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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 505/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 505 DEanno 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 16 ottobre 2021 e vertente tra
, c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
c.f. rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Antonio Rapolla ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Napoli, via S. Maria a
Cappella Vecchia, 3, come da procura in atti;
ATTORI OPPONENTI
E
C.F. con sede in Venezia - Mestre (VE), Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore
Delegato, dott. e del procuratore generale alle liti, avv. Leopoldo CP_2
Conti del Foro di Genova, in virtù di procura generale alle liti per atto autenticato nelle firme dal notaro di Venezia-Mestre, Rep. n. 34227/Racc. n. Persona_1
10599 in data 6 novembre 2013, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio
1 in Chieti, Via Degli Agostiniani, 46, presso lo studio DEAvv. Massimo Battista, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con il predetto Avv. Leopoldo
Conti del Foro di Genova, giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la al fine di opporre il d.i. n. Parte_2 Controparte_1
77/2018, emesso dal Tribunale di AN in data 13.02.2018, notificato a in data 05.03.2018 ed a il 22.02.2018, con Parte_1 Parte_2
il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore DEodierna opposta, della somma di euro 19.534,19, oltre interessi come da domanda, spese della procedura e successive occorrende.
A sostegno DEopposizione, preliminarmente eccepivano l'incompetenza territoriale del tribunale adito, quindi, nel merito, deducevano l'assenza di prova del credito;
l'usurarietà degli interessi pattuiti;
la nullità del finanziamento per collegamento negoziale con finanziamenti illeciti (essendo il contratto stato pattuito per ripianare posizione debitoria pregressa fondata su contratti viziati da nullità per violazione di norme imperative – pattuizione di interessi ultralegali e capitalizzazione illegittima-).
Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta, contestando integralmente le avverse deduzioni e richieste, concludendo per il rigetto DEopposizione con vittoria di spese.
2 Il giudice rigettava la richiesta di concessione della p.e. del decreto opposto e quindi assegnava termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie, rilevata la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, come tempestivamente eccepita dall'opposta in comparsa di costituzione e risposta, il G.I., dott. Dell'Orso, assegnava alle parti termine per l'avvio della detta procedura. La procedura, azionata dalla creditrice opposta, aveva, tuttavia, esito negativo, stante la mancata partecipazione degli opponenti.
Il G.I., a questo punto, ritenuta opportuna una decisione sull'an, avviava la causa a decisione. Dopo taluni rinvii la causa era trattenuta dal giudice, alla data di cui in epigrafe, con ordinanza emessa sulla base delle conclusioni scritte depositate dalle parti in sede di trattazione cartolare del processo.
L'opposizione va rigettata.
Preliminarmente va ritenuta priva di pregio l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice della fase monitoria.
Risulta, infatti, riscontrato che, al momento della proposizione del ricorso e alla successiva data DEesecuzione della notifica (19.2.2018), poi perfezionatasi il successivo 5.3.2018, il sig. era residente nel comune di Magliano dei Marsi Parte_1
(come risulta dalla certificazione anagrafica prodotta dall'opposta, dalla quale emerge la sua cancellazione per emigrazione a decorrere dal 22.2.2018), ricadente nel circondario di AN e non in quello DEQU (di cui entrerà a far parte solo dal momento della effettiva soppressione del tribunale intestato). Di nessun rilievo
è la circostanza che la risiedesse all'epoca ad CO (nel circondario Parte_2
del comune di Napoli), atteso che, come statuito dall'art. 33, c.p.c. “Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.”
3 Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che la causa presente abbia con riferimento a ciascuno dei due debitori ingiunti il medesimo oggetto e il medesimo titolo.
Quanto alla condizione di procedibilità DEesperimento della mediazione obbligatoria, non vi sono dubbi in ordine al suo avveramento, seppure riconducibile alla parte opposta e non all'opponente, secondo l'orientamento vigente all'epoca e poi modificato dal revirement delle SSUU n.19596 del 18.9.2020, in conseguenza della quale la giurisprudenza della S.C. mutava indirizzo, ritenendo, in relazione alla particolare natura della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, in considerazione della posizione di attrice sostanziale della parte opposta, che fosse quest'ultima ad essere gravata DEonere di avviare la procedura di mediazione, a pena di improcedibilità DEazione monitoria.
Nel merito l'opposizione non è fondata.
In primo luogo non coglie nel segno la censura relativa all'assenza di prova del credito. Sostiene, infatti, l'opponente l'insufficienza a tal fine del deposito dei soli estratti contabili ex art.50 TUB.
Orbene, a tale proposito, va osservato che la parte creditrice, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto di finanziamento che costituisce titolo del credito azionato, la cui esistenza non è stata oggetto di contestazione.
A riguardo, premettendo che la causa di opposizione a d.i. non ha ad oggetto la regolarità del procedimento monitorio e la legittimità DEemissione del decreto, ma piuttosto la sussistenza della pretesa creditoria azionata, deve considerarsi che onere del creditore è quello di dar prova del titolo della pretesa e di allegare l'inadempimento della controparte.
Nella specie entrambi risultano assolti, il primo con la produzione del contratto, il secondo con l'allegazione del debito residuo, peraltro riscontrato dalle risultanze dei citati estratti conto.
4 Il debitore, dal canto suo, deve fornire prova DEadempimento della prestazione dovuta o, comunque, della sussistenza di fatti estintivi o impeditivi.
Nel caso di specie, invece, gli opponenti non solo non hanno contestato la sussistenza del contratto di finanziamento e la legittimazione DEopposta cessionaria, ma neppure risultano aver dato prova DEesatto adempimento della prestazione dovuta e asseritamente non adempiuta.
Priva di pregio è anche la doglianza relativa all'usurarietà del finanziamento.
La stessa, invero, pecca di assoluta genericità, non essendo dedotto a quale tipologia di interesse attenga, quale ne sia l'entità e quindi quale sia il tasso soglia assertivamente superato.
La stessa richiesta di CTU risulta pertanto inammissibile, avendo carattere meramente esplorativo e, conseguentemente dilatorio.
Va rigettata, infine, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per la sussistenza di collegamento contrattuale dello stesso con pregressi contratti di finanziamento, asseritamente nulli per violazione di norme imperative.
La doglianza non può trovare accoglimento, non sussistendo in primis i presupposti del collegamento negoziale, che si rinviene quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono parti di un rapporto unitario, o, se si preferisce, di un'operazione unitaria. Evidentemente, per ovvie ragioni, i detti contratti di finanziamento non possono essere legati da un nesso teleologico unitario e da un comune intento delle parti, solo per il fatto che il finanziamento per cui è causa fu acceso per ripianare precedenti esposizioni debitorie relative a contratti che con il primo non avevano alcun'altra relazione.
Inoltre non può trascurarsi che nessun elemento a sostegno della dedotta nullità dei pregressi contratti, determinanti la citata esposizione debitoria, sia stato a riguardo fornito.
5 Per tutte le ragioni sin qui esposte va dunque confermato il decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA gli attori alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in euro 4.237,00, oltre accessori come per legge;
Così deciso in AN in data 11.11.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 505 DEanno 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 16 ottobre 2021 e vertente tra
, c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
c.f. rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Antonio Rapolla ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Napoli, via S. Maria a
Cappella Vecchia, 3, come da procura in atti;
ATTORI OPPONENTI
E
C.F. con sede in Venezia - Mestre (VE), Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore
Delegato, dott. e del procuratore generale alle liti, avv. Leopoldo CP_2
Conti del Foro di Genova, in virtù di procura generale alle liti per atto autenticato nelle firme dal notaro di Venezia-Mestre, Rep. n. 34227/Racc. n. Persona_1
10599 in data 6 novembre 2013, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio
1 in Chieti, Via Degli Agostiniani, 46, presso lo studio DEAvv. Massimo Battista, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con il predetto Avv. Leopoldo
Conti del Foro di Genova, giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la al fine di opporre il d.i. n. Parte_2 Controparte_1
77/2018, emesso dal Tribunale di AN in data 13.02.2018, notificato a in data 05.03.2018 ed a il 22.02.2018, con Parte_1 Parte_2
il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore DEodierna opposta, della somma di euro 19.534,19, oltre interessi come da domanda, spese della procedura e successive occorrende.
A sostegno DEopposizione, preliminarmente eccepivano l'incompetenza territoriale del tribunale adito, quindi, nel merito, deducevano l'assenza di prova del credito;
l'usurarietà degli interessi pattuiti;
la nullità del finanziamento per collegamento negoziale con finanziamenti illeciti (essendo il contratto stato pattuito per ripianare posizione debitoria pregressa fondata su contratti viziati da nullità per violazione di norme imperative – pattuizione di interessi ultralegali e capitalizzazione illegittima-).
Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta, contestando integralmente le avverse deduzioni e richieste, concludendo per il rigetto DEopposizione con vittoria di spese.
2 Il giudice rigettava la richiesta di concessione della p.e. del decreto opposto e quindi assegnava termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie, rilevata la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, come tempestivamente eccepita dall'opposta in comparsa di costituzione e risposta, il G.I., dott. Dell'Orso, assegnava alle parti termine per l'avvio della detta procedura. La procedura, azionata dalla creditrice opposta, aveva, tuttavia, esito negativo, stante la mancata partecipazione degli opponenti.
Il G.I., a questo punto, ritenuta opportuna una decisione sull'an, avviava la causa a decisione. Dopo taluni rinvii la causa era trattenuta dal giudice, alla data di cui in epigrafe, con ordinanza emessa sulla base delle conclusioni scritte depositate dalle parti in sede di trattazione cartolare del processo.
L'opposizione va rigettata.
Preliminarmente va ritenuta priva di pregio l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice della fase monitoria.
Risulta, infatti, riscontrato che, al momento della proposizione del ricorso e alla successiva data DEesecuzione della notifica (19.2.2018), poi perfezionatasi il successivo 5.3.2018, il sig. era residente nel comune di Magliano dei Marsi Parte_1
(come risulta dalla certificazione anagrafica prodotta dall'opposta, dalla quale emerge la sua cancellazione per emigrazione a decorrere dal 22.2.2018), ricadente nel circondario di AN e non in quello DEQU (di cui entrerà a far parte solo dal momento della effettiva soppressione del tribunale intestato). Di nessun rilievo
è la circostanza che la risiedesse all'epoca ad CO (nel circondario Parte_2
del comune di Napoli), atteso che, come statuito dall'art. 33, c.p.c. “Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.”
3 Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che la causa presente abbia con riferimento a ciascuno dei due debitori ingiunti il medesimo oggetto e il medesimo titolo.
Quanto alla condizione di procedibilità DEesperimento della mediazione obbligatoria, non vi sono dubbi in ordine al suo avveramento, seppure riconducibile alla parte opposta e non all'opponente, secondo l'orientamento vigente all'epoca e poi modificato dal revirement delle SSUU n.19596 del 18.9.2020, in conseguenza della quale la giurisprudenza della S.C. mutava indirizzo, ritenendo, in relazione alla particolare natura della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, in considerazione della posizione di attrice sostanziale della parte opposta, che fosse quest'ultima ad essere gravata DEonere di avviare la procedura di mediazione, a pena di improcedibilità DEazione monitoria.
Nel merito l'opposizione non è fondata.
In primo luogo non coglie nel segno la censura relativa all'assenza di prova del credito. Sostiene, infatti, l'opponente l'insufficienza a tal fine del deposito dei soli estratti contabili ex art.50 TUB.
Orbene, a tale proposito, va osservato che la parte creditrice, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto di finanziamento che costituisce titolo del credito azionato, la cui esistenza non è stata oggetto di contestazione.
A riguardo, premettendo che la causa di opposizione a d.i. non ha ad oggetto la regolarità del procedimento monitorio e la legittimità DEemissione del decreto, ma piuttosto la sussistenza della pretesa creditoria azionata, deve considerarsi che onere del creditore è quello di dar prova del titolo della pretesa e di allegare l'inadempimento della controparte.
Nella specie entrambi risultano assolti, il primo con la produzione del contratto, il secondo con l'allegazione del debito residuo, peraltro riscontrato dalle risultanze dei citati estratti conto.
4 Il debitore, dal canto suo, deve fornire prova DEadempimento della prestazione dovuta o, comunque, della sussistenza di fatti estintivi o impeditivi.
Nel caso di specie, invece, gli opponenti non solo non hanno contestato la sussistenza del contratto di finanziamento e la legittimazione DEopposta cessionaria, ma neppure risultano aver dato prova DEesatto adempimento della prestazione dovuta e asseritamente non adempiuta.
Priva di pregio è anche la doglianza relativa all'usurarietà del finanziamento.
La stessa, invero, pecca di assoluta genericità, non essendo dedotto a quale tipologia di interesse attenga, quale ne sia l'entità e quindi quale sia il tasso soglia assertivamente superato.
La stessa richiesta di CTU risulta pertanto inammissibile, avendo carattere meramente esplorativo e, conseguentemente dilatorio.
Va rigettata, infine, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per la sussistenza di collegamento contrattuale dello stesso con pregressi contratti di finanziamento, asseritamente nulli per violazione di norme imperative.
La doglianza non può trovare accoglimento, non sussistendo in primis i presupposti del collegamento negoziale, che si rinviene quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono parti di un rapporto unitario, o, se si preferisce, di un'operazione unitaria. Evidentemente, per ovvie ragioni, i detti contratti di finanziamento non possono essere legati da un nesso teleologico unitario e da un comune intento delle parti, solo per il fatto che il finanziamento per cui è causa fu acceso per ripianare precedenti esposizioni debitorie relative a contratti che con il primo non avevano alcun'altra relazione.
Inoltre non può trascurarsi che nessun elemento a sostegno della dedotta nullità dei pregressi contratti, determinanti la citata esposizione debitoria, sia stato a riguardo fornito.
5 Per tutte le ragioni sin qui esposte va dunque confermato il decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA gli attori alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in euro 4.237,00, oltre accessori come per legge;
Così deciso in AN in data 11.11.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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