Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/01/2026, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7076 del 2025, proposto da Cecilia Frielingsdorf, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Scientifico Righi Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti amministrativi opposto con provvedimento del 12.5.2025, nonché degli atti connessi, e il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a ottenere copia del documento richiesto con l’istanza di accesso dell’11.5.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo Scientifico Righi Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. RO AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 24.11.2025, la ricorrente ha rappresentato che, a seguito della dichiarazione della Dirigente f.f. dell’Istituto resistente in merito alla non reperibilità del documento oggetto della istanza di accesso (cfr. la nota del 13.6.2025), è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del giudizio.
2. Di tanto al Collegio non resta che prendere atto e provvedere in conformità, con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
4. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES MA, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO AN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AN RO | ES MA |
IL SEGRETARIO