Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 937/2023RG vertente tra
(codice fiscale e partita iva: Parte_1
), con sede legale in San Costanzo (PU), Strada Mondolfo 127, in persona del suo P.IVA_1
socio accomandatario (codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(codice fiscale e partita iva: Controparte_1
), con sede legale in San Costanzo (PU), Strada Mondolfo 127, in persona dei suoi P.IVA_2
Amministratori (codice fiscale ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
(codice fiscale ) e (codice fiscale
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_4 [...]
), (codice fiscale ), nata a [...] C.F._4 Controparte_2 CodiceFiscale_2
(AN) il 20/04/1990 e residente in [...] e (codice Parte_1
fiscale , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Mondolfo 127, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco D. Pugliese (codice fiscale
), con domicilio digitale eletto all' indirizzo pec: C.F._5
indicato anche per le notifiche e comunicazioni Email_1
di legge unitamente al recapito fax 075/5009518;
-parti appellanti e
, nato a [...] il [...], con studio in Fano (PU) Via Einaudi n. 24/7 P_
(Cod. Fisc. - Partita Iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._6 P.IVA_3
Maria CE AR (Cod. Fisc. ) del Foro di Pesaro e presso il suo C.F._7
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, le società Parte_1
e nonché e
[...] Controparte_1 Controparte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2021 emesso Parte_1
dal Tribunale di Pesaro in data 9-11.2.2021 su istanza di , per il pagamento della P_ somma di € 16.032,00, richiesta a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in esecuzione di incarico professionale conferito con contratto in data 8.6.2020.
Gli opponenti hanno eccepito: la nullità del contratto professionale;
il difetto di legittimazione attiva;
il difetto di allegazione in ordine all'adempimento della controprestazione;
l'inadempimento di parte opposta;
l'infondatezza della pretesa di pagamento. Hanno, inoltre, avanzato, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, quantificato in €
10.000,00.
Si è costituito in giudizio l'ingiungente , contestando l'opposizione e chiedendone il P_
rigetto.
Autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale e mediante assunzione della prova testimoniale dedotta da parte convenuta, espletato senza esito il tentativo di conciliazione, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“La domanda monitoria ha ad oggetto il riconoscimento del diritto al compenso per l'attività professionale espletata dal dott. in virtù di incarico conferitogli in data 8.6.2020. P_ Il contratto sottoscritto dalle parti (di cui è riportato qui di seguito uno stralcio, relativo agli elementi essenziali dell'accordo) prevedeva espressamente l'oggetto della prestazione demandata al professionista e la misura del compenso.
Nelle premesse della lettera di incarico vengono riportate in dettaglio le circostanze che hanno indotto i mandanti ad affidare il predetto incarico ad un “professionista indipendente”: poiché i mandanti avevano una posizione in sofferenza con il Credito Fondiario, cessionario dei rapporti giuridici in blocco del Credito Valtellinese, originario mutuante, al fine di procedere alla integrale estinzione del debito, si prospettava la necessità di ristrutturare i debiti sociali attraverso un'operazione di compravendita dell'immobile di proprietà della “prima società” (
[...]
da parte della “seconda società” ( Parte_1 [...]
, compravendita il cui ricavato sarebbe stato destinato, in parte, Controparte_1
Contr all'estinzione del debito nei confronti del . Per consentire alla di Controparte_6
acquisire il compendio immobiliare era, tuttavia, necessario reperire un finanziamento. Di qui l'esigenza di individuare un professionista “indipendente”, cui affidare l'incarico di coordinare le due operazioni, quella finanziaria e quella contrattuale.
Così sommariamente ricostruito l'oggetto del contratto e gli interessi che hanno mosso i mandanti a conferire l'incarico, rileva il giudicante che le eccezioni sollevate dagli opponenti attengono sia alla fase genetica del rapporto, sia a quella esecutiva.
1. Nullità del contratto professionale. In primo luogo, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto stipulato in data 8.6.2020, deducendo la violazione di norma imperativa (art. 4, comma 1, Dlgs 139/2005), nella parte in cui si prevede, quale oggetto dell'incarico, la ricerca di un finanziamento in favore della
[...]
nonché la mancanza dell'oggetto, nella parte relativa alla Controparte_1
“Definizione della posizione debitoria/Mediocredito fondiario S.p.a garantita con ipoteca sui beni immobili oggetto di compravendita”, sul presupposto che le prestazioni ivi indicate erano state già svolte da altri professionisti.
L'eccezione è infondata.
Quanto alla contestata violazione di norma imperativa, per asserita incompatibilità dell'attività di ricerca di finanziamenti con la professione di dottore commercialista, osserva questo giudice che l'oggetto del mandato è più ampio della mera ricerca di finanziamenti e, comunque, tale incarico ed in particolare le attività ad esso connesse erano finalizzate all'esecuzione dell'operazione di
“ristrutturazione” dei debiti e di risanamento delle due società interessate, attività queste che, oltre ad essere pienamente lecite e consentite, sono anche del tutto compatibili con la professione di dottore commercialista e di esperto contabile svolta dall'opposto, al pari dell'attività di cura e gestione degli aspetti contrattuali legati alla compravendita immobiliare, anch'essa oggetto del mandato.
Quanto all'eccepita mancanza dell'oggetto, va evidenziato che nella lettera di incarico è descritta chiaramente l'attività che l' avrebbe dovuto svolgere. Inoltre, nelle premesse del contratto, P_
come già detto, sono esplicitate le ragioni per le quali era stato ritenuto necessario il coinvolgimento di un professionista indipendente: se davvero le attività indicate fossero già state svolte da altri professionisti, non vi sarebbe stato motivo di chiedere all' la disponibilità ad P_ espletare l'incarico e, tanto meno, di affidarglielo.
2. Difetto di legittimazione attiva.
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, deducendo che, nonostante il contratto dell'8.6.2020 abbia ad oggetto il conferimento di un mandato professionale
“al Dott. in qualità di commercialista ed esperto contabile”, dalla corrispondenza P_ proveniente dallo stesso dopo tale data emerge che le operazioni di “ricerca di un finanziamento” sono state, in realtà, poste in essere non dal dott. ma dalla società P_ Controparte_7
(ora .
[...] Controparte_8
L'eccezione è priva di fondamento, posto che l'incarico è stato espressamente conferito al dott.
che lo ha espletato personalmente e non quale rappresentante della P_ [...]
, essendo, evidentemente, del tutto irrilevante che nelle e-mail trasmesse figuri la CP_7 CP_7 presso la quale è situato lo studio professionale dell'ingiungente (al riguardo, v. anche deposizione del teste in risposta al capo 6 della seconda memoria di parte opposta: “Io Tes_1 posso dire che fuori dallo studio c'è la targa . Io mi sono rivolto al dott. e Controparte_7 P_ non alla per la questione dei Secchiaroli”). È stato, inoltre, il dott. personalmente, ad CP_7 P_
avanzare richiesta di pagamento del compenso, senza alcuna interferenza o coinvolgimento della
. Controparte_7
3. Difetto di allegazione in ordine all'adempimento della controprestazione e inadempimento di parte opposta
Gli opponenti contestano che il dott. abbia svolto effettivamente le attività oggetto P_ dell'incarico, eccependo, comunque, il difetto di prova dell'adempimento.
In particolare, negano che l'ingiungente abbia espletato talune attività, quali la ricerca del finanziamento, il coordinamento e la definizione delle operazioni di transazione, in quanto svolte da altri (Rag. e Avv. Pugliese), ammettendo che l'unico contributo fornito dal dott. Tes_1
è consistito nell'esame della bozza della scrittura privata del 10.6.2020 di compravendita P_
tra e Parte_1 Controparte_1
(all. 3 fascicolo monitorio), peraltro asseritamente abbozzata dalla società per cui lo stesso P_
agiva ), ricalcando il contenuto del contratto di compravendita del 13.12.2019. Controparte_7
Ciò posto, in tema di diritto al compenso del professionista, la Suprema Corte ha affermato che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr. Cass. 2345/1995;
1244/2000; 3016/2006). Pertanto, è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione
(talvolta espressa per facta concludentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.
La Cassazione ha, altresì, precisato che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte
(Cass. civ., sez. II, 20/08/2019, n.21522; Cass. ord. 19/11/2018, n. 29812).
Posti tali principi, incontestato l'avvenuto conferimento dell'incarico in data 8.6.2020, oggetto di contestazione è solamente l'entità delle prestazioni svolte, considerato che, almeno in parte,
l'attività del dott. è stata riconosciuta ed ammessa dagli stessi opponenti. P_ La documentazione prodotta da parte opposta attesta che, nel periodo di riferimento, il dott. P_
ha intrattenuto rapporti con vari interlocutori (tra i quali, i referenti di vari istituti di credito, i dipendenti dello studio del notaio , il rag. l'avv. Pugliese), al fine di portare a Per_1 Tes_1
compimento gli incarichi ricevuti, provvedendo alle attività propedeutiche e preparatorie finalizzate all'operazione di ristrutturazione dei debiti societari (v. messaggi, corrispondenza varia, appunti, bozze di contratti, scritture, verbali, visure e contabilità, ecc., sub doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, oltre alla ulteriore documentazione di analogo contenuto, sub docc. nn. 6-12, allegati alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata il
22.11.2021).
Le deposizioni dei testi escussi, ad integrazione della documentazione prodotta, hanno confermato che al dott. è stato conferito un mandato professionale avente ad oggetto plurime attività, P_
che hanno spaziato dal reperimento di finanziamenti e delle risorse necessarie a perfezionare l'operazione di risanamento finanziario della società sino alla predisposizione del contratto di compravendita immobiliare, il tutto attraverso una continua opera di consulenza e di assistenza nell'esecuzione delle singole operazioni e nella redazione dei vari atti.
L'effettivo espletamento di tali attività, compendiate nei capitoli 4, 11, 12 e 13, è stato confermato dalla deposizione del teste (commercialista), il quale, dopo aver esplicitato le Testimone_2 ragioni per le quali il gruppo si era determinato a conferire l'incarico al dott. CP_1 P_ ha precisato con quali modalità è stato espletato l'incarico, sia con riferimento all'attività di consulenza, sia a quella più propriamente operativa, mediante i contatti ed il coinvolgimento di vari soggetti dai quali poter ottenere il finanziamento necessario al perfezionamento del contratto di compravendita [v. verbale di udienza del 20.2.2023: “Conoscevo il collega e pensavo che P_
potesse servire il suo intervento nella problematica del gruppo nel senso si stava CP_1
portando avanti una transazione con credito fondiario per una posizione debitoria molto rilevante e la somma che serviva per definire questa posizione si aggirava sull'importo di un milione e mezzo di euro”…; “Confermo che il dott. Arceci consigliò la cessione di quote interfamiliari e poi questa operazione fu effettivamente realizzata;
consigliò la redazione di verbali assembleari, anche perché necessari per l'operazione; non so se consigliò interventi su scritture contabili, perché io non seguivo questi aspetti;
consigliò la redazione del preliminare e confermo che ci furono contatti con lo studio notarile;
quanto al punto e) posso dire che fu redatto presso il mio studio l'accordo per il Contr trasferimento delle quote di d un terzo estraneo, che mi fu presentato dai il dott. CP_1 invio bozze che però non furono utilizzate…; ADR avv. Romani: “Riguardo al punto e) ci P_
furono contatti con il dott. per il trasferimento di quote alla società , o meglio si P_ Parte_2 parlò sicuramente di trovare risorse esterne, se non andava a buon fine la ricerca di finanziamento presso banche. Preciso che questa operazione di trasferimento di quote fu fatta molto velocemente perché c'erano termini stringenti e Credito fondiario non era più disposto ad aspettare…”; “Posso dire che io ho trasmesso al dott. tutta la documentazione che è necessaria e funzionale alla P_
richiesta di un finanziamento, per cui le attività indicate nel capitolo presumo siano state espletate sulla base di questa documentazione…”; “Confermo che ci sono state mail a tre con il dott. P_
e il direttore per la CC che era la banca con cui il gruppo aveva già rapporti. Tes_3 CP_1
Devo precisare che il finanziamento della CC non è stato risolutivo per la definizione della posizione debitoria, perchè fu necessario anche il finanziamento ottenuto con l'ingresso del terzo estraneo nella compagine societaria del gruppo. Cioè il milione e mezzo che serviva per la transazione è arrivato in parte dal finanziamento CC ed in parte dalla ”; “ADR del Parte_3 giudice: “Dallo scambio di colloqui con so che lui aveva sentito e la stessa P_ Parte_4
CC di Fano, però si tiravano indietro. ADR avv. Romani: Mi risultano scambi di mail a tre e anche whatsapp che documentavano i contatti con i vari istituti da parte di Arceci…”; “Capo 20:
“Prendo visione dei documenti che mi vengono esibiti (docc. n. 6-11), e confermo che documentano i contatti e gli scambi avuti con il dott. e gli altri soggetti intervenuti nell'operazione”]. P_
Con riferimento alle attività descritte ai capi 4 e 12, il teste , impiegato presso lo Testimone_4 studio notarile di Mondolfo, ha confermato i contatti e l'apporto fornito dal dott. Per_1 P_ per la stipula dell'atto di cessione di quote [v. verbale di udienza del 30.5.2022: “Confermo che presso lo studio è stato stipulato un atto di cessione di quote. Non posso dire se il giorno Per_1 dell'atto fosse presente il dott. perché io lavoro in un ufficio separato, io ho redatto l'atto, P_
non ero presente nella sala stipula, dove non vado mai. Posso però confermare di aver ricevuto due mail dal dott. il giorno prima, una mail relativa al contenuto dell'atto e un'altra relativa al P_ pagamento. Prendo visione dell'allegato 4 alla comparsa e dell'allegato 9 alla seconda memoria e preciso che si tratta delle due mail che ho menzionato prima, relativa all'atto di cessione di quote...”. ADR avv. Romani: “Immagino, ma non posso confermarlo, di aver avuto anche contatti telefonici con il dott. lo immagino perché l'atto era piuttosto urgente, perché le mail sono P_ del giorno prima e l'atto del giorno dopo, tra l'altro si trattava anche di un atto redatto in pieno periodo estivo (6 agosto), per cui anche da questo dato desumo che si trattasse di una cosa urgente”].
Quanto al contratto preliminare di compravendita immobiliare tra le due società mandanti, lo stesso teste ha confermato che di tale contratto si è occupato lo studio notarile , Tes_4 Per_1 con cui l' si è interfacciato per entrambi gli atti [“Premetto che conoscevo già il P_ CP_1 perché è un cliente dello studio. Non so dire se l'ho incontrato per la redazione dell'atto da me redatto indicato nel capitolo, che per precisione non è il preliminare di vendita, ma la cessione di quote, come ho già detto. Immagino che collega dello studio notarile, abbia Testimone_5
seguito il preliminare di vendita, perché lui si occupa della redazione di atti immobiliare. Di questo atto non conosco il contenuto”].
La prova testimoniale ha, dunque, confermato l'effettivo espletamento delle attività, principali ed accessorie, oggetto del mandato conferito.
Il fatto – più volte sottolineato dalla difesa degli opponenti - che le trattative per la definizione della posizione debitoria della società già Parte_5 [...]
nell'anno 2019 dal Rag. e dall'Avv. Pugliese non appare argomento decisivo Pt_6 Tes_1 per negare il diritto al compenso vantato dall'opposto, la cui attività si è, evidentemente, innestata su tali trattative, portandole a compimento e, quindi, realizzando l'obiettivo che i mandanti si erano prefigurati al momento del conferimento dell'incarico (il finanziamento conclusivo della complessa operazione è del 10.11.2020, come documentato dagli allegati al ricorso monitorio). Diversamente opinando, non vi sarebbe stata ragione alcuna di al dott. l'incarico professionale, P_
formalizzandolo e regolamentandolo in modo puntuale e specifico attraverso la previsione dell'oggetto, della misura del compenso, degli obblighi a carico delle parti, della doppia sottoscrizione di talune clausole e con l'allegazione della documentazione necessaria all'espletamento del mandato, e quindi con una cura ed un'attenzione che lasciano presumere che l'incarico affidato al dott. fosse determinante per la buona riuscita dell'intera operazione e P_
non si riducesse certo ad una marginale attività di contorno rispetto a quella già svolta da altri.
In conclusiva sintesi, ritiene il giudicante che gli elementi istruttori acquisiti, valutati congiuntamente, confermino l'effettivo espletamento delle attività demandate con la lettera di conferimento dell'incarico dell'8.6.2020.
Con riferimento al quantum, occorre premettere che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. civ., sez. lav.,
25/01/2017, n.1900). Nella lettera di incarico dell'8.6.2020 il compenso è stato liberamente pattuito dalle parti, sicché non occorre fare ricorso ai criteri suppletivi previsti dalla norma sopra citata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va riconosciuto il diritto al compenso così come richiesto dall'ingiungente, con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
4. Domanda riconvenzionale.
La domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente si fonda sull'assunto che la società
a causa della condotta del dott. sia stata costretta a Parte_1 P_ richiedere l'ennesima proroga al Credito Fondiario S.p.A. e ad incrementare l'importo complessivo da corrispondere da € 1.275.000,00 (inizialmente pattuiti) in € 1.285.000,00, subendo una perdita pari ad € 10.000,00, della quale è stato chiesto il ristoro.
A ben vedere, la domanda si fonda su allegazioni generiche, non essendo stata individuata la specifica condotta, attiva od omissiva, riferibile al dott. che avrebbe determinato la P_ necessità di chiedere un'ulteriore proroga, che ha poi inciso sulla complessiva posizione debitoria.
Piuttosto, è da ritenere che la proroga e l'incremento del debito siano stati conseguenziali alla complessità delle operazioni volte al risanamento finanziario della società, la cui posizione di sofferenza si era manifestata già da tempo, tanto da indurre il Credito Fondiario a sollecitare più volte il rientro dell'esposizione (v., al riguardo, deposizione del teste “Ricordo che Tes_1
Credito Fondiario già da tempo insisteva per sistemare i vari crediti fondiari pendenti con altro istituto bancario. Le proroghe formali sono arrivate poi dopo, prima c'erano stati comunque solleciti per risanare queste posizioni, c'erano stati acconti e proroghe per i saldi”). Per contro, va segnalata la sollecitudine con cui il dott. ha seguito talune operazioni: si veda, al riguardo, P_ la deposizione del teste che ha riferito circa l'attività svolta dall'opposto in pieno periodo Tes_4 estivo, in vista della formalizzazione dell'atto di cessione di quote, avvenuta nel mese di agosto, stante l'urgenza dell'operazione, urgenza confermata anche dal teste (“Preciso che Tes_1 questa operazione di trasferimento di quote fu fatta molto velocemente perché c'erano termini stringenti e Credito fondiario non era più disposto ad aspettare…”), a smentire l'ipotesi – peraltro, solo adombrata e non corredata da specifiche - di omissioni o inadempienze nell'espletamento dell'incarico da parte dell'opposto.
La domanda riconvenzionale va, pertanto, rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue l'ordinario criterio della soccombenza, con relativa liquidazione come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati con D.M. 37/2018), avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non apparendo l'iniziativa processuale degli opponenti connotata da malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;
-condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge”.
4.Con un primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di nullità del contratto inter-partes
(disattesa dal Tribunale) ed espone:
“la sentenza impugnata dovrà essere riformata dal momento che, una corretta applicazione della disciplina in questione, avrebbe dovuto portare il Giudice medesimo ad affermare che:
- il contratto per cui è causa aveva ad oggetto la ricerca di un finanziamento da parte del professionista (parte, peraltro, senza la quale gli appellanti non avrebbero concluso il contratto professionale per cui è causa);
- detta attività è incompatibile con la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, quale è il Dott. ex art. 4 D. Lgs. 139/2005; P_
- la natura imperativa della norma di cui all'art. 4 D. Lgs. 139/2005 è incontestabile in ragione degli interessi generali da essa tutelati e che la sua violazione determina la nullità del relativo contratto;
e, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto del 08/06/2020 per contrarietà a norma imperativa, revocando il decreto ingiuntivo opposto”.
Il motivo è infondato.
5.Il richiamato art. 4 D. Lgs. n. 139/2005, posto a fondamento dell'eccezione di nullità, prevede:
“Art. 4 “1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e) dell'attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
6.Nell'esaminare la censura di nullità del contratto deve premettersi che essa è fondata sulla nullità della causa e non (come testualmente ed erroneamente riportato) dell'oggetto.
Tanto chiarito, occorre fare una premessa in diritto.
Partendo dal principio di autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 c.c., va rilevato che il legislatore ha inteso distinguere due livelli di autonomia contrattuale, l'uno inerente il contenuto
(art. 1322 comma 1 c.c.), l'altro il tipo (art. 1322 comma 2 c.c.).Peraltro nella scelta del tipo contrattuale, consentita ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c., l'autonomia delle parti incontra un limite nel cosiddetto giudizio di meritevolezza: «...Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico». I contratti che non sono rigidamente standardizzati, possono contenere clausole diverse che dovranno essere sottoposte al giudizio di meritevolezza caso per caso (art 1322 comma 2 c.c.). Il giudice in tal caso deve effettuare un giudizio di meritevolezza tenendo conto anche dei superiori principi costituzionali di cui all'art. 41 comma 2 Costituzione (armonizzazione dell'iniziativa economica privata con l'utilità sociale), e art. 97 Costituzione (principio di buon andamento).
7.La causa in concreto del contratto (a partire da Cass. n. 10490/2006) va individuata nella sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (aldilà del modello, benché tipico, adoperato).Sintesi (e dunque ragioni concrete) della dinamica contrattuale e non anche della volontà delle parti. Causa dunque ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volge al fine di cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso con i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale.
Tali coordinate ermeneutiche non comportano un ritorno alla concezione soggettiva della causa, per la evidente necessità di sottolineare l'interesse sociale che il singolo contratto intende perseguire, segnatamente l'insieme degli interessi rilevanti nel complesso dell'operazione economica, con il ripudio della causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale, facendosi invece valere la stessa quale elemento di verifica degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare.
8.Si richiama Cass. n. 15449/2012:
“Invero, il tema su cui focalizzare l'attenzione non attiene alla pacifica distinzione tra i motivi soggettivi, o intendimenti particolari che ciascuna parte si propone di realizzare, e la causa quale obiettiva funzione economico - sociale del contratto. Posto che l'indagine su tale elemento essenziale del contratto va svolta non "in astratto" ma "in concreto", onde verificare - secondo il disposto degli artt. 1343 e 1344 c.c. - la conformità a legge dell'attività negoziale posta in essere dalle parti e quindi la riconoscibilità nella specie della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico
(cfr. ex multis Sez. 1 n. 1898/2000; Sez. 3 n. 5324/03; Sez. 1 n. 3646/09), una siffatta indagine in ordine alla funzione obiettiva del negozio posto in essere non può prescindere dall'apprezzamento degli interessi che lo stesso è destinato a realizzare, quali emergono dalle circostanze obiettive
(pregresse, coeve e successive alla sua conclusione) secondo la valutazione, riservata al giudice del merito, del materiale probatorio acquisito. E, ove da tale indagine risulti che le parti abbiano utilizzato un determinato modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva che sia non solo diversa da quella per la quale tale strumento giuridico è previsto dalla legge ma anche in contrasto con norme imperative (ciò che caratterizza l'illiceità della causa), il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall'ordinamento.
4.2. Tuttavia, in tale prospettiva - nella quale sembra muoversi la Corte milanese - riveste rilevanza decisiva la chiara indicazione delle norme imperative la cui violazione risulti perseguita nel contratto in esame: ed è su questo punto che la motivazione della sentenza impugnata si mostra carente, atteso che in essa è dato solo rinvenire alcuni generici riferimenti del tutto inidonei a sostenere la conclusione cui la Corte è giunta”.
9.Nella fattispecie la specifica attività prevista in contratto di “ricerca di un finanziamento” deve essere inquadrata come attività di consulenza finanziaria generica pienamente rientrante nelle competenze del commercialista ai sensi del D.Lgs. 139/2005.
Il professionista non si è infatti impegnato ad operare come mediatore di prodotti finanziari specifici o strumenti creditizi né ha assunto obbligazioni in nome e per conto di banche come farebbe un mediatore creditizio o un promotore.
La prestazione dedotta in contratto pur avendo risvolti operativi:
• aveva contenuto prevalentemente consulenziale,
• era finalizzata al ripianamento della situazione debitoria,
• non prevedeva alcuna opera di intermediazione.
10.Nel perimetro della causa concreta del contratto in esame non si iscrive l'attività mediatoria o di promozione finalizzata ad ottenere un finanziamento per ottenere un guadagno (che presenterebbe i caratteri dell'illiceità) ma la ben diversa attività di assistenza tecnico-professionale nel percorso di risanamento aziendale e dunque con l'assorbente finalità di ristrutturare l'indebitamento e favorire la continuità aziendale.
11.In altri termini il professionista:
• si è impegnato ad individuare le migliori soluzioni finanziarie senza porsi come intermediario;
• si è impegnato a svolgere tutte le attività tecnico-preparatorie, contrattuali di assistenza per raggiungere il risultato concordato;
• l'attività è inserita in un contesto di gestione della crisi d'impresa che condiziona e determina tutta la prestazione del professionista (si pensi al ruolo svolto dai commercialisti nella soluzione dei concordati)
La causa in definitiva è meritevole, lecita e valida, ai sensi dell'art. 1322, co. 2, c.c. perché funzionale alla solvibilità ed al risanamento della società attraverso un apporto professionale complesso (comprendente la cura di aspetti di rilievo economico, finanziario e giuridico) ed indipendente.
12.Deve infine rilevarsi come le modalità di pagamento del compenso (parzialmente collegate al buon esito della pratica) non modifichino la funzione del contratto in cui è prevista l'attribuzione di un compenso concordato che risulta fisso, predeterminato e riferito al lavoro complessivamente svolto (euro 15.000).
La pattuizione di pagamento del compenso secondo termini che seguono la soluzione della crisi aziendale va interpretata come modalità incentivante non come elemento essenziale della prestazione.
13.In tal modo la statuizione del Tribunale secondo cui “l'oggetto del mandato è più ampio della mera ricerca di finanziamenti e, comunque, tale incarico ed in particolare le attività ad esso connesse erano finalizzate all'esecuzione dell'operazione di “ristrutturazione” dei debiti e di risanamento delle due società interessate, attività queste che, oltre ad essere pienamente lecite e consentite, sono anche del tutto compatibili con la professione di dottore commercialista e di esperto contabile svolta dall'opposto, al pari dell'attività di cura e gestione degli aspetti contrattuali legati alla compravendita immobiliare, anch'essa oggetto del mandato” va condivisa e confermata con l'integrazione delle argomentazioni avanti esposte.
Il motivo è respinto.
14.Nell'esame delle ulteriori questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto, saranno unitariamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono: (a) all'accertamento delle prestazioni effettivamente rese dall'appellato, (b) all'effettivo oggetto dell'incarico, (c) alla verifica dell'inadempimento da parte del professionista lamentato dalle parti appellanti.
15.Il Tribunale ha già correttamente esaminato gli esiti della prova testi che la Corte rinnova richiamando i capitoli (formulati ed ammessi) della parte originaria opposta:
1) Vero che, a maggio 2020, i sig.ri e , accompagnati dal dott. Parte_1 CP_2 [...]
si recavano presso lo Studio del dott. a Fano, per conferire con lo Tes_2 P_
stesso in merito ad un incarico da affidargli, al fine di portare a termine una operazione di ristrutturazione di debiti societari del Gruppo Secchiaroli [testimoni: - ; Tes_1 Tes_6
2) Vero che il dott. Arceci consigliava ai soci ed amministratori, sig.ri alcune P_ CP_1
operazioni societarie e patrimoniali da effettuare, in via preliminare, rispetto alla richiesta di finanziamento da inoltrare agli istituti bancari potenzialmente interessati, al fine di dirimere le evidenti criticità ad ottenere nuova finanza (avuto riguardo alla compagine societaria, essenzialmente di natura famigliare) [testimoni: ; Tes_1
3) Vero che, in data 08.06.2020, i sig. e si recavano presso lo Studio Parte_1 CP_2
del dott. per sottoscrivere il mandato professionale al dott. quale P_ P_
commercialista ed esperto in operazioni di restructoring aziendale [testimoni: - ; Tes_1 Tes_6
4) Vero che le operazioni consigliate dal dott. Arceci in esecuzione del mandato consistevano: a) nella cessione di quote inter-famigliari per rendere le società non correlate, dovendo compravendere tra loro beni immobili di significativo importo;
b) redazioni di verbali assembleari in cui si autorizzava l'amministratore a compravendere, nonché a richiedere l'opportuno finanziamento;
c) interventi sulle scritture contabili utili alla chiusura di bilanci;
d) consigliare la redazione del preliminare di compravendita dando le opportune indicazioni allo studio notarile;
e) redigere un accordo per il trasferimento di quote societarie a terzi estranei alla compagine famigliare, utile affinché il nuovo socio immettesse la finanza mancante alla chiusura dell'operazione di saldo e stralcio con il Credito Fondiario [testimoni: – e Tes_1 Tes_4
impiegati Studio Notaio ]; Tes_5 Per_1
(…) 6) Vero che il dott. esercita da oltre 20 anni la propria attività professionale presso P_
lo Studio di sua proprietà, in cui insiste anche la sede della e che per il Controparte_8
Gruppo Secchiaroli ha sempre operato nella sua veste libero professionale di commercialista esperto in operazioni di restructoring aziendale [testimone ; Testimone_7
7) Vero che, già dal primo incontro di maggio 2020 tra i sig.ri ed il dott. CP_1 P_
veniva esplicitato come la situazione del Gruppo Secchiaroli fosse pericolosamente
[...]
compromessa, in quanto era già scaduta la proroga concessa dal Credito Fondiario s.p.a., concessa in via bonaria per sanare le pendenze del mutuo ipotecario [testimoni: ; Tes_1
8) vero che i sig. e si recavano in diverse occasioni (da maggio a Parte_1 CP_2
novembre 2020) presso lo Studio del dott. per discutere del possibile risanamento P_
del Gruppo Secchiaroli e per valutare le operazioni societarie, tra cui la fusione per incorporazione, post-vendita immobiliare, per eliminare le partite debito credito rimaste aperte
[testimoni: - ; Tes_1 Tes_6
(…)
11) vero che l'attività di cui ai punti precedenti veniva svolta personalmente dal dott. P_
come a titolo esemplificativo: analisi e studio dei bilanci dal 2015 al 2019 delle 2 società;
[...]
verifica della situazione immobiliare e delle garanzie dei soci e delle società del Gruppo
Secchiaroli; verifica della tassazione dell'operazione immobiliare, con realizzo di minus e plusvalenze;
verifica fattibilità complessiva dell'operazione societaria;
proposte e verifica di scritture transattive ed accordi per concretizzare l'operazione di ristrutturazione;
contatti con
Notaio ed esame scritture;
verifica e supporto per la cessione delle quote societarie dalla verifica e consulenza per sottoscrizione del Parte_1
contratto preliminare di vendita immobili fra le due società del Gruppo Secchiaroli;
predisposizione dei verbali di assemblea per delibere necessarie al completamento delle operazioni societarie ed immobiliari e per il rifinanziamento societario;
variazioni dei codici ATECO delle società del Gruppo Secchiaroli;
predisposizione e verifica della scrittura preliminare di cessione quote della esame della documentazione contabile per la chiusura del bilancio;
CP_1
corrispondenza con le banche ed appuntamenti fuori sede, trattative per la concessione del finanziamento necessario per portare a termine l'operazione di ristrutturazione dei debiti societari, il rifinanziamento e la liberatoria dell'Istituto creditore;
ipotesi di fusione per incorporazione della per estinzione del debito societario [testimoni: Parte_1
- - ; Tes_1 Tes_6 Tes_8 (12) vero che il dott. ha curato per conto dei sig.ri i contatti diretti con P_ CP_1
lo Studio del Notaio per la verifica e predisposizione di: a) atti di cessione delle quote Per_1
societarie dalla (con ; b) contratto Parte_1 Tes_5
preliminare di vendita immobili fra le due società del Gruppo Secchiaroli (con ) Tes_4
[testimoni: e dello Studio Notaio ]; Tes_4 Tes_5 Per_1
13) vero che l'accordo con la società agricola per la cessione di quote societarie Parte_2
veniva redatto dal dott. poi valutato e discusso (nei contenuti e nella forma) anche P_ dall'avv.to Pugliese, ma sempre con l'ausilio e consulenza del dott. [testimoni: P_
; Tes_1
(…)
16) vero che il dott. per conto del Gruppo Secchiaroli da maggio a novembre 2020 P_
si è interfacciato direttamente con la Direzione generale e con la Filiale di Senigallia della CC di
PE e OR (direttore ), producendo la documentazione necessaria ed utile Testimone_9
ad esperire la pratica di finanziamento a favore del Gruppo, finanziamento che è poi stato concesso al Gruppo Secchiaroli, consentendo di definire la posizione debitoria con il Credito Fondiario
[testimoni: – – della banca CC di OR e RG;
Tes_10 Tes_1 Testimone_9
(…)
18) vero che a conclusione dell'operazione complessiva di rifinanziamento del Gruppo Secchiaroli, cui ha partecipato e contribuito il dott. con la propria opera professionale, il P_
Gruppo Secchiaroli ha ottenuto un risparmio di circa 500.000,00 euro, ottenendo un saldo e stralcio sulla posizione debitoria [testimoni: ; Tes_1
(…)
20) vero che, da maggio a novembre 2020, Lei ha avuto contatti diretti via e-mail con il dott.
come da email che si rammostrano (cfr. doc. 6-7-8-9-10-11) [testimoni: Controparte_5 Tes_1
– e di CC PE e OR – e dello Studio Notaio ]. Tes_3 Tes_10 Tes_4 Tes_5 Per_1
21) Vero che Lei ha calendarizzato gli appuntamenti del dott. da maggio a P_
novembre 2020 relativi ai sig.ri con il dott. e gli appuntamenti presso il CP_1 Tes_1
Notaio ed alcuni istituti bancari, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 12) Per_1
[testimoni: . Tes_6
16.Il teste ha dichiarato quanto segue: Tes_1 “Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente in [...]
Salvemini n. 30 Marotta, di professione commercialista, non parente, indifferente. Da circa due anni sono consulente fiscale delle due società opponenti”.
Interrogato sui capi articolati nella seconda memoria di parte opposta, risponde.
Capo 1: Confermo. Conoscevo il collega e pensavo che potesse servire il suo intervento P_
nella problematica del gruppo nel senso si stava portando avanti una transazione con CP_1
credito fondiario per una posizione debitoria molto rilevante e la somma che serviva per definire questa posizione si aggirava sull'importo di un milione e mezzo di euro.
ADr del giudice: Si trattava soprattutto di ricercare un finanziamento. Io all'epoca era già consulente delle società ed insieme al legale delle stesse società, in persona dell'avv. CP_1
Pugliese, ci stavamo attivando ed avevamo già avuto incontri con i vertici del Credito Fondiario proprio per definire la transazione.
ADR avv. Romani: “Quando mi sono rivolto al dott. e l'ho accompagnato dai i P_ CP_1
contatti miei e del legale dei con Credito Fondiario erano già in corso, ma non ricordo CP_1
se i termini della transazione per la quale ci eravamo attivati con la banca fossero già scaduti al momento dell'incarico al dott. . P_
ADR avv. Romani: “A quanto ricordo, ci sono stati colloqui tra me, l'avv. Pugliese e il dott. P_
e credo anche scambi di mail e messaggi, perché io e il legale eravamo impegnati sul fronte della transazione, mentre sul fronte della ricerca del finanziamento, per cui era naturale che ci P_ fossero questi contati e scambi di informazioni”.
Capo 2: “A maggio ero presente. Confermo che si parlò anche di operazioni societarie che in parte furono anche attuate”. apo 3: “Predo visione della lettera di incarico, mi fu inviata via mail, io la trasmisi ai e CP_1 loro la sottoscrissero, ma non so dire dove fu sottoscritta questa lettera”
Capo 4: “Confermo che il dott. consigliò la cessione di quote interfamiliari e poi questa P_
operazione fu effettivamente realizzata;
consigliò la redazione di verbali assembleari, anche perché necessari per l'operazione; non so se consigliò interventi su scritture contabili, perché io non seguivo questi aspetti;
consigliò la redazione del preliminare e confermo che ci furono contatti con lo studio notarile;
quanto al punto e) posso dire che fu redatto presso il mio studio l'accordo per il Contr trasferimento delle quote di d un terzo estraneo, che mi fu presentato dai il dott. CP_1
invio bozze che però non furono utilizzate. P_
ADR avv. Romani: Le scritture contabili erano tenute dalla CNA. Non so se ha dato P_ indicazioni funzionali alla chiusura dei bilanci”
ADR avv. Romani: “Riguardo al punto e) ci furono contatti con il dott. per il trasferimento P_
di quote alla società , o meglio si parlò sicuramente di trovare risorse esterne, se non Parte_2
andava a buon fine la ricerca di finanziamento presso banche. Preciso che questa operazione di trasferimento di quote fu fatta molto velocemente perché c'erano termini stringenti e Credito fondiario non era più disposto ad aspettare.
ADR avv. Pugliese. “L'atto di trasferimento di cui sopra fu un atto redatto dal notaio su indicazione dell'avv. Pugliese che era il legale comune alle due parti contrattuali e gli atti parasociali furono completati presso il mio studio insieme al legale avv. Pugliese”.
Capo 6: “Io posso dire che fuori dallo studio c'è la targa . Io mi sono rivolto al Controparte_7 dott. e non alla per la questione dei Secchiaroli” P_ CP_7
Capo 7: “Ricordo che Credito Fondiario già da tempo insisteva per sistemare i vari crediti fondiari pendenti con altro istituto bancario. Le proroghe formali sono arrivate poi dopo, prima c'erano stati comunque solleciti per risanare queste posizioni, c'erano stati acconti e proroghe per i saldi.
Capo 8: “Personalmente ho accompagnato i nel maggio 2020, so che comunque CP_1
c'erano contatti tra loro e il dott. anche se io non ho partecipato personalmente ad altri P_
incontri. Io e il dott. Arceci ci siamo comunque sentiti più volte in questo arco temporale, anche via e-mail”.
Capo 11: “Posso dire che io ho trasmesso al dott. tutta la documentazione che è necessaria P_
e funzionale alla richiesta di un finanziamento, per cui le attività indicate nel capitolo presumo siano state espletate sulla base di questa documentazione.
Capo 13. “Ho già risposto”. Capo 16: “Confermo che ci sono state mail a tre con il dott. e il direttore per la CC P_ Tes_3
che era la banca con cui il gruppo aveva già rapporti. Devo precisare che il CP_1
finanziamento della CC non è stato risolutivo per la definizione della posizione debitoria, perché fu necessario anche il finanziamento ottenuto con l'ingresso del terzo estraneo nella compagine societaria del gruppo. Cioè il milione e mezzo che serviva per la transazione è arrivato in parte dal finanziamento CC ed in parte dalla . Parte_2
ADR avv. Pugliese: La CC aveva dato informalmente, prima dell'intervento del dott. la P_
disponibilità ad intervenire per finanziare il gruppo, se fossero intervenuti anche altri istituti in pool, perché la somma era troppo alta per la CC.
ADR del giudice: “Dallo scambio di colloqui con so che lui aveva sentito e la P_ Parte_4
stessa CC di Fano, però si tiravano indietro.
ADR avv. Romani: Mi risultano scambi di mail a tre e anche whats app che documentavano i contatti con i vari istituti da parte di P_
Capo 18: “Non ricordo la somma precisa, c'è stato un risparmio sicuramente a seguito del saldo e stralcio intervenuto con il Credito fondiario, che è stato seguito da me e dall'avv. Pugliese”.
Capo 20: “Prendo visione dei documenti che mi vengono esibiti (docc. n. 6-11), e confermo che documentano i contatti e gli scambi avuti con il dott. e gli altri soggetti intervenuti P_ nell'operazione”.
ADR avv. Pugliese: “Quando ho accompagnato i da l'intento era quello di CP_1 P_
reperire un finanziamento di un milione e mezzo di euro, so che ci fu una richiesta da parte dell' di un compenso di € 15.000,00, non so se l'indicazione di questo importo fosse stato P_ oggetto di trattativa tra le parti o rispondesse ad un qualche criterio di quantificazione”.
ADR avv. Pugliese: “Quando ho accompagnato i dal dott. sapevo che il dott. CP_1 P_ conosceva la CC di Fano e questa circostanza l'avevo riferita anche ai miei clienti P_
. CP_1
Interrogato sui capi della memoria di parte opponente, risponde.
17.Il teste ha dichiarato quanto segue: Testimone_4
Viene introdotto un teste che ammonito e prestato l'impegno sulla formula di rito si qualifica e dichiara: “Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente a [...]
Costanzo Via Calabria n. 10, impiegato presso lo studio notarile di Mondolfo”. Per_1
Interrogato sui capi di memoria di parte opposta risponde. Capo 4: “Confermo che presso lo studio è stato stipulato un atto di cessione di quote. Non Per_1 posso dire se il giorno dell'atto fosse presente il dott. perché io lavoro in un ufficio separato, P_ io ho redatto l'atto, non ero presente nella sala stipula, dove non vado mai. Posso però confermare di aver ricevuto due mail dal dott. il giorno prima, una mail relativa al contenuto dell'atto e P_ un'altra relativa al pagamento. Prendo visione dell'allegato 4 alla comparsa e dell'allegato 9 alla seconda memoria e preciso che si tratta delle due mail che ho menzionato prima, relativa all'atto di cessione di quote. L'atto di cessione di quote penso di averlo redatto io perché nello studio io mi occupo di atti societari”.
ADR avv. Romani: “Immagino, ma non posso confermarlo, di aver avuto anche contatti telefonici con il dott. lo immagino perché l'atto era piuttosto urgente, perché le mail sono del giorno P_ prima e l'atto del giorno dopo, tra l'altro si trattava anche di un atto redatto in pieno periodo estivo (6 agosto), per cui anche da questo dato desumo che si trattasse di una cosa urgente.
Capo 12: “Premetto che conoscevo già il perché è un cliente dello studio. Non so dire CP_1 se l'ho incontrato per la redazione dell'atto da me redatto indicato nel capitolo, che per precisione non è il preliminare di vendita, ma la cessione di quote, come ho già detto. Immagino che
[...]
collega dello studio notarile, abbia seguito il preliminare di vendita, perché lui si occupa Tes_5 della redazione di atti immobiliare. Di questo atto non conosco il contenuto”.
Capo 20: “Confermo quanto già detto circa la ricezione delle mail provenienti dal dott. in P_ relazione all'atto di cessione di quote
ADR avv. Pugliese: “Le mail per quello che ho potuto verificare provenivano da . CP_7
18.Da tali elementi di prova orale, dai riscontri contenuti nella prova documentale offerta dall'appellato, confermata anche dal teste con riferimento ai docc. n. 6-11, possono trarsi Tes_1
le seguenti conclusioni:
• l'intervento dell'appellato è avvento quando le trattative per la definizione della posizione debitoria della società erano state già avviate Parte_1
(nell'anno 2019) dal Rag. e dall'Avv. Pugliese;
Tes_1
• la richiesta di intervento e dunque l'accordo contrattuale con l' è avvenuto proprio P_ perché tali trattative non avevano avuto l'esito sperato e cioè non avevano ancora condotto alla soluzione della crisi di impresa e si erano arenate;
• il contributo richiesto al professionista non era sostitutivo di quello prestato dagli altri soggetti già coinvolti ma aggiuntivo, nel senso che l'appellato avrebbe dovuto collaborare:
(a) sul piano finanziario attivando canali con istituti di credito (b) su quello dell'assistenza commerciale, di impresa e giuridica per ottenere il finanziamento necessario alla definizione della complessa operazione in corso;
• l'attività in concreto poi svolta dal professionista è consistita: (a)innanzitutto nel consigliare e seguire l'atto di cessione di quote interfamiliari essenziale per rendere le società non correlate in vista della compravendita tra loro di beni immobili di significativo importo, (b) nel consigliare la redazione dei verbali assembleari necessari per l'operazione, (c) nel consigliare e seguire la redazione del preliminare di vendita tra due società del gruppo con contatti con lo studio notarile incaricato dell'atto pubblico;
(d) nella CP_1
partecipazione alle attività che hanno portato all'accordo per il trasferimento delle quote di Contro al terzo estraneo tanto che l' Arceci inviò delle bozze di atto al Parte_2
(bozze che però non furono utilizzate) ; Tes_1
• la (ulteriore) proroga dei termini di pagamento pattuiti con il Credito Fondiario (v.doc. 9 allegato all'atto di citazione in opposizione) non è riconducibile alla negligenza dell'appellato nel curare e portare a buon fine l'aspetto finanziario della concordata transazione con il Credito Fondiario bensì alle difficoltà che la complessa ristrutturazione debitoria aveva generato;
• il fatto che i contatti con gli istituti di credito che l'appellante ebbe a curare, non diedero esito positivo, non possono essere posti a fondamento della necessità della dilazione che riconduce (oggettivamente ed in termini di colpa) alla mancanza di fiducia nella debitrice e nella complessiva operazione, piuttosto che a inerzia o incapacità del professionista nel gestire la vicenda;
• di conseguenza l'aggravio economico per la proroga de quo non è dipeso dalla negligenza del professionista (di cui manca ogni prova) ma alla preesistente gravità della situazione del merito creditizio del Gruppo Secchiaroli e dalle difficoltà di congegnare l'operazione di risanamento in tempi brevi;
• le attività professionali poste in essere dall'appellato non si sono limitate alla verifica (non andata a buon fine) della disponibilità di alcuni istituti di credito (CC di Fano e Riviera
Banca) ma hanno avuto contenuto ben più ampio come avanti già indicato;
• l'esito finale della vicenda fu determinato: (a) in parte dall'intervento del terzo Parte_7
(avvenuto con le modalità operative indicate dall'appellante) nella cui gestione,
[...] secondo il teste fu coinvolto anche l'appellato che infatti inviò una bozza di Tes_1
contratto, (b) in parte dalle premesse poste dall'attività dell'appellato precedente all'accordo con il terzo, attività svolta non solo in sede di consulenza societaria ma anche in sede di valutazione economica, di consulenza giuridica e con la partecipazione alle trattative con la
CC di PE e OR;
• tali fattuali premesse poi ebbero esito finale nella chiusura della transazione con il Credito
Fondiario;
• in tal modo resta accertato il contributo causale che, sotto gli indicati profili, l'opera dell'appellato ebbe per la favorevole chiusura della vicenda, resta definito l'oggetto delle prestazioni rese inter-partes, resta provato il corretto adempimento del contratto da parte del professionista.
19. Quanto esposto comporta il rigetto di tutti i motivi di merito in esame (nullità del contratto per inesistenza dell'oggetto, mancato adempimento della prestazione concordata e conseguente verificarsi di un danno economico).
20.Va infine disatteso il finale motivo con cui è chiesta la riapertura della fase istruttoria in appello con l'ammissione delle prove testi escluse in primo grado.
Osserva la Corte che alla luce:
• di un preciso contratto scritto intercorso tra le parti;
• di una già assunta prova testimoniale di prevalente attendibilità come è nel caso: (a) del soggetto che ebbe a gestire direttamente tutta la vicenda, (b) del soggetto che ebbe a predisporre e ricevere gli atti notarili, ogni altro elemento di prova testi appare di minor rilievo probatorio e dunque irrilevante nell'ottica decisoria anche in considerazione del principio di economia processuale nella sua connessione con quello del giusto processo e della ragionevole durata che impongono di limitare l'accesso a strumenti di prova non immediatamente decisivi per sovvertire il quadro probatorio già consolidato
21.In ogni caso:
• l'appellante ha argomentato che:“Nello specifico, il capitolo di prova n. 1 si palesa rilevante alla luce delle difese della controparte la quale, si ricorda, sosteneva, tra l'altro, di aver fatto ottenere agli opponenti il finanziamento da parte della CC PE e OR e di aver contribuito a “definire la posizione debitoria con il Credito Fondiario”. Con detto capitolo, invece, parte opponente intendeva dimostrare come, in realtà, la CC PE e
OR aveva già dato la propria disponibilità a partecipare alle operazioni di estinzione nei confronti del Credito Fondiario molti mesi prima dell'incontro avuto tra le parti in causa nel maggio/giugno 2020”; ma la circostanza è irrilevante perché nonostante la disponibilità della CC di PE e OR il piano di risanamento si era bloccato e proprio per questo era stato avviato il rapporto con l'appellato la cui opera, valutata nel complesso, si è inserita nel meccanismo in atto rimettendolo in moto e consentendogli di pervenire alla favorevole soluzione;
• l'appellante ha argomentato che: “I capitoli di prova n. 3, n. 4 e n. 6 di parte opponente, si palesano parimenti rilevanti in quanto tendenti a dimostrare l'unico motivo per cui il Sig. veniva coinvolto nella vicenda, ossia per reperire il finanziamento di cui necessitava P_
la società e per il quale lo stesso Controparte_1 P_ vantava di avere “conoscenze” presso istituti di credito. Infatti, contrariamente a quanto dedotto da controparte in corso di causa, l'opponente non aveva nessun altro motivo per cui coinvolgere il Sig. se non per le conoscenze che questi vantava per ottenere il P_
finanziamento, avendo per il resto già affidato la propria posizione ad altri professionisti
(ad un commercialista e ad un avvocato). Perciò, i detti tre capitoli di prova erano rilevanti a tal fine”; ma le circostanze sono documentalmente smentite dal contenuto del contratto scritto e della ricognizione delle prestazioni in esso indicate che non sono limitate alla sola attività finanziaria come avanti esposto;
inoltre il contratto risulta eseguito secondo quanto documentalmente provato dal professionista e secondo quanto confermato dalle precise indicazioni del teste cioè del soggetto che (insieme all'appellato ed all'avv. Tes_1
Pugliese) seguì direttamente, per la debitrice, tutta la vicenda;
• l'appellante ha argomentato che:“Anche i capitoli di prova nn.
9-16 sono, infine, rilevanti, in quanto tesi a provare, da un lato, il mancato reperimento da parte del Sig. del P_ finanziamento oggetto dell'incarico conferitogli (e quindi l'inadempimento dello stesso), e, dall'altro, la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti”; ma la Corte ha già chiarito che , al di là dell'esito dei contatti con gli istituti di credito indicati dall'appellato, il compenso del professionista si riconnette ad ulteriori prestazioni concordate , offerte ed adempiute;
• quanto alla invocata prova sul capitolo n. 7 , va detto che la circostanza (per cui il corrispettivo concordato di euro 15.000,00 corrisponde, matematicamente, all'1% dell'importo di 1.500.000,00 che l' si era impegnato a far ottenere agli originali P_
opponenti) può essere giudicata : (a) irrilevante se intesa come richiesta al teste di un mero calcolo matematico di ovvia soluzione;
(b) inammissibile se intesa a far interpretare al teste la pattuizione contrattuale;
di ogni altro aspetto della pattuizione si è argomentato in motivazione.
•
22.L'appello è integralmente respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna le parti appellanti in solido a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.809,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 27 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini