Articolo 7 della Legge 5 dicembre 1951, n. 1302
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 dicembre 1951
Art. 7.
Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1951