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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/05/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale n.14264/2024 R.G: , promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Este (PD, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GAROSI NICOLA, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.5.2025)
Per parte ricorrente: “chiedo solo la pronuncia sullo statu di separazione”; Parte resistente è comparso personalmente all'udienza, senza costituirsi tramite difensore, ed ha aderito alle richieste della ricorrente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 14.5.2019 a Casale di Scodosia (PD) con , iscritto nel registro degli atti CP_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2019, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione.
Il resistente compariva personalmente alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, senza costituirsi in giudizio tramite avvocato e ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza definitiva di separazione e il resistente aderiva alla richiesta. Non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da tempo, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, nel corso della quale il resistente, comparso personalmente, ha aderito alla domanda di separazione svolta dalla controparte.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese processuali
Le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente debbono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. alla luce del carattere tecnico e necessario della presente pronuncia, circoscritta alla declaratoria di uno status, e della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
2) Spese processuali sostenute dalla parte ricorrente irripetibili.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 9.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale n.14264/2024 R.G: , promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Este (PD, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GAROSI NICOLA, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.5.2025)
Per parte ricorrente: “chiedo solo la pronuncia sullo statu di separazione”; Parte resistente è comparso personalmente all'udienza, senza costituirsi tramite difensore, ed ha aderito alle richieste della ricorrente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 14.5.2019 a Casale di Scodosia (PD) con , iscritto nel registro degli atti CP_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2019, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione.
Il resistente compariva personalmente alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, senza costituirsi in giudizio tramite avvocato e ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza definitiva di separazione e il resistente aderiva alla richiesta. Non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da tempo, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, nel corso della quale il resistente, comparso personalmente, ha aderito alla domanda di separazione svolta dalla controparte.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese processuali
Le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente debbono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. alla luce del carattere tecnico e necessario della presente pronuncia, circoscritta alla declaratoria di uno status, e della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
2) Spese processuali sostenute dalla parte ricorrente irripetibili.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 9.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri