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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SIi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5735 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da:
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SPAGNA) il 19/05/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato NEGRO SONIA
MELISSA contro
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MAROTTI ALESSANDRA
e con l'intervento volontario di
, c.f. nato a [...] in data [...] CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avvocato LOLLO MARTINA
nonchè con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni congiunte dei ricorrenti come da verbale del 18/02/2025: I coniugi, stante l'intervenuto accordo, chiedono che sia pronunciata la loro separazione, senza alcun addebito, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi determinano in euro 1.500,00 mensili l'importo dovuto a titolo di mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma economicamente non CP_2
autosufficiente, da pagarsi con le seguenti modalità:
a) con decorrenza dalla data della domanda sino al mese di febbraio 2025 compreso, dando atto che il sig. ha anticipato il mantenimento per il figlio, la CP_1
signora accetta di versare la somma di euro 11.250,00 quale differenza a suo Pt_1
carico, con pagamento che sarà effettuato direttamente al figlio, in due soluzioni, una entro fine febbraio 2025 e l'altra entro fine marzo 2025;
b) per il periodo successivo e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , i signori e provvederanno al mantenimento CP_2 Pt_1 CP_2
ordinario del figlio versando direttamente allo stesso, entro il giorno uno di ogni mese, un assegno di euro 1.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che, per quanto riguarda l'impegno del padre, esso decorrerà dal mese di giugno 2026;
3) i genitori si fanno carico, per la quota del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative al figlio con l'osservanza del Protocollo del Tribunale di Vicenza;
CP_2
4) spese di lite compensate tra tutte le parti.
I coniugi chiedono che, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, la causa sia rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Conclusioni dell'intervenuto : Voglia il Tribunale adito, dichiarato CP_2 preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
1) In principalità e nel merito: rigettata ogni contraria istanza, accertato il diritto al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio SI maggiorenne CP_2
2 e non autosufficiente economicamente, in capo ai genitori dello stesso, porsi a carico dei SIi e la somma complessiva di € CP_1 Controparte_4
1.500,00 (millecinquecento/00) mensile, rivalutabile ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario in favore del SI , oltre alle spese straordinarie ovvero la CP_2
somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, ciascun genitore nella quota percentuale del 50% o in quella diversa che il Tribunale di Vicenza riterrà di giustizia, con il vincolo della solidarietà passiva;
2) In via istruttoria: si fa sin d'ora espressa riserva di ulteriori istanze, deduzioni e produzioni documentali nei termini normativamente previsti.
Con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 18/02/2025: Il figlio CP_2
propone che gli arretrati, che ammontano ad euro 11.250,00, siano versati direttamente a lui.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Spagna in data 24/07/1999 con , che il CP_1
matrimonio veniva successivamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza al n. 241, parte II, serie C, che l'unione era entrata in irreversibile crisi per i comportamenti denigratori ed umilianti del marito divenuti poi minacciosi e violenti, sottraendosi altresì, il ricorrente, agli obblighi di assistenza familiare, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale, con addebito al marito, chiedendo l'assegnazione della casa familiare, il contributo integrale a carico del marito per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , un contributo al mantenimento per sé stessa di Euro 500,00 Per_1 CP_2 Per_2 mensili oltre ad un contributo per l'affitto, sempre a suo favore, per l'importo di Euro
460,00 mensili. Chiedeva inoltre accertamenti circa i redditi effettivi del marito, eventualmente anche con ordine di esibizione.
In sede di prima udienza, fissata per il 27/02/2024, veniva disposta la rinotifica del ricorso e del decreto fissando nuova udienza per la comparizione delle parti il
3 06/06/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/05/2024 si costituiva che contestava integralmente quanto dedotto dalla ricorrente sostenendo CP_1
che la stessa si era allontanata dalla famiglia senza più occuparsi dell'assistenza e dell'accudimento dei figli, tutti minorenni, strumentalizzando peraltro questi ultimi anche per intrattenere una relazione extra coniugale già durante la convivenza con il marito per poi, appunto, allontanarsi definitivamente dalla casa familiare. Il resistente chiedeva, in particolare, la separazione dalla moglie alle seguenti condizioni: assegnazione della casa a favore del marito, un contributo al mantenimento dei figli e a carico della moglie per l'importo di Euro 750,00 per ciascun figlio oltre CP_2 Per_2
al 50% delle spese straordinarie, un contributo a favore del marito per l'importo di
Euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento nonché, in via riconvenzionale,
l'addebito della separazione alla moglie per gravi, reiterate e plurime violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio. Chiedeva infine anch'egli accertamenti circa la situazione patrimoniale e reddituale della moglie con ordine alla stessa di produrre in giudizio la relativa documentazione.
Le parti provvedevano successivamente al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 con le quali venivano ribadite le reciproche posizioni. All'udienza del 06/06/2024 i coniugi chiedevano termine per valutare una possibile soluzione conciliativa.
La causa veniva allo scopo rinviata all'udienza del 26/09/2024. In tale sede le parti insistevano sulle rispettive istanze chiedendo termine per documentare le più recenti e diverse necessità circa il mantenimento dei figli. Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice, precisato che circa il mantenimento dei figli e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti ma non CP_2 Per_2
conviventi con i genitori, non sussiste in capo alle parti legittimazione alcuna circa statuizioni nell'interessi dei figli, provvedeva all'ammissione delle prove nonché ex art. 210 c.p.c. ad ordinare alle parti di esibire documentazione reddituale aggiornata.
La causa veniva rinviata per l'esame della documentazione all'udienza del 18/02/2025.
Nelle more, con comparsa depositata in data 20/12/2024, interveniva volontariamente nel giudizio il figlio delle parti chiedendo di porsi a carico di entrambi i CP_2
4 genitori il mantenimento ordinario a suo favore per la somma complessiva di €
1.500,00 mensili oltre alle spese straordinarie, nella misura e secondo le percentuali a carico di ciascun genitore che il Tribunale riterrà di giustizia.
Conseguentemente all'intervento, il Giudice confermava l'udienza del 18/02/2025 assegnando alle parti termine per dedurre in ordine alle richieste del figlio CP_2
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi, discusse le ipotesi di una possibile soluzione conciliativa, davano atto di aver raggiunto un accordo chiedendo che venisse dichiarata la loro separazione alle condizioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori, in pari misura, l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio maggiorenne ma non CP_2
economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento ordinario, la somma complessiva mensile di euro 1.500,00 secondo le modalità ed i termini concordati tra le parti, anche con riferimento agli importi arretrati, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili e, comunque, rispondente alla precisa e legittima richiesta del figlio intervenuto CP_2
nel giudizio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Poiché entrambe le parti hanno precisato le conclusioni in maniera concorde devono ritenersi abbandonate ulteriori, diverse domande, proposte all'atto della costituzione
5 in giudizio e successivamente escluse, per espressa dichiarazione delle parti o perché incompatibili, dalle conclusioni congiunte dai coniugi definitivamente formulate.
Giacché in sede di verbale del 18/02/2025 i coniugi hanno chiesto che, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, la causa sia rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, anche in accoglimento delle domande dell'intervenuto così provvede: CP_2
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in Spagna in data 24/07/1999 con atto CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 241, parte
II, serie C, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SIi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5735 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da:
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SPAGNA) il 19/05/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato NEGRO SONIA
MELISSA contro
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MAROTTI ALESSANDRA
e con l'intervento volontario di
, c.f. nato a [...] in data [...] CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avvocato LOLLO MARTINA
nonchè con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni congiunte dei ricorrenti come da verbale del 18/02/2025: I coniugi, stante l'intervenuto accordo, chiedono che sia pronunciata la loro separazione, senza alcun addebito, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi determinano in euro 1.500,00 mensili l'importo dovuto a titolo di mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma economicamente non CP_2
autosufficiente, da pagarsi con le seguenti modalità:
a) con decorrenza dalla data della domanda sino al mese di febbraio 2025 compreso, dando atto che il sig. ha anticipato il mantenimento per il figlio, la CP_1
signora accetta di versare la somma di euro 11.250,00 quale differenza a suo Pt_1
carico, con pagamento che sarà effettuato direttamente al figlio, in due soluzioni, una entro fine febbraio 2025 e l'altra entro fine marzo 2025;
b) per il periodo successivo e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , i signori e provvederanno al mantenimento CP_2 Pt_1 CP_2
ordinario del figlio versando direttamente allo stesso, entro il giorno uno di ogni mese, un assegno di euro 1.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che, per quanto riguarda l'impegno del padre, esso decorrerà dal mese di giugno 2026;
3) i genitori si fanno carico, per la quota del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative al figlio con l'osservanza del Protocollo del Tribunale di Vicenza;
CP_2
4) spese di lite compensate tra tutte le parti.
I coniugi chiedono che, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, la causa sia rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Conclusioni dell'intervenuto : Voglia il Tribunale adito, dichiarato CP_2 preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
1) In principalità e nel merito: rigettata ogni contraria istanza, accertato il diritto al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio SI maggiorenne CP_2
2 e non autosufficiente economicamente, in capo ai genitori dello stesso, porsi a carico dei SIi e la somma complessiva di € CP_1 Controparte_4
1.500,00 (millecinquecento/00) mensile, rivalutabile ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario in favore del SI , oltre alle spese straordinarie ovvero la CP_2
somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, ciascun genitore nella quota percentuale del 50% o in quella diversa che il Tribunale di Vicenza riterrà di giustizia, con il vincolo della solidarietà passiva;
2) In via istruttoria: si fa sin d'ora espressa riserva di ulteriori istanze, deduzioni e produzioni documentali nei termini normativamente previsti.
Con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 18/02/2025: Il figlio CP_2
propone che gli arretrati, che ammontano ad euro 11.250,00, siano versati direttamente a lui.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Spagna in data 24/07/1999 con , che il CP_1
matrimonio veniva successivamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza al n. 241, parte II, serie C, che l'unione era entrata in irreversibile crisi per i comportamenti denigratori ed umilianti del marito divenuti poi minacciosi e violenti, sottraendosi altresì, il ricorrente, agli obblighi di assistenza familiare, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale, con addebito al marito, chiedendo l'assegnazione della casa familiare, il contributo integrale a carico del marito per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , un contributo al mantenimento per sé stessa di Euro 500,00 Per_1 CP_2 Per_2 mensili oltre ad un contributo per l'affitto, sempre a suo favore, per l'importo di Euro
460,00 mensili. Chiedeva inoltre accertamenti circa i redditi effettivi del marito, eventualmente anche con ordine di esibizione.
In sede di prima udienza, fissata per il 27/02/2024, veniva disposta la rinotifica del ricorso e del decreto fissando nuova udienza per la comparizione delle parti il
3 06/06/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/05/2024 si costituiva che contestava integralmente quanto dedotto dalla ricorrente sostenendo CP_1
che la stessa si era allontanata dalla famiglia senza più occuparsi dell'assistenza e dell'accudimento dei figli, tutti minorenni, strumentalizzando peraltro questi ultimi anche per intrattenere una relazione extra coniugale già durante la convivenza con il marito per poi, appunto, allontanarsi definitivamente dalla casa familiare. Il resistente chiedeva, in particolare, la separazione dalla moglie alle seguenti condizioni: assegnazione della casa a favore del marito, un contributo al mantenimento dei figli e a carico della moglie per l'importo di Euro 750,00 per ciascun figlio oltre CP_2 Per_2
al 50% delle spese straordinarie, un contributo a favore del marito per l'importo di
Euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento nonché, in via riconvenzionale,
l'addebito della separazione alla moglie per gravi, reiterate e plurime violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio. Chiedeva infine anch'egli accertamenti circa la situazione patrimoniale e reddituale della moglie con ordine alla stessa di produrre in giudizio la relativa documentazione.
Le parti provvedevano successivamente al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 con le quali venivano ribadite le reciproche posizioni. All'udienza del 06/06/2024 i coniugi chiedevano termine per valutare una possibile soluzione conciliativa.
La causa veniva allo scopo rinviata all'udienza del 26/09/2024. In tale sede le parti insistevano sulle rispettive istanze chiedendo termine per documentare le più recenti e diverse necessità circa il mantenimento dei figli. Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice, precisato che circa il mantenimento dei figli e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti ma non CP_2 Per_2
conviventi con i genitori, non sussiste in capo alle parti legittimazione alcuna circa statuizioni nell'interessi dei figli, provvedeva all'ammissione delle prove nonché ex art. 210 c.p.c. ad ordinare alle parti di esibire documentazione reddituale aggiornata.
La causa veniva rinviata per l'esame della documentazione all'udienza del 18/02/2025.
Nelle more, con comparsa depositata in data 20/12/2024, interveniva volontariamente nel giudizio il figlio delle parti chiedendo di porsi a carico di entrambi i CP_2
4 genitori il mantenimento ordinario a suo favore per la somma complessiva di €
1.500,00 mensili oltre alle spese straordinarie, nella misura e secondo le percentuali a carico di ciascun genitore che il Tribunale riterrà di giustizia.
Conseguentemente all'intervento, il Giudice confermava l'udienza del 18/02/2025 assegnando alle parti termine per dedurre in ordine alle richieste del figlio CP_2
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi, discusse le ipotesi di una possibile soluzione conciliativa, davano atto di aver raggiunto un accordo chiedendo che venisse dichiarata la loro separazione alle condizioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori, in pari misura, l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio maggiorenne ma non CP_2
economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento ordinario, la somma complessiva mensile di euro 1.500,00 secondo le modalità ed i termini concordati tra le parti, anche con riferimento agli importi arretrati, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili e, comunque, rispondente alla precisa e legittima richiesta del figlio intervenuto CP_2
nel giudizio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Poiché entrambe le parti hanno precisato le conclusioni in maniera concorde devono ritenersi abbandonate ulteriori, diverse domande, proposte all'atto della costituzione
5 in giudizio e successivamente escluse, per espressa dichiarazione delle parti o perché incompatibili, dalle conclusioni congiunte dai coniugi definitivamente formulate.
Giacché in sede di verbale del 18/02/2025 i coniugi hanno chiesto che, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, la causa sia rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, anche in accoglimento delle domande dell'intervenuto così provvede: CP_2
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in Spagna in data 24/07/1999 con atto CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 241, parte
II, serie C, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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