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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Maria Carolina De Falco, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16313/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Roma alla Via Virgilio, 8 presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. PARENTI LUIGI (c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù C.F._1
di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GIOACCHINO ROSSINI 37 NAPOLI CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. MALATESTA SALVATORE (c.f.: dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
OGGETTO: domanda di esatto adempimento e risarcimento danno all'immagine
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le domande formulate nell'interesse dell'attrice vanno accolte, per quanto di ragione.
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la Parte_1 CP_1 condanna di quest'ultimo a pagare gli importi dovuti a per le trimestralità fatturate a Fer- CP_2
Energy dal 07.11.2022 fino a chiusura/estinzione dei rapporti contrattuali (che ad oggi ammontano ad euro 36.376,86€) e a provvedere per conto della Fer- Energy alla chiusura/ estinzione dei rapporti contrattuali attualmente vigenti tra e Grenke Locazioni s.r.l., nonché a risarcire il danno Parte_1 patito alla propria immagine e quantificato in € 20.000,00, il tutto con vittoria di spese.
A tal fine premetteva che tra essa attrice e la fosse a suo tempo intervenuto un CP_1
contratto di noleggio arredi e attrezzature hardware, cui erano stati associati tre contratti finanziamento stipulati con la finalizzati alla corresponsione dei canoni periodici. CP_2
Successivamente i rapporti contrattuali tra le parti furono costretti a mutare per fatti di forza
1 maggiore afferenti la posizione commerciale di Fer Energy, cosicchè veniva stipulato con CP_1 un nuovo e diverso contratto (“ALL IN FIDELITY CLIENT risalente al novembre 2022) il quale prevedeva che la parte convenuta si occupasse di chiudere ed estinguere tutte le posizioni contrattuali fino a quel momento intercorse tra la parte attrice e la e che, in caso contrario, fosse CP_2
sempre la stessa convenuta a rimborsare la di tutto quanto fosse stata costretta a Controparte_3
pagare a tale titolo alla propria controparte finanziaria.
Ebbene, verificatosi l'inadempimento di rispetto al contratto “ALL IN FIDELITY CP_1
CLIENT”, veniva esposta al recupero del credito da parte di Controparte_3 CP_2
cosìcchè la parte attrice si vedeva costretta ad attivare contro la convenuta sia un procedimento monitorio presso il Tribunale di Roma per la somma complessiva di € 20.000,00 sia la presente azione.
Si costituiva la quale nell'impugnare e contestare ogni assunto avversario CP_1
deduceva, in primo luogo, che nella more della celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fosse intervenuta nell'ottobre 2023 una transazione con la conseguenza che attraverso le reciproche concessioni formulate in quella sede fosse cessata la materia del contendere. Respingeva, altresì, ad ogni buon conto la richiesta di risarcimento danni all'immagine come esposta dalla
[...]
perché infondata e comunque non provata. CP_4
Ebbene, successivamente alla iscrizione a ruolo del presente giudizio, il GU svolti tutti i controlli preliminari in riferimento alla regolarità del contraddittorio e all' eventuale sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio, confermava con decreto del 11.12.2023 l'udienza fissata in citazione per il giorno 13.02.2024 rispetto alla quale far decorrere tutti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Le parti provvedevano pertanto al reciproco scambio di memorie. All'udienza del 20.02.2024, presenti entrambe le parti, il GU si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale disponeva ex art. 210 cpc l'ordine di esibizione del contratto in originale del 09.11.2022 trasmesso a
[...]
e rinviava per la verifica dell'ottemperanza all'udienza del 19.04.2024, laddove CP_5
ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva la discussione orale ex art. 281 sexies per l'udienza del 04.02.2025. Nel corso dell'ultima udienza, infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3 cpc il GU tratteneva la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio.
Ebbene, con riguardo al contratto All In Fidelity Client del 07.11.2022 includente i patti identificati con i numeri 8092/91 nonchè 57 (in citazione erroneamente identificato con
19605570), nonchè 19 (in citazione erroneamente identificato con 19633916), infine
50 (in citazione erroneamente identificato con 19605885), codici tutti ugualmente menzionati nell'atto di transazione sottoscritto tra le parti nell'ottobre 2023 (tranne per vero quello n.
57, probabilmente omesso per errore), è evidente ne vada dichiarata, ad oggi la piena validità
2 ed efficacia, stante la responsabilità di ex art. 1218 cc per inadempimento dell'atto transattivo, CP_1 sottoscritto tra le parti nell'ottobre 2023 e confermato mediante dichiarazione confessoria (art. 2733
c.c.) nel corso dell'udienza del 04.02.2025.
In particolare, l'atto di transazione sottoscritto successivamente all'avvio del presente procedimento e nelle more della celebrazione della prima udienza, pur individuando non solo tutti i codici identificativi dei contratti precedentemente stipulati tra le parti, ma anche il riferimento, da un lato, al procedimento monitorio già attivato presso il Tribunale di Roma, ad oggetto parte delle spettanze richieste dalla FER e , dall'altro, al presente giudizio di cui individua precisamente il numero di RG
e la medesima richiesta economica di € 36.376,86, non può ritenersi aver avuto effetto estintivo del precedente accordo poiché rimasto irrimediabilmente inadempiuto nella parte afferente sia il saldo delle somme espressamente richieste a tacitazione del presente giudizio (€ 30.000,00 da corrispondere i due rate) sia con riguardo alla chiusura/estinzione dei rapporti contrattuali attualmente vigenti tra e Grenke Locazioni srl. Parte_1
Invero, esso reca espressamente la pattuizione relativa alla sua efficacia non novativa ( art. 5 per cui
“Il presente accordo non ha effetto novativo e, pertanto, qualora non adempia come con il CP_1
presente atto stabilito nel termine di ulteriori 10 giorni da ciascuna scadenza, restano salvi tutti i diritti le pretese e le ragioni di , la quale sin d'ora dichiara che non rinuncerà,in Parte_1
ogni caso in questa sede, al giudizio di merito RGN. 16313/23 pendente innanzi al Tribunale di
Napoli”).
Ebbene, in forza della natura pacificamente non novativa dell'accordo e del principio per cui “In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976
c.c.”( Cassazione civile sez. III, 08/01/2024, n.645), non può essere dichiarata la cessata materia del contendere e, piuttosto, occorre dichiarare l'inadempimento della parte convenuta al contratto del
2022.
D'altronde, se ”L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese” ( Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 22 aprile 2020,
n. 8034), il principio in parola non può trovare applicazione al caso di specie dato l'incontestato
3 inadempimento da parte di della scrittura transattiva e la rivivescenza delle precedenti CP_1
pattuizioni.
Per questo motivo, il patto dell'ottobre 2023, ancorchè contenente reciproche concessioni formulate tra la FER e la resta inefficace rispetto ai punti come sopra espressi, con la conseguenza che, CP_1
ad oggi, resta pienamente valido il contratto ALL IN FIDELITY CLIENT del novembre 2022, e dovuta la somma come maturata fino alla proposizione del presente giudizio e pari ad € 36.376,86, fermo il diritto della parte attrice ad essere rimborsata delle somme successivamente maturate per effetto del medesimo contratto per effetto del protrarsi della condotta inadempiente della CP_1
[...]
Né, tra l'altro, risulta agli atti del presente giudizio la prova dell'adempimento della prestazione principale (1174 c.c.) del contratto ALL IN FIDELITY CLIENT e cioè che abbia CP_1
effettivamente dato corso e realizzato in favore della parte attrice, la chiusura di tutte le posizioni contrattuali a suo tempo sorte tra questi e di cui – peraltro - anche alla scrittura di CP_2 transazione dell'ottobre 2023 art. 2, secondo capoverso.
Cosicchè la va condannata ex art. 1453 c.c. ad adempiere le prestazioni espressamente CP_1
previste e pattuite in contratto e dunque, oltre che al pagamento della somma di euro € 36.376,86 anche alla chiusura/estinzione dei rapporti contrattuali attualmente vigenti tra e Grenke Parte_1
Locazioni s.r.l., fermo il diritto ad ottenere il rimborso di tutto quanto anche successivamente al presente provvedimento di condanna sarà costretta a pagare a er effetto del perdurare CP_2 dell'inerzia.
Ciò posto, con riguardo poi al chiesto risarcimento del danno all'immagine che
[...]
ha formulato nei riguardi di la relativa domanda va integralmente CP_3 CP_1
rigettata poiché non provata nei suoi elementi costitutivi.
Invero, si veda allo scopo quanto statuito da Cassazione civile sez. III, con sentenza
18/11/2022, n.34026: ”In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso
l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza” (conforme, Cassazione civile sez. III, 10/07/2023, n.19551 la quale in particolare precisa: “non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”).
Dall'esame degli atti, in disparte dalla mera allegazione della sussistenza del danno lamentato per effetto dei fatti narrati, FER ENERGY non fornisce ulteriori elementi nemmeno in via presuntiva
4 che possano minimamente confermare il pregiudizio asseritamente sofferto alla propria immagine a causa dell'inadempimento di CP_1
Alla luce dell'esito del presente giudizio, le spese di lite liquidate d'ufficio in assenza di nota spese depositata dalle parti secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e la complessità e la durata della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, al pagamento della somma di € 36.376,86 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- accertata poi la responsabilità di in persona del legale rapp.te pro tempore, anche CP_1
per tutti gli inadempimenti connessi al contratto ALL IN FIDELITY CLIENT del novembre 2022, la condanna ad eseguire le prestazioni ivi pattuite, fermo il diritto della parte attrice ad essere rimborsata per tutto quanto sia stata costretta a pagare a successivamente al luglio 2023 e per CP_2 effetto del protrarsi dell'inerzia della parte convenuta;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine come formulata dalla parte attrice perché non provata;
- condanna , in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in CP_3
complessivi Euro 3.808,00 per compenso, oltre CPA, rimborso forfettario al 15% ed IVA come per legge.
Napoli, 05.02.25 Il Giudice
dott. Maria Carolina De Falco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Maria Carolina De Falco, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16313/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Roma alla Via Virgilio, 8 presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. PARENTI LUIGI (c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù C.F._1
di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GIOACCHINO ROSSINI 37 NAPOLI CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. MALATESTA SALVATORE (c.f.: dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
OGGETTO: domanda di esatto adempimento e risarcimento danno all'immagine
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le domande formulate nell'interesse dell'attrice vanno accolte, per quanto di ragione.
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la Parte_1 CP_1 condanna di quest'ultimo a pagare gli importi dovuti a per le trimestralità fatturate a Fer- CP_2
Energy dal 07.11.2022 fino a chiusura/estinzione dei rapporti contrattuali (che ad oggi ammontano ad euro 36.376,86€) e a provvedere per conto della Fer- Energy alla chiusura/ estinzione dei rapporti contrattuali attualmente vigenti tra e Grenke Locazioni s.r.l., nonché a risarcire il danno Parte_1 patito alla propria immagine e quantificato in € 20.000,00, il tutto con vittoria di spese.
A tal fine premetteva che tra essa attrice e la fosse a suo tempo intervenuto un CP_1
contratto di noleggio arredi e attrezzature hardware, cui erano stati associati tre contratti finanziamento stipulati con la finalizzati alla corresponsione dei canoni periodici. CP_2
Successivamente i rapporti contrattuali tra le parti furono costretti a mutare per fatti di forza
1 maggiore afferenti la posizione commerciale di Fer Energy, cosicchè veniva stipulato con CP_1 un nuovo e diverso contratto (“ALL IN FIDELITY CLIENT risalente al novembre 2022) il quale prevedeva che la parte convenuta si occupasse di chiudere ed estinguere tutte le posizioni contrattuali fino a quel momento intercorse tra la parte attrice e la e che, in caso contrario, fosse CP_2
sempre la stessa convenuta a rimborsare la di tutto quanto fosse stata costretta a Controparte_3
pagare a tale titolo alla propria controparte finanziaria.
Ebbene, verificatosi l'inadempimento di rispetto al contratto “ALL IN FIDELITY CP_1
CLIENT”, veniva esposta al recupero del credito da parte di Controparte_3 CP_2
cosìcchè la parte attrice si vedeva costretta ad attivare contro la convenuta sia un procedimento monitorio presso il Tribunale di Roma per la somma complessiva di € 20.000,00 sia la presente azione.
Si costituiva la quale nell'impugnare e contestare ogni assunto avversario CP_1
deduceva, in primo luogo, che nella more della celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fosse intervenuta nell'ottobre 2023 una transazione con la conseguenza che attraverso le reciproche concessioni formulate in quella sede fosse cessata la materia del contendere. Respingeva, altresì, ad ogni buon conto la richiesta di risarcimento danni all'immagine come esposta dalla
[...]
perché infondata e comunque non provata. CP_4
Ebbene, successivamente alla iscrizione a ruolo del presente giudizio, il GU svolti tutti i controlli preliminari in riferimento alla regolarità del contraddittorio e all' eventuale sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio, confermava con decreto del 11.12.2023 l'udienza fissata in citazione per il giorno 13.02.2024 rispetto alla quale far decorrere tutti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Le parti provvedevano pertanto al reciproco scambio di memorie. All'udienza del 20.02.2024, presenti entrambe le parti, il GU si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale disponeva ex art. 210 cpc l'ordine di esibizione del contratto in originale del 09.11.2022 trasmesso a
[...]
e rinviava per la verifica dell'ottemperanza all'udienza del 19.04.2024, laddove CP_5
ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva la discussione orale ex art. 281 sexies per l'udienza del 04.02.2025. Nel corso dell'ultima udienza, infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3 cpc il GU tratteneva la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio.
Ebbene, con riguardo al contratto All In Fidelity Client del 07.11.2022 includente i patti identificati con i numeri 8092/91 nonchè 57 (in citazione erroneamente identificato con
19605570), nonchè 19 (in citazione erroneamente identificato con 19633916), infine
50 (in citazione erroneamente identificato con 19605885), codici tutti ugualmente menzionati nell'atto di transazione sottoscritto tra le parti nell'ottobre 2023 (tranne per vero quello n.
57, probabilmente omesso per errore), è evidente ne vada dichiarata, ad oggi la piena validità
2 ed efficacia, stante la responsabilità di ex art. 1218 cc per inadempimento dell'atto transattivo, CP_1 sottoscritto tra le parti nell'ottobre 2023 e confermato mediante dichiarazione confessoria (art. 2733
c.c.) nel corso dell'udienza del 04.02.2025.
In particolare, l'atto di transazione sottoscritto successivamente all'avvio del presente procedimento e nelle more della celebrazione della prima udienza, pur individuando non solo tutti i codici identificativi dei contratti precedentemente stipulati tra le parti, ma anche il riferimento, da un lato, al procedimento monitorio già attivato presso il Tribunale di Roma, ad oggetto parte delle spettanze richieste dalla FER e , dall'altro, al presente giudizio di cui individua precisamente il numero di RG
e la medesima richiesta economica di € 36.376,86, non può ritenersi aver avuto effetto estintivo del precedente accordo poiché rimasto irrimediabilmente inadempiuto nella parte afferente sia il saldo delle somme espressamente richieste a tacitazione del presente giudizio (€ 30.000,00 da corrispondere i due rate) sia con riguardo alla chiusura/estinzione dei rapporti contrattuali attualmente vigenti tra e Grenke Locazioni srl. Parte_1
Invero, esso reca espressamente la pattuizione relativa alla sua efficacia non novativa ( art. 5 per cui
“Il presente accordo non ha effetto novativo e, pertanto, qualora non adempia come con il CP_1
presente atto stabilito nel termine di ulteriori 10 giorni da ciascuna scadenza, restano salvi tutti i diritti le pretese e le ragioni di , la quale sin d'ora dichiara che non rinuncerà,in Parte_1
ogni caso in questa sede, al giudizio di merito RGN. 16313/23 pendente innanzi al Tribunale di
Napoli”).
Ebbene, in forza della natura pacificamente non novativa dell'accordo e del principio per cui “In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976
c.c.”( Cassazione civile sez. III, 08/01/2024, n.645), non può essere dichiarata la cessata materia del contendere e, piuttosto, occorre dichiarare l'inadempimento della parte convenuta al contratto del
2022.
D'altronde, se ”L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese” ( Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 22 aprile 2020,
n. 8034), il principio in parola non può trovare applicazione al caso di specie dato l'incontestato
3 inadempimento da parte di della scrittura transattiva e la rivivescenza delle precedenti CP_1
pattuizioni.
Per questo motivo, il patto dell'ottobre 2023, ancorchè contenente reciproche concessioni formulate tra la FER e la resta inefficace rispetto ai punti come sopra espressi, con la conseguenza che, CP_1
ad oggi, resta pienamente valido il contratto ALL IN FIDELITY CLIENT del novembre 2022, e dovuta la somma come maturata fino alla proposizione del presente giudizio e pari ad € 36.376,86, fermo il diritto della parte attrice ad essere rimborsata delle somme successivamente maturate per effetto del medesimo contratto per effetto del protrarsi della condotta inadempiente della CP_1
[...]
Né, tra l'altro, risulta agli atti del presente giudizio la prova dell'adempimento della prestazione principale (1174 c.c.) del contratto ALL IN FIDELITY CLIENT e cioè che abbia CP_1
effettivamente dato corso e realizzato in favore della parte attrice, la chiusura di tutte le posizioni contrattuali a suo tempo sorte tra questi e di cui – peraltro - anche alla scrittura di CP_2 transazione dell'ottobre 2023 art. 2, secondo capoverso.
Cosicchè la va condannata ex art. 1453 c.c. ad adempiere le prestazioni espressamente CP_1
previste e pattuite in contratto e dunque, oltre che al pagamento della somma di euro € 36.376,86 anche alla chiusura/estinzione dei rapporti contrattuali attualmente vigenti tra e Grenke Parte_1
Locazioni s.r.l., fermo il diritto ad ottenere il rimborso di tutto quanto anche successivamente al presente provvedimento di condanna sarà costretta a pagare a er effetto del perdurare CP_2 dell'inerzia.
Ciò posto, con riguardo poi al chiesto risarcimento del danno all'immagine che
[...]
ha formulato nei riguardi di la relativa domanda va integralmente CP_3 CP_1
rigettata poiché non provata nei suoi elementi costitutivi.
Invero, si veda allo scopo quanto statuito da Cassazione civile sez. III, con sentenza
18/11/2022, n.34026: ”In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso
l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza” (conforme, Cassazione civile sez. III, 10/07/2023, n.19551 la quale in particolare precisa: “non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”).
Dall'esame degli atti, in disparte dalla mera allegazione della sussistenza del danno lamentato per effetto dei fatti narrati, FER ENERGY non fornisce ulteriori elementi nemmeno in via presuntiva
4 che possano minimamente confermare il pregiudizio asseritamente sofferto alla propria immagine a causa dell'inadempimento di CP_1
Alla luce dell'esito del presente giudizio, le spese di lite liquidate d'ufficio in assenza di nota spese depositata dalle parti secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e la complessità e la durata della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, al pagamento della somma di € 36.376,86 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- accertata poi la responsabilità di in persona del legale rapp.te pro tempore, anche CP_1
per tutti gli inadempimenti connessi al contratto ALL IN FIDELITY CLIENT del novembre 2022, la condanna ad eseguire le prestazioni ivi pattuite, fermo il diritto della parte attrice ad essere rimborsata per tutto quanto sia stata costretta a pagare a successivamente al luglio 2023 e per CP_2 effetto del protrarsi dell'inerzia della parte convenuta;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine come formulata dalla parte attrice perché non provata;
- condanna , in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in CP_3
complessivi Euro 3.808,00 per compenso, oltre CPA, rimborso forfettario al 15% ed IVA come per legge.
Napoli, 05.02.25 Il Giudice
dott. Maria Carolina De Falco
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