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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5752/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro' N. 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_3 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11621/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219009362840000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11621/2023, pronunciata l'11.9.2023 e depositata il 2.10.2023, la CGT di 1° grado di
Roma ha parzialmente accolto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle parti costituite, il ricorso proposto da Resistente_3
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti, Regione Lazio, Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 e Camera di Commercio Roma contro l'avviso di intimazione n.
09720070138437808 e le sottese cartelle di pagamento n. 09720070098099256 IRAP, nn.
09720120014035352, 09720120183578804, 09720130207128003, 09720140201389474 tutte riguardanti bollo auto, nonché le cartelle nn. 09720150063698313, 09720160052894825, 09720170019879303,
09720180014950379, 0972019071468684 queste ultime riguardanti Diritto annuale CCIA.
Avverso la predetta sentenza – che, dato atto che per alcune cartelle l'AdER aveva riconosciuto fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione per mancata notifica di ulteriori atti interruttivi, dato atto, altresì, che per gran parte delle cartelle emesse per omesso pagamento del bollo auto e dei diritti annuali CCIA ricorrevano i presupposti per l'applicazione dello stralcio, come determinato dalla legge n. 197/2022, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha confermato la validità ed efficacia della intimazione di pagamento relativamente ai crediti fiscali – ha interposto appello l'AdER, chiedendone la riforma limitatamente al credito in linea capitale dei diritti annuali, pretesi dalla CCIA che agli stessi non aveva rinunciato pur in presenza di saldo e stralcio ex lege n. 197/2022, riguardante sanzioni ed interessi.
Ha resistito la DP3 che ha chiesto l'estromissione dal giudizio, essendo le residue cartelle oggetto di impugnazione relative a ruoli emessi da altri Enti.
Ha resistito, altresì, spiegando appello incidentale, il contribuente Resistente_3, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto debitamente notificate le cartelle sottese all'intimazione impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 15.10.2025 e, dopo ampia discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta l'estromissione dal presente grado di giudizio dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale 3 di Roma, non essendo le cartelle residue di suo interesse.
Entrando nel merito, entrambi gli appelli non meritano accoglimento.
La legge n. 197/2022, contenente disposizioni riguardanti la definizione agevolata, prevede l'annullamento automatico dei debiti fino a € 1.000 riguardanti i carichi affidati al Concessionario tra il
2000 ed il 2015, senza che sia necessaria alcuna istanza del contribuente, né alcun provvedimento dell'Ente creditore.
La cd “rottamazione quater” pur riguardante carichi affidati al Concessionario dal 2000 al 2020, è una misura facoltativa che richiede la domanda del debitore entro scadenze precise.
La semplice lettura delle cartelle conferma la correttezza della decisione adottata in prime cure.
Non merita miglior sorte l'appello incidentale basato sulla presunta prescrizione dei crediti azionati tramite l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio e le pregresse cartelle esattoriali su cui la stessa si fonda.
L'equivoco di fondo su cui si incentra la difesa del contribuente è la presunta prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali richiamata nella nota sentenza delle SSUU n. 23397 del 2016, la quale, contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, ha stabilito che la prescrizione delle cartelle esattoriali
è quinquennale se il credito sottostante è di 5 anni (es. contributi previdenziali, multe, TARI, ICI, TASI), e non si trasforma in decennale solo perché la cartella non è stata impugnata, poiché l'atto amministrativo non acquista efficacia di giudicato;
per i tributi erariali (IRPEF, IVA, ecc.) vale il termine ordinario decennale, mentre per le sanzioni e gli interessi è quinquennale. Decennale, per quanto d'interesse stante lo stralcio, è anche la prescrizione dei diritti della CCIAA, non esistendo alcuna norma che ne disponga una di durata inferiore.
Neppure meritevole di vaglio positivo può ritenersi l'eccezione di nullità dell'appello dell'AdER in quanto proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro sia in quanto eccezione nuova e, in quanto tale inammissibile in appello, sia in quanto del tutto priva di fondamento. Come è stato più volte ribadito dalla
Suprema Corte, da ultimo con Ordinanza n. 16040/2025, l'Agenzia delle NE (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria.
Dal che il rigetto degli appelli. Spese del grado compensate tra le parti.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale. Compensa le spese del grado.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5752/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro' N. 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_3 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11621/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219009362840000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11621/2023, pronunciata l'11.9.2023 e depositata il 2.10.2023, la CGT di 1° grado di
Roma ha parzialmente accolto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle parti costituite, il ricorso proposto da Resistente_3
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti, Regione Lazio, Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 e Camera di Commercio Roma contro l'avviso di intimazione n.
09720070138437808 e le sottese cartelle di pagamento n. 09720070098099256 IRAP, nn.
09720120014035352, 09720120183578804, 09720130207128003, 09720140201389474 tutte riguardanti bollo auto, nonché le cartelle nn. 09720150063698313, 09720160052894825, 09720170019879303,
09720180014950379, 0972019071468684 queste ultime riguardanti Diritto annuale CCIA.
Avverso la predetta sentenza – che, dato atto che per alcune cartelle l'AdER aveva riconosciuto fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione per mancata notifica di ulteriori atti interruttivi, dato atto, altresì, che per gran parte delle cartelle emesse per omesso pagamento del bollo auto e dei diritti annuali CCIA ricorrevano i presupposti per l'applicazione dello stralcio, come determinato dalla legge n. 197/2022, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha confermato la validità ed efficacia della intimazione di pagamento relativamente ai crediti fiscali – ha interposto appello l'AdER, chiedendone la riforma limitatamente al credito in linea capitale dei diritti annuali, pretesi dalla CCIA che agli stessi non aveva rinunciato pur in presenza di saldo e stralcio ex lege n. 197/2022, riguardante sanzioni ed interessi.
Ha resistito la DP3 che ha chiesto l'estromissione dal giudizio, essendo le residue cartelle oggetto di impugnazione relative a ruoli emessi da altri Enti.
Ha resistito, altresì, spiegando appello incidentale, il contribuente Resistente_3, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto debitamente notificate le cartelle sottese all'intimazione impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 15.10.2025 e, dopo ampia discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta l'estromissione dal presente grado di giudizio dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale 3 di Roma, non essendo le cartelle residue di suo interesse.
Entrando nel merito, entrambi gli appelli non meritano accoglimento.
La legge n. 197/2022, contenente disposizioni riguardanti la definizione agevolata, prevede l'annullamento automatico dei debiti fino a € 1.000 riguardanti i carichi affidati al Concessionario tra il
2000 ed il 2015, senza che sia necessaria alcuna istanza del contribuente, né alcun provvedimento dell'Ente creditore.
La cd “rottamazione quater” pur riguardante carichi affidati al Concessionario dal 2000 al 2020, è una misura facoltativa che richiede la domanda del debitore entro scadenze precise.
La semplice lettura delle cartelle conferma la correttezza della decisione adottata in prime cure.
Non merita miglior sorte l'appello incidentale basato sulla presunta prescrizione dei crediti azionati tramite l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio e le pregresse cartelle esattoriali su cui la stessa si fonda.
L'equivoco di fondo su cui si incentra la difesa del contribuente è la presunta prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali richiamata nella nota sentenza delle SSUU n. 23397 del 2016, la quale, contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, ha stabilito che la prescrizione delle cartelle esattoriali
è quinquennale se il credito sottostante è di 5 anni (es. contributi previdenziali, multe, TARI, ICI, TASI), e non si trasforma in decennale solo perché la cartella non è stata impugnata, poiché l'atto amministrativo non acquista efficacia di giudicato;
per i tributi erariali (IRPEF, IVA, ecc.) vale il termine ordinario decennale, mentre per le sanzioni e gli interessi è quinquennale. Decennale, per quanto d'interesse stante lo stralcio, è anche la prescrizione dei diritti della CCIAA, non esistendo alcuna norma che ne disponga una di durata inferiore.
Neppure meritevole di vaglio positivo può ritenersi l'eccezione di nullità dell'appello dell'AdER in quanto proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro sia in quanto eccezione nuova e, in quanto tale inammissibile in appello, sia in quanto del tutto priva di fondamento. Come è stato più volte ribadito dalla
Suprema Corte, da ultimo con Ordinanza n. 16040/2025, l'Agenzia delle NE (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria.
Dal che il rigetto degli appelli. Spese del grado compensate tra le parti.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale. Compensa le spese del grado.
Così deciso in Roma il 15.10.2025