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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12968 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 27560/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Guglielmi e Parte_1
EA OL, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Minieri, per procura allegata alla memoria di costituzione,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti EA Celletti e Paola Libbi, per procura allegata alla memoria di costituzione,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti EA Celletti e Paola Libbi, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTI
OGGETTO: unico centro di imputazione di interessi, impugnativa di licenziamento, risarcimento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 30/7/2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio le società Controparte_1
e esponendo:
[...] Controparte_1 Controparte_2
- che le società convenute costituiscono un unico centro di imputazione di interessi o comunque un gruppo di società collegate, facenti capo ai sigg.ri
, e che le amministrano e Parte_2 Parte_3 Parte_4 gestiscono, essendo proprietari delle quote sociali di tutte e tre,
- che l'attività imprenditoriale è unica e attiene alla commercializzazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza, con un unico sito internet, che indica un unico “ufficio amministrativo e logistica” in Via di Tor Vergata, “uno showroom in Via Tuscolana” e un
“punto vendita in Via Tripoli”,
- che le tre società hanno un unico dominio e-mail, uguali divise del personale, uguali linee commerciali,
- che è unica la gestione del personale, fatta dal medesimo studio di consulenza del lavoro, unica la pianificazione delle ferie tra tutti i dipendenti, unico il regolamento aziendale che tutti i dipendenti devono osservare, nonché del tutto promiscuo l'utilizzo dei lavoratori, adibiti indistintamente a mansioni in favore di tutte le società del gruppo e in tutte le sedi e sottoposti agli ordini dei tre soci e amministratori , e Parte_2 Parte_3
Parte_4
- che nonostante l'unico centro di imputazione di interessi giuridici occupi alle proprie dipendenze oltre 30 dipendenti, il passaggio dei lavoratori dall'una all'altra è regolamentato in modo che ciascuna società non superi mai la soglia dei 15 dipendenti,
- di essere stata assunta per la prima volta il 10/1/2022 dalla
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e CP_2 indeterminato, con inquadramento nel livello D2 del CCNL Metalmeccanica, in qualità di segretaria amministrativa, assegnata alla sede di Via di Tor Vergata;
- che il rapporto di lavoro veniva trasferito alla Controparte_1
essendole chiesto di rassegnare le proprie dimissioni l'11/5/2024 per
[...] essere riassunta il 13/5/2024 alle dipendenze di Controparte_1 sempre con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ma con inquadramento nel livello C1 del CCNL Metalmeccanica e orario organizzato su turni a settimane alternate dal lunedì al venerdì e dal martedì
2 al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, in qualità di impiegata amministrativa, assegnata al punto vendita di Via Tuscolana;
- di soffrire da molti anni di una grave sindrome ansioso depressiva, in ragione della quale la aveva autorizzata ad anticipare di 10 Parte_2 minuti l'orario di lavoro del martedì per recarsi in tempo alle sedute di psicoterapia;
- di avere sin dall'inizio svolto mansioni amministrative e di segreteria in favore di tutte le convenute, nel corso del tempo incrementate, tra l'altro, con la gestione dei social aziendali, unici per tutte le società del gruppo,
- che la gestione delle ferie dei dipendenti era accentrata in Pt_3
, formalmente amministratore unico della sola
[...] Controparte_1
- che nel dicembre 2024 la collega , dipendente di Pt_5 CP_1
la aveva avvisata del suo imminente periodo di ferie, durante il quale
[...] ella la avrebbe dovuta sostituire,
- che il 17/1/2025 era stata inviata, unitamente alle colleghe e Pt_5
, a seguire un corso di aggiornamento sull'utilizzo del Parte_6 nuovo gestionale operativo presso gli uffici della siti in Via Controparte_1 di Tor Vergata 440/b,
- che il 5/2/2025 le aveva comunicato il conferimento Parte_3 di un incarico aggiuntivo, dovendo ella recarsi una volta a settimana presso la sede di Via Tripoli 120/122, al fine di compilare le dichiarazioni;
CP_3
- di avere accettato, lamentando tuttavia che l'incarico risultava per lei disagevole, in termini di distanza, maggior difficoltà di raggiungere la sede e aggravio del carico di lavoro,
- che il 6/2/2025 riceveva via mail la comunicazione di trasferimento definitivo presso il punto vendita di Via Tripoli 120/122 per asserite
“esigenze tecnico organizzative”, non precisate, con decorrenza dall'11/2/2025, essendo il suo orario di lavoro mutato dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, nonostante il punto vendita indicato fosse aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00;
- che tali circostanze aggravavano la sua sindrome ansiosa di talché restava assente dal lavoro dal 6/2/2025 al 15/2/2025, come da certificato medico;
- che al termine del periodo di malattia prendeva servizio nella nuova sede il 18/2/2025 avvedendosi di essere stata sollevata da ogni mansione precedentemente svolta, essendo incaricata, su indicazione di Parte_3 unicamente dell'accoglienza ai clienti, molto sporadica e peraltro impossibile negli orari di lavoro coincidente con la chiusura al pubblico;
- che il 25/2/2025 si recava presso l'Ospedale Psichiatrico INI di Guidonia, presso cui era in cura, ove era certificata la sua inabilità al lavoro con prognosi di 30 giorni;
3 - che con missiva del 26/2/2025 i suoi legali impugnavano il trasferimento presso il punto vendita di Via Tripoli, auspicando una soluzione amichevole della vicenda e rappresentando che ella, “pur ribadendo la propria soggettiva convinzione in ordine alla notevole disponibilità dimostrata negli anni nonché la sua legittima aspettativa che ciò venga da voi riconosciuto e apprezzato - non ha problemi a chiedervi scusa se le sue parole sono risultate, al di là della sua intenzione, poco rispettose delle gerarchie aziendali”;
- che con missiva del 6/3/2025 la per mezzo Controparte_1 dei suoi legali, replicava che il “trasferimento mirava principalmente anche ad una valorizzazione delle competenze della dipendente” e “relativamente all'intenzione della Sig.ra di porgere delle scuse, è perché forse Pt_1 ritiene di avere sbagliato nel suo dovere di lavoratore”;
- che l'11/3/2025 la rimuoveva dai gruppi whatsapp Parte_3 aziendali;
- che sempre nel mese di marzo era assunta la sig.ra alle Parte_7 dipendenze di assegnata alla sede di Via Tuscolana, pur Controparte_1 formalmente intestata a per lo svolgimento delle Controparte_1 mansioni a lei sottratte;
- che il 26/3/2025, giorno di rientro in servizio dopo il periodo di malattia, le era consegnata lettera di licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo, con ordine di lasciare subito il posto di lavoro;
- di avere tempestivamente impugnato il recesso datoriale con lettera del 2/4/2025. Ritenendo la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le tre società convenute e, in ogni caso, la nullità del licenziamento, poiché ritorsivo e, comunque, non assistito dal preteso giustificato motivo oggettivo, la ricorrente agiva in giudizio domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che le società convenute costituiscono un unico centro di interessi giuridico-economici a cui va imputato il rapporto di lavoro della ricorrente di cui sono codatori;
2. in ogni caso accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente in data 26.03.2025;
3. ordinare alle società convenute o comunque alla
[...] la reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di Controparte_1 lavoro con adibizione a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento ed equivalenti alle ultime effettivamente svolte;
4. in ogni caso condannare le Società o comunque alla
[...] al pagamento di un'indennità risarcitoria in favore della Controparte_1 ricorrente nella misura pari alla retribuzione globale di fatto di € 2.110,52 intercorse dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, o nella diversa
4 somma ritenuta di giustizia nel massimale di 32 mensilità sempre sulla base di € 2.110,52. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa maggiorati sino al 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall'art. 4 comma 1-bis del DM 10.03.2014 n. 55.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la negando la sussistenza del preteso unico centro di Controparte_1 imputazione giuridica tra le società convenute e, nel merito, insistendo per la legittimità del trasferimento e del licenziamento intimati, sicché concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con autonome memorie si costituivano, altresì, e Controparte_1
anch'esse negando la sussistenza di un unico centro di Controparte_2 imputazione di interessi e concludendo per il rigetto del ricorso. Fallito in udienza il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi di tutte le parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. In via preliminare deve esaminarsi la domanda di accertamento del prospettato unico centro di imputazione di interessi tra le società resistenti,
e Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_2
2.1 Secondo il consolidato e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venire meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese;
tale collegamento, pertanto, non è di per sé sufficiente a fare ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, tuttavia, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato (cfr., in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6707 del 6/4/2004).
In particolare “tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle
5 varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11107 del 15/5/2006 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18843 del 7/9/2007, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19023 del 31/7/2017, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2014 del 24/1/2022). Parimenti, a prescindere dal collegamento societario, la Suprema Corte ha ritenuto che “È configurabile l'unicità del rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri;
dall'unicità del rapporto consegue che tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ.” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13904 del 20 ottobre 2000 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3249 del 5 marzo 2003). Di talché, in definitiva, il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e non determina, di per sé, l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre imprese del gruppo, mentre la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro del dirigente. (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 22509 dell'8/08/2024). 2.2 Tanto premesso, nel caso in esame, dagli atti di causa emerge quanto segue:
- ha sede legale in Via Tripoli 120/122 e sedi Controparte_1 secondarie in Via di Tor Vergata 440/b e Via Tuscolana 368; CP_1 ha sede legale in Via di Tor Vergata 440/b; ha sede
[...] Controparte_2 legale in Via Guido Reni 22/b e sede secondaria in Via di Tor Vergata 432/b (docc. 1, 2, 3);
- il legale rappresentante di è Controparte_1 Parte_2
, il legale rappresentante di è e il
[...] Controparte_1 Parte_3 legale rappresentante di è (docc. 1, 2, 3); Controparte_2 Parte_4
6 - le azioni di ciascuna società appartengono al 57.07% a Parte_2
, al 28,26% a e al 14,67% a (docc. 1,
[...] Parte_4 Parte_3
2, 3);
- e hanno ad oggetto la Controparte_1 Controparte_1 produzione, commercializzazione e vendita di sistemi antintrusione, infissi, serramenti, allarmi (codice Ateco 47.59.5); ha ad oggetto Controparte_2
l'installazione di infissi, porte blindate, serrature, allarmi (codice Ateco 33.11.04) (docc. 1, 2, 3);
- il sito web http://securmetra.it indica cumulativamente lo show room di Via Tuscolana 368, il punto vendita di Via Tripoli 102/122, gli uffici amministrativi e logistica di Via di Tor Vergata 432 e contiene i link alle pagine social Facebook, e Instagram (doc. 7); CP_4
- tutto il personale, indifferentemente impiegato per
[...]
e ha e-mail con Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 dominio di posta elettronica “@securmetra.it” (doc. 8) ed indossa identiche divise, con logo “securmetra” (docc. 9 e 10);
- e redigono contratti con la Controparte_1 Controparte_1 clientela sulla base degli stessi format (doc. 11);
- e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 hanno adottato identici regolamenti aziendali (doc. 12);
- la ricorrente è stata assunta il 10/01/2022 alle dipendenze di Pt_1
(doc. 13), il cui legale rappresentante è e, Controparte_2 Parte_4 ciononostante, l'autorizzazione al permesso di 10 minuti ogni martedì le è stato rilasciato da (doc. 16), che non risulta rivestire cariche Parte_2 sociali nella società;
- la ricorrente riceveva istruzioni per la gestione delle pagine Pt_1 social delle tre aziende da , legale rappresentante di Parte_3
della quale ella non è mai stata dipendente (doc. 17); Controparte_1
- la ricorrente veniva incaricata di occuparsi delle pratiche c.d. Pt_1
“ecobonus” per i clienti di e Controparte_1 Controparte_1 essendo anche inserita in un gruppo whatsapp con i dipendenti addetti agli uffici commerciali delle due società (doc. 18);
- anche quando dipendente di la ricorrente Controparte_1 doveva fare riferimento a , legale rappresentante di Parte_3
per le richieste di ferie e permessi (doc. 19); Controparte_1
- il 4/10/2024 inviava un messaggio a più dipendenti, Parte_3 tra i quali la ricorrente, per comunicare la chiusura natalizia dei giorni 24 e 31 dicembre 2024 e precisando che i sopralluoghi sarebbero stati fatti in tutti i giorni feriali di calendario (doc. 20);
- la comunicazione del 6/2/2025 di trasferimento della ricorrente, all'epoca dipendente di proveniva dall'indirizzo Controparte_1 mail (doc. 21); Email_1
7 - in data 11/3/2025 , legale rappresentante di Parte_3
rimuoveva la ricorrente da tutti i gruppi aziendali (doc. 26). Controparte_1
Vale osservare, in replica alle censure della resistente
[...]
che i documenti prodotti in allegato al ricorso non Controparte_1 costituiscono divulgazione di atti aziendali riservati, poiché piuttosto costituenti scambi di messaggi mail o whatsapp personali della ricorrente, in suo legittimo possesso, o copie di atti omissati in tutti i dati sensibili. 2.3 A ciò si aggiunga che nelle premesse in fatto del ricorso la ricorrente ha specificamente dedotto:
“12. sin da subito e per l'intera durata del rapporto alla ricorrente venivano assegnate mansioni in favore di tut[t]e le convenute che inizialmente consistevano nell'archiviazione cartacea di documenti afferenti a ciascuna di esse, la gestione del centralino per gli appuntamenti pre e post- vendita per tutte le convenute, e la conseguente corredata dalla redazione di un report giornaliero, il controllo dei documenti per le pratiche di sconto in fattura, di cui si occupava di realizzare la compilazione delle anagrafiche, e ciò sempre per tutte le società come per ogni altra attività successivamente assegnata e di cui si dirà a seguire;
13. Nel corso del tempo la sig.ra veniva, inoltre, investita dei Pt_1 compiti della gestione dei social aziendali, ovviamente un account unico denominato “Securmetra” con riferimento indistinto a tutte le convenute, facendo ella da tramite tra il social media manager e il sig. , Parte_3 acquisendo nel tempo ella stessa parte dei compiti propri della figura del social media manager (...), quali creazione e pubblicazione dei contenuti social per la Società, dal momento che gli accordi con i precedenti incaricati di tali mansioni non venivano rinnovati.
14. Altresì veniva assegnato alla ricorrente a. la gestione degli appuntamenti fissati per i rilievi tecnici e per le compilazioni delle dichiarazioni CP_3
b. nonché l'incarico di procedere alla creazione delle anagrafiche dei clienti sui sistemi gestionali sia sia Controparte_1 CP_1
e di cartelle condivise con i server aziendali contenenti tutti i documenti
[...] relativi alle singole pratiche, oltre all'aggiornamento di Google Maps con i sopralluoghi e i montaggi effettuati. c. e per l'intero 2023 la sig.ra veniva incaricata anche Parte_1 della gestione delle pratiche relative al “Bonus infissi”, che comportava lo sconto in fattura e la detrazione del 75% degli importi pagati, d. e nell'ottobre del 2024, la ricorrente veniva incaricata dalla sig.ra
, venditrice presso e Parte_6 Controparte_1 CP_1
di elaborare un modulo da far sottoscrivere ai clienti per inoltrare la
[...] richiesta di adesione all'Ecobonus con le informazioni personali dei singoli aderenti (...)”.
8 Diversamente da quanto affermato alla prima udienza, la analitica deduzione delle mansioni disimpegnate in favore delle tre convenute dedotta in ricorso non è stata oggetto di specifica contestazione. Invero, si è limitata ad argomentare, in Controparte_1 diritto, che “In riferimento alla presunta gestione unitaria del personale alla promiscuità delle mansioni, si fa presente che ciascuna società mantiene piena autonomia giuridica, organizzativa e gestionale: in particolare, la società si occupa solo delle attività di installazione, Controparte_2 mentre si occupa della vendita e del commercio di Controparte_1 serramenti, infissi e sistemi di sicurezza” e “La presunta collaborazione tra personale di diverse società – nei limiti di una fisiologica integrazione operativa – non implica affatto una confusione dei rapporti di lavoro, né tantomeno l'esistenza di un potere direttivo unitario., e Controparte_1
. Controparte_2
e con memorie speculari, si Controparte_1 Controparte_2 sono limitate a richiamare il contratto tra di loro stipulato nell'aprile 2021, in virtù del quale quest'ultima si obbligava ad effettuare attività di montaggio, installazione di infissi, serrature e serramenti per i clienti di Controparte_1 di talché, “in questo ambito è capitato che, nei primi 5 mesi del 2022, la ricorrente si sia interfacciata con personale . Controparte_1
La resistente ha poi aggiunto di avere stipulato un
Controparte_1 contratto con per la pubblicità commerciale del
Controparte_1 marchio e della società, di talché, anche in tal caso, “Per questo motivo, nello svolgimento della sua attività alle dipendenze di Gruppo Sicurmetra s.r.l., la ricorrente aveva contatti con i dipendenti Sicurmetra s.r.l.”. A bene vedere, tuttavia, sono unicamente in atti il contratto stipulato tra e avente ad oggetto il
Controparte_1 Controparte_2 servizio di montaggio e installazione di serrature e infissi per il periodo dal 19/4/2021 al 18/04/2022; e il contratto stipulato tra e
Controparte_1 [...]
avente ad oggetto il servizio di montaggio e installazione di CP_2 serrature e infissi sempre per il periodo dal 19/4/2021 al 18/04/2022. Entrambi si riferiscono, pertanto, ad un periodo antecedente alla assunzione della ricorrente e nonostante il procuratore di parte resistente abbia dedotto, in udienza, che tali contratti siano ancora validi poiché rinnovati fino a disdetta, nei testi contrattuali non si rinviene la clausola di tacito rinnovo. In ogni caso, non v'è contestazione, nelle memorie, delle specifiche mansioni che la ricorrente ha dedotto di avere continuativamente svolto, sin dalla assunzione, in favore di tutte e tre le società resistenti. A tal fine, è noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20/4/2005, ribadendo principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità e costituenti uno dei fulcri del rito del lavoro, hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione,
9 in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”. D'altro canto, è stato anche condivisibilmente affermato che "In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17889 del 27/08/2020). Le specifiche deduzioni di parte ricorrente ai capitoli nn. 12, 13 e 14 del ricorso non sono state oggetto di contestazione da parte delle resistenti, sicché debbono ritenersi acquisite al processo, senza necessità di ulteriore istruzione, secondo il principio di non contestazione, codificato all'articolo 416 c.p.c. (Cassazione, Sezioni Unite, n. 8202 del 20/4/2005, cit.). 2.4 Quanto, poi, alla circostanza che fosse stato Parte_3 delegato per la gestione del personale da parte di tutte le società resistenti, si osserva che con la delega del 16/1/2023, rilasciata da , nella Parte_2 qualità di legale rappresentante di la società Controparte_1
“premesso che ... intende delegare poteri e responsabilità specifiche ai propri dipendenti” conferiva a - che in tal modo si apprende Parte_3 essere altresì dipendete della società - i poteri di gestione del personale e della loro organizzazione. La delega non fa che avvalorare l'interesse alla gestione unitaria e condivisa del personale da parte delle tre resistenti. Tra i poteri formalmente delegati, in ogni caso, non può certamente includersi quello di trasferire le risorse, posto che il provvedimento di trasferimento della ricorrente è stato, in tesi, disposto per “esigenze tecnico organizzative”, per certo esulanti dalla gestione del personale. La ricorrente ha, invero, specificamente dedotto che la prima comunicazione di trasferimento – peraltro per un solo giorno a settimana – le sarebbe provenuta telefonicamente da (“15. Il 05.02.2025 la Parte_3 sig.ra mentre era in servizio presso la sua consueta sede di lavoro in Pt_1 via Tuscolana riceveva una telefonata da parte del sig. che Parte_3 le comunicava il conferimento di un incarico aggiuntivo dovendo ella recarsi una volta a settimana presso la sede di Via Tripoli 120/122, al fine di compilare le dichiarazioni ) e che solo successivamente, in ragione CP_3
10 delle sue proteste, sarebbe stato disposto un trasferimento definitivo per email. La circostanza, specificamente dedotta al capitolo 15 delle premesse in fatto del ricorso, non è stata contestata, sicché anch'essa deve ritenersi acquisita al processo, senza necessità di ulteriore istruzione, secondo il principio di non contestazione, codificato all'articolo 416 c.p.c. (Cassazione, Sezioni Unite, n. 8202 del 20/4/2005, cit.). Tantomeno, la delega per la gestione del personale poteva includere le istruzioni impartite da alla ricorrente per la gestione delle Parte_3 pagine social condivise tra le tre società (doc. 17). Peraltro, la resistente ha ammesso in Controparte_1 memoria che “il logo del regolarmente registrato è Controparte_1 un casetta con un cerchio verde e scritta ”, circostanza che - CP_1 verificata sulla carta intestata, sulle email e sulle divise del personale di tutte le società resistenti - non fa che avvalorare l'unicità di struttura e organizzazione imprenditoriali, per il perseguimento di un interesse comune. 2.5 Sulla scorta del compendio probatorio complessivamente acquisito agli atti, deve ritenersi provato che le società odierne resistenti costituiscano un unico centro di imputazione di interessi, che si è comportato quale unico datore di lavoro della ricorrente Pt_1
Quanto emerge esula, invero, dal mero collegamento economico- funzionale tra imprese, risolvendosi, piuttosto, nel frazionamento di un'unica attività imprenditoriale tra più soggetti giuridici, che integrano i loro ambiti di attività realizzando una commistione di strutture, mezzi e personale. È, invero, unica la struttura apicale, che fa capo ai soci Pt_2
, e proprietari delle quote sociali e
[...] Parte_3 Parte_4 ciascuno legale rappresentante di una delle società. Parimenti risulta unitaria la struttura organizzativa, documentata dai regolamenti aziendali, dalla gestione concorde delle sedi e dei loro giorni e orari di apertura e chiusura, dall'utilizzo di un unico software gestionale, dalle proposte commerciali al pubblico, dal sito internet e dalle pagine social condivisi e dalla gestione comune delle anagrafiche dei clienti. Inoltre, le resistenti hanno integrato le loro rispettive attività – di produzione, commercializzazione e vendita di sistemi antintrusione, infissi, serramenti, allarmi (codice Ateco 47.59.5) per e Controparte_1
e di installazione di infissi, porte blindate, serrature, allarmi Controparte_1
(codice Ateco 33.11.04) per – al fine del perseguimento Controparte_2 di un interesse comune, stipulando accordi per i quali fosse CP_2 ad occuparsi della installazione dei prodotti commercializzati dalle
[...] prime due. Al fine del perseguimento dell'interesse comune, esse hanno utilizzato promiscuamente il loro personale, solo formalmente assunto – o ceduto, come nel caso della ricorrente – alle dipendenze dell'una o dell'altra, ma di
11 fatto addetto contemporaneamente allo svolgimento di compiti indistintamente e promiscuamente in favore di tutte. Tale circostanza è, invero, dirimente, poiché indice di una prestazione svolta contemporaneamente in favore di più datori di lavoro, di guisa che non sia possibile distinguere quale parte sia stata svolta nell'interesse dell'uno o dell'altro. Tale è, esattamente, quanto accertato nel presente giudizio, in cui è provato – in quanto non contestato – che la ricorrente, per l'intera durata del rapporto, sia stata continuativamente addetta, in favore di tutte e tre le società resistenti, all'archiviazione cartacea di documenti, alla gestione del centralino, alla redazione di report giornalieri degli appuntamenti, al controllo dei documenti per le pratiche di sconto in fattura, alla gestione dei social aziendali, alla gestione degli appuntamenti fissati per i rilievi tecnici e le compilazioni delle dichiarazioni alla creazione delle anagrafiche dei CP_3 clienti sui sistemi gestionali, alla creazione di cartelle condivise con i server aziendali contenenti i documenti relativi a tutte le pratiche, all'aggiornamento di Google Maps con i sopralluoghi e i montaggi effettuati, alla gestione delle pratiche relative al “Bonus infissi” e alla elaborazione di un modulo per la richiesta di Ecobonus. Tali mansioni, è dedotto e non contestato, erano svolte promiscuamente e indistintamente dalla e dalla , invece Pt_1 Pt_5 dipendente di tanto che la ricorrente ha dedotto – e la Controparte_1 circostanza non è stata contestata - che nel dicembre 2024 la la Pt_5 aveva avvisata del suo imminente periodo di ferie, durante il quale ella la avrebbe dovuta sostituire. Peraltro, la ricorrente veniva incaricata di occuparsi delle pratiche c.d.
“Ecobonus” per i clienti sia di che di Controparte_1 CP_1
essendo anche inserita in un gruppo whatsapp con i dipendenti addetti
[...] agli uffici commerciali delle due società (doc. 18). Ed era – mai suo datore di lavoro – a rimuoverla Parte_3
l'11/3/2025 da tutti i gruppi aziendali (doc. 26). Ancora, è dedotto e non contestato che la ricorrente sia stata inviata il 17/1/2025 a seguire un corso di aggiornamento sull'utilizzo del nuovo gestionale operativo presso gli uffici della siti in Via di Tor Controparte_1
Vergata 440/b, unitamente alle colleghe e . Pt_5 Parte_6
Orbene, il disimpegno di tali mansioni in favore di tutte e tre le società resistenti, da parte di dipendenti di diverse società, per tutta la durata del rapporto di lavoro, unita ai dati documentali e fattuali sopra elencati, depone senza dubbio per una unicità di gestione del rapporto di lavoro della ricorrente, dal quale consegue che esso debba essere imputato, dal lato datoriale, a tutti i fruitori dell'attività della Pt_1
La domanda di accertamento che le società convenute costituiscano un unico centro di interessi giuridico-economici a cui va imputato il rapporto di
12 lavoro della ricorrente, di cui sono codatori, deve, conseguentemente, essere accolta.
3. Tanto preliminarmente accertato, l'odierna ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatole dal datore di lavoro formale Controparte_1 con lettera del 26/3/2025.
[...]
3.1 Nell'atto di recesso, avente ad oggetto “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo” si legge: “A seguito della diminuzione del lavoro e di una sensibile diminuzione del fatturato, non potendo ricollocarla su altra mansione, con la presente le comunichiamo che la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda. Ci vediamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art.3 Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il licenziamento ha effetto immediato, pertanto non le sarà riconosciuto alcun periodo di preavviso. In sostituzione le sarà corrisposta un'indennità di mancato preavviso calcolata secondo le vigenti norme di legge e sulla base di quanto previsto al riguardo dal Contratto collettivo nazionale di riferimento. La invitiamo a prendere accordi con il nostro ufficio per il ritiro delle sue spettanze e dei documenti di lavoro”. Non vi è dubbio, pertanto, che quello intimato da Controparte_1 ad si connoti come un licenziamento per giustificato motivo Parte_1 oggettivo. 3.2 Come noto, costituisce principio interpretativo del tutto assodato in giurisprudenza quello secondo cui la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento - operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso - ha carattere generale, e vale quindi per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass., Sez. L, n. 18283 del 13/08/2009). È soltanto alla luce della causale indicata nella lettera di recesso che, pertanto, va affrontata la legittimità o meno dell'atto espulsivo, non potendo trovare ingresso, al fine di sorreggere il provvedimento datoriale, circostanze diverse. 3.3 In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive è noto che
“compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari,
13 l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7474 del 14/05/2012). Invero, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, “senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24235 del 30/11/2010). In ogni caso, le ragioni poste a fondamento del licenziamento, sia che si traducano in una soppressione del reparto o dell'attività cui era addetto il lavoratore, sia che siano motivate da un riassetto organizzativo per una più razionale ed economica gestione dell'azienda - anche finalizzata all'incremento degli utili -, comportano, comunque, che il datore di lavoro sia tenuto a provare, oltre l'obiettivo verificarsi della situazione dedotta, anche l'incidenza causale sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore, eventualmente sotto il profilo dell'impossibilità di utilizzare altrimenti il suo impegno lavorativo. Cosicché, infine, nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la soppressione del posto al quale il lavoratore era addetto e l'impossibilità di ricollocarlo nell'ambito della struttura aziendale con mansioni compatibili con la qualifica rivestita (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 21514 del 22/10/2015). La Corte di Legittimità, approfondendo il tema di indagine, ha quindi affermato che "è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa
o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 10699 del 03/05/2017).
14 Ancora più di recente la Suprema Corte ha ribadito che, secondo il proprio ormai consolidato orientamento (Cass. n. 25201/16, Cass. n.10699/17, Cass. n.24882/17), ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo piuttosto sufficiente “che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; tuttavia, se il giudice accerti, in concreto, l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, la cui prova grava sul datore di lavoro, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 752 del 12/01/2023 e, in termini, già Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4672 del 18/2/2019). 3.4 Nel caso in esame, la società resistente si è Controparte_1 limitata, in memoria, ad insistere per la legittimità dell'atto espulsivo, “in quanto sussistenti le effettive esigenze organizzative e produttive della società , per avere essa “proceduto alla Controparte_1 razionalizzazione della propria struttura operativa dovuta ad un calo di fatturato pari al 63% nel primo trimestre, che ha implicato una revisione delle posizioni professionali non più rispondenti alle necessità aziendali, compresa quella precedentemente ricoperta dalla Sig.ra In tale Pt_1 contesto, si precisa che non vi erano possibilità di alcuna ricollocazione interna compatibili con le competenze e il profilo contrattuale della lavoratrice” e inoltre “nel caso di specie, si ribadisce che la Società ha provveduto a documentare l'esistenza di una riorganizzazione interna a causa di un calo di fatturato, che ha reso non più necessaria la posizione ricoperta dalla lavoratrice”. A sostegno di tale deduzione si rinvengono unicamente, in allegato alla memoria, le dichiarazioni I.v.a. per il primo trimestre 2024 e per il primo trimestre 2025, dalle quali emerge un calo di fatturato da € 1.321.034,24 a € 488.703.84, salva esattezza dei conteggi. Nondimeno – vieppiù in ragione dell'accertamento della sussistenza di un gruppo di imprese – la documentazione offerta in produzione non comprova in alcun modo la sussistenza dei motivi posti a fondamento del recesso e la operata riorganizzazione aziendale incidente sulla posizione della lavoratrice. Posto che il licenziamento è stato intimato “a seguito della diminuzione del lavoro e di una sensibile diminuzione del fatturato” ed anche
15 a voler considerare provata la contrazione di fatturato – seppure la produzione comparativa delle dichiarazioni I.v.a. per un solo trimestre non possa ritenersi del tutto significativa – non v'è prova che il gruppo societario abbia adottato alcuna ulteriore iniziativa per il contenimento dei costi, oltre al licenziamento della ricorrente;
che abbia, pertanto, operato la pretesa riorganizzazione;
se le mansioni della siano state soppresse o Pt_1 redistribuite ad altri;
come sia stata individuata la ricorrente quale unica lavoratrice da licenziare. Peraltro, la contrazione del fatturato risulta scarsamente significativa di una difficoltà economica aziendale, se non avvalorata da una corrispondente contrazione degli utili. Invero, solo un mese prima del licenziamento - quando già, secondo le dichiarazioni I.v.a., si era registrato il calo di fatturato - la ricorrente era stata trasferita presso lo show room di Via Tripoli ove “per esigenze aziendali la società aveva necessità di una persona della qualifica della nella Pt_1 sede commerciale di Via Tripoli 120 -122”. Non è chiarito come siano state risolte, dopo solo poco più di un mese, le necessità che avevano reso necessario il trasferimento immediato della ricorrente presso lo show room di Via Tripoli e a chi siano state affidate le mansioni che la ricorrente era stata inviata a svolgere. Infine, la contestuale assunzione di nel mese di marzo Parte_7
2025 e la sua assegnazione alla sede di Via Tuscolana, per lo svolgimento delle medesime mansioni che fino al trasferimento erano state proprie della ricorrente, unitamente alla , fornisce definitiva conferma della Pt_5 manifesta insussistenza del preteso giustificato motivo addotto a sostegno del recesso datoriale. Vale precisare che anche la circostanza che la sia stata assunta Pt_7 per lo svolgimento delle mansioni già disimpegnate dalla ricorrente, prima del trasferimento, specificamente dedotta in ricorso (“26. e contemporaneamente all'invio del mese di marzo 2025 le convenute assumevano la sig.ra (con rapporto formalizzato con la Parte_7 società e l'assegnavano proprio alla sede di via Tuscolana, Controparte_1 pur intestata formalmente a da cui era stata Controparte_1 punitivamente trasferita la signora attribuendo alla le Pt_1 Pt_7 medesime mansioni che erano state proprie della ricorrente, promiscuamente svolte insieme alla sig.ra ”) non è stata oggetto di contestazione. Pt_5 si è limitata ad addurre che la non fosse Controparte_1 Pt_7 stata assunta alle proprie dipendenze, bensì a quelle di di talché CP_1
“la nuova dipendente non svolge le stesse mansioni svolte a suo tempo dalla ma bensì è stata assunta come commerciale da un'altra società”; Pt_1
– e vieppiù – nulla ha dedotto in proposito;
CP_1 CP_2 nessuna delle resistenti ha prodotto il contratto di assunzione di Pt_7
[...]
16 La circostanza, specificamente dedotta al capitolo 26 delle premesse in fatto del ricorso, non può pertanto ritenersi altrettanto specificamente contestata, sicché anch'essa deve ritenersi acquisita al processo, senza necessità di ulteriore istruzione, secondo il principio di non contestazione, codificato all'articolo 416 c.p.c. (Cassazione, Sezioni Unite, n. 8202 del 20/4/2005, cit.). Infine, si vuole osservare che la proposta, pur a scopo transattivo, di riassunzione – e non di reintegrazione, come erroneamente sostenuto in memoria – avanzata dalla il 13/5/2025, a mezzo del suo Controparte_1 legale, mal si concilia con la dedotta condizione di difficoltà economica conseguente al calo di fatturato, che avevano determinato solo un mese e mezzo prima la necessità di recedere dal rapporto di lavoro con la Pt_1
3.5 Sulla scorta del compendio probatorio acquisito - nonostante la produzione delle dichiarazioni I.v.a. a confronto di Controparte_1 relative al primo trimestre 2024 e al primo trimestre 2025, che evidenziano unicamente un significativo calo di fatturato nel periodo - anche in ragione della accertata sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le tre società resistenti, deve ritenersi che sia manifestamente insussistente il giustificato motivo addotto a sostegno del licenziamento della ricorrente, poiché non è stata provata la dedotta riorganizzazione aziendale;
non è stato in alcun modo dimostrato l'impatto di tale riorganizzazione sulla posizione individuale della ricorrente;
non è provata la destinazione dei suoi compiti, vieppiù presso lo show room di Via Tripoli, dove solo un mese prima era stata rilevata l'improcrastinabile necessità di sua presenza;
non è stata né dedotta né provata la soppressione delle sue mansioni;
è stata assunta un'ulteriore risorsa, nel gruppo, destinata ad occuparsi delle mansioni amministrative e di segreteria già disimpegnate dalla ricorrente fino al trasferimento, in favore di tutte le società. Poiché la legittimità dei licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo “resta subordinata alla condizione - con onere probatorio a carico del datore di lavoro - sia della incidenza della ristrutturazione sulla specifica posizione di lavoro, sia della impossibilità di utilizzare altrove le prestazioni del lavoratore in mansioni compatibili con la sua qualifica” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1523 dell'1/2/2003), non resta che rilevare la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a giustificazione del licenziamento.
4. Parte ricorrente ha, tuttavia, domandato, altresì, l'accertamento della ritorsività del licenziamento, intimato quale ingiusta reazione del datore di lavoro alle proteste per il trasferimento presso lo show room di Via Tripoli. 4.1 Occorre rammentare che il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che sia, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato
17 disposto dell'articolo 1418, comma 2, e degli articoli 1345 e 1324 del codice civile. Esso costituisce l'ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dall'articolo 4 della legge n. 604/1966, dall'articolo 15 della legge n. 300/1970 e dall'articolo 3 della legge n. 108/1990 - interpretate in maniera estensiva -, che ad esso riconnettevano già le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 18/03/2011). La giurisprudenza ha costantemente ribadito la regola che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17087 del 08/08/2011, in motivazione;
Cfr Corte D'Appello di Roma sez. lav., 30/09/2020, n.1898). Sicché, la Suprema Corte ha rilevato che, “una volta accertata l'esistenza di un giusta causa di recesso, di per sé idonea a giustificare il licenziamento, l'eventuale esistenza di un concorrente motivo illecito, da provarsi a cura del lavoratore, è irrilevante, atteso che il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, una giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2018, n. 14197) e anche “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9468 del 4/04/2019). 4.2 Nel caso di specie, pur esclusa la sussistenza di un giustificato motivo valido, non può ritenersi dimostrata la ritorsività del licenziamento. Invero, a fronte della comunicazione di trasferimento del 6/2/2025, la ricorrente si è assentata dal lavoro dapprima con certificato di malattia prot.
18 404609937 dal 07/02/25 al 11/02/25 e successivamente, in prosecuzione, con certificato di malattia prot. 405173602 dal 12/02/25 al 15/02/25; ha, pertanto, preso servizio nella nuova sede presso lo show room di Via Tripoli il 18/02/2025, ove ha svolto la prestazione lavorativa fino al 25/2/2025, data di decorrenza del nuovo certificato di malattia prot. 406835081 dal 25/02/25 al 25/03/25 (docc.
5-8 memoria . Controparte_1
Se il datore di lavoro avesse voluto reagire ingiustamente alle proteste della ricorrente per la assegnazione allo show room di Via Tripoli, lo avrebbe, in effetti, fatto sin dal 18/2/2025, mentre ha aspettato il rientro dal secondo periodo di malattia per intimare il licenziamento. D'altro canto, prima dell'episodio della contestazione del trasferimento, non sono dedotti e non risultano motivi di attrito tra la ricorrente, i soci, i preposti e i colleghi, di talché dopo anni di proficua collaborazione sembra francamente improbabile che il gruppo societario abbia voluto privarsi di una risorsa solo per ritorsione ad una protesta telefonica alla comunicazione di assegnazione presso altra sede per un solo giorno a settimana, della quale, peraltro, la lavoratrice si era scusata per iscritto, con toni accomodanti, prendendovi poi servizio. Restano, comunque, irrilevanti tutte le deduzioni in ordine alla assenza della ricorrente alla visita fiscale i primi giorni di marzo 2025, poiché fatti non contestati e, in ogni caso, comunicati ufficialmente dall' CP_5 previdenziale al datore di lavoro solo successivamente alla risoluzione del rapporto. In difetto di ulteriori emergenze, deve escludersi, pertanto, che ricorrano gli estremi di un licenziamento per ritorsione.
5. In punto di conseguenze, esclusa la sussistenza di un licenziamento ritorsivo, la tutela spettante alla ricorrente è quella di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, essendosi direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso datoriale. Il licenziamento deve, conseguentemente, essere annullato, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità in relazione al periodo antecedente alla presente pronuncia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Dall'importo così determinato non v'è luogo a detrarsi quanto dalla ricorrente percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, in quanto circostanza solo genericamente dedotta e non provata, né quanto avrebbe potuto percepire se avesse accettato la proposta di riassunzione del 13/5/2025 alle dipendenze di Controparte_1
19 A ben vedere, infatti, quella formulata – e in giudizio ribadita - non era affatto una proposta di reintegrazione, bensì si connotava come una proposta di riassunzione nell'ambito di una conciliazione bonaria della instauranda controversia, a fronte della quale la ricorrente sarebbe stata chiamata alla rinuncia all'impugnativa di licenziamento. Il suo rifiuto non può essere, pertanto, addotto a detrimento del risarcimento spettante alla lavoratrice a norma dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, poiché per ottenere tale retribuzione la ricorrente sarebbe stata costretta a rinunciare alla rivendicazione delle sue pretese. 5.1 All'importo capitale del risarcimento del danno da licenziamento, trattandosi di credito da lavoro, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da computarsi sul capitale via via annualmente rivalutato (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429 c.p.c.. Il principio contenuto nell'articolo predetto in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione, infatti, anche nel caso di crediti liquidati a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte (cfr. per tutte, Cass., sez. lav., n. 11235 del 21/5/2014). 5.2 Quanto alla condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si osserva che, in caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento - ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 - il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, “costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6722 del 10/03/2021).
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al
20 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere maggiorate in considerazione della circostanza che il ricorso, depositato con modalità telematica, è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 37/2018.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che le società
[...]
e costituiscono un Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 unico centro di interessi giuridico-economici a cui va imputato il rapporto di lavoro della ricorrente Parte_1
Annulla il licenziamento intimato da a Controparte_1 con lettera del 26/3/2025, per manifesta insussistenza del Parte_1 giustificato motivo oggettivo addotto e, per l'effetto, condanna le società
e quale unico Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 centro di imputazione del rapporto di lavoro, a disporre la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità in relazione al periodo antecedente alla presente pronuncia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna e Controparte_1 Controparte_1 CP_2
in solido, alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
[...]
10.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
21
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 27560/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Guglielmi e Parte_1
EA OL, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Minieri, per procura allegata alla memoria di costituzione,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti EA Celletti e Paola Libbi, per procura allegata alla memoria di costituzione,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti EA Celletti e Paola Libbi, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTI
OGGETTO: unico centro di imputazione di interessi, impugnativa di licenziamento, risarcimento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 30/7/2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio le società Controparte_1
e esponendo:
[...] Controparte_1 Controparte_2
- che le società convenute costituiscono un unico centro di imputazione di interessi o comunque un gruppo di società collegate, facenti capo ai sigg.ri
, e che le amministrano e Parte_2 Parte_3 Parte_4 gestiscono, essendo proprietari delle quote sociali di tutte e tre,
- che l'attività imprenditoriale è unica e attiene alla commercializzazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza, con un unico sito internet, che indica un unico “ufficio amministrativo e logistica” in Via di Tor Vergata, “uno showroom in Via Tuscolana” e un
“punto vendita in Via Tripoli”,
- che le tre società hanno un unico dominio e-mail, uguali divise del personale, uguali linee commerciali,
- che è unica la gestione del personale, fatta dal medesimo studio di consulenza del lavoro, unica la pianificazione delle ferie tra tutti i dipendenti, unico il regolamento aziendale che tutti i dipendenti devono osservare, nonché del tutto promiscuo l'utilizzo dei lavoratori, adibiti indistintamente a mansioni in favore di tutte le società del gruppo e in tutte le sedi e sottoposti agli ordini dei tre soci e amministratori , e Parte_2 Parte_3
Parte_4
- che nonostante l'unico centro di imputazione di interessi giuridici occupi alle proprie dipendenze oltre 30 dipendenti, il passaggio dei lavoratori dall'una all'altra è regolamentato in modo che ciascuna società non superi mai la soglia dei 15 dipendenti,
- di essere stata assunta per la prima volta il 10/1/2022 dalla
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e CP_2 indeterminato, con inquadramento nel livello D2 del CCNL Metalmeccanica, in qualità di segretaria amministrativa, assegnata alla sede di Via di Tor Vergata;
- che il rapporto di lavoro veniva trasferito alla Controparte_1
essendole chiesto di rassegnare le proprie dimissioni l'11/5/2024 per
[...] essere riassunta il 13/5/2024 alle dipendenze di Controparte_1 sempre con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ma con inquadramento nel livello C1 del CCNL Metalmeccanica e orario organizzato su turni a settimane alternate dal lunedì al venerdì e dal martedì
2 al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, in qualità di impiegata amministrativa, assegnata al punto vendita di Via Tuscolana;
- di soffrire da molti anni di una grave sindrome ansioso depressiva, in ragione della quale la aveva autorizzata ad anticipare di 10 Parte_2 minuti l'orario di lavoro del martedì per recarsi in tempo alle sedute di psicoterapia;
- di avere sin dall'inizio svolto mansioni amministrative e di segreteria in favore di tutte le convenute, nel corso del tempo incrementate, tra l'altro, con la gestione dei social aziendali, unici per tutte le società del gruppo,
- che la gestione delle ferie dei dipendenti era accentrata in Pt_3
, formalmente amministratore unico della sola
[...] Controparte_1
- che nel dicembre 2024 la collega , dipendente di Pt_5 CP_1
la aveva avvisata del suo imminente periodo di ferie, durante il quale
[...] ella la avrebbe dovuta sostituire,
- che il 17/1/2025 era stata inviata, unitamente alle colleghe e Pt_5
, a seguire un corso di aggiornamento sull'utilizzo del Parte_6 nuovo gestionale operativo presso gli uffici della siti in Via Controparte_1 di Tor Vergata 440/b,
- che il 5/2/2025 le aveva comunicato il conferimento Parte_3 di un incarico aggiuntivo, dovendo ella recarsi una volta a settimana presso la sede di Via Tripoli 120/122, al fine di compilare le dichiarazioni;
CP_3
- di avere accettato, lamentando tuttavia che l'incarico risultava per lei disagevole, in termini di distanza, maggior difficoltà di raggiungere la sede e aggravio del carico di lavoro,
- che il 6/2/2025 riceveva via mail la comunicazione di trasferimento definitivo presso il punto vendita di Via Tripoli 120/122 per asserite
“esigenze tecnico organizzative”, non precisate, con decorrenza dall'11/2/2025, essendo il suo orario di lavoro mutato dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, nonostante il punto vendita indicato fosse aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00;
- che tali circostanze aggravavano la sua sindrome ansiosa di talché restava assente dal lavoro dal 6/2/2025 al 15/2/2025, come da certificato medico;
- che al termine del periodo di malattia prendeva servizio nella nuova sede il 18/2/2025 avvedendosi di essere stata sollevata da ogni mansione precedentemente svolta, essendo incaricata, su indicazione di Parte_3 unicamente dell'accoglienza ai clienti, molto sporadica e peraltro impossibile negli orari di lavoro coincidente con la chiusura al pubblico;
- che il 25/2/2025 si recava presso l'Ospedale Psichiatrico INI di Guidonia, presso cui era in cura, ove era certificata la sua inabilità al lavoro con prognosi di 30 giorni;
3 - che con missiva del 26/2/2025 i suoi legali impugnavano il trasferimento presso il punto vendita di Via Tripoli, auspicando una soluzione amichevole della vicenda e rappresentando che ella, “pur ribadendo la propria soggettiva convinzione in ordine alla notevole disponibilità dimostrata negli anni nonché la sua legittima aspettativa che ciò venga da voi riconosciuto e apprezzato - non ha problemi a chiedervi scusa se le sue parole sono risultate, al di là della sua intenzione, poco rispettose delle gerarchie aziendali”;
- che con missiva del 6/3/2025 la per mezzo Controparte_1 dei suoi legali, replicava che il “trasferimento mirava principalmente anche ad una valorizzazione delle competenze della dipendente” e “relativamente all'intenzione della Sig.ra di porgere delle scuse, è perché forse Pt_1 ritiene di avere sbagliato nel suo dovere di lavoratore”;
- che l'11/3/2025 la rimuoveva dai gruppi whatsapp Parte_3 aziendali;
- che sempre nel mese di marzo era assunta la sig.ra alle Parte_7 dipendenze di assegnata alla sede di Via Tuscolana, pur Controparte_1 formalmente intestata a per lo svolgimento delle Controparte_1 mansioni a lei sottratte;
- che il 26/3/2025, giorno di rientro in servizio dopo il periodo di malattia, le era consegnata lettera di licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo, con ordine di lasciare subito il posto di lavoro;
- di avere tempestivamente impugnato il recesso datoriale con lettera del 2/4/2025. Ritenendo la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le tre società convenute e, in ogni caso, la nullità del licenziamento, poiché ritorsivo e, comunque, non assistito dal preteso giustificato motivo oggettivo, la ricorrente agiva in giudizio domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che le società convenute costituiscono un unico centro di interessi giuridico-economici a cui va imputato il rapporto di lavoro della ricorrente di cui sono codatori;
2. in ogni caso accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente in data 26.03.2025;
3. ordinare alle società convenute o comunque alla
[...] la reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di Controparte_1 lavoro con adibizione a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento ed equivalenti alle ultime effettivamente svolte;
4. in ogni caso condannare le Società o comunque alla
[...] al pagamento di un'indennità risarcitoria in favore della Controparte_1 ricorrente nella misura pari alla retribuzione globale di fatto di € 2.110,52 intercorse dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, o nella diversa
4 somma ritenuta di giustizia nel massimale di 32 mensilità sempre sulla base di € 2.110,52. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa maggiorati sino al 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall'art. 4 comma 1-bis del DM 10.03.2014 n. 55.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la negando la sussistenza del preteso unico centro di Controparte_1 imputazione giuridica tra le società convenute e, nel merito, insistendo per la legittimità del trasferimento e del licenziamento intimati, sicché concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Con autonome memorie si costituivano, altresì, e Controparte_1
anch'esse negando la sussistenza di un unico centro di Controparte_2 imputazione di interessi e concludendo per il rigetto del ricorso. Fallito in udienza il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi di tutte le parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. In via preliminare deve esaminarsi la domanda di accertamento del prospettato unico centro di imputazione di interessi tra le società resistenti,
e Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_2
2.1 Secondo il consolidato e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venire meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese;
tale collegamento, pertanto, non è di per sé sufficiente a fare ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, tuttavia, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato (cfr., in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6707 del 6/4/2004).
In particolare “tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle
5 varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11107 del 15/5/2006 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18843 del 7/9/2007, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19023 del 31/7/2017, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2014 del 24/1/2022). Parimenti, a prescindere dal collegamento societario, la Suprema Corte ha ritenuto che “È configurabile l'unicità del rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri;
dall'unicità del rapporto consegue che tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ.” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13904 del 20 ottobre 2000 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3249 del 5 marzo 2003). Di talché, in definitiva, il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e non determina, di per sé, l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre imprese del gruppo, mentre la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro del dirigente. (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 22509 dell'8/08/2024). 2.2 Tanto premesso, nel caso in esame, dagli atti di causa emerge quanto segue:
- ha sede legale in Via Tripoli 120/122 e sedi Controparte_1 secondarie in Via di Tor Vergata 440/b e Via Tuscolana 368; CP_1 ha sede legale in Via di Tor Vergata 440/b; ha sede
[...] Controparte_2 legale in Via Guido Reni 22/b e sede secondaria in Via di Tor Vergata 432/b (docc. 1, 2, 3);
- il legale rappresentante di è Controparte_1 Parte_2
, il legale rappresentante di è e il
[...] Controparte_1 Parte_3 legale rappresentante di è (docc. 1, 2, 3); Controparte_2 Parte_4
6 - le azioni di ciascuna società appartengono al 57.07% a Parte_2
, al 28,26% a e al 14,67% a (docc. 1,
[...] Parte_4 Parte_3
2, 3);
- e hanno ad oggetto la Controparte_1 Controparte_1 produzione, commercializzazione e vendita di sistemi antintrusione, infissi, serramenti, allarmi (codice Ateco 47.59.5); ha ad oggetto Controparte_2
l'installazione di infissi, porte blindate, serrature, allarmi (codice Ateco 33.11.04) (docc. 1, 2, 3);
- il sito web http://securmetra.it indica cumulativamente lo show room di Via Tuscolana 368, il punto vendita di Via Tripoli 102/122, gli uffici amministrativi e logistica di Via di Tor Vergata 432 e contiene i link alle pagine social Facebook, e Instagram (doc. 7); CP_4
- tutto il personale, indifferentemente impiegato per
[...]
e ha e-mail con Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 dominio di posta elettronica “@securmetra.it” (doc. 8) ed indossa identiche divise, con logo “securmetra” (docc. 9 e 10);
- e redigono contratti con la Controparte_1 Controparte_1 clientela sulla base degli stessi format (doc. 11);
- e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 hanno adottato identici regolamenti aziendali (doc. 12);
- la ricorrente è stata assunta il 10/01/2022 alle dipendenze di Pt_1
(doc. 13), il cui legale rappresentante è e, Controparte_2 Parte_4 ciononostante, l'autorizzazione al permesso di 10 minuti ogni martedì le è stato rilasciato da (doc. 16), che non risulta rivestire cariche Parte_2 sociali nella società;
- la ricorrente riceveva istruzioni per la gestione delle pagine Pt_1 social delle tre aziende da , legale rappresentante di Parte_3
della quale ella non è mai stata dipendente (doc. 17); Controparte_1
- la ricorrente veniva incaricata di occuparsi delle pratiche c.d. Pt_1
“ecobonus” per i clienti di e Controparte_1 Controparte_1 essendo anche inserita in un gruppo whatsapp con i dipendenti addetti agli uffici commerciali delle due società (doc. 18);
- anche quando dipendente di la ricorrente Controparte_1 doveva fare riferimento a , legale rappresentante di Parte_3
per le richieste di ferie e permessi (doc. 19); Controparte_1
- il 4/10/2024 inviava un messaggio a più dipendenti, Parte_3 tra i quali la ricorrente, per comunicare la chiusura natalizia dei giorni 24 e 31 dicembre 2024 e precisando che i sopralluoghi sarebbero stati fatti in tutti i giorni feriali di calendario (doc. 20);
- la comunicazione del 6/2/2025 di trasferimento della ricorrente, all'epoca dipendente di proveniva dall'indirizzo Controparte_1 mail (doc. 21); Email_1
7 - in data 11/3/2025 , legale rappresentante di Parte_3
rimuoveva la ricorrente da tutti i gruppi aziendali (doc. 26). Controparte_1
Vale osservare, in replica alle censure della resistente
[...]
che i documenti prodotti in allegato al ricorso non Controparte_1 costituiscono divulgazione di atti aziendali riservati, poiché piuttosto costituenti scambi di messaggi mail o whatsapp personali della ricorrente, in suo legittimo possesso, o copie di atti omissati in tutti i dati sensibili. 2.3 A ciò si aggiunga che nelle premesse in fatto del ricorso la ricorrente ha specificamente dedotto:
“12. sin da subito e per l'intera durata del rapporto alla ricorrente venivano assegnate mansioni in favore di tut[t]e le convenute che inizialmente consistevano nell'archiviazione cartacea di documenti afferenti a ciascuna di esse, la gestione del centralino per gli appuntamenti pre e post- vendita per tutte le convenute, e la conseguente corredata dalla redazione di un report giornaliero, il controllo dei documenti per le pratiche di sconto in fattura, di cui si occupava di realizzare la compilazione delle anagrafiche, e ciò sempre per tutte le società come per ogni altra attività successivamente assegnata e di cui si dirà a seguire;
13. Nel corso del tempo la sig.ra veniva, inoltre, investita dei Pt_1 compiti della gestione dei social aziendali, ovviamente un account unico denominato “Securmetra” con riferimento indistinto a tutte le convenute, facendo ella da tramite tra il social media manager e il sig. , Parte_3 acquisendo nel tempo ella stessa parte dei compiti propri della figura del social media manager (...), quali creazione e pubblicazione dei contenuti social per la Società, dal momento che gli accordi con i precedenti incaricati di tali mansioni non venivano rinnovati.
14. Altresì veniva assegnato alla ricorrente a. la gestione degli appuntamenti fissati per i rilievi tecnici e per le compilazioni delle dichiarazioni CP_3
b. nonché l'incarico di procedere alla creazione delle anagrafiche dei clienti sui sistemi gestionali sia sia Controparte_1 CP_1
e di cartelle condivise con i server aziendali contenenti tutti i documenti
[...] relativi alle singole pratiche, oltre all'aggiornamento di Google Maps con i sopralluoghi e i montaggi effettuati. c. e per l'intero 2023 la sig.ra veniva incaricata anche Parte_1 della gestione delle pratiche relative al “Bonus infissi”, che comportava lo sconto in fattura e la detrazione del 75% degli importi pagati, d. e nell'ottobre del 2024, la ricorrente veniva incaricata dalla sig.ra
, venditrice presso e Parte_6 Controparte_1 CP_1
di elaborare un modulo da far sottoscrivere ai clienti per inoltrare la
[...] richiesta di adesione all'Ecobonus con le informazioni personali dei singoli aderenti (...)”.
8 Diversamente da quanto affermato alla prima udienza, la analitica deduzione delle mansioni disimpegnate in favore delle tre convenute dedotta in ricorso non è stata oggetto di specifica contestazione. Invero, si è limitata ad argomentare, in Controparte_1 diritto, che “In riferimento alla presunta gestione unitaria del personale alla promiscuità delle mansioni, si fa presente che ciascuna società mantiene piena autonomia giuridica, organizzativa e gestionale: in particolare, la società si occupa solo delle attività di installazione, Controparte_2 mentre si occupa della vendita e del commercio di Controparte_1 serramenti, infissi e sistemi di sicurezza” e “La presunta collaborazione tra personale di diverse società – nei limiti di una fisiologica integrazione operativa – non implica affatto una confusione dei rapporti di lavoro, né tantomeno l'esistenza di un potere direttivo unitario., e Controparte_1
. Controparte_2
e con memorie speculari, si Controparte_1 Controparte_2 sono limitate a richiamare il contratto tra di loro stipulato nell'aprile 2021, in virtù del quale quest'ultima si obbligava ad effettuare attività di montaggio, installazione di infissi, serrature e serramenti per i clienti di Controparte_1 di talché, “in questo ambito è capitato che, nei primi 5 mesi del 2022, la ricorrente si sia interfacciata con personale . Controparte_1
La resistente ha poi aggiunto di avere stipulato un
Controparte_1 contratto con per la pubblicità commerciale del
Controparte_1 marchio e della società, di talché, anche in tal caso, “Per questo motivo, nello svolgimento della sua attività alle dipendenze di Gruppo Sicurmetra s.r.l., la ricorrente aveva contatti con i dipendenti Sicurmetra s.r.l.”. A bene vedere, tuttavia, sono unicamente in atti il contratto stipulato tra e avente ad oggetto il
Controparte_1 Controparte_2 servizio di montaggio e installazione di serrature e infissi per il periodo dal 19/4/2021 al 18/04/2022; e il contratto stipulato tra e
Controparte_1 [...]
avente ad oggetto il servizio di montaggio e installazione di CP_2 serrature e infissi sempre per il periodo dal 19/4/2021 al 18/04/2022. Entrambi si riferiscono, pertanto, ad un periodo antecedente alla assunzione della ricorrente e nonostante il procuratore di parte resistente abbia dedotto, in udienza, che tali contratti siano ancora validi poiché rinnovati fino a disdetta, nei testi contrattuali non si rinviene la clausola di tacito rinnovo. In ogni caso, non v'è contestazione, nelle memorie, delle specifiche mansioni che la ricorrente ha dedotto di avere continuativamente svolto, sin dalla assunzione, in favore di tutte e tre le società resistenti. A tal fine, è noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20/4/2005, ribadendo principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità e costituenti uno dei fulcri del rito del lavoro, hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione,
9 in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”. D'altro canto, è stato anche condivisibilmente affermato che "In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17889 del 27/08/2020). Le specifiche deduzioni di parte ricorrente ai capitoli nn. 12, 13 e 14 del ricorso non sono state oggetto di contestazione da parte delle resistenti, sicché debbono ritenersi acquisite al processo, senza necessità di ulteriore istruzione, secondo il principio di non contestazione, codificato all'articolo 416 c.p.c. (Cassazione, Sezioni Unite, n. 8202 del 20/4/2005, cit.). 2.4 Quanto, poi, alla circostanza che fosse stato Parte_3 delegato per la gestione del personale da parte di tutte le società resistenti, si osserva che con la delega del 16/1/2023, rilasciata da , nella Parte_2 qualità di legale rappresentante di la società Controparte_1
“premesso che ... intende delegare poteri e responsabilità specifiche ai propri dipendenti” conferiva a - che in tal modo si apprende Parte_3 essere altresì dipendete della società - i poteri di gestione del personale e della loro organizzazione. La delega non fa che avvalorare l'interesse alla gestione unitaria e condivisa del personale da parte delle tre resistenti. Tra i poteri formalmente delegati, in ogni caso, non può certamente includersi quello di trasferire le risorse, posto che il provvedimento di trasferimento della ricorrente è stato, in tesi, disposto per “esigenze tecnico organizzative”, per certo esulanti dalla gestione del personale. La ricorrente ha, invero, specificamente dedotto che la prima comunicazione di trasferimento – peraltro per un solo giorno a settimana – le sarebbe provenuta telefonicamente da (“15. Il 05.02.2025 la Parte_3 sig.ra mentre era in servizio presso la sua consueta sede di lavoro in Pt_1 via Tuscolana riceveva una telefonata da parte del sig. che Parte_3 le comunicava il conferimento di un incarico aggiuntivo dovendo ella recarsi una volta a settimana presso la sede di Via Tripoli 120/122, al fine di compilare le dichiarazioni ) e che solo successivamente, in ragione CP_3
10 delle sue proteste, sarebbe stato disposto un trasferimento definitivo per email. La circostanza, specificamente dedotta al capitolo 15 delle premesse in fatto del ricorso, non è stata contestata, sicché anch'essa deve ritenersi acquisita al processo, senza necessità di ulteriore istruzione, secondo il principio di non contestazione, codificato all'articolo 416 c.p.c. (Cassazione, Sezioni Unite, n. 8202 del 20/4/2005, cit.). Tantomeno, la delega per la gestione del personale poteva includere le istruzioni impartite da alla ricorrente per la gestione delle Parte_3 pagine social condivise tra le tre società (doc. 17). Peraltro, la resistente ha ammesso in Controparte_1 memoria che “il logo del regolarmente registrato è Controparte_1 un casetta con un cerchio verde e scritta ”, circostanza che - CP_1 verificata sulla carta intestata, sulle email e sulle divise del personale di tutte le società resistenti - non fa che avvalorare l'unicità di struttura e organizzazione imprenditoriali, per il perseguimento di un interesse comune. 2.5 Sulla scorta del compendio probatorio complessivamente acquisito agli atti, deve ritenersi provato che le società odierne resistenti costituiscano un unico centro di imputazione di interessi, che si è comportato quale unico datore di lavoro della ricorrente Pt_1
Quanto emerge esula, invero, dal mero collegamento economico- funzionale tra imprese, risolvendosi, piuttosto, nel frazionamento di un'unica attività imprenditoriale tra più soggetti giuridici, che integrano i loro ambiti di attività realizzando una commistione di strutture, mezzi e personale. È, invero, unica la struttura apicale, che fa capo ai soci Pt_2
, e proprietari delle quote sociali e
[...] Parte_3 Parte_4 ciascuno legale rappresentante di una delle società. Parimenti risulta unitaria la struttura organizzativa, documentata dai regolamenti aziendali, dalla gestione concorde delle sedi e dei loro giorni e orari di apertura e chiusura, dall'utilizzo di un unico software gestionale, dalle proposte commerciali al pubblico, dal sito internet e dalle pagine social condivisi e dalla gestione comune delle anagrafiche dei clienti. Inoltre, le resistenti hanno integrato le loro rispettive attività – di produzione, commercializzazione e vendita di sistemi antintrusione, infissi, serramenti, allarmi (codice Ateco 47.59.5) per e Controparte_1
e di installazione di infissi, porte blindate, serrature, allarmi Controparte_1
(codice Ateco 33.11.04) per – al fine del perseguimento Controparte_2 di un interesse comune, stipulando accordi per i quali fosse CP_2 ad occuparsi della installazione dei prodotti commercializzati dalle
[...] prime due. Al fine del perseguimento dell'interesse comune, esse hanno utilizzato promiscuamente il loro personale, solo formalmente assunto – o ceduto, come nel caso della ricorrente – alle dipendenze dell'una o dell'altra, ma di
11 fatto addetto contemporaneamente allo svolgimento di compiti indistintamente e promiscuamente in favore di tutte. Tale circostanza è, invero, dirimente, poiché indice di una prestazione svolta contemporaneamente in favore di più datori di lavoro, di guisa che non sia possibile distinguere quale parte sia stata svolta nell'interesse dell'uno o dell'altro. Tale è, esattamente, quanto accertato nel presente giudizio, in cui è provato – in quanto non contestato – che la ricorrente, per l'intera durata del rapporto, sia stata continuativamente addetta, in favore di tutte e tre le società resistenti, all'archiviazione cartacea di documenti, alla gestione del centralino, alla redazione di report giornalieri degli appuntamenti, al controllo dei documenti per le pratiche di sconto in fattura, alla gestione dei social aziendali, alla gestione degli appuntamenti fissati per i rilievi tecnici e le compilazioni delle dichiarazioni alla creazione delle anagrafiche dei CP_3 clienti sui sistemi gestionali, alla creazione di cartelle condivise con i server aziendali contenenti i documenti relativi a tutte le pratiche, all'aggiornamento di Google Maps con i sopralluoghi e i montaggi effettuati, alla gestione delle pratiche relative al “Bonus infissi” e alla elaborazione di un modulo per la richiesta di Ecobonus. Tali mansioni, è dedotto e non contestato, erano svolte promiscuamente e indistintamente dalla e dalla , invece Pt_1 Pt_5 dipendente di tanto che la ricorrente ha dedotto – e la Controparte_1 circostanza non è stata contestata - che nel dicembre 2024 la la Pt_5 aveva avvisata del suo imminente periodo di ferie, durante il quale ella la avrebbe dovuta sostituire. Peraltro, la ricorrente veniva incaricata di occuparsi delle pratiche c.d.
“Ecobonus” per i clienti sia di che di Controparte_1 CP_1
essendo anche inserita in un gruppo whatsapp con i dipendenti addetti
[...] agli uffici commerciali delle due società (doc. 18). Ed era – mai suo datore di lavoro – a rimuoverla Parte_3
l'11/3/2025 da tutti i gruppi aziendali (doc. 26). Ancora, è dedotto e non contestato che la ricorrente sia stata inviata il 17/1/2025 a seguire un corso di aggiornamento sull'utilizzo del nuovo gestionale operativo presso gli uffici della siti in Via di Tor Controparte_1
Vergata 440/b, unitamente alle colleghe e . Pt_5 Parte_6
Orbene, il disimpegno di tali mansioni in favore di tutte e tre le società resistenti, da parte di dipendenti di diverse società, per tutta la durata del rapporto di lavoro, unita ai dati documentali e fattuali sopra elencati, depone senza dubbio per una unicità di gestione del rapporto di lavoro della ricorrente, dal quale consegue che esso debba essere imputato, dal lato datoriale, a tutti i fruitori dell'attività della Pt_1
La domanda di accertamento che le società convenute costituiscano un unico centro di interessi giuridico-economici a cui va imputato il rapporto di
12 lavoro della ricorrente, di cui sono codatori, deve, conseguentemente, essere accolta.
3. Tanto preliminarmente accertato, l'odierna ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatole dal datore di lavoro formale Controparte_1 con lettera del 26/3/2025.
[...]
3.1 Nell'atto di recesso, avente ad oggetto “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo” si legge: “A seguito della diminuzione del lavoro e di una sensibile diminuzione del fatturato, non potendo ricollocarla su altra mansione, con la presente le comunichiamo che la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda. Ci vediamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art.3 Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il licenziamento ha effetto immediato, pertanto non le sarà riconosciuto alcun periodo di preavviso. In sostituzione le sarà corrisposta un'indennità di mancato preavviso calcolata secondo le vigenti norme di legge e sulla base di quanto previsto al riguardo dal Contratto collettivo nazionale di riferimento. La invitiamo a prendere accordi con il nostro ufficio per il ritiro delle sue spettanze e dei documenti di lavoro”. Non vi è dubbio, pertanto, che quello intimato da Controparte_1 ad si connoti come un licenziamento per giustificato motivo Parte_1 oggettivo. 3.2 Come noto, costituisce principio interpretativo del tutto assodato in giurisprudenza quello secondo cui la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento - operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso - ha carattere generale, e vale quindi per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass., Sez. L, n. 18283 del 13/08/2009). È soltanto alla luce della causale indicata nella lettera di recesso che, pertanto, va affrontata la legittimità o meno dell'atto espulsivo, non potendo trovare ingresso, al fine di sorreggere il provvedimento datoriale, circostanze diverse. 3.3 In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive è noto che
“compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari,
13 l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7474 del 14/05/2012). Invero, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, “senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24235 del 30/11/2010). In ogni caso, le ragioni poste a fondamento del licenziamento, sia che si traducano in una soppressione del reparto o dell'attività cui era addetto il lavoratore, sia che siano motivate da un riassetto organizzativo per una più razionale ed economica gestione dell'azienda - anche finalizzata all'incremento degli utili -, comportano, comunque, che il datore di lavoro sia tenuto a provare, oltre l'obiettivo verificarsi della situazione dedotta, anche l'incidenza causale sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore, eventualmente sotto il profilo dell'impossibilità di utilizzare altrimenti il suo impegno lavorativo. Cosicché, infine, nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la soppressione del posto al quale il lavoratore era addetto e l'impossibilità di ricollocarlo nell'ambito della struttura aziendale con mansioni compatibili con la qualifica rivestita (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 21514 del 22/10/2015). La Corte di Legittimità, approfondendo il tema di indagine, ha quindi affermato che "è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa
o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 10699 del 03/05/2017).
14 Ancora più di recente la Suprema Corte ha ribadito che, secondo il proprio ormai consolidato orientamento (Cass. n. 25201/16, Cass. n.10699/17, Cass. n.24882/17), ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo piuttosto sufficiente “che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; tuttavia, se il giudice accerti, in concreto, l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, la cui prova grava sul datore di lavoro, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 752 del 12/01/2023 e, in termini, già Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4672 del 18/2/2019). 3.4 Nel caso in esame, la società resistente si è Controparte_1 limitata, in memoria, ad insistere per la legittimità dell'atto espulsivo, “in quanto sussistenti le effettive esigenze organizzative e produttive della società , per avere essa “proceduto alla Controparte_1 razionalizzazione della propria struttura operativa dovuta ad un calo di fatturato pari al 63% nel primo trimestre, che ha implicato una revisione delle posizioni professionali non più rispondenti alle necessità aziendali, compresa quella precedentemente ricoperta dalla Sig.ra In tale Pt_1 contesto, si precisa che non vi erano possibilità di alcuna ricollocazione interna compatibili con le competenze e il profilo contrattuale della lavoratrice” e inoltre “nel caso di specie, si ribadisce che la Società ha provveduto a documentare l'esistenza di una riorganizzazione interna a causa di un calo di fatturato, che ha reso non più necessaria la posizione ricoperta dalla lavoratrice”. A sostegno di tale deduzione si rinvengono unicamente, in allegato alla memoria, le dichiarazioni I.v.a. per il primo trimestre 2024 e per il primo trimestre 2025, dalle quali emerge un calo di fatturato da € 1.321.034,24 a € 488.703.84, salva esattezza dei conteggi. Nondimeno – vieppiù in ragione dell'accertamento della sussistenza di un gruppo di imprese – la documentazione offerta in produzione non comprova in alcun modo la sussistenza dei motivi posti a fondamento del recesso e la operata riorganizzazione aziendale incidente sulla posizione della lavoratrice. Posto che il licenziamento è stato intimato “a seguito della diminuzione del lavoro e di una sensibile diminuzione del fatturato” ed anche
15 a voler considerare provata la contrazione di fatturato – seppure la produzione comparativa delle dichiarazioni I.v.a. per un solo trimestre non possa ritenersi del tutto significativa – non v'è prova che il gruppo societario abbia adottato alcuna ulteriore iniziativa per il contenimento dei costi, oltre al licenziamento della ricorrente;
che abbia, pertanto, operato la pretesa riorganizzazione;
se le mansioni della siano state soppresse o Pt_1 redistribuite ad altri;
come sia stata individuata la ricorrente quale unica lavoratrice da licenziare. Peraltro, la contrazione del fatturato risulta scarsamente significativa di una difficoltà economica aziendale, se non avvalorata da una corrispondente contrazione degli utili. Invero, solo un mese prima del licenziamento - quando già, secondo le dichiarazioni I.v.a., si era registrato il calo di fatturato - la ricorrente era stata trasferita presso lo show room di Via Tripoli ove “per esigenze aziendali la società aveva necessità di una persona della qualifica della nella Pt_1 sede commerciale di Via Tripoli 120 -122”. Non è chiarito come siano state risolte, dopo solo poco più di un mese, le necessità che avevano reso necessario il trasferimento immediato della ricorrente presso lo show room di Via Tripoli e a chi siano state affidate le mansioni che la ricorrente era stata inviata a svolgere. Infine, la contestuale assunzione di nel mese di marzo Parte_7
2025 e la sua assegnazione alla sede di Via Tuscolana, per lo svolgimento delle medesime mansioni che fino al trasferimento erano state proprie della ricorrente, unitamente alla , fornisce definitiva conferma della Pt_5 manifesta insussistenza del preteso giustificato motivo addotto a sostegno del recesso datoriale. Vale precisare che anche la circostanza che la sia stata assunta Pt_7 per lo svolgimento delle mansioni già disimpegnate dalla ricorrente, prima del trasferimento, specificamente dedotta in ricorso (“26. e contemporaneamente all'invio del mese di marzo 2025 le convenute assumevano la sig.ra (con rapporto formalizzato con la Parte_7 società e l'assegnavano proprio alla sede di via Tuscolana, Controparte_1 pur intestata formalmente a da cui era stata Controparte_1 punitivamente trasferita la signora attribuendo alla le Pt_1 Pt_7 medesime mansioni che erano state proprie della ricorrente, promiscuamente svolte insieme alla sig.ra ”) non è stata oggetto di contestazione. Pt_5 si è limitata ad addurre che la non fosse Controparte_1 Pt_7 stata assunta alle proprie dipendenze, bensì a quelle di di talché CP_1
“la nuova dipendente non svolge le stesse mansioni svolte a suo tempo dalla ma bensì è stata assunta come commerciale da un'altra società”; Pt_1
– e vieppiù – nulla ha dedotto in proposito;
CP_1 CP_2 nessuna delle resistenti ha prodotto il contratto di assunzione di Pt_7
[...]
16 La circostanza, specificamente dedotta al capitolo 26 delle premesse in fatto del ricorso, non può pertanto ritenersi altrettanto specificamente contestata, sicché anch'essa deve ritenersi acquisita al processo, senza necessità di ulteriore istruzione, secondo il principio di non contestazione, codificato all'articolo 416 c.p.c. (Cassazione, Sezioni Unite, n. 8202 del 20/4/2005, cit.). Infine, si vuole osservare che la proposta, pur a scopo transattivo, di riassunzione – e non di reintegrazione, come erroneamente sostenuto in memoria – avanzata dalla il 13/5/2025, a mezzo del suo Controparte_1 legale, mal si concilia con la dedotta condizione di difficoltà economica conseguente al calo di fatturato, che avevano determinato solo un mese e mezzo prima la necessità di recedere dal rapporto di lavoro con la Pt_1
3.5 Sulla scorta del compendio probatorio acquisito - nonostante la produzione delle dichiarazioni I.v.a. a confronto di Controparte_1 relative al primo trimestre 2024 e al primo trimestre 2025, che evidenziano unicamente un significativo calo di fatturato nel periodo - anche in ragione della accertata sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le tre società resistenti, deve ritenersi che sia manifestamente insussistente il giustificato motivo addotto a sostegno del licenziamento della ricorrente, poiché non è stata provata la dedotta riorganizzazione aziendale;
non è stato in alcun modo dimostrato l'impatto di tale riorganizzazione sulla posizione individuale della ricorrente;
non è provata la destinazione dei suoi compiti, vieppiù presso lo show room di Via Tripoli, dove solo un mese prima era stata rilevata l'improcrastinabile necessità di sua presenza;
non è stata né dedotta né provata la soppressione delle sue mansioni;
è stata assunta un'ulteriore risorsa, nel gruppo, destinata ad occuparsi delle mansioni amministrative e di segreteria già disimpegnate dalla ricorrente fino al trasferimento, in favore di tutte le società. Poiché la legittimità dei licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo “resta subordinata alla condizione - con onere probatorio a carico del datore di lavoro - sia della incidenza della ristrutturazione sulla specifica posizione di lavoro, sia della impossibilità di utilizzare altrove le prestazioni del lavoratore in mansioni compatibili con la sua qualifica” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1523 dell'1/2/2003), non resta che rilevare la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a giustificazione del licenziamento.
4. Parte ricorrente ha, tuttavia, domandato, altresì, l'accertamento della ritorsività del licenziamento, intimato quale ingiusta reazione del datore di lavoro alle proteste per il trasferimento presso lo show room di Via Tripoli. 4.1 Occorre rammentare che il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che sia, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato
17 disposto dell'articolo 1418, comma 2, e degli articoli 1345 e 1324 del codice civile. Esso costituisce l'ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dall'articolo 4 della legge n. 604/1966, dall'articolo 15 della legge n. 300/1970 e dall'articolo 3 della legge n. 108/1990 - interpretate in maniera estensiva -, che ad esso riconnettevano già le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6282 del 18/03/2011). La giurisprudenza ha costantemente ribadito la regola che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17087 del 08/08/2011, in motivazione;
Cfr Corte D'Appello di Roma sez. lav., 30/09/2020, n.1898). Sicché, la Suprema Corte ha rilevato che, “una volta accertata l'esistenza di un giusta causa di recesso, di per sé idonea a giustificare il licenziamento, l'eventuale esistenza di un concorrente motivo illecito, da provarsi a cura del lavoratore, è irrilevante, atteso che il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, una giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2018, n. 14197) e anche “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9468 del 4/04/2019). 4.2 Nel caso di specie, pur esclusa la sussistenza di un giustificato motivo valido, non può ritenersi dimostrata la ritorsività del licenziamento. Invero, a fronte della comunicazione di trasferimento del 6/2/2025, la ricorrente si è assentata dal lavoro dapprima con certificato di malattia prot.
18 404609937 dal 07/02/25 al 11/02/25 e successivamente, in prosecuzione, con certificato di malattia prot. 405173602 dal 12/02/25 al 15/02/25; ha, pertanto, preso servizio nella nuova sede presso lo show room di Via Tripoli il 18/02/2025, ove ha svolto la prestazione lavorativa fino al 25/2/2025, data di decorrenza del nuovo certificato di malattia prot. 406835081 dal 25/02/25 al 25/03/25 (docc.
5-8 memoria . Controparte_1
Se il datore di lavoro avesse voluto reagire ingiustamente alle proteste della ricorrente per la assegnazione allo show room di Via Tripoli, lo avrebbe, in effetti, fatto sin dal 18/2/2025, mentre ha aspettato il rientro dal secondo periodo di malattia per intimare il licenziamento. D'altro canto, prima dell'episodio della contestazione del trasferimento, non sono dedotti e non risultano motivi di attrito tra la ricorrente, i soci, i preposti e i colleghi, di talché dopo anni di proficua collaborazione sembra francamente improbabile che il gruppo societario abbia voluto privarsi di una risorsa solo per ritorsione ad una protesta telefonica alla comunicazione di assegnazione presso altra sede per un solo giorno a settimana, della quale, peraltro, la lavoratrice si era scusata per iscritto, con toni accomodanti, prendendovi poi servizio. Restano, comunque, irrilevanti tutte le deduzioni in ordine alla assenza della ricorrente alla visita fiscale i primi giorni di marzo 2025, poiché fatti non contestati e, in ogni caso, comunicati ufficialmente dall' CP_5 previdenziale al datore di lavoro solo successivamente alla risoluzione del rapporto. In difetto di ulteriori emergenze, deve escludersi, pertanto, che ricorrano gli estremi di un licenziamento per ritorsione.
5. In punto di conseguenze, esclusa la sussistenza di un licenziamento ritorsivo, la tutela spettante alla ricorrente è quella di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, essendosi direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso datoriale. Il licenziamento deve, conseguentemente, essere annullato, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità in relazione al periodo antecedente alla presente pronuncia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Dall'importo così determinato non v'è luogo a detrarsi quanto dalla ricorrente percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, in quanto circostanza solo genericamente dedotta e non provata, né quanto avrebbe potuto percepire se avesse accettato la proposta di riassunzione del 13/5/2025 alle dipendenze di Controparte_1
19 A ben vedere, infatti, quella formulata – e in giudizio ribadita - non era affatto una proposta di reintegrazione, bensì si connotava come una proposta di riassunzione nell'ambito di una conciliazione bonaria della instauranda controversia, a fronte della quale la ricorrente sarebbe stata chiamata alla rinuncia all'impugnativa di licenziamento. Il suo rifiuto non può essere, pertanto, addotto a detrimento del risarcimento spettante alla lavoratrice a norma dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, poiché per ottenere tale retribuzione la ricorrente sarebbe stata costretta a rinunciare alla rivendicazione delle sue pretese. 5.1 All'importo capitale del risarcimento del danno da licenziamento, trattandosi di credito da lavoro, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da computarsi sul capitale via via annualmente rivalutato (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429 c.p.c.. Il principio contenuto nell'articolo predetto in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione, infatti, anche nel caso di crediti liquidati a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte (cfr. per tutte, Cass., sez. lav., n. 11235 del 21/5/2014). 5.2 Quanto alla condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si osserva che, in caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento - ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 - il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, “costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6722 del 10/03/2021).
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al
20 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere maggiorate in considerazione della circostanza che il ricorso, depositato con modalità telematica, è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 37/2018.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che le società
[...]
e costituiscono un Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 unico centro di interessi giuridico-economici a cui va imputato il rapporto di lavoro della ricorrente Parte_1
Annulla il licenziamento intimato da a Controparte_1 con lettera del 26/3/2025, per manifesta insussistenza del Parte_1 giustificato motivo oggettivo addotto e, per l'effetto, condanna le società
e quale unico Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 centro di imputazione del rapporto di lavoro, a disporre la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità in relazione al periodo antecedente alla presente pronuncia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna e Controparte_1 Controparte_1 CP_2
in solido, alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
[...]
10.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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