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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/10/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
UL Melandri PRESIDENTE rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
NA Baisi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 420/2023 R.G.L. promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ), Pt_2 C.F._2 Parte_3
(CF ),
[...] C.F._3 Pt_4
( ),
[...] C.F._4 Parte_5
(CF ),
[...] C.F._5 Pt_6
(CF ,
[...] C.F._6 [...]
(CF ), Pt_7 C.F._7 Pt_8
(CF ),
[...] C.F._8 Parte_9
(CF ),
[...] C.F._9 Parte_10
(CF ),
[...] C.F._10 Parte_11
(CF ), (CF C.F._11 Parte_12
), (CF C.F._12 Parte_13 ), (CF C.F._13 Parte_14
), (CF C.F._14 Parte_15
), C.F._15
rappresentati e difesi dall'avv.to ZUIN CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTI
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'avv.to BARILATI MARCO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
, (c.f ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, in forza di mandato depositato telematicamente, dagli
Avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini
APPELLATI
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Gli appellanti e concludono come da note di Controparte_2
trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del
15/10/2025.
FATTI DI CAUSA Contr [... Gli odierni appellanti, medici in convenzione con la operanti nel settore dell'Emergenza Pt_16 [...]
hanno proposto ricorso al Tribunale di Savona Controparte_4
nei confronti della predetta azienda sanitaria e della CP_5
[...
[...] volto ad ottenere la corresponsione dell'indennità prevista
[...]
dall'art. 3 del 2021 (prima prevista dal medesimo CP_6
art. 3 dell'AIR del 2019), per l'uso continuativo di strumentazione radio-telefonica ed informatica nelle centrali operative anche nei periodi di assenza per la fruizione dei riposi contrattualmente previsti;
indennità che era stata pacificamente Cont erogata durante la vigenza del precedente del 2019 ed inspiegabilmente interrotta dal 2022, a seguito del rinnovo dell'AIR nel 2021, nonostante la medesima formulazione del cit. art. 3.
2. Il giudice ha respinto il ricorso per i seguenti motivi:
2.1. Anzitutto ha escluso che ai rapporti di parasubordinazione, quali quelli in esame, potesse applicarsi il principio comunitario
(art. 7 della direttiva 2003/88 CE, rubricato “Ferie annuali”) secondo cui il lavoratore durante le ferie ha diritto allo stesso trattamento retributivo (comprese le indennità a qualsiasi titolo erogare) goduto nel periodo di servizio al fine di evitare che un trattamento deteriore possa disincentivare l'utilizzo delle ferie, recepito dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione
(Cass. n. 13425/19 e Cass. n. 22401/20 sull'indennità di volo nel trasporto aereo e Cass. n. 19663/23 relativa alle ferie dei macchinisti di ). CP_7
2.2. Ha poi ritenuto che dal tenore letterale della clausola contrattuale di cui all'art. 3 AIR vigente, l'indennità aggiuntiva non è prevista per il solo utilizzo continuativo di strumentazione informatica, ma per i “turni di lavoro” comportanti l'utilizzo di
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tale strumentazione “nelle centrali operative”: ciò implica che qualora un turno di lavoro non preveda l'utilizzo di apparecchiature di tal fatta, l'indennità non sia spettante.
2.3. Infine ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_2
2.4. Le spese sono state compensate.
3. I medici propongono appello per i seguenti motivi:
3.1. Con il primo motivo gli appellanti sostengono che il
Tribunale ha errato a non ricondurre la loro posizione nell'ambito di quella di lavoratore, come individuata dalla direttiva 2003/88
CE, con conseguente diritto all'applicazione del principio di equivalenza della loro retribuzione nei periodi di riposo. Ciò in quanto - a prescindere dal nomen iuris attribuito dall'ordinamento italiano - il loro rapporto, caratterizzato da continuità e coordinazione della prestazione lavorativa, è regolato, come quelli di lavoro subordinato, dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello (Accordi Collettivi Cont Nazionali o ACN e Accordi Integrativi Regionali o ) che disciplina il loro rapporto di lavoro in modo sostanzialmente analogo a quello dei medici dipendenti.
Evidenziano inoltre che la somma pari a €. 6,50 all'ora non è trascurabile e - quindi - la sua esclusione nel periodo feriale potrebbe avere un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, in violazione dei predetti principi comunitari applicabili a qualsiasi lavoratore così come rientrante nella nozione europea sopra individuata.
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3.2. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'indennità oggetto di causa sia compensativa di una “prestazione aggiuntiva” rispetto a quelle tipiche dei medici dell'EST; al contrario, essa si ricollega ad attività che vengono svolte senza soluzione di continuità dai medici dell'emergenza, i quali utilizzano abitualmente la strumentazione informatica sia a fini diagnostici che per la compilazione della documentazione clinica.
Non sussiste dunque, di fatto, alcuna “previa verifica” in ordine allo svolgimento di tali attività, per il semplice fatto che le stesse sono imprescindibilmente legate alla principale prestazione di soccorso dei medici dell'EST; tanto è vero che, come si può ricavare dall'esame delle buste paga in atti, non vi è neppure un'ora lavorata dagli odierni appellanti in cui tale indennità non sia stata corrisposta, diversamente – ad esempio – dalla indennità relativa ai progetti di miglioramento della qualità che è corrisposta solo per le ore lavorate nel progetto.
Gli appellanti ribadiscono inoltre che - durante la vigenza del precedente AIR relativo agli anni dal 2009 al 2022, il cui art. 3 aveva un contenuto letterale identico alla disposizione oggi in vigore - l'indennità in questione era sempre stata corrisposta ai medici dell'EST anche per i periodi di riposo e ciò – ad avviso degli appellanti - assume rilevanza anche ai fini dell'interpretazione della clausola nel senso a loro favorevole.
Il revirement interpretativo era stato posto in essere soltanto a fronte dell'aumento dell'indennità; aumento che costituì l'unica e
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sola variazione della disciplina operata con il nuovo AIR.
3.3. Con il terzo motivo, gli appellanti contestano la decisione del giudice di escludere la legittimazione passiva di , Controparte_2
Contr evidenziando come rapporto di convenzione dei medici dell Contr sussiste non solo con le di appartenenza ma anche con il
Servizio Sanitario Regionale, il quale fa capo all'Ente predetto.
La è il soggetto che stipula gli AIR di concerto con le CP_2
organizzazioni sindacali di categoria, assumendo anche in tale sede la veste sostanziale di datore di lavoro, tanto è vero che il ricorso ex art. 28 S.L. per il rinnovo dell'AIR del 2019 era stato proposto nei confronti di tale ente territoriale.
Inoltre la decisione di interrompere la corresponsione dell'emolumento per cui è causa nei periodi di riposo era stata assunta in sede di Comitato Permanente Regionale, organo regionale disciplinato dall'art. 11 ACN, come risulta dai verbali della seduta del 30/09/2022 prodotti agli atti, in cui si legge l'indicazione di interrompere i pagamenti provenne dal Dott.
presente in rappresentanza della Controparte_8 CP_2
Contr
e che le liguri, quali soggetti onerati del pagamento
[...]
Contr degli emolumenti ai medici dell' , si attennero pedissequamente a tale direttiva.
Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito in primo grado, sussiste la legittimazione passiva di Controparte_2
quanto meno in ordine alle domande relative all'interpretazione della disciplina pattizia posta alla base delle richieste di pagamento avanzate dagli appellanti.
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4. Resistono le appellate chiedendo la conferma della sentenza impugnata in ogni sua statuizione.
5. Esperito invano il tentativo di conciliazione e depositate da parte degli appellanti e della le note di Controparte_2
trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza congiunta delle parti, la Corte decide come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1. Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto.
In base ai consolidati principi comunitari, nella definizione di
“lavoratori” sono ricompresi tutti coloro che svolgono, a titolo oneroso, una prestazione personale e continuativa a favore di terzi aventi nei loro confronti un potere di direzione (Corte di
Giustizia 20.9.2007, C-116/06, punto 25 e giurisprudenza Per_1
ivi richiamata).
Ritiene la Corte che il Tribunale non abbia correttamente valutato il rapporto di lavoro in essere tra le parti in causa, richiamando i principi enunziati dalla Suprema Corte nella qualificazione dei rapporti libero-professionali tra il medico convenzionato e l'ente pubblico, non avente alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo (Cass. 18975/2015, Cass. n. 20419/2012; Cass.
n. 8457/2011; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 960/2001;
Cass. S.U. n. 532/2000; Cass. S.U. n. 8632/1996).
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Una simile impostazione non tiene conto del fatto che nell'ultimo decennio vi è stato da parte della contrattazione collettiva di riferimento un progressivo tendenziale avvicinamento della disciplina che regola il rapporto di lavoro dei medici in convenzione con quella dei medici di ruolo. In base ai nuovi
ACN intervenuti ultimi anni (v. da ultimo l' ACN 2022-2024), i medici convenzionati hanno diritto ad una retribuzione su base oraria, previa emissione di busta paga elaborata mensilmente sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle prestazioni accessorie svolte, hanno diritto a svolgere attività sindacale e possono scioperare, sono assoggettati al potere direttivo e disciplinare dell'amministrazione sanitaria con sanzioni conservative ed espulsive corrispondenti a quelle previste per i medici dipendenti, hanno un obbligo di esclusiva e sono tenuti a rispettare turni di servizio dettagliatamente regolamentati con obblighi di reperibilità ai quali non possono sottrarsi (artt. 64 e segg. ACN).
A ciò va aggiunto che, come correttamente evidenziato dagli appellanti, i medici di emergenza sanitaria territoriale, proprio per le caratteristiche intrinseche delle loro prestazioni di soccorso medico, sono assoggettati ad ancor più stringenti imposizioni di pronta disponibilità al fine di assicurare la copertura del turno di servizio. Tali imposizioni non possono certamente ricondursi nell'ambito di un autonomo rapporto professionale, come sostenuto dal primo giudice, dato che i poteri dell'azienda sanitaria nei confronti del medico convenzionato non si limitano
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ad una semplice sorveglianza, ma appaiono ben più pregnanti ed incisivi per far fronte alle diverse situazioni di emergenza sanitaria.
6.2. Riconosciuta la natura di “lavoratori”, secondo la nozione comunitaria, dei medici dell'EST, ai loro rapporti di lavoro si applicano i principi sanciti dall'art. 7 della Direttiva 2003/88 che impone una tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore;
il tutto al fine di evitare che una diminuzione della retribuzione possa dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (sentenza del 13 dicembre
2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44). Per_2
Sulla scorta di questi principi comunitari, la Corte di Cassazione, con un orientamento ormai costante nell'ambito di vari contenziosi instaurati dal personale viaggiante di compagnie aeree e delle ferrovie, ha ritenuto che determinate indennità, in quanto strettamente collegate all'esercizio delle mansioni svolte da tale personale, dovessero rientrare nella retribuzione spettante durante il periodo feriale, con conseguente disapplicazione delle clausole contrattuali che espressamente le escludevano (Cass. nn.
20216/2022 e 14089/2024). E' quindi ormai consolidato l'orientamento per cui al lavoratore in ferie spetta qualsiasi importo pecuniario corrisposto durante il servizio che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Per quanto riguarda i medici addetti all'emergenza sanitaria,
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l'art. 68 comma 3 dell'ACN prevede il diritto del medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale di fruire di un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a
21 giorni lavorativi esclusi i festivi. La retribuzione spettante al medico dell'emergenza durante le ferie deve dunque sostanzialmente coincidere con quella prevista durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La questione è dunque quella di verificare se l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 3 dell debba o meno essere CP_6
corrisposta anche nel periodo di astensione obbligatoria per riposo.
Trattasi di una indennità (attualmente pari a € 6,50 all'ora) spettante “per turni di lavoro che prevedono l'uso continuativo di strumentazione radiotelefonica ed informatica nelle centrali operative, per l'attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato, per l'attività svolta nei P.S/DEA/P.P.I. per
l'utilizzo della cartella informatizzata, previa verifica dell'effettivo utilizzo della stessa”.
Risulta dagli atti di causa che le Controparte_9
non tennero una linea uniforme in merito all'inclusione
[...]
di tale indennità nella retribuzione spettante ai medici dell'EST durante le ferie. Alcune nn. 3 e 4) non l'avevano mai CP_3
computata, mentre , , e il Pt_17 Pt_18 Pt_19 CP_10
la conteggiarono sino al 2021, interrompendola a
[...]
seguito dell'interpretazione della clausola fornita dal Comitato Cont Permanente Regionale nella seduta di rinnovo dell , secondo
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il quale l'indennità aggiuntiva spetterebbe solo durante gli effettivi turni di lavoro svolti con l'utilizzo della speciale strumentazione radiotelefonica ed informatica;
turni che evidentemente non vengono svolti durante il riposo feriale.
Questa interpretazione non può essere seguita, in quanto contrastante con i principi sopra esposti.
Le parti sociali, facendo riferimento ai “turni di lavoro”, non hanno inteso escludere la corresponsione dell'indennità aggiuntiva durante il periodo feriale in cui il medico non è inserito nella turnistica, ma hanno più semplicemente stabilito che il compenso spetta in caso di utilizzo continuativo di tale speciale strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sanitaria svolta dal medico dell'emergenza durante i propri turni di lavoro. Questa è l'unica interpretazione ammissibile, in quanto – a seguire quella proposta dal Comitato
Permanente Regionale – la clausola andrebbe disapplicata per violazione della direttiva comunitaria.
Il fatto che gli odierni appellanti abbiano utilizzato in via prevalente e continuativa la strumentazione videotelefonica ed informatica nelle centrali operative e nel pronto soccorso, è stato riconosciuto dalla stessa azienda sanitaria, che nella memoria di primo grado ha fatto riferimento alla nota datata 22.10.2021 prot. Contr n. 101345, in cui si afferma che “ i medici in servizio in
per le esigenze del servizio e dell'organizzazione dei turni, CP_1
vengono utilizzati oltre che per l'attività presso la centrale operativa ed i mezzi di soccorso avanzato (MSA), presso i Punti
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di Primo Intervento, il Pronto Soccorso e le Osservazioni Brevi Contr Intensive degli ospedali dell . Oltre all'attività clinica svolta nelle operazioni di soccorso o nelle sale/OBI degli ospedali, il lavoro prevede l'uso di strumentazione radio-telefonica ed informatica nelle centrali operative e sui MSA, di computer e videoterminali (interfacciati con la centrale operativa) in PS per la registrazione delle attività svolte sui pazienti e relative prescrizioni”.
Ed è stato proprio tale utilizzo continuativo che aveva inizialmente indotto la prima della differente Pt_18
interpretazione fornita dal Comitato Permanente Regionale, a riconoscere l'indennità per la totalità delle ore risultanti dal cartellino del mese di riferimento, quindi ivi ricomprendendo le ferie, salvo poi corrisponderla solo nei turni effettivi di lavoro alla luce della nuova formulazione della clausola in cui era stato inserito, tra l'altro, l'inciso, con riferimento alla cartella informatizzata, “previa verifica dell'effettivo utilizzo della stessa”.
In ogni caso, non è stato contestato dall'azienda sanitaria che gli odierni appellanti abbiano sempre percepito la relativa indennità per le attività di registrazione, con l'uso della relativa attrezzatura, degli esami e delle prescrizioni nei confronti dei pazienti che accedono al pronto soccorso, come si ricava dalle buste paga prodotte.
Non viene quindi condiviso il ragionamento del primo giudice secondo cui l'indennità aggiuntiva non è prevista per il solo
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utilizzo continuativo di strumentazione informatica, ma per i
“turni di lavoro” comportanti l'utilizzo di tale strumentazione nelle centrali operative, con ciò presupponendo che vi siano turni di lavoro in cui tali apparecchiature non siano utilizzate dai medici dell'emergenza; al contrario è documentato e comunque non contestato dall'azienda sanitaria che non è possibile svolgere l'attività di registrazione di cui sopra senza utilizzare l'apposita Cont strumentazione per la quale l'art. 3 dell prevede l'indennità aggiuntiva. Trattasi dunque di un emolumento che si pone in stretto rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore e, come tale, va corrisposto anche durante il periodo feriale.
Si rileva inoltre che l'indennità in questione, pari ad €. 6,50 all'ora, incide in modo rilevante sul trattamento economico complessivo spettante ai medici dell'EST, essendo poco meno di un terzo della retribuzione oraria (€. 23,39) stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 68 comma 1); dalle buste paga prodotte si ricava che gli odierni appellanti hanno mediamente percepito, nei mesi in cui hanno prestato servizio effettivo, a titolo di indennità aggiuntiva ex art. 3, importi che si aggirano intorno agli ottocento-mille euro al mese. Il mancato inserimento di tale indennità nelle retribuzione spettante per il periodo annuale di congedo obbligatorio ha dunque l' effetto di dissuadere i lavoratori dal godimento del riposo, in violazione dei principi sanciti dall'ordinamento comunitario e recepiti dalla
Suprema Corte con le sentenze sopra richiamate.
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Va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti odierni appellanti alla percezione da parte della quale soggetto a favore del Pt_18
quale gli stessi prestano l'attività lavorativa medica in convenzione, delle somme indicate in dispositivo, come da conteggi aggiornati alla mensilità di agosto 2025 predisposti nelle ultime note scritte depositate in sostituzione dell'udienza e non contestati dall'azienda sanitaria.
Va invece respinto il terzo motivo di appello, in cui la sentenza è stata censurata per aver ritenuto la carenza di legittimazione passiva della . Controparte_2
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il rapporto di convenzione è solo tra i medici e l'azienda sanitaria, essendo soltanto il soggetto normativamente individuato Controparte_2
quale interlocutore di parte sindacale per il raggiungimento degli accordi decentrati che valgono su tutto il territorio regionale.
Il fatto che l'azienda sanitaria si sia attenuta alle direttive del
Comitato Permanente Regionale non comporta alcuna imputazione di tale decisione in capo alla Controparte_2
estranea al rapporto di lavoro con gli attuali appellanti. va infine condannata a rifondere agli odierni appellanti le Pt_18
spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, in applicazione del principio della soccombenza.
Nei rapporti tra gli appellanti e la le spese del Controparte_2
grado vanno compensate.
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P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento dei seguenti importi in capitale: Pt_18
- al Dott. €. 2.387,38; Parte_2
- al Dott. €. 1.546,87; Parte_3
- alla Dott.ssa €. 1.172,21; Parte_4
- alla Dott.ssa €. 3.397,30; Parte_5
- alla Dott.ssa €. 3.828,24; Parte_6
- al Dott. €. 823,49; Parte_7
- alla Dott.ssa €. 535,08; Parte_8
- al Dott. €. 2964,78; Parte_9
- alla Dott.ssa €. 2864,68; Parte_10
- al Dott. €. 4536,09; Parte_11
- al Dott. €. 3.785,09; Parte_12
- al Dott. €. 2.650,44; Parte_13
- al Dott. €. 2.051,14; Parte_14
- al Dott. €. 3.375,39; Parte_15
- al Dott. €. 2.922,60; Persona_3
- al Dott. €. 3.886,68; Persona_4
- al Dott. €. 2693,08; Parte_20
- al Dott. €. 2.339,03; Parte_21
- alla Dott.ssa €. 3.086,28; Persona_5
- al Dott. €. 1.394,32; Parte_22
- al Dott. €. 5.019,31. Parte_1
Il tutto oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed
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interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rifondere agli appellanti le spese di lite Pt_18
sostenute in entrambi i gradi che liquida – per ciascun grado - in
€. 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa le spese del grado tra gli appellanti e . Controparte_2
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21/10/2025
IL PRESIDENTE est
UL Melandri
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
UL Melandri PRESIDENTE rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
NA Baisi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 420/2023 R.G.L. promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ), Pt_2 C.F._2 Parte_3
(CF ),
[...] C.F._3 Pt_4
( ),
[...] C.F._4 Parte_5
(CF ),
[...] C.F._5 Pt_6
(CF ,
[...] C.F._6 [...]
(CF ), Pt_7 C.F._7 Pt_8
(CF ),
[...] C.F._8 Parte_9
(CF ),
[...] C.F._9 Parte_10
(CF ),
[...] C.F._10 Parte_11
(CF ), (CF C.F._11 Parte_12
), (CF C.F._12 Parte_13 ), (CF C.F._13 Parte_14
), (CF C.F._14 Parte_15
), C.F._15
rappresentati e difesi dall'avv.to ZUIN CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTI
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'avv.to BARILATI MARCO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
, (c.f ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, in forza di mandato depositato telematicamente, dagli
Avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini
APPELLATI
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Gli appellanti e concludono come da note di Controparte_2
trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del
15/10/2025.
FATTI DI CAUSA Contr [... Gli odierni appellanti, medici in convenzione con la operanti nel settore dell'Emergenza Pt_16 [...]
hanno proposto ricorso al Tribunale di Savona Controparte_4
nei confronti della predetta azienda sanitaria e della CP_5
[...
[...] volto ad ottenere la corresponsione dell'indennità prevista
[...]
dall'art. 3 del 2021 (prima prevista dal medesimo CP_6
art. 3 dell'AIR del 2019), per l'uso continuativo di strumentazione radio-telefonica ed informatica nelle centrali operative anche nei periodi di assenza per la fruizione dei riposi contrattualmente previsti;
indennità che era stata pacificamente Cont erogata durante la vigenza del precedente del 2019 ed inspiegabilmente interrotta dal 2022, a seguito del rinnovo dell'AIR nel 2021, nonostante la medesima formulazione del cit. art. 3.
2. Il giudice ha respinto il ricorso per i seguenti motivi:
2.1. Anzitutto ha escluso che ai rapporti di parasubordinazione, quali quelli in esame, potesse applicarsi il principio comunitario
(art. 7 della direttiva 2003/88 CE, rubricato “Ferie annuali”) secondo cui il lavoratore durante le ferie ha diritto allo stesso trattamento retributivo (comprese le indennità a qualsiasi titolo erogare) goduto nel periodo di servizio al fine di evitare che un trattamento deteriore possa disincentivare l'utilizzo delle ferie, recepito dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione
(Cass. n. 13425/19 e Cass. n. 22401/20 sull'indennità di volo nel trasporto aereo e Cass. n. 19663/23 relativa alle ferie dei macchinisti di ). CP_7
2.2. Ha poi ritenuto che dal tenore letterale della clausola contrattuale di cui all'art. 3 AIR vigente, l'indennità aggiuntiva non è prevista per il solo utilizzo continuativo di strumentazione informatica, ma per i “turni di lavoro” comportanti l'utilizzo di
3
tale strumentazione “nelle centrali operative”: ciò implica che qualora un turno di lavoro non preveda l'utilizzo di apparecchiature di tal fatta, l'indennità non sia spettante.
2.3. Infine ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_2
2.4. Le spese sono state compensate.
3. I medici propongono appello per i seguenti motivi:
3.1. Con il primo motivo gli appellanti sostengono che il
Tribunale ha errato a non ricondurre la loro posizione nell'ambito di quella di lavoratore, come individuata dalla direttiva 2003/88
CE, con conseguente diritto all'applicazione del principio di equivalenza della loro retribuzione nei periodi di riposo. Ciò in quanto - a prescindere dal nomen iuris attribuito dall'ordinamento italiano - il loro rapporto, caratterizzato da continuità e coordinazione della prestazione lavorativa, è regolato, come quelli di lavoro subordinato, dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello (Accordi Collettivi Cont Nazionali o ACN e Accordi Integrativi Regionali o ) che disciplina il loro rapporto di lavoro in modo sostanzialmente analogo a quello dei medici dipendenti.
Evidenziano inoltre che la somma pari a €. 6,50 all'ora non è trascurabile e - quindi - la sua esclusione nel periodo feriale potrebbe avere un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, in violazione dei predetti principi comunitari applicabili a qualsiasi lavoratore così come rientrante nella nozione europea sopra individuata.
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3.2. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'indennità oggetto di causa sia compensativa di una “prestazione aggiuntiva” rispetto a quelle tipiche dei medici dell'EST; al contrario, essa si ricollega ad attività che vengono svolte senza soluzione di continuità dai medici dell'emergenza, i quali utilizzano abitualmente la strumentazione informatica sia a fini diagnostici che per la compilazione della documentazione clinica.
Non sussiste dunque, di fatto, alcuna “previa verifica” in ordine allo svolgimento di tali attività, per il semplice fatto che le stesse sono imprescindibilmente legate alla principale prestazione di soccorso dei medici dell'EST; tanto è vero che, come si può ricavare dall'esame delle buste paga in atti, non vi è neppure un'ora lavorata dagli odierni appellanti in cui tale indennità non sia stata corrisposta, diversamente – ad esempio – dalla indennità relativa ai progetti di miglioramento della qualità che è corrisposta solo per le ore lavorate nel progetto.
Gli appellanti ribadiscono inoltre che - durante la vigenza del precedente AIR relativo agli anni dal 2009 al 2022, il cui art. 3 aveva un contenuto letterale identico alla disposizione oggi in vigore - l'indennità in questione era sempre stata corrisposta ai medici dell'EST anche per i periodi di riposo e ciò – ad avviso degli appellanti - assume rilevanza anche ai fini dell'interpretazione della clausola nel senso a loro favorevole.
Il revirement interpretativo era stato posto in essere soltanto a fronte dell'aumento dell'indennità; aumento che costituì l'unica e
5
sola variazione della disciplina operata con il nuovo AIR.
3.3. Con il terzo motivo, gli appellanti contestano la decisione del giudice di escludere la legittimazione passiva di , Controparte_2
Contr evidenziando come rapporto di convenzione dei medici dell Contr sussiste non solo con le di appartenenza ma anche con il
Servizio Sanitario Regionale, il quale fa capo all'Ente predetto.
La è il soggetto che stipula gli AIR di concerto con le CP_2
organizzazioni sindacali di categoria, assumendo anche in tale sede la veste sostanziale di datore di lavoro, tanto è vero che il ricorso ex art. 28 S.L. per il rinnovo dell'AIR del 2019 era stato proposto nei confronti di tale ente territoriale.
Inoltre la decisione di interrompere la corresponsione dell'emolumento per cui è causa nei periodi di riposo era stata assunta in sede di Comitato Permanente Regionale, organo regionale disciplinato dall'art. 11 ACN, come risulta dai verbali della seduta del 30/09/2022 prodotti agli atti, in cui si legge l'indicazione di interrompere i pagamenti provenne dal Dott.
presente in rappresentanza della Controparte_8 CP_2
Contr
e che le liguri, quali soggetti onerati del pagamento
[...]
Contr degli emolumenti ai medici dell' , si attennero pedissequamente a tale direttiva.
Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito in primo grado, sussiste la legittimazione passiva di Controparte_2
quanto meno in ordine alle domande relative all'interpretazione della disciplina pattizia posta alla base delle richieste di pagamento avanzate dagli appellanti.
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4. Resistono le appellate chiedendo la conferma della sentenza impugnata in ogni sua statuizione.
5. Esperito invano il tentativo di conciliazione e depositate da parte degli appellanti e della le note di Controparte_2
trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza congiunta delle parti, la Corte decide come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1. Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto.
In base ai consolidati principi comunitari, nella definizione di
“lavoratori” sono ricompresi tutti coloro che svolgono, a titolo oneroso, una prestazione personale e continuativa a favore di terzi aventi nei loro confronti un potere di direzione (Corte di
Giustizia 20.9.2007, C-116/06, punto 25 e giurisprudenza Per_1
ivi richiamata).
Ritiene la Corte che il Tribunale non abbia correttamente valutato il rapporto di lavoro in essere tra le parti in causa, richiamando i principi enunziati dalla Suprema Corte nella qualificazione dei rapporti libero-professionali tra il medico convenzionato e l'ente pubblico, non avente alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo (Cass. 18975/2015, Cass. n. 20419/2012; Cass.
n. 8457/2011; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 960/2001;
Cass. S.U. n. 532/2000; Cass. S.U. n. 8632/1996).
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Una simile impostazione non tiene conto del fatto che nell'ultimo decennio vi è stato da parte della contrattazione collettiva di riferimento un progressivo tendenziale avvicinamento della disciplina che regola il rapporto di lavoro dei medici in convenzione con quella dei medici di ruolo. In base ai nuovi
ACN intervenuti ultimi anni (v. da ultimo l' ACN 2022-2024), i medici convenzionati hanno diritto ad una retribuzione su base oraria, previa emissione di busta paga elaborata mensilmente sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle prestazioni accessorie svolte, hanno diritto a svolgere attività sindacale e possono scioperare, sono assoggettati al potere direttivo e disciplinare dell'amministrazione sanitaria con sanzioni conservative ed espulsive corrispondenti a quelle previste per i medici dipendenti, hanno un obbligo di esclusiva e sono tenuti a rispettare turni di servizio dettagliatamente regolamentati con obblighi di reperibilità ai quali non possono sottrarsi (artt. 64 e segg. ACN).
A ciò va aggiunto che, come correttamente evidenziato dagli appellanti, i medici di emergenza sanitaria territoriale, proprio per le caratteristiche intrinseche delle loro prestazioni di soccorso medico, sono assoggettati ad ancor più stringenti imposizioni di pronta disponibilità al fine di assicurare la copertura del turno di servizio. Tali imposizioni non possono certamente ricondursi nell'ambito di un autonomo rapporto professionale, come sostenuto dal primo giudice, dato che i poteri dell'azienda sanitaria nei confronti del medico convenzionato non si limitano
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ad una semplice sorveglianza, ma appaiono ben più pregnanti ed incisivi per far fronte alle diverse situazioni di emergenza sanitaria.
6.2. Riconosciuta la natura di “lavoratori”, secondo la nozione comunitaria, dei medici dell'EST, ai loro rapporti di lavoro si applicano i principi sanciti dall'art. 7 della Direttiva 2003/88 che impone una tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore;
il tutto al fine di evitare che una diminuzione della retribuzione possa dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (sentenza del 13 dicembre
2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44). Per_2
Sulla scorta di questi principi comunitari, la Corte di Cassazione, con un orientamento ormai costante nell'ambito di vari contenziosi instaurati dal personale viaggiante di compagnie aeree e delle ferrovie, ha ritenuto che determinate indennità, in quanto strettamente collegate all'esercizio delle mansioni svolte da tale personale, dovessero rientrare nella retribuzione spettante durante il periodo feriale, con conseguente disapplicazione delle clausole contrattuali che espressamente le escludevano (Cass. nn.
20216/2022 e 14089/2024). E' quindi ormai consolidato l'orientamento per cui al lavoratore in ferie spetta qualsiasi importo pecuniario corrisposto durante il servizio che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Per quanto riguarda i medici addetti all'emergenza sanitaria,
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l'art. 68 comma 3 dell'ACN prevede il diritto del medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale di fruire di un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a
21 giorni lavorativi esclusi i festivi. La retribuzione spettante al medico dell'emergenza durante le ferie deve dunque sostanzialmente coincidere con quella prevista durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La questione è dunque quella di verificare se l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 3 dell debba o meno essere CP_6
corrisposta anche nel periodo di astensione obbligatoria per riposo.
Trattasi di una indennità (attualmente pari a € 6,50 all'ora) spettante “per turni di lavoro che prevedono l'uso continuativo di strumentazione radiotelefonica ed informatica nelle centrali operative, per l'attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato, per l'attività svolta nei P.S/DEA/P.P.I. per
l'utilizzo della cartella informatizzata, previa verifica dell'effettivo utilizzo della stessa”.
Risulta dagli atti di causa che le Controparte_9
non tennero una linea uniforme in merito all'inclusione
[...]
di tale indennità nella retribuzione spettante ai medici dell'EST durante le ferie. Alcune nn. 3 e 4) non l'avevano mai CP_3
computata, mentre , , e il Pt_17 Pt_18 Pt_19 CP_10
la conteggiarono sino al 2021, interrompendola a
[...]
seguito dell'interpretazione della clausola fornita dal Comitato Cont Permanente Regionale nella seduta di rinnovo dell , secondo
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il quale l'indennità aggiuntiva spetterebbe solo durante gli effettivi turni di lavoro svolti con l'utilizzo della speciale strumentazione radiotelefonica ed informatica;
turni che evidentemente non vengono svolti durante il riposo feriale.
Questa interpretazione non può essere seguita, in quanto contrastante con i principi sopra esposti.
Le parti sociali, facendo riferimento ai “turni di lavoro”, non hanno inteso escludere la corresponsione dell'indennità aggiuntiva durante il periodo feriale in cui il medico non è inserito nella turnistica, ma hanno più semplicemente stabilito che il compenso spetta in caso di utilizzo continuativo di tale speciale strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sanitaria svolta dal medico dell'emergenza durante i propri turni di lavoro. Questa è l'unica interpretazione ammissibile, in quanto – a seguire quella proposta dal Comitato
Permanente Regionale – la clausola andrebbe disapplicata per violazione della direttiva comunitaria.
Il fatto che gli odierni appellanti abbiano utilizzato in via prevalente e continuativa la strumentazione videotelefonica ed informatica nelle centrali operative e nel pronto soccorso, è stato riconosciuto dalla stessa azienda sanitaria, che nella memoria di primo grado ha fatto riferimento alla nota datata 22.10.2021 prot. Contr n. 101345, in cui si afferma che “ i medici in servizio in
per le esigenze del servizio e dell'organizzazione dei turni, CP_1
vengono utilizzati oltre che per l'attività presso la centrale operativa ed i mezzi di soccorso avanzato (MSA), presso i Punti
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di Primo Intervento, il Pronto Soccorso e le Osservazioni Brevi Contr Intensive degli ospedali dell . Oltre all'attività clinica svolta nelle operazioni di soccorso o nelle sale/OBI degli ospedali, il lavoro prevede l'uso di strumentazione radio-telefonica ed informatica nelle centrali operative e sui MSA, di computer e videoterminali (interfacciati con la centrale operativa) in PS per la registrazione delle attività svolte sui pazienti e relative prescrizioni”.
Ed è stato proprio tale utilizzo continuativo che aveva inizialmente indotto la prima della differente Pt_18
interpretazione fornita dal Comitato Permanente Regionale, a riconoscere l'indennità per la totalità delle ore risultanti dal cartellino del mese di riferimento, quindi ivi ricomprendendo le ferie, salvo poi corrisponderla solo nei turni effettivi di lavoro alla luce della nuova formulazione della clausola in cui era stato inserito, tra l'altro, l'inciso, con riferimento alla cartella informatizzata, “previa verifica dell'effettivo utilizzo della stessa”.
In ogni caso, non è stato contestato dall'azienda sanitaria che gli odierni appellanti abbiano sempre percepito la relativa indennità per le attività di registrazione, con l'uso della relativa attrezzatura, degli esami e delle prescrizioni nei confronti dei pazienti che accedono al pronto soccorso, come si ricava dalle buste paga prodotte.
Non viene quindi condiviso il ragionamento del primo giudice secondo cui l'indennità aggiuntiva non è prevista per il solo
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utilizzo continuativo di strumentazione informatica, ma per i
“turni di lavoro” comportanti l'utilizzo di tale strumentazione nelle centrali operative, con ciò presupponendo che vi siano turni di lavoro in cui tali apparecchiature non siano utilizzate dai medici dell'emergenza; al contrario è documentato e comunque non contestato dall'azienda sanitaria che non è possibile svolgere l'attività di registrazione di cui sopra senza utilizzare l'apposita Cont strumentazione per la quale l'art. 3 dell prevede l'indennità aggiuntiva. Trattasi dunque di un emolumento che si pone in stretto rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore e, come tale, va corrisposto anche durante il periodo feriale.
Si rileva inoltre che l'indennità in questione, pari ad €. 6,50 all'ora, incide in modo rilevante sul trattamento economico complessivo spettante ai medici dell'EST, essendo poco meno di un terzo della retribuzione oraria (€. 23,39) stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 68 comma 1); dalle buste paga prodotte si ricava che gli odierni appellanti hanno mediamente percepito, nei mesi in cui hanno prestato servizio effettivo, a titolo di indennità aggiuntiva ex art. 3, importi che si aggirano intorno agli ottocento-mille euro al mese. Il mancato inserimento di tale indennità nelle retribuzione spettante per il periodo annuale di congedo obbligatorio ha dunque l' effetto di dissuadere i lavoratori dal godimento del riposo, in violazione dei principi sanciti dall'ordinamento comunitario e recepiti dalla
Suprema Corte con le sentenze sopra richiamate.
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Va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti odierni appellanti alla percezione da parte della quale soggetto a favore del Pt_18
quale gli stessi prestano l'attività lavorativa medica in convenzione, delle somme indicate in dispositivo, come da conteggi aggiornati alla mensilità di agosto 2025 predisposti nelle ultime note scritte depositate in sostituzione dell'udienza e non contestati dall'azienda sanitaria.
Va invece respinto il terzo motivo di appello, in cui la sentenza è stata censurata per aver ritenuto la carenza di legittimazione passiva della . Controparte_2
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il rapporto di convenzione è solo tra i medici e l'azienda sanitaria, essendo soltanto il soggetto normativamente individuato Controparte_2
quale interlocutore di parte sindacale per il raggiungimento degli accordi decentrati che valgono su tutto il territorio regionale.
Il fatto che l'azienda sanitaria si sia attenuta alle direttive del
Comitato Permanente Regionale non comporta alcuna imputazione di tale decisione in capo alla Controparte_2
estranea al rapporto di lavoro con gli attuali appellanti. va infine condannata a rifondere agli odierni appellanti le Pt_18
spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, in applicazione del principio della soccombenza.
Nei rapporti tra gli appellanti e la le spese del Controparte_2
grado vanno compensate.
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P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento dei seguenti importi in capitale: Pt_18
- al Dott. €. 2.387,38; Parte_2
- al Dott. €. 1.546,87; Parte_3
- alla Dott.ssa €. 1.172,21; Parte_4
- alla Dott.ssa €. 3.397,30; Parte_5
- alla Dott.ssa €. 3.828,24; Parte_6
- al Dott. €. 823,49; Parte_7
- alla Dott.ssa €. 535,08; Parte_8
- al Dott. €. 2964,78; Parte_9
- alla Dott.ssa €. 2864,68; Parte_10
- al Dott. €. 4536,09; Parte_11
- al Dott. €. 3.785,09; Parte_12
- al Dott. €. 2.650,44; Parte_13
- al Dott. €. 2.051,14; Parte_14
- al Dott. €. 3.375,39; Parte_15
- al Dott. €. 2.922,60; Persona_3
- al Dott. €. 3.886,68; Persona_4
- al Dott. €. 2693,08; Parte_20
- al Dott. €. 2.339,03; Parte_21
- alla Dott.ssa €. 3.086,28; Persona_5
- al Dott. €. 1.394,32; Parte_22
- al Dott. €. 5.019,31. Parte_1
Il tutto oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed
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interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rifondere agli appellanti le spese di lite Pt_18
sostenute in entrambi i gradi che liquida – per ciascun grado - in
€. 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa le spese del grado tra gli appellanti e . Controparte_2
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21/10/2025
IL PRESIDENTE est
UL Melandri
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