Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 779/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 779/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 27.01.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. BERTOLIN SILVIA, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“RICORRE
Alla S.V. Ill.ma affinché, esperiti gli incombenti di legge, Voglia pronunciare lo
scioglimento del matrimonio contratto in Montegrotto Terme, in data 12.06.2010,
tra i Sigg.ri e che, dunque, dichiarano di Parte_1 Parte_2
non volersi riconciliare, alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare sita in Montegrotto Terme, alla via Roma 126 resta
assegnata alla sig.ra . Parte_1
Pers 2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i
quali si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione,
cura e assistenza morale nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì
un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e la conservazione
di legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità
genitoriale verrà, quindi, esercitata da ambedue i genitori, i quali dovranno
assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza
abituale della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e
delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando
avrà la figlia con sé.
3. La minore viene collocata prevalentemente presso la madre con la quale
continuerà a risiedere stabilmente nella casa familiare di Montegrotto Terme
(PD). Il padre non-collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia in qualsiasi
momento previo accordo con la madre ed indicativamente il mercoledì di ogni
settimana dalle ore 18.30, fino alla mattina successiva, quando la
riaccompagnerà a scuola o dalla madre entro le ore 8.00, nonchè per due week
end alternati al mese dal venerdì sera alle ore 18.30 fino alla domenica sera alle
21.00, quando la riaccompagnerà a casa della madre. Il padre potrà stare con la
figlia anche una settimana durante le vacanze invernali comprendendo, ad anni
alterni, il giorno di Natale o Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, 3
comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, due
settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, in un periodo da
concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Tutte le
altre festività seguiranno il principio dell'alternanza.
4. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma pari ad €
[...]
400,00 (quattrocento euro) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese di competenza, oltre alle spese
straordinarie, ivi compreso il doposcuola, nella misura del 50% secondo il
Protocollo approvato dal Tribunale di Padova del 17.01.2017.
5. I coniugi ribadiscono la spettanza dell'assegno unico interamente in favore
della signora . Parte_1
6. Nulla a titolo di assegno di mantenimento in quanto i coniugi si dichiarano
economicamente indipendenti.
7. I coniugi concordano che le spese veterinarie dell'animale domestico
acquistato in costanza di matrimonio vengano suddivise a metà tra gli stessi.
8. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio / rinnovo del passaporto e
di ogni altro documento valido per l'espatrio.”
Per il P.M: “Visto”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 12.06.2010, in Montegrotto Terme (PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte I, Serie A, atto n. 8, anno 2010. 4
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinnanzi al Presidente
delegato all'udienza del 04.04.2023 e la separazione veniva omologata con decreto n.cronol. 2395/2023, pubblicato in data 05.04.2023
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2, lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente delegato all'udienza del 04.04.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall' 1) al 4) e dei punti 6) e 8) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt.
337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti dall' 1) al 4 e dei punti 6) e 8) delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, ai punti 5) e 7) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese.
P.Q.M.
5
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e , contratto in data 12.06.2010 a Montegrotto Terme Parte_2
(PD) e trascritto nel relativo registro parte I, atto n. 8 Serie A, anno 2010
del Comune di Montegrotto Terme;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dall' 1) al 4) e dei punti 6) e 8) delle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.03.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari