Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2020, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Iovino, in Bologna, piazza Galileo Galilei n. 4;
contro
Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
Provincia di Rimini, non costituita in giudizio;
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Gessaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a. della nota prot. Prot.N.0319210/2019, notificata a mezzo posta elettronica certificata il 19 novembre 2019, nella parte in cui il Comune di Rimini, relativamente alla comunicazione ex articolo 12 L.R. Emilia Romagna n. 30/2000, presentata per la realizzazione stazione radio base provvisoria nel Comune di Rimini, in Via Emilia 155, presso Complesso fieristico Rimini nord, C.C. Rimini (RN) Foglio 55 e mappale 22., ha richiesto il pagamento, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 11/05/2001, dei diritti di istruttoria, subordinando il rilascio dell’autorizzazione a tale integrazione;
b. di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso e/o conseguenziale, ivi inclusi
b.1 la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 341/2001, mai conosciuta ovvero comunicata dall’Amministrazione Comunale;
b.2 il Regolamento Comunale per il “Corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione degli impatti elettromagnetici” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 9.02.2006 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 18.03.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Wind Tre S.p.A. in data 19.11.2019 presentava al Comune di Rimini comunicazione ai sensi dell’articolo 12 L.R. Emilia Romagna n. 30/2000, per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile provvisorio, in occasione dell’evento fieristico del Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce n. 257, che si sarebbe svolto tra il 18 ed il 22 gennaio 2020.
Con nota prot. n. 0319210/2019 l’Ente comunale chiedeva (tra l’altro) alla predetta società il pagamento della somma di €uro 1.291,14 a titolo di diritti di istruttoria, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 341 dell’ 11.05.2001 e dall’articolo 21 del Regolamento comunale per il “Corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione degli impatti elettromagnetici”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 9.02. 2006 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 18.03.2010.
L’impresa di telefonia mobile, ritenendo la somma richiesta non dovuta, la pagava con riserva di ripetizione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Wind Tre S.p.A. ha impugnato in parte qua la nota prot. n. 0319210/2019, oltre alle deliberazioni giuntali e consiliari presupposte, chiedendone l’annullamento per “ Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art.93 del D.Lgs. 1.8.2003 n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) ”.
Sostiene la società ricorrente che la pretesa del Comune, concretizzatasi attraverso gli atti gravati, di subordinare il rilascio del titolo per l’installazione di impianti di pubblica utilità al pagamento dei diritti di istruttoria viola l’articolo 93 D.Lgs. n. 259/2003, perché configura un obbligo patrimoniale diverso da quelli ivi tassativamente previsti.
Assume la deducente che l’articolo 12, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 30/2000, il quale prevede il pagamento degli oneri di istruttoria applicati nel caso di specie è stato implicitamente abrogato dal D.Lgs. n. 259/2003.
In subordine, per l’ipotesi in cui la suvvista previsione normativa regionale sia ritenuta ancora vigente, l’esponente ne prospetta il contrasto con gli articoli 3 (non disparità di trattamento su base territoriale degli operatori economici), 117, commi 1 e 3 (tutela della concorrenza), della Costituzione e chiede che venga conseguentemente sollevato da questo Giudice incidente di costituzionalità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini per resistere al ricorso avversario e chiederne il rigetto siccome infondato.
Oppone, infatti, l’Amministrazione intimata che all’epoca della presentazione della comunicazione da parte della società Wind Tre S.p.A. la normativa nazionale, a differenza di quella regionale, non regolamentava gli impianti provvisori. Per tale ragione, essa ha applicato l’articolo 21 del regolamento interno, attuativo dell’articolo 12 L.R. Emilia Romagna n. n. 30/2000, a mente del quale «Con la direttiva di cui al comma 9 dell’art. 8 sono individuati i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonché al tempo massimo di collocamento dell'impianto».
Successivamente, sempre secondo la difesa di parte resistente, la lacuna normativa a livello statale è stata colmata, la normativa regionale è risultata pertanto abrogata e l’Ente ha adeguato il proprio Regolamento, ma la sopravvenienza non può trovare applicazione retroattiva, e segnatamente alla vicenda in esame.
Ha replicato la società Wind Tre S.p.A., insistendo sulle proprie posizioni.
La causa è stata introitata alla pubblica udienza del 29 maggio 2025.
Anzitutto, occorre definire, in base al principio del tempus regit actum, a quale regime giuridico era assoggettato il titolo autorizzatorio in forza del quale la società Wind TRE S.p.A. ha installato l’impianto provvisorio di telefonia mobile di cui si discute.
Come già ricordato, la società ricorrente ha depositato in Comune la propria comunicazione di installazione di una infrastruttura provvisoria in data 19.11.2019.
Orbene, l’articolo 93 D.Lgs. n. 259/2003, nel testo entrato in vigore il 2.02.2016 e ancora vigente alla predetta data del 19.11.2019, prevedeva, per quanto qui di interesse, che «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge» (comma 1), e che «Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507» (comma2).
Le citate disposizioni riguardano indistintamente tutti gli impianti di comunicazione elettronica, sia quelli stabili, sia quelli provvisori.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune, anche a prescindere dalla natura di norma di interpretazione autentica delle disposizioni che sono via via intervenute a modificare in senso ancor più restrittivo l’articolo 93 D.Lgs. n. 259/2003, alla data del 19.11.2019 era già stato abrogato per incompatibilità l’articolo 12, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 30/2000, dal momento che le spese di istruttoria sono diverse da quelle prese in considerazione dalla norma statale. Ed è solo la norma statale che può porre oneri a carico degli operatori del settore delle telecomunicazioni (cfr., C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 8421/2024, che richiama Corte cost., sentenza n. 272/2013).
Pertanto è rispetto alla legge statale (D.Lgs. n. 259/2003), e non alla legge regionale (L.R. n. 30/2000), che va vagliata la legittimità degli atti impugnati.
Ciò chiarito e passando al merito, il Collegio non vede ragioni per discostarsi da un proprio recente precedente concernente una fattispecie analoga a quella qui in esame: ci si riferisce segnatamente alla sentenza n. 469/2024 di questa Sezione. Va, pertanto, ribadito quanto ivi già affermato e cioè che «la specialità della normativa di settore non consente agli enti locali l’adozione di atti, anche a contenuto generale, comportanti l’applicazione, ai procedimenti disciplinati dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE), delle tariffe e dei diritti di segreteria normalmente riferibili agli ordinari procedimenti in materia edilizia».
Infatti, come del resto riconosciuto sia dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte. Cost., sentenza n. 246/2020), sia da quella amministrativa (cfr., C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 112/2023) il divieto di porre ulteriori oneri a carico dell’imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica persegue l’obiettivo di garantire su tutto il territorio nazionale un trattamento uniforme e non discriminatorio in un settore di preminente interesse generale, funzionale all’accesso al servizio universale da parte di tutti gli utenti, senza distorsioni della concorrenza.
In conclusione per le ragioni sopra esposte, il ricorso viene accolto e, per l’effetto, gli atti impugnati, ovverosia sia la nota prot. n. 0319210/2019, sia le presupposte deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio comunale, sono annullati in parte qua.
In virtù dell'efficacia erga omnes (per questa parte) della decisione di annullamento, il Comune di Rimini è vincolato a garantire la pubblicità della presente decisione con le stesse forme di pubblicazione del Regolamento parzialmente annullato (segnatamente, articolo 21), ai sensi dell’articolo 14 d.P.R. n. 1199/1971,: tale disposizione, infatti, stabilita in materia di decreto decisorio del ricorso straordinario per il caso di annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, si applica secondo la giurisprudenza anche al giudicato di annullamento dei medesimi atti (cfr., C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 8516/2024).
Come da regola generale, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione, comprese le disposizioni di natura regolamentare censurate nel ricorso, e disponendo a tal riguardo la pubblicazione della presente decisione da parte del Comune di Rimini, ai sensi dell’articolo 14 d.P.R. n. 1199/1971.
Condanna il Comune di Rimini a rifondere alla società Wind Tre S.p.A. le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.000,00 (temila/00), oltre ad accessori di legge e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato, con distrazione della somma a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO