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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2064/2023 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Piero Parte_1 C.F._1
Campana -ATTRICE-
CONTRO
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Bevilacqua -CONVENUTA-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: «a) accertare e dichiarare che la Signora Pt_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha diritto ad essere risarcita per i danni fisici subiti a
[...]
seguito del sinistro verificatosi in data 02.12.2021 nelle scale condominiali del
b) per l'effetto condannare … , al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni fisici riportati … dalla Signora entro il limite di € Parte_1
5.190,00 ed oltre le spese, compenso professionale e accessori di legge, con distrazione in favore del … procuratore anticipatario».
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: «- in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e, di Controparte_1
conseguenza, rigettare la domanda, con vittoria di spese e competenze di lite;
- nel merito rigettare la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice, in quanto inammissibile ed improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con vittoria di spese e competenze del giudizio».
I FATTI
1. Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio la deducendo che: Controparte_1
1 - in data 02.12.2021, l'attrice ‒ recatasi a casa del figlio, condomino del
[...] sito alla Via J. Kennedy n. 72 del Comune di Crosia ‒ Controparte_2
scendendo le scale condominiali scivolava a causa della presenza di un liquido oleoso e cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni fisiche;
- in data 21.12.2021, l'attrice denunciava il sinistro occorso all'amministratore condominiale p.t., chiedendo di inoltrare la denuncia alla compagnia assicurativa con la quale il condominio aveva stipulato una polizza assicurativa (essendo il sinistro contemplato nelle condizioni generali della polizza, sezione B
“Responsabilità Civile”, art. 1.1);
- l'amministratore, in data 22.12.2021, comunicava di aver richiesto alla
[...]
l'apertura del sinistro e successivamente, con missiva datata CP_1
24.12.2021, l'attrice riceveva dalla compagnia di assicurazione la comunicazione di apertura del sinistro n. II6/2021/00005104 e la richiesta della relativa documentazione;
- in data 28.10.2022, a seguito della guarigione, l'attrice richiedeva alla compagnia assicurativa il risarcimento dei danni subiti e quest'ultima respingeva le richieste risarcitorie.
L'attrice ha, quindi, chiesto la condanna della società assicurativa convenuta al risarcimento dei danni fisici seguiti al sinistro.
2. Con decreto, depositato il 30.01.2024, emesso all'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. (così come introdotto dalla c.d. riforma Cartabia) è stata rilevata la mancata costituzione della società convenuta, sebbene ritualmente citata, nonché il difetto di legittimazione passiva della medesima compagnia assicurativa, con rinvio della prima udienza di comparizione al 13.11.2024.
3. Con comparsa depositata nel marzo 2024 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva, non vertendosi in materia di assicurazione obbligatoria e non avendo la parte attrice alcun rapporto diretto con la compagnia assicurativa.
In via subordinata, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea nell'an
e nel quantum debeatur, poiché sfornita di supporto probatorio.
4. La causa, in assenza dell'assunzione di prove orali e all'esito della produzione delle memorie ex art. 189 co. 1 c.p.c. (come riformulato dal “decreto Cartabia”), è stata assunta in decisione all'udienza del 14.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5. In rito, va affermato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, stante l'assenza di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del danneggiante (art. 1917 c.c.), al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Difatti, «in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente
l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana» (Cass., Sez.
III, n. 5259/2021).
6. Ad ogni modo, non potrebbe affermarsi la legittimazione passiva della Controparte_1
neppure qualificando la domanda contro la compagnia in termini di azione
[...]
surrogatoria ex art. 2900 c.c.
EN ‒ tralasciando il fatto che l'attrice non ha citato anche il condominio assicurato, come, invece, richiesto dall'art. 2900, comma 2 c.c. («il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi») ‒ il presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è la qualità di creditore e, quindi, la sussistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione, da ciò conseguendo che non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale (cfr. Cass., Sez. III, sent.
n. 10428/1998).
Inoltre, sempre a tal proposito, rileva l'insussistenza dell'inerzia dell'assicurato (richiesta dall'art. 2900, comma 1 c.c.), il quale, nella specie, secondo quanto dedotto dalla stessa attrice, ha avvisato del sinistro la compagnia, che, a sua volta, ha espletato gli accertamenti del caso (si veda, in tal senso, Cass. Sez. III, sent. n. 26019/2011, secondo cui: «nel mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere all'assicuratore di pagare direttamente ai terzi danneggiati l'indennizzo, ai sensi dell'art.
1917, secondo comma, cod. civ., non può ravvisarsi quell'inerzia del debitore che
3 costituisce un presupposto della azione surrogatoria da parte dei detti danneggiati, quando l'assicurato ha posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo verso l'assicuratore»).
In conclusione, stante il difetto di legittimazione passiva dell'unica parte convenuta in giudizio, la domanda attorea deve dichiararsi inammissibile.
7. La mancata contestazione della difesa attorea a fronte del rilevato difetto di legittimazione attiva giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
[...]
e, per l'effetto, l'inammissibilità della domanda attorea;
CP_1
- COMPENSA per due terzi le spese di lite e CONDANNA la parte attrice al pagamento del residuo terzo in favore della compagnia assicurativa;
spese che liquida nell' interezza in € 1.800,00 per compenso d'avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 10/06/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio per il processo.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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