Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1952, n. 3138
Versione
1 febbraio 1953
Art. 1. Articolo unico.

Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - Alle parole: "31 dicembre 1952", sono sostituite le parole: "31 dicembre 1955".

Entrata in vigore il 1 febbraio 1953