Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 7848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7848 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07848/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2229 del 2025, proposto da
ON Gazi, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Caserta del 27/06/2024 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-CE/L/Q/2023/101061 rilasciato in data 01/05/2023, notificato al domicilio digitale eletto in data 19/03/2025 e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 6 maggio 2025, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Caserta ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore in data 01/05/2023.
Il ricorrente espone che: - giungeva in Italia in data 29/10/2023 previo rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato nr. 043491975 del 27/07/2023, con durata dal 30/08/2023 al 12/09/2024, a seguito di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Caserta in data 27/03/2023; - stante l’irreperibilità del datore di lavoro, il ricorrente provvedeva ad effettuare la comunicazione di presenza e a chiedere un appuntamento ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione con istanza inviata a mezzo pec del 02/03/2024; - il ricorrente veniva convocato per la stipula del contratto di soggiorno e del c.d. modello 209 per primo ingresso dalla Prefettura di Caserta per il giorno 03/05/2024 unitamente al datore di lavoro che aveva chiesto ed ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato; - il ricorrente si presentava personalmente presso la Prefettura di Caserta per l’indicata data e, nonostante avesse medio tempore instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore di lavoro, veniva verbalmente invitato a fare ritorno in Prefettura con l’originario datore di lavoro, richiedente il nulla osta (con comunicazione UNIILAV del 18/03/2024, il ricorrente veniva infatti assunto dalla “TOKIO II s.r.l.s.” instaurando rapporto di lavoro tuttora in essere); - non avendo la Prefettura adottato alcun provvedimento, il ricorrente adiva questo Tribunale con ricorso ex art. 117 c.p.a. che, con sentenza nr. 1967/25, ordinava alla Prefettura di Caserta di adottare un provvedimento espresso; - in data 19/03/2025 la resistente amministrazione notificava il provvedimento oggetto del presente ricorso, con il quale si è proceduto alla revoca del nulla osta stante il parere negativo espresso dal competente sportello Unico di Caserta dal momento che la ditta richiedente risultava cessata nel 2005.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnata revoca del nulla osta per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 ed art. 42, comma 2, della Lege nr. 73/22; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, 9 e 31 del D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione del Testo Unico per l’Immigrazione); violazione delle Circolari del Ministero dell’Interno nr. 3865 del 18/06/2010 e nr. 3827 del 20/08/2007 in relazione agli artt. 8 della CEDU ex artt. 2 e 117 Cost.; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento; illogicità manifesta; violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1230 del 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria e ulteriore documentazione lavorativa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA UZ | SA EL |
IL SEGRETARIO