Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 15/04/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott. RE CHIAZZESE Presidente dott. Giuseppe di PIETRO Giudice dott.ssa RI PARLATO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n.70064 del registro di segreteria, promosso sul conto giudiziale n. 107033 nei confronti di:
MADLEM s.a.s. di AM RG & C. (P.I. 02835630811), sede legale in via Baviera n. 12, c.a.p. 91011 Alcamo (TP), in persona del legale rappresentante signor AM RG (C.F.
[...]), nella qualità di agente contabile esterno per la riscossione dell’imposta di soggiorno per il 2023 per conto del Comune di Alcamo, quale gestore della struttura ricettiva “Gran Hotel La Batia
– Dimora storica”.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Udito, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dott.ssa RI La Porta.
Ritenuto in N. 105/2026
FATTO
1. Con relazione depositata presso la segreteria di questa Sezione il 31 luglio 2025, il magistrato incaricato ha riferito che il conto giudiziale in oggetto era stato depositato in data 23 giugno 2025 presso la Segreteria di questa Sezione e che il Comune di Alcamo, unitamente al conto giudiziale, aveva trasmesso la determinazione dirigenziale n. 64 del 7 aprile 2025 , di “non parifica” dello stesso.
1.2. Ciò premesso, la relazione si soffermava sul quadro normativo applicabile alla fattispecie, richiamando gli artt. 137-150 c.g.c., il D.lgs.
267/2000 (T.U.E.L.), il d.lgs. n. 118/2011 s.m.i., l’art.4 del D. lgs. n.
23/2011, nella versione vigente e, come fonte secondaria, il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Alcamo applicabile per l'esercizio finanziario 2023, approvato con la deliberazione n.12 del 10 febbraio 2020, e, infine, il Regolamento di contabilità dell'Ente.
1.3. Il magistrato istruttore esponeva che, dall’esame del conto, era emerso che, a fronte di riscossioni per euro 5.274,00 nell’anno 2023, risultava effettuato il solo versamento relativo al primo trimestre 2023, pari a euro 856,50, residuando un omesso riversamento di euro 4.417,50.
1.4. Data la necessità di acquisire ulteriori elementi, si inviava al Comune la nota istruttoria del 27 giugno 2025, riscontrata con la nota del 17 luglio 2025, integrata il 31 luglio 2025.
1.5. Esaurita la ricostruzione fattuale, il magistrato confermava la sussistenza delle criticità emerse nella gestione in esame e precisava, in particolare, le seguenti circostanze.
Nella sezione “riscossione ricevute nn” non erano indicati i numeri delle ricevute rilasciate; nelle colonne “versamento in tesoreria” e “versamento importo” è riportato “31/07/2023 reversale n.22061...” con un importo pari a euro 2.931,54, che, come attestato dal Comune di Alcamo, riguardava la regolarizzazione contabile di un sospeso di incasso per imposta di soggiorno riscossa dallo stesso agente contabile nell’esercizio finanziario 2022 (imposta euro 2.745,00 e sanzioni e interessi per ravvedimento operoso euro 186,54).
Per il 2023, invece, la società aveva versato solo le somme riscosse nel primo trimestre 2023, con reversale di incasso n. 37040 del 31 dicembre 2024, di importo pari ad euro 856,50, e nulla per gli altri tre trimestri.
Non sorgevano perplessità sulla quantificazione delle riscossioni, complessivamente pari ad euro 5.274,00.
1.7. In conclusione, veniva contestato all’agente contabile il mancato riversamento di euro 4.417,50 oltre interessi, e per tale importo, non discaricabile, ne veniva chiesta la condanna.
2. Con decreto presidenziale veniva fissata ex art. 148 c.g.c. l’udienza del 18 febbraio 2026.
3. Il 22 gennaio 2026, il Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni con le quali, in adesione alla prospettazione dal magistrato istruttore, chiedeva la condanna dell’agente contabile.
4. La MADLEM s.a.s in data 28 gennaio faceva pervenire una memoria, redatta dalla commercialista dott.ssa Giovanna Settipani, in cui precisava di aver versato le somme contestate nelle date del 17 e del 31 luglio 2025, compreso quanto dovuto a titolo di sanzioni e interessi, allegando pertinente documentazione.
In conclusione, la convenuta chiedeva che il conto giudiziale n. 107033 fosse dichiarato regolare, ovvero che, pur accertata la sua irregolarità formale - priva di effetti lesivi per l’erario, con conseguente assenza di responsabilità contabile - non venisse pronunciata condanna nei propri confronti, con ogni conseguente statuizione di giustizia.
5. All’udienza del 18 febbraio 2026, il V.P.G. RI La Porta riconosceva che il contabile aveva versato quanto dovuto dichiarando di rimettersi alle decisioni del Collegio sotto il profilo della sussistenza della giurisdizione.
La causa è stata, quindi, posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, d’ufficio, il Collegio ritiene di dover accertare se la controversia in atto sia o meno ricompresa nell’ambito della giurisdizione contabile.
2. Al fine di delineare il quadro normativo di riferimento, si rammenta che l’imposta di soggiorno è stata prevista dall’art. 14, comma 16, lett.
e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed introdotta dall’art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, evidenziandosi che, nell’interpretare tale disposizioni, sia la giurisprudenza contabile che quella di legittimità hanno classificato il gestore delle strutture ricettive come agente contabile, in quanto incaricato del maneggio di pubblico denaro, con le conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, regime della responsabilità e di obbligo di resa di conto (cfr. la sentenza delle SS.RR. n.22/2016/QM e l’ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione del 24 luglio 2018, n.
19654).
Successivamente, il legislatore, con l’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, ha inserito nel corpo del citato art. 4, il comma 1- ter, definendo l’albergatore come responsabile del pagamento dell’imposta, precisandone la relativa disciplina; in seguito, è stata emanata la disposizione di interpretazione autentica recata dall’art. 5-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, introdotto dalla legge di conversione n. 215 del 2021, il quale ha previsto l’applicabilità della novella anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.
Anche dopo la modifica normativa, la prevalente giurisprudenza contabile ha comunque ritenuto che, in capo al medesimo soggetto, coesistesse la qualifica di agente contabile, con conseguente permanere della relativa giurisdizione, (cfr., le sentenze n.266/2024 della II Sezione d’Appello e n.47/2025 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, invece, affrontando questioni di diritto intertemporale, ha affermato che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., in base al principio della perpetutio iurisditionis, la giurisdizione permaneva in capo al giudice contabile per i giudizi già promossi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (cfr. l’
ordinanza del 21.5.2024, n. 14028); sul fronte della responsabilità penale degli albergatori, plurime pronunce della Corte di cassazione escludevano che, dopo il decreto-legge n. 34 del 2020, il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore potesse integrare il reato di peculato, dato il gestore era debitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore e non per somme appartenenti a quest’ultimo. (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021).
3. Infine, la recentissima ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1527/2026 ha definitivamente risolto la questione, chiarendo come “l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra ente impositore e responsabile di imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria” […] con conseguente difetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile”.
4. In conclusione, in presenza di un inequivocabile pronunciamento della Suprema Corte, la presente controversia deve essere decisa dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario (cfr. la decisione della Sezione giur. Lazio n.
55/2026).
5. Va comunque specificato che l’erosione della giurisdizione contabile attiene esclusivamente all’aspetto connesso al venir meno della qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura, restando ferma, invece, la sussistenza della stessa in ordine ad altri profili, quali quelli attinenti a condotte omissive, consistenti nella mancata attivazione delle procedure disciplinate dall’ordinamento tributario per il recupero del dovuto, eventualmente integranti fattispecie di responsabilità erariale.
6. In merito alla regolazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. se ne dispone l’integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana -
definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione;
- spese compensate.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI LA RE IA
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 15 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(firmato digitalmente)