Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14138/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 14138/2022 R.G. promossa da c.f. (avv. MANZILLO Parte_1 C.F._1
WERNER)
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. LOSI ALBERTO) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito regolamentare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le
1
2) La figlia minore resta collocata anagraficamente ed in via Per_1
preferenziale presso la madre nella casa coniugale sita in Poncarale (BS), Cascina San
Bernardo n. 28, che viene assegnata con tutti gli arredi alla signora . CP_1
3) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia : Parte_1 Per_1
• tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) nei quali pernotterà presso il padre;
• a fine settimana alternati, dalle 9:00 del sabato (se non si reca a scuola) sino Per_1
alle ore 21:00 della domenica;
• le vacanze natalizie: saranno divise a metà, con alternanza, di anno in anno, dei giorni di Natale e Capodanno;
• le vacanze pasquali: saranno divise a metà, con alternanza, di anno in anno, dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
• durante le vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da programmare con la signora entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
CP_1
• comunque, ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente agli impegni ed alle esigenze della figlia minore, previ opportuni accordi con la madre.
4) Il signor provvederà a versare alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , un assegno
[...] Per_1
mensile di euro 600,00= (rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) entro il giorno 10 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
5) Il signor provvederà a versare alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne , non
[...] Per_2
economicamente autosufficiente, un assegno mensile di euro 300,00= (rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) entro il giorno 10 di ogni mese.
Il signor si farà carico in via esclusiva anche delle spese relative Parte_1 al canone di locazione dell'immobile universitario del figlio e di ogni eventuale ulteriore relativa spesa (es.: utenze, spese condominiali ecc.), alle spese per le rette universitarie e libri e a tutte le spese relative all'autovettura dallo stesso utilizzata.
2 Le ulteriori spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
6) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al proprio mantenimento.
7) I benefici di cui all'Assegno Unico verranno percepiti dalla signora CP_1
[...]
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
9) Spese legali compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Poncarale in data 30 ottobre 1999 (atto n. 11 parte II serie A) e sono genitori di (9 ottobre 2002) e Per_2
(25 gennaio 2008). Per_1
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti consequenziali relativi all'affidamento della prole e ai profili di carattere economico.
La parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio in data 24 marzo 2023.
All'udienza presidenziale non è stato possibile raggiungere un accordo.
Di conseguenza, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è transitata dinanzi al giudice istruttore.
In seguito, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa e hanno precisato le conclusioni in forma congiunta.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
3 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poncarale di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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