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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 697/2023 R.G. promossa da
- (C.F. ) con sede in Catania, in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giovanni Gurrieri,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in Catania, via Orto Limoni n. 46
APPELLANTE
CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Ferraù, C.F._3
elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Catania, Via Nicola Coviello n. 16
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1469/2023 pubblicata il 3.4.2023,
pronunciata nel procedimento n. 18.744/2018 RG, definitivamente pronunciando,
rigettava la domanda di cui all'atto di citazione, proposta da avente ad Parte_1
oggetto il ripristino dei luoghi relativi alla sua proprietà ed al risarcimento dei danni da limitata godibilità dell'immobile e la condannava a rifondere alle convenute, in solido, le spese di lite ed oneri accessori.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 17.5.23. Parte_1
Si sono costitute e ed Controparte_1 Controparte_2 CP_2
hanno domandato dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc,
comunque il rigetto, spese vinte.
Dopo un rinvio per questioni d'ufficio, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.9.2025, senza termine per note conclusionali, già concesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'errore materiale, contenuto nella sentenza di primo grado relativo al numero di ruolo generale della causa.
L'appellante chiede la correzione di detto errore, in quanto il numero di ruolo generale della causa di prime cure, indicato nella relativa sentenza, qui appellata, era in realtà 18.744/2018 e non 18.144/2018.
L'istanza, che non costituisce motivo di appello e ne deve rimanere distinta (Cass. n.
7706/03; n. 5405/82, n. 12574/91) è fondata e la Corte emenda l'errore come in dispositivo.
Il secondo ed il terzo motivo di appello si esaminano congiuntamente attesta l'evidente connessione, logica e giuridica, corrente tra essi.
2 Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto condominiale lo spazio antistante la via Quieta dal civico n. 24 al civico n. 48.
Sostiene l'appellante che nella planimetria a colori allegata all'atto notaio Per_1
del 7.7.1969, contrariamente a quanto si legge in sentenza, gli spazi in contestazione
(marciapiede o zona di calpestio pedonale frontistante gli accessi ai vari numeri civici), non essendo colorati in rosso, sono rimasti nell'esclusiva disponibilità delle odierne appellate, non sono condominiali in deroga all'articolo 1117 c.c., a prescindere dalla loro destinazione a spazi condominiali destinati all'accesso ai diversi numeri civici.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha considerato il riconoscimento della proprietà da parte delle appellate né altri elementi conducenti alla proprietà esclusiva degli spazi in questione.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha tenuto in considerazione, ai fini del difetto di legittimazione passiva delle appellate quanto dalle medesime dedotto a p. 5 della comparsa di costituzione, ma in realtà le stesse, a pag. 2 dello stesso atto hanno eccepito il parziale difetto di legittimazione passiva, in quanto hanno sostenuto la loro proprietà esclusiva dei marciapiedi antistanti le botteghe e gli edifici di via
Quieta nonché di quelli antistanti gli edifici di via Torino n.ri 51 e 53.
Prosegue nel senso che le odierne appellate hanno avanzato istanza di Pt_1
chiamata di terzo nei confronti dei condomini di via Quieta n. 30 e 42, sostenendo che essi vantano non la proprietà ma soltanto una servitù di passaggio sui marciapiedi antistanti gli accessi agli edifici o botteghe.
3 Inoltre, deduce che nella fase di merito le appellate hanno eccepito il difetto Pt_1
di legittimazione passiva.
Continua l'appellante nel senso che se è vero, come rilevato dal primo giudice, che agli atti non si rinviene la relazione di CTU espletata nel procedimento 97-B/2001
del Tribunale di Catania è altrettanto vero che l'ordinanza del 24.7.2001 depositata nel procedimento 6570/2017 RG, prodotta nel fascicolo 18744/2018 RG ne riporta parti salienti. In detta ordinanza si legge che “nessuna parte comune è indicata lungo il contorno esterno del fabbricato” e dunque essa doveva ritenersi rimasta in proprietà esclusiva dei costruttori/venditori: le infiltrazioni accertate all'interno della rimessa (oggi di proprietà provengono proprio da dette aree CP_2 Pt_1
esterne.
Quindi, secondo , già dal 2001 sarebbe stato accertato, giudiziariamente, che Pt_1
dette parti sono di proprietà esclusiva e non condominiale.
I motivi sono infondati.
Pare opportuno a questa Corte rammentare in limine alcune decisioni che regolano i principi nella materia che ci occupa.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza del 7/7/1993, n.7449, ha precisato che l'articolo 1117 c.c. non contiene una presunzione di comunione, vincibile con ogni mezzo, bensì indica che i beni ivi elencati sono comuni e che l'unico modo per escludere la comunione è il titolo. Inoltre, le SS.UU. hanno precisato che, in ogni caso, una cosa non può rientrare nel novero di quelle comuni se serva per le sue caratteristiche strutturali soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di un autonomo diritto di proprietà.
4 Più di recente la Cassazione ha precisato che la prova contraria all'appartenenza di un bene al novero delle parti comuni deve essere fornita in modo chiaro e univoco,
attraverso una espressa riserva di proprietà contenuta nel primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario (Cass., II, 2/12/2024, n. 30791;
23/10/2024, n. 27481)
Rileva pure, nelle predette sentenze ed in quella che si indica appena infra, che la c.d.
“presunzione di condominialità” deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto (Cass., II, 29/11/2024,
n. 30713).
Infine, Cassazione, II, 27/2/2023, n. 5850 specifica che l'art. 1117 c.c. fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene che può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.
Premessi dunque i principi fondamentali tracciati dalla giurisprudenza, questa Corte
esamina di seguito il primo atto di vendita concernente il complesso edilizio in questione, cioè l'atto per notaio del 7 luglio 1969, pagine 4/6, in particolare Per_1
laddove i venditori si riservano la proprietà: 1) sugli ingressi carrai e sulle relative scivole di accesso al piano cantinato, anch'esso di loro proprietà; 2) sul cortile interno costituente la copertura del piano botteghe;
3) sulla terrazza dell'edificio.
5 Lo stesso atto assicura comunque ai condomini alcuni diritti per un normale utilizzo a servizio delle proprietà esclusive.
Quindi, detto atto notarile, a pagina 6, rinvia alla planimetria allegata sub A ai fini
“della migliore individuazione della situazione dei luoghi, specie ai fini della delimitazione degli spazi comuni”, spazi comuni indicati con la coloritura in rosso.
In detta planimetria i marciapiedi al confine con le vie pubbliche, per gran parte sottostante i balconi dei relativi edifici residenziali, destinati naturalmente all'accesso a questi ultimi, marciapiedi che a loro volta fungono da copertura ai locali seminterrati in questione non sono colorati in rosso e quindi, in teoria,
dovrebbero essere rimasti in proprietà esclusiva secondo il rinvio della parte descrittiva dell'atto.
Sempre a pagina 6 l'atto notarile elenca i beni che rimangono comuni, tra cui portoni, androni, scale, ascensori, autoclave, riscaldamento, locale portineria e
“quant'altro previsto dalla legge sul condominio”.
La Corte, al riguardo, ritiene, in applicazione della giurisprudenza di cui sopra, che occorre tener conto di quanto appresso: 1) l'atto notaio del 1969 non risulta Per_1
né chiaro né univoco attesa l'evidente incongruenza tra le tre riserve di proprietà, che non comprendono i marciapiedi oggetto di causa, e quanto risulta nella planimetria;
2) come risulta anche dalla CTU resa dall'ing. gli spazi in Persona_2
questione sono per loro natura destinati all'accesso agli edifici che vi prospettano e quindi al transito dei condomini relativi e delle persone che comunque vi possono accedere;
3) siffatta circostanza determina la proprietà in capo al , CP_3
dovendosi escludere, per converso, che detti spazi possano ricondursi all'utilità di
6 uno o alcuni soltanto dei condomini;
4) l'atto predetto rinvia comunque, quale clausola di rinvio, agli spazi comuni previsti dalla “legge sul condominio”.
Il riconoscimento parziale della proprietà in capo alle appellate che si legge nella loro comparsa di risposta in fase cautelare è incompatibile con quanto sopra argomentato dalla Corte sulla base della giurisprudenza in materia e quindi costituisce una mera convinzione delle medesime, giuridicamente irrilevante e comunque in contrasto con i principi giurisprudenziali e con le circostanze sopra precisate.
Da tanto consegue, a mente di questa Corte, che le odierne appellate difettano di legittimazione passiva in quanto i beni oggetto di causa, che fungono da copertura alla proprietà della società appellata e da cui derivano le infiltrazioni in questione,
sono di proprietà CP_4
Il quarto motivo di appello, con il quale si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non si è pronunciato in ordine alle domande di esecuzione dei lavori di ripristino del marciapiede e di risarcimento dei danni, rimane evidentemente assorbito dalla decisione sui due precedenti motivi.
Con il quinto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha statuito sulle spese di lite del primo grado.
Il motivo rimane assorbito dall'esito negativo dell'appello, il cui esito favorevole era posto a fondamento della censura della società appellante.
*****
7 Rimangono, infine, da regolare le spese di questo grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore di Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_2
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, importi minimi, tenuto conto della sola questione dibattuta, relativa alla legittimazione passiva, nonché tenuto conto dell'attività svolta.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.540,00, di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per quella introduttiva,
euro 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 851,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 697/2023 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, Parte_1
sentenza n. 1469/2023 pubblicata il 3.4.2023.
Condanna a pagare a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese di questo grado di giudizio, sopra quantificate in CP_2
complessivi euro 2.540,00, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA
come per legge.
8 Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Accoglie l'istanza di correzione di errore materiale relativa al numero di ruolo generale del procedimento di primo grado indicato nella relativa sentenza, che deve intendersi 18.744/2018 anziché 18.144/2018 e si dispone, ai sensi dell'articolo 196
quinquies disp. att. del c.p.c., che il cancelliere competente formi un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscriva digitalmente e lo inserisca nel fascicolo informatico.
Così deciso in Catania il 19 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi mediante applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 697/2023 R.G. promossa da
- (C.F. ) con sede in Catania, in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giovanni Gurrieri,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in Catania, via Orto Limoni n. 46
APPELLANTE
CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Ferraù, C.F._3
elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Catania, Via Nicola Coviello n. 16
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1469/2023 pubblicata il 3.4.2023,
pronunciata nel procedimento n. 18.744/2018 RG, definitivamente pronunciando,
rigettava la domanda di cui all'atto di citazione, proposta da avente ad Parte_1
oggetto il ripristino dei luoghi relativi alla sua proprietà ed al risarcimento dei danni da limitata godibilità dell'immobile e la condannava a rifondere alle convenute, in solido, le spese di lite ed oneri accessori.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 17.5.23. Parte_1
Si sono costitute e ed Controparte_1 Controparte_2 CP_2
hanno domandato dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc,
comunque il rigetto, spese vinte.
Dopo un rinvio per questioni d'ufficio, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.9.2025, senza termine per note conclusionali, già concesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'errore materiale, contenuto nella sentenza di primo grado relativo al numero di ruolo generale della causa.
L'appellante chiede la correzione di detto errore, in quanto il numero di ruolo generale della causa di prime cure, indicato nella relativa sentenza, qui appellata, era in realtà 18.744/2018 e non 18.144/2018.
L'istanza, che non costituisce motivo di appello e ne deve rimanere distinta (Cass. n.
7706/03; n. 5405/82, n. 12574/91) è fondata e la Corte emenda l'errore come in dispositivo.
Il secondo ed il terzo motivo di appello si esaminano congiuntamente attesta l'evidente connessione, logica e giuridica, corrente tra essi.
2 Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto condominiale lo spazio antistante la via Quieta dal civico n. 24 al civico n. 48.
Sostiene l'appellante che nella planimetria a colori allegata all'atto notaio Per_1
del 7.7.1969, contrariamente a quanto si legge in sentenza, gli spazi in contestazione
(marciapiede o zona di calpestio pedonale frontistante gli accessi ai vari numeri civici), non essendo colorati in rosso, sono rimasti nell'esclusiva disponibilità delle odierne appellate, non sono condominiali in deroga all'articolo 1117 c.c., a prescindere dalla loro destinazione a spazi condominiali destinati all'accesso ai diversi numeri civici.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha considerato il riconoscimento della proprietà da parte delle appellate né altri elementi conducenti alla proprietà esclusiva degli spazi in questione.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha tenuto in considerazione, ai fini del difetto di legittimazione passiva delle appellate quanto dalle medesime dedotto a p. 5 della comparsa di costituzione, ma in realtà le stesse, a pag. 2 dello stesso atto hanno eccepito il parziale difetto di legittimazione passiva, in quanto hanno sostenuto la loro proprietà esclusiva dei marciapiedi antistanti le botteghe e gli edifici di via
Quieta nonché di quelli antistanti gli edifici di via Torino n.ri 51 e 53.
Prosegue nel senso che le odierne appellate hanno avanzato istanza di Pt_1
chiamata di terzo nei confronti dei condomini di via Quieta n. 30 e 42, sostenendo che essi vantano non la proprietà ma soltanto una servitù di passaggio sui marciapiedi antistanti gli accessi agli edifici o botteghe.
3 Inoltre, deduce che nella fase di merito le appellate hanno eccepito il difetto Pt_1
di legittimazione passiva.
Continua l'appellante nel senso che se è vero, come rilevato dal primo giudice, che agli atti non si rinviene la relazione di CTU espletata nel procedimento 97-B/2001
del Tribunale di Catania è altrettanto vero che l'ordinanza del 24.7.2001 depositata nel procedimento 6570/2017 RG, prodotta nel fascicolo 18744/2018 RG ne riporta parti salienti. In detta ordinanza si legge che “nessuna parte comune è indicata lungo il contorno esterno del fabbricato” e dunque essa doveva ritenersi rimasta in proprietà esclusiva dei costruttori/venditori: le infiltrazioni accertate all'interno della rimessa (oggi di proprietà provengono proprio da dette aree CP_2 Pt_1
esterne.
Quindi, secondo , già dal 2001 sarebbe stato accertato, giudiziariamente, che Pt_1
dette parti sono di proprietà esclusiva e non condominiale.
I motivi sono infondati.
Pare opportuno a questa Corte rammentare in limine alcune decisioni che regolano i principi nella materia che ci occupa.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza del 7/7/1993, n.7449, ha precisato che l'articolo 1117 c.c. non contiene una presunzione di comunione, vincibile con ogni mezzo, bensì indica che i beni ivi elencati sono comuni e che l'unico modo per escludere la comunione è il titolo. Inoltre, le SS.UU. hanno precisato che, in ogni caso, una cosa non può rientrare nel novero di quelle comuni se serva per le sue caratteristiche strutturali soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di un autonomo diritto di proprietà.
4 Più di recente la Cassazione ha precisato che la prova contraria all'appartenenza di un bene al novero delle parti comuni deve essere fornita in modo chiaro e univoco,
attraverso una espressa riserva di proprietà contenuta nel primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario (Cass., II, 2/12/2024, n. 30791;
23/10/2024, n. 27481)
Rileva pure, nelle predette sentenze ed in quella che si indica appena infra, che la c.d.
“presunzione di condominialità” deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto (Cass., II, 29/11/2024,
n. 30713).
Infine, Cassazione, II, 27/2/2023, n. 5850 specifica che l'art. 1117 c.c. fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene che può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.
Premessi dunque i principi fondamentali tracciati dalla giurisprudenza, questa Corte
esamina di seguito il primo atto di vendita concernente il complesso edilizio in questione, cioè l'atto per notaio del 7 luglio 1969, pagine 4/6, in particolare Per_1
laddove i venditori si riservano la proprietà: 1) sugli ingressi carrai e sulle relative scivole di accesso al piano cantinato, anch'esso di loro proprietà; 2) sul cortile interno costituente la copertura del piano botteghe;
3) sulla terrazza dell'edificio.
5 Lo stesso atto assicura comunque ai condomini alcuni diritti per un normale utilizzo a servizio delle proprietà esclusive.
Quindi, detto atto notarile, a pagina 6, rinvia alla planimetria allegata sub A ai fini
“della migliore individuazione della situazione dei luoghi, specie ai fini della delimitazione degli spazi comuni”, spazi comuni indicati con la coloritura in rosso.
In detta planimetria i marciapiedi al confine con le vie pubbliche, per gran parte sottostante i balconi dei relativi edifici residenziali, destinati naturalmente all'accesso a questi ultimi, marciapiedi che a loro volta fungono da copertura ai locali seminterrati in questione non sono colorati in rosso e quindi, in teoria,
dovrebbero essere rimasti in proprietà esclusiva secondo il rinvio della parte descrittiva dell'atto.
Sempre a pagina 6 l'atto notarile elenca i beni che rimangono comuni, tra cui portoni, androni, scale, ascensori, autoclave, riscaldamento, locale portineria e
“quant'altro previsto dalla legge sul condominio”.
La Corte, al riguardo, ritiene, in applicazione della giurisprudenza di cui sopra, che occorre tener conto di quanto appresso: 1) l'atto notaio del 1969 non risulta Per_1
né chiaro né univoco attesa l'evidente incongruenza tra le tre riserve di proprietà, che non comprendono i marciapiedi oggetto di causa, e quanto risulta nella planimetria;
2) come risulta anche dalla CTU resa dall'ing. gli spazi in Persona_2
questione sono per loro natura destinati all'accesso agli edifici che vi prospettano e quindi al transito dei condomini relativi e delle persone che comunque vi possono accedere;
3) siffatta circostanza determina la proprietà in capo al , CP_3
dovendosi escludere, per converso, che detti spazi possano ricondursi all'utilità di
6 uno o alcuni soltanto dei condomini;
4) l'atto predetto rinvia comunque, quale clausola di rinvio, agli spazi comuni previsti dalla “legge sul condominio”.
Il riconoscimento parziale della proprietà in capo alle appellate che si legge nella loro comparsa di risposta in fase cautelare è incompatibile con quanto sopra argomentato dalla Corte sulla base della giurisprudenza in materia e quindi costituisce una mera convinzione delle medesime, giuridicamente irrilevante e comunque in contrasto con i principi giurisprudenziali e con le circostanze sopra precisate.
Da tanto consegue, a mente di questa Corte, che le odierne appellate difettano di legittimazione passiva in quanto i beni oggetto di causa, che fungono da copertura alla proprietà della società appellata e da cui derivano le infiltrazioni in questione,
sono di proprietà CP_4
Il quarto motivo di appello, con il quale si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non si è pronunciato in ordine alle domande di esecuzione dei lavori di ripristino del marciapiede e di risarcimento dei danni, rimane evidentemente assorbito dalla decisione sui due precedenti motivi.
Con il quinto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha statuito sulle spese di lite del primo grado.
Il motivo rimane assorbito dall'esito negativo dell'appello, il cui esito favorevole era posto a fondamento della censura della società appellante.
*****
7 Rimangono, infine, da regolare le spese di questo grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore di Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_2
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, importi minimi, tenuto conto della sola questione dibattuta, relativa alla legittimazione passiva, nonché tenuto conto dell'attività svolta.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.540,00, di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per quella introduttiva,
euro 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 851,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 697/2023 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, Parte_1
sentenza n. 1469/2023 pubblicata il 3.4.2023.
Condanna a pagare a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese di questo grado di giudizio, sopra quantificate in CP_2
complessivi euro 2.540,00, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA
come per legge.
8 Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Accoglie l'istanza di correzione di errore materiale relativa al numero di ruolo generale del procedimento di primo grado indicato nella relativa sentenza, che deve intendersi 18.744/2018 anziché 18.144/2018 e si dispone, ai sensi dell'articolo 196
quinquies disp. att. del c.p.c., che il cancelliere competente formi un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscriva digitalmente e lo inserisca nel fascicolo informatico.
Così deciso in Catania il 19 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi mediante applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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