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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III SEZIONE CIVILE
Ordinanza 127 ter c.p.c
N. R.G. 7179/2024
Il Giudice, dr.ssa Ambra Alvano,
lette le note di trattazione scritta;
premesso che l'istante ha chiesto che il giudice disponga una consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., sebbene nel corpo dell'atto manifesti la volontà altresì di tentare la conciliazione della lite e provvedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni arrecati all'immobile di sua proprietà per fenomeni infiltrativi;
che dunque la domanda è qualificabile anche ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
rilevato che l'istante ha rappresentato l'intenzione di agire (nel futuro ed eventuale giudizio di merito) per il risarcimento dei danni medesimi;
constatata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte e della società Controparte_1
Controparte_2
ritenuto, in via preliminare, sussistere la propria competenza, trattandosi di causa dal valore indeterminabile;
che infatti l'indicazione del valore della causa ai fini della determinazione del contributo unificato riveste carattere esclusivamente fiscale, non producendo alcun effetto sul valore della controversia (si v.
Cass. Civ., sez. III, ord. n. 15714 del 13/07/2007) e ad ogni modo la parte ha integrato il contributo unificato previsto per le cause dal valore indeterminabile;
considerato, che l'istituto previsto dall'art. 696 bis c.p.c. assolve ad una duplice funzione, posto che esso, per un verso, come è reso palese dalla stessa rubrica della norma, tende, in un'ottica deflattiva del contenzioso, a favorire tra le parti la conciliazione di un'insorgenda controversia, mentre, per altro verso, è pur sempre volto a precostituire un mezzo di prova da produrre nel successivo giudizio di merito, qualora la conciliazione non riesca;
ritenuto, in particolare, che lo strumento processuale di cui all'art. 696 bis c.p.c. non abbia una natura cautelare, né quanto al profilo dell'urgenza (presupposto al contrario contemplato per l'atp di cui all'art. 696 c.p.c.), né quanto al profilo di valutazione del fumus boni iuris (da reputarsi incompatibile con lo spirito conciliativo del procedimento, che deve vedere le parti in posizione non sbilanciata da valutazioni anticipatone del giudice) - (cfr. in tal senso, ex plurimis, Tribunale
Milano, Ssez. VI, 24/04/2012); rilevato che, con riferimento alla funzione conciliativa, detta finalità deve costituire potenziale esito del procedimento, in funzione dell'attività peritale in concreto espletata, mentre non deve necessariamente preesistere allo svolgimento di detta attività la comune intenzione delle parti di addivenire ad una conciliazione (diversamente opinando, infatti, si lascerebbe alla discrezionalità del resistente l'applicabilità dell'istituto, consentendo allo stesso di paralizzare l'iniziativa dell'avversario con la sola manifestazione del proprio totale disinteresse rispetto ad una conciliazione); che le considerazioni che precedono rendono ultronea la valutazione della ricorrenza nel caso specifico del requisito dell'urgenza richiesta per il solo procedimento ex art. 696 c.p.c.; ritenuto che non vi siano ragioni che precludono, nella fattispecie,
l'espletamento della CTU sollecitata dalla ricorrente;
P.Q.M.
ammette il richiesto accertamento tecnico, e nomina quale CTU,
l'Ing. Controparte_3
sottopone al nominato c.t.u. i seguenti quesiti:
“Il CTU, dopo aver illustrato analiticamente il materiale a disposizione nel fascicolo:
a) verifichi la sussistenza della situazione di fatto lamentata in ricorso;
b) ne individui la causa;
c) determini i danni eventualmente subiti dal ricorrente;
d) individui gli interventi da adottare per l'eliminazione dei vizi, determinandone i relativi costi;
e) tenti la conciliazione della lite”; fissa per l'inizio delle operazioni peritali il giorno 26.3.2025 ore 10.00 sui luoghi di causa (o eventualmente differente giorno che il nominato CTU avrà cura di indicare nell'atto di giuramento); assegna alle parti termine fino al primo accesso per la nomina di consulenti di parte;
assegna al consulente termine di giorni sessanta per l'invio della relazione alle parti e a queste termine di giorni 15 dall'invio della relazione per far pervenire le proprie osservazioni al c.t.u., il quale depositerà la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse nei successivi 15 giorni dall'invio delle osservazioni;
dispone che il c.t.u. provveda ad inserire nel fascicolo telematico il proprio giuramento mediante deposito del modello allegato compilato e firmato digitalmente entro giorni 5 dalla nomina;
A tal fine la cancelleria abiliterà il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
assegna al CTU a titolo di acconto la somma di € 500,00, da versarsi a cura di parte ricorrente al primo sopralluogo.
Si comunichi alle parti costituite ed al c.t.u..
Il Giudice: dott. ssa Ambra Alvano TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
GIURAMENTO DEL CTU
ED INDICAZIONE IN MERITO ALLA DATA DI INIZIO
DELLE OPERAZIONI PERITALI
Il sottoscritto ________________ , nato a [...] , con studio in ____________ , indirizzo mail ___________ tel._____________ nominato CTU con ordinanza in data _______________, consapevole delle responsabilità civili e penali correlate all'incarico
DICHIARA di accettare l'incarico;
GIURA di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
INDICA quale possibile data di inizio delle operazioni peritali il giorno
___________ ore ______presso il proprio il proprio studio/presso i luoghi di causa___________________________________
SMCV, _______________________________
(Da sottoscrivere con firma digitale e depositare nel fascicolo telematico entro il termine assegnato dal giudice)
Si comunichi.
SMCV, 12.3.2025
Il Giudice
III SEZIONE CIVILE
Ordinanza 127 ter c.p.c
N. R.G. 7179/2024
Il Giudice, dr.ssa Ambra Alvano,
lette le note di trattazione scritta;
premesso che l'istante ha chiesto che il giudice disponga una consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., sebbene nel corpo dell'atto manifesti la volontà altresì di tentare la conciliazione della lite e provvedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni arrecati all'immobile di sua proprietà per fenomeni infiltrativi;
che dunque la domanda è qualificabile anche ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
rilevato che l'istante ha rappresentato l'intenzione di agire (nel futuro ed eventuale giudizio di merito) per il risarcimento dei danni medesimi;
constatata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte e della società Controparte_1
Controparte_2
ritenuto, in via preliminare, sussistere la propria competenza, trattandosi di causa dal valore indeterminabile;
che infatti l'indicazione del valore della causa ai fini della determinazione del contributo unificato riveste carattere esclusivamente fiscale, non producendo alcun effetto sul valore della controversia (si v.
Cass. Civ., sez. III, ord. n. 15714 del 13/07/2007) e ad ogni modo la parte ha integrato il contributo unificato previsto per le cause dal valore indeterminabile;
considerato, che l'istituto previsto dall'art. 696 bis c.p.c. assolve ad una duplice funzione, posto che esso, per un verso, come è reso palese dalla stessa rubrica della norma, tende, in un'ottica deflattiva del contenzioso, a favorire tra le parti la conciliazione di un'insorgenda controversia, mentre, per altro verso, è pur sempre volto a precostituire un mezzo di prova da produrre nel successivo giudizio di merito, qualora la conciliazione non riesca;
ritenuto, in particolare, che lo strumento processuale di cui all'art. 696 bis c.p.c. non abbia una natura cautelare, né quanto al profilo dell'urgenza (presupposto al contrario contemplato per l'atp di cui all'art. 696 c.p.c.), né quanto al profilo di valutazione del fumus boni iuris (da reputarsi incompatibile con lo spirito conciliativo del procedimento, che deve vedere le parti in posizione non sbilanciata da valutazioni anticipatone del giudice) - (cfr. in tal senso, ex plurimis, Tribunale
Milano, Ssez. VI, 24/04/2012); rilevato che, con riferimento alla funzione conciliativa, detta finalità deve costituire potenziale esito del procedimento, in funzione dell'attività peritale in concreto espletata, mentre non deve necessariamente preesistere allo svolgimento di detta attività la comune intenzione delle parti di addivenire ad una conciliazione (diversamente opinando, infatti, si lascerebbe alla discrezionalità del resistente l'applicabilità dell'istituto, consentendo allo stesso di paralizzare l'iniziativa dell'avversario con la sola manifestazione del proprio totale disinteresse rispetto ad una conciliazione); che le considerazioni che precedono rendono ultronea la valutazione della ricorrenza nel caso specifico del requisito dell'urgenza richiesta per il solo procedimento ex art. 696 c.p.c.; ritenuto che non vi siano ragioni che precludono, nella fattispecie,
l'espletamento della CTU sollecitata dalla ricorrente;
P.Q.M.
ammette il richiesto accertamento tecnico, e nomina quale CTU,
l'Ing. Controparte_3
sottopone al nominato c.t.u. i seguenti quesiti:
“Il CTU, dopo aver illustrato analiticamente il materiale a disposizione nel fascicolo:
a) verifichi la sussistenza della situazione di fatto lamentata in ricorso;
b) ne individui la causa;
c) determini i danni eventualmente subiti dal ricorrente;
d) individui gli interventi da adottare per l'eliminazione dei vizi, determinandone i relativi costi;
e) tenti la conciliazione della lite”; fissa per l'inizio delle operazioni peritali il giorno 26.3.2025 ore 10.00 sui luoghi di causa (o eventualmente differente giorno che il nominato CTU avrà cura di indicare nell'atto di giuramento); assegna alle parti termine fino al primo accesso per la nomina di consulenti di parte;
assegna al consulente termine di giorni sessanta per l'invio della relazione alle parti e a queste termine di giorni 15 dall'invio della relazione per far pervenire le proprie osservazioni al c.t.u., il quale depositerà la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse nei successivi 15 giorni dall'invio delle osservazioni;
dispone che il c.t.u. provveda ad inserire nel fascicolo telematico il proprio giuramento mediante deposito del modello allegato compilato e firmato digitalmente entro giorni 5 dalla nomina;
A tal fine la cancelleria abiliterà il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
assegna al CTU a titolo di acconto la somma di € 500,00, da versarsi a cura di parte ricorrente al primo sopralluogo.
Si comunichi alle parti costituite ed al c.t.u..
Il Giudice: dott. ssa Ambra Alvano TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
GIURAMENTO DEL CTU
ED INDICAZIONE IN MERITO ALLA DATA DI INIZIO
DELLE OPERAZIONI PERITALI
Il sottoscritto ________________ , nato a [...] , con studio in ____________ , indirizzo mail ___________ tel._____________ nominato CTU con ordinanza in data _______________, consapevole delle responsabilità civili e penali correlate all'incarico
DICHIARA di accettare l'incarico;
GIURA di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
INDICA quale possibile data di inizio delle operazioni peritali il giorno
___________ ore ______presso il proprio il proprio studio/presso i luoghi di causa___________________________________
SMCV, _______________________________
(Da sottoscrivere con firma digitale e depositare nel fascicolo telematico entro il termine assegnato dal giudice)
Si comunichi.
SMCV, 12.3.2025
Il Giudice