TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/03/2022, n. 363
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Decreto cautelare 13 maggio 2021
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Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
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Sentenza 2 marzo 2022
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Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, il 2 marzo 2022, con relatore il dott. Alessandro Cappadonia. Le parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento di vari atti amministrativi, tra cui permessi di costruire e autorizzazioni per la gestione di una "Casa Funeraria", sostenendo l'illegittimità di tali provvedimenti per violazioni normative e procedurali. In particolare, hanno contestato la conformità urbanistica dell'edificio e la mancanza di autorizzazioni necessarie.

Il giudice ha accolto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dal Comune e dal controinteressato, dichiarando il ricorso tardivo. Ha argomentato che il termine per impugnare i titoli edilizi decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, avvenuta con l'inizio dei lavori, e che i ricorrenti non hanno agito tempestivamente. Inoltre, ha evidenziato che le censure relative ai titoli edilizi non potevano essere sollevate in modo derivato rispetto ad altri atti, poiché non erano stati impugnati autonomamente. La sentenza si conclude con la compensazione delle spese, riconoscendo la complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/03/2022, n. 363
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 363
    Data del deposito : 2 marzo 2022
    Fonte ufficiale :

    Testo completo