TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 83/2025 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 7 gennaio
2025 da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Polo Pardise ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma piazza Apollodoro n. 26
- attore opponente - contro
(C.F. ), già e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria, giusta procura notaio dr. di Venezia-Mestre rep. 42351, racc. Persona_1
15678, (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa, per procura generale alle liti rilasciata dal notaio dr. Persona_1 di Venezia-Mestre rep. 44583, racc. 16958, dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona vicolo S. Bernardino n. 5/A
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 793/2024.
Causa iscritta a ruolo il 15 gennaio 2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 4 luglio
2025 sulle conclusioni in tale udienza rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1 già e, per essa, quale mandataria proponendo Controparte_1 Controparte_2 opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 793/2024, col quale gli era stato intimato il pagamento, in solido con di € 11.019,11 complessivi (oltre interessi e CP_4 spese) per saldo debitore relativo ad un contratto stipulato con Controparte_5
Pag. 1 di 6 oggetto di successiva cessione. CP_1
L'attore opponente, premessa l'illegittimità della pretesa, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare
Ci s'oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 793/2024, del 05/11/2024, di data 04/11/2024, emesso dal Tribunale di
Pordenone, nel procedimento monitorio rubricato n. 1890/2024 R.G. (Giudice: dott.
Antonio Albenzio), notificato, a mezzo posta, in data 26/11/2024 (data richiesta notifica), siccome insussistenti i presupposti di legge.
In via preliminare di rito
Dichiararsi e/o pronunciarsi, limitatamente alla posizione del garante/fideiussore Pt_1
(C.F. ), l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone
[...] C.F._2 in favore del Tribunale di Venezia, disponendo contestuale revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del decreto ingiuntivo n. 793/2024, del 05/11/2024, di data 04/11/2024, emesso dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento monitorio rubricato n. 1890/2024 R.G. (Giudice: dott. Antonio Albenzio), notificato, a mezzo posta, in data 26/11/2024 (data richiesta notifica).
Con refusione di spese e competenze professionali di causa e distrazione a favore dell'avv.to Giuseppe Polo Pardise (C.F. . C.F._3
Nel merito, anche in via riconvenzionale
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa, anche in via riconvenzionale:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia
d'annullamento del decreto ingiuntivo n. 793/2024, del 05/11/2024, di data 04/11/2024, emesso dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento monitorio rubricato n. 1890/2024
R.G. (Giudice: dott. Antonio Albenzio), notificato, a mezzo posta, in data 26/11/2024 (data richiesta notifica);
- dichiararsi che l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata,
- riducendo, in subordine, a misura di giustizia, come accertanda in corso di giudizio,
l'eventuale credito Avversario;
- dichiararsi estinta e/o pronunciarsi l'estinzione della garanzia/fideiussione del Pt_1
(C.F. ) ex art. 1957 c.c.;
[...] C.F._2
Pag. 2 di 6 - dichiararsi e/o pronunciarsi l'invalidità/illegittimità/nullità della garanzia/fideiussione del
(C.F. ) oggetto di causa;
Parte_1 C.F._2
- dichiararsi e/o pronunciarsi la prescrizione del diritto di credito oggetto di causa;
- dichiararsi e/o pronunciarsi la decadenza ed estinzione della garanzia/fideiussione del
(C.F. ) ex art. 1957 c.c. Parte_1 C.F._2
Con refusione di spese e competenze professionali di causa e distrazione a favore dell'avv.to Giuseppe Polo Pardise (C.F. ”. C.F._3
1.2 La convenuta opposta già e, per essa, la Controparte_1 Controparte_1 mandataria già (di seguito solo convenuta opposta Controparte_2 CP_3
C
o ), nel costituirsi, in via pregiudiziale ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attore opponente ed in subordine ha contestato nel merito le avversarie deduzioni.
1.3 All'udienza del 4 luglio 2025 il Giudice, preso atto dell'eccezione preliminare C sollevata da e vista l'adesione di , ha invitato le parti a precisare le Parte_1 conclusioni ed, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, va, preliminarmente, esaminata, per essere accolta in quanto fondata,
l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da . Parte_1
Risulta, infatti, per tabulas che, alla data di deposito del ricorso per decreto C ingiuntivo proposto da , come pure al momento della successiva pronuncia dello stesso decreto da parte di questo Tribunale, l'attore opponente risiedeva in Provincia di Venezia.
Ne discende che, sia ai sensi dell'art. 18 c.p.c., sia, e più correttamente, ex art. 33 del Codice del Consumo (rivestendo pacificamente il signor la qualità di Pt_1
“consumatore”), competente a conoscere della domanda monitoria non era (e non è) il
Tribunale di Pordenone, bensì il Tribunale di Venezia.
E la circostanza, del resto, è pacifica in causa, tanto è vero che la convenuta opposta nella sua comparsa di costituzione ha, come si è visto, espressamente aderito all'avversaria eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone in favore del Tribunale di Venezia.
A ben vedere l'unica questione su cui si incentra l'oggetto del contendere è se possa trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 38 comma 2° c.p.c., C come di fatto sostiene il patrono di .
Pag. 3 di 6 Questione sulla quale, tuttavia, il Tribunale di Pordenone si è già più volte pronunciato, negandone l'applicabilità (si vedano, per tutte, le sentenze n. 413/2019 e, più di recente, n. 811/2021).
In effetti, il Giudice del procedimento di opposizione, qualora la parte convenuta opposta aderisca all'indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, non può limitarsi, così come esclusivamente prevede il citato art. 38 comma
2° c.p.c., a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con l'effetto che, ove poi intervenisse la tempestiva riassunzione del giudizio dinnanzi al Giudice viceversa dichiarato competente, davanti a questi proseguirebbe, in buona sostanza ed inammissibilmente, una causa di opposizione ad un decreto, che, tuttavia, è stato reso
(come detto) dal Giudice incompetente.
È, dunque, per tale (già di per sé tranciante) ragione che non può essere condiviso quell'orientamento del Supremo Collegio di cui alle sentenze n. 6106/2006 e n.
25180/2013, le cui massime vengono invocate, a sostegno della propria tesi, dal legale di C
.
Non senza dimenticare, peraltro, che tali massime non sono neppure calzanti.
Invero, come si legge nella parte motiva della prima di tali sentenze, nel giudizio portato all'attenzione degli “non viene posta e non va, perciò, esaminata la Parte_2 questione se il detto articolo” 38 “trovi applicazione nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo;
questione che è stata in passato risolta negativamente, osservando che la competenza del Giudice che ha emesso il decreto a conoscere della relativa opposizione ha natura funzionale ed inderogabile, per cui l'adesione dell'opposto all'indicazione da parte dell'opponente del Giudice competente rimane priva di effetti (Cass. 08/02/1972, n.
323), e riceve soluzione affermativa nella giurisprudenza più recente (Cass. 15/12/1999, n.
14075)”.
Con l'effetto che si appalesa essere addirittura fuorviante la diversa massima che ne è stata poi tratta (massima da cui, al contrario, parrebbe ricavarsi che il Supremo
Collegio abbia ivi optato per la seconda soluzione, come detto affermativa;
il che non è).
Né a diversa conclusione può condurre la sentenza n. 25180/2013 che, ad ogni buon conto, chiarisce che “è irrilevante il fatto che il Giudice di Pace abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, poiché il provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo
Pag. 4 di 6 delle parti” (questione sulla quale si tornerà subito), “ha la natura sostanziale di ordinanza, pur se emesso in forma di sentenza”.
Al contrario di quanto vorrebbe la convenuta opposta, il Giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve, perciò, dichiarare con sentenza l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato e, conseguentemente, la nullità di quest'ultimo, pronunciando anche sulle spese di lite, atteso che tale giudizio non è suscettibile di translatio iudicii, appartenendo, giustappunto, alla competenza funzionale ed inderogabile dello stesso
Giudice.
Ma l'ulteriore ed a questo punto definitivamente risolutiva ragione per cui non può essere condiviso l'orientamento del Supremo Collegio invocato dalla convenuta opposta risiede (venendo, quindi, alla questione sopra accennata) nel fatto che, per espressa previsione dell'art. 38 comma 2° c.p.c., quanto disposto da tale norma concerne unicamente l'incompetenza per territorio derogabile (l'incipit di siffatto articolo è, difatti:
“Fuori dei casi previsti dall'articolo 28”), con esclusione, dunque, delle ipotesi di incompetenza per territorio c.d. inderogabile, tra cui rientra notoriamente quella di cui al citato art. 33 del Codice del Consumo.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, va, perciò, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Venezia, dovendo, per l'effetto, deve essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà conseguentemente revocato.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per le sole fasi (di studio, introduttiva e di trattazione) in cui si è in concreto sostanziata l'attività difensiva (in termini non meramente ripetitivi), seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore della parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Non ricorre, infatti, alcune delle ipotesi che, ex art. 92 c.p.c., consentono, come vorrebbe, in subordine, il difensore della convenuta opposta, la pronuncia di compensazione delle spese processuali, non potendo, in particolare, attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, 1° aprile 2019 n. 9035).
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Venezia, e, conseguentemente, dichiara nullo il decreto ingiuntivo impugnato, che per l'effetto revoca;
2) condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore opponente, che liquida in € 3.376,00 per compenso ed € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Polo Pardise.
Così deciso in Pordenone il 29 luglio 2025.
Il Giudice dr.ssa Maria Paola Costa
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 7 gennaio
2025 da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Polo Pardise ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma piazza Apollodoro n. 26
- attore opponente - contro
(C.F. ), già e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria, giusta procura notaio dr. di Venezia-Mestre rep. 42351, racc. Persona_1
15678, (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa, per procura generale alle liti rilasciata dal notaio dr. Persona_1 di Venezia-Mestre rep. 44583, racc. 16958, dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona vicolo S. Bernardino n. 5/A
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 793/2024.
Causa iscritta a ruolo il 15 gennaio 2025 e trattenuta in decisione all'udienza del 4 luglio
2025 sulle conclusioni in tale udienza rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1 già e, per essa, quale mandataria proponendo Controparte_1 Controparte_2 opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 793/2024, col quale gli era stato intimato il pagamento, in solido con di € 11.019,11 complessivi (oltre interessi e CP_4 spese) per saldo debitore relativo ad un contratto stipulato con Controparte_5
Pag. 1 di 6 oggetto di successiva cessione. CP_1
L'attore opponente, premessa l'illegittimità della pretesa, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare
Ci s'oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 793/2024, del 05/11/2024, di data 04/11/2024, emesso dal Tribunale di
Pordenone, nel procedimento monitorio rubricato n. 1890/2024 R.G. (Giudice: dott.
Antonio Albenzio), notificato, a mezzo posta, in data 26/11/2024 (data richiesta notifica), siccome insussistenti i presupposti di legge.
In via preliminare di rito
Dichiararsi e/o pronunciarsi, limitatamente alla posizione del garante/fideiussore Pt_1
(C.F. ), l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone
[...] C.F._2 in favore del Tribunale di Venezia, disponendo contestuale revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del decreto ingiuntivo n. 793/2024, del 05/11/2024, di data 04/11/2024, emesso dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento monitorio rubricato n. 1890/2024 R.G. (Giudice: dott. Antonio Albenzio), notificato, a mezzo posta, in data 26/11/2024 (data richiesta notifica).
Con refusione di spese e competenze professionali di causa e distrazione a favore dell'avv.to Giuseppe Polo Pardise (C.F. . C.F._3
Nel merito, anche in via riconvenzionale
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa, anche in via riconvenzionale:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia
d'annullamento del decreto ingiuntivo n. 793/2024, del 05/11/2024, di data 04/11/2024, emesso dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento monitorio rubricato n. 1890/2024
R.G. (Giudice: dott. Antonio Albenzio), notificato, a mezzo posta, in data 26/11/2024 (data richiesta notifica);
- dichiararsi che l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata,
- riducendo, in subordine, a misura di giustizia, come accertanda in corso di giudizio,
l'eventuale credito Avversario;
- dichiararsi estinta e/o pronunciarsi l'estinzione della garanzia/fideiussione del Pt_1
(C.F. ) ex art. 1957 c.c.;
[...] C.F._2
Pag. 2 di 6 - dichiararsi e/o pronunciarsi l'invalidità/illegittimità/nullità della garanzia/fideiussione del
(C.F. ) oggetto di causa;
Parte_1 C.F._2
- dichiararsi e/o pronunciarsi la prescrizione del diritto di credito oggetto di causa;
- dichiararsi e/o pronunciarsi la decadenza ed estinzione della garanzia/fideiussione del
(C.F. ) ex art. 1957 c.c. Parte_1 C.F._2
Con refusione di spese e competenze professionali di causa e distrazione a favore dell'avv.to Giuseppe Polo Pardise (C.F. ”. C.F._3
1.2 La convenuta opposta già e, per essa, la Controparte_1 Controparte_1 mandataria già (di seguito solo convenuta opposta Controparte_2 CP_3
C
o ), nel costituirsi, in via pregiudiziale ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attore opponente ed in subordine ha contestato nel merito le avversarie deduzioni.
1.3 All'udienza del 4 luglio 2025 il Giudice, preso atto dell'eccezione preliminare C sollevata da e vista l'adesione di , ha invitato le parti a precisare le Parte_1 conclusioni ed, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, va, preliminarmente, esaminata, per essere accolta in quanto fondata,
l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da . Parte_1
Risulta, infatti, per tabulas che, alla data di deposito del ricorso per decreto C ingiuntivo proposto da , come pure al momento della successiva pronuncia dello stesso decreto da parte di questo Tribunale, l'attore opponente risiedeva in Provincia di Venezia.
Ne discende che, sia ai sensi dell'art. 18 c.p.c., sia, e più correttamente, ex art. 33 del Codice del Consumo (rivestendo pacificamente il signor la qualità di Pt_1
“consumatore”), competente a conoscere della domanda monitoria non era (e non è) il
Tribunale di Pordenone, bensì il Tribunale di Venezia.
E la circostanza, del resto, è pacifica in causa, tanto è vero che la convenuta opposta nella sua comparsa di costituzione ha, come si è visto, espressamente aderito all'avversaria eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone in favore del Tribunale di Venezia.
A ben vedere l'unica questione su cui si incentra l'oggetto del contendere è se possa trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 38 comma 2° c.p.c., C come di fatto sostiene il patrono di .
Pag. 3 di 6 Questione sulla quale, tuttavia, il Tribunale di Pordenone si è già più volte pronunciato, negandone l'applicabilità (si vedano, per tutte, le sentenze n. 413/2019 e, più di recente, n. 811/2021).
In effetti, il Giudice del procedimento di opposizione, qualora la parte convenuta opposta aderisca all'indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, non può limitarsi, così come esclusivamente prevede il citato art. 38 comma
2° c.p.c., a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con l'effetto che, ove poi intervenisse la tempestiva riassunzione del giudizio dinnanzi al Giudice viceversa dichiarato competente, davanti a questi proseguirebbe, in buona sostanza ed inammissibilmente, una causa di opposizione ad un decreto, che, tuttavia, è stato reso
(come detto) dal Giudice incompetente.
È, dunque, per tale (già di per sé tranciante) ragione che non può essere condiviso quell'orientamento del Supremo Collegio di cui alle sentenze n. 6106/2006 e n.
25180/2013, le cui massime vengono invocate, a sostegno della propria tesi, dal legale di C
.
Non senza dimenticare, peraltro, che tali massime non sono neppure calzanti.
Invero, come si legge nella parte motiva della prima di tali sentenze, nel giudizio portato all'attenzione degli “non viene posta e non va, perciò, esaminata la Parte_2 questione se il detto articolo” 38 “trovi applicazione nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo;
questione che è stata in passato risolta negativamente, osservando che la competenza del Giudice che ha emesso il decreto a conoscere della relativa opposizione ha natura funzionale ed inderogabile, per cui l'adesione dell'opposto all'indicazione da parte dell'opponente del Giudice competente rimane priva di effetti (Cass. 08/02/1972, n.
323), e riceve soluzione affermativa nella giurisprudenza più recente (Cass. 15/12/1999, n.
14075)”.
Con l'effetto che si appalesa essere addirittura fuorviante la diversa massima che ne è stata poi tratta (massima da cui, al contrario, parrebbe ricavarsi che il Supremo
Collegio abbia ivi optato per la seconda soluzione, come detto affermativa;
il che non è).
Né a diversa conclusione può condurre la sentenza n. 25180/2013 che, ad ogni buon conto, chiarisce che “è irrilevante il fatto che il Giudice di Pace abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, poiché il provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo
Pag. 4 di 6 delle parti” (questione sulla quale si tornerà subito), “ha la natura sostanziale di ordinanza, pur se emesso in forma di sentenza”.
Al contrario di quanto vorrebbe la convenuta opposta, il Giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve, perciò, dichiarare con sentenza l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato e, conseguentemente, la nullità di quest'ultimo, pronunciando anche sulle spese di lite, atteso che tale giudizio non è suscettibile di translatio iudicii, appartenendo, giustappunto, alla competenza funzionale ed inderogabile dello stesso
Giudice.
Ma l'ulteriore ed a questo punto definitivamente risolutiva ragione per cui non può essere condiviso l'orientamento del Supremo Collegio invocato dalla convenuta opposta risiede (venendo, quindi, alla questione sopra accennata) nel fatto che, per espressa previsione dell'art. 38 comma 2° c.p.c., quanto disposto da tale norma concerne unicamente l'incompetenza per territorio derogabile (l'incipit di siffatto articolo è, difatti:
“Fuori dei casi previsti dall'articolo 28”), con esclusione, dunque, delle ipotesi di incompetenza per territorio c.d. inderogabile, tra cui rientra notoriamente quella di cui al citato art. 33 del Codice del Consumo.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, va, perciò, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Venezia, dovendo, per l'effetto, deve essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà conseguentemente revocato.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per le sole fasi (di studio, introduttiva e di trattazione) in cui si è in concreto sostanziata l'attività difensiva (in termini non meramente ripetitivi), seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore della parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Non ricorre, infatti, alcune delle ipotesi che, ex art. 92 c.p.c., consentono, come vorrebbe, in subordine, il difensore della convenuta opposta, la pronuncia di compensazione delle spese processuali, non potendo, in particolare, attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, 1° aprile 2019 n. 9035).
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Venezia, e, conseguentemente, dichiara nullo il decreto ingiuntivo impugnato, che per l'effetto revoca;
2) condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore opponente, che liquida in € 3.376,00 per compenso ed € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Polo Pardise.
Così deciso in Pordenone il 29 luglio 2025.
Il Giudice dr.ssa Maria Paola Costa
Pag. 6 di 6