Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00308/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2025, proposto da
Ambiente & Sicurezza Città di Teramo associazione di promozione socio-culturale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio De Massis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Pizzoferrato n. 31;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Teramo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Giuseppe Verdi n. 18;
Te.Am. Teramo Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Romolo Di Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del giudizio del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale n. 4376 del 17 ottobre 2024, con cui è stato concluso in senso “favorevole all’esclusione dalla procedura di v.i.a.” il giudizio relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto per la produzione di biometano da FORSU - Frazione Organica di Rifiuto Solido Urbano, tramite processo di digestione anaerobica, presentata dalla Te.Am. s.p.a. in data 7 maggio 2024 e acquisita al codice Pratica 24/018674 dalla Regione Abruzzo;
- del giudizio del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale n. 4420 del 28 novembre 2024, di cui alla nota prot. 24/0440748 del 14 novembre 2024, con cui è stato confermato il precedente giudizio n. 4376 del 17 ottobre 2024 ed è stata rigettata l’istanza di autotutela proposta dall’Associazione Ambiente & Sicurezza Città Di Teramo;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Abruzzo, del Comune di Teramo e della Te.Am. Teramo Ambiente s.p.a.;
Visti gli articoli 35, comma 2, lettera a), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
L’associazione di promozione socio culturale Ambiente & Sicurezza Città di Teramo (d’ora in avanti solo l’associazione ricorrente) ha proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 13978 del 2024, avente ad oggetto il procedimento amministrativo di verifica di assoggettabilità a VIA di un intervento per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti urbani, finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Con ordinanza collegiale n. 5275 del 13 marzo 2025, comunicata alle parti in pari data, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo.
L’associazione ricorrente ha notificato e depositato il presente ricorso in riassunzione in data 6 aprile 2025.
Si sono costituiti formalmente in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché la Regione Abruzzo.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati Te.Am. Teramo Ambiente s.p.a. e Comune di Teramo, i quali hanno preliminarmente eccepito l’estinzione del giudizio, atteso che il ricorso in riassunzione è stato notificato (e depositato) oltre il termine perentorio dimidiato di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria della competenza.
In vista della trattazione del merito del ricorso, la parte ricorrente e i controinteressati hanno depositato memorie difensive; con memorie depositate in data 28 aprile 2025 e 27 maggio 2025, la parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa nei termini per la riassunzione della causa, per errore scusabile.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, formulata dai controinteressati, è fondata.
Il presente giudizio ha ad oggetto il procedimento di assoggettabilità a VIA di un intervento finanziato con risorse del PNRR, sicché è disciplinato secondo il rito speciale di cui all’articolo 12-bis del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, introdotto dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal PNRR.
Ai sensi del combinato disposto del comma 5 del predetto articolo con gli articoli 119, comma 2, e 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, il termine perentorio endoprocessuale, previsto per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, è pari a quindici giorni.
La parte ricorrente, alla quale l’ordinanza declinatoria della competenza è stata comunicata in data 13 marzo 2025, ha notificato il ricorso in riassunzione in data 6 aprile 2025, ben oltre il suddetto termine perentorio di quindici giorni.
Il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, formulata dalla parte ricorrente con riferimento all’erronea indicazione del termine perentorio per la riassunzione del giudizio contenuta nel dispositivo dell’ordinanza declinatoria della competenza.
Ai sensi dell’articolo 37 del codice del processo amministrativo, “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”. Tale norma è pacificamente qualificata come “di stretta interpretazione”, in quanto deroga al fondamentale principio di perentorietà dei termini processuali nonché ai principi di celerità dei riti speciali (in particolare dei riti abbreviati connotati da peculiari esigenze acceleratorie) e di parità di trattamento delle parti, sicché essa può essere applicata solo in presenza di presupposti stringenti, quali l’oscurità del quadro normativo, le oscillazioni della giurisprudenza, i comportamenti ambigui dell’amministrazione, l’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, il caso fortuito e la forza maggiore (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 luglio 2016, n. 22; 10 dicembre 2014, n. 33; 9 agosto 2012, n. 32; 14 febbraio 2011, n. 10; 2 dicembre 2010, n. 3).
Il Collegio non ravvisa, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per qualificare l’errore della parte come “scusabile”, men che mai - come prospettato dalla parte ricorrente - dell’ordine del giudice di riassumere il processo nel termine di trenta giorni, in violazione del termine perentorio di quindici giorni previsto dalla legge.
Con l’ordinanza collegiale n. 5275 del 13 marzo 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha correttamente indicato, nella parte motiva, l’onere processuale di riassumere “nel termine di legge” il giudizio disciplinato dal rito speciale accelerato di cui al citato articolo 12-bis; tale indicazione non risulta, tuttavia, contraddetta dal riferimento ai “termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.”, contenuto nel dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio non ha affatto impartito disposizioni contrastanti con la norma che impone, nel rito speciale accelerato di cui all’articolo 12-bis, di riassumere il processo entro il termine perentorio dimidiato di quindici giorni: il Tribunale non ha, infatti, espressamente indicato, quale termine perentorio per la riassunzione, il termine ordinario di trenta giorni fissato dall’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, ma si è semplicemente limitato a ricordare alle parti che “il processo potrà essere riassunto nei sensi e nei termini di cui all’articolo 15, comma 4, c.p.a.”
La mera citazione del paradigma normativo da utilizzare, anche nei riti speciali, per la riassunzione della causa non vale ad esonerare la parte onerata dalla dimidiazione del termine perentorio prevista dalla legge.
Nondimeno, la riassunzione del processo effettuata entro il termine ordinario di trenta giorni, in luogo del termine dimidiato di quindici giorni, deve imputarsi esclusivamente alla negligenza della parte ricorrente, la quale, pur avendo correttamente instaurato il presente giudizio con il rito speciale accelerato previsto per i giudizi amministrativi in materia di PNRR, ha, poi, colposamente violato la norma che per tale rito impone inderogabilmente, mediante l’espresso richiamo all’articolo 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, la dimidiazione di tutti i termini processuali, ad eccezione di quelli espressamente indicati, tra i quali non è menzionato il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
Per tali ragioni, deve ritenersi che il mancato rispetto della chiara norma processuale, in vigore da oltre un biennio e conoscibile ovvero applicabile dalla parte con un minimo sforzo di diligenza professionale, escluda, in radice, la scusabilità dell’errore, che l’articolo 37 del codice del processo amministrativo qualifica come presupposto per l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini.
In conclusione, acclarata la riassunzione del giudizio oltre il termine perentorio fissato dalla legge, il Collegio deve dichiararne l’estinzione ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera a), del codice del processo amministrativo.
La peculiarità della vicenda e la definizione in rito del ricorso inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Colagrande, Presidente FF
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Maria Colagrande |
IL SEGRETARIO