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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2556/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE BARTOLOMEO Parte_1
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ALESII LEONARDO e Controparte_1 dall'Avv. DI GIROLAMO ORIANA ontumace Controparte_2
APPELLATE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2250/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
9.5.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente Controparte_1 grado, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva. Nulla per le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellata Controparte_2 Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ordinanza n. 27422/2020, pubblicata in data 29/12/2020, la Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro - ha condannato al pagamento in favore di delle “spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di legittimità che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,
15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge”.
Notificata l'ordinanza a ad istanza di , la società dapprima ha versato il minor CP_1 Parte_1 importo di € 3.118,24 e successivamente in data 22/1/2021 l'ulteriore somma di € 165,93, omettendo però la corresponsione del saldo di € 84,81, invece preteso dal creditore istante.
L'attuale appellante ha, quindi, promosso esecuzione presso terzi al fine di ottenere l'integrale pagamento di quanto a suo dire dovuto e, solo in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 84,81, ha versato un ulteriore acconto di € 31,05, senza però CP_1
corrispondere il saldo del residuo dovuto per € 53,73, sempre richiesto dal . Pt_1
Con ordinanza del 26.9.2022 il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma ha sospeso l'esecuzione e ha fissato il termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
, pertanto, con ricorso depositato il 25.10.2022 ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertare e dichiarare dovuto, per le ragioni e i titoli dedotti in giudizio, l'importo residuo di €
53,76, perché da ritenersi imponibile la somma di € 200,00 per esborsi liquidata dalla Corte di
Cassazione nell'Ordinanza 27422 del 1.12.2020, resa in favore del Sig. ; per l'effetto Parte_1 revocare integralmente il provvedimento 26.9.22 con il quale il Giudice dell'Esecuzione di codesto
On.le Tribunale, nella procedura esecutiva RG n. 3057/21, ha disposto la sospensione dell'esecuzione contestualmente condannando il Sig. al pagamento della spese processuali Pt_1
della fase di opposizione;
conseguentemente autorizzare il ricorrente a riassumere la procedura esecutiva RG n. 3057/21 pendente innanzi a codesto On.le Tribunale;
ex art. 96 c.p.c., dichiarare temeraria l'opposizione all'esecuzione instaurata nella procedura RG n.
3057/21 da , in persona del suo legale rappresentante protempore, CP_1
condannando la stessa al pagamento in favore del Sig. di una somma Controparte_1 Pt_1
equitativamente determinata.
In ogni caso condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite sia della fase di opposizione all'esecuzione RG n. 3057/21, sia del presente giudizio di merito, oltre il rimborso delle spese forfetarie 15% e oltre IVA e CPA di legge.”.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Per quel che rileva nel presente grado, il primo giudice ha affermato che l'importo di euro 200 per esborsi, riconosciuto dall'ordinanza n. 27422/2020 della Corte di Cassazione, correttamente non era stato sottoposto ad Iva dalla debitrice , cosicché l'ammontare di euro 53,73, a tale titolo CP_1
ancora preteso dal , non era dovuto. Pt_1
Ha proposto appello , lamentando, con la prima censura, violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 15, n. 3 del d.lgs. 633/1972, recante Testo Unico delle disposizioni in materia di Iva. La norma, infatti, nel prevedere l'esonero dall'imposizione per le somme corrisposte a titolo di rimborso spese a un professionista, si riferisce solo a quelle documentate. Nella specie, invece, gli esborsi per euro 200 erano stati liquidati senza alcuna previa documentazione fornita dalla parte in favore della quale era disposta la condanna. Su tale somma, pertanto, andava applicata l'Iva e, pertanto, la somma di euro 53,73, oggetto del presente giudizio, afferendo proprio ad Iva sui 200 euro di esborsi, era dovuta.
Con la seconda doglianza si lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie per non avere il
Tribunale tenuto conto dei numerosi precedenti casi, provati con la produzione dei documenti da 18
a 27 del proprio fascicolo di parte in primo grado, nei quali aveva regolarmente Controparte_1 corrisposto l'Iva sulle spese non documentate pagare ai legali di controparte.
Procedutosi in contumacia di terza pignorata nel procedimento di esecuzione presso Controparte_2
terzi, si è costituita domandando respingersi il gravame. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
L'appello è infondato.
L'art. 15, n. 3 del d.lgs. 633/1972, recante testo unico delle disposizioni in materia di Iva, prevede che “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte" non concorrono a formare la base imponibile, "purché regolarmente documentate.
La Suprema Corte ha chiarito (sentenza 13324/2011) che la ratio di tale esenzione è evidente, trattandosi di semplici partire di giro che, come tali, non hanno alcuna funzione di corrispettivo dell'opera del professionista e, pertanto, non possono essere assoggettate ad imposta.
Ora, se è ben vero che tale finalità è evidente nel caso delle spese sostenute dal difensore e documentate nella richiesta di rimborso alla controparte, deve ritenersi che, anche quando, come nel caso di specie, appaia chiaro che una somma sia liquidata dal giudice a titolo di rimborso delle spese sostenute dal procuratore, benché non documentate - ma comunque sostenute secondo l'apprezzamento dell'autorità giudiziaria che le liquida - ricorra l'identica ratio in virtù della quale il legislatore del Testo Unico Iva ha previsto l'esenzione.
Ritiene, questa Corte territoriale, che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l'ordinanza
27422/2020, allorché ha statuito la condanna di al pagamento delle “spese del giudizio di CP_1
legittimità che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge”, nel distinguere chiaramente tra le spese generali (15% per spese forfettarie), come tali per definizione non documentate e soprattutto volte ad incrementare il compenso del difensore per adeguarlo alla finalità di coprire anche costi non necessariamente “vivi” ed “esborsi”, abbia inteso invece riferirsi, quanto a questi ultimi, proprio alle spese effettivamente sostenute dal difensore e ne abbia riconosciuto il rimborso come voce rientrante nell'art. 15, n. 3 del d.lgs. 633/1972.
Milita in tal senso, del resto, proprio l'entità della somma, del tutto prudenziale, come tale certamente sostenuta dal procuratore (benché non documentata).
Il primo motivo di appello, pertanto, è infondato.
Non rileva in contrario la risposta ad interpello dell' , documento n. 29 del Controparte_3 fascicolo dell'appellante nel presente grado. In tale atto di consulenza, l' ha espresso parere CP_3 che “qualora gli ''esborsi'' di € 200,00 rappresentino parte dell'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto al prestatore, anche a titolo di oneri o spese inerenti all'esecuzione e, nel contempo, non rientrino tra le somme escluse dal computo della base imponibile, ex art. 15, d.P.R.
n. 633/1972, concorreranno alla determinazione della base imponibile della prestazione”.
Trattasi di risposta che, nel fornire una chiave interpretativa generale - del tutto condivisibile – alla norma da applicare, non è però (come del resto sarebbe stato precluso all' entrata nel merito CP_3 della fattispecie concreta, affermando infatti che l'esenzione non sarebbe spettata “qualora” gli esborsi fossero stati una parte del compenso, circostanza però da escludere alla luce delle considerazioni sopra espresse.
Non è accoglibile, poi, nemmeno la seconda censura.
Atteso che, per le ragioni che impongono il rigetto del primo motivo di gravame, non rileva nel presente giudizio la circostanza che l'appellata in altri casi abbia corrisposto anche l'Iva sugli esborsi, posto che un'errata applicazione della normativa in materia Iva da parte di in diverse CP_1
fattispecie non significa che la medesima contribuente sia vincolata nel caso oggetto del presente giudizio. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente Controparte_1 grado, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva. Nulla per le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellata Controparte_2
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2556/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE BARTOLOMEO Parte_1
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ALESII LEONARDO e Controparte_1 dall'Avv. DI GIROLAMO ORIANA ontumace Controparte_2
APPELLATE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2250/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
9.5.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente Controparte_1 grado, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva. Nulla per le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellata Controparte_2 Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ordinanza n. 27422/2020, pubblicata in data 29/12/2020, la Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro - ha condannato al pagamento in favore di delle “spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di legittimità che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,
15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge”.
Notificata l'ordinanza a ad istanza di , la società dapprima ha versato il minor CP_1 Parte_1 importo di € 3.118,24 e successivamente in data 22/1/2021 l'ulteriore somma di € 165,93, omettendo però la corresponsione del saldo di € 84,81, invece preteso dal creditore istante.
L'attuale appellante ha, quindi, promosso esecuzione presso terzi al fine di ottenere l'integrale pagamento di quanto a suo dire dovuto e, solo in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 84,81, ha versato un ulteriore acconto di € 31,05, senza però CP_1
corrispondere il saldo del residuo dovuto per € 53,73, sempre richiesto dal . Pt_1
Con ordinanza del 26.9.2022 il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma ha sospeso l'esecuzione e ha fissato il termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
, pertanto, con ricorso depositato il 25.10.2022 ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“accertare e dichiarare dovuto, per le ragioni e i titoli dedotti in giudizio, l'importo residuo di €
53,76, perché da ritenersi imponibile la somma di € 200,00 per esborsi liquidata dalla Corte di
Cassazione nell'Ordinanza 27422 del 1.12.2020, resa in favore del Sig. ; per l'effetto Parte_1 revocare integralmente il provvedimento 26.9.22 con il quale il Giudice dell'Esecuzione di codesto
On.le Tribunale, nella procedura esecutiva RG n. 3057/21, ha disposto la sospensione dell'esecuzione contestualmente condannando il Sig. al pagamento della spese processuali Pt_1
della fase di opposizione;
conseguentemente autorizzare il ricorrente a riassumere la procedura esecutiva RG n. 3057/21 pendente innanzi a codesto On.le Tribunale;
ex art. 96 c.p.c., dichiarare temeraria l'opposizione all'esecuzione instaurata nella procedura RG n.
3057/21 da , in persona del suo legale rappresentante protempore, CP_1
condannando la stessa al pagamento in favore del Sig. di una somma Controparte_1 Pt_1
equitativamente determinata.
In ogni caso condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite sia della fase di opposizione all'esecuzione RG n. 3057/21, sia del presente giudizio di merito, oltre il rimborso delle spese forfetarie 15% e oltre IVA e CPA di legge.”.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Per quel che rileva nel presente grado, il primo giudice ha affermato che l'importo di euro 200 per esborsi, riconosciuto dall'ordinanza n. 27422/2020 della Corte di Cassazione, correttamente non era stato sottoposto ad Iva dalla debitrice , cosicché l'ammontare di euro 53,73, a tale titolo CP_1
ancora preteso dal , non era dovuto. Pt_1
Ha proposto appello , lamentando, con la prima censura, violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 15, n. 3 del d.lgs. 633/1972, recante Testo Unico delle disposizioni in materia di Iva. La norma, infatti, nel prevedere l'esonero dall'imposizione per le somme corrisposte a titolo di rimborso spese a un professionista, si riferisce solo a quelle documentate. Nella specie, invece, gli esborsi per euro 200 erano stati liquidati senza alcuna previa documentazione fornita dalla parte in favore della quale era disposta la condanna. Su tale somma, pertanto, andava applicata l'Iva e, pertanto, la somma di euro 53,73, oggetto del presente giudizio, afferendo proprio ad Iva sui 200 euro di esborsi, era dovuta.
Con la seconda doglianza si lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie per non avere il
Tribunale tenuto conto dei numerosi precedenti casi, provati con la produzione dei documenti da 18
a 27 del proprio fascicolo di parte in primo grado, nei quali aveva regolarmente Controparte_1 corrisposto l'Iva sulle spese non documentate pagare ai legali di controparte.
Procedutosi in contumacia di terza pignorata nel procedimento di esecuzione presso Controparte_2
terzi, si è costituita domandando respingersi il gravame. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
L'appello è infondato.
L'art. 15, n. 3 del d.lgs. 633/1972, recante testo unico delle disposizioni in materia di Iva, prevede che “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte" non concorrono a formare la base imponibile, "purché regolarmente documentate.
La Suprema Corte ha chiarito (sentenza 13324/2011) che la ratio di tale esenzione è evidente, trattandosi di semplici partire di giro che, come tali, non hanno alcuna funzione di corrispettivo dell'opera del professionista e, pertanto, non possono essere assoggettate ad imposta.
Ora, se è ben vero che tale finalità è evidente nel caso delle spese sostenute dal difensore e documentate nella richiesta di rimborso alla controparte, deve ritenersi che, anche quando, come nel caso di specie, appaia chiaro che una somma sia liquidata dal giudice a titolo di rimborso delle spese sostenute dal procuratore, benché non documentate - ma comunque sostenute secondo l'apprezzamento dell'autorità giudiziaria che le liquida - ricorra l'identica ratio in virtù della quale il legislatore del Testo Unico Iva ha previsto l'esenzione.
Ritiene, questa Corte territoriale, che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l'ordinanza
27422/2020, allorché ha statuito la condanna di al pagamento delle “spese del giudizio di CP_1
legittimità che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge”, nel distinguere chiaramente tra le spese generali (15% per spese forfettarie), come tali per definizione non documentate e soprattutto volte ad incrementare il compenso del difensore per adeguarlo alla finalità di coprire anche costi non necessariamente “vivi” ed “esborsi”, abbia inteso invece riferirsi, quanto a questi ultimi, proprio alle spese effettivamente sostenute dal difensore e ne abbia riconosciuto il rimborso come voce rientrante nell'art. 15, n. 3 del d.lgs. 633/1972.
Milita in tal senso, del resto, proprio l'entità della somma, del tutto prudenziale, come tale certamente sostenuta dal procuratore (benché non documentata).
Il primo motivo di appello, pertanto, è infondato.
Non rileva in contrario la risposta ad interpello dell' , documento n. 29 del Controparte_3 fascicolo dell'appellante nel presente grado. In tale atto di consulenza, l' ha espresso parere CP_3 che “qualora gli ''esborsi'' di € 200,00 rappresentino parte dell'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto al prestatore, anche a titolo di oneri o spese inerenti all'esecuzione e, nel contempo, non rientrino tra le somme escluse dal computo della base imponibile, ex art. 15, d.P.R.
n. 633/1972, concorreranno alla determinazione della base imponibile della prestazione”.
Trattasi di risposta che, nel fornire una chiave interpretativa generale - del tutto condivisibile – alla norma da applicare, non è però (come del resto sarebbe stato precluso all' entrata nel merito CP_3 della fattispecie concreta, affermando infatti che l'esenzione non sarebbe spettata “qualora” gli esborsi fossero stati una parte del compenso, circostanza però da escludere alla luce delle considerazioni sopra espresse.
Non è accoglibile, poi, nemmeno la seconda censura.
Atteso che, per le ragioni che impongono il rigetto del primo motivo di gravame, non rileva nel presente giudizio la circostanza che l'appellata in altri casi abbia corrisposto anche l'Iva sugli esborsi, posto che un'errata applicazione della normativa in materia Iva da parte di in diverse CP_1
fattispecie non significa che la medesima contribuente sia vincolata nel caso oggetto del presente giudizio. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente Controparte_1 grado, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva. Nulla per le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellata Controparte_2
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi