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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/10/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO TO Presidente rel.
NI VE CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1876 R.G. anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( domiciliati rispettivamente presso lo studio dell'Avv. Elena Lunardi e C.F._2
dell'Avv. Ilaria Bondielli, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 7.10.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto lo Parte_3
scioglimento del matrimonio celebrato Massa il 4.3.2008, dalla quale unione era nata la figlia Per_1
(26.3.2008), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione personale, ritualmente definito con omologa del 3.11.2022; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, lo scioglimento del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto della figlia e collocamento prevalente;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento della figlia e regime di partecipazione dei genitori alle spese di carattere straordinario;
spese per i corsi di pattinaggio;
assegno unico;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Massa il 4.3.2008 tra , nato Parte_1
a Massa il 26.3.1978, e , nata a [...] il [...], e trascritto presso il Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'Anno 2008, atto n. 18, Parte I, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 7.10.2025
Il Pres. est.
IO TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO TO Presidente rel.
NI VE CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1876 R.G. anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( domiciliati rispettivamente presso lo studio dell'Avv. Elena Lunardi e C.F._2
dell'Avv. Ilaria Bondielli, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 7.10.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto lo Parte_3
scioglimento del matrimonio celebrato Massa il 4.3.2008, dalla quale unione era nata la figlia Per_1
(26.3.2008), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione personale, ritualmente definito con omologa del 3.11.2022; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, lo scioglimento del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto della figlia e collocamento prevalente;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento della figlia e regime di partecipazione dei genitori alle spese di carattere straordinario;
spese per i corsi di pattinaggio;
assegno unico;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Massa il 4.3.2008 tra , nato Parte_1
a Massa il 26.3.1978, e , nata a [...] il [...], e trascritto presso il Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'Anno 2008, atto n. 18, Parte I, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 7.10.2025
Il Pres. est.
IO TO