Art. 1. Articolo unico.
Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - Alle parole: "31 dicembre 1952", sono sostituite le parole: "31 dicembre 1955".
Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - Alle parole: "31 dicembre 1952", sono sostituite le parole: "31 dicembre 1955".