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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2023, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, Piazza Mensini n. 2, presso lo studio dell'avv. Patrizia Fabiani, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Grosseto, Piazza De Maria n. 10, presso lo studio degli avv.ti Laura Parlanti e Alessandro
Bocchi, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositata in luogo dell'udienza del 10.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, conveniva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
dal quale si separò nel 2014 e divorziò nel 2019, per ivi sentirlo Controparte_1 condannare a restituirle la somma di € 48.259,11 dalla stessa impiegata nel mese di giugno 2012 per estinguere anticipatamente due mutui intestati all'ex marito.
pagina 1 di 6 Si costituiva in giudizio l' il quale instava pregiudizialmente per la conversione del CP_1 rito ex art. 702-ter, co. 3 c.p.c., e contestava nel merito la pretesa avversaria, da un lato eccependo la consumazione di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi fra i coniugi all'interno dell'accordo incorporato nel ricorso congiunto di separazione del novembre
2013, dall'altro assumendo d'aver impiegato per anni risorse personali per acquistare e ristrutturare immobili di proprietà della Parte_1
All'esito della prima udienza, il Giudice disponeva il mutamento del rito, concedendo alla nuova udienza dell'11.7.2023 i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attrice e decisa all'udienza cartolare del 10.6.2025, all'esito del deposito di note conclusive e della discussione ex art. 281-sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta.
I sigg. e sono stati coniugati dal 1994 al 2019, cioè fino alla pronuncia Parte_1 CP_1 con cui il Tribunale di Grosseto ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio (all. 22 del convenuto).
Nelle more, precisamente nel febbraio 2014, intervenne il decreto di omologa della separazione consensuale, emesso a fronte del ricorso congiunto depositato dalle parti nel mese di novembre 2013 (all. 13 del convenuto).
È poi documentato che la sig.ra a giugno 2012, quindi ben prima della Parte_1 separazione, provvide all'estinzione anticipata di due mutui all'epoca intestati all' CP_1 versando alla banca l'importo di € 48.259,11 (all.ti 3-7 dell'attrice).
In questa sede l'attrice pretende il rimborso di tale somma, mentre il convenuto - previo resoconto delle vicende patrimoniali che interessarono la famiglia in costanza di matrimonio (all.ti 2-12) - ritiene che le parti, nell'addivenire alla separazione personale consensuale, avessero raggiunto un accordo globale sui loro rapporti patrimoniali, insuscettibile d'essere ridiscusso in separato giudizio, riferendo al contempo come tutti detti rapporti dovrebbero al limite riesaminarsi avendo riguardo all'intera storia familiare, atteso che per oltre dieci anni egli avrebbe impiegato risorse proprie per acquistare e ristrutturare immobili di proprietà della ivi compreso quello il cui retratto della Parte_1 vendita fu utilizzato per l'estinzione dei mutui a lui intestati.
pagina 2 di 6 Il punctum dolens della vicenda è a ben vedere rappresentato dalla controversia in ordine all'assorbimento - per mezzo dell'accordo di separazione del 2013 poi omologato dal
Tribunale nel 2014 - di tutte le questioni patrimoniali all'epoca pendenti fra i coniugi.
Si riportano le condizioni pattuite fra i medesimi in sede di separazione:
«2- La casa coniugale, con tutto quanto la arreda, di proprietà del sig. e intestata CP_1 interamente al medesimo rimarrà nella sua disponibilità.
3- Le rispettive quote, tutte individuate al NCEU del comune di Grosseto:
a) al foglio 165 part. 542 sub. 35 di proprietà per 1/1 della sig.ra Parte_1
b) al foglio 165 part. 542 sub. 36 di proprietà per 1/2 della sig.ra Parte_1
c) al foglio 165 part. 542 sub. 37 di proprietà per 1/2 della sig.ra Parte_1
(…) verranno trasferite, titolo gratuito, e come regolazione della situazione patrimoniale tra coniugi, al sig. Controparte_1
4- Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla richiedono l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento. (…)
7- I coniugi danno atto di avere già provveduto, per i beni e le questioni ivi non trattate,
a dividere i beni di comune proprietà».
Come noto, non si rinviene nel nostro ordinamento il principio che la separazione consensuale dei coniugi debba contenere la disciplina di ogni rapporto tra gli stessi, anche in materia patrimoniale.
La separazione consensuale ha un contenuto necessario e uno eventuale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che "la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito, da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata... ne consegue che questi ultimi... restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c." (cfr. ex plurimis Cass. n.
5061/2021).
All'atto della separazione, pertanto, i coniugi sono liberi di regolare anche tutti i pregressi rapporti, diversi da quelli strettamente personali conseguenti al matrimonio, tramite accordi aventi effetto conciliativo, transattivo e financo dismissivo di diritti, purché disponibili, tra i quali, senza dubbio, sono da ricomprendere i diritti di credito, come pagina 3 di 6 quello vantato in causa dall'attrice, che nella specie deve ritenersi oggetto di rinuncia, stante il tenore complessivo dell'atto dal quale affiora l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la previa divisione dei beni in comune e la cessione da parte dell'odierna attrice, a titolo gratuito, di alcune porzioni immobiliari in favore del convenuto a regolazione della loro situazione patrimoniale.
L'interpretazione degli accordi di separazione raggiunti fra i coniugi attraverso i principi generali di interpretazione dei contratti, ex artt. 1362 e ss. c.c., sembra porre al cospetto di un patto abdicativo da parte della sig.ra legittimamente posto in relazione Parte_1 occasionale con il regime di separazione personale e, come tale, ricondotto nel novero delle intese rientranti nell'ampio potere, riconosciuto ai coniugi, di regolamentare i propri diritti disponibili.
D'altronde, allorquando le espressioni usate dalle parti negoziali facciano emergere, in via immediata, la comune volontà delle stesse, il Giudice è tenuto ad arrestarsi al significato letterale delle parole, non potendo fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, se non fuori dall'ipotesi di ambiguità della clausola, previa rigorosa dimostrazione, del mero dato letterale, a evidenziare in modo soddisfacente l'intento contrattuale.
La clausola controversa, anche letta in combinato con le altre inserite nel contesto negoziale, permette d'individuarne un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferito al complessivo accordo raggiunto dai coniugi e non appare rivestire il ruolo di clausola di mero stile e, pertanto, priva di efficacia negoziale (cfr. Cass. n. 19876/2011).
Il chiaro tenore della clausola, di portata facilmente intuibile con il ricorso all'ordinaria diligenza, indica che con il complessivo accordo raggiunto i coniugi avessero definito ogni questione di natura patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale, tanto più laddove la separazione avvenne a distanza di oltre un anno dalla genesi del credito rivendicato in questa sede dall'attrice, e tale reciproco riconoscimento non lascia spazio alle osservazioni critiche dell'attrice.
La tesi difensiva di quest'ultima, del resto, non chiarisce validamente le ragioni che avrebbero portato le parti a escludere dagli accordi, e dalle reciproche concessioni che inevitabilmente accompagnano le soluzioni conciliative, il credito per cui è causa, limitandosi a giustificare il tenore della clausola al comune intento di conseguire i vantaggi fiscali per i trasferimenti immobiliari operati in occasione dei patti familiari.
Tuttavia, l'art. 19 della L. 74/1987 dispone che: «Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione
pagina 4 di 6 degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».
L'esenzione di cui sopra, a fronte della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, è stata estesa anche gli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Sul punto, la Corte di Cassazione è intervenuta con varie pronunce (cfr. ex plurimis Cass.
n. 11458/2005, Cass. n. 16348/2013, Cass. n. 860/2014, Cass. n. 3110/2016, Cass. n.
4144/2021) per riconoscere l'esenzione fiscale a tutti gli accordi di separazione che rientrino nel concetto di "negoziazione globale", in quanto volti a definire in modo stabile la crisi coniugale, quale che sia la forma che i negozi vengano ad assumere. L'elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo è individuato nella centralità dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell'ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalità di definizione.
È vero che l'interpretazione di una disposizione di legge consente scelte di strumenti attuativi di volontà delle parti potenzialmente tali da realizzare intenti elusivi della normativa tributaria – incentivando a far confluire nell'atto di separazione accordi non funzionali a disciplinare stabilmente gli aspetti patrimoniali e personali della separazione al fine di conseguire un indebito risparmio fiscale -, ma è altresì vero che tutti gli atti e le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale avvengono sotto il controllo del giudice e comunque la prevenzione e repressione delle condotte elusive non può di certo essere neutralizzata inserendo nell'accordo di separazione la previsione di “gratuità” del trasferimento immobiliare e ancorando quest'ultimo alla “regolazione dei rapporti patrimoniali ed economici fra i coniugi”.
Sembra, tra l'altro, poco plausibile che la sig.ra vantando un credito Parte_1 certamente non risibile, abbia omesso di disciplinarne le sorti con l'ex coniuge attraverso una scrittura privata a latere dell'accordo sottoposto all'omologa del Tribunale per garantirsene comunque la soddisfazione.
Conclusivamente, la domanda attorea non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in €
7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 10 giugno 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2023, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, Piazza Mensini n. 2, presso lo studio dell'avv. Patrizia Fabiani, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Grosseto, Piazza De Maria n. 10, presso lo studio degli avv.ti Laura Parlanti e Alessandro
Bocchi, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositata in luogo dell'udienza del 10.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, conveniva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
dal quale si separò nel 2014 e divorziò nel 2019, per ivi sentirlo Controparte_1 condannare a restituirle la somma di € 48.259,11 dalla stessa impiegata nel mese di giugno 2012 per estinguere anticipatamente due mutui intestati all'ex marito.
pagina 1 di 6 Si costituiva in giudizio l' il quale instava pregiudizialmente per la conversione del CP_1 rito ex art. 702-ter, co. 3 c.p.c., e contestava nel merito la pretesa avversaria, da un lato eccependo la consumazione di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi fra i coniugi all'interno dell'accordo incorporato nel ricorso congiunto di separazione del novembre
2013, dall'altro assumendo d'aver impiegato per anni risorse personali per acquistare e ristrutturare immobili di proprietà della Parte_1
All'esito della prima udienza, il Giudice disponeva il mutamento del rito, concedendo alla nuova udienza dell'11.7.2023 i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attrice e decisa all'udienza cartolare del 10.6.2025, all'esito del deposito di note conclusive e della discussione ex art. 281-sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta.
I sigg. e sono stati coniugati dal 1994 al 2019, cioè fino alla pronuncia Parte_1 CP_1 con cui il Tribunale di Grosseto ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio (all. 22 del convenuto).
Nelle more, precisamente nel febbraio 2014, intervenne il decreto di omologa della separazione consensuale, emesso a fronte del ricorso congiunto depositato dalle parti nel mese di novembre 2013 (all. 13 del convenuto).
È poi documentato che la sig.ra a giugno 2012, quindi ben prima della Parte_1 separazione, provvide all'estinzione anticipata di due mutui all'epoca intestati all' CP_1 versando alla banca l'importo di € 48.259,11 (all.ti 3-7 dell'attrice).
In questa sede l'attrice pretende il rimborso di tale somma, mentre il convenuto - previo resoconto delle vicende patrimoniali che interessarono la famiglia in costanza di matrimonio (all.ti 2-12) - ritiene che le parti, nell'addivenire alla separazione personale consensuale, avessero raggiunto un accordo globale sui loro rapporti patrimoniali, insuscettibile d'essere ridiscusso in separato giudizio, riferendo al contempo come tutti detti rapporti dovrebbero al limite riesaminarsi avendo riguardo all'intera storia familiare, atteso che per oltre dieci anni egli avrebbe impiegato risorse proprie per acquistare e ristrutturare immobili di proprietà della ivi compreso quello il cui retratto della Parte_1 vendita fu utilizzato per l'estinzione dei mutui a lui intestati.
pagina 2 di 6 Il punctum dolens della vicenda è a ben vedere rappresentato dalla controversia in ordine all'assorbimento - per mezzo dell'accordo di separazione del 2013 poi omologato dal
Tribunale nel 2014 - di tutte le questioni patrimoniali all'epoca pendenti fra i coniugi.
Si riportano le condizioni pattuite fra i medesimi in sede di separazione:
«2- La casa coniugale, con tutto quanto la arreda, di proprietà del sig. e intestata CP_1 interamente al medesimo rimarrà nella sua disponibilità.
3- Le rispettive quote, tutte individuate al NCEU del comune di Grosseto:
a) al foglio 165 part. 542 sub. 35 di proprietà per 1/1 della sig.ra Parte_1
b) al foglio 165 part. 542 sub. 36 di proprietà per 1/2 della sig.ra Parte_1
c) al foglio 165 part. 542 sub. 37 di proprietà per 1/2 della sig.ra Parte_1
(…) verranno trasferite, titolo gratuito, e come regolazione della situazione patrimoniale tra coniugi, al sig. Controparte_1
4- Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla richiedono l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento. (…)
7- I coniugi danno atto di avere già provveduto, per i beni e le questioni ivi non trattate,
a dividere i beni di comune proprietà».
Come noto, non si rinviene nel nostro ordinamento il principio che la separazione consensuale dei coniugi debba contenere la disciplina di ogni rapporto tra gli stessi, anche in materia patrimoniale.
La separazione consensuale ha un contenuto necessario e uno eventuale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che "la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito, da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata... ne consegue che questi ultimi... restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c." (cfr. ex plurimis Cass. n.
5061/2021).
All'atto della separazione, pertanto, i coniugi sono liberi di regolare anche tutti i pregressi rapporti, diversi da quelli strettamente personali conseguenti al matrimonio, tramite accordi aventi effetto conciliativo, transattivo e financo dismissivo di diritti, purché disponibili, tra i quali, senza dubbio, sono da ricomprendere i diritti di credito, come pagina 3 di 6 quello vantato in causa dall'attrice, che nella specie deve ritenersi oggetto di rinuncia, stante il tenore complessivo dell'atto dal quale affiora l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la previa divisione dei beni in comune e la cessione da parte dell'odierna attrice, a titolo gratuito, di alcune porzioni immobiliari in favore del convenuto a regolazione della loro situazione patrimoniale.
L'interpretazione degli accordi di separazione raggiunti fra i coniugi attraverso i principi generali di interpretazione dei contratti, ex artt. 1362 e ss. c.c., sembra porre al cospetto di un patto abdicativo da parte della sig.ra legittimamente posto in relazione Parte_1 occasionale con il regime di separazione personale e, come tale, ricondotto nel novero delle intese rientranti nell'ampio potere, riconosciuto ai coniugi, di regolamentare i propri diritti disponibili.
D'altronde, allorquando le espressioni usate dalle parti negoziali facciano emergere, in via immediata, la comune volontà delle stesse, il Giudice è tenuto ad arrestarsi al significato letterale delle parole, non potendo fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, se non fuori dall'ipotesi di ambiguità della clausola, previa rigorosa dimostrazione, del mero dato letterale, a evidenziare in modo soddisfacente l'intento contrattuale.
La clausola controversa, anche letta in combinato con le altre inserite nel contesto negoziale, permette d'individuarne un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferito al complessivo accordo raggiunto dai coniugi e non appare rivestire il ruolo di clausola di mero stile e, pertanto, priva di efficacia negoziale (cfr. Cass. n. 19876/2011).
Il chiaro tenore della clausola, di portata facilmente intuibile con il ricorso all'ordinaria diligenza, indica che con il complessivo accordo raggiunto i coniugi avessero definito ogni questione di natura patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale, tanto più laddove la separazione avvenne a distanza di oltre un anno dalla genesi del credito rivendicato in questa sede dall'attrice, e tale reciproco riconoscimento non lascia spazio alle osservazioni critiche dell'attrice.
La tesi difensiva di quest'ultima, del resto, non chiarisce validamente le ragioni che avrebbero portato le parti a escludere dagli accordi, e dalle reciproche concessioni che inevitabilmente accompagnano le soluzioni conciliative, il credito per cui è causa, limitandosi a giustificare il tenore della clausola al comune intento di conseguire i vantaggi fiscali per i trasferimenti immobiliari operati in occasione dei patti familiari.
Tuttavia, l'art. 19 della L. 74/1987 dispone che: «Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione
pagina 4 di 6 degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».
L'esenzione di cui sopra, a fronte della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, è stata estesa anche gli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Sul punto, la Corte di Cassazione è intervenuta con varie pronunce (cfr. ex plurimis Cass.
n. 11458/2005, Cass. n. 16348/2013, Cass. n. 860/2014, Cass. n. 3110/2016, Cass. n.
4144/2021) per riconoscere l'esenzione fiscale a tutti gli accordi di separazione che rientrino nel concetto di "negoziazione globale", in quanto volti a definire in modo stabile la crisi coniugale, quale che sia la forma che i negozi vengano ad assumere. L'elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo è individuato nella centralità dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell'ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalità di definizione.
È vero che l'interpretazione di una disposizione di legge consente scelte di strumenti attuativi di volontà delle parti potenzialmente tali da realizzare intenti elusivi della normativa tributaria – incentivando a far confluire nell'atto di separazione accordi non funzionali a disciplinare stabilmente gli aspetti patrimoniali e personali della separazione al fine di conseguire un indebito risparmio fiscale -, ma è altresì vero che tutti gli atti e le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale avvengono sotto il controllo del giudice e comunque la prevenzione e repressione delle condotte elusive non può di certo essere neutralizzata inserendo nell'accordo di separazione la previsione di “gratuità” del trasferimento immobiliare e ancorando quest'ultimo alla “regolazione dei rapporti patrimoniali ed economici fra i coniugi”.
Sembra, tra l'altro, poco plausibile che la sig.ra vantando un credito Parte_1 certamente non risibile, abbia omesso di disciplinarne le sorti con l'ex coniuge attraverso una scrittura privata a latere dell'accordo sottoposto all'omologa del Tribunale per garantirsene comunque la soddisfazione.
Conclusivamente, la domanda attorea non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in €
7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 10 giugno 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6