Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
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N. R.G. 5938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5938 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F.: ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele VAeri;
ricorrente
contro
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.07.1972;
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “
1. Entrambi i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I minori e sono affidati in maniera esclusiva alla madre con Persona_1 Persona_2
residenza presso l'abitazione materna di Ancona, Via Trieste n. 33/A ove sempre hanno vissuto;
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3. Il padre dei bambini continuerà a vivere e a risiedere a Casoli (CH) e potrà vedere i minori, compatibilmente con le esigenze dei minori stessi, una volta al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio previo accordo con la madre che accompagnerà e ritirerà i bambini fino a VA
Di SA (uscita autostradale distante 15 minuti da Casoli). Il padre potrà poi trascorrere un altro weekend al mese con ciascun figlio che preleverà ad Ancona il venerdì pomeriggio e riaccompagnerà poi ad Ancona la domenica pomeriggio entro le ore 19,00, sempre previo accordo;
4. Nel periodo delle Festività Natalizie il padre trascorrerà con entrambi i minori almeno 3 giorni consecutivi e 2 durante le Festività Pasquali, previo accordo con la madre che accompagnerà i bambini nel luogo dell'incontro e poi, all'esito dello stesso, li riaccompagnerà presso la loro residenza di Ancona.
5. In merito alle ferie estive, tenuto conto anche delle particolari esigenze dei bambini in relazione al loro handicap e della loro necessità di non interrompere per troppo tempo i percorsi di riabilitazione, educazione, logopedia ecc.., saranno concordati con il padre i giorni di visita, con facoltà per i genitori di accordarsi per periodi più lunghi anche consecutivi;
6. Il sig. tenuto conto che i minori godono di una pensione di invalidità che parzialmente CP_1
copre i costi necessari a consentire le terapie individuali a sostegno delle specifiche difficoltà di ciascun figlio e che tale pensione continuerà ad essere gestita dalla madre, sarà tenuto al versamento di un assegno di mantenimento mensile per ciascun minore pari ad € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, di istruzione, extrascolastiche, sportive) secondo il protocollo del
Tribunale di Ancona ed oltre l'adeguamento Istat di legge. L'assegno unico per i minori continuerà ad essere percepito per intero dalla madre.
7. Nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi essendo gli stessi rispettivamente economicamente autosufficienti;
8. Si ribadisce quanto già nell'accoro di separazione ovvero che la sig.ra si obbliga ed Parte_1 impegna a trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile sito in VI ES DO
(CH) (identificata al Catasto Fabbricati del Comune di VI ES DO, Fgl. 3, npart.
312, sub. 2, Cat A6, 2,5 vani, rendita 45,19) pari al 50%, al sig. atto che doveva Controparte_1
già essersi concluso e comunque da concludersi entro e non oltre 6 mesi dalla sentenza nella presente fase non essendo stato fatto in precedenza nonostante espressa richiesta della signora . Tale Pt_1
trasferimento di proprietà dei beni, finalizzato a sedare le controversie patrimoniali tra i coniugi, verrà formalizzato per successivo rogito notarile, con i benefici fiscali previsti dall'articolo 19 della
Legge n. 74 del 1987, secondo quanto pure chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27 del 21 giugno 2012. A fronte di tale trasferimento il sig. riconosce alla sig.ra Controparte_1
la somma di Euro 10.000,00 = da corrisponderle entro 10 anni dal precedente accordo Parte_1
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da ritenersi pienamente valido. Le spese notarili per effettuare quanto sopra saranno a esclusivo carico del sig. Controparte_1
9. Subordinatamente al trasferimento immobiliare di cui al punto 8) i coniugi dichiarano sin d'ora di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e che ogni questione economica e patrimoniale connessa e conseguente al matrimonio, comunque per qualsiasi titolo o natura, anche eventualmente per denaro proveniente da risorse familiari che comunque dichiarano essere pervenuti a loro e quindi ad essi unicamente riconducibili, è stata disciplinata e risolta con la presente convenzione.
10. Tutti gli altri rapporti economici sono stati già definiti dai coniugi non avendo reciprocamente null'altro a che pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
11. I coniugi danno atto di aver risolto tutte le altre questioni economiche fra loro pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ad Ancona Controparte_1
il 25.08.2011.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione sono nati due figli, e Persona_3 [...]
rispettivamente in data 2.03.2013 e 11.02.2015, entrambi affetti da grave disabilità, Persona_4 ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e che, con accordo di negoziazione assistita del
27.09.2021, è stata disciplinata la separazione dei coniugi.
La ricorrente ha inoltre riferito la totale assenza del nei confronti dei figli, sia da un punto di CP_1
vista economico sia da un punto di vista affettivo, nonostante entrambi, a causa della loro condizione di grave disabilità, siano particolarmente vulnerabili dal punto di vista emotivo e necessitino di cure e terapie costanti e giornaliere. Per tali motivi, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei minori.
All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice relatore, dichiarata la contumacia del convenuto, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “affida i minori in via esclusiva alla sig.ra , confermando per il resto le condizioni di cui alla separazione”. Parte_1
La causa è stata istruita mendiate un'indagine socio-ambientale dei servizi sociali e all'udienza del
26.03.2025 è stata trattenuta in decisione.
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1. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge n.
898/1970.
Risulta infatti ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto dall'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita (cfr. all. 5 e 6).
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
2. Per quanto concerne il regime di affidamento dei minori, va rammentato che la regola generale dell'affidamento condiviso dei figli minori può essere derogata qualora risulti contraria all'interesse del minore. Tale circostanza, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre senza dubbio nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio ovvero abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, “in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cfr. Cass. sez. I, 17.12.2009, n.26587).
Nel caso di specie, risultano comprovati tutti i presupposti legittimanti l'affidamento esclusivo, atteso che il resistente, da un lato, si è sottratto all'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori e, dall'altro, ha manifestato un totale disinteresse nei loro confronti.
Dalla relazione socio-ambientale redatta dai Servizi Sociali di Ancona in data 21.10.2024, emerge che il nucleo familiare dei minori è seguito dal servizio fin dal 2016, in ragione della certificazione di disabilità grave che li riguarda. I minori usufruiscono del supporto di insegnanti di sostegno, educatori e del servizio di "Assistenza per l'autonomia e la comunicazione domiciliare". I Servizi
Sociali hanno evidenziato come la sig.ra sia sempre stata - anche prima Parte_1 dell'introduzione del presente giudizio - l'unico interlocutore dei servizi, nonché l'unico punto di riferimento per i figli, sottolineando altresì che la stessa è “molto attenta alle esigenze dei propri figlie
e nonostante le oggettive difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, essendo genitore solo e con poche risorse parentale, non emergono criticità da segnalare rispetto ai bambini, alla loro conduzione giornaliera e ai loro bisogni sociali”.
Dal canto suo, il sig. convocato in presenza dai Servizi Sociali, ha Controparte_1 dichiarato di aver ritenuto opportuno non partecipare al giudizio, aggiungendo che “l'affido esclusivo poco cambia, perché i bambini mi vogliono bene lo stesso”. Nel corso del colloquio, lo stesso ha giustificato la propria assenza dalla vita dei minori sostenendo di essere stato impegnato nell'assistenza alla madre e, alla domanda sul motivo per cui non intendesse approfittare della sua
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presenza ad Ancona per far visita ai figli, ha risposto che lo attendeva “un viaggio molto lungo per rientrare a casa”.
Tale atteggiamento, connotato da totale disinteresse nei confronti dei figli, unitamente all'inosservanza dell'obbligo di contribuire alle esigenze economiche dei minori, giustificano la concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre, la cui idoneità genitoriale risulta pienamente accertata e non suscettibile di dubbio.
3. Quanto al collocamento dei minori e al calendario di visite con il genitore non collocatario, il
Tribunale ritiene di poter accogliere le conclusioni avanzate dalla ricorrente. Fermo l'ovvio collocamento dei minori presso la madre, il comportamento paterno - meglio rappresentato dalla sig.ra sia nell'ambito dei propri scritti, sia nel corso delle dichiarazioni rese dinnanzi al giudice Pt_1 relatore, sia, infine, nell'ambito del colloquio svolto con i servizi sociali - rende necessario modificare, nei termini richiesti dalla stessa ricorrente, il calendario originariamente concordato dalle parti nell'ambito della negoziazione assistita.
4. Per quanto concerne, infine, il contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente, il
Collegio, in assenza d'informazioni in merito alla condizione economico-reddituale del resistente, ritiene equo confermare il contributo già concordato dalle parti in sede di negoziazione assistita e parti a € 200,00 mensili per ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Il Tribunale prende atto dell'impegno della sig.ra a trasferire al sig. a propria Parte_1 CP_1 quota di proprietà dell'immobile sito in VI ES DO (CH) (identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di VI ES DO, Fgl. 3, part. 312, sub. 2, Cat A6, 2,5 vani, rendita 45,19), trattandosi di un accordo già raggiunto dalle parti in sede di separazione.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
ad Ancona il 25.08.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Ancona al n. 103, parte 2, serie A dell'anno 2011. dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenga alle seguenti condizioni:
1. entrambi i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i minori e sono affidati in maniera esclusiva alla madre, presso la Persona_1 Persona_2
quale resteranno collocati;
3. il padre potrà vedere i minori, compatibilmente con le esigenze degli stessi, una volta al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, previo accordo con la madre, che accompagnerà e
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ritirerà i minori fino a VA Di SA. Il padre potrà poi trascorrere un altro fine settimana al mese con ciascun figlio, sempre previo accordo con la madre dei minori, e occupandosi personalmente del viaggio;
4. nel periodo delle festività natalizie, il padre trascorrerà con entrambi i minori almeno tre giorni consecutivi, nonché ulteriori due giorni durante le festività pasquali. Tali periodi dovranno essere concordati preventivamente con la madre, garantendo, per quanto possibile, l'alternanza tra i genitori nei giorni festivi;
5. durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di sospensione scolastica, tenuto conto delle particolari esigenze dei minori in relazione al loro handicap e della loro necessità di non interrompere per troppo tempo i percorsi intrapresi, i giorni di visita, anche consecutivi, saranno concordati liberamente tra i genitori;
dispone che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € CP_1 Pt_1
400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento dei minori (€ 200,00 per ciascun figlio). Le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
condanna il sig. al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.809,00, Controparte_1
oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 09.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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