Decreto cautelare 13 maggio 2021
Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Sentenza 2 marzo 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Decreto decisorio 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/03/2022, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2022
N. 00363/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2021, proposto da
MO De GE, AR GL, ZI AN SE, VA RL, CE RO EL, ES EL, FA MA, QU NT, GE AN, ON IN, OS RL, NT ZI, DA IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Presta e RO De GE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Irene Vaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Il sig. LI AU in proprio, nonché in qualità di titolare della ditta individuale “Onoranze funebri di LI AU”, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bragagni, Mauro Paladini, Alessandro Candido e Marco Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (in precedenza rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Millefiori e Giovanni Giacomo Millefiori);
per l’annullamento
- dell’autorizzazione n. 1/2021, prot. n. 0007085/2021 del 09/03/2021, per la gestione della struttura del commiato “Casa Funeraria” rilasciata al sig. LI AU, quale titolare della ditta onoranze funebri LI AU, da esercitarsi in Grottaglie, al viale G. Di Vittorio, n. 20/C e 20/D;
- del permesso di costruire n. 12 del 16/01/2017, per la costruzione di edificio da destinarsi a Casa Funeraria ed alloggi del custode, da realizzarsi presso l'immobile sito al viale G. Di Vittorio, n. 20/C e 20/D, foglio 47, particella n. 2405;
- del permesso di costruire n. 64 dell’11/08/2017, per la variante in corso d’opera del permesso di costruire n. 12 del 16/01/2017;
- della S.C.I.A., prot. n. 18679/2020 del 15/07/2020 della ditta LI AU;
- della Segnalazione Certificata per l'Agibilità dell'immobile di viale G. Di Vittorio, n. 20/C, con destinazione Casa Funeraria, prot. S.U.E. 1369/2021 del 15/01/2021;
- del nulla osta igienico sanitario, prot. A.S.L. U - 5445 del 04/03/2021, protocollo comunale n. 6488 del 04/03/2021;
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti, finalizzato a consentire l’esercizio di attività di sala funeraria da parte dell’odierno controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Grottaglie e di LI AU in proprio, nonché in qualità di titolare della ditta individuale “Onoranze funebri di LI AU”;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con permesso di costruire n. 12/2017, rilasciato in data 16.01.2017, il Comune di Grottaglie autorizzava il sig. AU LI, nella sua qualità di titolare della ditta “Onoranze funebri di LI AU”, a costruire un edificio da destinarsi a “casa funeraria” e alloggi del custode, da realizzarsi sull’immobile sito in Grottaglie, viale Di Vittorio, catastalmente identificato al mapp. fg. n. 47, part. n. 2405.
Successivamente, con permesso di costruire n. 64/2017, rilasciato in data 11.08.2017, il Comune di Grottaglie autorizzava la variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 12/2017.
A fronte della SCIA inviata all’Ufficio SUE del Comune di Grottaglie in data 13.07.2020, della segnalazione certificata per l’agibilità dell’immobile del 15.01.2021 e del nulla osta igienico sanitario rilasciato dall’ASL il 04.03.2021, in data 09.03.2021 l’Amministrazione autorizzava il sig. AU LI, titolare dell’omonima ditta individuale, a gestire la struttura per il commiato “casa funeraria” presso l’immobile sito in viale Di Vittorio.
I ricorrenti hanno censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione della L. r. n. 34/2008 – violazione del R.D. n. 1265/1934 – violazione del regolamento di polizia mortuaria n. 88/2018 – eccesso di potere – difetto di motivazione;
2) Violazione dell’art. 1 della legge regionale n. 34/2008 – eccesso di potere difetto di motivazione;
3) Violazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Grottaglie - violazione dell’art. 14 D.P.R. n. 380/2001 – eccesso di potere – irragionevolezza.
In data 11.05.2021 si è costituito, quale parte controinteressata, il sig. LI AU in proprio, nonché in qualità di titolare della ditta individuale “Onoranze funebri di LI AU”. Il controinteressato ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e nel merito l’infondatezza del medesimo.
In data 12.05.2021 si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie, eccependo, innanzi tutto, che il ricorso è in parte irricevibile per tardività quanto all’impugnazione dei titoli edilizi e in parte inammissibile circa l’impugnazione del nulla-osta sanitario e dell’autorizzazione all’esercizio della struttura. In ogni caso il ricorso sarebbe inammissibile per carenza originaria di legittimazione ed interesse. Nel merito il Comune sostiene che il ricorso è infondato.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
In via preliminare, il Collegio evidenzia come l’analisi debba di necessità concentrarsi sull’eccezione d’irricevibilità del ricorso, per tardività, sollevata sia dal Comune di Grottaglie sia dal controinteressato, eccezione d’irricevibilità che, ove accolta, si presenta idonea a determinare l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’intero gravame.
L’eccezione in rito è fondata.
Il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia, è infatti individuato, secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 02/07/2021, n. 5076; Cons. Stato, Sez. IV, 11/06/2021, n. 4502; Cons. Stato, Sez. II, 24/12/2020, n. 8327, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011): nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, fermo restando l’onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l’accesso documentale.
In definitiva, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha elaborato i seguenti principi sulla verifica della piena conoscenza dei titoli edilizi, al fine di ponderare il rispetto del termine decadenziale per proporre l’azione di annullamento:
- il termine per impugnare il permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s’intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici;
- l’inizio dei lavori segna il dies a quo per la tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’ an dell’edificazione;
- la vicinitas di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori;
- la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24/12/2020, n. 8327; Cons. Stato, Sez. II, 9/4/2020, n. 2328).
Quanto alla richiesta di accesso agli atti, se il termine di impugnazione del titolo edilizio rilasciato al terzo inizia a decorrere in linea di principio dal completamento dei lavori o, comunque, dal momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento, al contempo, il principio di certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati comporta che non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso di costruire edilizio nell’incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura, poiché, nelle more, il ritardo dell’impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all’ulteriore avanzamento dei lavori che, ex post , potrebbero essere dichiarati illegittimi. Pertanto, la richiesta di accesso agli atti non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso avverso il titolo edilizio rilasciato al terzo. In conclusione, sussiste l’onere in capo a chi intenda contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l’accesso documentale.
Tali principi elaborati dalla giurisprudenza conducono a ritenere la tardività del ricorso.
Infatti, nel caso in esame giova ricordare che:
- il titolo edilizio veniva rilasciato il 16.01.2017 “ per nuova costruzione di edificio da destinarsi a “Casa Funeraria” ed alloggi del custode ”; in data 11.08.2017 era rilasciata la relativa variante in corso d’opera;
- subito dopo erano avviati i lavori assentiti con apposizione del prescritto cartello di cantiere (come si evince dalla fotografia depositata dal controinteressato in data 11.01.2022);
- come risulta dall’allegata foto del 20.12.2019, il cancello d’ingresso dell’immobile riportava la seguente dicitura: “ CASA FUNERARIA IO LI ”;
- vero è che dalla fotografia prodotta dai ricorrenti, aggiornata a settembre del 2020, estratta sul sito Google Maps, non si evince la presenza dell’insegna “ Casa funeraria ”, poiché celata dalle impalcature, e che da un’ulteriore immagine estratta sempre sul sito Google Maps, dell’agosto del 2018, è visibile l’immobile in costruzione, privo del cartello di cantiere, tuttavia in data 13.09.2020 i lavori venivano ultimati (come da corrispondente attestazione contenuta nella SCIA del 15.01.2021);
- tra l’altro due degli odierni ricorrenti, in data 30.12.2020, presentavano istanza di accesso agli atti al Comune di Grottaglie al fine di “ verificare il rispetto delle vigenti normative Regionali e Comunali, in materia di attività funeraria, nonché la destinazione d’uso, le distanze dal centro abitato e le autorizzazioni concesse per la struttura del commiato “Casa Funeraria di AU LI” sita in Grottaglie al Viale G. Di Vittorio n.20/C-20/D ”;
- come riportato in sede di ricorso, “ gli odierni ricorrenti sono tutti residenti al viale Di Vittorio, nella immediata prossimità dell’immobile interessato allo svolgimento dell’attività funeraria ”.
Vi è stato, dunque, un lasso di tempo molto lungo in cui i ricorrenti hanno avuto la sicura possibilità di venire a conoscenza della destinazione del fabbricato, resa evidente anche dalle sue caratteristiche identificative (urne cinerarie alla sommità del fabbricato, raffigurazioni alle vetrate, cancelletto con l’iscrizione “Casa Funeraria”), come evidenziato dalla difesa del LI (foto versata in atti, tratta da Google Maps e risalente al mese di settembre 2020): tanto che due ricorrenti, nella loro istanza di accesso del 30.12.2020 – prot. com. n. 36722 del 31.12.2020, hanno di fatto ammesso di essere a conoscenza della destinazione del fabbricato a “Casa Funeraria”.
Tra l’altro, si consideri che, ai fini di una maggiore conoscenza delle caratteristiche delle opere (completamente ultimate in data 13.09.2020), sugli interessati incombeva l’onere di presentare al Comune istanza di accesso agli atti relativi ben prima del 30.12.2020. Il termine decadenziale per l’impugnativa giurisdizionale (artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.) non può – quindi – farsi decorrere dal 1° aprile 2021 (data in cui gli atti impugnati sono stati acquisiti, all’esito della formale istanza di accesso agli atti), come ritengono i ricorrenti attraverso la memoria del 22.05.2021.
Orbene, alla luce di tali emergenze documentali, risultano tardive le censure che attengono alle illegittimità (innanzi tutto per violazione dell’art. 4 della legge della regione Puglia n. 34/2008, poi modificata dalla legge regionale n. 4/2010 e successivamente integrata dalla legge n. 16/2020) del permesso di costruire n. 12/2017 e di quello in variante n. 64/2017, siccome incidenti sulla correttezza dell’ iter procedimentale che ha condotto al rilascio dei citati permessi.
Così classificate le censure dei ricorrenti, deve addivenirsi all’affermazione che il ricorso – notificato in data 27.04.2021 – andava proposto entro 60 giorni decorrenti, quanto meno, dall’ultimazione dei lavori avvenuta in data 13.09.2020.
Infine, va aggiunto che l’odierno ricorso, oltre che tardivo quanto all’impugnazione dei titoli edilizi, si appalesa inammissibile circa l’impugnazione del nulla osta sanitario e dell’autorizzazione all’esercizio della struttura.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti la mancata acquisizione dell’autorizzazione in deroga da parte del Consiglio Comunale per l’ubicazione della struttura del commiato nel centro abitato invaliderebbe in via autonoma i titoli edilizi, quali atti presupposti e, di fatto in via derivata, il nulla-osta sanitario e l’autorizzazione all’esercizio della struttura, atti nei confronti dei quali non è stato dedotto alcun vizio autonomo.
L’unica, pur articolata, censura di merito proposta riguarda nella sua interezza soltanto la specifica destinazione d’uso (“casa funeraria - struttura per il commiato”) del nuovo edificio realizzato dal sig. LI (siccome incompatibile con la disciplina urbanistica di riferimento all’interno del centro abitato senza l’apposita ‘deroga’ da parte del Consiglio comunale). Trattandosi, però, di censura specificamente riferibile ai titoli edilizi, essa è – nel caso – destinata a restare insuscettibile d’esame nel merito in quanto totalmente assorbita dalla questione pregiudiziale di rito della manifesta irricevibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo.
Come dedotto dal controinteressato e dall’Amministrazione resistente, il Collegio osserva che la doglianza circa la mancata autorizzazione in deroga doveva essere fatta valere nei suddetti termini di impugnativa dei titoli edilizi (vale a dire nei sessanta giorni a partire, quanto meno, dalla ultimazione dei lavori avvenuta il 13.09.2020), poiché costituiva un presupposto per il loro rilascio, come si evince dal testo dell’art. 4, comma 3 bis , della L. r. n. 34/2008 in vigore (e similmente prevedeva il previgente comma 3 dello stesso articolo), secondo cui: “ In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all’art. 17 ”.
La tardiva impugnazione con l’odierno ricorso dei permessi e degli altri titoli abilitativi della costruzione (che avrebbero dovuto essere impugnati autonomamente e separatamente in precedenza per far valere eventuali illegittimità), e – dunque – la loro incontrovertibile inoppugnabilità, comporta che nessun vizio ad essi relativo possa ora essere invocato per ottenere che siano travolti in via derivata anche il nulla osta sanitario e l’autorizzazione all’esercizio della struttura, atti nei confronti dei quali non è stato dedotto alcun vizio autonomo.
Per i motivi fin qui esposti il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività limitatamente ai titoli edilizi gravati e inammissibile relativamente agli altri atti impugnati.
Considerata la particolarità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO