Ordinanza cautelare 28 ottobre 2021
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 12434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12434 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09555/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9555 del 2021, proposto da Frag S.A.S di RT UN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo di Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo UN, Giuseppe Sapienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
a) del provvedimento del 4 giugno 2021, notificato a mezzo pec in pari data, con cui è stata disposta la decadenza dalla richiesta di contributo inerente con il programma Cultura Crea Plus;
b) della Direttiva Operativa n. 239 del 29/03/2021 del Ministero della Cultura Plus, nella parte in cui, al punto 5.3, stabilisce “…a pena di decadenza” l'allegazione alla domanda di partecipazione “..per le imprese costituite da più di 36 mesi, l'ultimo bilancio approvato e situazione contabile aggiornata...”;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo di Impresa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui la resistente Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo di Impresa ha dichiarato decaduta la domanda di agevolazione dalla stessa proposta nell’ambito del Programma Cultura Crea Plus , deducendone la illegittimità sotto plurimi profili;
Considerato che Invitalia si è costituita in giudizio in resistenza, con memoria e documenti, e che il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio con formula di rito;
Considerato che con ordinanza n. 5915 del 28.10.2021, rimasta inappellata, è stata respinta l’istanza cautelare;
Rilevato che, in vista della discussione nel merito del ricorso, con memoria versata in atti in data 4.03.2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese;
Rilevato che con memoria depositata in data 12.03.25 Invitalia non si è opposta alla istanza di cui sopra;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio si impone una pronuncia in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
Ritenuto, inoltre, che le spese possano essere compensate anche nei confronti del Ministero, stante la costituzione soltanto formale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate fra tutte le parti, ferme le spese della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO