Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2055/2019, posta in decisione in data 28.11.2024, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CL) in data 15/10/1960, con il patrocinio dell'Avv. CAPONNETTO VINCENZO e con elezione di domicilio in via C/O CANCELLERIA CORTE APPELLO di
PALERMO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 22/02/1968, (C.F. ), nato a Controparte_2 C.F._3
1
ITALO e con elezione di domicilio in via Stabile n. 20 Palermo presso l'avv.to
FRANCESCO PAOLO GALLO
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava e innanzi al Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Palermo, chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento dei convenuti, a fronte dell'obbligo assunto nei suoi confronti con contratto preliminare di cessione di quote della società stipulato il 04.04.2016 (integrato con CP_3
scrittura privata del 22.4.2016), la pronuncia della sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc dell'obbligo di concludere il contratto, nonché la condanna dei convenuti al pagamento della penale contrattuale di € 1.000.000,00 e al risarcimento degli ulteriori danni, quantificati in € 2.516.000,00; chiedeva in via subordinata, la risoluzione giudiziale del contratto preliminare e la condanna delle controparti al risarcimento dei danni sopra quantificati.
Si costituivano i convenuti, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dal
, e chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, in via riconvenzionale, Parte_1
pronunzia della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della controparte, con condanna della stessa alla corresponsione della penale di €.
1.000.000,00, oltre al risarcimento degli ulteriori danni e al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi del co. 1 dell'art. 96 c.p.c.
Nelle more del giudizio i convenuti vendevano a terzi le quote della CP_3
[...]
Con sentenza n. 2084/2019 del 2.4.19, il Tribunale di Palermo rigettava le domande dell'attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, dichiarava risolto il contratto preliminare, per inadempimento del (mancata Parte_1
2 liberazione dei convenuti dalle fideiussioni bancarie); rigettava le ulteriori domande dei convenuti;
compensava tra attore e convenuti un 1/3 delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 3.753,00 e pone a carico dell'attore la parte rimanente.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello il . Si costituivano i Parte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in Controparte_1 CP_2
fatto e in diritto, quindi la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
In data 28.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Per una migliore comprensione della causa, occorre premettere che la controversia trae origine dalla stipula del contratto preliminare di vendita, concluso dalle parti in data 04.04.2016 (integrato con scrittura privata del 22.4.2016), avente ad oggetto la cessione del 100% del capitale della con sede in CP_3 CP_3
Milano, via Boccaccio, n. 29 (P.IVA ). In sintesi, e P.IVA_1 Controparte_1
si impegnavano a vendere al ciascuno la propria quota del Controparte_2 Parte_1
capitale sociale della pari, rispettivamente, al 75% e al 25% del CP_3
capitale per un corrispettivo risultante alla differenza tra l'importo dell'intero capitale di € 2.500.000,00 e l'ammontare di tutti i debiti della nei confronti CP_3
del sistema bancario alla data di stipula del contratto di compravendita. Posto che, alla data del preliminare l'ammontare dei suddetti debiti era pari ad € 2.353.411,53, il corrispettivo della cessione veniva provvisoriamente fissato in € 147.588,47 (€
2.500.000,00 - 2.353.411,53), salvo conguaglio da corrispondere entro il 31.1.2017”
(vedere clausola 2 del contratto preliminare, in atti). Veniva stabilito giorno
31.5.2016 quale data per la stipula dell'atto definitivo di cessione (punto 5 del contratto preliminare, in atti).
Alla data concordata (31.5.2016) i , alla presenza del notaio, CP_1
opponevano il loro rifiuto a concludere il contratto definitivo, ritenuto legittimo dal
Giudice di prime cure.
Dette circostanze sono attestate e ricostruibili sulla base della corrispondenza tra le parti, prodotta in atti (lettere del 24.5.2016, 5.7.2016 e 8.7.2016).
3 Ora, con il primo motivo di impugnazione riguardante “erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e mancata ammissione delle richieste prove testimoniali. violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.; 116 c.p.c. e 2697 c.c. (in particolare: erronea interpretazione del contratto e della volontà delle parti)”, l'appellante censura la sentenza per erronea interpretazione del contratto e della volontà delle parti con riguardo al termine entro il quale egli avrebbe dovuto liberare i promittenti venditori dalle fideiussioni prestate a garanzia delle esposizioni bancarie della CP_3
In particolare, deduce l'appellante che il preliminare stipulato “non prevede affatto che la liberazione dalle fideiussioni doveva essere effettuata dall'odierno appellante perentoriamente entro la data dell'atto definitivo di cessione di quote, non essendo stato convenuto dalle parti un siffatto termine essenziale”. Deduce, di contro, che il limite entro cui liberare dalle fideiussioni non avrebbe dovuto coincidere con il giorno concordato per la stipula del definitivo (31.5.2016), bensì con la diversa data stabilita ai fini della rettifica-conguaglio del corrispettivo di cessione (31.1.2017), posto il rapporto di accessorietà che lega l'obbligazione fideiussoria a quella principale, tale per cui solo all'esito del conguaglio del prezzo del 31.1.2017 poteva avere l'effettiva conoscenza degli importi da garantire.
Il assume, inoltre, che i hanno trasmesso solo in data Parte_1 CP_1
27.05.2016 (appena tre giorni prima della data di stipula del contratto di cessione e solo su sollecitazione dell'appellante) parte della documentazione bancaria utile ai fini della determinazione della esposizione debitoria.
La censura è infondata.
Sul punto, correttamente il Giudice di prime cure ha escluso che la data del
31.1.2017 fosse indicativa del termine per adempiere all'obbligo di liberare i promittenti venditori dalle fideiussioni prestate a garanzia della società, emergendo ciò dal concreto assetto degli interessi prefigurato nell'operazione negoziale posta in essere dalle parti, e dall'inserimento dell'obbligazione di garanzia “in una clausola contrattuale di ben più ampio contenuto che ripetutamente richiama il trasferimento delle quote, ciò a testimonianza della stretta interconnessione - anche sotto il profilo temporale - tra cessione delle partecipazioni e trasferimento delle garanzie bancarie” (sic sentenza impugnata).
4 L'unitarietà e simultaneità dell'impegno reciproco (cessione delle partecipazioni e trasferimento delle garanzie bancarie) si desume dagli elementi già individuati dal
Tribunale, la cui rilevanza è condivisa dalla Corte.
Ed invero, dalla documentazione acquisita in atti emerge che il contratto preliminare stipulato dalle parti non prevedeva espressamente un termine esatto per l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria. Dalla lettura del testo contrattuale, infatti, tale obbligazione risulta regolata al punto 3 in questi termini: “La parte promissaria all'acquisto dovrà liberare la parte promittente la vendita dalle fideiussioni prestate personalmente a favore degli istituti di credito a garanzia della società . CP_3
Tuttavia, dalla collocazione di tale statuizione è possibile inferire la comune volontà delle parti di far coincidere la data della liberazione dalle fideiussioni con quella della cessione delle quote (31.5.2016): il punto 3, infatti, nell'elencare gli obblighi delle parti, tratta in primo luogo degli impegni della parte promittente la vendita (i ), relativi al pagamento di tutti i debiti della società e alla CP_1
gestione del patrimonio, tutti coincidenti con “la data del rogito notarile di cessione delle quote” o “data di trasferimento delle quote”. A seguire, viene prevista l'obbligazione di garanzia del come sopra riportata. Parte_1
E' da sottolineare, a rafforzare la fondatezza della valutazione del Tribunale, per chiarezza e ragionevolezza, la considerazione secondo la quale “una volta ceduto l'intero capitale sociale al non vi sarebbe stato motivo alcuno per i per cui i Parte_1
convenuti cedenti avrebbero dovuto mantenere le onerose garanzie (per €
580.000,00) contratta in favore della La fuoriuscita dei convenuti dal Controparte_3
capitale sociale avrebbe allora dovuto coincidere con l'accollo (liberatorio) delle fideiussioni da parte del nuovo socio, quest'ultimo si- diversamente dai cedenti- interessato al mantenimento del credito bancario erogato alla società da lui acquisita grazie proprio alle garanzie nelle quali si era obbligato a subentrare”. A ciò si aggiunga che sarebbe mancato un adeguato strumento di tutela delle ragioni del
, qualora costoro avessero stipulato l'atto definitivo di cessione di quote, CP_1
senza che previamente il avesse provveduto all'accollo liberatorio delle Parte_1
fideiussioni.
5 Può, dunque, condividersi l'interpretazione effettuata dal primo Giudice, ben condotta sui fondamentali canoni degli artt. 1362 c.c., 1362 c.c. che, lungi dall'arrestarsi al dato letterale delle disposizioni contrattuali, ha ricostruito la reale intenzione delle parti in maniera coerente con il contenuto complessivo del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. civ. n. 32786 del giorno 8.11.2022).
La ratio evidente della disposizione di cui al punto 3 del preliminare è, infatti, quella di disciplinare gli impegni reciproci delle parti da assolvere alla data della stipula del definitivo, prevedendo gli impegni dei e ponendo CP_1
contestualmente a carico dell'acquirente delle partecipazioni sociali, che rimaneva l'unico socio della società con l'acquisizione delle quote, ogni rischio connesso all'escussione delle garanzie prestate per la società.
Né risulta che, emerso (crf. Le lettere prima richiamate) il vero motivo della mancata stipula, cioè l'omesso tempestivo accollo della fideiussioni, il abbia Parte_1
offerto un rimedio o un chiesto un differimento con la promessa di procedere al più presto all'adempimento (circostanza che rende dubbia la buona fede da lui asserita).
Con il secondo motivo, afferente la “contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione avendo, da un lato, riconosciuto l'intenzione e la volontà del di concludere il contratto definitivo di cessione Parte_1
di quote, accertando la disponibilità al pagamento delle somme pattuite quale prezzo della cessione, dall'altro lato, considerandolo indisponibile, e pertanto inadempiente, alla liberazione delle fideiussioni.
L'appellante deduce, quindi, che, qualora egli “avesse inteso il preliminare nel senso che avrebbe dovuto procedere a questa ulteriore obbligazione entro la data di stipula del definitivo, avrebbe mostrato la medesima disponibilità ad adempiere” (v. atto di appello, in atti).
Anche tale censura, oltre a risultare carente di specificità, non merita accoglimento.
Ed invero, non sussiste alcun profilo di contraddittorietà nella motivazione del giudice di prime cure sul punto, atteso che l'accertata disponibilità del Parte_1 all'adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo di cessione delle quote
6 societarie non fa venir meno l'accertato inadempimento del diverso e ulteriore obbligo di liberare le fideiussioni bancarie entro la data di stipula del definitivo, come convenuto dalle parti in sede di preliminare, tato più che, come rilevato, manca un'offerta di adempimento, anche successivo e tardivo, dell'obbligo di accollarsi le fideiussioni.
Dal rigetto dei primi due motivi di impugnazione consegue il rigetto del terzo e ultimo motivo, relativo alla “mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale”, con il quale l'appellante si limita a prefigurare le conseguenze di una eventuale sentenza della
Corte d'Appello emessa ex art. 2932 c.c., deducendo che “Qualora l'Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse riformare la sentenza impugnata in accoglimento della domanda originariamente proposta in primo grado, l'avvenuta trascrizione di tale domanda determinerebbe l'effetto prenotativo di cui al n.2 dell'art. 2652 c.c., così prevalendo
l'acquisto da parte dell'appellante sul successivo trasferimento delle quote della
. CP_3
Ora, l'art. 2652 c.c., al n.2 (relativo alle domande giudiziali dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre), disponendo che “La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda”, subordina la prevalenza della trascrizione della domanda giudiziale a una pronuncia di accoglimento della stessa, che nel caso in esame non sussiste.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
7 1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e , avverso la sentenza n. 2084/2019 pronunziata dal
[...] Controparte_2
Tribunale di Palermo in data 2.4.19;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in Controparte_2
complessivi7.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno
24.4.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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