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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 817/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), titolare della omonima Ditta individuale, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Granieri (C.F. ) (pec C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Email_1
Casali del Manco (CS) - Località Spezzano Piccolo - alla via Roma, 149
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Saveria Controparte_1 C.F._3
Cardamone (C.F. (PEC , C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Cosenza alla piazza Fausto e Luigi Gullo, 43
Appellato
1 Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita:
- In via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia della sentenza impugnata;
- nel merito: accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare in toto la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
ovvero, in subordine, ed in riforma parziale della sentenza impugnata, riconoscere in favore dell'appellante, per i motivi sopra esposti, il minor credito per lavori di € 9.670,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocata la dichiarazione di contumacia dell'appellato:
- Rigettare il gravame proposto da poiché infondato in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza
n. 465 del 6 marzo 2019.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato, propose opposizione Controparte_1 avvero il decreto ingiuntivo n. 1308/2014, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7 ottobre 2014 in favore di – per l'importo complessivo di € 11.055,00, oltre accessori e spese Parte_1
– a titolo di corrispettivo fatturato per lavori edili interni ed esterni funzionali alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'opponente (sito in Serra Pedace, alla Via delle Muse), chiedendo la revoca del provvedimento monitorio e spiegando altresì domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto al versamento della somma di € 7.500,00 per l'eliminazione dei vizi, nonché al risarcimento del danno all'immagine e/o esistenziale, da liquidare in via equitativa.
A fondamento della domanda l'opponente dedusse:
1) di avere già versato in favore dell'opposto la somma di € 22.000,00, IVA inclusa, a saldo dei lavori concordati, i quali prevedevano esclusivamente la ristrutturazione interna dell'immobile, sulla base di uno solo dei preventivi posti a base del decreto ingiuntivo, per il totale importo di €
19.500,00 (netto IVA), e di non avere mai commissionato né concordato i lavori indicati nei rimanenti preventivi su cui era fondato il provvedimento monitorio;
2) di avere provveduto personalmente all'acquisto di parte dei materiali necessari e di avere personalmente prestato attività lavorativa per l'esecuzione dei lavori;
2 3) di avere registrato che alcuni lavori erano stati effettuati in difformità a quanto stabilito in preventivo (ristrutturazione solaio con travi metalliche e non in cemento armato, senza la corrispondente riduzione del prezzo), oppure erano stati lasciati incompleti (intonaco interno), o non iniziati (terrazzo ed ingresso);
3) di dover rilevare che il continuava a detenere illegittimamente le chiavi Pt_1 dell'immobile.
Si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione e della Parte_1 domanda riconvenzionale proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto: ha richiesto la conferma del decreto opposto.
II – La sentenza di primo grado
Compiuta l'istruttoria, segnata da acquisizione documentale, assunzione di prove orali e disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, la causa venne decisa con la sentenza n. 465/2019, resa dal Tribunale di Cosenza in data 6 marzo 2019 e pubblicata in pari data.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ritenne l'opposizione parzialmente fondata, revocando il decreto ingiuntivo opposto, in quanto portante una pretesa rivelatasi in parte insussistente, all'esito della istruttoria.
In particolare:
- individuò l'oggetto del contratto in esame, affermando che, da un lato, l'opponente aveva assunto che i lavori appaltati erano solo quelli relativi al preventivo (allegato da entrambe le parti) per complessivi € 19.500,00, oltre IVA, e che dall'altro lato, l'opposto aveva dedotto l'esistenza (allegandoli) di altri 4 preventivi, riguardanti ulteriori e diversi lavori, indicati su un computo metrico in precedenza offerto al committente, con lievitazione del costo dell'appalto ad € 30.409,25, oltre IVA;
- riconobbe, tuttavia, valore meramente indiziario ai suddetti documenti – preventivi e computo metrico – non riportando essi la sottoscrizione di entrambe le parti;
- ritenne che, in sede testimoniale, , direttore dei lavori, aveva confermato Testimone_1 che era stato concordato tra committente ed appaltatore che “le opere fossero quelle descritte” nei plurimi preventivi allegati dall'opposto, ad eccezione di quello recante il n.
3, relativo alla realizzazione del massetto in cemento, alla posa in opera del pavimento ed al rifacimento dell'intonaco per civile abitazione: lavori che non furono realizzati;
- valorizzò il narrato dello stesso teste, secondo il quale era nella impossibilità di poter precisare “l'importo complessivo dell'appalto perché tutti i lavori non (erano) stati completati o non realizzati”, pur riferendo, in linea di massima, quale parte delle opere
3 fosse stata portata a termine e quale invece fosse stata non completata o non realizzata, come peraltro ammesso dallo stesso opposto in sede di interrogatorio formale;
- osservò che le predette circostanze erano state confermate anche dagli altri testi escussi, le cui affermazioni ritenne, rispetto a quelle del direttore dei lavori, più imprecise e generiche;
- evidenziò, in particolare:
o che si era limitato a riferire di aver effettuato, per il i Controparte_2 CP_1 lavori di incamiciatura delle pareti, senza aggiungere altro;
o che aveva affermato di aver “aiutato” il pur senza Controparte_3 Pt_1 esserne alle dipendenze, per 10/15 giorni durante l'esecuzione dell'appalto, per la realizzazione di alcuni lavori, senza riferire nulla sugli altri;
- affermò, pertanto, che solo la relazione di C.T.U. aveva permesso di appurare quali, in concreto, fossero state le opere realizzate dall'appaltatore e se le stesse fossero state eseguite a regola d'arte;
- di conseguenza, ricostruì l'esatta contabilità del contratto, asseverando le contrapposte pretese dell'una o dell'altra parte: “… il compimento, ad opera dell'appaltatore opposto, di opere (per la cui tipologia si rimanda, per brevità, all'elaborato) complessivamente stimate, giusta correzione effettuata in seguito ad una delle osservazioni di parte, in €
19.794,86, iva inclusa.”;
- ritenne, pertanto – risultando documentato e non contestato il versamento ad opera del della somma complessiva di € 22.000,00 – di dover condannare il alla CP_1 Pt_1 restituzione della rimanente somma di € 2.205,14, a favore dell'opponente, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta;
- ritenne, infine, di non poter riconoscere al alcuna ulteriore somma a titolo di CP_1 risarcimento danni, in difetto di dimostrazione della natura e dell'entità dei pregiudizi patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza del parziale inadempimento del Pt_1 alle proprie obbligazioni;
- accolse, quindi, l'opposizione e la domanda convenzionale con essa proposta, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposto al pagamento della complessiva somma di
€ 2.205,14 oltre interessi da computarsi dalla domanda fino al soddisfo;
- pose a carico dell'opposto tutte le spese di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nonché le spese e competenze di C.T.U.1.
4 III – Il giudizio di secondo grado
Avverso la decisione sopra indicata, con atto di citazione notificato in 12 aprile 2019, ha proposto gravame lamentando l'erroneità della sentenza e chiedendone la Parte_1 riforma.
L'appellante, a fondamento del gravame, ha posto 2 motivi così riassumibili:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – vizio di ultrapetizione – nella parte in cui la sentenza ha decurtato l'importo dei lavori previsti nel primo preventivo (ristrutturazione interna del fabbricato di € 19.500,00) sulla base della ricostruzione dell'entità dei lavori eseguiti e della rideterminazione dei relativi prezzi, nonché del controllo della esecuzione a regola d'arte dei lavori, ad opera del CTU, in assenza di domanda e/o di contestazioni di parte, ed anzi a fronte della accettazione espressa dei lavori e dei prezzi;
2) illegittimità della sentenza nella parte in cui – relativamente ai lavori dei rimanenti preventivi – ha recepito l'operato e le conclusioni del CTU sia riguardo alla tipologia e all'entità dei lavori e delle opere eseguite dall'appaltatore, che alla stima delle stesse, quest'ultima attraverso l'automatica applicazione del Prezziario regionale delle OO.PP. - vizio di omessa pronuncia;
erroneo, insufficiente e/o omesso esame delle prove;
erroneità della valutazione.
La Corte, alla prima udienza del 24 settembre 2019, rilevato che non Controparte_1 si era costituito, nonostante la rituale notificazione dell'appello all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Marco Oliverio (suo difensore domiciliatario in primo grado), ne ha dichiarato la contumacia;
in quella stessa sede ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviato la causa all'udienza del 27 settembre 2022, per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata il 14 settembre 2022 si è costituito in giudizio
[...]
il quale, resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in CP_1 fatto e in diritto.
-- revoca il decreto ingiuntivo n. 1308/2014 R.D.I. emesso il 07.10.2014 dall'intestato Tribunale, siccome portante una pretesa creditoria non sussistente;
-- condanna alla restituzione, in favore di , della somma complessiva di € Parte_1 Controparte_1 2.205,14, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 145,50 Parte_1 per esborsi documentati ed in € 3.100,00 per competenze professionali, oltre rimborso forf. spese gen. 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco Oliverio, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico esclusivo di spese e competenze di ctu, liquidate giusta decreto in Parte_1 atti, con diritto dell'opponente all'integrale restituzione di quanto eventualmente anticipato al consulente”.
5 Transitato il fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 14 maggio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
IV – Le valutazioni della Corte
§1
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure assumendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che i lavori preventivati nei cinque documenti prodotti costituissero oggetto di un unico contratto di appalto: ha sostenuto che, al contrario, essi avrebbero generato distinte obbligazioni trattandosi di diversi contratti, redatti in tempi diversi, ed attenendo ad opere non considerate dalle parti “funzionalmente destinate ad uno scopo unitario”; a tal fine ha valorizzato l'attività posta in essere C.T.U., che aveva considerato separatamente i lavori e prezzi oggetto dei singoli preventivi, “elencandoli con una diversa classificazione alfanumerica”.
Sulla base di tali affermazioni, ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'attribuire mero valore indiziario alla documentazione prodotta – preventivi e computo metrico
– disponendo la C.T.U. sulla totalità dei lavori eseguiti e nel decurtare, all'esito, il corrispettivo indicato in detti documenti.
L'appellante ha poi dedotto che il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, disponendo la C.T.U., poiché l'odierno appellato aveva provveduto al pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori previsti nel primo preventivo, accettando pertanto il suo contenuto oggetto di mancata contestazione in giudizio – non avendo l'odierno appellato mai avanzato domanda di garanzia per vizi dell'opera ex art. 1668 c.c. – così assumendo che non avrebbe dovuto tenersi conto della perizia espletata, in quanto meramente esplorativa, e all'esito della quale si era assistito alla ricostruzione dell'entità di tutte le opere eseguite, con relativa rideterminazione dei relativi prezzi, nonché alla decurtazione del corrispettivo pattuito.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errore del giudice di prime cure, con riferimento ai lavori previsti nei preventivi n. 2, 3, 4 e 5, per aver recepito le valutazioni del Consulente Tecnico d'Ufficio circa l'entità, la tipologia e la stima delle opere eseguite, contestando altresì l'applicazione del Prezziario Regionale delle OO.PP., applicabile quest'ultimo solo alle grandi opere pubbliche, nonché l'aver effettuato la stima a misura anziché a corpo per alcune lavorazioni.
6 Sulla scorta di tanto ha chiesto procedersi a rideterminare la somma per come preventivata dall'appaltatore.
Ancora, ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere contestata la stima e non anche l'esecuzione di talune lavorazioni, in particolare quelle relative al “magazzino”, di cui al preventivo n. 3, per come espressamente contestato, per il tramite delle osservazioni del
C.T.P. Ing. , circa la loro effettiva realizzazione. Per_1
§2
L'appello è infondato
Devono qui, preliminarmente, fissarsi i principi fondamentali regolanti il procedimento monitorio.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento: l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale è l'opposto che deve dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere, con il decreto ingiuntivo, assumendo quindi la posizione sostanziale di attore;
mentre l'opponente, che contesta il diritto azionato con il ricorso, assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di provare l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 13240/2019).
Pertanto, nel caso in cui si controverta, come nel caso di specie, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore - nella specie il convenuto in opposizione - fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 с. с., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda
(v. Cass. Civ. Sent. nn. 17959/2016; 1511/1989).
Pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nel caso di specie, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la suddetta somma di € 11.055,00 (oltre interessi legali e spese), quale saldo fatture dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di proprietà del l'odierno appellato ha contestato la sussistenza CP_1
7 dei presupposti per la sua emissione, con riguardo non solo al mancato completamento dei lavori per come preventivati e, comunque, alla loro errata realizzazione, ma di aver già provveduto al loro pagamento per un totale di € 22.000,00 (come da fatture ed estratti conto prodotti); a tal riguardo, ha infatti, messo in evidenza che, anteriormente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, era sorta contestazione tra le parti in ordine alla esecuzione dei lavori, costringendo lo stesso a rivolgersi ad altro muratore per la conclusione degli stessi.
Ne consegue che, spettando all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere di provare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (Cass.
Civ., Sez. II, Sent. n. 2303/2017; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 16530/2016), spettava all'opposto fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite: allo scopo sarebbe stato necessario dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto ("saldo") si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito, come giustamente rilevato in prime cure, i preventivi non sottoscritti da entrambe le parti, né tanto meno il computo metrico estimativo, redatto tra l'altro da altra ditta in data antecedente al periodo di riferimento dei preventivi prodotti.
Corretta appare la determinazione adottata sul punto dal primo Giudice – che ha attribuito a tali documenti valenza indiziaria circa la sussistenza e l'oggetto di un contratto di appalto – nella parte in cui ha anche ritenuto che essi non consentissero di individuare quali lavori effettivamente fossero stati realizzati, quali no e in che modo i primi siano stati correttamente portati a compimento.
Appare immune da censure la decisione di disposizione di CTU, stante anche il tenore delle dichiarazioni testimoniali, inidonee ad individuare con precisione quali lavori siano stati portati a termine e quali non siano stati completati o non realizzati (circostanza emersa anche in sede di dichiarazioni testimoniali da parte di - udienza del 20.9.2016 - : “non posso dire Testimone_1
l'importo complessivo perché i lavori citati in precedenza non stati completati”, per come confermato dallo stesso in sede di interrogatorio formale del 20.9.2016, “è vero, il lavoro Pt_1
è stato realizzato per il 50-60% per come preventivato …”), nonché lo stesso ammontare complessivo del credito preteso, oggetto di contestazione tra le parti.
Deve, altresì, evidenziarsi che lo stesso odierno appellante aveva fatto richiesta, in sede di costituzione in primo grado, “disporsi CTU circa i lavori eseguiti e i relativi prezzi” (cfr. pag. 4 comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 27.4/2015), per come ribadita sia in sede di memoria difensiva ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. del 25 giugno 2025, sia all'udienza del 20 settembre 2016, all'esito dell'escussione dei testi e dell'interrogatorio formale dell'opposto.
8 Deve concludersi, infine, che alcun tipo di contestazione può essere sollevata nei confronti della relazione di perizia depositata in primo grado, con particolare riguardo alla rideterminazione dei corrispettivi dei lavori, effettivamente individuati e quantificati attraverso la corretta applicazione del Prezziario Regionale.
Ineccepibile, in definitiva, si profila sia il ricorso alla relazione del CTU come fondante la decisione, sia il merito di essa, non profilandosi in alcuna misura dimostrata la sua erroneità.
Occorre anche mettere in evidenza che sul punto l'appellante non si confronta con la sentenza di primo grado e in particolare sulla ragione che ha spinto il giudice a fondare la propria decisione sulla perizia, ossia l'assenza di alcun documento idoneo a provare la specifica pattuizione dei lavori da eseguire ed effettivamente eseguiti;
nondimeno, merita di essere segnalato che immune da censure pare essere la determinazione adottata in tal senso, a fronte della rilevata mancata specifica pattuizione sull'ammontare del valore effettivo degli stessi.
Non appare allora dotata di pregio la tesi secondo la quale non corretta si profilerebbe la assunzione, in seno alla motivazione, della conclusione della necessità di ritenere – per come evidenziato dal Consulente d'Ufficio – necessario e corretto il ricorso ad un criterio oggettivo di quantificazione: “il Prezziario della Regione Calabria, vigente ratione temporis, pubblicato sul
BURC regionale e redatto dalla UnionCamere con riferimento ai prezzi correnti di mercato”.
Si impone il rigetto dell'appello.
V – Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento a quanto indicato nei DD.MM. 55/2014 e 147/202022, causa del valore compreso nel range che va da € 5.201 a €
26.000, parametro medio.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante la sussistenza dell'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da titolare dell'omonima ditta individuale, con atto di citazione Parte_1 notificato in data 12 aprile 2019, avverso la sentenza n. 465/2019, resa dal Tribunale di Cosenza in data 6 marzo 2019, pubblicata in pari data, non notificata, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
9 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado di giudizio in favore di che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“- accoglie l'opposizione e, parzialmente, la domanda riconvenzionale con essa proposta e, per l'effetto: