Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1295 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “somministrazione”,
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord, n. cronol.
1839/23, pubblicata il 19 Gennaio 2023, e comunicata il 30 Gennaio 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'udienza del 21
Gennaio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta) e comunicata in data 31 Gennaio
2025 – causa pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dagli avv.ti Roberto Luca Lobuono Tajani ( e C.F._1
Michele Massimiliano Capasso , con i quali è elettivamente dom.ta C.F._2
presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Appellante
E
( ); Controparte_1 C.F._3
Appellato contumace
1
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 21 Gennaio 2025, dinanzi al C.I. (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), la Difesa dell'appellante , a mezzo delle note Parte_2
scritte, ha concluso, insistendo nella richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento, per rinuncia (determinata dal fatto che – a seguito di modifica legislativa – non Parte_1
è più legalmente obbligata ad agìre per la disalimentazione del contatore).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 21 Marzo 2022, la società Parte_1
chiedeva che si accertasse il suo diritto ad accedere nell'immobile in uso al convenuto
, ai fini della disalimentazione del contatore del gas. Controparte_1
Il convenuto restava contumace. Controparte_1
All'esito del primo grado il G.M. del Tribunale di Napoli Nord, giusta ordinanza ex art. 702 bis cpc n. cron. 1839/23, pubblicata il 19 Gennaio 2023 e comunicata il 30 Gennaio 2023, ha rigettato la domanda;
nulla per le spese (stante la contumacia del convenuto).
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la società , con citazione Parte_1
notificata in data Primo Marzo 2023 nei confronti di . Controparte_1
La società impugnante ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc, di accogliersi la domanda proposta in prime cure.
Il convenuto è rimasto contumace anche nel presente grado. Controparte_1
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 22 Settembre 2023 (all'esito della prima udienza del 19 Settembre 2023, svoltasi nelle forme della trattazione scritta), ha fissato l'udienza di rimessione in decisione, per il successivo 21 Gennaio 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
La Difesa di parte appellante in data 11 Novembre 2024 ha depositato un'istanza, con la quale chiede che sia dichiarato estinto il procedimento, per rinuncia (determinata dal fatto
2 che – a seguito di modifica legislativa – non è più legalmente obbligata ad agìre Parte_1
per la disalimentazione del contatore).
Il C.I., con decreto del 13 Novembre 2024, ha osservato come l'istanza dell'11 Novembre debba interpretarsi, quale dichiarazione di rinuncia all'appello ed alla domanda proposta in primo grado. Il C.I. ha aggiunto come non si ravvisassero ragioni per anticipare la già fissata udienza del 21 Gennaio 2025, ormai prossima.
Nell'ambito della trattazione scritta del 21 Gennaio 2025, parte appellante, a mezzo di note scritte, ha chiesto di decidersi la causa, insistendo nella richiesta di declaratoria dell'estinzione del giudizio.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 31 Gennaio 2025 (all'esito dell'udienza del 21 Gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Collegio, non può revocarsi in dubbio che si versi nell'ipotesi di cui all'art. 306 cpc.
Infatti l'appellante (ricorrente in primo grado) ha ritualmente rinunciato agli Parte_1
atti del giudizio (con dichiarazione depositata l'11 Novembre 2024).
Peraltro, non è necessaria l'accettazione dell'appellato, essendo quest'ultimo rimasto contumace anche nel presente grado.
Dunque, va senz'altro accolta la richiesta di emissione di sentenza dichiarativa dell'estinzione del processo.
Ergo, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 cpc.
L'estinzione deve essere dichiarata nelle forme della sentenza del Collegio (e non già a mezzo di ordinanza del C.I.), considerato che – anche a seguito dell'entrata in vigore del c.d.
“correttivo” alla riforma Cartabia – il modello dell'ordinanza del C.I. è riservato alla diversa ipotesi dell'estinzione per “doppia diserzione”, ai sensi dell'art. 309 cpc.
3 A mente dell'art. 310 ultimo comma cpc, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate (in altri termini, le spese del grado vanno compensate, considerata la mancata costituzione dell'appellato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli Nord n. cron.
[...]
1839/23, pubblicata il 19 Gennaio 2023 e comunicata il 30 Gennaio 2023, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 7 Febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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