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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. nr. 580/2021 (cui è riunita R.G. 585/2021)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27/07/2021 per R.G. 580/2021 e per R.G. 585/2021 Da P. IVA ) RT P.IVA_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Dante Duranti e Raffaella Rinaldi, nello studio dei quali, in Perugia, C.so Vannucci n. 47, è elettivamente domiciliato, Parte appellante nella causa n. 580/2021 Parte appellata nella causa n. 585/2021 contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Veggiari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cerea (VR), via Paride da Cerea 4, Parte appellata nelle cause nn. 580/2021 e 585/2021 e
contro
P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Veggiari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cerea (VR), via Paride da Cerea 4 Parte appellante nella causa n. 585/2021
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 137/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 25.06.2021 e pubblicata in pari data, notificata in data 28.06.2021.
In punto: differenze retributive.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante DELLA - R.G. 580/2021 : Voglia l'ecc.ma RT
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previ gli adempimenti di rito di cui all'art. 435 c.p.c., accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata: -respingere integralmente il ricorso e tutte
1 le domande avversarie, con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio. - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado quanto alla ricorrenza del diritto di al riconoscimento di differenze retributive, riformare in parte qua la CP_1 sentenza di primo grado nel quantum, in considerazione degli errori indicati in narrativa.
Per parte appellante - R.G. 585/2021 : Piaccia Controparte_2 alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., in accoglimento del presente appello, a) riformare parzialmente la sentenza impugnata nei capi di domanda sopra esposti e, per l'effetto rigettare tutte le avverse domande proposte dal Sig. siccome CP_1 infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, con ogni conseguenza di gradata dichiarare la in qualità di capo gruppo mandataria, in persona Parte_2 del legale rap re indenne Controparte_2 da ogni pregiudizio economico, derivante dalle pretese vantate dal lavoratore;
c) condannare il Sig.
[...]
a restituire a le somme che a seguito della ema CP_1 Controparte_2 sentenza e della riforma di quella di primo grado risulteranno essere non più dovute. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata - appello incidentale - - R.G. 580/2021 e CP_1 585/2021 : Ogni contraria istanza, deduzione o ec incidentale: accertare lo svolgimento da parte del sig. di lavoro a tempo pieno e l'illegittimità delle trattenute in CP_1 busta paga a titolo di “ferie go re goduta”, “permessi goduti”, e conseguentemente condannare la in persona, Controparte_3 ris o ex art. 29 d. lgs 27672003, art. 1676 c.c. e art. 13 d. lgs. 163/2006 per i motivi e le causali di cui al ricorso introduttivo, o, in subordine, ciascuna per la parte di propria competenza, al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 3.373,27 a titolo di indebite trattenute per “ore di assenza” in busta paga, o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
Nel merito: respingere l'appello e le domande tutte ex adverso svolte dalla ditta RT Controparte_ e da perché infondate in fatto
[...] CP_2 ragioni sopra esposte. In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio interamente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata - R.G. 585/2021 : voglia la ecc.ma Corte RT
d'appello di Venezia: -in via preliminare, disporre la riunione dei procedimenti RG 585/2021 e 580/2021; -nel merito: -respingere l'appello di relativo al Controparte_2 rigetto della domanda riconvenzionale trasversale ermando in parte qua la sentenza gravata;
-accogliere l'appello di quanto Controparte_2 al resto. Con vittoria di spese e compensi professionali.
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MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata n. 137/2021 il Tribunale di Rovigo, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso, avente ad oggetto differenze retributive, presentato dal lavoratore , assunto CP_1 dal 27.06.2016 al 14.09.2017, con la mansione di operatore ecologico presso la società PA ER RL (società, fallita, facente parte di ATI con mandataria e capogruppo la ditta individuale DELLA CAMERA GIANNI, la quale sottoscriveva un contratto di appalto con Parte_3
[..
[...] ). Il Tribunale di Rovigo condannava in solido le società convenute a
[...] corrispondere al lavoratore la somma di € 10.610,62 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo. Rigettava, nel resto, il ricorso del lavoratore nonché la domanda riconvenzionale proposta da di condanna del Controparte_2 [...] lla manleva. RT
1.1. Il giudice del primo grado, in particolare:
• Rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevate dalle ditte committenti [non oggetto di appello];
• Rigettava l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per non essere stata convenuta la datrice di lavoro dell' non oggetto di appello]; CP_1
• Rigettata l'eccezione di giudicato per avere l' già richiesto ad CP_1 il pagamento delle somme portate dalle buste paga emesse CP_3 dalla datrice di lavoro [non oggetto di appello]; Parte_4
• Rigettava l'eccezione di decadenza, sempre sollevata da evidenziando come il contratto di Controparte_2 appalto avesse cassato di produrre i propri effetti il 31/12/2020 [non oggetto di appello].
1.2. Il Tribunale di Rovigo, nel merito, escluso che l avesse operato CP_1 anche nell'ambito di altri appalti, ha ritenuto provato, in via documentale (per come confermata dai testimoni escussi la documentazione in atti e, in ogni caso, non contestata), lo svolgimento da parte del lavoratore di lavoro straordinario diurno e notturno [<A fronte della documentazione acquisita in giudizio e delle testimonianze sopra indicate, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento, da parte dell'attore, di lavoro straordinario diurno e notturno nel corso dell'intero rapporto di lavoro nella misura richiesta in ricorso, stante la ricordata prova documentale proveniente dai prospetti presenza che non sono stati contestati dalle convenute, dovendosi conseguentemente condannare le società resistenti, in solido tra loro ex art. 29, 2° comma, D. Lgs. 276/2003 e art. 48, 5° comma, D. Lgs. 50/2016, al pagamento delle rispettive differenze retributive, dedotto quanto già corrisposto dalla società datrice di lavoro, atteso che dai cedolini paga (doc. 12 all. ricorso) risulta essere stata versata al lavoratore, a tale titolo, la somma pari ad € 3.253,39, e dunque complessivamente € (15.808,48- 3.253,39, detratta anche la somma indicata come spettante per trattenuta ore assenza, € 3.373,27) 9.184,82>>].
3 Il Tribunale di Rovigo ha invece escluso la fondatezza della domanda con la quale l'TI chiedeva il riconoscimento dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 34 del CCNL sia perché non provati i presupposti di riconoscimento della stessa sia perché non avente natura strettamente retributiva e, come tale, da poter essere posta in capo alle società committenti ai sensi dell'art. 29, DLgs 276/2003.
Ha riconosciuto, però, il diritto alla percezione dell'indennità di chiamata (90 chiamate).
Il giudice di prime cure ha poi rigettato le ulteriori domande di natura risarcitoria (danno da lavoro usurante) in quanto non di carattere retributivo e, come tali, non di competenza solidale delle società committenti l'appalto bensì del solo datore di lavoro [non oggetto di appello incidentale].
1.4. Ha infine rigettato la domanda di manleva proposta dalla società in danno del <atteso che l'art. 31 del CP_3 RT contratto di appalto stipulato tra le parti (doc. 1 all. memoria difensiva in virtù del CP_4 quale l'ATI ha assunto l'obbligo di assicurare al proprio personale subordinato una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali in vigore per i CCNL di appartenenza, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti, non rappresenta, nei confronti della società una clausola di manleva e CP_3 pertanto non può essere invocato al tal fine>>.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la ditta individuale con quattro motivi di appello. RT
2.1 Con il primo motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva opinato di poter escludere che il lavoratore svolgeva per la PA ER prestazioni anche al di fuori dell'appalto per cui è causa;
la ditta allegava che PA ER era affidataria di lavori RT diversi da quelli relativi alla tratta A13, sempre appaltati da CP_4
Quanto alle prove testimoniali, rilevava come la deposizione del Tes_1 fosse inattendibile poiché il teste aveva azionato analogo contenzione davanti il Tribunale di Bologna avendo, tra l'altro, l'interesse ad omettere circostanze sfavorevoli anche rispetto alla sua posizione. Evidenziava, inoltre, come on avesse mai dimostrato come tutte le ore di lavoro disimpegnate ed CP_1 indicate negli asseriti fogli presenza fossero ascrivibili all'appalto per cui è causa.
4 2.2. Con il secondo motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui riconosceva all' il diritto ad ottenere le differenze retributive per CP_1 lavoro straordinario e notturno. Osservava come il lavoratore non avesse allegato e dimostrato in maniera rigorosa di aver svolto le ore di straordinario e notturno eccedenti rispetto a quelle retribuite, limitandosi ad allegare fogli presenza, ovvero brogliacci predisposti dal capo squadra e compilati Tes_1 dagli stessi dipendenti. Ne conseguiva che non potevano avere alcun valore probatorio nella presente controversia.
Rilevava come gli unici dati che potevano essere utilizzati per l'individuazione delle effettive ore di lavoro svolte dall erano quelli contenuti nei CP_1 rapporti prodotti da dimessi in giudizio previo ordine di esibizione da CP_4 parte del giudice di prime cure. Sottolineava, però, come lo stesso giudice, di fatto, nel decidere non teneva conto di tale produzione, preferendo affidarsi ciecamente ai fogli di presenza redatti in maniera unilaterale dagli stessi lavoratori.
Osservava che in sede di prova testimoniale, al teste venivano Tes_1 esibiti i fogli di presenza prodotti nella causa e non certo quelli Pt_5 relativi al processo TI: dunque sul punto non si formava alcuna prova.
2.3. Con il terzo motivo, impugnava la sentenza anche in punto di quantificazione delle spettanze riconosciute all ritenendo necessaria CP_1 una consulenza tecnica d'ufficio ed evidenziando come nel complesso, i conteggi del lavoratore, debitamente contestati, erano del tutto errati;
nonostante ciò, il giudice di primo grado soprassedeva, prendendoli per buoni in modo semplicistico.
2.4. Con il quarto motivo contestava la sentenza nella parte in cui riconosceva al lavoratore gli importi spettanti per l'indennità di chiamata senza che lo stesso avesse fornito alcuna prova al riguardo. Evidenziava, sul punto, come il Tribunale avesse correttamente escluso l'indennità di reperibilità; posto che le due indennità, reperibilità e chiamata, disciplinate dall'art. 34 del CCNL di riferimento e legate tra loro, evidenziava come non fosse possibile riconoscere l'indennità di chiamata in assenza di una prova che quell'intervento veniva effettuato non in regime di lavoro ordinario ma in regime di reperibilità.
5 3. impugnava separatamente la Parte_6 medesima sentenza con tre motivi di appello instando per la riforma parziale della stessa. L'appello veniva iscritto a ruolo con il n. 585/2021.
3.1. Con il primo motivo di appello contestava quanto statuito dal giudice di primo grado sul riconoscimento del lavoro straordinario diurno e notturno ritenendo che il giudice pur avendo richiamato il principio di diritto circa l'onere probatorio in capo al lavoratore, non provvedeva ad applicarlo correttamente.
Evidenziava come l'odierna appellante non aveva prestato alcuna acquiescenza alle avverse infondate allegazioni sottolineando vi era una certa elasticità nell'assegnazione degli orari. D'altronde, venivano contestati i fogli presenza mensili in quanto generici e privi di ufficialità, oltre a non provare che le ore riportate, comprese quelle per lavoro straordinario, fossero svolte tutte nell'ambito dell'appalto affidato da Controparte_2
.
[...]
Inoltre, il giudice erroneamente riteneva provate le differenze retributive per il lavoro eccedente il normale orario sul presupposto che dal confronto tra i rapporti di intervento e i fogli presenza, depositato in atti, vi fosse corrispondenza.
Riteneva irrilevante la testimonianza resa da poiché lo stesso aveva Tes_1 un interesse diretto alla causa avendo promosso giudizio analogo innanzi al Tribunale di Bologna;
inoltre, il giudice di prime cure non rilevava neppure la contraddittorietà ed incongruenza della testimonianza in ordine ai prospetti mensili.
Quanto alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore, il giudice di primo grado assumeva erroneamente quale base di calcolo la somma di euro 15.808,48 anziché quella di 12.615,64, quantificazione effettuata dal ricorrente in ricorso.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante riteneva contradditoria ed illogica il riconoscimento da parte del giudice di primo grado dell'indennità di chiamata.
Richiamava l'art. 34 del CCNL di riferimento evidenziando che tale indennità veniva corrisposta al personale che durante il turno di reperibilità veniva chiamato in servizio, indennità, quest'ultima, che veniva esclusa dal giudice stesso.
6 Osservava che anche dalla prova testimoniale del teste emergeva Tes_1 che il lavoratore TI poteva rifiutarsi di presentarsi al lavoro quando chiamato diversamente da quanto previsto dal CCNL. Ne conseguiva, pertanto, l'assenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva.
3.3. Con il terzo motivo l'appellante in ordine alla domanda riconvenzionale di manleva proposta dall'odierna appellante evidenziava il diritto della società ad essere manlevata e tenuta indenne dalle pretese economiche rivendicate dal lavoratore ex art. 29 d.lgs. 276/2003 derivava dalla previsione contrattuale prevista nell'art. 31 del contratto di appalto.
Infine, evidenziava di aver provveduto al pagamento di euro 14.536,39 a seguito della sentenza di primo grado.
4. Si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo CP_1 preliminarmente la riunione delle cause R.G. nn. 580/2021 e 585/2021 afferenti all'impugnazione della medesima sentenza, nonché il rigetto delle domande formulate dalle odierne appellanti;
chiedeva altresì la riforma parziale della sentenza impugnata mediante appello incidentale.
4.1. Quanto al primo motivo inerente al mancato accertamento che il lavoratore svolgesse lavoro anche al di fuori dell'appalto per cui è causa, riteneva che la contestazione fosse talmente generica da non essere demandabile ai testi.
Evidenziava come non avesse offerto di provare la RT sussistenza di un diverso contratto di appalto nell'esecuzione del quale il ricorrente sarebbe stato impiegato nel periodo oggetto di causa. Contestava, inoltre, che non avevano alcuna valenza i documenti allegati dall'appellante
. RT
Sottolineava di avere operato sempre e solo nell'ambito dell'appalto per cui è causa, svolgendo operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi urgenti di bonifica ambientale a favore esclusivamente della convenuta . Controparte_3
4.2. Quanto al secondo motivo di appello, sul riconoscimento delle differenze retributive per lavoro straordinario e notturno, riteneva che il giudice avesse correttamente valorizzato i fogli presenza, leggendoli in combinazione con i rapporti di intervento ambientale di cui aveva ordinato l'esibizione ad
7 , e confrontandoli, soprattutto, con le CP_3 CP_3 deposizioni testimoniali.
Contestava inoltre quanto dedotto da entrambe le controparti circa l'incapacità a testimoniare e/o l'inattendibilità del richiamava Tes_1 giurisprudenza di legittimità pronunciatasi più volte sul punto dell'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc.
I prospetti delle ore di lavoro in cantiere inviati da PA ER a Società evidenziavano lo svolgimento di lavoro in orario CP_3 prevalentemente notturno, non solo nel primo giorno di intervento, ma anche nei giorni e nelle settimane successive, così confermando quanto dichiarato dai testimoni sul punto.
4.3. Circa la quantificazione delle differenze retributive maturate, eccepiva la tardività delle avverse difese e, in quanto tale, l'inammissibilità delle contestazioni ai prospetti delle presenze e ai conteggi mosse per la prima volta dalla in sede di appello. Parte_2
4.4. Quanto al quarto motivo, sul riconoscimento del diritto all'indennità di chiamata, osservava di avere prestato servizio in seguito alla chiamata e che l'indennità era posta a compensazione del disagio a arrecato in ragione della imprevedibilità del servizio richiesto.
4.5. Il lavoratore ha poi proposto appello incidentale in merito al mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive per illegittime trattenute di ore di assenza.
5. Si costituiva ritualmente nel procedimento analogo, la ditta individuale chiedendo il rigetto dell'appello proposto da RT
. Controparte_2
Rilevava, in primo luogo, che l'impugnazione non era conforme al dettato dell'art. 434 c.p.c. limitandosi, a richiamare l'art. Controparte_3
31 del contratto di appalto senza criticare propriamente la sentenza. Evidenziava che il suddetto articolo non prevedeva alcun impegno di manleva a fronte di qualsiasi inadempimento relativo al rapporto di lavoro, essendo previsto soltanto per specifiche ipotesi (intermediazione fraudolenta e somministrazione irregolare, di infortuni sul lavoro e di danneggiamenti).
Osservava, inoltre, che il relativo patto era comunque privo dei prescritti requisiti essenziali di validità; qualora venisse accolta la tesi avversaria,
8 l'oggetto della clausola di manleva sarebbe indeterminato e indeterminabile e pertanto affetta da nullità.
6. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 18.01.2023 e 14.02.2024). I due procedimenti nn. 580/2021 e 585/2021, riuniti all'udienza del 17/04/2025, sono stati definitivamente trattati e decisi alla relativa udienza dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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7. L'appello è fondato limitatamente al quarto motivo di impugnazione proposto dalla ditta individuale e del secondo e RT terzo motivo di appello proposto da;
Controparte_3 per il resto è infondato e deve quindi essere rigettato, così come deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da . CP_1
8. Il primo motivo di appello di deve essere trattato CP_3 congiuntamente con il primo e con secondo motivo di appello del Pt_1
[...]
8.1. Quindi, muovendo dal primo motivo d'impugnazione della società
, occorre rilevare la trascurabilità della circostanza che RT
PA fosse impegnata – ma non l' - in altri appalti, Parte_4 CP_1 ulteriori e differenti rispetto a quello di Controparte_3
tale evenienza, infatti, risulta plausibile, visto che, al momento dei fatti
[...] oggetto di causa, la era arrivata a contare quasi cento Parte_4 dipendenti. L'adibizione dell' agli appalti in questione non si può CP_1 considerare dimostrata dalla sola sussistenza dei medesimi, non essendo stata allegata alcuna documentazione a supporto, né dalla ditta individuale Pt_1
né da . Al contrario, l'impiego
[...] Controparte_3 esclusivo dell'appellato alla commissione di Controparte_3 nel tratto di autostrada A13 è dimostrato dalla testimonianza del e Tes_1 dalla documentazione da lui commentata e non contestata dalle altre parti.
8.2. A tal proposito, prima di proseguire oltre, deve preliminarmente essere analizzata la contestazione, mossa dalle appellanti principali, di inattendibilità del teste Inattendibilità sollevata in ragione della sussistenza di Tes_1 analogo contenzioso in essere, presso il Tribunale di Bologna, che vede parti il e le odierne appellanti. Tes_1
9 Occorre sottolineare, innanzitutto, la genericità della contestazione svolta da parte della ditta individuale DELLA CAMERA: quest'ultima, infatti, si è limitata a rilevare l'oggettiva circostanza della sussistenza dell'analogo procedimento presso il Tribunale felsineo, da cui sarebbe derivato un interesse, non meglio precisato, a omettere circostanze sfavorevoli alla sua posizione. La contestazione risulta, pertanto, generica in quanto non mette a fuoco in modo specifico le ragioni di tale inattendibilità, non chiarendo i motivi per cui le dichiarazioni qui rese dal a favore dell'odierno Tes_1 appellato, lo “avrebbero aiutato” nella vertenza Bolognese né si chiariscono le ragioni per le quali il avrebbe dovuto favorire, mentendo, l' Tes_1 CP_1
Ad ulteriore conferma dell'attendibilità del è opportuno constatare Tes_1 come il contenuto della deposizione dallo stesso resa trovi riscontro in altre testimonianze raccolte, in particolare quella dell'ing. consulente Tes_2 ambientale esterno per Il infatti, ha reso CP_3 Tes_2 dichiarazioni del tutto coerenti ed in linea con quello fornite dal Tes_1
In ogni caso, la Suprema Corte si è più volte pronunciata in merito all'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., precisando la differenza della medesima con la valutazione circa l'inattendibilità del teste (cfr. Cass. civ. 21239/2019), in base alla quale “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”, che conferma quanto statuito nella precedente sentenza 8180/2016.
8.3. Inoltre, l'adibizione dell' ll'appalto presso l'autostrada A13 – è ciò CP_1
è ulteriore riscontro rispetto alle dichiarazioni del - è dimostrata Tes_1 ulteriormente dai rapporti di intervento ambientale, prodotti da che coincidono con i fogli presenza Controparte_3 dell'appellato, confermati dalla testimonianza del stesso, dai quali Tes_1 emerge il carattere continuativo dell'attività svolta presso la società
10 committente;
l'appellante, infatti, non ha proposto alcun differente conteggio, sulla base dei medesimi rapporti.
Pertanto, vista la coincidenza di cui sopra, ne deriva l'idoneità dei fogli presenza alla ricostruzione dell'orario di lavoro dell' ed a riscontrare la CP_1 testimonianza del Tes_1
Inoltre, gli altri cantieri a cui ha partecipato, richiamati Parte_4 dalla ditta individuale , sono riconducibili a periodi RT anteriori rispetto a quelli oggetto di causa o, in alternativa, inerenti a località differenti, ai quali il on poteva aver preso parte. CP_1
L'asserito svolgimento di alcune lavorazioni a favore del comune di Polesella, qualora effettivamente svolto, non può che avere carattere residuale e irrilevante, alla luce dei rapporti di intervento ambientale di cui sopra.
In conclusione, alla luce degli elementi di cui sopra, si può affermare che l' a operato in via esclusiva nell'ambito dell'appalto presso l'autostrada CP_1
A13, commissionato da all'ATI con ai Controparte_3 vertici la ditta individuale DELLA CAMERA.
9. Quanto al secondo motivo di appello del , l'attendibilità, RT di cui si è sopra detto, riconosciuta ai fogli presenza, pone le basi per la disamina delle doglianze afferenti alle differenze retributive.
I formulari predisposti dal infatti, mostrano lo svolgimento di Tes_1 attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro previsto contrattualmente, tale da sconfinare nello svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo.
La validità di tali fogli presenza è giustificata principalmente dalla coincidenza del loro contenuto con quanto emerge dai rapporti di intervento ambientale depositati da , da cui si delinea nettamente lo Controparte_3 svolgimento di attività lavorativa in differenti fasce orarie, tra cui quella notturna, e in giornate festive.
Risulta, altresì, significativa la circostanza in base alla quale la società appellante, pur a conoscenza dei medesimi rapporti, non proponga alcun altro conteggio che sconfessi il conteggio proposto dal lavoratore proprio prendendo come base i rapportini di cui il si è assunto la paternità. Tes_1
11 Pertanto, i moduli depositati dall'TI risultano idonei al calcolo delle differenze retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo, determinando così il rigetto del quinto motivo d'appello.
10. Il terzo motivo di gravame proposto dal afferente al RT conteggio è infondato e pertanto da rigettare.
Il conteggio elaborato dal lavoratore TI (doc. 16) non è stato contestato.
Non vi è stata una puntuale contestazione dei conteggi del ricorso introduttivo. Tale contestazione è stata effettuata soltanto in sede di note finali nella misura in cui parte appellante chiedeva si tenesse conto dei rapportini dimessi da e non dei rapportini vistati dal Controparte_3 testimone Tale contestazione difatti non atteneva al conteggio Tes_1 effettuato dal lavoratore TI. Ne deriva pertanto che in assenza di contestazioni del conteggio che si fonda sul doc. 10 dimesso dall tale CP_1 conteggio si ribadisce è rimasto invariato, come afferma la sentenza di primo grado sul punto.
11. Il quarto motivo di gravame proposto dal nonché il RT secondo motivo di appello prospettato da Controparte_3
attengono all'art. 34 del CCNL, applicato in azienda, per i dipendenti
[...] da imprese e società esercenti servizi ambientali. Tale clausola contrattuale, rubricata “Reperibilità”, prevede, al primo comma, che “Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera”1.
12 Come si evince dalla suddetta disposizione le parti possono concordare il servizio di reperibilità il quale viene remunerato in ragione del mero fatto che il lavoratore si rende disponibile. Ove poi il lavoratore venga effettivamente chiamato, lo stesso ha diritto di ricevere un ulteriore emolumento ovvero la c.d. indennità di chiamata di cui qui si discute.
Ora, nel caso di specie, fermo restando che è indiscusso che le parti del contratto non hanno stipulato alcun accordo in punto reperibilità, ne discende che certamente non compete all' alcuna indennità di chiamata che è CP_1 necessaria conseguenza della reperibilità tenuto anche conto del fatto che non vi è prova alcuna che il lavoratore sia stato chiamato ed abbia svolto interventi al di fuori dell'orario normale di lavoro.
Pertanto, stante l'accoglimento del quarto motivo di gravame, dalla somma indicata dalla sentenza di primo grado, pari ad € 10.610,62, dovrà essere detratta la somma di € 1.425,80 in precedenza riconosciuta a titolo di indennità di chiamata. Residua quindi la somma di € 9.184,82.
12. Il terzo motivo di gravame proposto da Controparte_3
è fondato.
Deve essere detto come l'obbligazione del committente verso il lavoratore dell'appaltatore sia, ai sensi dell'art. 29, una obbligazione di garanzia. In tal senso chiarissimo è il testo della norma appena citata tanto che la costante giurisprudenza di legittimità sul punto ha avuto modo di affermare che <in tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento
dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto;
non è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all'indennità di reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate: a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c)
€ 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo. L'indennità di reperibilità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell'azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente c.c.n.l. per le ore di lavoro straordinario, notturno, festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9. Fatto salvo il computo del tempo dell'eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini della durata dell'orario legale e/o contrattuale di lavoro.
10. Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le medesime fattispecie.
11. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. Entro i due giorni lavorativi successivi a quello in cui è avvenuta la prestazione in regime di reperibilità, al lavoratore è assicurato il differimento dell'inizio dell'orario di lavoro di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo da recuperare.
13 previdenziale e retribuivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo, ma la responsabilità di garanzia del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; ne consegue che il predetto dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato>> (Cass. n. 16075/2024).
Dunque, il committente è obbligato verso il lavoratore non per un debito proprio bensì in sostituzione del datore di lavoro inadempiente (in danno del proprio dipendente).
Ora, deve essere notato come il contratto di appalto sia stato stipulato da con una ATI (che non è soggetto di diritto ma mero modulo CP_3 organizzativo) e come la commessa sia stata assegnata al complesso di aziende riunite e costituite in ATI con capogruppo il il quale, CP_5 unitamente alle altre aziende riunite in ATI, ha assunto su di sé, all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto, l'impegno al rispetto dell'art. 29 DLgs 276/2003, in tal modo assumendosi l'onere, unitamente (in solido) all'effettivo datore di lavoro dell del pagamento della retribuzione di spettanza dei CP_1 lavoratori – e tra questi l'TI – impiegati nell'appalto. La clausola negoziale di cui all'art. 31 del contratto in esame, rubricata “prescrizione a tutela dei lavoratori”, prevede infatti che “La contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare tutti gli obblighi verso i proprio dipendenti derivanti alle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro (…). In particolare la Contraente, per la realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto, si impegna a (…) in relazione a quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. 276/03 relativamente al vincolo di solidarietà tra ed appaltatrice entro il limite di due CP_3 anni decorrenti dalla data di cessazione del Contratto per la corresponsione ai lavoratori in esso utilizzati dei trattamenti retributivi e contributivi, le parti convengono che la Contraente si obbliga ad assicurare al proprio personale subordinato una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti. A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta di e CP_3 fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto (…). La Contraente, pertanto, si accolla espressamente in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o di eventuali terzi ausiliari e/o loro dipendenti, (…), tenendo Autostrade indenne da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
qualsiasi responsabilità diretta e/indiretta – ivi
14 inclusa quella dell'art. 2049 del Cod. Civ. – eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o a persone che possa verificarsi durante l'espletamento degli adempimenti richiesti dal presente Contratto, obbligandosi a risarcire per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi CP_3 conseguenza economica a carico di scaturente dalle violazioni degli obblighi e CP_3 delle normative di legge indicati nei precedenti capoversi (…).”
Pertanto, proprio in virtù del fatto che il ha assunto la RT commessa unitamente ad altre imprese, impegnandosi a sua volta ad espletarla con propri dipendenti, ne consegue che essa è obbligata ad assolvere, in via diretta, agli obblighi del datore di lavoro ed a rispondere dell'eventuale inadempimento al pari dell'effettivo datore di lavoro.
Da ciò consegue che il è tenuto a manlevare per intero RT
per quanto questa dovesse pagare all er effetto Controparte_3 CP_1 della presente sentenza ovvero di quella pronunciata in primo grado di giudizio.
13. L'appello incidentale proposto dal lavoratore va rigettato per le CP_1 seguenti motivazioni.
Si osserva preliminarmente come sia evidente che ciò che viene tolto da un lato, viene poi riconosciuto dall'altro lato, come ad esempio nei mesi in cui ode delle ferie, nei quali, ad esempio, viene riconosciuto in busta paga CP_1 il dovuto per tutto il mese e poi scomputato un numero di ore pari alle ferie godute.
Infatti dalle buste paga allegate risulta costante e fattuale la coincidenza numerica tra la voce “ore di assenza”, caratterizzata però dal segno negativo, e le voci “banca ore goduta” e “banca ore accant. feriali”, caratterizzate, invece, dal segno positivo;
ne consegue, quindi, che la sommatoria tra di esse risulti pari a zero. Va, altresì, rilevato come la retribuzione mensile venga calcolata in base a un monte ore convenzionale pari a 169 ore al mese, che vengono riconosciute pienamente anche qualora il lavoratore abbia fruito di ore di ferie o di permessi.
Viene così giustificata la presenza in busta paga della voce “ore di assenza”, necessaria al fine di mantenere il quantum mensile orario prestabilito e non foriera di alcuna trattenuta al lavoratore.
Pertanto, l'appello incidentale dell' a rigettato. CP_1
15 13. In conclusione, gli appelli principali (riuniti) devono essere parzialmente accolti mentre deve essere integralmente rigettato l'appello incidentale proposto dal . Pt_5
14. Quanto, infine, alle spese di lite del presente grado, le stesse, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del quarto motivo di appello proposto da
[...]
e del secondo motivo di appello proposto da RT
d in parziale riforma del capo 1 della Controparte_2 sentenza impugnata, ridetermina il credito di in CP_1 complessivi € 9.184,82 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo e, per l'effetto, stante l'intervenuto pagamento, condanna quest'ultimo a restituire ad
[...] quanto percepito per capitale (pari ad € 1.425,80) ed Controparte_2 accessori in esecuzione della sentenza appellata in relazione alla voce retributiva denominata indennità di chiamata con maggiorazione di interessi legali con decorrenza dal pagato fino al saldo effettivo;
- in accoglimento del terzo motivo di appello proposto da d in riforma del capo 3 della sentenza Controparte_2 impugnata, condanna a manlevare RT con riferimento a quanto da questa Controparte_2 pagato, a titolo di capitale, per effetto della sentenza appellata così come riformata dalla presente pronuncia con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
- integralmente compensa tra le parti tutte i costi del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellato , in CP_1 quanto appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17 aprile 2025.
16 Il Presidente Paolo Talamo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 34 CCNL: “2. In tale premessa, tra l'azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l., costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo: a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1; b) la programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al bimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l'individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all'organizzazione del servizio, l'azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell'arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell'azienda.
6. In caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata. L'importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un'ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade. La predetta indennità è comprensiva
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27/07/2021 per R.G. 580/2021 e per R.G. 585/2021 Da P. IVA ) RT P.IVA_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Dante Duranti e Raffaella Rinaldi, nello studio dei quali, in Perugia, C.so Vannucci n. 47, è elettivamente domiciliato, Parte appellante nella causa n. 580/2021 Parte appellata nella causa n. 585/2021 contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Veggiari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cerea (VR), via Paride da Cerea 4, Parte appellata nelle cause nn. 580/2021 e 585/2021 e
contro
P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Veggiari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cerea (VR), via Paride da Cerea 4 Parte appellante nella causa n. 585/2021
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 137/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 25.06.2021 e pubblicata in pari data, notificata in data 28.06.2021.
In punto: differenze retributive.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante DELLA - R.G. 580/2021 : Voglia l'ecc.ma RT
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previ gli adempimenti di rito di cui all'art. 435 c.p.c., accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata: -respingere integralmente il ricorso e tutte
1 le domande avversarie, con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio. - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado quanto alla ricorrenza del diritto di al riconoscimento di differenze retributive, riformare in parte qua la CP_1 sentenza di primo grado nel quantum, in considerazione degli errori indicati in narrativa.
Per parte appellante - R.G. 585/2021 : Piaccia Controparte_2 alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., in accoglimento del presente appello, a) riformare parzialmente la sentenza impugnata nei capi di domanda sopra esposti e, per l'effetto rigettare tutte le avverse domande proposte dal Sig. siccome CP_1 infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, con ogni conseguenza di gradata dichiarare la in qualità di capo gruppo mandataria, in persona Parte_2 del legale rap re indenne Controparte_2 da ogni pregiudizio economico, derivante dalle pretese vantate dal lavoratore;
c) condannare il Sig.
[...]
a restituire a le somme che a seguito della ema CP_1 Controparte_2 sentenza e della riforma di quella di primo grado risulteranno essere non più dovute. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata - appello incidentale - - R.G. 580/2021 e CP_1 585/2021 : Ogni contraria istanza, deduzione o ec incidentale: accertare lo svolgimento da parte del sig. di lavoro a tempo pieno e l'illegittimità delle trattenute in CP_1 busta paga a titolo di “ferie go re goduta”, “permessi goduti”, e conseguentemente condannare la in persona, Controparte_3 ris o ex art. 29 d. lgs 27672003, art. 1676 c.c. e art. 13 d. lgs. 163/2006 per i motivi e le causali di cui al ricorso introduttivo, o, in subordine, ciascuna per la parte di propria competenza, al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 3.373,27 a titolo di indebite trattenute per “ore di assenza” in busta paga, o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
Nel merito: respingere l'appello e le domande tutte ex adverso svolte dalla ditta RT Controparte_ e da perché infondate in fatto
[...] CP_2 ragioni sopra esposte. In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio interamente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata - R.G. 585/2021 : voglia la ecc.ma Corte RT
d'appello di Venezia: -in via preliminare, disporre la riunione dei procedimenti RG 585/2021 e 580/2021; -nel merito: -respingere l'appello di relativo al Controparte_2 rigetto della domanda riconvenzionale trasversale ermando in parte qua la sentenza gravata;
-accogliere l'appello di quanto Controparte_2 al resto. Con vittoria di spese e compensi professionali.
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MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata n. 137/2021 il Tribunale di Rovigo, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso, avente ad oggetto differenze retributive, presentato dal lavoratore , assunto CP_1 dal 27.06.2016 al 14.09.2017, con la mansione di operatore ecologico presso la società PA ER RL (società, fallita, facente parte di ATI con mandataria e capogruppo la ditta individuale DELLA CAMERA GIANNI, la quale sottoscriveva un contratto di appalto con Parte_3
[..
[...] ). Il Tribunale di Rovigo condannava in solido le società convenute a
[...] corrispondere al lavoratore la somma di € 10.610,62 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo. Rigettava, nel resto, il ricorso del lavoratore nonché la domanda riconvenzionale proposta da di condanna del Controparte_2 [...] lla manleva. RT
1.1. Il giudice del primo grado, in particolare:
• Rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevate dalle ditte committenti [non oggetto di appello];
• Rigettava l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per non essere stata convenuta la datrice di lavoro dell' non oggetto di appello]; CP_1
• Rigettata l'eccezione di giudicato per avere l' già richiesto ad CP_1 il pagamento delle somme portate dalle buste paga emesse CP_3 dalla datrice di lavoro [non oggetto di appello]; Parte_4
• Rigettava l'eccezione di decadenza, sempre sollevata da evidenziando come il contratto di Controparte_2 appalto avesse cassato di produrre i propri effetti il 31/12/2020 [non oggetto di appello].
1.2. Il Tribunale di Rovigo, nel merito, escluso che l avesse operato CP_1 anche nell'ambito di altri appalti, ha ritenuto provato, in via documentale (per come confermata dai testimoni escussi la documentazione in atti e, in ogni caso, non contestata), lo svolgimento da parte del lavoratore di lavoro straordinario diurno e notturno [<A fronte della documentazione acquisita in giudizio e delle testimonianze sopra indicate, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento, da parte dell'attore, di lavoro straordinario diurno e notturno nel corso dell'intero rapporto di lavoro nella misura richiesta in ricorso, stante la ricordata prova documentale proveniente dai prospetti presenza che non sono stati contestati dalle convenute, dovendosi conseguentemente condannare le società resistenti, in solido tra loro ex art. 29, 2° comma, D. Lgs. 276/2003 e art. 48, 5° comma, D. Lgs. 50/2016, al pagamento delle rispettive differenze retributive, dedotto quanto già corrisposto dalla società datrice di lavoro, atteso che dai cedolini paga (doc. 12 all. ricorso) risulta essere stata versata al lavoratore, a tale titolo, la somma pari ad € 3.253,39, e dunque complessivamente € (15.808,48- 3.253,39, detratta anche la somma indicata come spettante per trattenuta ore assenza, € 3.373,27) 9.184,82>>].
3 Il Tribunale di Rovigo ha invece escluso la fondatezza della domanda con la quale l'TI chiedeva il riconoscimento dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 34 del CCNL sia perché non provati i presupposti di riconoscimento della stessa sia perché non avente natura strettamente retributiva e, come tale, da poter essere posta in capo alle società committenti ai sensi dell'art. 29, DLgs 276/2003.
Ha riconosciuto, però, il diritto alla percezione dell'indennità di chiamata (90 chiamate).
Il giudice di prime cure ha poi rigettato le ulteriori domande di natura risarcitoria (danno da lavoro usurante) in quanto non di carattere retributivo e, come tali, non di competenza solidale delle società committenti l'appalto bensì del solo datore di lavoro [non oggetto di appello incidentale].
1.4. Ha infine rigettato la domanda di manleva proposta dalla società in danno del <atteso che l'art. 31 del CP_3 RT contratto di appalto stipulato tra le parti (doc. 1 all. memoria difensiva in virtù del CP_4 quale l'ATI ha assunto l'obbligo di assicurare al proprio personale subordinato una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali in vigore per i CCNL di appartenenza, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti, non rappresenta, nei confronti della società una clausola di manleva e CP_3 pertanto non può essere invocato al tal fine>>.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la ditta individuale con quattro motivi di appello. RT
2.1 Con il primo motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva opinato di poter escludere che il lavoratore svolgeva per la PA ER prestazioni anche al di fuori dell'appalto per cui è causa;
la ditta allegava che PA ER era affidataria di lavori RT diversi da quelli relativi alla tratta A13, sempre appaltati da CP_4
Quanto alle prove testimoniali, rilevava come la deposizione del Tes_1 fosse inattendibile poiché il teste aveva azionato analogo contenzione davanti il Tribunale di Bologna avendo, tra l'altro, l'interesse ad omettere circostanze sfavorevoli anche rispetto alla sua posizione. Evidenziava, inoltre, come on avesse mai dimostrato come tutte le ore di lavoro disimpegnate ed CP_1 indicate negli asseriti fogli presenza fossero ascrivibili all'appalto per cui è causa.
4 2.2. Con il secondo motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui riconosceva all' il diritto ad ottenere le differenze retributive per CP_1 lavoro straordinario e notturno. Osservava come il lavoratore non avesse allegato e dimostrato in maniera rigorosa di aver svolto le ore di straordinario e notturno eccedenti rispetto a quelle retribuite, limitandosi ad allegare fogli presenza, ovvero brogliacci predisposti dal capo squadra e compilati Tes_1 dagli stessi dipendenti. Ne conseguiva che non potevano avere alcun valore probatorio nella presente controversia.
Rilevava come gli unici dati che potevano essere utilizzati per l'individuazione delle effettive ore di lavoro svolte dall erano quelli contenuti nei CP_1 rapporti prodotti da dimessi in giudizio previo ordine di esibizione da CP_4 parte del giudice di prime cure. Sottolineava, però, come lo stesso giudice, di fatto, nel decidere non teneva conto di tale produzione, preferendo affidarsi ciecamente ai fogli di presenza redatti in maniera unilaterale dagli stessi lavoratori.
Osservava che in sede di prova testimoniale, al teste venivano Tes_1 esibiti i fogli di presenza prodotti nella causa e non certo quelli Pt_5 relativi al processo TI: dunque sul punto non si formava alcuna prova.
2.3. Con il terzo motivo, impugnava la sentenza anche in punto di quantificazione delle spettanze riconosciute all ritenendo necessaria CP_1 una consulenza tecnica d'ufficio ed evidenziando come nel complesso, i conteggi del lavoratore, debitamente contestati, erano del tutto errati;
nonostante ciò, il giudice di primo grado soprassedeva, prendendoli per buoni in modo semplicistico.
2.4. Con il quarto motivo contestava la sentenza nella parte in cui riconosceva al lavoratore gli importi spettanti per l'indennità di chiamata senza che lo stesso avesse fornito alcuna prova al riguardo. Evidenziava, sul punto, come il Tribunale avesse correttamente escluso l'indennità di reperibilità; posto che le due indennità, reperibilità e chiamata, disciplinate dall'art. 34 del CCNL di riferimento e legate tra loro, evidenziava come non fosse possibile riconoscere l'indennità di chiamata in assenza di una prova che quell'intervento veniva effettuato non in regime di lavoro ordinario ma in regime di reperibilità.
5 3. impugnava separatamente la Parte_6 medesima sentenza con tre motivi di appello instando per la riforma parziale della stessa. L'appello veniva iscritto a ruolo con il n. 585/2021.
3.1. Con il primo motivo di appello contestava quanto statuito dal giudice di primo grado sul riconoscimento del lavoro straordinario diurno e notturno ritenendo che il giudice pur avendo richiamato il principio di diritto circa l'onere probatorio in capo al lavoratore, non provvedeva ad applicarlo correttamente.
Evidenziava come l'odierna appellante non aveva prestato alcuna acquiescenza alle avverse infondate allegazioni sottolineando vi era una certa elasticità nell'assegnazione degli orari. D'altronde, venivano contestati i fogli presenza mensili in quanto generici e privi di ufficialità, oltre a non provare che le ore riportate, comprese quelle per lavoro straordinario, fossero svolte tutte nell'ambito dell'appalto affidato da Controparte_2
.
[...]
Inoltre, il giudice erroneamente riteneva provate le differenze retributive per il lavoro eccedente il normale orario sul presupposto che dal confronto tra i rapporti di intervento e i fogli presenza, depositato in atti, vi fosse corrispondenza.
Riteneva irrilevante la testimonianza resa da poiché lo stesso aveva Tes_1 un interesse diretto alla causa avendo promosso giudizio analogo innanzi al Tribunale di Bologna;
inoltre, il giudice di prime cure non rilevava neppure la contraddittorietà ed incongruenza della testimonianza in ordine ai prospetti mensili.
Quanto alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore, il giudice di primo grado assumeva erroneamente quale base di calcolo la somma di euro 15.808,48 anziché quella di 12.615,64, quantificazione effettuata dal ricorrente in ricorso.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante riteneva contradditoria ed illogica il riconoscimento da parte del giudice di primo grado dell'indennità di chiamata.
Richiamava l'art. 34 del CCNL di riferimento evidenziando che tale indennità veniva corrisposta al personale che durante il turno di reperibilità veniva chiamato in servizio, indennità, quest'ultima, che veniva esclusa dal giudice stesso.
6 Osservava che anche dalla prova testimoniale del teste emergeva Tes_1 che il lavoratore TI poteva rifiutarsi di presentarsi al lavoro quando chiamato diversamente da quanto previsto dal CCNL. Ne conseguiva, pertanto, l'assenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva.
3.3. Con il terzo motivo l'appellante in ordine alla domanda riconvenzionale di manleva proposta dall'odierna appellante evidenziava il diritto della società ad essere manlevata e tenuta indenne dalle pretese economiche rivendicate dal lavoratore ex art. 29 d.lgs. 276/2003 derivava dalla previsione contrattuale prevista nell'art. 31 del contratto di appalto.
Infine, evidenziava di aver provveduto al pagamento di euro 14.536,39 a seguito della sentenza di primo grado.
4. Si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo CP_1 preliminarmente la riunione delle cause R.G. nn. 580/2021 e 585/2021 afferenti all'impugnazione della medesima sentenza, nonché il rigetto delle domande formulate dalle odierne appellanti;
chiedeva altresì la riforma parziale della sentenza impugnata mediante appello incidentale.
4.1. Quanto al primo motivo inerente al mancato accertamento che il lavoratore svolgesse lavoro anche al di fuori dell'appalto per cui è causa, riteneva che la contestazione fosse talmente generica da non essere demandabile ai testi.
Evidenziava come non avesse offerto di provare la RT sussistenza di un diverso contratto di appalto nell'esecuzione del quale il ricorrente sarebbe stato impiegato nel periodo oggetto di causa. Contestava, inoltre, che non avevano alcuna valenza i documenti allegati dall'appellante
. RT
Sottolineava di avere operato sempre e solo nell'ambito dell'appalto per cui è causa, svolgendo operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi urgenti di bonifica ambientale a favore esclusivamente della convenuta . Controparte_3
4.2. Quanto al secondo motivo di appello, sul riconoscimento delle differenze retributive per lavoro straordinario e notturno, riteneva che il giudice avesse correttamente valorizzato i fogli presenza, leggendoli in combinazione con i rapporti di intervento ambientale di cui aveva ordinato l'esibizione ad
7 , e confrontandoli, soprattutto, con le CP_3 CP_3 deposizioni testimoniali.
Contestava inoltre quanto dedotto da entrambe le controparti circa l'incapacità a testimoniare e/o l'inattendibilità del richiamava Tes_1 giurisprudenza di legittimità pronunciatasi più volte sul punto dell'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc.
I prospetti delle ore di lavoro in cantiere inviati da PA ER a Società evidenziavano lo svolgimento di lavoro in orario CP_3 prevalentemente notturno, non solo nel primo giorno di intervento, ma anche nei giorni e nelle settimane successive, così confermando quanto dichiarato dai testimoni sul punto.
4.3. Circa la quantificazione delle differenze retributive maturate, eccepiva la tardività delle avverse difese e, in quanto tale, l'inammissibilità delle contestazioni ai prospetti delle presenze e ai conteggi mosse per la prima volta dalla in sede di appello. Parte_2
4.4. Quanto al quarto motivo, sul riconoscimento del diritto all'indennità di chiamata, osservava di avere prestato servizio in seguito alla chiamata e che l'indennità era posta a compensazione del disagio a arrecato in ragione della imprevedibilità del servizio richiesto.
4.5. Il lavoratore ha poi proposto appello incidentale in merito al mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive per illegittime trattenute di ore di assenza.
5. Si costituiva ritualmente nel procedimento analogo, la ditta individuale chiedendo il rigetto dell'appello proposto da RT
. Controparte_2
Rilevava, in primo luogo, che l'impugnazione non era conforme al dettato dell'art. 434 c.p.c. limitandosi, a richiamare l'art. Controparte_3
31 del contratto di appalto senza criticare propriamente la sentenza. Evidenziava che il suddetto articolo non prevedeva alcun impegno di manleva a fronte di qualsiasi inadempimento relativo al rapporto di lavoro, essendo previsto soltanto per specifiche ipotesi (intermediazione fraudolenta e somministrazione irregolare, di infortuni sul lavoro e di danneggiamenti).
Osservava, inoltre, che il relativo patto era comunque privo dei prescritti requisiti essenziali di validità; qualora venisse accolta la tesi avversaria,
8 l'oggetto della clausola di manleva sarebbe indeterminato e indeterminabile e pertanto affetta da nullità.
6. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 18.01.2023 e 14.02.2024). I due procedimenti nn. 580/2021 e 585/2021, riuniti all'udienza del 17/04/2025, sono stati definitivamente trattati e decisi alla relativa udienza dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
******
7. L'appello è fondato limitatamente al quarto motivo di impugnazione proposto dalla ditta individuale e del secondo e RT terzo motivo di appello proposto da;
Controparte_3 per il resto è infondato e deve quindi essere rigettato, così come deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da . CP_1
8. Il primo motivo di appello di deve essere trattato CP_3 congiuntamente con il primo e con secondo motivo di appello del Pt_1
[...]
8.1. Quindi, muovendo dal primo motivo d'impugnazione della società
, occorre rilevare la trascurabilità della circostanza che RT
PA fosse impegnata – ma non l' - in altri appalti, Parte_4 CP_1 ulteriori e differenti rispetto a quello di Controparte_3
tale evenienza, infatti, risulta plausibile, visto che, al momento dei fatti
[...] oggetto di causa, la era arrivata a contare quasi cento Parte_4 dipendenti. L'adibizione dell' agli appalti in questione non si può CP_1 considerare dimostrata dalla sola sussistenza dei medesimi, non essendo stata allegata alcuna documentazione a supporto, né dalla ditta individuale Pt_1
né da . Al contrario, l'impiego
[...] Controparte_3 esclusivo dell'appellato alla commissione di Controparte_3 nel tratto di autostrada A13 è dimostrato dalla testimonianza del e Tes_1 dalla documentazione da lui commentata e non contestata dalle altre parti.
8.2. A tal proposito, prima di proseguire oltre, deve preliminarmente essere analizzata la contestazione, mossa dalle appellanti principali, di inattendibilità del teste Inattendibilità sollevata in ragione della sussistenza di Tes_1 analogo contenzioso in essere, presso il Tribunale di Bologna, che vede parti il e le odierne appellanti. Tes_1
9 Occorre sottolineare, innanzitutto, la genericità della contestazione svolta da parte della ditta individuale DELLA CAMERA: quest'ultima, infatti, si è limitata a rilevare l'oggettiva circostanza della sussistenza dell'analogo procedimento presso il Tribunale felsineo, da cui sarebbe derivato un interesse, non meglio precisato, a omettere circostanze sfavorevoli alla sua posizione. La contestazione risulta, pertanto, generica in quanto non mette a fuoco in modo specifico le ragioni di tale inattendibilità, non chiarendo i motivi per cui le dichiarazioni qui rese dal a favore dell'odierno Tes_1 appellato, lo “avrebbero aiutato” nella vertenza Bolognese né si chiariscono le ragioni per le quali il avrebbe dovuto favorire, mentendo, l' Tes_1 CP_1
Ad ulteriore conferma dell'attendibilità del è opportuno constatare Tes_1 come il contenuto della deposizione dallo stesso resa trovi riscontro in altre testimonianze raccolte, in particolare quella dell'ing. consulente Tes_2 ambientale esterno per Il infatti, ha reso CP_3 Tes_2 dichiarazioni del tutto coerenti ed in linea con quello fornite dal Tes_1
In ogni caso, la Suprema Corte si è più volte pronunciata in merito all'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., precisando la differenza della medesima con la valutazione circa l'inattendibilità del teste (cfr. Cass. civ. 21239/2019), in base alla quale “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”, che conferma quanto statuito nella precedente sentenza 8180/2016.
8.3. Inoltre, l'adibizione dell' ll'appalto presso l'autostrada A13 – è ciò CP_1
è ulteriore riscontro rispetto alle dichiarazioni del - è dimostrata Tes_1 ulteriormente dai rapporti di intervento ambientale, prodotti da che coincidono con i fogli presenza Controparte_3 dell'appellato, confermati dalla testimonianza del stesso, dai quali Tes_1 emerge il carattere continuativo dell'attività svolta presso la società
10 committente;
l'appellante, infatti, non ha proposto alcun differente conteggio, sulla base dei medesimi rapporti.
Pertanto, vista la coincidenza di cui sopra, ne deriva l'idoneità dei fogli presenza alla ricostruzione dell'orario di lavoro dell' ed a riscontrare la CP_1 testimonianza del Tes_1
Inoltre, gli altri cantieri a cui ha partecipato, richiamati Parte_4 dalla ditta individuale , sono riconducibili a periodi RT anteriori rispetto a quelli oggetto di causa o, in alternativa, inerenti a località differenti, ai quali il on poteva aver preso parte. CP_1
L'asserito svolgimento di alcune lavorazioni a favore del comune di Polesella, qualora effettivamente svolto, non può che avere carattere residuale e irrilevante, alla luce dei rapporti di intervento ambientale di cui sopra.
In conclusione, alla luce degli elementi di cui sopra, si può affermare che l' a operato in via esclusiva nell'ambito dell'appalto presso l'autostrada CP_1
A13, commissionato da all'ATI con ai Controparte_3 vertici la ditta individuale DELLA CAMERA.
9. Quanto al secondo motivo di appello del , l'attendibilità, RT di cui si è sopra detto, riconosciuta ai fogli presenza, pone le basi per la disamina delle doglianze afferenti alle differenze retributive.
I formulari predisposti dal infatti, mostrano lo svolgimento di Tes_1 attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro previsto contrattualmente, tale da sconfinare nello svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo.
La validità di tali fogli presenza è giustificata principalmente dalla coincidenza del loro contenuto con quanto emerge dai rapporti di intervento ambientale depositati da , da cui si delinea nettamente lo Controparte_3 svolgimento di attività lavorativa in differenti fasce orarie, tra cui quella notturna, e in giornate festive.
Risulta, altresì, significativa la circostanza in base alla quale la società appellante, pur a conoscenza dei medesimi rapporti, non proponga alcun altro conteggio che sconfessi il conteggio proposto dal lavoratore proprio prendendo come base i rapportini di cui il si è assunto la paternità. Tes_1
11 Pertanto, i moduli depositati dall'TI risultano idonei al calcolo delle differenze retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo, determinando così il rigetto del quinto motivo d'appello.
10. Il terzo motivo di gravame proposto dal afferente al RT conteggio è infondato e pertanto da rigettare.
Il conteggio elaborato dal lavoratore TI (doc. 16) non è stato contestato.
Non vi è stata una puntuale contestazione dei conteggi del ricorso introduttivo. Tale contestazione è stata effettuata soltanto in sede di note finali nella misura in cui parte appellante chiedeva si tenesse conto dei rapportini dimessi da e non dei rapportini vistati dal Controparte_3 testimone Tale contestazione difatti non atteneva al conteggio Tes_1 effettuato dal lavoratore TI. Ne deriva pertanto che in assenza di contestazioni del conteggio che si fonda sul doc. 10 dimesso dall tale CP_1 conteggio si ribadisce è rimasto invariato, come afferma la sentenza di primo grado sul punto.
11. Il quarto motivo di gravame proposto dal nonché il RT secondo motivo di appello prospettato da Controparte_3
attengono all'art. 34 del CCNL, applicato in azienda, per i dipendenti
[...] da imprese e società esercenti servizi ambientali. Tale clausola contrattuale, rubricata “Reperibilità”, prevede, al primo comma, che “Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera”1.
12 Come si evince dalla suddetta disposizione le parti possono concordare il servizio di reperibilità il quale viene remunerato in ragione del mero fatto che il lavoratore si rende disponibile. Ove poi il lavoratore venga effettivamente chiamato, lo stesso ha diritto di ricevere un ulteriore emolumento ovvero la c.d. indennità di chiamata di cui qui si discute.
Ora, nel caso di specie, fermo restando che è indiscusso che le parti del contratto non hanno stipulato alcun accordo in punto reperibilità, ne discende che certamente non compete all' alcuna indennità di chiamata che è CP_1 necessaria conseguenza della reperibilità tenuto anche conto del fatto che non vi è prova alcuna che il lavoratore sia stato chiamato ed abbia svolto interventi al di fuori dell'orario normale di lavoro.
Pertanto, stante l'accoglimento del quarto motivo di gravame, dalla somma indicata dalla sentenza di primo grado, pari ad € 10.610,62, dovrà essere detratta la somma di € 1.425,80 in precedenza riconosciuta a titolo di indennità di chiamata. Residua quindi la somma di € 9.184,82.
12. Il terzo motivo di gravame proposto da Controparte_3
è fondato.
Deve essere detto come l'obbligazione del committente verso il lavoratore dell'appaltatore sia, ai sensi dell'art. 29, una obbligazione di garanzia. In tal senso chiarissimo è il testo della norma appena citata tanto che la costante giurisprudenza di legittimità sul punto ha avuto modo di affermare che <in tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento
dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto;
non è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all'indennità di reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate: a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c)
€ 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo. L'indennità di reperibilità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell'azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente c.c.n.l. per le ore di lavoro straordinario, notturno, festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9. Fatto salvo il computo del tempo dell'eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini della durata dell'orario legale e/o contrattuale di lavoro.
10. Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le medesime fattispecie.
11. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. Entro i due giorni lavorativi successivi a quello in cui è avvenuta la prestazione in regime di reperibilità, al lavoratore è assicurato il differimento dell'inizio dell'orario di lavoro di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo da recuperare.
13 previdenziale e retribuivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo, ma la responsabilità di garanzia del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; ne consegue che il predetto dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato>> (Cass. n. 16075/2024).
Dunque, il committente è obbligato verso il lavoratore non per un debito proprio bensì in sostituzione del datore di lavoro inadempiente (in danno del proprio dipendente).
Ora, deve essere notato come il contratto di appalto sia stato stipulato da con una ATI (che non è soggetto di diritto ma mero modulo CP_3 organizzativo) e come la commessa sia stata assegnata al complesso di aziende riunite e costituite in ATI con capogruppo il il quale, CP_5 unitamente alle altre aziende riunite in ATI, ha assunto su di sé, all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto, l'impegno al rispetto dell'art. 29 DLgs 276/2003, in tal modo assumendosi l'onere, unitamente (in solido) all'effettivo datore di lavoro dell del pagamento della retribuzione di spettanza dei CP_1 lavoratori – e tra questi l'TI – impiegati nell'appalto. La clausola negoziale di cui all'art. 31 del contratto in esame, rubricata “prescrizione a tutela dei lavoratori”, prevede infatti che “La contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare tutti gli obblighi verso i proprio dipendenti derivanti alle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro (…). In particolare la Contraente, per la realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto, si impegna a (…) in relazione a quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. 276/03 relativamente al vincolo di solidarietà tra ed appaltatrice entro il limite di due CP_3 anni decorrenti dalla data di cessazione del Contratto per la corresponsione ai lavoratori in esso utilizzati dei trattamenti retributivi e contributivi, le parti convengono che la Contraente si obbliga ad assicurare al proprio personale subordinato una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti. A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta di e CP_3 fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto (…). La Contraente, pertanto, si accolla espressamente in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o di eventuali terzi ausiliari e/o loro dipendenti, (…), tenendo Autostrade indenne da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
qualsiasi responsabilità diretta e/indiretta – ivi
14 inclusa quella dell'art. 2049 del Cod. Civ. – eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o a persone che possa verificarsi durante l'espletamento degli adempimenti richiesti dal presente Contratto, obbligandosi a risarcire per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi CP_3 conseguenza economica a carico di scaturente dalle violazioni degli obblighi e CP_3 delle normative di legge indicati nei precedenti capoversi (…).”
Pertanto, proprio in virtù del fatto che il ha assunto la RT commessa unitamente ad altre imprese, impegnandosi a sua volta ad espletarla con propri dipendenti, ne consegue che essa è obbligata ad assolvere, in via diretta, agli obblighi del datore di lavoro ed a rispondere dell'eventuale inadempimento al pari dell'effettivo datore di lavoro.
Da ciò consegue che il è tenuto a manlevare per intero RT
per quanto questa dovesse pagare all er effetto Controparte_3 CP_1 della presente sentenza ovvero di quella pronunciata in primo grado di giudizio.
13. L'appello incidentale proposto dal lavoratore va rigettato per le CP_1 seguenti motivazioni.
Si osserva preliminarmente come sia evidente che ciò che viene tolto da un lato, viene poi riconosciuto dall'altro lato, come ad esempio nei mesi in cui ode delle ferie, nei quali, ad esempio, viene riconosciuto in busta paga CP_1 il dovuto per tutto il mese e poi scomputato un numero di ore pari alle ferie godute.
Infatti dalle buste paga allegate risulta costante e fattuale la coincidenza numerica tra la voce “ore di assenza”, caratterizzata però dal segno negativo, e le voci “banca ore goduta” e “banca ore accant. feriali”, caratterizzate, invece, dal segno positivo;
ne consegue, quindi, che la sommatoria tra di esse risulti pari a zero. Va, altresì, rilevato come la retribuzione mensile venga calcolata in base a un monte ore convenzionale pari a 169 ore al mese, che vengono riconosciute pienamente anche qualora il lavoratore abbia fruito di ore di ferie o di permessi.
Viene così giustificata la presenza in busta paga della voce “ore di assenza”, necessaria al fine di mantenere il quantum mensile orario prestabilito e non foriera di alcuna trattenuta al lavoratore.
Pertanto, l'appello incidentale dell' a rigettato. CP_1
15 13. In conclusione, gli appelli principali (riuniti) devono essere parzialmente accolti mentre deve essere integralmente rigettato l'appello incidentale proposto dal . Pt_5
14. Quanto, infine, alle spese di lite del presente grado, le stesse, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del quarto motivo di appello proposto da
[...]
e del secondo motivo di appello proposto da RT
d in parziale riforma del capo 1 della Controparte_2 sentenza impugnata, ridetermina il credito di in CP_1 complessivi € 9.184,82 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo e, per l'effetto, stante l'intervenuto pagamento, condanna quest'ultimo a restituire ad
[...] quanto percepito per capitale (pari ad € 1.425,80) ed Controparte_2 accessori in esecuzione della sentenza appellata in relazione alla voce retributiva denominata indennità di chiamata con maggiorazione di interessi legali con decorrenza dal pagato fino al saldo effettivo;
- in accoglimento del terzo motivo di appello proposto da d in riforma del capo 3 della sentenza Controparte_2 impugnata, condanna a manlevare RT con riferimento a quanto da questa Controparte_2 pagato, a titolo di capitale, per effetto della sentenza appellata così come riformata dalla presente pronuncia con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
- integralmente compensa tra le parti tutte i costi del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellato , in CP_1 quanto appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17 aprile 2025.
16 Il Presidente Paolo Talamo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 34 CCNL: “2. In tale premessa, tra l'azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l., costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo: a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1; b) la programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al bimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l'individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all'organizzazione del servizio, l'azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell'arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell'azienda.
6. In caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata. L'importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un'ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade. La predetta indennità è comprensiva