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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4925 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stanzione ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Scafati alla via M. D'Ungheria n. 114; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cocozza ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Salerno alla via Calata San Vito n. 137; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.10.2021, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 08.03.1996 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, erano nati due figli (in data 05.05.1997) e (in data 15.10.2006). ER _2
Esponeva, altresì, che - con decreto pubblicato in data 12.09.2016 - il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva omologato la separazione personale dei coniugi e che, da quel momento, non era stata ricostituita la comunione morale e materiale. Alla stregua di ciò, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con nonché chiedeva che Controparte_1 fossero confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, con onere del resistente di versare la somma mensile di €. 500,00 a titolo di assegno divorzile nonché la somma di €.
500,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. In proposito, deduceva di essere inoccupata - al pari del figlio - e di non percepire alcun ER reddito ma di vivere solo grazie al mantenimento versatole dal;
nel contempo, CP_1 rappresentava che il coniuge resistente lavorava come ispettore di polizia presso il commissariato di Pompei e percepiva una retribuzione mensile di €. 1.800,00.
Successivamente, con la memoria integrativa depositata in data 31.05.2022, la parte chiedeva condannarsi il resistente alla corresponsione in suo favore di una percentuale dell'indennità di fine rapporto;
in aggiunta, esponeva che il resistente aveva intrattenuto due relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio e si era completamente disinteressato delle esigenze e dei bisogni dell'intero nucleo familiare, in particolar modo da quando era diventato un adepto della setta “Wicca”. Deduceva, inoltre, di non essere in grado di svolgere alcuna attività lavorativa stante il suo precario stato di salute e di aver intrapreso, solo dopo la separazione, una nuova relazione sentimentale ma non una convivenza stabile;
da ultimo, deduceva di aver sempre cercato di agevolare i rapporti tra il resistente e la prole ma che il motivo dei mancati incontri tra la il padre e i figli era dovuto al disinteresse del primo nel coltivare la relazione genitoriale con la prole.
Con memoria difensiva depositata in data 20.04.2022, si costituiva in Controparte_1 giudizio e si associava alla domanda di divorzio ma chiedeva modificarsi le condizioni economiche stabilite in sede di separazione. Sul punto, esponeva di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al momento della separazione, in quanto doveva sostenere mensilmente una serie di spese oltre a dover provvedere al mantenimento della nuova compagna disoccupata, con lui convivente. Esponeva, inoltre, che anche la ricorrente aveva intrattenuto una stabile relazione more uxorio e che, contrariamente a quanto dalla stessa rappresentato, era in possesso della qualifica di operatrice socio- sanitario ed aveva lavorato sempre “in nero”. In aggiunta, esponeva di percepire una retribuzione mensile di circa €. 2.000,00, da cui andavano detratte le seguenti spese
(precisamente: €. 137.00 per spese mediche, €. 320.00 per canone locazione, €. 950.00 per mantenimento in favore della moglie e della prole, €. 90,00 per la rata scolastica del figlio minore, €. 241,00 per il noleggio dell'auto utilizzata per motivi lavorativi ed €. 100,00 a titolo di spese per il cane ed il gatto). Infine, esponeva che i figli avevano convissuto con il padre per circa due anni ma che, all'attualità, egli non aveva alcun rapporto con loro a causa della condotta della ricorrente. Alla luce di ciò, chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio _2
(all'epoca del ricorso ancora minorenne) e confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con libero esercizio del proprio diritto di visita;
chiedeva, inoltre, che nulla fosse disposto a titolo di assegno divorzile, in quanto la ricorrente era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e che egli fosse tenuto a corrispondere unicamente la somma mensile di €. 400.00 per il mantenimento della prole (di cui €. 250,00 per il figlio minore ) ovvero, in via subordinata chiedeva confermarsi la somma di €. 500,00 _2 stabilita a titolo di mantenimento della prole in sede di separazione. Successivamente, con la memoria integrativa depositata in data 05.05.2025, la parte esponeva di essere stato collocato a riposo dal gennaio dell'anno 2023 e che il figlio aveva raggiunto l'autosufficienza ER economica;
infine, chiedeva che fosse accertata la paternità dei figli e , ER _2 dichiarandosi disponibile a sottoporsi al test del DNA.
All'udienza del 09.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dei messaggi WhatsApp depositati da parte resistente (v. atti depositati in data 05.04.2023), in quanto la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che la trascrizione dei messaggi scambiati sui social network è inutilizzabile e non può essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni (Tribunale Milano Sez. lavoro, Sent., 24.10.2017).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione conclusosi con il decreto di omologa (cfr. copia decreto di omologa allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando agli ulteriori provvedimenti, va premesso che mentre il figlio era già ER maggiorenne all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, l'altro figlio è divenuto _2 maggiorenne nelle more del presente procedimento;
pertanto, nessuna statuizione potrà essere adottata dal Tribunale in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita, in quanto i figli sono liberi di autodeterminarsi nella relazione con ciascun genitore.
Quanto al mantenimento della prole, è pacifico - poichè incontestato - che il figlio è ER diventato economicamente autosufficiente, avendo iniziato a lavorare come guardia giurata con contratto a tempo indeterminato (v. atti depositati da parte ricorrente rispettivamente depositati in data 10.09.2025 e in data 24.09.2025).
Riguardo all'altro figlio , dagli atti di causa è emerso che il predetto starebbe ancora _2 completando il ciclo di studi e, precisamente l'ultimo anno delle scuola superiora secondaria, quindi, non può ritenersi economicamente autosufficiente.
Pertanto, il Tribunale ritiene equo confermare la regolamentazione economica stabilita con l'ordinanza presidenziale depositata in data 02.05.2022, poiché - non essendo emersi elementi idonei a giustificare una modifica delle condizioni in precedenza stabilite - tale regolamentazione appare congrua ed equilibrata in relazione alle esigenze del figlio e _2 alle condizioni reddituali dei coniugi.
Ne consegue che dovrà versare ad la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di €. 250,00 a titolo di mantenimento del figlio (maggiorenne ma non _2 ancora economicamente autosufficiente), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno divorzile, dagli atti di causa è emerso che la ha intrapreso Parte_1 una relazione more uxorio con un altro uomo.
Infatti, la ricorrente non ha mai negato nei propri scritti difensivi di aver avuto un nuovo partner, circostanza desumibile anche dalle lettere scritte da (v. atti depositati in data _2
21.062023 da parte ricorrente) e dalle reazioni dei Servizi Sociali, ove è emerso che tale relazione sentimentale si sarebbe “interrotta da circa due anni” (v. relazione dei Servizi sociali depositata in data 06.06.2023). A tal proposito, va precisato che secondo la giurisprudenza più recente “l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa” (cfr. Cass. n. 5510/2023).
A ciò va ulteriormente aggiunto che, comparando le posizioni economiche delle parti, è chiara la sproporzione reddituale esistente tra i coniugi.
Infatti, la ricorrente nell'anno 2018 ha svolto lavori solo occasionali come assistente socio- assistenziale, percependo una retribuzione esigua - pari ad €. 266,00 - (v. atto depositato in data 21.06.2023) e risultando all'attualità disoccupata (v. dichiarazione Isee depositata in data 21.06.2023).
Inoltre, le precarie condizioni di salute (soffrendo di uno stato ansioso-depressivo e avendo problemi cardiologici e alle articolazioni delle mani) oltre all'età della ricorrente (che ha quasi sessant'anni) la rendono certamente inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per procurarsi i mezzi per svolgere una vita dignitosa.
Viceversa, i redditi percepiti dal sono rimasti pressoché invariati rispetto CP_1 all'epoca della separazione.
Invero, dalle dichiarazioni reddituali depositate, è emerso che il ha prodotto i CP_1 seguenti redditi: €. 38.045,50 nell'anno 2021 corrispondente ad un netto mensile di €.
2.323,52; €. 39.872,20 nell'anno 2020 corrispondente ad un netto mensile di €. 3.276,00; ed, infine, €. 40.656,46 corrispondente ad un netto mensile di €. 3.345,74 (v. atti depositati in data 20.04.2022 e in data 05.04.2023).
Tuttavia, il ha dichiarato di essere stato collocato a riposo dal gennaio del 2023 e CP_1 di percepire all'attualità una pensione mensile pari a circa €. 2.200,00 (v. relazione dei Servizi
Sociali depositata in data 06.04.2023).
Va rilevato, nel contempo, che i finanziamenti contratti dal resistente risultano estinti rispettivamente in data 20.09.2023 e 09.04.2025, con la conseguenza che le sue entrate mensili non sono più gravate dal pagamento delle somme di €. 137,45 e di €. 241,30 ,a titolo di ratei dei prestiti in precedenza contratti (v. atti depositati in data 02.05.2022).
Da ultimo, è priva di pregio la circostanza che il resistente abbia acceso un nuovo finanziamento (v. atto depositato in data 02.05.2022 e in data 05.04.2023), essendo stato sottoscritto solo dopo l'istaurazione del presente giudizio (e precisamente in data 09.12.2022). Inoltre, anche se si volesse tener in debito conto la rata del finanziamento da corrispondere (pari ad €. 253,00 mensile), questa sarebbe in ogni caso inidonea ad incidere in maniera decisiva sulla capacità reddituale della parte e, come tale, non escluderebbe il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
Pertanto, in ragione di tutte le considerazioni esposte, va confermata la misura dell'assegno divorzile stabilito con ordinanza presidenziale depositata in data 02.05.2022 e, pertanto,
dovrà corrispondere ad la somma Controparte_1 Parte_2 mensile di €. 500,00 a titolo di assegno divorzile.
Infine, la casa coniugale va assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla , in Parte_1 ragione della non autosufficienza economica del figlio . _2
Da ultimo, va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata da parte ricorrente di corresponsione di una quota dell'indennità di fine rapporto, in quanto tale domanda - oltre ad essere stata genericamente proposta - non poteva essere proposta nel presente procedimento, trattandosi di domanda non connessa con l'oggetto tipico del giudizio di divorzio (v. ordinanza depositata in data 27.04.2023).
Per la medesima ragione appena espressa, va poi dichiarata anche l'inammissibilità della domanda formulata da parte resistente di accertamento della paternità.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 08.03.1986 in Torre del Greco (atto n.16, parte I del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno1986);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone che versi ad la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di €. 500,00 a titolo di assegno divorzile, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che versi ad la somma Controparte_1 Parte_1 di €. 2500,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio (maggiorenne ma non _2 ancora economicamente autosufficiente), a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici
ISTAT;
5. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%;
6. assegna la casa coniugale a per viverci unitamente al Parte_1 figlio;
_2
7. dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
8. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire