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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 216/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 216/2022 promossa da:
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Caniato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ferrara, in Via De' Romei n. 7;
-Appellante- contro
C.F. CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cevolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in in Viale Valentini n. 2; Parte_1
-Appellata-
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 23.04.2024:
pagina 1 di 10 APPELLANTE: «Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna, contraris rejectis: In via principale di merito, in accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare integralmente la sentenza n. 1104/2021 del Tribunale di Parma pubblicata in data
06.08.2021, accogliendo così le conclusioni del come Parte_1 precisate nel giudizio di primo grado e che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale di merito Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata, accertare che l'infortunio occorso all'attrice, oggetto del presente processo, è attribuibile in via concorrente alla imprudente condotta della stessa, che ha contribuito a cagionarlo ovvero ad aggravarne le conseguenze, ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c., e pertanto quantificare il danno subito dall'attrice tenendo conto della responsabilità concorrente eventualmente accertata, escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata. Spese di lite compensate tra le parti. In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, ai soli fini di evitare decadenze nell'eventuale gravame, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non ammesse.” In ogni caso con condanna dell'appellata SI.ra alla restituzione in favore CP_1 dell'appellante di tutte le somme eventualmente Parte_1 anticipate in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, e riconosciute come non dovute. Con vittoria di spese, competenze, onorari e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio».
APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge: in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello radicato dal per violazione dell'art. 348 bis, in quanto Parte_1
l'impugnazione avversa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e, per gli effetti, rigettarla, confermando in ogni sua parte la gravata sentenza n. 1104/2021, emessa dal Tribunale di Parma. Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, inammissibilità o come meglio delle pretese tutte ex adverso formulate, per le ragioni meglio indicate in narrativa e, per gli effetti, rigettare il gravame proposto dal in persona del suo sindaco pro tempore;
Parte_1 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1104/2021, emessa dal Tribunale di Parma e condannare l'Ente appellante alla refusione delle spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi del giudizio. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, esaminati gli atti e le difese tutte della presente difesa, anche alla luce di quanto emerso dai documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado nonchè dall'esame dei testimoni escussi da parte del Tribunale di Parma, accertato e dichiarato che nulla è dovuto per qualsivoglia motivo e/ ragione dalla sig.ra all'Ente appellante CP_1 respingere le domande tutte ex adverso proposte, siccome inammissibili, infondate, non
pagina 2 di 10 provate o con ogni miglior formula, accogliendo le conclusioni già rassegnate in primo grado, qui integralmente richiamate e trascritte: “accertata e dichiarata la qualità di esclusivo custode dell'opus pubblicium, in capo al in Parte_1 persona del suo sindaco pro tempore, dichiarare la responsabilità ex art 2051 c.c., dello stesso Ente e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari ad € 25.677,28 per danno biologico (come quantificato dalla documentazione prodotta),
€ 1.835,00 per spese mediche sostenute, così per complessivi € 27.512,28, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, che ci si riserva di ulteriormente valutare, nonché rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata ex Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712, dal di del dovuto al saldo effettivo, fatta salva quella maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., accertata e dichiarata, all'epoca dei fatti, l'esistenza dell'insidia del marciapiede che costeggia l'anello del parco Mazzini -direzione stazione verso il centro città di (suo lato destro), nonché la responsabilità del Parte_1 [...]
in persona del suo sindaco pro tempore, in qualità di Parte_1 proprietario ex art. 2043 c.c., dichiarare lo stesso tenuto e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari ad € 25.677,28 per danno biologico (come quantificato dalla documentazione prodotta), € 1.835,00 per spese mediche sostenute, così per complessivi € 27.512,28, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, che ci si riserva di ulteriormente valutare, nonché rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata ex Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712, dal di del dovuto al saldo effettivo, fatta salva quella maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa come per legge. In via istruttoria, ritenendo che in primo grado ci sia stata l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e che le prove orali formulate da controparte e non ammesse siano state correttamente ritenute inammissibili dal Giudice di primo grado, ci si oppone all'avversa richiesta di assunzione delle stesse. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte decidesse di ammettere le prove ex adverso richieste, parte appellata reitera, chiedendone la loro ammissione, le istanze e produzioni istruttorie tutte, formulate nell'atto di citazione del 30.11.2018 e nelle successive memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 1, 2 e 3 datate rispettivamente 18.04.2019, 24.05.2019 e 14.06.2019, da ritenersi quivi integralmente ritrascritte. Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al procedimento di primo grado, radicato presso il Tribunale di Parma, RG. n. 5424/2018.In ogni caso: Condannare parte appellante, in persona del suo l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 cpc I e/o III comma, al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore della sig.ra , da liquidarsi in via equitativa ed, in ogni caso, per un CP_1 importo non inferiore alle spese legali sostenute dall'odierna opposta, per resistere nel presente gravame e da quantificarsi al termine della vertenza mediante deposito di
pagina 3 di 10 notula dello scrivente procuratore. Con vittoria di spese e compensi professionale, oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio il CP_1 Parte_1 chiedendone l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per il sinistro occorsole in data 17.03.2017, e, conseguentemente, la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, la caduta sul marciapiede si era verificata
“a causa di un'insidiosa, profonda e non segnalata sconnessione/avvallamento presente sul pubblico selciato calpestabile”, e per la quale aveva riportato una “frattura rotula ginocchio destro”, per la quale veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di
“osteosintesi con cerchiaggio” e, successivamente, a svariate cure riabilitative e fisiatriche.
B. Si costituiva in giudizio il chiedendo il Parte_1 rigetto delle domande attoree, in quanto ritenute infondate sia nell'an – per le modalità generali di verificazione del sinistro e per l'esclusiva, o quanto meno concorrente, responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro – sia nel quantum.
C. Svoltasi la prima udienza, nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, quarto comma, c.p.c., disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale – nella quale veniva stimato un danno biologico del 7% – ed espletata l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termine per il deposito di memoria autorizzata conclusiva.
D. Con sentenza n. 1104/2021, il Tribunale di Parma riteneva fondata la domanda attorea, avendo la danneggiata dimostrato – attraverso la documentazione agli atti e l'istruttoria orale – l'esistenza di un'insidia naturale di particolare pericolosità, che avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore vigilanza da parte dell'ente, il quale, dunque, veniva condannato al risarcimento del danno.
E. Avverso la sentenza proponeva appello il Parte_1 lamentando: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze e 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
pagina 4 di 10 F. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, rimarcando la natura di insidia dell'avvallamento/spuntone e, dunque, la sua imprevedibilità, così come emerso dall'istruttoria orale, espletata nell'ambito del processo di prime cure. Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante ex art. 96, primo e terzo comma, c.c.
G. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 23.04.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il affida le proprie censure a due motivi di Parte_1 appello, contenenti più ragioni.
1.1 Con il primo, infatti, l'appellante censura la decisione del primo Giudice sotto diversi aspetti, ponendo in rilievo alcune circostanze a suo dire dirimenti al fine della riforma integrale della sentenza gravata, quali:
a) la conoscibilità dello stato dei luoghi da parte della danneggiata, in quanto, dall'istruttoria orale emergeva che la stessa effettuasse quel percorso quasi tutte le mattine;
b) l'abnormità della condotta della danneggiata, consistita in un comportamento distratto e imprudente;
c) la piena visibilità dell'avvallamento/spuntone e, dunque, la sua evitabilità;
d) l'illuminazione naturale della zona, considerata la data e l'ora del sinistro (ore
7:00 circa del 15 marzo).
1.2 Con il secondo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo alla danneggiata.
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
3. Preliminare al merito della causa è l'inquadramento giuridico nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., a norma del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Da ciò discende che, in termini di onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Trattasi, in particolare, del c.d. caso fortuito ossia quel fattore imprevedibile ed eccezionale in grado di interporsi, fino ad interromperla, nella causalità intercorrente tra la cosa e l'evento lesivo. Il caso pagina 5 di 10 fortuito, anche eventualmente rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale [Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 (Rv. 665084 - 01)].
4. Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, la Corte ritiene di dover esaminare i due motivi congiuntamente, in quanto intrinsecamente e logicamente connessi.
4.1 Dapprima, si ritiene che l'attrice abbia provato il fatto storico, consistente nella caduta sul marciapiede sito in Secondo la ricostruzione fornita Parte_1 dalla danneggiata, in data 15.03.2017, alle ore 7:00 circa, ella “percorreva il marciapiede che costeggia l'anello del parco Mazzini -direzione stazione verso il centro della città di (suo lato destro) quando, giunta all'altezza Parte_1 dell'area sgambamento cani (posta dal lato opposto al luogo dell'evento) rovinava violentemente al suolo a causa di un'insidiosa, profonda e non segnalata sconnessione/avvallamento presente -sul pubblico selciato calpestabile-, procurandosi gravi lesioni” (pag. 1, atto di citazione).
4.2 Tale ricostruzione ha trovato conferma in sede di istruttoria orale, espletata nel corso del processo di prime cure, laddove i testi e – presenti Tes_1 Tes_2 CP_2 sul luogo e al momento del sinistro – riferivano come la danneggiata fosse caduta a causa di un «avvallamento, uno spuntone» (teste e confermavano il luogo della Tes_1 caduta attraverso le foto loro rammostrate in udienza.
4.3 Le fotografie prodotte in atti (doc. 9, fasc. I gr.) – scattate quasi nell'immediatezza del fatto, come dimostrato dalla presenza dei soccorritori del 118 e dalla stessa danneggiata sulla lettiga, e la cui corrispondenza ai luoghi di causa è stata peraltro confermata dai testi – dimostrano, da un lato, le dimensioni dell'avvallamento – di conformazione ed altezza tali da consentirne la visione da parte dell'accorto utente pagina 6 di 10 della strada – e, dall'altro, la piena visibilità dei luoghi di causa, atteso il percorso rettilineo del marciapiede – peraltro non interessato da una diffusa irregolarità, essendo questa localizzata solo nel punto in cui la danneggiata è caduta – e la presenza di luce naturale.
In proposito, dall'analisi delle citate fotografie, è possibile osservare come, tenuto conto della data (17 marzo) e dell'orario del sinistro (ore 7:00 circa), vi fosse un'illuminazione naturale e come le asserite «zone d'ombra» (teste ), dettate dai tronchi degli alberi, Tes_3 sebbene presenti, non coinvolgessero proprio l'esatto punto in cui è avvenuta la caduta, risultando perfettamente illuminato l'avvallamento in questione, dovuto al verosimile sviluppo delle radici arboree.
5. Ferma la responsabilità del in quanto tenuto al rispetto del dovere di Pt_1 custodia, integrante altresì un dovere di manutenzione della res publica, dalla descrizione dello stato dei luoghi, effettuata sia dall'autorità intervenuta nelle immediatezze del sinistro sia dai testi escussi in udienza, nonché dall'ulteriore documentazione in atti, emerge chiaramente come la frattura del marciapiede fosse piuttosto vistosa e ben visibile.
Tale circostanza conferma l'uso incauto della cosa in custodia da parte della danneggiata, la quale, peraltro, conosceva sufficientemente bene il luogo del sinistro, così come riferivano i testi e La prima, infatti, riferiva «quasi Tes_1 Tes_2 CP_2 tutte le mattine facciamo quel percorso abitualmente per piacere», la seconda «tutte le mattine, salvo pioggia e neve, abbiamo quest'abitudine» e l'ultimo «tutte le mattine da diversi anni abbiamo quest'abitudine».
5.1 Orbene, «in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile» [(Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 (Rv. 667836 - 02)]. Come correttamente sottolineato dall'appellante, infatti, incombe su ogni consociato il «dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno» [Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 – 01].
5.2 Per le ragioni esposte, in accoglimento parziale dell'appello, si ritiene necessario riconoscere però un concorso colposo in capo alla danneggiata. Pertanto, la responsabilità per la causazione del sinistro de quo è da imputarsi per due terzi in capo al pagina 7 di 10 Comune di in quanto custode di quel tratto del marciapiede ed Parte_1 incurante del naturale sviluppo dell'apparato radicale delle piante, foriero delle gravi irregolarità al normale passaggio pedonale, e per un terzo in capo ad in Parte_2 ragione della sua condotta non particolarmente attenta, dovuta alla possibilità di avvedersi dell'irregolarità, pur sempre temperata dal legittimo confidare nella regolarità delle strade riservate al transito pedonale, che nello specifico comunque era attraversato da zone in chiaroscuro, dovuto all'ombra proiettata dai fusti, che certamente integrano e connotano una turbativa della vista e della perfetta avvistabilità.
6. In merito al quantum debeatur, non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza, se non nella misura del riconoscimento di una responsabilità concorrente della danneggiata, questa Corte non può che aderire alle conclusioni cui è giunto il
Tribunale gravato insieme al Dott. nell'espletamento di una consulenza Persona_1 medico-legale che appare, anche in questa sede, immune da vizi logici o giuridici, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni in merito da parte dei CTP di entrambe le parti.
6.1 In proposito, dunque, tenuto conto del danno biologico permanente stimato nella misura del 7%, del periodo di temporanea inabilità della stimato in 9 giorni CP_1 di assoluta, altri 60 giorni di “parziale” (al 75%), più ulteriori 60 giorni di parziale (al 50%) ed ultimi 60 giorni di “minima” (al 25%) e dell'età della danneggiata al momento del sinistro (68 anni), il danno non patrimoniale veniva correttamente liquidato sulla base della tabella di liquidazione delle lesioni del Tribunale di Milano e quantificato in
€. 10.463,00 a titolo di danno biologico permanente e in €. 9.801,00 a titolo di inabilità temporanea. Alla somma così ottenuta, il Tribunale di Parma correttamente riconosceva altresì la somma di 1.835,00 a titolo di danno patrimoniale, ovverosia di spese mediche ritenute congrue dal CTU, per un totale di 21.441,49 che poneva a carico esclusivo del convenuto. Pt_1
6.2 Orbene, sulla base di quanto statuito fin qui e, dunque, tenuto conto del riconoscimento, in capo alla danneggiata, di un concorso colposo nella causazione del sinistro de quo nella misura di un terzo, il risarcimento dovutole da parte del
[...]
è ridotto a 14.294,32 euro, oltre interessi e rivalutazione così Parte_1 come statuito nella sentenza gravata e non censurata sul punto.
7. In conclusione, in applicazione dei principi sopra riportati e sulla base delle risultanze istruttorie, questa Corte ritiene, contrariamente a quanto statuito dal primo
Giudice, che risulta provata la parziale condotta incauta della danneggiata nell'utilizzo della cosa pubblica - id est il marciapiede – valutata, in termini di concorso colposo ex art. 1227 c.c., nella misura di un terzo.
pagina 8 di 10 Pertanto, l'appello del è fondato limitatamente Parte_1 al secondo motivo di gravame, che conduce ad una riforma della sentenza gravata solamente ai fini di una riduzione di percentuale della responsabilità dell'Ente. 8. Non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della responsabilità aggravata ex art 96, come formulata dall'appellata, in quanto l'esito complessivo della lite dimostra l'assenza di temerarietà della pretesa di parte appellante.
9. In ordine alle spese di lite, in una valutazione complessiva dell'esito della causa, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura di un terzo delle spese processuali del primo grado di giudizio, come già liquidate in esso, e per un terzo delle spese processuali del presente grado che, per l'intero, sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal
DM 55/14 come modificato da ultimo dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis.
Appare corretto invece mantenere ferma la statuizione di prime cure sulle spese di
CTU, posto che l'appellata, già attrice, è stata comunque costretta ad agire in giudizio per vedersi riconosciuto un risarcimento, che appariva certamente legittimo sia pure pro quota.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1104/2021 del Tribunale di Parma, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna il al pagamento del risarcimento Parte_1 del danno in favore di complessivamente quantificato in euro Parte_2
14.294,32, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
-compensa per un terzo le spese di lite del primo grado di giudizio e pone i residui due terzi a carico dell'appellante spese Parte_1 liquidate nell'intero nella somma statuita dalla sentenza di primo grado;
-condanna il a rifondere a Parte_1 Pt_2 due terzi delle spese processuali del presente grado, che liquida per l'intero
[...]
(3/3) in €. 777,00 + 27,00 per spese ed €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali.
Deciso in Bologna il 12 febbraio 2025
pagina 9 di 10 Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 216/2022 promossa da:
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Caniato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ferrara, in Via De' Romei n. 7;
-Appellante- contro
C.F. CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cevolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in in Viale Valentini n. 2; Parte_1
-Appellata-
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 23.04.2024:
pagina 1 di 10 APPELLANTE: «Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna, contraris rejectis: In via principale di merito, in accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare integralmente la sentenza n. 1104/2021 del Tribunale di Parma pubblicata in data
06.08.2021, accogliendo così le conclusioni del come Parte_1 precisate nel giudizio di primo grado e che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale di merito Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata, accertare che l'infortunio occorso all'attrice, oggetto del presente processo, è attribuibile in via concorrente alla imprudente condotta della stessa, che ha contribuito a cagionarlo ovvero ad aggravarne le conseguenze, ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c., e pertanto quantificare il danno subito dall'attrice tenendo conto della responsabilità concorrente eventualmente accertata, escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata. Spese di lite compensate tra le parti. In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, ai soli fini di evitare decadenze nell'eventuale gravame, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non ammesse.” In ogni caso con condanna dell'appellata SI.ra alla restituzione in favore CP_1 dell'appellante di tutte le somme eventualmente Parte_1 anticipate in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, e riconosciute come non dovute. Con vittoria di spese, competenze, onorari e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio».
APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge: in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello radicato dal per violazione dell'art. 348 bis, in quanto Parte_1
l'impugnazione avversa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e, per gli effetti, rigettarla, confermando in ogni sua parte la gravata sentenza n. 1104/2021, emessa dal Tribunale di Parma. Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, inammissibilità o come meglio delle pretese tutte ex adverso formulate, per le ragioni meglio indicate in narrativa e, per gli effetti, rigettare il gravame proposto dal in persona del suo sindaco pro tempore;
Parte_1 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1104/2021, emessa dal Tribunale di Parma e condannare l'Ente appellante alla refusione delle spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi del giudizio. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, esaminati gli atti e le difese tutte della presente difesa, anche alla luce di quanto emerso dai documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado nonchè dall'esame dei testimoni escussi da parte del Tribunale di Parma, accertato e dichiarato che nulla è dovuto per qualsivoglia motivo e/ ragione dalla sig.ra all'Ente appellante CP_1 respingere le domande tutte ex adverso proposte, siccome inammissibili, infondate, non
pagina 2 di 10 provate o con ogni miglior formula, accogliendo le conclusioni già rassegnate in primo grado, qui integralmente richiamate e trascritte: “accertata e dichiarata la qualità di esclusivo custode dell'opus pubblicium, in capo al in Parte_1 persona del suo sindaco pro tempore, dichiarare la responsabilità ex art 2051 c.c., dello stesso Ente e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari ad € 25.677,28 per danno biologico (come quantificato dalla documentazione prodotta),
€ 1.835,00 per spese mediche sostenute, così per complessivi € 27.512,28, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, che ci si riserva di ulteriormente valutare, nonché rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata ex Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712, dal di del dovuto al saldo effettivo, fatta salva quella maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., accertata e dichiarata, all'epoca dei fatti, l'esistenza dell'insidia del marciapiede che costeggia l'anello del parco Mazzini -direzione stazione verso il centro città di (suo lato destro), nonché la responsabilità del Parte_1 [...]
in persona del suo sindaco pro tempore, in qualità di Parte_1 proprietario ex art. 2043 c.c., dichiarare lo stesso tenuto e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari ad € 25.677,28 per danno biologico (come quantificato dalla documentazione prodotta), € 1.835,00 per spese mediche sostenute, così per complessivi € 27.512,28, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, che ci si riserva di ulteriormente valutare, nonché rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata ex Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712, dal di del dovuto al saldo effettivo, fatta salva quella maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa come per legge. In via istruttoria, ritenendo che in primo grado ci sia stata l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e che le prove orali formulate da controparte e non ammesse siano state correttamente ritenute inammissibili dal Giudice di primo grado, ci si oppone all'avversa richiesta di assunzione delle stesse. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte decidesse di ammettere le prove ex adverso richieste, parte appellata reitera, chiedendone la loro ammissione, le istanze e produzioni istruttorie tutte, formulate nell'atto di citazione del 30.11.2018 e nelle successive memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 1, 2 e 3 datate rispettivamente 18.04.2019, 24.05.2019 e 14.06.2019, da ritenersi quivi integralmente ritrascritte. Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al procedimento di primo grado, radicato presso il Tribunale di Parma, RG. n. 5424/2018.In ogni caso: Condannare parte appellante, in persona del suo l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 cpc I e/o III comma, al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore della sig.ra , da liquidarsi in via equitativa ed, in ogni caso, per un CP_1 importo non inferiore alle spese legali sostenute dall'odierna opposta, per resistere nel presente gravame e da quantificarsi al termine della vertenza mediante deposito di
pagina 3 di 10 notula dello scrivente procuratore. Con vittoria di spese e compensi professionale, oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio il CP_1 Parte_1 chiedendone l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per il sinistro occorsole in data 17.03.2017, e, conseguentemente, la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, la caduta sul marciapiede si era verificata
“a causa di un'insidiosa, profonda e non segnalata sconnessione/avvallamento presente sul pubblico selciato calpestabile”, e per la quale aveva riportato una “frattura rotula ginocchio destro”, per la quale veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di
“osteosintesi con cerchiaggio” e, successivamente, a svariate cure riabilitative e fisiatriche.
B. Si costituiva in giudizio il chiedendo il Parte_1 rigetto delle domande attoree, in quanto ritenute infondate sia nell'an – per le modalità generali di verificazione del sinistro e per l'esclusiva, o quanto meno concorrente, responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro – sia nel quantum.
C. Svoltasi la prima udienza, nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, quarto comma, c.p.c., disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale – nella quale veniva stimato un danno biologico del 7% – ed espletata l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termine per il deposito di memoria autorizzata conclusiva.
D. Con sentenza n. 1104/2021, il Tribunale di Parma riteneva fondata la domanda attorea, avendo la danneggiata dimostrato – attraverso la documentazione agli atti e l'istruttoria orale – l'esistenza di un'insidia naturale di particolare pericolosità, che avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore vigilanza da parte dell'ente, il quale, dunque, veniva condannato al risarcimento del danno.
E. Avverso la sentenza proponeva appello il Parte_1 lamentando: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze e 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
pagina 4 di 10 F. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, rimarcando la natura di insidia dell'avvallamento/spuntone e, dunque, la sua imprevedibilità, così come emerso dall'istruttoria orale, espletata nell'ambito del processo di prime cure. Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante ex art. 96, primo e terzo comma, c.c.
G. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 23.04.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il affida le proprie censure a due motivi di Parte_1 appello, contenenti più ragioni.
1.1 Con il primo, infatti, l'appellante censura la decisione del primo Giudice sotto diversi aspetti, ponendo in rilievo alcune circostanze a suo dire dirimenti al fine della riforma integrale della sentenza gravata, quali:
a) la conoscibilità dello stato dei luoghi da parte della danneggiata, in quanto, dall'istruttoria orale emergeva che la stessa effettuasse quel percorso quasi tutte le mattine;
b) l'abnormità della condotta della danneggiata, consistita in un comportamento distratto e imprudente;
c) la piena visibilità dell'avvallamento/spuntone e, dunque, la sua evitabilità;
d) l'illuminazione naturale della zona, considerata la data e l'ora del sinistro (ore
7:00 circa del 15 marzo).
1.2 Con il secondo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo alla danneggiata.
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
3. Preliminare al merito della causa è l'inquadramento giuridico nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., a norma del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Da ciò discende che, in termini di onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Trattasi, in particolare, del c.d. caso fortuito ossia quel fattore imprevedibile ed eccezionale in grado di interporsi, fino ad interromperla, nella causalità intercorrente tra la cosa e l'evento lesivo. Il caso pagina 5 di 10 fortuito, anche eventualmente rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale [Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 (Rv. 665084 - 01)].
4. Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, la Corte ritiene di dover esaminare i due motivi congiuntamente, in quanto intrinsecamente e logicamente connessi.
4.1 Dapprima, si ritiene che l'attrice abbia provato il fatto storico, consistente nella caduta sul marciapiede sito in Secondo la ricostruzione fornita Parte_1 dalla danneggiata, in data 15.03.2017, alle ore 7:00 circa, ella “percorreva il marciapiede che costeggia l'anello del parco Mazzini -direzione stazione verso il centro della città di (suo lato destro) quando, giunta all'altezza Parte_1 dell'area sgambamento cani (posta dal lato opposto al luogo dell'evento) rovinava violentemente al suolo a causa di un'insidiosa, profonda e non segnalata sconnessione/avvallamento presente -sul pubblico selciato calpestabile-, procurandosi gravi lesioni” (pag. 1, atto di citazione).
4.2 Tale ricostruzione ha trovato conferma in sede di istruttoria orale, espletata nel corso del processo di prime cure, laddove i testi e – presenti Tes_1 Tes_2 CP_2 sul luogo e al momento del sinistro – riferivano come la danneggiata fosse caduta a causa di un «avvallamento, uno spuntone» (teste e confermavano il luogo della Tes_1 caduta attraverso le foto loro rammostrate in udienza.
4.3 Le fotografie prodotte in atti (doc. 9, fasc. I gr.) – scattate quasi nell'immediatezza del fatto, come dimostrato dalla presenza dei soccorritori del 118 e dalla stessa danneggiata sulla lettiga, e la cui corrispondenza ai luoghi di causa è stata peraltro confermata dai testi – dimostrano, da un lato, le dimensioni dell'avvallamento – di conformazione ed altezza tali da consentirne la visione da parte dell'accorto utente pagina 6 di 10 della strada – e, dall'altro, la piena visibilità dei luoghi di causa, atteso il percorso rettilineo del marciapiede – peraltro non interessato da una diffusa irregolarità, essendo questa localizzata solo nel punto in cui la danneggiata è caduta – e la presenza di luce naturale.
In proposito, dall'analisi delle citate fotografie, è possibile osservare come, tenuto conto della data (17 marzo) e dell'orario del sinistro (ore 7:00 circa), vi fosse un'illuminazione naturale e come le asserite «zone d'ombra» (teste ), dettate dai tronchi degli alberi, Tes_3 sebbene presenti, non coinvolgessero proprio l'esatto punto in cui è avvenuta la caduta, risultando perfettamente illuminato l'avvallamento in questione, dovuto al verosimile sviluppo delle radici arboree.
5. Ferma la responsabilità del in quanto tenuto al rispetto del dovere di Pt_1 custodia, integrante altresì un dovere di manutenzione della res publica, dalla descrizione dello stato dei luoghi, effettuata sia dall'autorità intervenuta nelle immediatezze del sinistro sia dai testi escussi in udienza, nonché dall'ulteriore documentazione in atti, emerge chiaramente come la frattura del marciapiede fosse piuttosto vistosa e ben visibile.
Tale circostanza conferma l'uso incauto della cosa in custodia da parte della danneggiata, la quale, peraltro, conosceva sufficientemente bene il luogo del sinistro, così come riferivano i testi e La prima, infatti, riferiva «quasi Tes_1 Tes_2 CP_2 tutte le mattine facciamo quel percorso abitualmente per piacere», la seconda «tutte le mattine, salvo pioggia e neve, abbiamo quest'abitudine» e l'ultimo «tutte le mattine da diversi anni abbiamo quest'abitudine».
5.1 Orbene, «in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile» [(Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 (Rv. 667836 - 02)]. Come correttamente sottolineato dall'appellante, infatti, incombe su ogni consociato il «dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno» [Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 – 01].
5.2 Per le ragioni esposte, in accoglimento parziale dell'appello, si ritiene necessario riconoscere però un concorso colposo in capo alla danneggiata. Pertanto, la responsabilità per la causazione del sinistro de quo è da imputarsi per due terzi in capo al pagina 7 di 10 Comune di in quanto custode di quel tratto del marciapiede ed Parte_1 incurante del naturale sviluppo dell'apparato radicale delle piante, foriero delle gravi irregolarità al normale passaggio pedonale, e per un terzo in capo ad in Parte_2 ragione della sua condotta non particolarmente attenta, dovuta alla possibilità di avvedersi dell'irregolarità, pur sempre temperata dal legittimo confidare nella regolarità delle strade riservate al transito pedonale, che nello specifico comunque era attraversato da zone in chiaroscuro, dovuto all'ombra proiettata dai fusti, che certamente integrano e connotano una turbativa della vista e della perfetta avvistabilità.
6. In merito al quantum debeatur, non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza, se non nella misura del riconoscimento di una responsabilità concorrente della danneggiata, questa Corte non può che aderire alle conclusioni cui è giunto il
Tribunale gravato insieme al Dott. nell'espletamento di una consulenza Persona_1 medico-legale che appare, anche in questa sede, immune da vizi logici o giuridici, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni in merito da parte dei CTP di entrambe le parti.
6.1 In proposito, dunque, tenuto conto del danno biologico permanente stimato nella misura del 7%, del periodo di temporanea inabilità della stimato in 9 giorni CP_1 di assoluta, altri 60 giorni di “parziale” (al 75%), più ulteriori 60 giorni di parziale (al 50%) ed ultimi 60 giorni di “minima” (al 25%) e dell'età della danneggiata al momento del sinistro (68 anni), il danno non patrimoniale veniva correttamente liquidato sulla base della tabella di liquidazione delle lesioni del Tribunale di Milano e quantificato in
€. 10.463,00 a titolo di danno biologico permanente e in €. 9.801,00 a titolo di inabilità temporanea. Alla somma così ottenuta, il Tribunale di Parma correttamente riconosceva altresì la somma di 1.835,00 a titolo di danno patrimoniale, ovverosia di spese mediche ritenute congrue dal CTU, per un totale di 21.441,49 che poneva a carico esclusivo del convenuto. Pt_1
6.2 Orbene, sulla base di quanto statuito fin qui e, dunque, tenuto conto del riconoscimento, in capo alla danneggiata, di un concorso colposo nella causazione del sinistro de quo nella misura di un terzo, il risarcimento dovutole da parte del
[...]
è ridotto a 14.294,32 euro, oltre interessi e rivalutazione così Parte_1 come statuito nella sentenza gravata e non censurata sul punto.
7. In conclusione, in applicazione dei principi sopra riportati e sulla base delle risultanze istruttorie, questa Corte ritiene, contrariamente a quanto statuito dal primo
Giudice, che risulta provata la parziale condotta incauta della danneggiata nell'utilizzo della cosa pubblica - id est il marciapiede – valutata, in termini di concorso colposo ex art. 1227 c.c., nella misura di un terzo.
pagina 8 di 10 Pertanto, l'appello del è fondato limitatamente Parte_1 al secondo motivo di gravame, che conduce ad una riforma della sentenza gravata solamente ai fini di una riduzione di percentuale della responsabilità dell'Ente. 8. Non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della responsabilità aggravata ex art 96, come formulata dall'appellata, in quanto l'esito complessivo della lite dimostra l'assenza di temerarietà della pretesa di parte appellante.
9. In ordine alle spese di lite, in una valutazione complessiva dell'esito della causa, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura di un terzo delle spese processuali del primo grado di giudizio, come già liquidate in esso, e per un terzo delle spese processuali del presente grado che, per l'intero, sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal
DM 55/14 come modificato da ultimo dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis.
Appare corretto invece mantenere ferma la statuizione di prime cure sulle spese di
CTU, posto che l'appellata, già attrice, è stata comunque costretta ad agire in giudizio per vedersi riconosciuto un risarcimento, che appariva certamente legittimo sia pure pro quota.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1104/2021 del Tribunale di Parma, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna il al pagamento del risarcimento Parte_1 del danno in favore di complessivamente quantificato in euro Parte_2
14.294,32, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
-compensa per un terzo le spese di lite del primo grado di giudizio e pone i residui due terzi a carico dell'appellante spese Parte_1 liquidate nell'intero nella somma statuita dalla sentenza di primo grado;
-condanna il a rifondere a Parte_1 Pt_2 due terzi delle spese processuali del presente grado, che liquida per l'intero
[...]
(3/3) in €. 777,00 + 27,00 per spese ed €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali.
Deciso in Bologna il 12 febbraio 2025
pagina 9 di 10 Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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