CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1748/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1748/2019
promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Parte_1
Firenze presso lo studio degli Avv.ti Enzo Vichi e Renato Corti, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE attrice in revocazione contro
, e , quali eredi del sig. , Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1
già socio unico del Calzaturificio Forte di RE & LI S.n.c., cancellata dal registro delle imprese in data 4 maggio 2022, tutti elettivamente domiciliati in Civitanova Marche
(MC) presso lo studio dell'Avv. Mauro Morresi, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE convenuta in revocazione avverso sentenza n. 1942/2018 della Corte d'Appello di Firenze CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in revocazione: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, in accoglimento della domanda avanzata da questa difesa, Preso atto dell'errore di fatto da cui è affetta la sentenza n. 1942\18
R.G., disporre la revocazione della sentenza stessa ex art. 395 n. 4 c.p.c., in relazione al capo inerente la Indennità di fine rapporto, ed alla conseguente condanna alle spese di lite. Per l'effetto, in funzione di nuovo Giudice dell'Appello nella fase rescissoria, in accoglimento della domanda avanzata da in riforma della sentenza n. Parte_1
208\2013 del Tribunale di Pisa ,Sezione Distaccata di Pontedera n. 208\13, Giudice D.ssa
A. De Durante, accertare la maggiore entità della indennità di fine rapporto spettante a in misura pari ad € 66.794,33= o quella che sarà ritenuta di giustizia, Parte_1 anche secondo equità , o in ipotesi pari ad € 21.385,66= condannando gli eredi e successori di già socio e legale rappresentante della Persona_1 Controparte_4
(già ), ciascuno per la
[...] Controparte_5
quota di sua competenza, alla relativa corresponsione a Compensare Parte_1 le reciproche ragioni di credito ed attribuire la maggior differenza, all'avente diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 8.06.2004 alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso previsto dal D.lgs 231\2002 da tale data al saldo;
Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, e ciò in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte convenuta in revocazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per i titoli e le causali in narrativa esposti: - rigettare l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c, proposta dalla società
[...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
avverso la sentenza n. 1942/2018 del 16 agosto 2018, Parte_1 pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze con parte appellata eredi Persona_1 quale socio e legale rappresentante della società “ Controparte_4
( già “Calzaturificio Forte di RE & LI Snc”), e per l'effetto, confermare la
[...]
sentenza di secondo grado in ogni sua parte. - Condannare parte appellante in revocazione alle spese e competenze del presente giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte,
[...]
(di seguito: ha proposto impugnazione per Parte_1 Parte_1
revocazione avverso la sentenza 1942/2018 della Corte d'Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla stessa avanti al Parte_1
Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con atto di citazione notificato nel luglio del 2004, allegando che:
• dal 1996 aveva svolto attività di agente per conto della soc. Calzaturificio Forte di
RE & LI S.n.c. (di seguito: Calzaturificio);
• al momento dell'improvvisa, quanto inopinata, cessazione del rapporto da parte del
Calzaturificio, aveva chiesto il pagamento delle proprie spettanze;
Parte_1
• a tale titolo era dovuto anche quanto ascrivibile alle violazioni contrattuali poste in essere dal Calzaturificio, in particolare sotto il profilo della violazione dell'esclusiva, della mancata concessione del preavviso, dal mancato pagamento di vecchie posizioni debitorie e, infine, dell'indennità di fine rapporto.
Sulla scorta di tali allegazioni, aveva chiesto la condanna del Parte_1
Calzaturificio al pagamento di tutto quanto dovuto, in misura pari ad € 110.018,20 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
1.2) Nel giudizio di primo grado si era costituito il Calzaturificio, che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare esponendo che:
o era stata proprio a violare le previsioni contrattuali, svolgendo attività Parte_1
concorrenziale;
o residuavano tuttora dei debiti in capo a Parte_1
Il Calzaturificio aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dell'importo di € 108.363,68 (a Parte_1 titolo di saldo della pregressa esposizione debitoria) e di € 200.000,00 (a titolo di risarcimento danni)
1.3) Il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, aveva infine reso la sentenza n. 208/2013, in cui aveva ritenuto che:
− “...non si può ritenere accertato alcun inadempimento da parte dell'agente rispetto agli obblighi di fedeltà discendenti dal contratto”;
− “...in base a quanto espressamente pattuito fra le parti in ordine al periodo di preavviso (4 mesi), non risulta dovuta alcuna somma dalla convenuta alla attrice a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, ulteriore rispetto a quella riconosciuta
3 (€ 37.202,92) dalla medesima convenuta come dovuta, a titolo di provvigioni per alcune mensilità dell'anno 2003 e per i primi tre trimestri 2004”, precisando che
“...piuttosto, è necessario considerare che deve essere applicata la norma di cui all'art.1750 III c. e, di conseguenza, in considerazione della durata del contratto, il numero di provvigioni dovute deve corrispondere a sei mensilità, e non 4, pertanto, alla somma di € 37.202,92 deve essere aggiunta l'ulteriore somma di €
6.000,00, relativa ad due mensilità, e calcolata sulla base della media delle provvigioni di cui al doc. 7 di parte convenuta”;
− non sussisteva alcun credito, in capo all'attrice, per ordini ricevuti direttamente dalla convenuta, in quanto “...in base al disposto normativo di cui all'art. 1743
c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass.
14667/2004), il diritto di esclusiva – elemento naturale del contratto di agenzia, pertanto esistente in difetto di deroga espressa o comunque evincibile inequivocabilmente dal testo negoziale o dalla condotta dei contraenti – non consente al preponente di concludere direttamente gli affari oggetto del contratto di agenzia, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente, come sembra avvenuto – in base a quanto dedotto dall'attore e non specificamente contestato dal convenuto – nel caso di specie;
del resto, a questo stesso proposito, deve rilevarsi che il contratto per cui è causa contiene, in palese deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1742 c.c., non un riferimento ad una zona di commercio determinata, ma a “tutti i paesi del mondo” (clausola n. 1)”;
− era fondata la domanda attorea ex art. 1751 c.c., “...posto che, nel caso, di specie, come sopra chiarito, non è possibile ravvisare alcuna inadempienza, e, d'altra parte, parte convenuta non ha specificamente contestato le deduzioni articolate da controparte e riferite ad entrambe le condizioni previste dalla norma richiamata: in particolare, non è contestato né che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente, né che quest'ultimo abbia continuato a trattare con la clientela dopo la cessazione del rapporto;
in considerazione di tutti gli elementi fattuali emersi nel corso della istruttoria, con particolare riguardo all'entità delle provvigioni e alla durata del rapporto negoziale, si reputa equa la cifra di € 20.000,00”;
− era dovuto alla convenuta, da parte dell'attrice, l'importo di € 108.363,68;
− era infondata la domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta;
− “...pertanto, operata la compensazione richiesta, si ottiene che parte attrice è tenuta a corrispondere a parte convenuta la somma di € 45.160,76 (€108.363,68 -
37.202,92 -6.000,00 - 20.000,00), oltre interessi legali dal deposito dalla data delle singole fatture al saldo”;
4 − infine, “...parte convenuta è tenuta, in virtù di quanto espressamente previsto dalla clausola 12 del contratto di affidamento dell'incarico di agenzia al versamento dei contributi previdenziali previsti in favore della attrice per il periodo antecedente all'efficacia del recesso e relativo alle provvigioni corrisposte”.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda dell'attore e della domanda del convenuto, operata la richiesta compensazione fra i crediti rispettivamente accertati, condanna parte attrice a pagare a parte convenuta la somma di € 45.160,76, oltre interessi dalla data delle singole fatture al saldo;
dichiara compensate per la metà le spese di lite, e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta la restante metà, liquidandole per l'intero in € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza aveva proposto appello Parte_1
2.1) Con tale gravame erano state contestate le parti della sentenza in cui:
− non era stata riconosciuta a favore di la debenza della “provvigione Parte_1 indiretta”;
− non era stata resa alcuna pronuncia sull'istanza di esibizione dei libri contabili del
Calzaturificio e sulla correlata richiesta di CTU;
− l'indennità ex art. 1751 c.c. era stata quantificata in € 20.000,00;
− era stata ritenuta non dovuta l'indennità di mancato preavviso;
− era stata omessa ogni pronuncia, in dispositivo, concernente la regolarizzazione della posizione contributiva, pur indicata in motivazione.
2.2) Il Calzaturificio non si era inizialmente costituito, e la Corte d'Appello aveva dato corso all'ordine di esibizione ed alla CTU oggetto delle richieste dell'appellante, avvenendo quindi solo in un secondo momento la costituzione del Calzaturificio, che aveva contestato quanto chiesto da Parte_1
2.3) aveva infine concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Parte_1
Appello di Firenze, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, in riforma della sentenza n. 208\2013 emessa dal Tribunale di Pisa, S.D. Pontedera, Giudice D.ssa A. de
Durante - In via preliminare ed istruttoria: previa rimessione della causa al ruolo disporre la chiamata a chiarimenti del CTU Dott. affinchè, previa acquisizione Per_2
delle dichiarazioni IVA del per il periodo Controparte_6
1996-2004, al fine di acquisire il dato del fatturato export, voglia dare risposta al quesito sulla base della metodologia indicata dal CTP Dott. (nella riunione peritale in Per_3
data 27.09.2016 e 24.10.2016), e comunque sulla base delle osservazioni dello stesso e della documentazione in atti, ed in ogni caso in relazione al calcolo della indennità
5 massima ex art. 1751 comma 3 c.c. e comunque in relazione ai punti 4 e 5 del quesito. -
Sempre in via istruttoria dichiarare la tardività della documentazione prodotta da controparte in corso di CTU, in relazione alla asserita alluvione, considerato altresì la mancanza di data certa (espressamente contestata ex art. 2704 c.c.) e di riferibilità alle scritture contabili dei rilievi fotografici e della documentazione stessa prodotta ex adverso;
- Sempre in via preliminare e istruttoria: valutare ai sensi dell'art. 115-116 -210
c.p.c. la mancata ottemperanza di all'ordine di Controparte_5
esibizione impartito dalla stessa Corte di Appello, con ogni consequenziale pronunciamento e valutazione, anche in termini di liquidazione equitativa delle spettanze di - Nel merito: condannare , Parte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Parte_2
le somme dovute a titolo di provvigione indiretta ex art. 1748 II° comma c.c. per le vendite direttamente conclude dalla committente, in misura pari ad € 35.000,00= o a quella somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche secondo equità alla luce del comportamento di controparte che ha omesso di ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito dalla intestata Corte di Appello;
- Nel merito: accertare la maggiore entità della indennità di fine rapporto spettante a in misura Parte_1 pari ad € 66.794,33= o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, condannando , in persona del Controparte_5
legale rappresentante, alla relativa corresponsione a;
- Parte_2
Nel merito: accertare la maggiore entità della indennità di mancato preavviso spettante a in misura pari ad € 15.399,41=complessiva o quella somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia, anche secondo equità e conseguentemente condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Controparte_5
la relativa somma, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- Parte_2
Compensare le reciproche ragioni di credito ed attribuire alla Parte_2
la maggior differenza, pari ad € 46.032,57= ovvero a quella diversa somam
[...]
che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi rivalutazione monetaria dal 8.06.2004 alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso previsto dal D.lgs 231\2002 da tale data al saldo;
- In ogni caso: condannare , in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., a regolarizzare presso l'Enasarco la posizione della , tenendo conto di tutti gli importi liquidati a favore Parte_2
della medesima agente;
- Revocare ai sensi dell'art. 283 II- III comma c.p.c. il provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria in data 2-16 luglio 2015; - Porre le spese di CTU e di CTP in via definitiva a carico della parte appellata Controparte_7
[...] Con vittoria di spese, e compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per
[...] legge, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”
2.4) La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1942/2018, aveva infine esposto che:
− era infondato il diniego del Calzaturificio di fornire le scritture contabili di cui era stata ordinanza l'esibizione, con comportamento da valutarsi in punto di regolazione delle spese;
− il relativo deficit istruttorio, tuttavia, non poteva che riverberarsi in danno dell'appellante “...che, a suo tempo, non si curò di predisporre e conservare l'opportuna documentazione dalla quale poter desumere la sussistenza di tutte le somme allo stesso dovute dal preponente o comunque poter consentire la corretta ricostruzione del rapporto in contestazione”;
− era condivisibile “...la motivazione adottata dal primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di agenzia in atti, di fatto, non attribuisse all'agente una chiara e determinata zona “esclusiva” di commercio, stante l'ambiguità della precisazione di cui al punto sub 1) della scrittura, ove veniva evidenziato che “la zona di operazione per la vendita è in tutti i paesi del mondo”.”;
− poi “...non v'è prova che il avesse comunicato il recesso “in Controparte_8 tronco” dal rapporto essendo invece oltremodo chiaro, per quanto si evince dal tenore della corrispondenza intervenuta tra le parti, che l'interruzione del rapporto fu operata nel rispetto delle condizioni contrattuali”;
− le incertezze caratterizzanti il quadro istruttorio di riferimento comportavano altresì
l'infondatezza della domanda di quantificazione in aumento dell'indennità ex art. 1751 c.c.;
− non potevano infine accogliersi le contestazioni concernenti la mancata condanna alla regolarizzazione contributiva.
2.4.1) Sulla base di tali considerazioni era stata emessa la seguente statuizione: “— respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
— condanna , a rimborsare Parte_3
al i due terzi delle spese processuali del Controparte_5
presente grado di giudizio che liquida, come meglio indicato nella parte motivazionale della presente sentenza, per l'intero, nella misura di € 5.338,00, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/14, come integrato e modificato dal D.M. 37/2018, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo;
— pone definitivamente a
7 carico delle parti in solido le spese dell'espletata consulenza tecnica ( CTU dott. Per_2 come già liquidata in atti”.
3) Nei confronti della predetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze ha dunque proposto impugnazione per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., Parte_1
3.1) Tale impugnazione risulta attenere precipuamente alla parte della sentenza in cui la Corte predetta ha respinto la domanda di volta ad una quantificazione in Parte_1 aumento dell'importo dell'indennità di fine rapporto (€ 66.794,33 in luogo di €
20.000,00).
In particolare, le censure di si imperniano sull'argomentazione della Parte_1
Corte secondo cui “A tal proposito, sempre in relazione a quanto esposto in appello, occorre altresì rilevare l'inammissibilità e tardività, ex art. 345 c.p.c., dei conteggi indicati dall'appellante nel gravame, atteso che costui ha impropriamente richiamato gli importi evidenziati a pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio, nei quali però non furono riportate le somme riferibili per l'anno 1999 e 2000, per la prima volta rassegnate nell'atto di appello. Peraltro quei conteggi non furono neppure indicati nel contesto della effettiva quantificazione della indennità di fine rapporto, per la quale, all'epoca, fu precisato solo l'importo invocato (€ 66.794,33) senza che ne fosse esplicitata la effettiva base di calcolo”.
Con riferimento a tale valutazione, ha esposto che “Tale statuizione è Parte_1
affetta da errore di fatto revocatorio, dal momento che sia gli importi provvigionali relativi agli anni 1999 e 2000, che la base di calcolo della richiesta indennità erano state tempestivamente e ritualmente dedotte e specificate nel corso del giudizio di primo grado.
Tanto comporta l'esclusione sia della tardività ex art. 345 c.p.c. sia della incertezza. La sentenza in esame è viziata in parte qua, da un evidente errore di percezione delle risultanze processuali, che poi è risultato determinante ai fini della statuizione”. ha quindi esposto che l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte Parte_1 emergeva nitidamente considerando che “Le provvigioni per le annualità 1999 e 2000 erano state chiaramente e ripetutamente indicate nel corso del giudizio di primo grado, e ciò o a) nell'atto di citazione, pag. 3 (per l'anno 2000), qui allegato sub. 4; o b) nel documento n. 23, allegato alla citazione (qui nuovamente prodotto sub. 7); o c) che nella
“istanza per revoca di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.” depositata da Parte_1
in data 21 giugno 2006 (all. 6), prima della scadenza dei termini di precisazione della domanda ed istruttori. - Parimenti l'odierno esponente aveva tempestivamente nonché puntualmente dedotto ed indicato, la base e la modalità di calcolo per la determinazione della indennità di fine rapporto. Tanto in seno alla “istanza per revoca di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.”, in data 21.06.2006, pag. 4 (all. 6). L'indennità era stata calcolata,
8 con esplicito riferimento all'art. 1751 c.c. come “media annuale” delle provvigioni degli ultimi cinque anni: sono state quindi indicate e sommate le provvigioni degli ultime cinque annualità di rapporto, e tale somma è stata divisa per cinque, così da ottenere l'indennità annua media,”.
Da ciò la ravvisabilità di un errore di fatto “revocatorio” rilevante ex art. 395, n. 4,
c.p.c.
3.2) Il Calzaturificio si è costituito nel presente giudizio, contestando integralmente le allegazioni e le domande di controparte ed in particolare esponendo come la decisione della Corte d'Appello concernente la reiezione del gravame nella parte attinente alla quantificazione dell'indennità di fine rapporto era solo in parte fondata sul rilievo della tardività della produzione documentale di Tale decisione, infatti, era il frutto Parte_1 di un'articolata esposizione concernente vari profili, sì che – già in astratto – l'errore oggetto delle doglianze di controparte non poteva ritenersi “decisivo”.
3.3) Il processo è stato dichiarato interrotto con provvedimento del 23.11.2023, in conseguenza dell'intervenuta cancellazione del Calzaturificio dal registro delle imprese, in data 4.5.2022, e del decesso dell'unico socio della società, sig. in data Persona_1
24.10.2023, come dichiarato dalla difesa della predetta convenuta in riassunzione con atto depositato il 6.11.2023.
La causa è stata poi riassunta da con ricorso depositato il 26.1.2.2024, Parte_1
nei confronti degli eredi del predetto sig. CP_5
4) Ciò premesso deve immediatamente rilevarsi come la domanda di revocazione qui in esame non possa trovare accoglimento, per un duplice ordine di considerazioni.
4.1) Anzitutto si ricorda, in via preliminare, come l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (così, Cass. 2236 del 26.1.2022, e, nello stesso senso, Cass. 37382 del
21.12.2022, Cass. 26890 del 22.10.2019).
4.1.1) In quest'ottica occorre dunque rilevare come abbia prospettato Parte_1
la ravvisabilità di un errore revocatorio, rilevante ex art. 395, n° 4, c.p.c., nella valutazione fornita dalla Corte d'Appello in ordine al materiale istruttorio in atti.
4.1.2) In particolare, l'odierna attrice in revocazione adduce anzitutto che l'errore revocatorio in questione sarebbe rappresentato dall'aver la Corte ritenuto tardivi i conteggi
9 indicati da per la prima volta, nell'atto di gravame. Ciò che, invece, non Parte_1
corrispondeva a realtà, dal momento che si trattava invece di conteggi già più volte oggetto di allegazione nel corso del giudizio di prime cure.
In proposito occorre tuttavia evidenziare come la censura mossa da si Parte_1 ponga di per sé al di fuori dell'alveo applicativo dell'art. 395, n° 4, c.p.c., con conseguente infondatezza dell'impugnazione.
4.1.2.1) Tale errore non risulta in effetti connotato dai requisiti morfologici richiesti dall'art. 395, n° 4, c.p.c..
Tale norma postula infatti che:
i. la sentenza emessa sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
ii. la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita;
iii. in entrambe le ipotesi predette, il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato.
Nel caso di specie, tuttavia, il “fatto” rappresenta un punto controverso sul quale la sentenza ha espressamente pronunciato, considerando tardivi i conteggi in questione.
In effetti, le censure mosse da risultano integrare – al di là della Parte_1
qualificazione fornita dalla stessa – una censura alla valutazione del materiale istruttorio disponibile, da parte della Corte d'Appello, sub specie dell'estensione delle produzioni documentali effettuate dalla parte, come tali oggetto di espressa pronuncia in sede di sentenza, e non tanto la sussistenza di un errore senso-percettivo da parte della Corte stessa.
4.2) L'impugnazione deve in ogni caso essere rigettata anche in considerazione del fatto che la Corte d'Appello di Firenze non ha respinto la domanda di ri-quantificazione dell'indennità di fine rapporto (avanzata da “solo” ritenendo che i conteggi Parte_1 dimessi dall'allora appellante fossero tardivi.
4.2.1) La Corte predetta ha infatti anche (e con valenza peraltro pregiudiziale, sul piano giuridico) esposto complessivamente che: “Con la successiva doglianza, la ha impugnato nel “quantum” l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di Parte_4
indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., pari ad € 20.000,00, ribadendo che, in ragione delle somme indicate in atti e, a suo dire, non contestate dal preponente, potesse con certezza affermarsi il suo diritto a percepire la maggior somma di € 66.794,33 Dunque la questione non attiene al diritto, pacificamente riconosciuto, dell'agente di ottenere l'indennità in questione, ma alla sussistenza di validi elementi atti a consentirne una
10 differente e maggiore quantificazione. Ciò detto, posto che, come già sopra ampiamente evidenziato, gli accertamenti istruttori disposti anche da questa Corte non hanno potuto rendere alcun ulteriore elemento di certezza in merito ad un differente e più appropriato calcolo dell'indennità in discorso, tale da porre in termini residuali la necessità di calcolarla secondo equità, ritiene il Collegio che, in primo luogo, non possa farsi riferimento alle più vantaggiose interpretazioni riferibili all'intervento della Corte di
Giustizia Europea con Sentenza 23/03/2006, n. causa C-465/04, ove viene affermato che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, della
Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 18 di-cembre 1986 n. 653 non può essere sostituita, in applicazione dell'accordo economico collettivo, da un'indennità determinata secondo parametri diversi da quelli fissati da tale direttiva a meno che non venga provato che l'applicazione dell'accordo garantisca comunque all'agente un trattamento che preveda la corresponsione di un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione del dettame comunitario. Trattasi infatti di legislazione intervenuta in epoca successiva alla chiusura del rapporto in esame. Difatti, solo con sentenza del 3/10/2006, n. 21309, la Suprema Corte, al fine di adeguarsi alla disposizione comunitario, ha affermato che l'art. 1751 cod. civ. possa essere derogato dalla contrattazione collettiva ma solo nel senso più favorevole all'agente e che la comparazione tra le disposizioni legali e quelle contrattuali deve essere effettuata con riferimento al singolo caso concreto e quindi ex post, una volta cessato il rapporto.
Difatti, se è vero che l'art. 1751 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il trattamento economico più favorevole, è altresì certo che l'indennità deve essere stabilita in misura equa, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde a seguito dell'interruzione del rapporto e che ai fini della sua esatta quantificazione, in base al 3° comma dell'art. 1751 cod. civ., è possibile ricorrere a più metodi. Il primo, facendo riferimento al calcolo della indennità annua in base alla me-dia delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, nel periodo di vigenza dello stesso. Tuttavia, nel nostro caso, tale metodo appare inapplicabile in ragione delle incertezze inerenti alla esatta determinazione della attività realizzata dall'agente, avendo la stessa società appellante invocato ulteriori accertamenti al fine di stabilire esattamente il fatturato complessivo della preponente. In alternativa, è stato altresì evidenziato che è possibile esaminare una diversa fonte costituita dagli accordi economici collettivi, ma anche in questo caso tale sistema non può riferirsi alla fattispecie in esame per essere detti accordi di molto successivi al periodo del recesso, richiedendo gli stessi la suddivisione della indennità in più categorie, tra (fondo Per_4
11 FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità "meritocratica", aggiuntiva rispetto alle precedenti e per aver, nel caso in esame, parte appellante invocato l'indennità suppletiva di clientela in alternativa rispetto a quella di fine rapporto. A tal proposito, sempre in relazione a quanto esposto in appello, occorre altresì rilevare l'inammissibilità
e tardività, ex art. 345 c.p.c., dei conteggi indicati dall'appellante nel gravame, atteso che costui ha impropriamente richiamato gli importi evidenziati a pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio, nei quali però non furono riportate le somme riferibili per l'anno 1999 e
2000, per la prima volta rassegnate nell'atto di appello. Peraltro quei conteggi non furono neppure indicati nel contesto della effettiva quantificazione della indennità di fine rapporto, per la quale, all'epoca, fu precisato solo l'importo invocato (€ 66.794,33) senza che ne fosse esplicitata la effettiva base di calcolo. Non essendovi dunque chiarezza nei conteggi;
non potendosi sul punto richiamare il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c.; dovendosi altresì evidenziare l'insufficienza probatoria dei documenti invocati a dare certezza sulla determinazione dell'indennità in discussione, anche a causa della mancata ottemperanza all'ordine impartito ex art. 210 c.p.c. alla appellata e della oggettiva impossibilità di espletare accertamenti tecnici peritali sul punto;
non potendosi neppure applicare i sistemi di calcolo indicati dall'art. 1751 c.c. e dalla citata contrattazione collettiva ed essendo imprecisi e contraddittori gli elementi di calcolo indicati dalla , non rimane alla Corte che dover condividere l'operato del Parte_4
Tribunale e prestare adesione alla decisione impugnata, nella parte in cui il giudicante ha ritenuto di poter, con equità, determinare l'indennità in esame secondo l'importo €
20.000,00”.
4.2.2) Si è inteso riportare per esteso la valutazione compiuta dalla Corte
d'Appello sul punto in esame onde consentire di rilevare, ictu oculi, come la questione concernente la tardività della produzione dei conteggi oggetto del presente giudizio rappresenti solamente uno degli aspetti (neppure il più rilevante, peraltro, essendo tale profilo ascrivibile al deficit istruttorio correlato alla mancata disponibilità delle scritture contabili di riferimento) posti dalla Corte predetta a fondamento della propria decisione.
4.2.3) In proposito si ricorda come la Suprema Corte abbia avuto modo di indicare che “In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi;
tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome
"rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo” (così
12 Cass. 4678 del 14.2.2022, in linea con la pregressa Cass. 25871 del 31.10.2017, secondo cui “In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenza revocanda, si regga su due autonome "rationes decidendi ", una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ex art. 395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze della
Cassazione”).
Il principio in questione, indicato con riferimento alle sentenze della Corte di
Cassazione, appare suscettibile di essere esteso anche alle sentenze della Corte d'Appello
(ed alle sentenze in genere) in considerazione del fatto che gli elementi su cui risulta fondato (straordinarietà del rimedio della revocazione ed esigenza di stabilità del giudicato, con riferimento al principio di ragionevole durata del processo ed all'esigenza di protrazione infinita dei giudizi) appaiono suscettibili di essere ravvisati anche al di fuori delle sentenze della Suprema Corte.
Dunque, l'autosufficienza della sentenza della Corte d'Appello (in punto di reiezione del gravame) anche in presenza di un eventuale errore nella valutazione del contenuto dell'attività processuale (sul piano delle allegazioni e produzioni documentali effettuate nel corso dei due gradi di giudizio), rende ulteriormente infondata la richiesta di revocazione.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte attrice in revocazione e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte dei convenuti in revocazione, in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
13
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la Parte_1 sentenza n. 1942/2018 della Corte d'Appello di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'impugnazione;
2) condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
e le spese di lite, che vengono liquidate in
[...] CP_2 CP_3 complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1748/2019
promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Parte_1
Firenze presso lo studio degli Avv.ti Enzo Vichi e Renato Corti, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE attrice in revocazione contro
, e , quali eredi del sig. , Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1
già socio unico del Calzaturificio Forte di RE & LI S.n.c., cancellata dal registro delle imprese in data 4 maggio 2022, tutti elettivamente domiciliati in Civitanova Marche
(MC) presso lo studio dell'Avv. Mauro Morresi, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE convenuta in revocazione avverso sentenza n. 1942/2018 della Corte d'Appello di Firenze CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in revocazione: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, in accoglimento della domanda avanzata da questa difesa, Preso atto dell'errore di fatto da cui è affetta la sentenza n. 1942\18
R.G., disporre la revocazione della sentenza stessa ex art. 395 n. 4 c.p.c., in relazione al capo inerente la Indennità di fine rapporto, ed alla conseguente condanna alle spese di lite. Per l'effetto, in funzione di nuovo Giudice dell'Appello nella fase rescissoria, in accoglimento della domanda avanzata da in riforma della sentenza n. Parte_1
208\2013 del Tribunale di Pisa ,Sezione Distaccata di Pontedera n. 208\13, Giudice D.ssa
A. De Durante, accertare la maggiore entità della indennità di fine rapporto spettante a in misura pari ad € 66.794,33= o quella che sarà ritenuta di giustizia, Parte_1 anche secondo equità , o in ipotesi pari ad € 21.385,66= condannando gli eredi e successori di già socio e legale rappresentante della Persona_1 Controparte_4
(già ), ciascuno per la
[...] Controparte_5
quota di sua competenza, alla relativa corresponsione a Compensare Parte_1 le reciproche ragioni di credito ed attribuire la maggior differenza, all'avente diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 8.06.2004 alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso previsto dal D.lgs 231\2002 da tale data al saldo;
Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, e ciò in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte convenuta in revocazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per i titoli e le causali in narrativa esposti: - rigettare l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c, proposta dalla società
[...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
avverso la sentenza n. 1942/2018 del 16 agosto 2018, Parte_1 pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze con parte appellata eredi Persona_1 quale socio e legale rappresentante della società “ Controparte_4
( già “Calzaturificio Forte di RE & LI Snc”), e per l'effetto, confermare la
[...]
sentenza di secondo grado in ogni sua parte. - Condannare parte appellante in revocazione alle spese e competenze del presente giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte,
[...]
(di seguito: ha proposto impugnazione per Parte_1 Parte_1
revocazione avverso la sentenza 1942/2018 della Corte d'Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla stessa avanti al Parte_1
Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con atto di citazione notificato nel luglio del 2004, allegando che:
• dal 1996 aveva svolto attività di agente per conto della soc. Calzaturificio Forte di
RE & LI S.n.c. (di seguito: Calzaturificio);
• al momento dell'improvvisa, quanto inopinata, cessazione del rapporto da parte del
Calzaturificio, aveva chiesto il pagamento delle proprie spettanze;
Parte_1
• a tale titolo era dovuto anche quanto ascrivibile alle violazioni contrattuali poste in essere dal Calzaturificio, in particolare sotto il profilo della violazione dell'esclusiva, della mancata concessione del preavviso, dal mancato pagamento di vecchie posizioni debitorie e, infine, dell'indennità di fine rapporto.
Sulla scorta di tali allegazioni, aveva chiesto la condanna del Parte_1
Calzaturificio al pagamento di tutto quanto dovuto, in misura pari ad € 110.018,20 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
1.2) Nel giudizio di primo grado si era costituito il Calzaturificio, che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare esponendo che:
o era stata proprio a violare le previsioni contrattuali, svolgendo attività Parte_1
concorrenziale;
o residuavano tuttora dei debiti in capo a Parte_1
Il Calzaturificio aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dell'importo di € 108.363,68 (a Parte_1 titolo di saldo della pregressa esposizione debitoria) e di € 200.000,00 (a titolo di risarcimento danni)
1.3) Il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, aveva infine reso la sentenza n. 208/2013, in cui aveva ritenuto che:
− “...non si può ritenere accertato alcun inadempimento da parte dell'agente rispetto agli obblighi di fedeltà discendenti dal contratto”;
− “...in base a quanto espressamente pattuito fra le parti in ordine al periodo di preavviso (4 mesi), non risulta dovuta alcuna somma dalla convenuta alla attrice a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, ulteriore rispetto a quella riconosciuta
3 (€ 37.202,92) dalla medesima convenuta come dovuta, a titolo di provvigioni per alcune mensilità dell'anno 2003 e per i primi tre trimestri 2004”, precisando che
“...piuttosto, è necessario considerare che deve essere applicata la norma di cui all'art.1750 III c. e, di conseguenza, in considerazione della durata del contratto, il numero di provvigioni dovute deve corrispondere a sei mensilità, e non 4, pertanto, alla somma di € 37.202,92 deve essere aggiunta l'ulteriore somma di €
6.000,00, relativa ad due mensilità, e calcolata sulla base della media delle provvigioni di cui al doc. 7 di parte convenuta”;
− non sussisteva alcun credito, in capo all'attrice, per ordini ricevuti direttamente dalla convenuta, in quanto “...in base al disposto normativo di cui all'art. 1743
c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass.
14667/2004), il diritto di esclusiva – elemento naturale del contratto di agenzia, pertanto esistente in difetto di deroga espressa o comunque evincibile inequivocabilmente dal testo negoziale o dalla condotta dei contraenti – non consente al preponente di concludere direttamente gli affari oggetto del contratto di agenzia, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente, come sembra avvenuto – in base a quanto dedotto dall'attore e non specificamente contestato dal convenuto – nel caso di specie;
del resto, a questo stesso proposito, deve rilevarsi che il contratto per cui è causa contiene, in palese deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1742 c.c., non un riferimento ad una zona di commercio determinata, ma a “tutti i paesi del mondo” (clausola n. 1)”;
− era fondata la domanda attorea ex art. 1751 c.c., “...posto che, nel caso, di specie, come sopra chiarito, non è possibile ravvisare alcuna inadempienza, e, d'altra parte, parte convenuta non ha specificamente contestato le deduzioni articolate da controparte e riferite ad entrambe le condizioni previste dalla norma richiamata: in particolare, non è contestato né che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente, né che quest'ultimo abbia continuato a trattare con la clientela dopo la cessazione del rapporto;
in considerazione di tutti gli elementi fattuali emersi nel corso della istruttoria, con particolare riguardo all'entità delle provvigioni e alla durata del rapporto negoziale, si reputa equa la cifra di € 20.000,00”;
− era dovuto alla convenuta, da parte dell'attrice, l'importo di € 108.363,68;
− era infondata la domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta;
− “...pertanto, operata la compensazione richiesta, si ottiene che parte attrice è tenuta a corrispondere a parte convenuta la somma di € 45.160,76 (€108.363,68 -
37.202,92 -6.000,00 - 20.000,00), oltre interessi legali dal deposito dalla data delle singole fatture al saldo”;
4 − infine, “...parte convenuta è tenuta, in virtù di quanto espressamente previsto dalla clausola 12 del contratto di affidamento dell'incarico di agenzia al versamento dei contributi previdenziali previsti in favore della attrice per il periodo antecedente all'efficacia del recesso e relativo alle provvigioni corrisposte”.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda dell'attore e della domanda del convenuto, operata la richiesta compensazione fra i crediti rispettivamente accertati, condanna parte attrice a pagare a parte convenuta la somma di € 45.160,76, oltre interessi dalla data delle singole fatture al saldo;
dichiara compensate per la metà le spese di lite, e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta la restante metà, liquidandole per l'intero in € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza aveva proposto appello Parte_1
2.1) Con tale gravame erano state contestate le parti della sentenza in cui:
− non era stata riconosciuta a favore di la debenza della “provvigione Parte_1 indiretta”;
− non era stata resa alcuna pronuncia sull'istanza di esibizione dei libri contabili del
Calzaturificio e sulla correlata richiesta di CTU;
− l'indennità ex art. 1751 c.c. era stata quantificata in € 20.000,00;
− era stata ritenuta non dovuta l'indennità di mancato preavviso;
− era stata omessa ogni pronuncia, in dispositivo, concernente la regolarizzazione della posizione contributiva, pur indicata in motivazione.
2.2) Il Calzaturificio non si era inizialmente costituito, e la Corte d'Appello aveva dato corso all'ordine di esibizione ed alla CTU oggetto delle richieste dell'appellante, avvenendo quindi solo in un secondo momento la costituzione del Calzaturificio, che aveva contestato quanto chiesto da Parte_1
2.3) aveva infine concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Parte_1
Appello di Firenze, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, in riforma della sentenza n. 208\2013 emessa dal Tribunale di Pisa, S.D. Pontedera, Giudice D.ssa A. de
Durante - In via preliminare ed istruttoria: previa rimessione della causa al ruolo disporre la chiamata a chiarimenti del CTU Dott. affinchè, previa acquisizione Per_2
delle dichiarazioni IVA del per il periodo Controparte_6
1996-2004, al fine di acquisire il dato del fatturato export, voglia dare risposta al quesito sulla base della metodologia indicata dal CTP Dott. (nella riunione peritale in Per_3
data 27.09.2016 e 24.10.2016), e comunque sulla base delle osservazioni dello stesso e della documentazione in atti, ed in ogni caso in relazione al calcolo della indennità
5 massima ex art. 1751 comma 3 c.c. e comunque in relazione ai punti 4 e 5 del quesito. -
Sempre in via istruttoria dichiarare la tardività della documentazione prodotta da controparte in corso di CTU, in relazione alla asserita alluvione, considerato altresì la mancanza di data certa (espressamente contestata ex art. 2704 c.c.) e di riferibilità alle scritture contabili dei rilievi fotografici e della documentazione stessa prodotta ex adverso;
- Sempre in via preliminare e istruttoria: valutare ai sensi dell'art. 115-116 -210
c.p.c. la mancata ottemperanza di all'ordine di Controparte_5
esibizione impartito dalla stessa Corte di Appello, con ogni consequenziale pronunciamento e valutazione, anche in termini di liquidazione equitativa delle spettanze di - Nel merito: condannare , Parte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Parte_2
le somme dovute a titolo di provvigione indiretta ex art. 1748 II° comma c.c. per le vendite direttamente conclude dalla committente, in misura pari ad € 35.000,00= o a quella somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche secondo equità alla luce del comportamento di controparte che ha omesso di ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito dalla intestata Corte di Appello;
- Nel merito: accertare la maggiore entità della indennità di fine rapporto spettante a in misura Parte_1 pari ad € 66.794,33= o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, condannando , in persona del Controparte_5
legale rappresentante, alla relativa corresponsione a;
- Parte_2
Nel merito: accertare la maggiore entità della indennità di mancato preavviso spettante a in misura pari ad € 15.399,41=complessiva o quella somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia, anche secondo equità e conseguentemente condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Controparte_5
la relativa somma, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- Parte_2
Compensare le reciproche ragioni di credito ed attribuire alla Parte_2
la maggior differenza, pari ad € 46.032,57= ovvero a quella diversa somam
[...]
che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi rivalutazione monetaria dal 8.06.2004 alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso previsto dal D.lgs 231\2002 da tale data al saldo;
- In ogni caso: condannare , in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., a regolarizzare presso l'Enasarco la posizione della , tenendo conto di tutti gli importi liquidati a favore Parte_2
della medesima agente;
- Revocare ai sensi dell'art. 283 II- III comma c.p.c. il provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria in data 2-16 luglio 2015; - Porre le spese di CTU e di CTP in via definitiva a carico della parte appellata Controparte_7
[...] Con vittoria di spese, e compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per
[...] legge, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”
2.4) La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1942/2018, aveva infine esposto che:
− era infondato il diniego del Calzaturificio di fornire le scritture contabili di cui era stata ordinanza l'esibizione, con comportamento da valutarsi in punto di regolazione delle spese;
− il relativo deficit istruttorio, tuttavia, non poteva che riverberarsi in danno dell'appellante “...che, a suo tempo, non si curò di predisporre e conservare l'opportuna documentazione dalla quale poter desumere la sussistenza di tutte le somme allo stesso dovute dal preponente o comunque poter consentire la corretta ricostruzione del rapporto in contestazione”;
− era condivisibile “...la motivazione adottata dal primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di agenzia in atti, di fatto, non attribuisse all'agente una chiara e determinata zona “esclusiva” di commercio, stante l'ambiguità della precisazione di cui al punto sub 1) della scrittura, ove veniva evidenziato che “la zona di operazione per la vendita è in tutti i paesi del mondo”.”;
− poi “...non v'è prova che il avesse comunicato il recesso “in Controparte_8 tronco” dal rapporto essendo invece oltremodo chiaro, per quanto si evince dal tenore della corrispondenza intervenuta tra le parti, che l'interruzione del rapporto fu operata nel rispetto delle condizioni contrattuali”;
− le incertezze caratterizzanti il quadro istruttorio di riferimento comportavano altresì
l'infondatezza della domanda di quantificazione in aumento dell'indennità ex art. 1751 c.c.;
− non potevano infine accogliersi le contestazioni concernenti la mancata condanna alla regolarizzazione contributiva.
2.4.1) Sulla base di tali considerazioni era stata emessa la seguente statuizione: “— respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
— condanna , a rimborsare Parte_3
al i due terzi delle spese processuali del Controparte_5
presente grado di giudizio che liquida, come meglio indicato nella parte motivazionale della presente sentenza, per l'intero, nella misura di € 5.338,00, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/14, come integrato e modificato dal D.M. 37/2018, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo;
— pone definitivamente a
7 carico delle parti in solido le spese dell'espletata consulenza tecnica ( CTU dott. Per_2 come già liquidata in atti”.
3) Nei confronti della predetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze ha dunque proposto impugnazione per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., Parte_1
3.1) Tale impugnazione risulta attenere precipuamente alla parte della sentenza in cui la Corte predetta ha respinto la domanda di volta ad una quantificazione in Parte_1 aumento dell'importo dell'indennità di fine rapporto (€ 66.794,33 in luogo di €
20.000,00).
In particolare, le censure di si imperniano sull'argomentazione della Parte_1
Corte secondo cui “A tal proposito, sempre in relazione a quanto esposto in appello, occorre altresì rilevare l'inammissibilità e tardività, ex art. 345 c.p.c., dei conteggi indicati dall'appellante nel gravame, atteso che costui ha impropriamente richiamato gli importi evidenziati a pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio, nei quali però non furono riportate le somme riferibili per l'anno 1999 e 2000, per la prima volta rassegnate nell'atto di appello. Peraltro quei conteggi non furono neppure indicati nel contesto della effettiva quantificazione della indennità di fine rapporto, per la quale, all'epoca, fu precisato solo l'importo invocato (€ 66.794,33) senza che ne fosse esplicitata la effettiva base di calcolo”.
Con riferimento a tale valutazione, ha esposto che “Tale statuizione è Parte_1
affetta da errore di fatto revocatorio, dal momento che sia gli importi provvigionali relativi agli anni 1999 e 2000, che la base di calcolo della richiesta indennità erano state tempestivamente e ritualmente dedotte e specificate nel corso del giudizio di primo grado.
Tanto comporta l'esclusione sia della tardività ex art. 345 c.p.c. sia della incertezza. La sentenza in esame è viziata in parte qua, da un evidente errore di percezione delle risultanze processuali, che poi è risultato determinante ai fini della statuizione”. ha quindi esposto che l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte Parte_1 emergeva nitidamente considerando che “Le provvigioni per le annualità 1999 e 2000 erano state chiaramente e ripetutamente indicate nel corso del giudizio di primo grado, e ciò o a) nell'atto di citazione, pag. 3 (per l'anno 2000), qui allegato sub. 4; o b) nel documento n. 23, allegato alla citazione (qui nuovamente prodotto sub. 7); o c) che nella
“istanza per revoca di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.” depositata da Parte_1
in data 21 giugno 2006 (all. 6), prima della scadenza dei termini di precisazione della domanda ed istruttori. - Parimenti l'odierno esponente aveva tempestivamente nonché puntualmente dedotto ed indicato, la base e la modalità di calcolo per la determinazione della indennità di fine rapporto. Tanto in seno alla “istanza per revoca di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.”, in data 21.06.2006, pag. 4 (all. 6). L'indennità era stata calcolata,
8 con esplicito riferimento all'art. 1751 c.c. come “media annuale” delle provvigioni degli ultimi cinque anni: sono state quindi indicate e sommate le provvigioni degli ultime cinque annualità di rapporto, e tale somma è stata divisa per cinque, così da ottenere l'indennità annua media,”.
Da ciò la ravvisabilità di un errore di fatto “revocatorio” rilevante ex art. 395, n. 4,
c.p.c.
3.2) Il Calzaturificio si è costituito nel presente giudizio, contestando integralmente le allegazioni e le domande di controparte ed in particolare esponendo come la decisione della Corte d'Appello concernente la reiezione del gravame nella parte attinente alla quantificazione dell'indennità di fine rapporto era solo in parte fondata sul rilievo della tardività della produzione documentale di Tale decisione, infatti, era il frutto Parte_1 di un'articolata esposizione concernente vari profili, sì che – già in astratto – l'errore oggetto delle doglianze di controparte non poteva ritenersi “decisivo”.
3.3) Il processo è stato dichiarato interrotto con provvedimento del 23.11.2023, in conseguenza dell'intervenuta cancellazione del Calzaturificio dal registro delle imprese, in data 4.5.2022, e del decesso dell'unico socio della società, sig. in data Persona_1
24.10.2023, come dichiarato dalla difesa della predetta convenuta in riassunzione con atto depositato il 6.11.2023.
La causa è stata poi riassunta da con ricorso depositato il 26.1.2.2024, Parte_1
nei confronti degli eredi del predetto sig. CP_5
4) Ciò premesso deve immediatamente rilevarsi come la domanda di revocazione qui in esame non possa trovare accoglimento, per un duplice ordine di considerazioni.
4.1) Anzitutto si ricorda, in via preliminare, come l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (così, Cass. 2236 del 26.1.2022, e, nello stesso senso, Cass. 37382 del
21.12.2022, Cass. 26890 del 22.10.2019).
4.1.1) In quest'ottica occorre dunque rilevare come abbia prospettato Parte_1
la ravvisabilità di un errore revocatorio, rilevante ex art. 395, n° 4, c.p.c., nella valutazione fornita dalla Corte d'Appello in ordine al materiale istruttorio in atti.
4.1.2) In particolare, l'odierna attrice in revocazione adduce anzitutto che l'errore revocatorio in questione sarebbe rappresentato dall'aver la Corte ritenuto tardivi i conteggi
9 indicati da per la prima volta, nell'atto di gravame. Ciò che, invece, non Parte_1
corrispondeva a realtà, dal momento che si trattava invece di conteggi già più volte oggetto di allegazione nel corso del giudizio di prime cure.
In proposito occorre tuttavia evidenziare come la censura mossa da si Parte_1 ponga di per sé al di fuori dell'alveo applicativo dell'art. 395, n° 4, c.p.c., con conseguente infondatezza dell'impugnazione.
4.1.2.1) Tale errore non risulta in effetti connotato dai requisiti morfologici richiesti dall'art. 395, n° 4, c.p.c..
Tale norma postula infatti che:
i. la sentenza emessa sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
ii. la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita;
iii. in entrambe le ipotesi predette, il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato.
Nel caso di specie, tuttavia, il “fatto” rappresenta un punto controverso sul quale la sentenza ha espressamente pronunciato, considerando tardivi i conteggi in questione.
In effetti, le censure mosse da risultano integrare – al di là della Parte_1
qualificazione fornita dalla stessa – una censura alla valutazione del materiale istruttorio disponibile, da parte della Corte d'Appello, sub specie dell'estensione delle produzioni documentali effettuate dalla parte, come tali oggetto di espressa pronuncia in sede di sentenza, e non tanto la sussistenza di un errore senso-percettivo da parte della Corte stessa.
4.2) L'impugnazione deve in ogni caso essere rigettata anche in considerazione del fatto che la Corte d'Appello di Firenze non ha respinto la domanda di ri-quantificazione dell'indennità di fine rapporto (avanzata da “solo” ritenendo che i conteggi Parte_1 dimessi dall'allora appellante fossero tardivi.
4.2.1) La Corte predetta ha infatti anche (e con valenza peraltro pregiudiziale, sul piano giuridico) esposto complessivamente che: “Con la successiva doglianza, la ha impugnato nel “quantum” l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di Parte_4
indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., pari ad € 20.000,00, ribadendo che, in ragione delle somme indicate in atti e, a suo dire, non contestate dal preponente, potesse con certezza affermarsi il suo diritto a percepire la maggior somma di € 66.794,33 Dunque la questione non attiene al diritto, pacificamente riconosciuto, dell'agente di ottenere l'indennità in questione, ma alla sussistenza di validi elementi atti a consentirne una
10 differente e maggiore quantificazione. Ciò detto, posto che, come già sopra ampiamente evidenziato, gli accertamenti istruttori disposti anche da questa Corte non hanno potuto rendere alcun ulteriore elemento di certezza in merito ad un differente e più appropriato calcolo dell'indennità in discorso, tale da porre in termini residuali la necessità di calcolarla secondo equità, ritiene il Collegio che, in primo luogo, non possa farsi riferimento alle più vantaggiose interpretazioni riferibili all'intervento della Corte di
Giustizia Europea con Sentenza 23/03/2006, n. causa C-465/04, ove viene affermato che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, della
Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 18 di-cembre 1986 n. 653 non può essere sostituita, in applicazione dell'accordo economico collettivo, da un'indennità determinata secondo parametri diversi da quelli fissati da tale direttiva a meno che non venga provato che l'applicazione dell'accordo garantisca comunque all'agente un trattamento che preveda la corresponsione di un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione del dettame comunitario. Trattasi infatti di legislazione intervenuta in epoca successiva alla chiusura del rapporto in esame. Difatti, solo con sentenza del 3/10/2006, n. 21309, la Suprema Corte, al fine di adeguarsi alla disposizione comunitario, ha affermato che l'art. 1751 cod. civ. possa essere derogato dalla contrattazione collettiva ma solo nel senso più favorevole all'agente e che la comparazione tra le disposizioni legali e quelle contrattuali deve essere effettuata con riferimento al singolo caso concreto e quindi ex post, una volta cessato il rapporto.
Difatti, se è vero che l'art. 1751 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il trattamento economico più favorevole, è altresì certo che l'indennità deve essere stabilita in misura equa, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde a seguito dell'interruzione del rapporto e che ai fini della sua esatta quantificazione, in base al 3° comma dell'art. 1751 cod. civ., è possibile ricorrere a più metodi. Il primo, facendo riferimento al calcolo della indennità annua in base alla me-dia delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, nel periodo di vigenza dello stesso. Tuttavia, nel nostro caso, tale metodo appare inapplicabile in ragione delle incertezze inerenti alla esatta determinazione della attività realizzata dall'agente, avendo la stessa società appellante invocato ulteriori accertamenti al fine di stabilire esattamente il fatturato complessivo della preponente. In alternativa, è stato altresì evidenziato che è possibile esaminare una diversa fonte costituita dagli accordi economici collettivi, ma anche in questo caso tale sistema non può riferirsi alla fattispecie in esame per essere detti accordi di molto successivi al periodo del recesso, richiedendo gli stessi la suddivisione della indennità in più categorie, tra (fondo Per_4
11 FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità "meritocratica", aggiuntiva rispetto alle precedenti e per aver, nel caso in esame, parte appellante invocato l'indennità suppletiva di clientela in alternativa rispetto a quella di fine rapporto. A tal proposito, sempre in relazione a quanto esposto in appello, occorre altresì rilevare l'inammissibilità
e tardività, ex art. 345 c.p.c., dei conteggi indicati dall'appellante nel gravame, atteso che costui ha impropriamente richiamato gli importi evidenziati a pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio, nei quali però non furono riportate le somme riferibili per l'anno 1999 e
2000, per la prima volta rassegnate nell'atto di appello. Peraltro quei conteggi non furono neppure indicati nel contesto della effettiva quantificazione della indennità di fine rapporto, per la quale, all'epoca, fu precisato solo l'importo invocato (€ 66.794,33) senza che ne fosse esplicitata la effettiva base di calcolo. Non essendovi dunque chiarezza nei conteggi;
non potendosi sul punto richiamare il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c.; dovendosi altresì evidenziare l'insufficienza probatoria dei documenti invocati a dare certezza sulla determinazione dell'indennità in discussione, anche a causa della mancata ottemperanza all'ordine impartito ex art. 210 c.p.c. alla appellata e della oggettiva impossibilità di espletare accertamenti tecnici peritali sul punto;
non potendosi neppure applicare i sistemi di calcolo indicati dall'art. 1751 c.c. e dalla citata contrattazione collettiva ed essendo imprecisi e contraddittori gli elementi di calcolo indicati dalla , non rimane alla Corte che dover condividere l'operato del Parte_4
Tribunale e prestare adesione alla decisione impugnata, nella parte in cui il giudicante ha ritenuto di poter, con equità, determinare l'indennità in esame secondo l'importo €
20.000,00”.
4.2.2) Si è inteso riportare per esteso la valutazione compiuta dalla Corte
d'Appello sul punto in esame onde consentire di rilevare, ictu oculi, come la questione concernente la tardività della produzione dei conteggi oggetto del presente giudizio rappresenti solamente uno degli aspetti (neppure il più rilevante, peraltro, essendo tale profilo ascrivibile al deficit istruttorio correlato alla mancata disponibilità delle scritture contabili di riferimento) posti dalla Corte predetta a fondamento della propria decisione.
4.2.3) In proposito si ricorda come la Suprema Corte abbia avuto modo di indicare che “In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi;
tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome
"rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo” (così
12 Cass. 4678 del 14.2.2022, in linea con la pregressa Cass. 25871 del 31.10.2017, secondo cui “In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenza revocanda, si regga su due autonome "rationes decidendi ", una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ex art. 395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze della
Cassazione”).
Il principio in questione, indicato con riferimento alle sentenze della Corte di
Cassazione, appare suscettibile di essere esteso anche alle sentenze della Corte d'Appello
(ed alle sentenze in genere) in considerazione del fatto che gli elementi su cui risulta fondato (straordinarietà del rimedio della revocazione ed esigenza di stabilità del giudicato, con riferimento al principio di ragionevole durata del processo ed all'esigenza di protrazione infinita dei giudizi) appaiono suscettibili di essere ravvisati anche al di fuori delle sentenze della Suprema Corte.
Dunque, l'autosufficienza della sentenza della Corte d'Appello (in punto di reiezione del gravame) anche in presenza di un eventuale errore nella valutazione del contenuto dell'attività processuale (sul piano delle allegazioni e produzioni documentali effettuate nel corso dei due gradi di giudizio), rende ulteriormente infondata la richiesta di revocazione.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte attrice in revocazione e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte dei convenuti in revocazione, in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
13
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la Parte_1 sentenza n. 1942/2018 della Corte d'Appello di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'impugnazione;
2) condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
e le spese di lite, che vengono liquidate in
[...] CP_2 CP_3 complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
14