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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 2.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n. 576/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
Tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Balletti e dall'avv. Nicola Maria Parte_1
Rettino, presso il cui studio, sito in Napoli alla via dei Mille 16, è elettivamente domiciliato
Ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
, con denominazione abbreviata ” in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Ruffini e l'avv. Martina
Silvestrini e l'avv. Benedetto Cesarini con studio in Roma, Via Carlo Conti Rossini, 95, che lo rappresentano e difendono
Resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 1 comma 47 e ss., della legge 92/12, depositato in data innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, esponeva: Parte_2
- di aver lavorato alle dipendenze del con inquadramento come Controparte_3 dirigente e funzioni di Direttore Generale;
- che nel corso del tempo, si era determinata una forte inimicizia nei propri confronti da parte della Presidente del Consorzio, dott.ssa Per_1 - che in data 7.12.2018 riceveva una contestazione disciplinare avente ad oggetto numerosi comportamenti che la datrice di lavoro qualificava “fatti di notevole rilievo disciplinare, sia singolarmente sia congiuntamente considerati”
- che alla contestazione seguiva, in data 17.12.2018, il licenziamento per giusta causa
- che tale licenziamento veniva impugnato perché era stato disposto “in virtù di un motivo illecito "determinante" e/o comunque per finalità "ritorsiva", "discriminatoria" e illegittimamente "punitiva", sia, altresì, per inesistenza e, comunque, infondatezza della giusta causa e/o ad ogni modo della giustificazione di licenziamento addotta dal CP_1 controparte, sia, in ogni caso, per "non punibilità" con il licenziamento, ai sensi del CCNL di settore, delle mancanze alla base del medesimo impugnato licenziamento, sia, comunque, per violazione del diritto di difesa in sede di audizione orale ex art 7, legge n. 300/1970, sia, al contempo, per violazione anche ulteriore da parte del controparte del diritto di CP_1 difesa e comunque delle disposizioni inderogabili in tema di potere disciplinare (art. 7, legge
n. 300/1970), sia, inoltre, in via gradata, per violazione del diritto all'indennità di preavviso.”
Tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice del lavoro di: Parte_1
“ a) accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità, illiceità e/o, comunque, l'annullamento dell'impugnato licenziamento 17 dicembre 2018 del dott. , ed in ogni caso la Parte_1
"mancanza di giustificazione" di tale impugnato licenziamento 17 dicembre 2018, e comunque la persistente immutata intercorrenza del rapporto di lavoro tra esso dott. ed il Parte_1
per l' , nonché il conseguente diritto del CP_1 Controparte_1 medesimo dott. alla reintegrazione nel suo posto di lavoro ex art. 18, legge n. Parte_1
300/1970, con condanna del l' , …. ,al CP_1 Controparte_1 risarcimento del danno relativo in favore dello stesso dott. , sulla base della sua Parte_1 retribuzione mensile (nell'importo attestato dalle buste paga allegate al ricorso), dalla data della sua illegittima estromissione dal posto di lavoro a quella della sua riammissione al lavoro, sempre ex art. 18 cit., oltreché, comunque, con condanna del Controparte_1 Controparte_1
, …, a tutte le relative conseguenze di legge;
[...]
b) in via gradata a quanto richiesto sub antescritto capoverso "a", a fronte del suo licenziamento
17 dicembre 2018, accertato e dichiarato il diritto del dott. al riconoscimento Parte_1 di una cd. indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 26 CCNL di settore (e norme collegate), nella misura di n. 8 (otto) mensilità della sua retribuzione mensile (nell'importo attestato dalle buste paga allegate al ricorso), o comunque nella diversa misura che si reputerà acclarata, condannare il , al pagamento in favore di esso dott. Controparte_4
delle somme corrispondenti a detta "indennità sostitutiva del preavviso …". Parte_1 Con ordinanza del 22/7/2020 il Giudice, in parziale accoglimento della domanda, condannava il al pagamento in favore di dell'indennità sostitutiva del Controparte_2 Parte_1 preavviso nella misura di otto mensilità di retribuzione, respingendo per il resto la domanda formulata dal ricorrente.
Avverso detta ordinanza proponeva opposizione . Parte_1
Con sentenza n. 644/2021 GL rigettava l'opposizione e confermava l'ordinanza opposta.
Con reclamo depositato il 30.3.2021 impugnava la sentenza di primo grado reiterando Pt_1 la censura circa il carattere ritorsivo del licenziamento, nonché, in via subordinata, riproponendo l'eccezione di violazione dell'art. 7 della L. 300/70 e del difetto di giustificazione dell'atto di recesso. Il reclamante concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 31 CCNL di settore, riproponendo le istanze istruttorie.
Con sentenza n. 5648/2021, la Corte d'Appello, esclusa la natura ritorsiva del recess riconosceva la “illegittimità del licenziamento” poiché irrogato senza aver prima dato corso alla richiesta di audizione dell'Acconcia, in violazione dell'art. 7 L. 300/70. Quanto alle conseguenze derivanti dall'illegittimità del licenziamento, la Corte di Appello escludeva, tuttavia, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 31 del CCNL di settore, in quanto tale norma riguardava “la sola ipotesi del licenziamento non giusitifcato”, confermando, sia pure con tale diversa motivazione, la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, proponeva ricorso per Cassazione, Parte_1 al quale resisteva il Consorzio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato.
Con Ordinanza n. 1320/2025 la Corte di Cassazione dichiarava infondato il primo motivo del ricorso incidentale del - con il quale il ricorrente aveva sostenuto che, in sede di CP_2 procedimento disciplinare ex art. 7, legge n. 300/1970, l'audizione orale non era necessaria qualora le difese scritte presentate dal lavoratore fossero tali, per ampiezza e completezza, da renderla inutile - evidenziando che la sentenza impugnata era, sul punto, conforme al principio affermato in precedenza dalla Corte secondo cui il datore di lavoro, che avesse inteso adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente, non poteva omettere l'audizione del lavoratore incolpato che, nel termine di cui all'art. 7, comma 5, St. lav., ne avesse fatto espressa e inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste fossero Co state di per sé ampie ed esaustive (Cass. n. 204/2017). Corte dichiarava inammissibili gli altri motivi di ricorso incidentale. Quanto al ricorso dell'Acconcia, la Corte dichiarava inammissibili il terzo e quarto motivo, perché si risolvevano nella richiesta di una rivalutazione in fatto, accoglieva, invece, i primi due motivi di ricorso, del seguente tenore:
“con il primo motivo, parte ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art.
7, comma 2, legge n. 300/1970, nonché degli artt. 1324 e 1418, comma 1, c.c. e dell'art. 31 del
Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale 11 novembre
2016 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sostiene l'erroneità della sentenza impugnata per non avere disposto, in conseguenza della denunciata invalidità radicale del licenziamento irrogato in violazione del diritto inderogabile del lavoratore all'audizione ex art. 7, comma 2, legge n.
300/1970, il ripristino del rapporto di lavoro inter partes;
2. con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 31 CCNL cit., dell'art.
18, legge n. 300/1970, dell'art. 1, legge n. 108/1990, nonché degli artt. 1362-1371 c.c. e norme collegate (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur
a fronte di mancanza di giustificazione dell'impugnato licenziamento, non ha riconosciuto al dirigente il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ex art. 18, legge n. 300/1970, come previsto quale tutela di miglior favore dal CCNL applicato al rapporto;”.
La Corte di Cassazione esaminando congiuntamente tali due motivi di censura, osservava: “…è stata chiarita dalla giurisprudenza di questa Corte l'estensione dell'applicabilità delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 a tutti i casi in cui il datore di lavoro voglia recedere dal rapporto per ragioni ontologicamente disciplinari, a garanzia del diritto di difesa e di tutela dell'onore, decoro, immagine, anche professionali, del lavoratore, nella varia modulazione del suo rapporto, incluso quella dirigenziale;
10. ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente
e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se,
a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso (Cass. S.U. n. n. 7880/2007; Cass. n. 2553/2015, n. 2365/2020, n. 269/2024);
11. dalla violazione di dette garanzie scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento dell'insussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso;
e l'illegittimità del licenziamento di un dirigente, anche convenzionale, comporta il diritto del lavoratore soltanto alla tutela obbligatoria, a meno che la tutela reale non sia stata prevista, appositamente, in sede di contratto collettivo o individuale, con l'obbligo della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo (Cass. n. 24246/2007; conf. Cass. n.
19554/2016);
12. la sentenza gravata, invece, deve sul punto essere cassata perché, dopo avere affermato
l'illegittimità del licenziamento per violazione delle garanzie di procedura, con un salto logico non ha esaminato il profilo delle tutele previste per la mancanza di giustificazione del recesso dal
CCNL applicato al rapporto, ai fini della tutela ivi prevista;
…”
Tanto precisato la Corte di Cassazione così provvedeva: “in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti, con rinvio alla Corte
d'Appello di Napoli in diversa composizione, per procedere all'applicazione della tutela prevista dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto per il dirigente del cui licenziamento, nel caso in esame, è stata accertata l'illegittimità, nonché per provvedere sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio”.
Con ricorso depositato in data 24.3.2025, riassumeva il giudice e concludeva Parte_2 chiedendo:
“in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1320/2025 del 20 gennaio 2025 e in accoglimento del presente ricorso in riassunzione, …, accogliere il reclamo …
…e dunque: a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato licenziamento di Pt_1
17 dicembre 2018 per le ragioni tutte innanzi esposte;
b) per l'effetto, ordinare al
[...]
, …, la reintegrazione di Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 nel suo posto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del CCNL Dirigenti dei ed CP_1
Enti di sviluppo industriale, e quindi ai sensi dell'art. 1, legge n. 108/1990 e norme collegate, nonché, pertanto, condannare lo stesso , Controparte_1
…, al relativo “risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della legge n. 108/1990” (e norme collegate) in favore di sulla base della sua Parte_1 retribuzione mensile (nell'importo attestato dalle buste paga allegate in atti), dalla data della sua illegittima estromissione dal posto di lavoro a quella della sua riammissione al lavoro, sempre ex art. 1 legge n. 108 cit. (e norme collegate),… ….”. Con memoria depositata in data 20.6.2025, si costituiva il chiedendo il rigetto della CP_2 domanda di reintegra, eccependo preliminarmente che l' in tutti i precedenti gradi e fasi Pt_1 di giudizio, aveva sempre chiesto che gli fosse applicato, anche in ragione della contrattazione collettiva, il regime di tutela di cui all'art. 18, legge n. 300/1970, pertanto qualsiasi modifica apportata alle precedenti conclusioni doveva ritenersi inammissibile.
In secondo luogo, osservava il che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime CP_1 cure, l'art. 31 del CCNL doveva essere interpretato nel senso di un espresso rinvio ai principi generali in tema di licenziamento del dirigente e tali principi, alla stregua dell'art.18 St. Lav. come modificato dall'art.1, co 42 L.92/2012, ammettevano la reintegra del dirigente nel solo caso di licenziamento nullo in quanto discriminatorio, ritorsivo ovvero in quanto riconducibile agli altri casi di nullità previsti dall'ordinamento. Era, quindi, incontestabile che in base alla contrattazione collettiva invocata dal ricorrente in riassunzione fosse consentito ad entrambe le parti del rapporto di lavoro recedere ad nutum ai sensi dell'art. 2118 c.c. e che, quindi, la mancanza di giustificazione non determinava il ripristino del rapporto, ma esclusivamente le conseguenze previste dalla predetta norma in termini di preavviso.
Eccepiva ancora il che la previsione che in sede di Collegio Arbitrale, laddove CP_2 fosse ritenuto il licenziamento ingiustificato, si potesse disporre la reintegra “ai sensi dell'art. 1
L.108/90” non significava affatto che in sede giudiziale il dirigente avesse diritto alla medesima tutela reintegratoria in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla predetta norma (art. 1 L. 108/90) che, in combinato disposto con il successivo art. 3, limitava il diritto del dirigente licenziato alla reintegrazione nel posto di lavoro unicamente all'ipotesi di licenziamento determinato da ragioni discriminatorie. Né in senso contrario valevano le considerazioni avversarie basate sul verbale della Commissione Paritetica. Ed invero, il tardivo deposito di detto verbale era stato giustamente ritenuto inammissibile dal Giudice di primo grado, che aveva espunto sia il parere che la relativa istanza dagli atti del giudizio. Conseguentemente di tale parere – mai legittimamente acquisito al processo – non poteva tenersi conto ai fini del decidere.
In ogni caso, eccepiva il resistente in riassunzione, il parere in questione, contrariamente a quanto ritenuto dall'Acconcia, non era idoneo a vincolare né il datore di lavoro, né l'autorità giudiziaria poiché i membri della riunione del 16/2/2021 non erano muniti di nessun potere di rappresentanza dell' Pt_1
All'esito dell'udienza la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente è necessario sottolineare che il rigetto del ricorso proposto dal ha CP_2 determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la “illegittimità del licenziamento” intimato ad dal senza aver Parte_1 CP_2 prima dato corso alla richiesta di audizione dell'Acconcia, in violazione dell'art. 7 L. 300/70, applicabile anche ai dirigenti.
Il perimetro del giudizio di rinvio è rappresentato, pertanto, dalla individuazione dalle conseguenze previste in sede di contratto collettivo applicato al rapporto o di contratto individuale per il caso di recesso del datore di lavoro privo di giustificazione, al quale, come specificamente stabilito dalla
Cassazione, va equiparata l'ipotesi di violazione delle garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300
Il CCNL Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale 11 novembre 2016, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro di e il all'art. 25 prevede “il Parte_1 CP_2 rapporto di lavoro può essere estinto ai sensi dell'art. 2118 e 2119 c.c. …. Nel caso di recesso dell'Ente quest'ultimo deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato indicandone contestualmente i motivi ed il preavviso, se spettante.
Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'Ente, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di cui al successivo art. 31”.
L'art. 31 prevede “E' istituito a cura della e delle OO.SS. firmatarie del presente CP_6 contratto a cui il dirigente ha conferito delega, un Collegio Arbitrale nazionale a cui può essere demandato di comune accordo fra le parti il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi del precedente articolo 25 … …
Ove il collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga il ricorso del Dirigente a termine del presente articolo, disporrà contestualmente la reintegra ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/90… , fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della Legge 108/90…”.
Il CCNL, quindi, richiama la disciplina codicistica dettata dall'art. 2119 c.c. (Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto) in ordine al recesso per giusta causa e prevede la possibilità per il Dirigente, che ritenga non giustificata la motivazione addotta dall'Ente, di fare ricorso al Collegio arbitrale previsto dall'art. 31 del medesimo CCNL, strumento che non può che aggiungersi al ricorso giudiziale. Tale ultima norma, come si ricava agevolmente dal testo, introduce un procedimento arbitrale per la soluzione delle controversie riguardanti il licenziamento del dirigente, nonché le sanzioni da applicare nel caso in cui il licenziamento venga considerato, all'esito del procedimento,
“ingiustificato”. Le sanzioni sono “la reintegra ai sensi dell'art. 1 della L. 108/90” e il “diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della legge
108/90”.
Con l'Ordinanza n. 1320/2025 la Corte di Cassazione, preso atto che con la sentenza della Corte di Appello impugnata era stata accertata, con statuizione passata in giudicato, la violazione dell'art. 7 L. 300/70, ha stabilito i seguenti principi a cui questa Corte deve attenersi:
- le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, secondo e terzo comma della legge 20 maggio
1970, n. 300, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti
- dalla violazione delle garanzie stabilite dall'art. 7 comma 2 e 3 della L. 300/1970 scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dal contratto individuale o dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione
- l'illegittimità del licenziamento di un dirigente comporta il diritto soltanto alla tutela obbligatoria, a meno che la tutela reale non sia stata prevista, specificamente, in sede di contratto collettivo o individuale, con l'obbligo della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo
Ebbene, il CCNL Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale 11 novembre 2016, applicato al rapporto di lavoro tra l' e il disciplina espressamente le Pt_1 CP_1 conseguenze derivanti dal licenziamento “ingiustificato” prevedendo, si ripete, “la reintegra ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/90 …, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della Legge 108/90”.
Le eccezioni formulate dal , il quale sostiene che la disciplina del licenziamento del CP_1 dirigente dettata dal CCNL in questione è, in realtà, solo quella ordinaria dettata dall'art. 2119 c.c.
e dall'art. 18 L. 2300/1970, contrasta con il dato testuale della disciplina contrattuale. Invero l'art. 25 del CCNL detta la disciplina del recesso nel caso di contratto a tempo indeterminato e la disciplina del recesso per giusta causa. Tuttavia, lo stesso art. 25 prevede il rinvio all'art. 31 nel caso in cui intorno alla giustificatezza o meno del recesso sorga contrasto, in tal caso la disciplina è quella espressamente dettata dall'art. 31 che non prevede solo un procedimento arbitrale, ma detta anche le conseguenze che derivano dall'accertamento che il licenziamento è “ingiustificato”.
Né il dato testuale, né la logica consentono di ritenere che tali sanzioni vadano applicate solo nel caso in cui il ricorso avverso il licenziamento del dirigente sia affidato al Collegio arbitrale, tanto
è vero che è lo stesso art. 31 a fare salvo il diritto del Dirigente di adire l'autorità giudiziaria, senza prevedere, in tal caso, alcuna differenza sotto il profilo sanzionatorio, come invece sarebbe stato necessario considerando che la disciplina dettata dal cod. civ. e dalla L. 300/70, per l'ipotesi di licenziamento illegittimo o ingiustificato del dirigente, è indubbiamente meno favorevole.
Del resto, è scontato che la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il caso di licenziamento illegittimo o ingiustificato del dirigente sia dettata dalla norma che disciplina i rimedi procedurali per contestare tale illegittimità, norma che introduce, è vero, il rimedio del collegio arbitrale ma richiama anche la possibilità dell'ordinario rimedio giudiziale. Ne consegue che le sanzioni previste dall'art. 31 si applicano, indifferentemente, qualunque sia la procedura scelta dal dirigente per impugnare il licenziamento, arbitrale o giudiziale.
In termini più generali, si osserva, d'altronde, che la disciplina del licenziamento dei dirigenti è regolata principalmente dai contratti collettivi di settore, che integrano e specificano le disposizioni del Codice Civile e dello Statuto dei Lavoratori. Sono i CCNL a definire le modalità, le procedure e le tutele specifiche per i dirigenti in caso di licenziamento e, nel caso in esame, il
CCNL Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale 11 novembre 2016 prevede espressamente la sanzione della reintegra del dirigente in caso di licenziamento “ingiustificato” al quale, come previsto dall'Ordinanza n. 1320/2025 della Corte di Cassazione, va equiparata l'ipotesi di licenziamento illegittimo per violazione delle procedure di cui all'art. 7 L. n. 300/1970, configurabile nel caso in esame.
Va parimenti rigettata l'eccezione formulata dal secondo il quale l' in tutti i CP_1 Pt_1 precedenti gradi, aveva sempre chiesto che gli fosse applicato il regime di tutela di cui all'art. 18, legge n. 300/1970, pertanto qualsiasi modifica apportata alle precedenti conclusioni doveva ritenersi inammissibile. L'art.1 della L. 108/90, richiamata dall'art. 31 del CCNL, è la legge che ha modificato l'art. 18 dello statuto dei Lavoratori.
Il va, pertanto, condannato a reintegrare nel posto di lavoro Controparte_3 Pt_1 occupato al momento del licenziamento del 17 dicembre 2018, nonché al pagamento del risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, pari ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto goduta dall' al momento del licenziamento, dal giorno Pt_1 del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
Dall'importo così determinato va sottratto l'aliunde perceptum. Ed invero, l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della L. 108/90 ha carattere risarcitorio, la cui finalità è quella di riconoscere al dipendente illegittimamente licenziato un importo pari al guadagno perduto a causa della illegittima estromissione. Nel nostro ordinamento vige, tuttavia, il principio secondo cui il risarcimento non può mai risolversi in un vantaggio per il danneggiato, sicché esso non può superare il danno effettivamente subìto, con la conseguenza che dal risarcimento spettante al lavoratore illegittimamente licenziato vanno detratti i redditi percepiti dal danneggiato e conseguiti proprio grazie alla perdita del posto di lavoro, ossia redditi che non avrebbe potuto percepire in costanza di rapporto di lavoro. Al fine di individuare, nel caso di specie, quali redditi percepiti dall' nel periodo che va dal licenziamento illegittimo fino alla reintegra vadano detratti Pt_1 dall'indennità risarcitoria, occorre tenere conto della disciplina dettata dal contratto individuale stipulato tra le parti, per verificare quali attività produttive di reddito erano consentite all' Pt_1 in costanza di rapporto di lavoro con il . CP_1
Ebbene l'art. 4 del contratto di assunzione stipulato il 31.8.2016, prodotto già in primo grado dallo stesso , prevede che “E' fatto divieto al Dirigente di instaurare rapporti di lavoro Parte_1 subordinato o di lavoro autonomo, consulenza, collaborazione, partecipazione, di amministrazione, gestori o di qualunque altro genere , …anche a favore di imprese che non esercitino attività in concorrenza ovvero in conflitto con gli interessi del Consorzio, nonché di esercitare alcuna attività di impresa”. Deriva da tale norma contrattuale che qualsiasi reddito percepito dall' nel periodo considerato (licenziamento – reintegra), in virtù di una delle Pt_1 attività espressamente vietate in costanza di rapporto di lavoro con il , va portato in CP_1 detrazione dell'indennità risarcitoria a lui spettante ai sensi dell'art. 1 L. 108/90.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, nel caso di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento (cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav. n. 32130 del 31.10.2022) deve considerarsi compensativo del danno arrecato dal licenziamento non qualsiasi reddito percepito, ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa (cfr., fra le tante, Cass. n. 16136/18, Cass. n. 16143/14, Cass. 13871/07, Cass. n. 6906/09, Cass. 13715/04,
Cass. n. 11758/03).
Nel caso di specie, le energie lavorative liberate dal licenziamento non sono soltanto quelle impiegate nel rapporto ex art. 2094 cod. civ. ma anche quelle che sono state destinate ad una attività preclusa dal contratto di lavoro subordinato. Inoltre, il ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro, determina l'obbligo di restituzione della indennità di mancato preavviso e del TFR versati dal in esecuzione dell'ordinanza CP_1
22/7/2020 resa all'esito della fase sommaria
Anche rispetto a dette poste può operare la compensazione atecnica (cfr. da ultimo Cass.
12.22.2024 n. 29148).
Dunque, il risarcimento dovuto dal datore di lavoro dovrà essere ridotto anche delle somme versate all'Acconcia per i detti titoli.
Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 392 c.p.c., così provvede: condanna il alla reintegra Controparte_1 di nel posto di lavoro già occupato al momento del licenziamento del 17 Parte_1 dicembre 2018, nonché al risarcimento del danno in misura pari ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto goduta dall' al momento del licenziamento, dal recesso e Pt_1 sino a quello all'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito dallo stesso nel medesimo periodo per effetto di rapporti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, consulenze, collaborazioni, partecipazioni, rapporti di amministrazione o gestori o per l'esercizio di attività di impresa e quanto versato dal in esecuzione dell'ordinanza 22/7/2020 resa all'esito della fase Controparte_2 sommaria;
condanna, inoltre, il al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal CP_1 momento del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione;
condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, che liquida in euro 3.513,00 per il primo grado, in euro 3.308,00 per il grado di appello, in euro 2.757,00 per il giudizio di legittimità ed in euro
3.473,00 per il presente grado, oltre IVA CPA e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti Emilio Balletti e Nicola Maria Rettino, dichiaratisi antistatari.
Napoli 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 2.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n. 576/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
Tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Balletti e dall'avv. Nicola Maria Parte_1
Rettino, presso il cui studio, sito in Napoli alla via dei Mille 16, è elettivamente domiciliato
Ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
, con denominazione abbreviata ” in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Ruffini e l'avv. Martina
Silvestrini e l'avv. Benedetto Cesarini con studio in Roma, Via Carlo Conti Rossini, 95, che lo rappresentano e difendono
Resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 1 comma 47 e ss., della legge 92/12, depositato in data innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, esponeva: Parte_2
- di aver lavorato alle dipendenze del con inquadramento come Controparte_3 dirigente e funzioni di Direttore Generale;
- che nel corso del tempo, si era determinata una forte inimicizia nei propri confronti da parte della Presidente del Consorzio, dott.ssa Per_1 - che in data 7.12.2018 riceveva una contestazione disciplinare avente ad oggetto numerosi comportamenti che la datrice di lavoro qualificava “fatti di notevole rilievo disciplinare, sia singolarmente sia congiuntamente considerati”
- che alla contestazione seguiva, in data 17.12.2018, il licenziamento per giusta causa
- che tale licenziamento veniva impugnato perché era stato disposto “in virtù di un motivo illecito "determinante" e/o comunque per finalità "ritorsiva", "discriminatoria" e illegittimamente "punitiva", sia, altresì, per inesistenza e, comunque, infondatezza della giusta causa e/o ad ogni modo della giustificazione di licenziamento addotta dal CP_1 controparte, sia, in ogni caso, per "non punibilità" con il licenziamento, ai sensi del CCNL di settore, delle mancanze alla base del medesimo impugnato licenziamento, sia, comunque, per violazione del diritto di difesa in sede di audizione orale ex art 7, legge n. 300/1970, sia, al contempo, per violazione anche ulteriore da parte del controparte del diritto di CP_1 difesa e comunque delle disposizioni inderogabili in tema di potere disciplinare (art. 7, legge
n. 300/1970), sia, inoltre, in via gradata, per violazione del diritto all'indennità di preavviso.”
Tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice del lavoro di: Parte_1
“ a) accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità, illiceità e/o, comunque, l'annullamento dell'impugnato licenziamento 17 dicembre 2018 del dott. , ed in ogni caso la Parte_1
"mancanza di giustificazione" di tale impugnato licenziamento 17 dicembre 2018, e comunque la persistente immutata intercorrenza del rapporto di lavoro tra esso dott. ed il Parte_1
per l' , nonché il conseguente diritto del CP_1 Controparte_1 medesimo dott. alla reintegrazione nel suo posto di lavoro ex art. 18, legge n. Parte_1
300/1970, con condanna del l' , …. ,al CP_1 Controparte_1 risarcimento del danno relativo in favore dello stesso dott. , sulla base della sua Parte_1 retribuzione mensile (nell'importo attestato dalle buste paga allegate al ricorso), dalla data della sua illegittima estromissione dal posto di lavoro a quella della sua riammissione al lavoro, sempre ex art. 18 cit., oltreché, comunque, con condanna del Controparte_1 Controparte_1
, …, a tutte le relative conseguenze di legge;
[...]
b) in via gradata a quanto richiesto sub antescritto capoverso "a", a fronte del suo licenziamento
17 dicembre 2018, accertato e dichiarato il diritto del dott. al riconoscimento Parte_1 di una cd. indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 26 CCNL di settore (e norme collegate), nella misura di n. 8 (otto) mensilità della sua retribuzione mensile (nell'importo attestato dalle buste paga allegate al ricorso), o comunque nella diversa misura che si reputerà acclarata, condannare il , al pagamento in favore di esso dott. Controparte_4
delle somme corrispondenti a detta "indennità sostitutiva del preavviso …". Parte_1 Con ordinanza del 22/7/2020 il Giudice, in parziale accoglimento della domanda, condannava il al pagamento in favore di dell'indennità sostitutiva del Controparte_2 Parte_1 preavviso nella misura di otto mensilità di retribuzione, respingendo per il resto la domanda formulata dal ricorrente.
Avverso detta ordinanza proponeva opposizione . Parte_1
Con sentenza n. 644/2021 GL rigettava l'opposizione e confermava l'ordinanza opposta.
Con reclamo depositato il 30.3.2021 impugnava la sentenza di primo grado reiterando Pt_1 la censura circa il carattere ritorsivo del licenziamento, nonché, in via subordinata, riproponendo l'eccezione di violazione dell'art. 7 della L. 300/70 e del difetto di giustificazione dell'atto di recesso. Il reclamante concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 31 CCNL di settore, riproponendo le istanze istruttorie.
Con sentenza n. 5648/2021, la Corte d'Appello, esclusa la natura ritorsiva del recess riconosceva la “illegittimità del licenziamento” poiché irrogato senza aver prima dato corso alla richiesta di audizione dell'Acconcia, in violazione dell'art. 7 L. 300/70. Quanto alle conseguenze derivanti dall'illegittimità del licenziamento, la Corte di Appello escludeva, tuttavia, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 31 del CCNL di settore, in quanto tale norma riguardava “la sola ipotesi del licenziamento non giusitifcato”, confermando, sia pure con tale diversa motivazione, la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, proponeva ricorso per Cassazione, Parte_1 al quale resisteva il Consorzio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato.
Con Ordinanza n. 1320/2025 la Corte di Cassazione dichiarava infondato il primo motivo del ricorso incidentale del - con il quale il ricorrente aveva sostenuto che, in sede di CP_2 procedimento disciplinare ex art. 7, legge n. 300/1970, l'audizione orale non era necessaria qualora le difese scritte presentate dal lavoratore fossero tali, per ampiezza e completezza, da renderla inutile - evidenziando che la sentenza impugnata era, sul punto, conforme al principio affermato in precedenza dalla Corte secondo cui il datore di lavoro, che avesse inteso adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente, non poteva omettere l'audizione del lavoratore incolpato che, nel termine di cui all'art. 7, comma 5, St. lav., ne avesse fatto espressa e inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste fossero Co state di per sé ampie ed esaustive (Cass. n. 204/2017). Corte dichiarava inammissibili gli altri motivi di ricorso incidentale. Quanto al ricorso dell'Acconcia, la Corte dichiarava inammissibili il terzo e quarto motivo, perché si risolvevano nella richiesta di una rivalutazione in fatto, accoglieva, invece, i primi due motivi di ricorso, del seguente tenore:
“con il primo motivo, parte ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art.
7, comma 2, legge n. 300/1970, nonché degli artt. 1324 e 1418, comma 1, c.c. e dell'art. 31 del
Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale 11 novembre
2016 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sostiene l'erroneità della sentenza impugnata per non avere disposto, in conseguenza della denunciata invalidità radicale del licenziamento irrogato in violazione del diritto inderogabile del lavoratore all'audizione ex art. 7, comma 2, legge n.
300/1970, il ripristino del rapporto di lavoro inter partes;
2. con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 31 CCNL cit., dell'art.
18, legge n. 300/1970, dell'art. 1, legge n. 108/1990, nonché degli artt. 1362-1371 c.c. e norme collegate (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur
a fronte di mancanza di giustificazione dell'impugnato licenziamento, non ha riconosciuto al dirigente il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ex art. 18, legge n. 300/1970, come previsto quale tutela di miglior favore dal CCNL applicato al rapporto;”.
La Corte di Cassazione esaminando congiuntamente tali due motivi di censura, osservava: “…è stata chiarita dalla giurisprudenza di questa Corte l'estensione dell'applicabilità delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 a tutti i casi in cui il datore di lavoro voglia recedere dal rapporto per ragioni ontologicamente disciplinari, a garanzia del diritto di difesa e di tutela dell'onore, decoro, immagine, anche professionali, del lavoratore, nella varia modulazione del suo rapporto, incluso quella dirigenziale;
10. ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente
e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se,
a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso (Cass. S.U. n. n. 7880/2007; Cass. n. 2553/2015, n. 2365/2020, n. 269/2024);
11. dalla violazione di dette garanzie scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento dell'insussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso;
e l'illegittimità del licenziamento di un dirigente, anche convenzionale, comporta il diritto del lavoratore soltanto alla tutela obbligatoria, a meno che la tutela reale non sia stata prevista, appositamente, in sede di contratto collettivo o individuale, con l'obbligo della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo (Cass. n. 24246/2007; conf. Cass. n.
19554/2016);
12. la sentenza gravata, invece, deve sul punto essere cassata perché, dopo avere affermato
l'illegittimità del licenziamento per violazione delle garanzie di procedura, con un salto logico non ha esaminato il profilo delle tutele previste per la mancanza di giustificazione del recesso dal
CCNL applicato al rapporto, ai fini della tutela ivi prevista;
…”
Tanto precisato la Corte di Cassazione così provvedeva: “in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti, con rinvio alla Corte
d'Appello di Napoli in diversa composizione, per procedere all'applicazione della tutela prevista dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto per il dirigente del cui licenziamento, nel caso in esame, è stata accertata l'illegittimità, nonché per provvedere sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio”.
Con ricorso depositato in data 24.3.2025, riassumeva il giudice e concludeva Parte_2 chiedendo:
“in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1320/2025 del 20 gennaio 2025 e in accoglimento del presente ricorso in riassunzione, …, accogliere il reclamo …
…e dunque: a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato licenziamento di Pt_1
17 dicembre 2018 per le ragioni tutte innanzi esposte;
b) per l'effetto, ordinare al
[...]
, …, la reintegrazione di Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 nel suo posto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del CCNL Dirigenti dei ed CP_1
Enti di sviluppo industriale, e quindi ai sensi dell'art. 1, legge n. 108/1990 e norme collegate, nonché, pertanto, condannare lo stesso , Controparte_1
…, al relativo “risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della legge n. 108/1990” (e norme collegate) in favore di sulla base della sua Parte_1 retribuzione mensile (nell'importo attestato dalle buste paga allegate in atti), dalla data della sua illegittima estromissione dal posto di lavoro a quella della sua riammissione al lavoro, sempre ex art. 1 legge n. 108 cit. (e norme collegate),… ….”. Con memoria depositata in data 20.6.2025, si costituiva il chiedendo il rigetto della CP_2 domanda di reintegra, eccependo preliminarmente che l' in tutti i precedenti gradi e fasi Pt_1 di giudizio, aveva sempre chiesto che gli fosse applicato, anche in ragione della contrattazione collettiva, il regime di tutela di cui all'art. 18, legge n. 300/1970, pertanto qualsiasi modifica apportata alle precedenti conclusioni doveva ritenersi inammissibile.
In secondo luogo, osservava il che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime CP_1 cure, l'art. 31 del CCNL doveva essere interpretato nel senso di un espresso rinvio ai principi generali in tema di licenziamento del dirigente e tali principi, alla stregua dell'art.18 St. Lav. come modificato dall'art.1, co 42 L.92/2012, ammettevano la reintegra del dirigente nel solo caso di licenziamento nullo in quanto discriminatorio, ritorsivo ovvero in quanto riconducibile agli altri casi di nullità previsti dall'ordinamento. Era, quindi, incontestabile che in base alla contrattazione collettiva invocata dal ricorrente in riassunzione fosse consentito ad entrambe le parti del rapporto di lavoro recedere ad nutum ai sensi dell'art. 2118 c.c. e che, quindi, la mancanza di giustificazione non determinava il ripristino del rapporto, ma esclusivamente le conseguenze previste dalla predetta norma in termini di preavviso.
Eccepiva ancora il che la previsione che in sede di Collegio Arbitrale, laddove CP_2 fosse ritenuto il licenziamento ingiustificato, si potesse disporre la reintegra “ai sensi dell'art. 1
L.108/90” non significava affatto che in sede giudiziale il dirigente avesse diritto alla medesima tutela reintegratoria in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla predetta norma (art. 1 L. 108/90) che, in combinato disposto con il successivo art. 3, limitava il diritto del dirigente licenziato alla reintegrazione nel posto di lavoro unicamente all'ipotesi di licenziamento determinato da ragioni discriminatorie. Né in senso contrario valevano le considerazioni avversarie basate sul verbale della Commissione Paritetica. Ed invero, il tardivo deposito di detto verbale era stato giustamente ritenuto inammissibile dal Giudice di primo grado, che aveva espunto sia il parere che la relativa istanza dagli atti del giudizio. Conseguentemente di tale parere – mai legittimamente acquisito al processo – non poteva tenersi conto ai fini del decidere.
In ogni caso, eccepiva il resistente in riassunzione, il parere in questione, contrariamente a quanto ritenuto dall'Acconcia, non era idoneo a vincolare né il datore di lavoro, né l'autorità giudiziaria poiché i membri della riunione del 16/2/2021 non erano muniti di nessun potere di rappresentanza dell' Pt_1
All'esito dell'udienza la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente è necessario sottolineare che il rigetto del ricorso proposto dal ha CP_2 determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la “illegittimità del licenziamento” intimato ad dal senza aver Parte_1 CP_2 prima dato corso alla richiesta di audizione dell'Acconcia, in violazione dell'art. 7 L. 300/70, applicabile anche ai dirigenti.
Il perimetro del giudizio di rinvio è rappresentato, pertanto, dalla individuazione dalle conseguenze previste in sede di contratto collettivo applicato al rapporto o di contratto individuale per il caso di recesso del datore di lavoro privo di giustificazione, al quale, come specificamente stabilito dalla
Cassazione, va equiparata l'ipotesi di violazione delle garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300
Il CCNL Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale 11 novembre 2016, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro di e il all'art. 25 prevede “il Parte_1 CP_2 rapporto di lavoro può essere estinto ai sensi dell'art. 2118 e 2119 c.c. …. Nel caso di recesso dell'Ente quest'ultimo deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato indicandone contestualmente i motivi ed il preavviso, se spettante.
Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'Ente, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di cui al successivo art. 31”.
L'art. 31 prevede “E' istituito a cura della e delle OO.SS. firmatarie del presente CP_6 contratto a cui il dirigente ha conferito delega, un Collegio Arbitrale nazionale a cui può essere demandato di comune accordo fra le parti il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi del precedente articolo 25 … …
Ove il collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga il ricorso del Dirigente a termine del presente articolo, disporrà contestualmente la reintegra ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/90… , fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della Legge 108/90…”.
Il CCNL, quindi, richiama la disciplina codicistica dettata dall'art. 2119 c.c. (Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto) in ordine al recesso per giusta causa e prevede la possibilità per il Dirigente, che ritenga non giustificata la motivazione addotta dall'Ente, di fare ricorso al Collegio arbitrale previsto dall'art. 31 del medesimo CCNL, strumento che non può che aggiungersi al ricorso giudiziale. Tale ultima norma, come si ricava agevolmente dal testo, introduce un procedimento arbitrale per la soluzione delle controversie riguardanti il licenziamento del dirigente, nonché le sanzioni da applicare nel caso in cui il licenziamento venga considerato, all'esito del procedimento,
“ingiustificato”. Le sanzioni sono “la reintegra ai sensi dell'art. 1 della L. 108/90” e il “diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della legge
108/90”.
Con l'Ordinanza n. 1320/2025 la Corte di Cassazione, preso atto che con la sentenza della Corte di Appello impugnata era stata accertata, con statuizione passata in giudicato, la violazione dell'art. 7 L. 300/70, ha stabilito i seguenti principi a cui questa Corte deve attenersi:
- le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, secondo e terzo comma della legge 20 maggio
1970, n. 300, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti
- dalla violazione delle garanzie stabilite dall'art. 7 comma 2 e 3 della L. 300/1970 scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dal contratto individuale o dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione
- l'illegittimità del licenziamento di un dirigente comporta il diritto soltanto alla tutela obbligatoria, a meno che la tutela reale non sia stata prevista, specificamente, in sede di contratto collettivo o individuale, con l'obbligo della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo
Ebbene, il CCNL Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale 11 novembre 2016, applicato al rapporto di lavoro tra l' e il disciplina espressamente le Pt_1 CP_1 conseguenze derivanti dal licenziamento “ingiustificato” prevedendo, si ripete, “la reintegra ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/90 …, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della Legge 108/90”.
Le eccezioni formulate dal , il quale sostiene che la disciplina del licenziamento del CP_1 dirigente dettata dal CCNL in questione è, in realtà, solo quella ordinaria dettata dall'art. 2119 c.c.
e dall'art. 18 L. 2300/1970, contrasta con il dato testuale della disciplina contrattuale. Invero l'art. 25 del CCNL detta la disciplina del recesso nel caso di contratto a tempo indeterminato e la disciplina del recesso per giusta causa. Tuttavia, lo stesso art. 25 prevede il rinvio all'art. 31 nel caso in cui intorno alla giustificatezza o meno del recesso sorga contrasto, in tal caso la disciplina è quella espressamente dettata dall'art. 31 che non prevede solo un procedimento arbitrale, ma detta anche le conseguenze che derivano dall'accertamento che il licenziamento è “ingiustificato”.
Né il dato testuale, né la logica consentono di ritenere che tali sanzioni vadano applicate solo nel caso in cui il ricorso avverso il licenziamento del dirigente sia affidato al Collegio arbitrale, tanto
è vero che è lo stesso art. 31 a fare salvo il diritto del Dirigente di adire l'autorità giudiziaria, senza prevedere, in tal caso, alcuna differenza sotto il profilo sanzionatorio, come invece sarebbe stato necessario considerando che la disciplina dettata dal cod. civ. e dalla L. 300/70, per l'ipotesi di licenziamento illegittimo o ingiustificato del dirigente, è indubbiamente meno favorevole.
Del resto, è scontato che la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il caso di licenziamento illegittimo o ingiustificato del dirigente sia dettata dalla norma che disciplina i rimedi procedurali per contestare tale illegittimità, norma che introduce, è vero, il rimedio del collegio arbitrale ma richiama anche la possibilità dell'ordinario rimedio giudiziale. Ne consegue che le sanzioni previste dall'art. 31 si applicano, indifferentemente, qualunque sia la procedura scelta dal dirigente per impugnare il licenziamento, arbitrale o giudiziale.
In termini più generali, si osserva, d'altronde, che la disciplina del licenziamento dei dirigenti è regolata principalmente dai contratti collettivi di settore, che integrano e specificano le disposizioni del Codice Civile e dello Statuto dei Lavoratori. Sono i CCNL a definire le modalità, le procedure e le tutele specifiche per i dirigenti in caso di licenziamento e, nel caso in esame, il
CCNL Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale 11 novembre 2016 prevede espressamente la sanzione della reintegra del dirigente in caso di licenziamento “ingiustificato” al quale, come previsto dall'Ordinanza n. 1320/2025 della Corte di Cassazione, va equiparata l'ipotesi di licenziamento illegittimo per violazione delle procedure di cui all'art. 7 L. n. 300/1970, configurabile nel caso in esame.
Va parimenti rigettata l'eccezione formulata dal secondo il quale l' in tutti i CP_1 Pt_1 precedenti gradi, aveva sempre chiesto che gli fosse applicato il regime di tutela di cui all'art. 18, legge n. 300/1970, pertanto qualsiasi modifica apportata alle precedenti conclusioni doveva ritenersi inammissibile. L'art.1 della L. 108/90, richiamata dall'art. 31 del CCNL, è la legge che ha modificato l'art. 18 dello statuto dei Lavoratori.
Il va, pertanto, condannato a reintegrare nel posto di lavoro Controparte_3 Pt_1 occupato al momento del licenziamento del 17 dicembre 2018, nonché al pagamento del risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, pari ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto goduta dall' al momento del licenziamento, dal giorno Pt_1 del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
Dall'importo così determinato va sottratto l'aliunde perceptum. Ed invero, l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della L. 108/90 ha carattere risarcitorio, la cui finalità è quella di riconoscere al dipendente illegittimamente licenziato un importo pari al guadagno perduto a causa della illegittima estromissione. Nel nostro ordinamento vige, tuttavia, il principio secondo cui il risarcimento non può mai risolversi in un vantaggio per il danneggiato, sicché esso non può superare il danno effettivamente subìto, con la conseguenza che dal risarcimento spettante al lavoratore illegittimamente licenziato vanno detratti i redditi percepiti dal danneggiato e conseguiti proprio grazie alla perdita del posto di lavoro, ossia redditi che non avrebbe potuto percepire in costanza di rapporto di lavoro. Al fine di individuare, nel caso di specie, quali redditi percepiti dall' nel periodo che va dal licenziamento illegittimo fino alla reintegra vadano detratti Pt_1 dall'indennità risarcitoria, occorre tenere conto della disciplina dettata dal contratto individuale stipulato tra le parti, per verificare quali attività produttive di reddito erano consentite all' Pt_1 in costanza di rapporto di lavoro con il . CP_1
Ebbene l'art. 4 del contratto di assunzione stipulato il 31.8.2016, prodotto già in primo grado dallo stesso , prevede che “E' fatto divieto al Dirigente di instaurare rapporti di lavoro Parte_1 subordinato o di lavoro autonomo, consulenza, collaborazione, partecipazione, di amministrazione, gestori o di qualunque altro genere , …anche a favore di imprese che non esercitino attività in concorrenza ovvero in conflitto con gli interessi del Consorzio, nonché di esercitare alcuna attività di impresa”. Deriva da tale norma contrattuale che qualsiasi reddito percepito dall' nel periodo considerato (licenziamento – reintegra), in virtù di una delle Pt_1 attività espressamente vietate in costanza di rapporto di lavoro con il , va portato in CP_1 detrazione dell'indennità risarcitoria a lui spettante ai sensi dell'art. 1 L. 108/90.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, nel caso di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento (cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav. n. 32130 del 31.10.2022) deve considerarsi compensativo del danno arrecato dal licenziamento non qualsiasi reddito percepito, ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa (cfr., fra le tante, Cass. n. 16136/18, Cass. n. 16143/14, Cass. 13871/07, Cass. n. 6906/09, Cass. 13715/04,
Cass. n. 11758/03).
Nel caso di specie, le energie lavorative liberate dal licenziamento non sono soltanto quelle impiegate nel rapporto ex art. 2094 cod. civ. ma anche quelle che sono state destinate ad una attività preclusa dal contratto di lavoro subordinato. Inoltre, il ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro, determina l'obbligo di restituzione della indennità di mancato preavviso e del TFR versati dal in esecuzione dell'ordinanza CP_1
22/7/2020 resa all'esito della fase sommaria
Anche rispetto a dette poste può operare la compensazione atecnica (cfr. da ultimo Cass.
12.22.2024 n. 29148).
Dunque, il risarcimento dovuto dal datore di lavoro dovrà essere ridotto anche delle somme versate all'Acconcia per i detti titoli.
Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 392 c.p.c., così provvede: condanna il alla reintegra Controparte_1 di nel posto di lavoro già occupato al momento del licenziamento del 17 Parte_1 dicembre 2018, nonché al risarcimento del danno in misura pari ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto goduta dall' al momento del licenziamento, dal recesso e Pt_1 sino a quello all'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito dallo stesso nel medesimo periodo per effetto di rapporti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, consulenze, collaborazioni, partecipazioni, rapporti di amministrazione o gestori o per l'esercizio di attività di impresa e quanto versato dal in esecuzione dell'ordinanza 22/7/2020 resa all'esito della fase Controparte_2 sommaria;
condanna, inoltre, il al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal CP_1 momento del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione;
condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, che liquida in euro 3.513,00 per il primo grado, in euro 3.308,00 per il grado di appello, in euro 2.757,00 per il giudizio di legittimità ed in euro
3.473,00 per il presente grado, oltre IVA CPA e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti Emilio Balletti e Nicola Maria Rettino, dichiaratisi antistatari.
Napoli 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa