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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11862 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10390/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento transazione immobiliare TRA
– CF: , – Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF: , – CF: C.F._2 Parte_3
E – CF: , C.F._3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Maria C.F._4
Russo, come da procura in atti;
ATTORI E
- CF: , rappresentata e Parte_3 C.F._5 difesa dall'avv. Tonio Magnotti, come da procura in atti;
- CF: , rappresentata e difesa Parte_5 C.F._6 dall'avv. Ermanno SA AM, come da procura in atti;
– CF: rappresentato e difeso CP_1 C.F._7 dagli avv.ti Vincenzo Pasquarella e Antonio Pastore, come da procura in atti;
CONVENUTI
, nato a [...], il [...], CF: CP_2
, residente in [...]
Saffi n. 1/A;
, nato a [...], in data [...], CF: CP_3
, residente in [...]
Crué n. 1B;
, nata a [...], il [...], CF: CP_4
, residente in [...]
n. 35/N. CONVENUTI CONTUMACI CONCLUSIONI
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/15 Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 21.04.2023, gli attori indicati in intestazione esponevano che e Parte_4 Parte_2
quali eredi di , deceduto in data Parte_3 Persona_1
06.12.2014, ebbero a convenire, unitamente ad davanti al CP_5
Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 11.06.2016,
[...]
, , e , quali CP_4 Parte_3 CP_2 Parte_5 CP_3 eredi di chiedendo accogliersi le seguenti domande: “ A) Persona_2 accertarsi e dichiararsi il diritto degli istanti al trasferimento delle quote di loro spettanza sul compendio immobiliare sopra richiamato e precisamente per quanto riguarda l'istante la quota del 9% dello stesso, Persona_3 mentre per gli eredi del sig. , la quota del 19% del suddetto Persona_1 compendio immobiliare sopra meglio dettagliato, in virtù dell'accordo interpositorio intervenuto con il de cuius in particolare, Persona_2 accertare e dichiarare che gli atti di compravendita immobiliare degli immobili sopra richiamati, facenti parte del compendio immobiliare indicato in premessa, composto alla voce “Fabbricati” e “Terreni” integrano tutti negozi fiduciari in virtù dei quali il sig. ed oggi i propri eredi, Persona_2 odierni convenuti, si obbligavano, come in effetti si sono obbligati, ad intestarsi il detto compendio immobiliare, secondo le modalità di cui alla scrittura privata smarrita, e successivamente a ritrasferire le quote del compendio immobiliare sopra richiamato agli odierni istanti, al momento della cessione dell'attività di impresa familiare ivi svolta e che effettivamente è venuta a cessare nell'anno 2015 e sebbene i fiducianti ne abbiano fatto espressa richiesta a costoro, e accertato che nonostante la volontà dei fiducianti di vedersi ritrasferite le rispettiva quote sul compendio immobiliare sopra descritto, i fiduciari hanno violato il loro mandato e il pactum fiduciae, omettendo di adempiere;
B) per l'effetto condannare i convenuti al trasferimento della quota degli immobili in detto atto descritti e precisamente individuati in premessa alla parte istante, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla prescritte annotazioni e/o trascrizioni. Con ogni consequenziale pronuncia. Ovvero trasferire alla parte esponente ai sensi dell'art. 2932 c.c. con sentenza sostitutiva del rogito, ed avente efficacia traslativa tra le parti, la proprietà degli immobili secondo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/15 un progetto di divisione che rispecchi la quota del 9% per il sig.
[...]
e la quota del 19% per gli eredi del sig. ; C) Per_3 Persona_1 emettersi ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale. Gli attori deducevano, in uno al suindicato atto di citazione, che tutti gli immobili di cui al compendio di PO, Via Campana n. 81, erano stati acquistati e Per_ costruiti dai germani e risultavano solo fiduciariamente intestati al sig. (e di seguito ai di lui eredi); che gli stessi risultavano di Persona_2 proprietà, per la quota del 19%, degli eredi di (e per la quota Persona_1 del 9%, del sig. in virtù di pattuizione contenuta in un verbale Persona_3 Per_ sottoscritto, all'epoca, da tutti i capostipiti germani che detto verbale andava perduto e veniva sporta apposita denuncia-querela ma che, nella Per_ sostanza, lo stesso cristallizzava l'accordo dei capostipiti germani a vedere fiduciariamente intestato il compendio di PO, Via Campana n. 81, al sig. solo fino a quando la società Comedile (ad essi Persona_2 facente capo) fosse stata operativa, attesa la strumentalità del compendio all'attività societaria, con contestuale impegno al trasferimento delle rispettive quote, pari al 19%, al sig. (poi deceduto) (e in Persona_1 favore del sig. per il 9%); che la società Comedile veniva Persona_3 posta in liquidazione nell'anno 2015 ma che gli eredi del sig. Persona_2 non adempievano agli accordi intercorsi, di qui la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Il relativo procedimento veniva regolarmente iscritto a ruolo, innanzi al Tribunale di Napoli, al R.G.N. 24548/2016 ed in esso si costituiva la sola e tale giudizio si definiva transattivamente prima che Parte_5 fosse emessa la sentenza. In buona sostanza, le parti tutte concordavano che esso immobile dovesse essere messo in vendita e che il prezzo incassato dovesse essere suddiviso anche a favore degli eredi di (odierni Persona_1 attori) nella misura del 20,54%. Stabilirono altresì che in caso di mancata vendita entro un certo termine, il compendio immobiliare sarebbe stato intestato, in contitolarità e nella medesima percentuale, ad essi eredi di
Tutto ciò fu definito con più scritture, qui di seguito Persona_1 descritte. Con “scrittura privata transattiva”, i , , Parte_1 Parte_2
, e da un lato, e la Parte_3 Parte_4 Persona_3 sig.ra dall'altro (e quindi coloro che erano parti del processo), Parte_5 pattuivano: la rinuncia, da parte di , , Parte_1 Parte_2 [...]
e all'azione intrapresa con l'atto di citazione CP_6 Persona_3 introduttivo del giudizio recante R.G.N. 24548/2016, con conseguente estinzione dello stesso per cancellazione, all'esito di inattività della parti;
l'espressione del consenso alla cancellazione della trascrizione della citazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/15 sugli immobili oggetto di giudizio;
il rimborso, in favore della sig.ra
[...]
, delle spese legali sostenute e sostenende, con conseguente Pt_5 accettazione, da parte di quest'ultima, della rinuncia. In data 30.07.2019, con atto autenticato dal notaio , , , Persona_4 Parte_1 Parte_2
e prestavano il Parte_3 Parte_4 Persona_3 proprio consenso alla cancellazione totale della domanda giudiziale trascritta
- a proprio favore - a Napoli 2 il 26.10.2016 ai nn.44876/34650, relativa al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli, R.G.N. 24548/2016, contro i sigg. , , e , in relazione al CP_4 CP_2 Parte_5 CP_3 compendio immobiliare sito in PO (NA), alla Via Campana n. 81. Per quanto riguarda l'accordo di vendita del compendio immobiliare, lo stesso fu cristallizzato con una procura notarile speciale a vendere conferita all'avv.
e con una ulteriore scrittura privata, questa volta a firma di Controparte_7 tutti gli eredi di Dunque, sempre in data 30.07.2019, nella Persona_2 qualità di comproprietari del compendio immobiliare sito in PO (NA), alla Via Campana n. 81, e quali eredi di , Persona_2 Parte_3
, , e , con atto per notar Parte_5 CP_3 CP_2 CP_4
, nominavano e costituivano, quale loro procuratore, l'avv. Persona_4
, affinché lo stesso, in nome e per conto di essi mandanti, Controparte_7 vendesse – anche a mezzo di uno o più atti – comunque entro il termine massimo di n. 18 mesi, tutti i diritti spettanti ad essi mandanti, sui seguenti beni immobili (vale dire i beni costituenti oggetto del presente giudizio): a) immobili riportati in Catasto Fabbricati del Comune di PO al foglio 33: particella 1400, sub. 2, Via Campana n. 81, piano T, Categoria C/2; particella 75, Fabbricato rurale, di are 3 e ca. 20; particella 265, sub. 1, Via Campana, piano T, categoria C/1; particella 265, sub. 2, Via Campana, piano T, categoria C/2; particella 265, sub. 3, Via Campana, piano T, categoria C/2; particella 265, sub. 4, Via Campana, piano 1, categoria A/10; particella 265, sub. 5, Via Campana, piano 1, categoria C/2; particella 265, sub. 6, Via Campana, piano 1, categoria C/2; b) immobili riportati in Catasto Terreni del Comune di PO, al foglio 33: particella 270, di are 3 e ca. 99; particella 127, di are 53 e ca 53; particella 166, di are 1 e ca 00. All'avv. CP_7 venivano conferiti i più ampi poteri, così come definiti nella predetta procura, strumentali alla vendita del compendio immobiliare, ivi compresi quelli di costituirsi in atto pubblico o scrittura privata autenticata, di determinare il prezzo di compravendita (non inferiore a euro 3.600.000,00) e, conseguentemente, incassarlo, previa apertura di conto corrente dedicato. In Per_ pari data, con separata scrittura, CP_4 Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/15 , e , quali eredi di sempre CP_2 Parte_5 CP_3 Persona_2 nella qualità di comproprietari del compendio immobiliare sito in PO, alla Via Campana n. 81, così come indicato nella suindicata procura notarile del 30.07.2019, espressamente disponevano: “autorizzano il loro procuratore avv. (previo accantonamento del fondo di cui alla procura Controparte_7 sopra citata e secondo le indicazioni ivi riportate) a ripartire i proventi netti derivanti dalla vendita del complesso immobiliare suindicato secondo le seguenti percentuali: Eredi SI CE 20,54; 23,78; CP_8 CP_9
2,70; 9,73; 6,27; 12,22;
[...] Persona_3 CP_4 Parte_3
6,27; 12,22; 6,27. Le anzidette Parte_2 Parte_5 CP_3 percentuali dovranno essere rispettate anche in caso di scadenza del termine di diciotto mesi previsto dalla procura e/o di mancata vendita dell'immobile, nel quale ultimo caso le quote anzidette dovranno essere trasferite in quote di comproprietà immobiliare ai diretti interessati al netto del 20% per le spese sostenute e sostenende”. Il documento di cui alla suindicata scrittura costituiva unico esemplare e veniva consegnato in deposito fiduciario all'avv.
, e di esso veniva data copia agi odierni attori dall'avv. Controparte_7
NO SA AM, difensore di , tant'è che, sulla copia Parte_5 ricevuta dal sig. dall'avv. SA, si legge altresì, Parte_1 espressamente: “rilasciata copia avv. SA.”. Orbene, il compendio immobiliare per cui è causa, lo stesso compendio costituente oggetto della procura notarile del 30.07.2019 conferita all'avv. e Controparte_7 oggetto della testé menzionata scrittura privata, redatta in pari data e prodotta sub. 8, allo scadere dei n. 18 mesi previsti nella stessa procura non era stato venduto, per cui gli attori in intestazione, con missiva a firma del proprio legale del 13.12.2021, rappresentavano, per l'appunto, che il termine di diciotto mesi fosse spirato senza che la vendita fosse avvenuta, invitando formalmente i convenuti in intestazione a prendere contatti onde procedere alla stipula dell'atto notarile finalizzato al trasferimento della percentuale di comproprietà del 20,54% sul predetto cespite, quale ai medesimi attori spettante in virtù della richiamata scrittura. Tuttavia, nessun riscontro veniva fornito dai convenuti, per cui gli attori, esperita la mediazione, convenivano in giudizio , , , e Parte_3 Parte_5 CP_3 CP_2
nonché, ai fini dell'integrità del contraddittorio Controparte_4 [...]
, nato a [...] il [...] C.F. , CP_1 C.F._11 residente in [...]4, chiedendo al giudice in via principale di accertare e dichiarare che i sigg. , Parte_1
, e , nelle rispettive Parte_2 Parte_3 Parte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/15 quote di legge quali eredi legittimi, hanno diritto al trasferimento, in loro favore, della quota in comproprietà rispetto al complessivo 20,54% del compendio immobiliare sito in PO (NA), alla Via Alfonso Artiaco n. 81 (ex Via Campana n. 81), composto dai seguenti immobili: 1) immobile oggi riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, al foglio 33, particella 1560, Categoria F/1, Consistenza 1708 metri quadri;
2) fabbricato rurale sito in PO (NA), riportato al Catasto al foglio 33, particella 75, Consistenza di are 3 e Ca 20; 3) immobile oggi riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno 1, Piano T, al foglio 33, particella 265, sub, 7, Categoria C/1, Classe 03, Consistenza mq 484, R.C. € 9.823,63; 4) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno 2, Piano T, al foglio 33, particella 265, sub. 10, Categoria C/1, Classe 04, Consistenza 223 mq, R.C. € 5274,78; 5) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano T, al foglio 33, particella 265, sub. 8, Categoria C/2, Classe 04, Consistenza 235 mq, R.C. € 801,03; 6) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano T-1, al foglio 33, particella 265, sub. 9, Categoria D/7, R.C. € 5440,00; 7) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 15, Categoria C/2, Classe 04, Consistenza 140 mq, R.C. € 477,21; 8) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 16, Categoria C/2, Classe 04, Consistenza 95 mq, R.C. € 323,82; 9) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 20, Categoria C/2, Classe 04, Consistenza 148 mq, R.C. € 504,48; 10) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno
6, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 11, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 7,5 vani, R.C. € 2730,77; 11) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno
7, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 12, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 2,5 vani, R.C. € 910,26; 12) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno
8, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 13, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 2 vani, R.C. € 728,20; 13) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/15 9, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 14, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 2,5 vani, R.C. € 910,26; 14) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 17, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 2, vani, R.C. € 728,20; 15) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno 11, Piano 2, al foglio 33, particella 265, sub. 18, Categoria D/7, R.C. € 1810,00; 16) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 2, al foglio 33, particella 265, sub. 19, Categoria F/5, Consistenza 760 mq;
17) appezzamento di terreno sito in PO (NA), della consistenza catastale di mq 399, riportato al Catasto Terreni del Comune di PO, al foglio 33, particella 270, Frutteto, cl. 2, Are 3, CA 99, R.D. € 7,01, e R.A. € 3,50, Partita 104316; 18) appezzamento di terreno sito in PO (NA), della consistenza catastale di mq 5353, riportato al Catasto Terreni del Comune di PO, al foglio 33, particella 127, Vigneto Arb., cl. 2, Are 53, CA 53, R.D. € 135,47, e R.A. € 40,09, Partita 7826; 19) appezzamento di terreno sito in PO (NA), della consistenza catastale di mq 100, riportato al Catasto Terreni del Comune di PO, al foglio 33, particella 166, Vigneto Arb., cl. 2, Are 1, CA 00, R.D. € 2,53, e R.A. € 0,75, Partita 7826; 20) immobile sito in PO (NA) alla via Campana n. 79, Piano T-S1, foglio 33 p.lla 343, sub 1, cat. F2 e per l'effetto, ed in ogni caso, trasferire, e/o dichiarare trasferito, in favore di essi attori, nelle rispettive quote di legge quali eredi legittimi, della quota in comproprietà rapportata al complessivo 20,54% del compendio immobiliare sito in PO (NA), alla Via Alfonso Artiaco n. 81 (ex Via Campana n. 81), composto dai suddetti immobili;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1 e sub 2, accertare e dichiarare che essi attori hanno diritto al versamento, in loro favore, dell'importo ai medesimi spettante nelle rispettive quote di legge quali eredi legittimi di e rapportato al detto Persona_1
20,54%, tenuto conto del valore complessivo dell'intero compendio immobiliare, sopra indicato e specificato, valore accertato, anche a mezzo CTU, nel corso del presente giudizio;
per effetto dell'accoglimento della domanda sub 3, condannare i convenuti , CP_4 Parte_3
, e , solidalmente tra loro, a CP_2 Parte_5 CP_3 corrispondere ad essi attori l'importo ai medesimi spettante nelle rispettive Per_ quote di legge quali eredi legittimi di CE e rapportato al detto 20,54%, tenuto conto del valore complessivo dell'intero compendio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/15 immobiliare, sopra indicato e specificato, valore accertato, anche a mezzo CTU, nel corso del presente giudizio. Costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibile Parte_3 della domanda attorea perché era la medesima già proposta precedentemente dinanzi al Tribunale di Napoli RG 24548/2016, nel quale si era costituita la sola , e che si era concluso “transattivamente”, con pagamento a Parte_5 quest'ultima delle spese di giudizio e cancellazione della trascrizione della domanda. Inoltre, secondo gli attori, in data 30.7.2019,gli eredi di
[...] avrebbero conferito una procura speciale all'avv. Per_2 CP_7
per la vendita di tutti i beni indicati nella premessa dell'odierno atto
[...] introduttivo e con altra scrittura i medesimi comproprietari avrebbero anche autorizzato “il loro procuratore” – previo accantonamento di un fondo – a ripartire il netto ricavo della vendita agli eredi di nella misura Persona_1 del 20,54 %: percentuali che avrebbero dovuto essere rispettate anche in caso di scadenza della procura nel termine di 18 mesi e/o di mancata vendita. Ciò premesso, la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda per una serie molteplice di ragioni. Innanzi tutto in quanto il precedente giudizio R.G. 24548/2016, avente sostanzialmente lo stesso oggetto e le stesse parti di quello odierno, era stato definito “transattivamente”. Rilevava che in quel giudizio, il giudice, dott. , con ordinanza del 9.12.2017, aveva così Per_5 provveduto: “rilevato che gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio, hanno fondato la pretesa rivendicata nei confronti dei convenuti sulla base di un negozio fiduciario, che hanno assunto non aver rinvenuto nella cassaforte della società, poiché “trafugato” (cfr. denuncia in atti); rilevato che parte convenuta ha eccepito l'inesistenza di tale scrittura, deducendo che di tale circostanza veniva dato atto nel lodo arbitrale del 29 settembre 1993 (pagg. 5 e 6 del lodo); ritenuto che le genericità del riferimento alle condizioni di tempo e luogo in cui sarebbe stato stipulata la scrittura, assunta come oggetto di furto, nonché l'interesse degli attori a tale prospettazione, oltre all'inesistenza di una copia di detto documento, stante l'importanza dello stesso, integrano sufficienti indizi di colpevolezza a carico dei denuncianti, odierni attori, in relazione alla fattispecie delittuosa di simulazione di reato, consumata, in data 4 agosto 2016, con la presentazione da parte dei predetti della denuncia di furto al Commissariato di PO della Polizia di Stato (all. 3, produzione attorea); ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
dispone trasmettersi copia autentica degli atti processuali alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, per quanto di competenza. Fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 16 settembre 2019”. La
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/15 convenuta evidenziava che il contenuto di tale ordinanza era stato sostanzialmente il motivo per il quale i precedenti attori , Parte_6
, , e erano Parte_2 Parte_1 Parte_3 Persona_3 addivenuti alla sottoscrizione della presunta scrittura privata transattiva, nella quale all'art. 2 avevano espressamente dichiarato di “rinunziare ai diritti ed all'azione intrapresa” con il precedente atto di citazione. La convenuta argomentava che, data la nota differenza tra rinuncia agli atti del giudizio e rinuncia all'azione, gli attori avevano, dunque, rinunciato non agli atti del giudizio, cosa che conserva la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, ma ai diritti all'azione fatti valere in quel giudizio, cosa che integrava un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato, con rinunzia a farlo valere in futuro. Pertanto, tale rinunzia al diritto e all'azione rendeva inammissibile la nuova domanda avente ad oggetto gli stessi diritti e la stessa azione. Inoltre, nel merito, la convenuta, rilevava che non aveva partecipato alla riferita transazione del precedente giudizio e contestava di aver mai sottoscritto un accordo con gli attuali attori per il trasferimento di una quota di proprietà degli immobili di Via Campana 81 che sarebbe dovuta appartenere al loro dante causa. Deduceva che i menzionati immobili descritti nell'atto introduttivo del giudizio erano sempre stati di esclusiva proprietà di ed alla sua morte (risalente al Persona_2
1988) erano pervenuti, seppure in comproprietà con la madre e con gli altri fratelli, anche ad essa convenuta, la quale aveva contribuito sempre al pagamento di tutte le imposte (anche di successione), tasse ed altri oneri gravanti sugli immobili stessi. Allegava che non era mai esistita alcuna scrittura, accordo fiduciario o altro documento che avrebbe dato diritto al dante causa degli attori di pretendere una quota di comproprietà degli immobili per cui è causa;
tanto è vero che anche il procedimento penale R.G. n. 1301/18 RN a carico dei denuncianti per manifesta simulazione di reato era ancora pendente dinanzi la 11^ Sez. Pen. del Tribunale di Napoli – G.M. Dr. Vecchione. Precisava che l'avere conferito una procura speciale a vendere gli immobili di Via Campana 81 all'Avv. non aveva nulla a Controparte_7 che vedere con le presunte “transazioni” evocate dagli attori. ex adverso. Peraltro, la procura non può considerarsi “scaduta”, essendo stata rinnovata in quanto conferita anche nell'interesse di esso procuratore. Riguardo, poi, all'ulteriore “scrittura del 30.7.2019” menzionata alle pagine 15 e16 dell'atto di citazione, quella prodotta dagli attori era una copia di una copia, di cui essa convenuta disconosceva l'autenticità, la sottoscrizione ed il contenuto, almeno fino a quando gli attori non avessero prodotto l'originale. Ad ogni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/15 buon conto, argomentava ancora la convenuta, ove mai si dovesse interpretare l'atto introduttivo come una domanda di scioglimento di una ipotetica comunione di beni immobili, si sarebbero dovuti comunque coinvolgere anche tutti gli altri sedicenti comproprietari, quali litisconsorti necessari. Eccepiva, comunque la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori e rilevava l'inammissibilità della domanda perché gli attori non avevano nemmeno precisato a quanto ammontava “il 20 % per le spese sostenute e sostenende” che – secondo la loro prospettazione – doveva essere detratto dalla quota di comproprietà rivendicata. Rilevava, inoltre, che gli attori avevano agito quali eredi non per successione legittima, ma Persona_1 per successione testamentaria, tanto è vero che uno dei figli di
[...]
, quel citato dagli attori solo ai fini dell'integrità del Per_1 CP_1 contraddittorio, aveva depositato in data 10.1.2023 dinanzi a codesto Tribunale di Napoli un ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 cpc proprio in danno degli altri coeredi di , ricorso rubricato al n. Persona_1
177/2023 di R.G., assegnato alla VIII Sez. Civ., che era stato totalmente accolto in data 30.1.2023 con nomina di un custode dei beni sequestrati dott.
che era legittimato alla partecipazione al presente Controparte_10 giudizio, ma non era stato citato. Per tali motivi chiedeva l'inammissibilità della domanda ed in ogni caso il rigetto per infondatezza. Il giudice istruttore, con decreto del 3.10.2023, rilevava che
[...]
, , e , benché ritualmente CP_2 Parte_5 CP_4 CP_1 citati, non si erano costituiti in giudizio, per cui ne dichiarava la contumacia, mentre rilevava che non sussisteva la prova della valida notifica dell'atto di citazione a in assenza di avviso di ricevimento, per cui Controparte_3 disponeva la rinnovazione della notificazione della citazione, nel rispetto dei termini a comparire. Costituitasi in giudizio in data 8.02.2024, deduceva che il Parte_5 precedente giudizio R.G. 24548/2016 era stato definito transattivamente da essa convenuta solo perché gli attori , , Parte_4 Parte_2
, e avevano espressamente Parte_1 Parte_3 Persona_3 dichiarato di rinunziare ai diritti e all'azione intrapresa con il precedente atto di citazione, ma poichè la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale al rigetto nel merito delle pretese attoree, i medesimi rinunzianti non potevano riproporre un nuovo giudizio le medesime ragioni. Evidenziava che essa, peraltro, con il menzionato atto di transazione, non aveva fatto alcuna concessione, né aveva riconosciuto alcun diritto agli attori sugli immobili oggetto di giudizio, anche perchè detti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/15 immobili erano sempre stati di esclusiva proprietà di ed alla Persona_2 sua morte erano pervenuti in comproprietà anche all'attuale comparente. Il fatto poi che era stata conferita una procura speciale a vendere gli immobili di Via Campana 81 all'Avv. , non aveva nulla a che vedere Controparte_7 con le presunte “transazioni” evocate dagli attori. Soltanto in via subordinata, eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti quelli che – secondo la prospettazione attorea – dovevano essere considerati litisconsorti necessari, in quanto presunti comproprietari pro quota dei beni de quibus. Inoltre gli attori non avevano dimostrato né di aver accettato l'eredità del defunto , né la natura della successione stessa (se legittima Persona_1
o testamentaria). Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree. Con successiva ordinanza dell'8.04.2024, il giudice così correttamente provvedeva : “ dichiara la contumacia di , non comparso benché CP_3 ritualmente citato e revoca la declaratoria di contumacia di , Parte_5 costituitasi l'8.2.2024. In ordine al dedotto difetto di litisconsorti necessari (non identificati neanche con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., nonostante quanto indicato nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 3.10.2023), al di là della persistente genericità della deduzione, va evidenziato come gli odierni attori hanno agito in forza della scrittura del 30.7.2019 ed al fine di veder riconosciuto quanto in essa trascritto. Le domande formulate non hanno ad oggetto lo scioglimento della comunione, trattandosi di domande finalizzate al rispetto di detta scrittura e, quindi, formulabili solo nei confronti di chi essa scrittura ha firmato. In ordine alla mancata citazione del custode giudiziario: parte attrice ha depositato (doc. 16 allegato alla seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c.) l'ordinanza di reclamo che ha limitato il sequestro (e contestuale nomina del custode giudiziario) alle quote sociali della Betonpress s.r.l.; circostanza che rende del tutto irrilevante e superflua la partecipazione del predetto custode giudiziario nella presente controversia. In ordine alle istanze istruttorie: rigetta la richiesta ex art. 210 c.p.c. e di CTU formulate da parte attrice in quanto non necessarie, alla luce del tenore del disconoscimento della scrittura privata da parte di rigetta la richiesta di Parte_3 prova per testi articolata sempre da parte attrice in quanto relativa a circostanze documentali ed in parte irrilevanti e valutative;
rigetta altresì le richieste ex art. 213 c.p.c. e di CTU avanzate da in quanto Parte_3 superflue;
rigetta, infine, la richiesta di prova per testi articolata da Parte_3
in quanto relativa a circostanze documentali ed in parte irrilevanti.
[...]
Fissava, dunque, l'udienza di discussione per la decisione della causa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/15 In data 11.04.2024 si costituiva in giudizio , il quale CP_1 produceva copia di una scrittura privata stipulata il 30 giugno 2020 tra
[...]
e la Comedile la quale faceva riferimento ad CP_4 Parte_7 un'importante disposizione che riguarda l'incarico conferito all'Avv. CP_7
per la vendita dell'immobile, in comproprietà anche con ,
[...] CP_4 quale erede di e , altro fratello di Persona_2 CP_8 [...]
. In particolare, alla lettera q) della suddetta scrittura, veniva Per_1 stabilito che e gli altri comproprietari avevano dato mandato CP_4 all'Avv. per la vendita dell'immobile Comedile. Argomentava che, CP_7 dunque, risultava pienamente provato il diritto degli eredi di Persona_1 ad ottenere il riconoscimento della proprietà di una quota pari al 20,54% dell'immobile de quo. Tuttavia, rilevava che nel contesto del giudizio RG 9139/2023, in cui esso aveva convenuto tutti gli attori del CP_1 presente giudizio, per accertare la falsità del testamento attribuito al de cuius
, il ctu nominato aveva accertato la falsità del testamento Persona_1 attribuito a , in cui la quota del 20,54% dell'immobile ex Persona_1
Comedile veniva attribuita ad esso . Ciò premesso, CP_1 [...]
, quale erede di e litisconsorte necessario, dichiarava CP_1 Persona_1 di assumere la stessa posizione degli altri attori, tenuto però conto che in virtù dell'accertamento della falsità del testamento nel giudizio RG 9139/2023, il trasferimento della quota di comproprietà del de cuius
[...]
, sul compendio immobiliare di PO, sarà soggetta in futuro Per_1 dalla dichiarazione di indegnità a succedere degli attori. All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata. Invero per ottenere una declaratoria dell'esistenza di un diritto di comproprietà sui beni indicati in domanda non bastano le scritture private indicate dagli attori, anche perché, due di esse non prodotte in originale e disconosciute nell'esistenza, nel contenuto, nell'autenticità dalla convenuta
. Parte_3
Invero l'antico presunto verbale sottoscritto, all'epoca, da tutti i Per_ capostipiti germani a dire degli stessi attori andò perduto, per cui non è stato mai prodotto e il relativo procedimento avviato dagli attori (R.G.N. 24548/2016) ebbe a concludersi addirittura con una scrittura privata con la quale gli attori rinunciarono ai diritti e all'azione fatti valere in quel giudizio, con rimborso, in favore della unica costituita , delle spese legali Parte_5 sostenute e sostenende, con conseguente accettazione, da parte di quest'ultima, delle rinunce fatte dagli attori.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/15 Né è sufficiente a provare il diritto di comproprietà immobiliare l'atto in data 30.07.2019, autenticato dal notaio , con il quale Persona_4 [...]
, , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] prestarono il proprio consenso alla cancellazione totale della Per_3 domanda giudiziale trascritta - a proprio favore - a Napoli 2 il 26.10.2016 ai nn.44876/34650, relativa al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli, R.G.N. 24548/2016, contro i sigg. , , e CP_4 CP_2 Parte_5
, in relazione al compendio immobiliare sito in PO (NA), alla CP_3
Via Campana n. 81. Nemmeno prova i presunti diritti reali immobiliari degli attori, la procura notarile speciale a vendere conferita in data 30.07.2019 dai convenuti all'avv.
, affinché lo stesso, in nome e per conto di essi mandanti, Controparte_7 vendesse – anche a mezzo di uno o più atti – comunque entro il termine massimo di n. 18 mesi, tutti i diritti spettanti ad essi mandanti, sui alcuni beni immobili. Nemmeno è sufficiente a provare i diritti degli attori la separata scrittura privata del 30.07.2019, con la quale , , CP_4 Parte_3 [...]
, e , quali eredi di sempre CP_2 Parte_5 CP_3 Persona_2 nella qualità di comproprietari del compendio immobiliare sito in PO, alla Via Campana n. 81, così come indicato nella suindicata procura notarile del 30.07.2019, autorizzarono il loro procuratore avv. a Controparte_7 ripartire i proventi netti derivanti dalla vendita del complesso immobiliare suindicato secondo le seguenti percentuali: Eredi 20,54; Persona_1 [...]
23,78; 2,70; 9,73; 6,27; CP_8 CP_9 Persona_3 CP_4 [...]
12,22; 6,27; 12,22; Parte_3 Parte_2 Parte_5 CP_3
6,27, aggiungendo che le anzidette percentuali dovevano essere rispettate anche in caso di scadenza del termine di diciotto mesi previsto dalla procura e/o di mancata vendita dell'immobile, nel quale ultimo caso le quote dovevano essere trasferite in quote di comproprietà immobiliare ai diretti interessati al netto del 20% per le spese sostenute e sostenende. Per stessa ammissione degli attori il documento di cui alla suindicata scrittura costituiva unico esemplare e venne consegnato in deposito fiduciario all'avv. CP_7
, e di esso veniva data solo una copia ad essi attori dall'avv. NO
[...]
SA AM. Quindi anche detta scrittura privata, anch'essa disconosciuta nell'esistenza, contenuto e nella sottoscrizione dalla convenuta non è stata prodotta in originale dagli attori. Né vi è Parte_3 prova che il compendio immobiliare indicato in detta presunta scrittura privata sia lo stesso compendio costituente oggetto della domanda attorea.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/15 Invero in detta scrittura gli immobili indicati sono in numero di 11, laddove in domanda gli immobili sono indicati in numero di 20. Nemmeno la percentuale di comproprietà del 20,54% sul predetto cespite, che secondo gli attori spetterebbe ad essi sulla base della predetta ultima scrittura privata, corrisponde a quelle dichiarate dagli attori nell'atto di citazione notificato in data 11.06.2016, in cui la quota spettante ad fu indicata nel Persona_3
9% del compendio immobiliare e quella degli eredi di nella Persona_1 quota del 19%, sempre sulla base dell'antico accordo interpositorio trafugato e mai prodotto in giudizio. Non risultano prodotti i titoli di proprietà facenti capo ad Persona_2 presunto intestatario dei beni;
non risulta indicata se la successione degli eredi di fu legittima o testamentaria;
non è stato prodotto alcun Persona_1 contratto, sottoscritto anche dagli attori, in base al quale desumere un espresso obbligo assunto dai convenuti a trasferire determinate quote di determinati beni immobili agli attori;
non risultano indicati i titoli edilizi abilitativi dei fabbricati oggetto di causa e le dichiarazioni di conformità catastale, senza delle quali non è possibile accertare la commerciabilità dei beni immobili (e di quote di essi) e quindi pronunciare una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; non risulta provato un contratto tra attori e convenuti, con il quale questi ultimi si obbligarono a pagare agli attori una somma pari al valore dei beni non trasferiti ad essi. Insomma, anche prescindendo dall'inammissibilità delle domande attoree, dette domande sono del tutto evanescenti e prive di fonti di prova scritte utilizzabili ai fini dell'accoglimento delle domande proposte in giudizio, prove scritte necessarie a pena di nullità, in quanto aventi ad oggetto beni immobili. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità bassa della causa, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale. Vanno compensate le spese di giudizio tra gli attori e , CP_1 atteso che nei confronti di quest'ultimo gli attori non hanno proposto domande.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/15 1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna in solido gli attori al pagamento a e a Parte_3 [...]
delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in euro Pt_5
3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario per quanto riguarda Parte_5
3) Compensa le spese di giudizio tra gli attori e CP_1
4) Nulla per le spese per i convenuti contumaci. Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/15
nella causa iscritta al n. 10390/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento transazione immobiliare TRA
– CF: , – Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF: , – CF: C.F._2 Parte_3
E – CF: , C.F._3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Maria C.F._4
Russo, come da procura in atti;
ATTORI E
- CF: , rappresentata e Parte_3 C.F._5 difesa dall'avv. Tonio Magnotti, come da procura in atti;
- CF: , rappresentata e difesa Parte_5 C.F._6 dall'avv. Ermanno SA AM, come da procura in atti;
– CF: rappresentato e difeso CP_1 C.F._7 dagli avv.ti Vincenzo Pasquarella e Antonio Pastore, come da procura in atti;
CONVENUTI
, nato a [...], il [...], CF: CP_2
, residente in [...]
Saffi n. 1/A;
, nato a [...], in data [...], CF: CP_3
, residente in [...]
Crué n. 1B;
, nata a [...], il [...], CF: CP_4
, residente in [...]
n. 35/N. CONVENUTI CONTUMACI CONCLUSIONI
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/15 Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 21.04.2023, gli attori indicati in intestazione esponevano che e Parte_4 Parte_2
quali eredi di , deceduto in data Parte_3 Persona_1
06.12.2014, ebbero a convenire, unitamente ad davanti al CP_5
Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 11.06.2016,
[...]
, , e , quali CP_4 Parte_3 CP_2 Parte_5 CP_3 eredi di chiedendo accogliersi le seguenti domande: “ A) Persona_2 accertarsi e dichiararsi il diritto degli istanti al trasferimento delle quote di loro spettanza sul compendio immobiliare sopra richiamato e precisamente per quanto riguarda l'istante la quota del 9% dello stesso, Persona_3 mentre per gli eredi del sig. , la quota del 19% del suddetto Persona_1 compendio immobiliare sopra meglio dettagliato, in virtù dell'accordo interpositorio intervenuto con il de cuius in particolare, Persona_2 accertare e dichiarare che gli atti di compravendita immobiliare degli immobili sopra richiamati, facenti parte del compendio immobiliare indicato in premessa, composto alla voce “Fabbricati” e “Terreni” integrano tutti negozi fiduciari in virtù dei quali il sig. ed oggi i propri eredi, Persona_2 odierni convenuti, si obbligavano, come in effetti si sono obbligati, ad intestarsi il detto compendio immobiliare, secondo le modalità di cui alla scrittura privata smarrita, e successivamente a ritrasferire le quote del compendio immobiliare sopra richiamato agli odierni istanti, al momento della cessione dell'attività di impresa familiare ivi svolta e che effettivamente è venuta a cessare nell'anno 2015 e sebbene i fiducianti ne abbiano fatto espressa richiesta a costoro, e accertato che nonostante la volontà dei fiducianti di vedersi ritrasferite le rispettiva quote sul compendio immobiliare sopra descritto, i fiduciari hanno violato il loro mandato e il pactum fiduciae, omettendo di adempiere;
B) per l'effetto condannare i convenuti al trasferimento della quota degli immobili in detto atto descritti e precisamente individuati in premessa alla parte istante, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla prescritte annotazioni e/o trascrizioni. Con ogni consequenziale pronuncia. Ovvero trasferire alla parte esponente ai sensi dell'art. 2932 c.c. con sentenza sostitutiva del rogito, ed avente efficacia traslativa tra le parti, la proprietà degli immobili secondo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/15 un progetto di divisione che rispecchi la quota del 9% per il sig.
[...]
e la quota del 19% per gli eredi del sig. ; C) Per_3 Persona_1 emettersi ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale. Gli attori deducevano, in uno al suindicato atto di citazione, che tutti gli immobili di cui al compendio di PO, Via Campana n. 81, erano stati acquistati e Per_ costruiti dai germani e risultavano solo fiduciariamente intestati al sig. (e di seguito ai di lui eredi); che gli stessi risultavano di Persona_2 proprietà, per la quota del 19%, degli eredi di (e per la quota Persona_1 del 9%, del sig. in virtù di pattuizione contenuta in un verbale Persona_3 Per_ sottoscritto, all'epoca, da tutti i capostipiti germani che detto verbale andava perduto e veniva sporta apposita denuncia-querela ma che, nella Per_ sostanza, lo stesso cristallizzava l'accordo dei capostipiti germani a vedere fiduciariamente intestato il compendio di PO, Via Campana n. 81, al sig. solo fino a quando la società Comedile (ad essi Persona_2 facente capo) fosse stata operativa, attesa la strumentalità del compendio all'attività societaria, con contestuale impegno al trasferimento delle rispettive quote, pari al 19%, al sig. (poi deceduto) (e in Persona_1 favore del sig. per il 9%); che la società Comedile veniva Persona_3 posta in liquidazione nell'anno 2015 ma che gli eredi del sig. Persona_2 non adempievano agli accordi intercorsi, di qui la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Il relativo procedimento veniva regolarmente iscritto a ruolo, innanzi al Tribunale di Napoli, al R.G.N. 24548/2016 ed in esso si costituiva la sola e tale giudizio si definiva transattivamente prima che Parte_5 fosse emessa la sentenza. In buona sostanza, le parti tutte concordavano che esso immobile dovesse essere messo in vendita e che il prezzo incassato dovesse essere suddiviso anche a favore degli eredi di (odierni Persona_1 attori) nella misura del 20,54%. Stabilirono altresì che in caso di mancata vendita entro un certo termine, il compendio immobiliare sarebbe stato intestato, in contitolarità e nella medesima percentuale, ad essi eredi di
Tutto ciò fu definito con più scritture, qui di seguito Persona_1 descritte. Con “scrittura privata transattiva”, i , , Parte_1 Parte_2
, e da un lato, e la Parte_3 Parte_4 Persona_3 sig.ra dall'altro (e quindi coloro che erano parti del processo), Parte_5 pattuivano: la rinuncia, da parte di , , Parte_1 Parte_2 [...]
e all'azione intrapresa con l'atto di citazione CP_6 Persona_3 introduttivo del giudizio recante R.G.N. 24548/2016, con conseguente estinzione dello stesso per cancellazione, all'esito di inattività della parti;
l'espressione del consenso alla cancellazione della trascrizione della citazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/15 sugli immobili oggetto di giudizio;
il rimborso, in favore della sig.ra
[...]
, delle spese legali sostenute e sostenende, con conseguente Pt_5 accettazione, da parte di quest'ultima, della rinuncia. In data 30.07.2019, con atto autenticato dal notaio , , , Persona_4 Parte_1 Parte_2
e prestavano il Parte_3 Parte_4 Persona_3 proprio consenso alla cancellazione totale della domanda giudiziale trascritta
- a proprio favore - a Napoli 2 il 26.10.2016 ai nn.44876/34650, relativa al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli, R.G.N. 24548/2016, contro i sigg. , , e , in relazione al CP_4 CP_2 Parte_5 CP_3 compendio immobiliare sito in PO (NA), alla Via Campana n. 81. Per quanto riguarda l'accordo di vendita del compendio immobiliare, lo stesso fu cristallizzato con una procura notarile speciale a vendere conferita all'avv.
e con una ulteriore scrittura privata, questa volta a firma di Controparte_7 tutti gli eredi di Dunque, sempre in data 30.07.2019, nella Persona_2 qualità di comproprietari del compendio immobiliare sito in PO (NA), alla Via Campana n. 81, e quali eredi di , Persona_2 Parte_3
, , e , con atto per notar Parte_5 CP_3 CP_2 CP_4
, nominavano e costituivano, quale loro procuratore, l'avv. Persona_4
, affinché lo stesso, in nome e per conto di essi mandanti, Controparte_7 vendesse – anche a mezzo di uno o più atti – comunque entro il termine massimo di n. 18 mesi, tutti i diritti spettanti ad essi mandanti, sui seguenti beni immobili (vale dire i beni costituenti oggetto del presente giudizio): a) immobili riportati in Catasto Fabbricati del Comune di PO al foglio 33: particella 1400, sub. 2, Via Campana n. 81, piano T, Categoria C/2; particella 75, Fabbricato rurale, di are 3 e ca. 20; particella 265, sub. 1, Via Campana, piano T, categoria C/1; particella 265, sub. 2, Via Campana, piano T, categoria C/2; particella 265, sub. 3, Via Campana, piano T, categoria C/2; particella 265, sub. 4, Via Campana, piano 1, categoria A/10; particella 265, sub. 5, Via Campana, piano 1, categoria C/2; particella 265, sub. 6, Via Campana, piano 1, categoria C/2; b) immobili riportati in Catasto Terreni del Comune di PO, al foglio 33: particella 270, di are 3 e ca. 99; particella 127, di are 53 e ca 53; particella 166, di are 1 e ca 00. All'avv. CP_7 venivano conferiti i più ampi poteri, così come definiti nella predetta procura, strumentali alla vendita del compendio immobiliare, ivi compresi quelli di costituirsi in atto pubblico o scrittura privata autenticata, di determinare il prezzo di compravendita (non inferiore a euro 3.600.000,00) e, conseguentemente, incassarlo, previa apertura di conto corrente dedicato. In Per_ pari data, con separata scrittura, CP_4 Parte_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/15 , e , quali eredi di sempre CP_2 Parte_5 CP_3 Persona_2 nella qualità di comproprietari del compendio immobiliare sito in PO, alla Via Campana n. 81, così come indicato nella suindicata procura notarile del 30.07.2019, espressamente disponevano: “autorizzano il loro procuratore avv. (previo accantonamento del fondo di cui alla procura Controparte_7 sopra citata e secondo le indicazioni ivi riportate) a ripartire i proventi netti derivanti dalla vendita del complesso immobiliare suindicato secondo le seguenti percentuali: Eredi SI CE 20,54; 23,78; CP_8 CP_9
2,70; 9,73; 6,27; 12,22;
[...] Persona_3 CP_4 Parte_3
6,27; 12,22; 6,27. Le anzidette Parte_2 Parte_5 CP_3 percentuali dovranno essere rispettate anche in caso di scadenza del termine di diciotto mesi previsto dalla procura e/o di mancata vendita dell'immobile, nel quale ultimo caso le quote anzidette dovranno essere trasferite in quote di comproprietà immobiliare ai diretti interessati al netto del 20% per le spese sostenute e sostenende”. Il documento di cui alla suindicata scrittura costituiva unico esemplare e veniva consegnato in deposito fiduciario all'avv.
, e di esso veniva data copia agi odierni attori dall'avv. Controparte_7
NO SA AM, difensore di , tant'è che, sulla copia Parte_5 ricevuta dal sig. dall'avv. SA, si legge altresì, Parte_1 espressamente: “rilasciata copia avv. SA.”. Orbene, il compendio immobiliare per cui è causa, lo stesso compendio costituente oggetto della procura notarile del 30.07.2019 conferita all'avv. e Controparte_7 oggetto della testé menzionata scrittura privata, redatta in pari data e prodotta sub. 8, allo scadere dei n. 18 mesi previsti nella stessa procura non era stato venduto, per cui gli attori in intestazione, con missiva a firma del proprio legale del 13.12.2021, rappresentavano, per l'appunto, che il termine di diciotto mesi fosse spirato senza che la vendita fosse avvenuta, invitando formalmente i convenuti in intestazione a prendere contatti onde procedere alla stipula dell'atto notarile finalizzato al trasferimento della percentuale di comproprietà del 20,54% sul predetto cespite, quale ai medesimi attori spettante in virtù della richiamata scrittura. Tuttavia, nessun riscontro veniva fornito dai convenuti, per cui gli attori, esperita la mediazione, convenivano in giudizio , , , e Parte_3 Parte_5 CP_3 CP_2
nonché, ai fini dell'integrità del contraddittorio Controparte_4 [...]
, nato a [...] il [...] C.F. , CP_1 C.F._11 residente in [...]4, chiedendo al giudice in via principale di accertare e dichiarare che i sigg. , Parte_1
, e , nelle rispettive Parte_2 Parte_3 Parte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/15 quote di legge quali eredi legittimi, hanno diritto al trasferimento, in loro favore, della quota in comproprietà rispetto al complessivo 20,54% del compendio immobiliare sito in PO (NA), alla Via Alfonso Artiaco n. 81 (ex Via Campana n. 81), composto dai seguenti immobili: 1) immobile oggi riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, al foglio 33, particella 1560, Categoria F/1, Consistenza 1708 metri quadri;
2) fabbricato rurale sito in PO (NA), riportato al Catasto al foglio 33, particella 75, Consistenza di are 3 e Ca 20; 3) immobile oggi riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno 1, Piano T, al foglio 33, particella 265, sub, 7, Categoria C/1, Classe 03, Consistenza mq 484, R.C. € 9.823,63; 4) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno 2, Piano T, al foglio 33, particella 265, sub. 10, Categoria C/1, Classe 04, Consistenza 223 mq, R.C. € 5274,78; 5) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano T, al foglio 33, particella 265, sub. 8, Categoria C/2, Classe 04, Consistenza 235 mq, R.C. € 801,03; 6) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano T-1, al foglio 33, particella 265, sub. 9, Categoria D/7, R.C. € 5440,00; 7) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 15, Categoria C/2, Classe 04, Consistenza 140 mq, R.C. € 477,21; 8) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 16, Categoria C/2, Classe 04, Consistenza 95 mq, R.C. € 323,82; 9) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 20, Categoria C/2, Classe 04, Consistenza 148 mq, R.C. € 504,48; 10) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno
6, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 11, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 7,5 vani, R.C. € 2730,77; 11) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno
7, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 12, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 2,5 vani, R.C. € 910,26; 12) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno
8, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 13, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 2 vani, R.C. € 728,20; 13) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/15 9, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 14, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 2,5 vani, R.C. € 910,26; 14) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 1, al foglio 33, particella 265, sub. 17, Categoria A/10, Classe 01, Consistenza 2, vani, R.C. € 728,20; 15) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Interno 11, Piano 2, al foglio 33, particella 265, sub. 18, Categoria D/7, R.C. € 1810,00; 16) immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di PO (NA), Via Alfonso Artiaco n. 81, Piano 2, al foglio 33, particella 265, sub. 19, Categoria F/5, Consistenza 760 mq;
17) appezzamento di terreno sito in PO (NA), della consistenza catastale di mq 399, riportato al Catasto Terreni del Comune di PO, al foglio 33, particella 270, Frutteto, cl. 2, Are 3, CA 99, R.D. € 7,01, e R.A. € 3,50, Partita 104316; 18) appezzamento di terreno sito in PO (NA), della consistenza catastale di mq 5353, riportato al Catasto Terreni del Comune di PO, al foglio 33, particella 127, Vigneto Arb., cl. 2, Are 53, CA 53, R.D. € 135,47, e R.A. € 40,09, Partita 7826; 19) appezzamento di terreno sito in PO (NA), della consistenza catastale di mq 100, riportato al Catasto Terreni del Comune di PO, al foglio 33, particella 166, Vigneto Arb., cl. 2, Are 1, CA 00, R.D. € 2,53, e R.A. € 0,75, Partita 7826; 20) immobile sito in PO (NA) alla via Campana n. 79, Piano T-S1, foglio 33 p.lla 343, sub 1, cat. F2 e per l'effetto, ed in ogni caso, trasferire, e/o dichiarare trasferito, in favore di essi attori, nelle rispettive quote di legge quali eredi legittimi, della quota in comproprietà rapportata al complessivo 20,54% del compendio immobiliare sito in PO (NA), alla Via Alfonso Artiaco n. 81 (ex Via Campana n. 81), composto dai suddetti immobili;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1 e sub 2, accertare e dichiarare che essi attori hanno diritto al versamento, in loro favore, dell'importo ai medesimi spettante nelle rispettive quote di legge quali eredi legittimi di e rapportato al detto Persona_1
20,54%, tenuto conto del valore complessivo dell'intero compendio immobiliare, sopra indicato e specificato, valore accertato, anche a mezzo CTU, nel corso del presente giudizio;
per effetto dell'accoglimento della domanda sub 3, condannare i convenuti , CP_4 Parte_3
, e , solidalmente tra loro, a CP_2 Parte_5 CP_3 corrispondere ad essi attori l'importo ai medesimi spettante nelle rispettive Per_ quote di legge quali eredi legittimi di CE e rapportato al detto 20,54%, tenuto conto del valore complessivo dell'intero compendio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/15 immobiliare, sopra indicato e specificato, valore accertato, anche a mezzo CTU, nel corso del presente giudizio. Costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibile Parte_3 della domanda attorea perché era la medesima già proposta precedentemente dinanzi al Tribunale di Napoli RG 24548/2016, nel quale si era costituita la sola , e che si era concluso “transattivamente”, con pagamento a Parte_5 quest'ultima delle spese di giudizio e cancellazione della trascrizione della domanda. Inoltre, secondo gli attori, in data 30.7.2019,gli eredi di
[...] avrebbero conferito una procura speciale all'avv. Per_2 CP_7
per la vendita di tutti i beni indicati nella premessa dell'odierno atto
[...] introduttivo e con altra scrittura i medesimi comproprietari avrebbero anche autorizzato “il loro procuratore” – previo accantonamento di un fondo – a ripartire il netto ricavo della vendita agli eredi di nella misura Persona_1 del 20,54 %: percentuali che avrebbero dovuto essere rispettate anche in caso di scadenza della procura nel termine di 18 mesi e/o di mancata vendita. Ciò premesso, la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda per una serie molteplice di ragioni. Innanzi tutto in quanto il precedente giudizio R.G. 24548/2016, avente sostanzialmente lo stesso oggetto e le stesse parti di quello odierno, era stato definito “transattivamente”. Rilevava che in quel giudizio, il giudice, dott. , con ordinanza del 9.12.2017, aveva così Per_5 provveduto: “rilevato che gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio, hanno fondato la pretesa rivendicata nei confronti dei convenuti sulla base di un negozio fiduciario, che hanno assunto non aver rinvenuto nella cassaforte della società, poiché “trafugato” (cfr. denuncia in atti); rilevato che parte convenuta ha eccepito l'inesistenza di tale scrittura, deducendo che di tale circostanza veniva dato atto nel lodo arbitrale del 29 settembre 1993 (pagg. 5 e 6 del lodo); ritenuto che le genericità del riferimento alle condizioni di tempo e luogo in cui sarebbe stato stipulata la scrittura, assunta come oggetto di furto, nonché l'interesse degli attori a tale prospettazione, oltre all'inesistenza di una copia di detto documento, stante l'importanza dello stesso, integrano sufficienti indizi di colpevolezza a carico dei denuncianti, odierni attori, in relazione alla fattispecie delittuosa di simulazione di reato, consumata, in data 4 agosto 2016, con la presentazione da parte dei predetti della denuncia di furto al Commissariato di PO della Polizia di Stato (all. 3, produzione attorea); ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
dispone trasmettersi copia autentica degli atti processuali alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, per quanto di competenza. Fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 16 settembre 2019”. La
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/15 convenuta evidenziava che il contenuto di tale ordinanza era stato sostanzialmente il motivo per il quale i precedenti attori , Parte_6
, , e erano Parte_2 Parte_1 Parte_3 Persona_3 addivenuti alla sottoscrizione della presunta scrittura privata transattiva, nella quale all'art. 2 avevano espressamente dichiarato di “rinunziare ai diritti ed all'azione intrapresa” con il precedente atto di citazione. La convenuta argomentava che, data la nota differenza tra rinuncia agli atti del giudizio e rinuncia all'azione, gli attori avevano, dunque, rinunciato non agli atti del giudizio, cosa che conserva la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, ma ai diritti all'azione fatti valere in quel giudizio, cosa che integrava un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato, con rinunzia a farlo valere in futuro. Pertanto, tale rinunzia al diritto e all'azione rendeva inammissibile la nuova domanda avente ad oggetto gli stessi diritti e la stessa azione. Inoltre, nel merito, la convenuta, rilevava che non aveva partecipato alla riferita transazione del precedente giudizio e contestava di aver mai sottoscritto un accordo con gli attuali attori per il trasferimento di una quota di proprietà degli immobili di Via Campana 81 che sarebbe dovuta appartenere al loro dante causa. Deduceva che i menzionati immobili descritti nell'atto introduttivo del giudizio erano sempre stati di esclusiva proprietà di ed alla sua morte (risalente al Persona_2
1988) erano pervenuti, seppure in comproprietà con la madre e con gli altri fratelli, anche ad essa convenuta, la quale aveva contribuito sempre al pagamento di tutte le imposte (anche di successione), tasse ed altri oneri gravanti sugli immobili stessi. Allegava che non era mai esistita alcuna scrittura, accordo fiduciario o altro documento che avrebbe dato diritto al dante causa degli attori di pretendere una quota di comproprietà degli immobili per cui è causa;
tanto è vero che anche il procedimento penale R.G. n. 1301/18 RN a carico dei denuncianti per manifesta simulazione di reato era ancora pendente dinanzi la 11^ Sez. Pen. del Tribunale di Napoli – G.M. Dr. Vecchione. Precisava che l'avere conferito una procura speciale a vendere gli immobili di Via Campana 81 all'Avv. non aveva nulla a Controparte_7 che vedere con le presunte “transazioni” evocate dagli attori. ex adverso. Peraltro, la procura non può considerarsi “scaduta”, essendo stata rinnovata in quanto conferita anche nell'interesse di esso procuratore. Riguardo, poi, all'ulteriore “scrittura del 30.7.2019” menzionata alle pagine 15 e16 dell'atto di citazione, quella prodotta dagli attori era una copia di una copia, di cui essa convenuta disconosceva l'autenticità, la sottoscrizione ed il contenuto, almeno fino a quando gli attori non avessero prodotto l'originale. Ad ogni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/15 buon conto, argomentava ancora la convenuta, ove mai si dovesse interpretare l'atto introduttivo come una domanda di scioglimento di una ipotetica comunione di beni immobili, si sarebbero dovuti comunque coinvolgere anche tutti gli altri sedicenti comproprietari, quali litisconsorti necessari. Eccepiva, comunque la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori e rilevava l'inammissibilità della domanda perché gli attori non avevano nemmeno precisato a quanto ammontava “il 20 % per le spese sostenute e sostenende” che – secondo la loro prospettazione – doveva essere detratto dalla quota di comproprietà rivendicata. Rilevava, inoltre, che gli attori avevano agito quali eredi non per successione legittima, ma Persona_1 per successione testamentaria, tanto è vero che uno dei figli di
[...]
, quel citato dagli attori solo ai fini dell'integrità del Per_1 CP_1 contraddittorio, aveva depositato in data 10.1.2023 dinanzi a codesto Tribunale di Napoli un ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 cpc proprio in danno degli altri coeredi di , ricorso rubricato al n. Persona_1
177/2023 di R.G., assegnato alla VIII Sez. Civ., che era stato totalmente accolto in data 30.1.2023 con nomina di un custode dei beni sequestrati dott.
che era legittimato alla partecipazione al presente Controparte_10 giudizio, ma non era stato citato. Per tali motivi chiedeva l'inammissibilità della domanda ed in ogni caso il rigetto per infondatezza. Il giudice istruttore, con decreto del 3.10.2023, rilevava che
[...]
, , e , benché ritualmente CP_2 Parte_5 CP_4 CP_1 citati, non si erano costituiti in giudizio, per cui ne dichiarava la contumacia, mentre rilevava che non sussisteva la prova della valida notifica dell'atto di citazione a in assenza di avviso di ricevimento, per cui Controparte_3 disponeva la rinnovazione della notificazione della citazione, nel rispetto dei termini a comparire. Costituitasi in giudizio in data 8.02.2024, deduceva che il Parte_5 precedente giudizio R.G. 24548/2016 era stato definito transattivamente da essa convenuta solo perché gli attori , , Parte_4 Parte_2
, e avevano espressamente Parte_1 Parte_3 Persona_3 dichiarato di rinunziare ai diritti e all'azione intrapresa con il precedente atto di citazione, ma poichè la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale al rigetto nel merito delle pretese attoree, i medesimi rinunzianti non potevano riproporre un nuovo giudizio le medesime ragioni. Evidenziava che essa, peraltro, con il menzionato atto di transazione, non aveva fatto alcuna concessione, né aveva riconosciuto alcun diritto agli attori sugli immobili oggetto di giudizio, anche perchè detti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/15 immobili erano sempre stati di esclusiva proprietà di ed alla Persona_2 sua morte erano pervenuti in comproprietà anche all'attuale comparente. Il fatto poi che era stata conferita una procura speciale a vendere gli immobili di Via Campana 81 all'Avv. , non aveva nulla a che vedere Controparte_7 con le presunte “transazioni” evocate dagli attori. Soltanto in via subordinata, eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti quelli che – secondo la prospettazione attorea – dovevano essere considerati litisconsorti necessari, in quanto presunti comproprietari pro quota dei beni de quibus. Inoltre gli attori non avevano dimostrato né di aver accettato l'eredità del defunto , né la natura della successione stessa (se legittima Persona_1
o testamentaria). Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree. Con successiva ordinanza dell'8.04.2024, il giudice così correttamente provvedeva : “ dichiara la contumacia di , non comparso benché CP_3 ritualmente citato e revoca la declaratoria di contumacia di , Parte_5 costituitasi l'8.2.2024. In ordine al dedotto difetto di litisconsorti necessari (non identificati neanche con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., nonostante quanto indicato nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 3.10.2023), al di là della persistente genericità della deduzione, va evidenziato come gli odierni attori hanno agito in forza della scrittura del 30.7.2019 ed al fine di veder riconosciuto quanto in essa trascritto. Le domande formulate non hanno ad oggetto lo scioglimento della comunione, trattandosi di domande finalizzate al rispetto di detta scrittura e, quindi, formulabili solo nei confronti di chi essa scrittura ha firmato. In ordine alla mancata citazione del custode giudiziario: parte attrice ha depositato (doc. 16 allegato alla seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c.) l'ordinanza di reclamo che ha limitato il sequestro (e contestuale nomina del custode giudiziario) alle quote sociali della Betonpress s.r.l.; circostanza che rende del tutto irrilevante e superflua la partecipazione del predetto custode giudiziario nella presente controversia. In ordine alle istanze istruttorie: rigetta la richiesta ex art. 210 c.p.c. e di CTU formulate da parte attrice in quanto non necessarie, alla luce del tenore del disconoscimento della scrittura privata da parte di rigetta la richiesta di Parte_3 prova per testi articolata sempre da parte attrice in quanto relativa a circostanze documentali ed in parte irrilevanti e valutative;
rigetta altresì le richieste ex art. 213 c.p.c. e di CTU avanzate da in quanto Parte_3 superflue;
rigetta, infine, la richiesta di prova per testi articolata da Parte_3
in quanto relativa a circostanze documentali ed in parte irrilevanti.
[...]
Fissava, dunque, l'udienza di discussione per la decisione della causa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/15 In data 11.04.2024 si costituiva in giudizio , il quale CP_1 produceva copia di una scrittura privata stipulata il 30 giugno 2020 tra
[...]
e la Comedile la quale faceva riferimento ad CP_4 Parte_7 un'importante disposizione che riguarda l'incarico conferito all'Avv. CP_7
per la vendita dell'immobile, in comproprietà anche con ,
[...] CP_4 quale erede di e , altro fratello di Persona_2 CP_8 [...]
. In particolare, alla lettera q) della suddetta scrittura, veniva Per_1 stabilito che e gli altri comproprietari avevano dato mandato CP_4 all'Avv. per la vendita dell'immobile Comedile. Argomentava che, CP_7 dunque, risultava pienamente provato il diritto degli eredi di Persona_1 ad ottenere il riconoscimento della proprietà di una quota pari al 20,54% dell'immobile de quo. Tuttavia, rilevava che nel contesto del giudizio RG 9139/2023, in cui esso aveva convenuto tutti gli attori del CP_1 presente giudizio, per accertare la falsità del testamento attribuito al de cuius
, il ctu nominato aveva accertato la falsità del testamento Persona_1 attribuito a , in cui la quota del 20,54% dell'immobile ex Persona_1
Comedile veniva attribuita ad esso . Ciò premesso, CP_1 [...]
, quale erede di e litisconsorte necessario, dichiarava CP_1 Persona_1 di assumere la stessa posizione degli altri attori, tenuto però conto che in virtù dell'accertamento della falsità del testamento nel giudizio RG 9139/2023, il trasferimento della quota di comproprietà del de cuius
[...]
, sul compendio immobiliare di PO, sarà soggetta in futuro Per_1 dalla dichiarazione di indegnità a succedere degli attori. All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata. Invero per ottenere una declaratoria dell'esistenza di un diritto di comproprietà sui beni indicati in domanda non bastano le scritture private indicate dagli attori, anche perché, due di esse non prodotte in originale e disconosciute nell'esistenza, nel contenuto, nell'autenticità dalla convenuta
. Parte_3
Invero l'antico presunto verbale sottoscritto, all'epoca, da tutti i Per_ capostipiti germani a dire degli stessi attori andò perduto, per cui non è stato mai prodotto e il relativo procedimento avviato dagli attori (R.G.N. 24548/2016) ebbe a concludersi addirittura con una scrittura privata con la quale gli attori rinunciarono ai diritti e all'azione fatti valere in quel giudizio, con rimborso, in favore della unica costituita , delle spese legali Parte_5 sostenute e sostenende, con conseguente accettazione, da parte di quest'ultima, delle rinunce fatte dagli attori.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/15 Né è sufficiente a provare il diritto di comproprietà immobiliare l'atto in data 30.07.2019, autenticato dal notaio , con il quale Persona_4 [...]
, , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] prestarono il proprio consenso alla cancellazione totale della Per_3 domanda giudiziale trascritta - a proprio favore - a Napoli 2 il 26.10.2016 ai nn.44876/34650, relativa al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli, R.G.N. 24548/2016, contro i sigg. , , e CP_4 CP_2 Parte_5
, in relazione al compendio immobiliare sito in PO (NA), alla CP_3
Via Campana n. 81. Nemmeno prova i presunti diritti reali immobiliari degli attori, la procura notarile speciale a vendere conferita in data 30.07.2019 dai convenuti all'avv.
, affinché lo stesso, in nome e per conto di essi mandanti, Controparte_7 vendesse – anche a mezzo di uno o più atti – comunque entro il termine massimo di n. 18 mesi, tutti i diritti spettanti ad essi mandanti, sui alcuni beni immobili. Nemmeno è sufficiente a provare i diritti degli attori la separata scrittura privata del 30.07.2019, con la quale , , CP_4 Parte_3 [...]
, e , quali eredi di sempre CP_2 Parte_5 CP_3 Persona_2 nella qualità di comproprietari del compendio immobiliare sito in PO, alla Via Campana n. 81, così come indicato nella suindicata procura notarile del 30.07.2019, autorizzarono il loro procuratore avv. a Controparte_7 ripartire i proventi netti derivanti dalla vendita del complesso immobiliare suindicato secondo le seguenti percentuali: Eredi 20,54; Persona_1 [...]
23,78; 2,70; 9,73; 6,27; CP_8 CP_9 Persona_3 CP_4 [...]
12,22; 6,27; 12,22; Parte_3 Parte_2 Parte_5 CP_3
6,27, aggiungendo che le anzidette percentuali dovevano essere rispettate anche in caso di scadenza del termine di diciotto mesi previsto dalla procura e/o di mancata vendita dell'immobile, nel quale ultimo caso le quote dovevano essere trasferite in quote di comproprietà immobiliare ai diretti interessati al netto del 20% per le spese sostenute e sostenende. Per stessa ammissione degli attori il documento di cui alla suindicata scrittura costituiva unico esemplare e venne consegnato in deposito fiduciario all'avv. CP_7
, e di esso veniva data solo una copia ad essi attori dall'avv. NO
[...]
SA AM. Quindi anche detta scrittura privata, anch'essa disconosciuta nell'esistenza, contenuto e nella sottoscrizione dalla convenuta non è stata prodotta in originale dagli attori. Né vi è Parte_3 prova che il compendio immobiliare indicato in detta presunta scrittura privata sia lo stesso compendio costituente oggetto della domanda attorea.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/15 Invero in detta scrittura gli immobili indicati sono in numero di 11, laddove in domanda gli immobili sono indicati in numero di 20. Nemmeno la percentuale di comproprietà del 20,54% sul predetto cespite, che secondo gli attori spetterebbe ad essi sulla base della predetta ultima scrittura privata, corrisponde a quelle dichiarate dagli attori nell'atto di citazione notificato in data 11.06.2016, in cui la quota spettante ad fu indicata nel Persona_3
9% del compendio immobiliare e quella degli eredi di nella Persona_1 quota del 19%, sempre sulla base dell'antico accordo interpositorio trafugato e mai prodotto in giudizio. Non risultano prodotti i titoli di proprietà facenti capo ad Persona_2 presunto intestatario dei beni;
non risulta indicata se la successione degli eredi di fu legittima o testamentaria;
non è stato prodotto alcun Persona_1 contratto, sottoscritto anche dagli attori, in base al quale desumere un espresso obbligo assunto dai convenuti a trasferire determinate quote di determinati beni immobili agli attori;
non risultano indicati i titoli edilizi abilitativi dei fabbricati oggetto di causa e le dichiarazioni di conformità catastale, senza delle quali non è possibile accertare la commerciabilità dei beni immobili (e di quote di essi) e quindi pronunciare una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; non risulta provato un contratto tra attori e convenuti, con il quale questi ultimi si obbligarono a pagare agli attori una somma pari al valore dei beni non trasferiti ad essi. Insomma, anche prescindendo dall'inammissibilità delle domande attoree, dette domande sono del tutto evanescenti e prive di fonti di prova scritte utilizzabili ai fini dell'accoglimento delle domande proposte in giudizio, prove scritte necessarie a pena di nullità, in quanto aventi ad oggetto beni immobili. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità bassa della causa, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale. Vanno compensate le spese di giudizio tra gli attori e , CP_1 atteso che nei confronti di quest'ultimo gli attori non hanno proposto domande.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/15 1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna in solido gli attori al pagamento a e a Parte_3 [...]
delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in euro Pt_5
3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario per quanto riguarda Parte_5
3) Compensa le spese di giudizio tra gli attori e CP_1
4) Nulla per le spese per i convenuti contumaci. Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/15