna, mostrando sorrisi e al contempo
pagina 10 di 17 esprimendo il rifiuto verso il padre” (cfr. – da ultimo – rel. N.P.I.A. del
30.10.2024).
Già tale ambivalenza era stata ravvisata dalla consulente d'ufficio che, nel maggio 2022, a pag. 32, ha scritto: “Dal canto suo, il figlio , Pt_2
seppure determinato a rimandare la propria ostilità nei confronti del genitore, non manca di esprimere il bisogno di richiamare a sé l'attenzione paterna, esprimendo in maniera velata, la sua approvazione per il genitore che si prodiga nell'organizzargli occasioni di svago con gli amici, sia in casa che fuori casa”.
Vanno, a questo punto stigmatizzate le ricadute, pregiudizievoli del benessere del figlio minore, della radicata incomunicabilità tra il e CP_1
la e, come correttamente stigmatizzato dal PM e dal Curatore, Parte_1
anche dalla impostazione disfunzionale delle relazioni tra il padre e il minore, e, successivamente, tra la madre ed il minore: “non si registrano di fatto cambiamenti sostanziali rispetto agli equilibri familiari, che sembrerebbero sclerotizzati da anni di conflittualità in cui di fatto sarebbe stato coinvolto in modo più o meno diretto il minore” (cfr. rel. C.P.G. del
30.09.2024).
Detta impostazione non avrebbe tardato a manifestare effetti pratici sfavorevoli: “Inoltre, la signora riferisce di un aggravamento dei rapporti intrafamiliari in quanto il sig. si è rifiutato di firmare le deleghe di CP_1
qualsiasi genere riferite alla scuola. Permane pertanto una situazione di alta conflittualità della coppia genitoriale che influenza la gestione delle attività e della vita sociale di ” (cfr. rel. N.P.I.A del 30.09.2024). Per_1
Tale ricostruzione dello stato dei rapporti tra le parti appare per vero plausibile, anche alla luce della condotta di sostanziale chiusura tenuta dal resistente sia durante i colloqui con gli operatori sanitari, mostrando anche tendenze disregolative (cfr. relazione del 20.6.24), nonché avendo Tes_1
riguardo alla immutata modalità relazionale consistente nel porgere del pagina 11 di 17 “Lei” alla ricorrente anche rispetto a questioni di banale rilevanza, risolvibili con contatti informali (si confrontino i messaggi agli atti ma anche le dichiarazioni rese in udienza del 12.7.23 in cui lo stesso ha confermato di avere “bloccato” la signora non intendendo usare whatsapp ma solo sms). A fronte di ciò, ben poco appaiono allo stato funzionali le capacità di accesso alla bigenitorialità (già non ampie, come pure rilevato dai diversi operatori che si sono avvicendati).
Detta oggettiva condizione di stallo giustifica a parere del Collegio, permanendo l'incomunicabilità tra le parti, la possibilità di esercizio disgiunto della genitorialità, con affido esclusivo (sì da evitare che ogni decisione anche semplice da assumersi nell'interesse del minore divenga un estenuante confronto) alla madre (attualmente colei che si occupa dei bisogni e delle esigenze del piccolo), sebbene con dei temperamenti.
Ed infatti, le rigidità anche a carico di costei, evidenziate sin dall'approfondimento peritale, la tendenza alla sclerotizzazione delle relazioni senza adeguata capacità di riconoscere la eventuale necessità di un mutamento nelle modalità di esercizio della genitorialità, nell'esclusivo interesse di impongono di mantenere in capo ad entrambi i Per_1 genitori, anche nell'ottica di una progressiva responsabilizzazione, la titolarità delle decisioni di interesse maggiore per il figlio quali scelta della scuola, viaggi con pernottamento, residenza abituale, interventi invasivi nell'ambito della tutela della salute del minore.
Costui, infatti, oltre che di un vissuto traumatizzante, reca chiari segni di coartazione emotiva, di talchè si rende necessario anche un costante monitoraggio sul minore e sulla madre affidataria, dovendo i servizi che qui si delegano riferire immediatamente al GT ed alla Procura presso il TM di eventuali condotte pregiudizievoli al benessere del minore.
Ciò, considerando che ad esso interesse solo deve farsi riferimento nel discernimento della modalità preferibile di affido, rebus sic stantibus.
pagina 12 di 17 Detto monitoraggio inoltre appare necessario al fine di prevenire rischi di chiusure autoreferenziali nelle dinamiche diadiche madre/figlio, nonché per assicurare il mantenimento della cooperazione psicoeducativa con un operatore terzo di prossimità, cui eventualmente affiancare pertinenti progetti di supporto pedagogico e di svago extradomiciliare, che verranno elaborati in sinergia con operatori sanitari nell'interesse del minore medesimo.
Detto intervento esterno deve sicuramente mantenersi, essendo funzionale anche ad una futura ripresa di una positiva relazione tra il minore, il mondo esterno ed eventualmente anche con il padre, alla condizione di una positiva simmetrica valutazione, da parte degli operatori sanitari, sulle capacità di costui di controllo degli impulsi, di vero riconoscimento delle difficoltà emotive del figlio, del rispetto delle funzioni cogenitoriali ed in definitiva di una capacità di mettersi in discussione nell'esclusivo interesse del figlio.
Detta valutazione e detti interventi di sostegno pertanto si pongono come necessari anche ai fini del vaglio sul diritto di visita.
A tale riguardo, il Collegio non può che prendere atto della ferma opposizione del minore, allo stato reiteratamente verbalizzata, a frequentare e finanche ad avere contatti telefonici con il padre.
Naturalmente, tale opposizione e la sofferenza ad essa riconosciuta e retrostante non può non essere tenuta in considerazione ed impone al
Collegio estrema cautela nel procedere, al fine di non mettere a rischio il benessere psicologico di . Per_1
Di talché, va mantenuta la presa in carico a cura del servizio di come sopra anticipato, attesa la necessità di un vaglio sulla Pt_3
rispondenza del regime al suo superiore interesse e necessitando i genitori di supervisione dedicata esclusivamente alla cura del benessere del figlio, in una delicatissima condizione e fase di vita (Emerge difficoltà nella gestione
pagina 13 di 17 delle proprie emozioni, accompagnata da apatia e diminuzione o assenza di qualsiasi reazione emotiva di fronte a situazioni ed eventi narrati. I contenuti verbalizzati ai colloqui, sia a connotazione emotiva positiva o negativa, non hanno un riscontro sul piano affettivo emotivo, mostrando incongruità. All'osservazione del rapporto con la figura materna, la relazione rimane caratterizzata da dinamiche di dipendenza madre-figlio; inoltre, mostra disinteresse per le attività extrascolastiche e a Per_1
stringere amicizia con i coetanei, si esprime al colloquio in modo monotono, usa un linguaggio forbito, prende alla lettera tutto quello che gli viene detto non distinguendo tra le diverse forme di espressività, in particolare l'ironia.
Al colloquio si evince inoltre attaccamento a determinati argomenti
(animali domestici), che si ripropongono in modo ripetitivo e stereotipato.
Si ravvisa pertanto, la necessità che continui il percorso di Per_1
sostegno in NPIA cfr. relazione del 3.1.24 e altre successive, del medesimo segno).
Del resto, il rifiuto manifestato dall'ormai adolescente , Per_1
lungi dal potersi ascrivere ad un'unica causa efficiente, come invece affermato dal resistente, va ricondotto ad entrambi i genitori, giacché entrambi, sebbene in modo molto diverso, hanno concorso all'originarsi e consolidarsi dello stesso.
Infatti, il sistema genitoriale ancora manifesta tendenza a focalizzare
“tutta l'attenzione su questo aspetto, facendo rimanere AT sullo sfondo, facendo altresì venire meno le sue esigenze di crescita personale, sociale e familiare. In questo modo sembrano venire meno anche le funzioni genitoriali, sempre più concentrate su come gestire il conflitto piuttosto che su come gestire in modo funzionale la crescita di ” (cfr. rel. Per_1
N.P.I.A. del 30.09.2024).
pagina 14 di 17 Tuttavia, pur nella consapevolezza di quanto sopra rilevato, è opportuno sotto altro profilo sottolineare come gli approfondimenti demandati abbiano palesato segni di un approccio ambivalente del minore nei confronti del padre, circostanza che suggerisce, nel rispetto del suo delicato equilibrio psicofisico, di non escludere la possibilità di futuri incontri, da introdurre gradualmente nella quotidianità del minore, in uno
“spazio protetto” e previa adeguata preparazione di , da parte del Per_1
servizio di N.P.I.A., e del positivo riscontro da parte degli operatori dei mutamenti sopra evidenziati.
Così, il diritto di visita del padre non va, certo, categoricamente escluso, ma potrà essere organizzato in modalità protetta, come suggerito dalla stessa NPIA e dal Curatore ed all'esito positivo di specifici percorsi.
Tale complessa articolazione del regime di contatti, trova solido fondamento in convergenti dati sistematici alla stregua dei quali ogni scelta deve riposare su una seria riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità dei genitori (cfr. anche giurisprudenza EDU:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio” -
Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso c. Romania, sentenza Per_3
17.4.2012; Caso c. sentenza del 10.1.2012). Per_4 Per_5
Per questo, in relazione ai percorsi, anche il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Pertanto, le parti, come già indicato dal C.T.U. e da tutti i servizi via via intervenuti, vanno invitate a seguire un percorso di sostegno alla pagina 15 di 17 genitorialità e un percorso terapeutico individuale che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
Per tale ragione, i servizi sanitari coinvolti riferiranno con relazione unitaria al Giudice Tutelare a mesi 6, salve diverse urgenze.
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
*****
In punto di mantenimento della prole minore, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa), stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, e considerato che, allo stato, risulta eliso il tempo di contribuzione diretta (invece previsto per la separazione), nonché le crescenti esigenze del minore in uno con l'incedere dell'età, il Tribunale reputa equo imporre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento del figlio
[...]
minorenne nella misura di € 400,00 rivalutabili, al netto della Per_1
quota di Assegno unico che dovrà essere percepito dalla madre.
Naturalmente, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, nella misura del 50% ciascuno e secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale adito.
*****
Infine, le spese del giudizio e quelle occorse per la C.T.U. (liquidate in separato decreto) considerata la reciproca soccombenza e la natura delle complesse statuizioni assunte, devono essere compensate.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza già emessa sullo status:
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, Per_1
tuttavia con condivisione tra i genitori della responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, sopra specificate;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al Giudice Tutelare, salve urgenze, avviando incontri in spazio protetto ove siano preventivamente verificate le condizioni sopra esposte;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- compensa tra le parti le spese di lite e ripartisce al 50% tra i genitori quelle occorse per la predisposizione di C.T.U. separatamente liquidate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 19.3.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 819/2021, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SUGAMELE ANTONINO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. GALATI ANGELO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] CP_1
in data 7.07.2008, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 17 civile del Comune di Partanna (TP), al n. 25, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2008.
Deduceva che dalla loro unione era nato un unico figlio: Per_1
(6.09.2012).
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 11441/2016, emesso in data 20.12.2016, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate, comprensive dell'affido condiviso della prole minore, con collocazione prevalente presso la madre, diritto di visita del padre, contribuzione di costui nella misura di € 300,00 mensili.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lamentava che il dopo la separazione, aveva omesso di CP_1 collaborare nell'interesse del figlio minore e, soprattutto, aveva assunto comportamenti denigratori nei suoi riguardi ma anche dei suoceri, offesi e minacciati di morte anche dinanzi al figlioletto.
Chiedeva, pertanto, la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale e la modifica delle condizioni personali di cui alla separazione nei seguenti termini:
“- prevedere il diritto di visita del figlio, da parte del resistente, secondo le modalità che seguono:
Durante il periodo di frequenza scolastica:
- il padre avrà facoltà di vedere il figlio ogni settimana il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00; mentre, a settimane alterne, starà con il figlio dalle ore 12:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica.
Durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, il padre starà con il figlio secondo le modalità che seguono: Per_1
pagina 2 di 17 1) per le vacanze pasquali, ad anni alterni tra i genitori, dalle ore
12:00 del giorno di Pasqua alle ore 16:00 del Lunedì dell'Angelo;
2) per le vacanze natalizie, ad anni alterni tra i genitori, un anno dalle ore 18:00 della vigilia di Natale alle ore 16:00 del giorno di Natale e
l'anno successivo dalle ore 18:00 della vigilia di Capodanno alle ore 16:00 del giorno di Capodanno;
3) durante il periodo di vacanze estive:
- dalle ore 12:00 del 24 giugno alle ore 16:00 del 30 giugno;
- dalle ore 12:00 del 23 agosto alle ore 16:00 del 29 agosto;
- a settimane alterne, dalle ore 12:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica.
Durante l'estate il figlio, fatta eccezione per i periodi sopra indicati, rimarrà con la madre presso la residenza estiva di di Selinunte. Per_2
Il giorno del compleanno (6 settembre) , ad anni alterni, lo Per_1
trascorrerà dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con uno dei genitori, con esclusione dell'eventuale diritto di visita del padre, se dovesse ricadere in quella giornata”.
Sotto il profilo economico, chiedeva l'aumento dell'assegno posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, CP_1
da € 300,00 mensili ad € 500,00 mensili.
*****
Si costituiva il resistente aderendo alla domanda Controparte_1
di divorzio e contestando le ulteriori difese ed istanze.
In particolare, negava di essersi rivolto con modi offensivi, piuttosto imputava alla ricorrente di aver sempre sminuito, dinanzi ad amici e parenti, il suo ruolo paterno.
Si doleva, altresì, dell'indebita lesione asseritamente subita nell'esercizio del proprio diritto di visita da parte della Parte_1
rappresentando che costei si era spesso intromessa nei momenti di incontro pagina 3 di 17 tra padre e figlio ed aveva omesso di coinvolgerlo nella gestione della quotidianità di . Per_1
Chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre nella casa coniugale e, quanto al proprio diritto di visita, che venisse articolato secondo il seguente schema:
“Durante il periodo di frequenza scolastica: il padre, compatibilmente ai propri impegni professionali (professore associato alla
Cattedra di Anatomia, Facoltà Accademia di Belle Arti, sede in Palermo) avrà facoltà di vedere il figlio ogni settimana, nei seguenti termini:
- Martedì e Giovedì: il padre preleverà il bambino all'uscita da scuola, e lo tratterrà con sé per pranzo (il bambino farà i compiti scolastici insieme al padre) riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre entro ore 19.00;
- in caso di impegni accademici del questi avrà diritto di CP_1
recuperare la giornata perduta esercitando il diritto di visita infrasettimanale, nei termini e con le modalità sopra indicate, in un altro giorno della settimana, dandone avviso alla Sig. almeno 24 ore Parte_1
prima;
- a settimane alternate, il preleverà il figlio alle ore 09.00 CP_1
del sabato (in caso di frequenza scolastica andrà a prenderlo a scuola all'uscita) e lo riporterà a casa della madre entro le ore 19:00 della domenica;
- il padre, compatibilmente con i propri impegni accademici, avrà il diritto di accompagnare a scuola o di andare a prendere da scuola il figlio nel corso della settimana, al di fuori dei giorni in cui eserciterà il diritto di visita, dandone preavviso (e non “chiedendo il permesso”) alla madre;
- per le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il minore passerà l'intera giornata di Pasqua con il padre il primo anno e tutta la giornata del Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno dopo la Pasqua con la madre ed il
pagina 4 di 17 Lunedì dell'Angelo con il padre;
nelle giornate di propria pertinenza, il padre preleverà il minore alle ore 09:00 riaccompagnandolo alle ore
19:00;
- per le vacanze Natalizie, il minore trascorrerà 7 giorni continuativi con il padre ed un altro periodo di 7 giorni continuativi con la madre;
più di preciso, ad anni alterni, il minore trascorrerà dal giorno 24 al giorno 30 dicembre con il padre pernottando presso di lui e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio presso la madre, invertendo le festività tra i genitori
l'anno seguente e così via;
in tali occasioni, il padre preleverà il minore alle ore 09.00 del primo giorno e lo riaccompagnerà alle ore 19:00 dell'ultimo giorno;
in tali periodi, sarà sospeso il diritto di visita di ciascun genitore nei confronti del minore, ferma restando la reperibilità telefonica del minore per il tramite del recapito cellulare del genitore;
entrambe le parti si impegnano tuttavia ad accontentare le richieste del minore che, in quei periodi, richiedesse di incontrare l'altro genitore;
- per il compleanno del bambino, sempre ad anni alterni, dalle ore
16:00 alle ore 21:00 il minore starà con il padre il primo anno in guisa che,
l'anno successivo il padre preleverà il figlio alle ore 09:00 riaccompagnandolo alle ore 16:00 (salvi in quest'ultimo caso gli impegni scolastici);
- durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre i seguenti periodi:
a. dalle ore 09:00 del 16 agosto alle ore 19:00 del 31 agosto il primo anno;
b. dalle ore 09.00 del 01 agosto alle ore 19:00 del 15 agosto il secondo anno e così via a rotazione;
c. nelle due settimane di pertinenza del padre, sarà sospeso il diritto di visita della madre, ferma restando la reperibilità telefonica del minore a mezzo del recapito telefonico del padre;
entrambe le parti si
pagina 5 di 17 impegnerebbero tuttavia ad accontentare le richieste del minore che, in quei periodi, richiedesse di incontrare l'altro genitore.
In caso di malattia il figlio rimarrà sempre con la madre, fino al completamento della terapia, ferma restando la facoltà del padre di visitare anche giornalmente il minore nel corso di tutta la degenza, preavvisando la madre”.
Avversava la domanda di incremento del contributo al mantenimento del figlio spiegata dalla ricorrente, sottolineando l'assenza di motivazioni a sostegno, anche alla luce della sostanziale cristallizzazione delle rispettive situazioni economiche, rimaste invariate dall'epoca della separazione.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, evidenziato il pregiudizio per il figlio minore scaturente dall'alta conflittualità tra i genitori, conferiva incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di approfondire le condizioni di vita delle parti e della prole.
Alla successiva udienza dell'11.11.2021, su espressa richiesta delle parti comparse personalmente, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, con contestuale ordinanza, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
La causa veniva istruita a mezzo consulenza psicologica d'ufficio su base familiare, al fine di individuare il regime di affidamento e visita più confacente al benessere di . Per_1
Dato ulteriore corso al giudizio, si procedeva all'assunzione di prove testimoniali e all'attribuzione di mandato al C.P.G. avente ad oggetto la valutazione delle criticità e risorse del nucleo, al fine dell'eventuale avvio di interventi di sostegno alla genitorialità e/o di supporto alla prole.
Inoltre, emersane l'opportunità, veniva nominato curatore speciale nell'interesse del minore, frattanto preso in carico dalla N.P.I.A.
pagina 6 di 17 Il P.M., ritualmente avvisato, sebbene nell'ambito del procedimento a carico del per il reato di maltrattamenti contro familiari formulava CP_1
richiesta di archiviazione per mancata compiuta integrazione degli elementi di fattispecie, reputava le condotte descritte come sintomatiche di un approccio disfunzionale, tale da richiedere, in subordine nell'ipotesi di permanenza di intollerabile conflittualità, l'affidamento di ai Per_1
Servizi Sociali.
Il curatore speciale concludeva chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso e l'avvio di incontri in spazio neutro con il padre, unitamente alla prosecuzione della presa in carico del minore dal servizio di N.P.I. ed all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori.
All'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Quanto al regime di affidamento concernente il figlio minore, si rammenta che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia.
In quest'ottica, suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e
pagina 7 di 17 ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono stati svolti numerosi approfondimenti e proposti diversi interventi di sostegno, sia a beneficio della coppia genitoriale, attualmente sospesi, che del figlio minore, ancora in corso.
Ebbene, occorre in primo luogo considerare l'esito della C.T.U. che, con articolate riflessioni, supportate da pertinenti rilievi di specifica competenza, rende conto delle parzialmente apprezzabili competenze genitoriali delle parti e della delicata condizione del minore, descritto come
“psicologicamente ed emotivamente vulnerabile a seguito della sua esposizione, sin dalla tenera età, ad un clima familiare psicologicamente abusante” e tendente “a sviluppare un disturbo depressivo, con condotte di acting-out di tipo aggressivo” (cfr. rel. C.T.U. pag. 37).
All'osservazione clinica, entrambi i genitori si sono dimostrati dotati di un'adeguata capacità di fornire cure fisiche essenziali, tuttavia carenti sotto il profilo empatico, giacché incapaci di fornire le cure emotive necessarie e, quindi, di sintonizzarsi con le esigenze del figlio, soprattutto quando strettamente connesse al rapporto tra il minore e l'altro genitore (cfr. rel. pag. 19: “La risposta del genitore, proprio come quella della madre, non solo è poco adeguata a riconoscere il disagio che il figlio cerca di esprimere ma sembra piuttosto, volta a salvaguardare la propria immagine
pagina 8 di 17 di genitore svalutando quella dell'altro”; e pag. 37: “La valutazione delle competenze genitoriali effettuata, ha evidenziato in capo ad entrambi i genitori, un indiscusso affetto nei confronti del proprio figlio ed una carente capacità di mentalizzare i bisogni emotivo-affettivi del bambino, secondaria alla conflittualità elevata della coppia genitoriale tale da “non vedere ed ascoltare” le esigenze del figlio”).
L'elaborato peritale ha poi fotografato la persistente ostilità nutrita dal minore nei confronti del padre, acuitasi nel corso degli anni successivi alla separazione, talmente esacerbatasi da indurre a disegnare il Per_1
padre in galera “perché non lo vuole vedere” (e interrogato sulle motivazioni, cfr. rel. pag. 29: “perché mi dà botte, dove gli capita, per cose inutili”, e preoccupato delle conseguenze e/o dal senso di colpa che può derivare dalle accuse mosse, chiede al consulente di: “non parlare, perché quello là mi scanna di legnate, non dirglielo, solo alla mamma glielo devi dire, ma vedi che lo fa di più se glielo dici, l'ultima volta gliel'ho detto io a qualcun altro e appena gliel'ho detto mi ha dato un sacco di botte”).
Del resto, sulla scorta di quanto riferito dal nominato consulente in ordine alla competenza genitoriale del non può ignorarsi che non si CP_1
è potuto apprezzare da parte di costui un adeguato riconoscimento dei bisogni affettivi del figlio: “Il padre rivela una carente capacità empatica con i vissuti emotivi del figlio laddove antepone i propri bisogni a quelli del figlio. …A conferma della carente capacità di mentalizzare i vissuti emotivi del figlio, il padre si mostra sorpreso alla richiesta del consulente di chiarire come ha informato dell'esistenza della nuova fidanzata” (cfr. Pt_2
rel. pag. 34).
Ciononostante, le conclusioni peritali sulle competenze genitoriali paterne hanno constatato anche alcune risorse, invero potenziabili:
“Adeguate risultano le capacità genitoriali paterne di provvedere a fornire le cure emotive appropriate all'età del figlio in modo da rafforzarne
pagina 9 di 17 l'autostima e la sicurezza nell'esplorazione di nuovi ambienti e condizioni”
(cfr. pag. 20 rel.).
Analoghe considerazioni sono state rappresentate dai servizi sanitari:
“Il sig. è stato presente fisicamente nella vita del figlio fino ad CP_1
agosto 2022 mostrandosi in grado di provvedere a rispondere ai bisogni di accudimento fisico, alle sue esigenze legate ad i bisogni evolutivi del figlio, seppur tendenzialmente carente si mostra la capacità empatica di sintonizzarsi con i bisogni emotivi e psicologici del figlio laddove il disagio attuale del figlio ad incontrarlo viene interpretata in termini di inadeguatezza e svalutazione dell'altro genitore” (cfr. rel. C.P.G. del
14.02.2023).
Più in particolare, rispetto alla relazione tra il resistente ed il figlio, nel corso del giudizio, è emersa la riconducibilità del rifiuto manifestato nei confronti della figura paterna ai vissuti di sofferenza sperimentati dal minore nell'ambito della disgregazione della famiglia: “Tale rifiuto sembra essere attraversato da una mancata consapevolezza del ruolo della figura paterna all'interno della relazione genitoriale, anche in riferimento alla situazione di alta conflittualità che caratterizza la coppia genitoriale. Come se
avesse in qualche modo assunto le difese della madre e avesse Per_1
sviluppato nel tempo, a fronte delle esperienze vissute nella relazione con il padre, un atteggiamento di svalutazione nei confronti della figura paterna,
a suo modo congrue con le aspettative della madre, ma non adeguatamente elaborate con consapevolezza a livello intrapsichico. La signora Parte_1
si è sempre mostrata disponibile a favorire il dialogo tra e il Per_1
padre, l'incontro padre-figlio o con i nonni paterni. Nonostante tutto
si è sempre rifiutato, a dire della madre, di incontrare sia il Per_1
padre, sia i nonni. Tuttavia, dai colloqui con si evidenzia che il Per_1
minore assume un atteggiamento incongruo da un punto di vista affettivo emotivo nei confronti della figura paterna, mostrando sorrisi e al contempo
pagina 10 di 17 esprimendo il rifiuto verso il padre” (cfr. – da ultimo – rel. N.P.I.A. del
30.10.2024).
Già tale ambivalenza era stata ravvisata dalla consulente d'ufficio che, nel maggio 2022, a pag. 32, ha scritto: “Dal canto suo, il figlio , Pt_2
seppure determinato a rimandare la propria ostilità nei confronti del genitore, non manca di esprimere il bisogno di richiamare a sé l'attenzione paterna, esprimendo in maniera velata, la sua approvazione per il genitore che si prodiga nell'organizzargli occasioni di svago con gli amici, sia in casa che fuori casa”.
Vanno, a questo punto stigmatizzate le ricadute, pregiudizievoli del benessere del figlio minore, della radicata incomunicabilità tra il e CP_1
la e, come correttamente stigmatizzato dal PM e dal Curatore, Parte_1
anche dalla impostazione disfunzionale delle relazioni tra il padre e il minore, e, successivamente, tra la madre ed il minore: “non si registrano di fatto cambiamenti sostanziali rispetto agli equilibri familiari, che sembrerebbero sclerotizzati da anni di conflittualità in cui di fatto sarebbe stato coinvolto in modo più o meno diretto il minore” (cfr. rel. C.P.G. del
30.09.2024).
Detta impostazione non avrebbe tardato a manifestare effetti pratici sfavorevoli: “Inoltre, la signora riferisce di un aggravamento dei rapporti intrafamiliari in quanto il sig. si è rifiutato di firmare le deleghe di CP_1
qualsiasi genere riferite alla scuola. Permane pertanto una situazione di alta conflittualità della coppia genitoriale che influenza la gestione delle attività e della vita sociale di ” (cfr. rel. N.P.I.A del 30.09.2024). Per_1
Tale ricostruzione dello stato dei rapporti tra le parti appare per vero plausibile, anche alla luce della condotta di sostanziale chiusura tenuta dal resistente sia durante i colloqui con gli operatori sanitari, mostrando anche tendenze disregolative (cfr. relazione del 20.6.24), nonché avendo Tes_1
riguardo alla immutata modalità relazionale consistente nel porgere del pagina 11 di 17 “Lei” alla ricorrente anche rispetto a questioni di banale rilevanza, risolvibili con contatti informali (si confrontino i messaggi agli atti ma anche le dichiarazioni rese in udienza del 12.7.23 in cui lo stesso ha confermato di avere “bloccato” la signora non intendendo usare whatsapp ma solo sms). A fronte di ciò, ben poco appaiono allo stato funzionali le capacità di accesso alla bigenitorialità (già non ampie, come pure rilevato dai diversi operatori che si sono avvicendati).
Detta oggettiva condizione di stallo giustifica a parere del Collegio, permanendo l'incomunicabilità tra le parti, la possibilità di esercizio disgiunto della genitorialità, con affido esclusivo (sì da evitare che ogni decisione anche semplice da assumersi nell'interesse del minore divenga un estenuante confronto) alla madre (attualmente colei che si occupa dei bisogni e delle esigenze del piccolo), sebbene con dei temperamenti.
Ed infatti, le rigidità anche a carico di costei, evidenziate sin dall'approfondimento peritale, la tendenza alla sclerotizzazione delle relazioni senza adeguata capacità di riconoscere la eventuale necessità di un mutamento nelle modalità di esercizio della genitorialità, nell'esclusivo interesse di impongono di mantenere in capo ad entrambi i Per_1 genitori, anche nell'ottica di una progressiva responsabilizzazione, la titolarità delle decisioni di interesse maggiore per il figlio quali scelta della scuola, viaggi con pernottamento, residenza abituale, interventi invasivi nell'ambito della tutela della salute del minore.
Costui, infatti, oltre che di un vissuto traumatizzante, reca chiari segni di coartazione emotiva, di talchè si rende necessario anche un costante monitoraggio sul minore e sulla madre affidataria, dovendo i servizi che qui si delegano riferire immediatamente al GT ed alla Procura presso il TM di eventuali condotte pregiudizievoli al benessere del minore.
Ciò, considerando che ad esso interesse solo deve farsi riferimento nel discernimento della modalità preferibile di affido, rebus sic stantibus.
pagina 12 di 17 Detto monitoraggio inoltre appare necessario al fine di prevenire rischi di chiusure autoreferenziali nelle dinamiche diadiche madre/figlio, nonché per assicurare il mantenimento della cooperazione psicoeducativa con un operatore terzo di prossimità, cui eventualmente affiancare pertinenti progetti di supporto pedagogico e di svago extradomiciliare, che verranno elaborati in sinergia con operatori sanitari nell'interesse del minore medesimo.
Detto intervento esterno deve sicuramente mantenersi, essendo funzionale anche ad una futura ripresa di una positiva relazione tra il minore, il mondo esterno ed eventualmente anche con il padre, alla condizione di una positiva simmetrica valutazione, da parte degli operatori sanitari, sulle capacità di costui di controllo degli impulsi, di vero riconoscimento delle difficoltà emotive del figlio, del rispetto delle funzioni cogenitoriali ed in definitiva di una capacità di mettersi in discussione nell'esclusivo interesse del figlio.
Detta valutazione e detti interventi di sostegno pertanto si pongono come necessari anche ai fini del vaglio sul diritto di visita.
A tale riguardo, il Collegio non può che prendere atto della ferma opposizione del minore, allo stato reiteratamente verbalizzata, a frequentare e finanche ad avere contatti telefonici con il padre.
Naturalmente, tale opposizione e la sofferenza ad essa riconosciuta e retrostante non può non essere tenuta in considerazione ed impone al
Collegio estrema cautela nel procedere, al fine di non mettere a rischio il benessere psicologico di . Per_1
Di talché, va mantenuta la presa in carico a cura del servizio di come sopra anticipato, attesa la necessità di un vaglio sulla Pt_3
rispondenza del regime al suo superiore interesse e necessitando i genitori di supervisione dedicata esclusivamente alla cura del benessere del figlio, in una delicatissima condizione e fase di vita (Emerge difficoltà nella gestione
pagina 13 di 17 delle proprie emozioni, accompagnata da apatia e diminuzione o assenza di qualsiasi reazione emotiva di fronte a situazioni ed eventi narrati. I contenuti verbalizzati ai colloqui, sia a connotazione emotiva positiva o negativa, non hanno un riscontro sul piano affettivo emotivo, mostrando incongruità. All'osservazione del rapporto con la figura materna, la relazione rimane caratterizzata da dinamiche di dipendenza madre-figlio; inoltre, mostra disinteresse per le attività extrascolastiche e a Per_1
stringere amicizia con i coetanei, si esprime al colloquio in modo monotono, usa un linguaggio forbito, prende alla lettera tutto quello che gli viene detto non distinguendo tra le diverse forme di espressività, in particolare l'ironia.
Al colloquio si evince inoltre attaccamento a determinati argomenti
(animali domestici), che si ripropongono in modo ripetitivo e stereotipato.
Si ravvisa pertanto, la necessità che continui il percorso di Per_1
sostegno in NPIA cfr. relazione del 3.1.24 e altre successive, del medesimo segno).
Del resto, il rifiuto manifestato dall'ormai adolescente , Per_1
lungi dal potersi ascrivere ad un'unica causa efficiente, come invece affermato dal resistente, va ricondotto ad entrambi i genitori, giacché entrambi, sebbene in modo molto diverso, hanno concorso all'originarsi e consolidarsi dello stesso.
Infatti, il sistema genitoriale ancora manifesta tendenza a focalizzare
“tutta l'attenzione su questo aspetto, facendo rimanere AT sullo sfondo, facendo altresì venire meno le sue esigenze di crescita personale, sociale e familiare. In questo modo sembrano venire meno anche le funzioni genitoriali, sempre più concentrate su come gestire il conflitto piuttosto che su come gestire in modo funzionale la crescita di ” (cfr. rel. Per_1
N.P.I.A. del 30.09.2024).
pagina 14 di 17 Tuttavia, pur nella consapevolezza di quanto sopra rilevato, è opportuno sotto altro profilo sottolineare come gli approfondimenti demandati abbiano palesato segni di un approccio ambivalente del minore nei confronti del padre, circostanza che suggerisce, nel rispetto del suo delicato equilibrio psicofisico, di non escludere la possibilità di futuri incontri, da introdurre gradualmente nella quotidianità del minore, in uno
“spazio protetto” e previa adeguata preparazione di , da parte del Per_1
servizio di N.P.I.A., e del positivo riscontro da parte degli operatori dei mutamenti sopra evidenziati.
Così, il diritto di visita del padre non va, certo, categoricamente escluso, ma potrà essere organizzato in modalità protetta, come suggerito dalla stessa NPIA e dal Curatore ed all'esito positivo di specifici percorsi.
Tale complessa articolazione del regime di contatti, trova solido fondamento in convergenti dati sistematici alla stregua dei quali ogni scelta deve riposare su una seria riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità dei genitori (cfr. anche giurisprudenza EDU:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio” -
Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso c. Romania, sentenza Per_3
17.4.2012; Caso c. sentenza del 10.1.2012). Per_4 Per_5
Per questo, in relazione ai percorsi, anche il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Pertanto, le parti, come già indicato dal C.T.U. e da tutti i servizi via via intervenuti, vanno invitate a seguire un percorso di sostegno alla pagina 15 di 17 genitorialità e un percorso terapeutico individuale che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
Per tale ragione, i servizi sanitari coinvolti riferiranno con relazione unitaria al Giudice Tutelare a mesi 6, salve diverse urgenze.
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
*****
In punto di mantenimento della prole minore, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa), stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, e considerato che, allo stato, risulta eliso il tempo di contribuzione diretta (invece previsto per la separazione), nonché le crescenti esigenze del minore in uno con l'incedere dell'età, il Tribunale reputa equo imporre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento del figlio
[...]
minorenne nella misura di € 400,00 rivalutabili, al netto della Per_1
quota di Assegno unico che dovrà essere percepito dalla madre.
Naturalmente, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, nella misura del 50% ciascuno e secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale adito.
*****
Infine, le spese del giudizio e quelle occorse per la C.T.U. (liquidate in separato decreto) considerata la reciproca soccombenza e la natura delle complesse statuizioni assunte, devono essere compensate.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, vista la sentenza già emessa sullo status:
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, Per_1
tuttavia con condivisione tra i genitori della responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, sopra specificate;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al Giudice Tutelare, salve urgenze, avviando incontri in spazio protetto ove siano preventivamente verificate le condizioni sopra esposte;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- compensa tra le parti le spese di lite e ripartisce al 50% tra i genitori quelle occorse per la predisposizione di C.T.U. separatamente liquidate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 19.3.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 17 di 17