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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Il Presidente
Letto il ricorso cautelare in corso di causa depositato da parte ricorrente in data
03.09.2024 nel procedimento iscritto al n. 9-1/2023 R.G.A.C.; letta la memoria difensiva di parte resistente depositata il 25.10.2024; rilevato che in data 13.11.2024 è stata sentita la figlia delle parti e che le Pt_1 parti hanno insistito nelle proprie rispettive richieste;
esaminati gli atti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 novembre 2024;
considerato che
parte ricorrente ha richiesto una modifica dell'ordinanza presidenziale emessa in data 28.03.2023 nei seguenti termini: “la sospensione dell'obbligo, a carico del SI. di versare la somma di € 400,00, entro il 5 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico bancario alla SI.ra , quale mantenimento mensile Parte_2 della figlia poiché in virtù dell'avvenuto trasferimento della stessa è il padre ad Pt_1 affrontare le quotidiane spese ordinarie e straordinarie della giovane”; rilevato che parte resistente ha richiesto: “ammettere i mezzi istruttori formulati e solo dopo l'audizione della figlia e degli informatori , e Pt_1 Parte_3 Parte_4
, cosi disporre: rigettare la richiesta di sospensione formulata da parte ricorrente CP_2 in quanto infondata sia in fatto che in diritto, rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia in favore della SI.ra ; disporre quale Pt_1 Parte_2 contributo per il mantenimento del figlio , anche da versarsi in via diretta allo CP_2 stesso, la somma di € 400,00 a carico del padre”; rilevato che parte istante ha richiesto una modifica dei provvedimenti vigenti in quanto ha dedotto che la figlia si era trasferita dal padre, con il quale Pt_1 convivrebbe dal mese di agosto 2024, e che, pertanto, sarebbe venuto meno l'obbligo di versamento dell'assegno in favore della figlia mentre la resistente ha dedotto che la figlia vive con i nonni materni che provvedono alle necessità della nipote e che pertanto il padre debba essere tenuto a versare il mantenimento per entrambi i figli, anche direttamente ai medesimi;
considerato che
all'udienza del 16 marzo 2022 è stata disposta la comparizione 2 della figlia che ha dichiarato quanto segue: “Da quando i miei genitori si sono Pt_1 separati ho vissuto dapprima a Fiumicino e poi mi sono trasferita intorno al 2023 con madre in Sicilia. Mia madre vive ancora in Sicilia. Lo scorso anno e fino al mese di giugno di quest'anno sono stata con mia madre e vedevo mio padre una volta al mese a Fiumicino. Da giugno sono tornata a vivere con i miei nonni perché mio padre lavora di notte. Dormo con i nonni materni e di giorno sto con mio padre che lavora di notte avendo una ditta di pesce. Ho preferito tornare a Fiumicino perché ho le mie abitudini, gli amici e ho cambiato scuola e vado al CFP di Fiumicino che è una scuola di parrucchiera. Mia madre ogni tanto viene a
Fiumicino e non abbiamo una frequentazione fissa e regolare. Adesso non la vedevo da giungo di quest'anno. Quando la scuola è chiusa o vado io in Sicilia o viene lei a Fiumicino.
Ho anche discusso con mia madre quando sono andata via ma si è trattato comunque di una mia scelta. A Ferragosto sono stata da mia madre in Sicilia”. considerato che dunque è risultata confermata la circostanza per cui la figlia si è trasferta presso l'abitazione del padre dal mese di agosto 2024 Pt_1 pernottando dai nonni materni, in quanto il genitore lavora di notte e che non frequenta la madre dal mese di giugno del 2024 se non in maniera saltuaria;
rilevato che, alla luce di tali circostanze sopravvenute, deve essere disposta una modifica dei provvedimenti vigenti e che, per l'effetto, deve essere disposto il mantenimento diretto ed esclusivo della figlia da parte del SI. Pt_1 CP_1 con revoca del mantenimento versato dal medesimo alla SI.ra in quanto Pt_2 la figlia ormai non è più collocata presso la madre, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
rilevato che non possono essere accolte le ulteriori richieste del difensore della resistente, anche istruttorie, in quanto estranee all'oggetto del presente giudizio ed essendo ormai il giudizio di divorzio rimesso al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Modifica l'ordinanza presidenziale, che nel resto conferma, nei seguenti termini:
- Dispone il mantenimento diretto ed esclusivo della figlia da parte del Pt_1 SI. con revoca del mantenimento versato dal medesimo alla SI.ra CP_1
a far data dal mese di ottobre 2024, fermo restando che le spese Pt_2 straordinarie devono essere corrisposte al 50% a carico delle parti;
- Spese al definitivo;
Si comunichi. 3
Civitavecchia, 14/03/2025.
Il Giudice
Dr. Gianluca Gelso