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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 678 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MORI ISABELLA
- RICORRENTE
contro n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con l'avv. MARTINELLI TIZIANA
- RESISTENTE
Oggetto: qualificazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso del 16.03.2024 ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di Parte_1
aver sottoscritto con la in data 14.07.2016, una convenzione Controparte_1
avente ad oggetto le sue prestazioni quale medico presso il poliambulatorio di proprietà della convenuta, con riferimento alle quali aveva emesso fatture mensili, regolarmente saldate sino alla cessazione del rapporto, il 29.10.2022.
Ha aggiunto di avere svolto altresì per la convenuta l'incarico di Direttore Sanitario, dal
1.09.2020 al 13.12.2022.
Dopo un breve riepilogo del proprio percorso professionale, ha descritto le attività di natura manageriale svolte come Direttore Sanitario per la resistente, nonché l'impegno orario e giornaliero profuso, lamentando di non aver ricevuto il relativo compenso. Ha specificato che la già diffidata con riferimento a tali Controparte_1
emolumenti, aveva sostenuto l'esistenza di un accordo di gratuità, in realtà mai raggiunto tra le parti.
Ha sostenuto che il rapporto dovesse essere qualificato come una collaborazione ex art. 409, n. 3, c.p.c., retribuito ai sensi degli artt. 2222, 2225, 2233 c.c., 3-bis d.lgs. 502/92 e
54 del codice di deontologia medica.
Ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 91.000 oltre contribuzione, calcolati – in assenza di specifica pattuizione – secondo i parametri previsti dal CCNL per la Dirigenza dell'Area Sanità del 19.12.2019.
Ha chiesto altresì di disporre un ordine inibitorio alla divulgazione di notizie false sulle proprie competenze professionali, avendo appreso da terzi:
- che, quantomeno sino a gennaio 2023, la società aveva continuato ad associare il proprio nominativo alla direzione sanitaria della struttura;
- che vi erano voci false circa il fatto di non essere abilitato come dermatologo.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha, in via Controparte_1
preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione o comunque l'incompetenza per materia e/o per territorio del Tribunale adito, considerata la natura autonoma del rapporto tra le parti, non qualificabile come para-subordinato.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che la qualifica di
Direttore Sanitario era stata assunta dal ricorrente come carica meramente formale, con accordo di gratuità, anche in ragione dei rapporti personali tra il medesimo e il legale rappresentante, che avevano fondato insieme una terza società.
Ha sottolineato, a conferma della tesi, il collegamento temporale tra le divergenze avute con riferimento a tale diversa società e la richiesta di remunerazione dell'incarico come
Direttore Sanitario, mai avanzata prima.
Ha negato, in ogni caso, lo svolgimento da parte del di compiti meritevoli di Pt_1 retribuzione, così come l'assiduità nella frequentazione del poliambulatorio sostenuta in ricorso. Ha richiamato, sul punto, le altre attività realizzate in contemporanea all'incarico e citate dallo stesso ricorrente nella descrizione del proprio curriculum.
Quanto alle ulteriori richieste, ha rappresentato:
2 - di aver nominato, dopo l'interruzione del rapporto, un nuovo Direttore Sanitario e di essersi tempestivamente attivata per l'adempimento di tutti i relativi oneri burocratici, di informazione e di comunicazione;
- di non aver mai leso la reputazione del ricorrente.
Ha sottolineato, con riferimento a tale aspetto, l'assenza di allegazioni circa danni subiti e in ordine ai soggetti che avrebbero diffuso false informazioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Preliminarmente devono essere rigettate l'eccezione di difetto di giurisdizione – da qualificarsi più correttamente come eccezione di incompetenza funzionale – e l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Come noto, la competenza viene determinata sulla base della domanda e della prospettazione attorea dei fatti di causa, a prescindere dalla fondatezza delle stesse.
Essendo state chieste, da parte di soggetto residente in provincia di CI, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto ex art. 409 c.p.c. e la condanna della resistente al pagamento dei conseguenti emolumenti, il Tribunale di CI, in funzione di giudice del lavoro, è stato correttamente individuato.
2 – Tanto premesso, con riferimento alla domanda di condanna della resistente al versamento di Euro 91.000 e relativa contribuzione, in ragione del rapporto intercorso tra le parti, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, “al direttore sanitario di casa di cura privata
non è applicabile il disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 bis, comma 8…Detta
norma statale, diretta a regolare le mansioni ed i rapporti di lavoro degli organi
amministrativi e tecnici di strutture ben più ampie e complesse di una clinica privata, non è applicabile neppure in via analogica”; in questi casi “la controversia può essere risolta avendo riguardo al contratto stipulato dalle parti ed al nomen iuris da queste indicato, oltre che ai comportamenti di fatto da queste tenuto nello svolgimento del rapporto” (Cassazione civile sez. lav., 09/03/2009, n.5645).
Nel caso di specie, deve considerarsi pacifica l'assunzione della qualifica di Direttore
Sanitario da parte del nel periodo 1.09.2020-13.12.2022 (sebbene vi sia una divergenza Pt_1 sulle concrete modalità di espletamento dell'incarico).
Si discute, invece, della natura gratuita o meno di tale attività.
Parte resistente, in particolare, ha sostenuto che vi fosse un accordo tra le parti ai sensi del quale l'incarico non sarebbe stato retribuito.
3 Ebbene, l'esame della condotta complessiva delle parti conferma l'assunto.
Nel documento con il quale il ha assunto l'incarico stesso (doc. 20 fasc. ric.), non vi è Pt_1
traccia di alcuna pattuizione relativa ad eventuali compensi, né in ordine alla quantificazione degli stessi.
Tale circostanza, già di per sé significativa, risulta di particolare rilievo considerando che, al contrario, con riferimento al parallelo rapporto in essere tra le parti – peraltro soggetti qualificati dal punto di vista professionale – è stato ben chiarito che le prestazioni mediche del ricorrente presso l'ambulatorio sarebbero state retribuite, con specifica indicazione della ripartizione percentuale dei compensi (doc. 18).
Analogamente risulta significativo il fatto che, ancora con riferimento al rapporto parallelo, il ricorrente emettesse fatture mensili, regolarmente pagate, mentre con riferimento all'incarico oggetto di causa non abbia mai avanzato alcuna pretesa per oltre due anni.
Non è, d'altro canto, inverosimile che un rapporto di questo tipo sia stato instaurato a titolo gratuito, considerando:
- che il operava all'interno della struttura già da diversi anni, sebbene ad altro titolo, e Pt_1
pertanto avesse anche un interesse personale a garantire la presenza di un Direttore Sanitario nella stessa;
- che non è stata contestata la circostanza (dedotta a pag.13 della memoria), secondo la quale la generalità dei professionisti nominati Direttore Sanitario presso la società convenuta abbia sempre rinunciato a corrispettivi o rimborsi;
- che l'impegno quale Direttore Sanitario non è predeterminato, ma varia in base alla contestualizzazione dell'incarico nelle singole strutture;
- che, con riferimento alla è pacifico che l'attività amministrativa Controparte_1 venisse in parte svolta anche da una società esterna;
- che l'impegno qualitativo e quantitativo indicato in ricorso, con riferimento alla propria posizione di Direttore Sanitario, appare incompatibile con quanto dedotto circa lo svolgimento, per il medesimo periodo, del ruolo di Direttore Sanitario presso l'AVIS comunale di CI (con obbligo di presenza dalle 8 alle 11 di ogni giorno feriale e possibilità di prolungamento dell'orario secondo le necessità giornaliere, doc. 10 fasc. ric.), del ruolo di consulente medico per l'ambulatorio di dermatologia presso l'ospedale San
Raffaele di Milano e del ruolo di medico libero-professionista presso l'I.R.C.C.S. del medesimo ospedale.
4 Proprio questi ultimi incarichi presso terzi, citati dallo stesso ricorrente, unitamente alle ulteriori esperienze professionali riportate e coincidenti con il periodo contrattuale oggetto di causa (convegni, partecipazione in società, attività inventive), sono coerenti con la tesi sostenuta da Controparte_1
E' del tutto ragionevole, infatti, che il - già operante in struttura ad altro titolo - abbia Pt_1
altresì assunto la nomina formale come Direttore Sanitario (anche al fine di accrescere il proprio curriculum e di garantire l'operatività del poliambulatorio nel quale lavorava), non concordando alcun compenso anche poiché non in grado di garantire una presenza assidua,
dovendo gestire altri impegni retribuiti.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di condanna non può essere accolta e il rigetto assorbe la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto ai sensi dell'art. 409 c.p.c., strumentale alla prima.
3 – Non merita accoglimento neppure l'istanza di emissione di ordine inibitorio nei confronti della convenuta.
Invero, la domanda si fonda, innanzitutto, sull'asserito utilizzo da parte della società del nominativo del ricorrente quale Direttore Sanitario, successivamente all'interruzione dell'incarico.
Dallo stesso atto introduttivo del giudizio, peraltro, non si comprende se la condotta sia ancora in atto, posto che viene semplicemente dedotto che la stessa sarebbe stata tenuta
“quantomeno fino a gennaio 2023”. Lo stesso ricorrente, dunque, ha sostanzialmente ammesso che il comportamento censurato non sia più attuale.
Né appaiono sussistere evidenti profili di illegittimità neppure in quanto asseritamente posto in essere dalla sino al mese di gennaio 2023, posto che Controparte_1
l'interruzione del rapporto tra le parti è avvenuta a metà del mese di dicembre 2022 e considerate le necessarie tempistiche di sostituzione delle targhe e delle insegne, in concomitanza delle festività natalizie.
Quanto, invece, alle presunte dichiarazioni che alcuni soggetti avrebbero udito circa la mancata abilitazione di dermatologo del la domanda è al limite del pretestuoso, non Pt_1 essendo stato neppure indicato in ricorso che tali “dicerie” sarebbero state pronunciate da qualcuno riconducibile alla società.
4 - La peculiarità della vicenda oggetto di decisione giustifica la compensazione al 50%
delle spese di lite;
il residuo 50% segue la soccombenza e viene liquidate come in dispositivo,
5 in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa al 50% le spese di lite e condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1
il residuo 50%, che si liquida complessivamente in Euro 1.500, oltre accessori.
[...]
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in CI il 13/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MORI ISABELLA
- RICORRENTE
contro n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con l'avv. MARTINELLI TIZIANA
- RESISTENTE
Oggetto: qualificazione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso del 16.03.2024 ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di Parte_1
aver sottoscritto con la in data 14.07.2016, una convenzione Controparte_1
avente ad oggetto le sue prestazioni quale medico presso il poliambulatorio di proprietà della convenuta, con riferimento alle quali aveva emesso fatture mensili, regolarmente saldate sino alla cessazione del rapporto, il 29.10.2022.
Ha aggiunto di avere svolto altresì per la convenuta l'incarico di Direttore Sanitario, dal
1.09.2020 al 13.12.2022.
Dopo un breve riepilogo del proprio percorso professionale, ha descritto le attività di natura manageriale svolte come Direttore Sanitario per la resistente, nonché l'impegno orario e giornaliero profuso, lamentando di non aver ricevuto il relativo compenso. Ha specificato che la già diffidata con riferimento a tali Controparte_1
emolumenti, aveva sostenuto l'esistenza di un accordo di gratuità, in realtà mai raggiunto tra le parti.
Ha sostenuto che il rapporto dovesse essere qualificato come una collaborazione ex art. 409, n. 3, c.p.c., retribuito ai sensi degli artt. 2222, 2225, 2233 c.c., 3-bis d.lgs. 502/92 e
54 del codice di deontologia medica.
Ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 91.000 oltre contribuzione, calcolati – in assenza di specifica pattuizione – secondo i parametri previsti dal CCNL per la Dirigenza dell'Area Sanità del 19.12.2019.
Ha chiesto altresì di disporre un ordine inibitorio alla divulgazione di notizie false sulle proprie competenze professionali, avendo appreso da terzi:
- che, quantomeno sino a gennaio 2023, la società aveva continuato ad associare il proprio nominativo alla direzione sanitaria della struttura;
- che vi erano voci false circa il fatto di non essere abilitato come dermatologo.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha, in via Controparte_1
preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione o comunque l'incompetenza per materia e/o per territorio del Tribunale adito, considerata la natura autonoma del rapporto tra le parti, non qualificabile come para-subordinato.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che la qualifica di
Direttore Sanitario era stata assunta dal ricorrente come carica meramente formale, con accordo di gratuità, anche in ragione dei rapporti personali tra il medesimo e il legale rappresentante, che avevano fondato insieme una terza società.
Ha sottolineato, a conferma della tesi, il collegamento temporale tra le divergenze avute con riferimento a tale diversa società e la richiesta di remunerazione dell'incarico come
Direttore Sanitario, mai avanzata prima.
Ha negato, in ogni caso, lo svolgimento da parte del di compiti meritevoli di Pt_1 retribuzione, così come l'assiduità nella frequentazione del poliambulatorio sostenuta in ricorso. Ha richiamato, sul punto, le altre attività realizzate in contemporanea all'incarico e citate dallo stesso ricorrente nella descrizione del proprio curriculum.
Quanto alle ulteriori richieste, ha rappresentato:
2 - di aver nominato, dopo l'interruzione del rapporto, un nuovo Direttore Sanitario e di essersi tempestivamente attivata per l'adempimento di tutti i relativi oneri burocratici, di informazione e di comunicazione;
- di non aver mai leso la reputazione del ricorrente.
Ha sottolineato, con riferimento a tale aspetto, l'assenza di allegazioni circa danni subiti e in ordine ai soggetti che avrebbero diffuso false informazioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Preliminarmente devono essere rigettate l'eccezione di difetto di giurisdizione – da qualificarsi più correttamente come eccezione di incompetenza funzionale – e l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Come noto, la competenza viene determinata sulla base della domanda e della prospettazione attorea dei fatti di causa, a prescindere dalla fondatezza delle stesse.
Essendo state chieste, da parte di soggetto residente in provincia di CI, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto ex art. 409 c.p.c. e la condanna della resistente al pagamento dei conseguenti emolumenti, il Tribunale di CI, in funzione di giudice del lavoro, è stato correttamente individuato.
2 – Tanto premesso, con riferimento alla domanda di condanna della resistente al versamento di Euro 91.000 e relativa contribuzione, in ragione del rapporto intercorso tra le parti, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, “al direttore sanitario di casa di cura privata
non è applicabile il disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 bis, comma 8…Detta
norma statale, diretta a regolare le mansioni ed i rapporti di lavoro degli organi
amministrativi e tecnici di strutture ben più ampie e complesse di una clinica privata, non è applicabile neppure in via analogica”; in questi casi “la controversia può essere risolta avendo riguardo al contratto stipulato dalle parti ed al nomen iuris da queste indicato, oltre che ai comportamenti di fatto da queste tenuto nello svolgimento del rapporto” (Cassazione civile sez. lav., 09/03/2009, n.5645).
Nel caso di specie, deve considerarsi pacifica l'assunzione della qualifica di Direttore
Sanitario da parte del nel periodo 1.09.2020-13.12.2022 (sebbene vi sia una divergenza Pt_1 sulle concrete modalità di espletamento dell'incarico).
Si discute, invece, della natura gratuita o meno di tale attività.
Parte resistente, in particolare, ha sostenuto che vi fosse un accordo tra le parti ai sensi del quale l'incarico non sarebbe stato retribuito.
3 Ebbene, l'esame della condotta complessiva delle parti conferma l'assunto.
Nel documento con il quale il ha assunto l'incarico stesso (doc. 20 fasc. ric.), non vi è Pt_1
traccia di alcuna pattuizione relativa ad eventuali compensi, né in ordine alla quantificazione degli stessi.
Tale circostanza, già di per sé significativa, risulta di particolare rilievo considerando che, al contrario, con riferimento al parallelo rapporto in essere tra le parti – peraltro soggetti qualificati dal punto di vista professionale – è stato ben chiarito che le prestazioni mediche del ricorrente presso l'ambulatorio sarebbero state retribuite, con specifica indicazione della ripartizione percentuale dei compensi (doc. 18).
Analogamente risulta significativo il fatto che, ancora con riferimento al rapporto parallelo, il ricorrente emettesse fatture mensili, regolarmente pagate, mentre con riferimento all'incarico oggetto di causa non abbia mai avanzato alcuna pretesa per oltre due anni.
Non è, d'altro canto, inverosimile che un rapporto di questo tipo sia stato instaurato a titolo gratuito, considerando:
- che il operava all'interno della struttura già da diversi anni, sebbene ad altro titolo, e Pt_1
pertanto avesse anche un interesse personale a garantire la presenza di un Direttore Sanitario nella stessa;
- che non è stata contestata la circostanza (dedotta a pag.13 della memoria), secondo la quale la generalità dei professionisti nominati Direttore Sanitario presso la società convenuta abbia sempre rinunciato a corrispettivi o rimborsi;
- che l'impegno quale Direttore Sanitario non è predeterminato, ma varia in base alla contestualizzazione dell'incarico nelle singole strutture;
- che, con riferimento alla è pacifico che l'attività amministrativa Controparte_1 venisse in parte svolta anche da una società esterna;
- che l'impegno qualitativo e quantitativo indicato in ricorso, con riferimento alla propria posizione di Direttore Sanitario, appare incompatibile con quanto dedotto circa lo svolgimento, per il medesimo periodo, del ruolo di Direttore Sanitario presso l'AVIS comunale di CI (con obbligo di presenza dalle 8 alle 11 di ogni giorno feriale e possibilità di prolungamento dell'orario secondo le necessità giornaliere, doc. 10 fasc. ric.), del ruolo di consulente medico per l'ambulatorio di dermatologia presso l'ospedale San
Raffaele di Milano e del ruolo di medico libero-professionista presso l'I.R.C.C.S. del medesimo ospedale.
4 Proprio questi ultimi incarichi presso terzi, citati dallo stesso ricorrente, unitamente alle ulteriori esperienze professionali riportate e coincidenti con il periodo contrattuale oggetto di causa (convegni, partecipazione in società, attività inventive), sono coerenti con la tesi sostenuta da Controparte_1
E' del tutto ragionevole, infatti, che il - già operante in struttura ad altro titolo - abbia Pt_1
altresì assunto la nomina formale come Direttore Sanitario (anche al fine di accrescere il proprio curriculum e di garantire l'operatività del poliambulatorio nel quale lavorava), non concordando alcun compenso anche poiché non in grado di garantire una presenza assidua,
dovendo gestire altri impegni retribuiti.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di condanna non può essere accolta e il rigetto assorbe la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto ai sensi dell'art. 409 c.p.c., strumentale alla prima.
3 – Non merita accoglimento neppure l'istanza di emissione di ordine inibitorio nei confronti della convenuta.
Invero, la domanda si fonda, innanzitutto, sull'asserito utilizzo da parte della società del nominativo del ricorrente quale Direttore Sanitario, successivamente all'interruzione dell'incarico.
Dallo stesso atto introduttivo del giudizio, peraltro, non si comprende se la condotta sia ancora in atto, posto che viene semplicemente dedotto che la stessa sarebbe stata tenuta
“quantomeno fino a gennaio 2023”. Lo stesso ricorrente, dunque, ha sostanzialmente ammesso che il comportamento censurato non sia più attuale.
Né appaiono sussistere evidenti profili di illegittimità neppure in quanto asseritamente posto in essere dalla sino al mese di gennaio 2023, posto che Controparte_1
l'interruzione del rapporto tra le parti è avvenuta a metà del mese di dicembre 2022 e considerate le necessarie tempistiche di sostituzione delle targhe e delle insegne, in concomitanza delle festività natalizie.
Quanto, invece, alle presunte dichiarazioni che alcuni soggetti avrebbero udito circa la mancata abilitazione di dermatologo del la domanda è al limite del pretestuoso, non Pt_1 essendo stato neppure indicato in ricorso che tali “dicerie” sarebbero state pronunciate da qualcuno riconducibile alla società.
4 - La peculiarità della vicenda oggetto di decisione giustifica la compensazione al 50%
delle spese di lite;
il residuo 50% segue la soccombenza e viene liquidate come in dispositivo,
5 in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa al 50% le spese di lite e condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1
il residuo 50%, che si liquida complessivamente in Euro 1.500, oltre accessori.
[...]
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in CI il 13/02/2025 il Giudice del lavoro
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