Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dr. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 110/2021 R.G. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 24/04/2025 e promossa in questo grado
Da
'nato in [...] il [...] (C.F. [...] Parte 1
C.F. 1 ), e Parte_2 nato in [...]
il 7 Luglio 1973 (C.F. Codice Fiscale 2 ), entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. A. Minacapilli, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTI
contro
(già Controparte_2 e, oggi, Controparte_1
Controparte_4 del Foro di Controparte_3 e per essa
Milano;
E
Controparte_5 in persona del curatore (P.IVA
P.IVA 1
APPELLATA CONTUMACE
* * * *
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 24.04.2025, le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( 1) "l'Avv. A. Minacapilli Parte 3
deposita l'atto di rinuncia degli Appellanti all'azione e al giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c. notificato ai Procuratori della Parte appellata, e chiede che
I'Ill.ma Corte di Appello adita dichiari l'estinzione del giudizio di appello R.G. 110/
2021.
Con spese e compensi di giustizia compensate tra le Parti, giusta accettazione che sarà depositata dal Procuratore della Controparte."
Controparte_3 e per essa Controparte_4 a mezzo del ( Controparte_3 11
sottoscritto difensore, in virtù dei poteri conferiti con Procura ad litem già agli atti del giudizio (e che si riallega alla presente, sub All. A) che conferisce poteri che comprendono, tra gli altri, quello di rinunciare agli atti del giudizio, dichiara di accettare, a spese compensate, la rinuncia svolta, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dai sig.ri al giudizio indicato inParte 1 e Parte 2
epigrafe".
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 23.04.2025, l'impugnante ha depositato formale rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio di gravame nel quale è
intervenuta la Controparte_4 quale mandataria di cessionaria Controparte_3
del credito originariamente vantato dalla Controparte_1 La creditrice intervenuta, con atto depositato il 23.04.2025, ha dichiarato "di accettare, a spese compensate, la rinuncia svolta, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dai
al giudizio indicato insig.ri Parte_1 e Parte 2
/
epigrafe".
Non essendo necessario acquisire la formale accettazione della Curatela del che non si è costituita nella presente fase delControparte_5
procedimento, la Corte ha assunto la causa in decisione.
La pronuncia di estinzione del giudizio deve avere la forma della sentenza.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte ribadito il carattere di sentenza del provvedimento di estinzione ex art. 306 cpc (cfr. Cass. 3733/04; 8002/09;
2837/16), precisando che esso ha natura di sentenza anche laddove venga emessa in forma di ordinanza (cfr. Cass. 14936/00; 260/01), tanto che deve riportare la firma del presidente del Collegio che l'ha resa (cfr. Cass. 3128/08).
Pertanto, preso atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e della pedissequa accettazione, la Corte, letto l'art. 306 c.p.c., lo dichiara estinto e dispone, come da richiesta, la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della
[...]
Controparte_6 così provvede:
-dichiara estinto il giudizio;
-compensa le spese processuali tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte, addì 24.04.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
Il Consigliere estensore (mag. aus.) Avv. Alberto Lo Giudice