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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 1381/2021
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 12:50, innanzi al dott. Elisa Romagnoli, sono comparsi:
l'attore Avv. AN NE;
per i convenuti l'avv. Altini;
per l'avv. Morbidelli;
CP_1
per l'avv. Pratesi in sostituzione dell'avv. Fabbri. CP_2
L'avv. Morbidelli si riporta alle note conclusive e contesta quanto dedotto dall'attore nelle sue note.
L'avv. Pratesi si riporta alle note conclusive e contesta quanto dedotto dall'attore nelle sue note.
L'avv. Altini contesta quanto dedotto dall'attore nelle sue note e si riporta alle proprie note conclusive.
L'avv. NE richiama le proprie note conclusive riassumendo le argomentazioni ivi esposte, in particolare, rispetto al tema degli interessi moratori, richiama sul punto l'ordinanza del
Dr. GA e la sentenza della Corte d'appello entrambe passate in giudicato, il cui dispositivo è indicato nella propria memoria.
Il giudice si riserva di provvedere nel prosieguo di udienza.
Gli avvocati chiedono pertanto di essere dispensati dalla presenza alla lettura del dispositivo.
Il Giudice dispensa le parti dalla presenza alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
Il giudice, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1381/2021 promossa da:
FR NE (CF ), in proprio C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_3 CodiceFiscale_2 Controparte_4 [...]
), con gli avv.ti Gian Luca Altini e Giuseppe Lenzini C.F._3
CONVENUTI
C.F. ), con l'avv. Roberto Fabbri Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTA
. (C.F. ), con gli avv.ti CP_6 Controparte_7 P.IVA_2
BE LA e ST NA Morbidelli
CONVENUTO
GE. (C.F. ), con gli avv.ti Cinzia Controparte_8 P.IVA_3
GO e MI ER
CONVENUTA
titolare dell'impresa individuale FI AI (C.F. Controparte_9
), con l'avv. Filippo Martini C.F._4
CONVENUTA
CP_10
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da:
- Note depositate il 25.10.2024 per l'attore;
pagina 2 di 7 - Note depositate il 12.11.2025 per e CP_3 Controparte_4
- Note depositate il 20.11.2025 per;
CP_1
- Note depositate il 17.11.2025 per CP_2
- Comparse di costituzione per GE . Controparte_8 Controparte_9
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3.05.2021 l'Avv. AN NE evocava in giudizio e , oltre ai creditori intervenuti e CP_3 Controparte_4 Parte_1
per ivi sentire revocare e/o annullare l'ordinanza resa in data 9.02.2021 CP_5
nell'ambito dell'espropriazione mobiliare n. 431/2019 R.G.E., con cui il G.E. stabiliva importi, graduazione e modalità di assegnazione delle somme pignorate presso i terzi (canoni di locazione).
Più precisamente, con ordinanza di assegnazione del 27.10.2020 il G.E. assegnava al creditore procedente AN NE il 50% dei canoni mensili corrisposti dai terzi pignorati Stefy AI Style, (debitori di e CP_8 CP_10 CP_3 [...]
pro quota per il 50%), fino a concorrenza della somma di “€ 102.125,00 nei confronti CP_4
di di cui € 12.800,00 in solido fra e oltre agli interessi CP_3 CP_3 Controparte_4 come da titolo ed alle spese del processo esecutivo liquidate in € 459,37 per spese ed € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettarie, alla tassa di registrazione ed alle spese successive occorrende”, attribuendo ai creditori intervenuti e CP_5
il restante 50% dei canoni (25% ciascuno). Parte_1
L'ordinanza veniva opposta sia dall'Avv. NE che dai debitori.
Il primo si doleva dell'assegnazione parziale delle somme perché il G.E. non aveva ritenuto provato il privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2) c.c. chiedendo, altresì, di specificare la natura e l'entità degli interessi, quali interessi ex art. 1284 c. 4° c.c. al tasso della L.
231/2000.
I debitori si dolevano dell'assegnazione delle somme di pertinenza di (50% Controparte_4
dei canoni di locazione), chiedendo di disporre, una volta pagato il debito di € 12.800,00, la restituzione del 50 % dei canoni.
Il G.E. decideva sulle opposizioni ex art. 617 c.p.c. giusta ordinanza del 9.02.2021, con la quale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ribadiva la non riconoscibilità, allo stato degli atti, del privilegio ex art. 2751 bis n. 2) c.c., e accoglieva in parte l'opposizione dei debitori, riducendo la ripartizione delle somme in favore dell'Avv. NE nel minor importo di € 12.800,00 e disponendo che, raggiunto il predetto importo, la quota del 50%
pagina 3 di 7 dei canoni in suo favore si sarebbe ridotta alla minor quota del 25%, con contestuale incremento della quota spettante agli creditori intervenuti e CP_5 Parte_1
nella misura del 12,5% ciascuno.
L'Avv. NE instaurava quindi la presente fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, evocando in giudizio i debitori e e i creditori e . CP_4 CP_3 CP_1 CP_5
Si celebrava un'ulteriore fase sommaria, esitata nel rigetto dell'istanza di sospensione ribadita dall'opponente, giusta ordinanza del 16.09.2021.
La causa, istruita in via documentale, veniva assunta in decisione con termine per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., all'esito delle quali veniva nuovamente rimessa in istruttoria previo rilievo della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, con onere imposto in capo all'attore opponente, entro il termine perentorio del 30.04.2025.
Quest'ultimo provvedeva ad estendere il contraddittorio verso , GE CP_10 [...]
, titolare dell'impresa individuale FI AI. La Controparte_8 Controparte_9
notifica verso il primo si perfezionava il 29.04.2025. Le due imprese si costituivano in data
9.06.2025 e 10.06.2025, entrambe rimettendosi a giustizia sull'esito dell'opposizione.
All'udienza del 30.09.2025 fissata per la prosecuzione, i debitori eccepivano che il contraddittorio non era stato esteso nei confronti di tutti terzi pignorati, e chiedevano dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 307 co. 3 c.p.c.; in subordine, che la causa fosse trattenuta in decisione in base agli atti già depositati, essendo stata rimessa in istruttoria solo ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
L'opponente contestava detto rilievo e chiedeva anch'egli che la causa fosse trattenuta in decisione.
e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Parte_1 CP_2
Con ordinanza del 27.10.2025, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del
30.09.2025, la scrivente tratteneva la causa in decisione, salvo poi fissare apposita udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per consentire ai creditori di precisare le conclusioni, come richiesto.
La causa, previo deposito di brevi note conclusive, è stata discussa all'odierna udienza.
***
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di essendosi perfezionata la CP_10 notifica nei suoi confronti in data 29.04.2025, entro il termine perentorio disposto giusta ordinanza del 20.03.2025.
In merito all'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. deve osservarsi – esaminato il fascicolo n. 431/2019 R.G.E. acquisito agli atti, giusta ordinanza del 21.05.2024 – che l'Avv.
NE notificò atto di pignoramento ai debitori e ai seguenti terzi debitori:
pagina 4 di 7 1) CP_12
2) Controparte_13
3) CP_10
4) Controparte_14
5) CP_15
6) CP_16
7) CP_17
8) Controparte_18
9) Controparte_19
10) Controparte_20
11) Controparte_21
12) CP_22
La più recente giurisprudenza di legittimità, invocando "ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza" - e superando il precedente, contrario orientamento espresso, da ultimo, da Cass. n.
10813 del 2020 - ha sancito che "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato" (cfr. Cass. n. 13533 del 2021).
Infatti, secondo la Corte, anche qualora “in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento”; pertanto il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi sempre, senza distinzioni di sorta, giacché il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi che “staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi
"indifferente" per il terzo pignorato”.
Tra le fattispecie menzionate dalla Corte vi è sia l'ipotesi del terzo che, dopo il pignoramento, adempie la propria obbligazione nelle mani dell'originario creditore (“costui pagherebbe male, e avrebbe per ciò solo interesse all'esito dell'accertamento dell'insussistenza del credito per cui si procede o dell'irregolarità della procedura”), sia quella del terzo pignorato che adempie nelle mani del creditore procedente prima ancora della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione;
anch'egli avrebbe interesse all'esito dell'opposizione perché il rigetto di questa salvaguarderebbe l'efficacia liberatoria del suddetto pagamento.
Pertanto, come testualmente indicato dalla Corte, l'atteggiamento assunto dal terzo dopo il pignoramento è irrilevante, di talché nemmeno rileva – come osservato dall'opponente nel pagina 5 di 7 corso dell'udienza del 30.09.2025 – se e chi fra i terzi pignorati abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
In conclusione, richiamata l'ordinanza del 20.03.2025 contenente l'ordine di “integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati di cui alla ordinanza di assegnazione opposta”, considerato che quest'ultima (ordinanza 9.02.2021, ma così anche la precedente ordinanza
27.10.2020) indicava nell'intestazione delle parti “terzo pignorato:
[...]
Controparte_23
[...]
Controparte_14
[...]
Controparte_24
[...]
[...] [...]
Controparte_25
[...]
[...]
”
[...]
ed osservato che il contraddittorio è stato esteso solo nei confronti di , GE CP_10 [...]
, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Controparte_8 Controparte_9
Infatti, l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario produce l'effetto immediato dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2 c.p.c. e dell'art. 307, co. 3, c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
3. In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente.
Nel caso di specie, infatti, anche in presenza di una pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., è possibile individuare nell'attore la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite, per non aver questi dato corretto seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Occorre infatti considerare che solo l'attore poteva ritenersi onerato dell'integrazione del contraddittorio, avendo l'ordinanza del 20.03.2025 posto a suo carico tale incombente ed pagina 6 di 7 essendo egli la sola parte ad aver interesse ad impedire l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, ed il conseguente consolidamento degli effetti dell'ordinanza di assegnazione impugnata.
Le spese vanno liquidate in favore delle parti costituite che hanno chiesto la refusione delle spese di lite - ad eccezione dei terzi pignorati, che non hanno svolto difese e si sono rimessi a giustizia sull'esito dell'opposizione - come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in base allo scaglione del valore di riferimento, ai medi tariffari per la fase introduttiva, trattazione e decisoria, assente l'attività istruttoria, con la precisazione che detti importi saranno limitati a quanto indicato nelle note spese depositate dalle parti se inferiori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) condanna l'attore opponente a rifondere agli avvocati GIAN LUCA ALTINI e GIUSEPPE
LENZINI, dichiaratisi antistatari, le spese processuali che liquida complessivamente in Euro
7.616,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
3) condanna l'attore opponente a rifondere a e spese processuali Controparte_5 che liquida complessivamente in Euro 7.616,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
4) condanna l'attore opponente a rifondere a CP_6 CP_7
le spese processuali che liquida complessivamente in Euro 5.077,00 per
[...] onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ravenna, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 1381/2021
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 12:50, innanzi al dott. Elisa Romagnoli, sono comparsi:
l'attore Avv. AN NE;
per i convenuti l'avv. Altini;
per l'avv. Morbidelli;
CP_1
per l'avv. Pratesi in sostituzione dell'avv. Fabbri. CP_2
L'avv. Morbidelli si riporta alle note conclusive e contesta quanto dedotto dall'attore nelle sue note.
L'avv. Pratesi si riporta alle note conclusive e contesta quanto dedotto dall'attore nelle sue note.
L'avv. Altini contesta quanto dedotto dall'attore nelle sue note e si riporta alle proprie note conclusive.
L'avv. NE richiama le proprie note conclusive riassumendo le argomentazioni ivi esposte, in particolare, rispetto al tema degli interessi moratori, richiama sul punto l'ordinanza del
Dr. GA e la sentenza della Corte d'appello entrambe passate in giudicato, il cui dispositivo è indicato nella propria memoria.
Il giudice si riserva di provvedere nel prosieguo di udienza.
Gli avvocati chiedono pertanto di essere dispensati dalla presenza alla lettura del dispositivo.
Il Giudice dispensa le parti dalla presenza alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
Il giudice, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1381/2021 promossa da:
FR NE (CF ), in proprio C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_3 CodiceFiscale_2 Controparte_4 [...]
), con gli avv.ti Gian Luca Altini e Giuseppe Lenzini C.F._3
CONVENUTI
C.F. ), con l'avv. Roberto Fabbri Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTA
. (C.F. ), con gli avv.ti CP_6 Controparte_7 P.IVA_2
BE LA e ST NA Morbidelli
CONVENUTO
GE. (C.F. ), con gli avv.ti Cinzia Controparte_8 P.IVA_3
GO e MI ER
CONVENUTA
titolare dell'impresa individuale FI AI (C.F. Controparte_9
), con l'avv. Filippo Martini C.F._4
CONVENUTA
CP_10
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da:
- Note depositate il 25.10.2024 per l'attore;
pagina 2 di 7 - Note depositate il 12.11.2025 per e CP_3 Controparte_4
- Note depositate il 20.11.2025 per;
CP_1
- Note depositate il 17.11.2025 per CP_2
- Comparse di costituzione per GE . Controparte_8 Controparte_9
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3.05.2021 l'Avv. AN NE evocava in giudizio e , oltre ai creditori intervenuti e CP_3 Controparte_4 Parte_1
per ivi sentire revocare e/o annullare l'ordinanza resa in data 9.02.2021 CP_5
nell'ambito dell'espropriazione mobiliare n. 431/2019 R.G.E., con cui il G.E. stabiliva importi, graduazione e modalità di assegnazione delle somme pignorate presso i terzi (canoni di locazione).
Più precisamente, con ordinanza di assegnazione del 27.10.2020 il G.E. assegnava al creditore procedente AN NE il 50% dei canoni mensili corrisposti dai terzi pignorati Stefy AI Style, (debitori di e CP_8 CP_10 CP_3 [...]
pro quota per il 50%), fino a concorrenza della somma di “€ 102.125,00 nei confronti CP_4
di di cui € 12.800,00 in solido fra e oltre agli interessi CP_3 CP_3 Controparte_4 come da titolo ed alle spese del processo esecutivo liquidate in € 459,37 per spese ed € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettarie, alla tassa di registrazione ed alle spese successive occorrende”, attribuendo ai creditori intervenuti e CP_5
il restante 50% dei canoni (25% ciascuno). Parte_1
L'ordinanza veniva opposta sia dall'Avv. NE che dai debitori.
Il primo si doleva dell'assegnazione parziale delle somme perché il G.E. non aveva ritenuto provato il privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2) c.c. chiedendo, altresì, di specificare la natura e l'entità degli interessi, quali interessi ex art. 1284 c. 4° c.c. al tasso della L.
231/2000.
I debitori si dolevano dell'assegnazione delle somme di pertinenza di (50% Controparte_4
dei canoni di locazione), chiedendo di disporre, una volta pagato il debito di € 12.800,00, la restituzione del 50 % dei canoni.
Il G.E. decideva sulle opposizioni ex art. 617 c.p.c. giusta ordinanza del 9.02.2021, con la quale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ribadiva la non riconoscibilità, allo stato degli atti, del privilegio ex art. 2751 bis n. 2) c.c., e accoglieva in parte l'opposizione dei debitori, riducendo la ripartizione delle somme in favore dell'Avv. NE nel minor importo di € 12.800,00 e disponendo che, raggiunto il predetto importo, la quota del 50%
pagina 3 di 7 dei canoni in suo favore si sarebbe ridotta alla minor quota del 25%, con contestuale incremento della quota spettante agli creditori intervenuti e CP_5 Parte_1
nella misura del 12,5% ciascuno.
L'Avv. NE instaurava quindi la presente fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, evocando in giudizio i debitori e e i creditori e . CP_4 CP_3 CP_1 CP_5
Si celebrava un'ulteriore fase sommaria, esitata nel rigetto dell'istanza di sospensione ribadita dall'opponente, giusta ordinanza del 16.09.2021.
La causa, istruita in via documentale, veniva assunta in decisione con termine per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., all'esito delle quali veniva nuovamente rimessa in istruttoria previo rilievo della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, con onere imposto in capo all'attore opponente, entro il termine perentorio del 30.04.2025.
Quest'ultimo provvedeva ad estendere il contraddittorio verso , GE CP_10 [...]
, titolare dell'impresa individuale FI AI. La Controparte_8 Controparte_9
notifica verso il primo si perfezionava il 29.04.2025. Le due imprese si costituivano in data
9.06.2025 e 10.06.2025, entrambe rimettendosi a giustizia sull'esito dell'opposizione.
All'udienza del 30.09.2025 fissata per la prosecuzione, i debitori eccepivano che il contraddittorio non era stato esteso nei confronti di tutti terzi pignorati, e chiedevano dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 307 co. 3 c.p.c.; in subordine, che la causa fosse trattenuta in decisione in base agli atti già depositati, essendo stata rimessa in istruttoria solo ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
L'opponente contestava detto rilievo e chiedeva anch'egli che la causa fosse trattenuta in decisione.
e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Parte_1 CP_2
Con ordinanza del 27.10.2025, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del
30.09.2025, la scrivente tratteneva la causa in decisione, salvo poi fissare apposita udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per consentire ai creditori di precisare le conclusioni, come richiesto.
La causa, previo deposito di brevi note conclusive, è stata discussa all'odierna udienza.
***
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di essendosi perfezionata la CP_10 notifica nei suoi confronti in data 29.04.2025, entro il termine perentorio disposto giusta ordinanza del 20.03.2025.
In merito all'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. deve osservarsi – esaminato il fascicolo n. 431/2019 R.G.E. acquisito agli atti, giusta ordinanza del 21.05.2024 – che l'Avv.
NE notificò atto di pignoramento ai debitori e ai seguenti terzi debitori:
pagina 4 di 7 1) CP_12
2) Controparte_13
3) CP_10
4) Controparte_14
5) CP_15
6) CP_16
7) CP_17
8) Controparte_18
9) Controparte_19
10) Controparte_20
11) Controparte_21
12) CP_22
La più recente giurisprudenza di legittimità, invocando "ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza" - e superando il precedente, contrario orientamento espresso, da ultimo, da Cass. n.
10813 del 2020 - ha sancito che "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato" (cfr. Cass. n. 13533 del 2021).
Infatti, secondo la Corte, anche qualora “in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento”; pertanto il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi sempre, senza distinzioni di sorta, giacché il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi che “staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi
"indifferente" per il terzo pignorato”.
Tra le fattispecie menzionate dalla Corte vi è sia l'ipotesi del terzo che, dopo il pignoramento, adempie la propria obbligazione nelle mani dell'originario creditore (“costui pagherebbe male, e avrebbe per ciò solo interesse all'esito dell'accertamento dell'insussistenza del credito per cui si procede o dell'irregolarità della procedura”), sia quella del terzo pignorato che adempie nelle mani del creditore procedente prima ancora della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione;
anch'egli avrebbe interesse all'esito dell'opposizione perché il rigetto di questa salvaguarderebbe l'efficacia liberatoria del suddetto pagamento.
Pertanto, come testualmente indicato dalla Corte, l'atteggiamento assunto dal terzo dopo il pignoramento è irrilevante, di talché nemmeno rileva – come osservato dall'opponente nel pagina 5 di 7 corso dell'udienza del 30.09.2025 – se e chi fra i terzi pignorati abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
In conclusione, richiamata l'ordinanza del 20.03.2025 contenente l'ordine di “integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati di cui alla ordinanza di assegnazione opposta”, considerato che quest'ultima (ordinanza 9.02.2021, ma così anche la precedente ordinanza
27.10.2020) indicava nell'intestazione delle parti “terzo pignorato:
[...]
Controparte_23
[...]
Controparte_14
[...]
Controparte_24
[...]
[...] [...]
Controparte_25
[...]
[...]
”
[...]
ed osservato che il contraddittorio è stato esteso solo nei confronti di , GE CP_10 [...]
, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Controparte_8 Controparte_9
Infatti, l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario produce l'effetto immediato dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2 c.p.c. e dell'art. 307, co. 3, c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
3. In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente.
Nel caso di specie, infatti, anche in presenza di una pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., è possibile individuare nell'attore la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite, per non aver questi dato corretto seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Occorre infatti considerare che solo l'attore poteva ritenersi onerato dell'integrazione del contraddittorio, avendo l'ordinanza del 20.03.2025 posto a suo carico tale incombente ed pagina 6 di 7 essendo egli la sola parte ad aver interesse ad impedire l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, ed il conseguente consolidamento degli effetti dell'ordinanza di assegnazione impugnata.
Le spese vanno liquidate in favore delle parti costituite che hanno chiesto la refusione delle spese di lite - ad eccezione dei terzi pignorati, che non hanno svolto difese e si sono rimessi a giustizia sull'esito dell'opposizione - come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in base allo scaglione del valore di riferimento, ai medi tariffari per la fase introduttiva, trattazione e decisoria, assente l'attività istruttoria, con la precisazione che detti importi saranno limitati a quanto indicato nelle note spese depositate dalle parti se inferiori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) condanna l'attore opponente a rifondere agli avvocati GIAN LUCA ALTINI e GIUSEPPE
LENZINI, dichiaratisi antistatari, le spese processuali che liquida complessivamente in Euro
7.616,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
3) condanna l'attore opponente a rifondere a e spese processuali Controparte_5 che liquida complessivamente in Euro 7.616,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
4) condanna l'attore opponente a rifondere a CP_6 CP_7
le spese processuali che liquida complessivamente in Euro 5.077,00 per
[...] onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ravenna, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
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