Art. 7.
Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.