Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6768/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
C.F.: C.F._1
residente in [...], con l'avv. Evelina Linda Silvia Bonaldo presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana
C.F. C.F._2
residente in [...], con l'avv. Federica Blatti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ZA RO (MI) in data 9 luglio 2022
(anno 2022 atto n. 4 parte I)
Milano
(passata in giudicato v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato a [...], l'[...], residente in [...]
ZA RO (MI) alla Via Giosuè Carducci n. 4, codice fiscale , C.F._3
cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale, sita in ZA RO (MI), Via Giosuè Carducci n. 4, di proprietà dei Signori
e , costituita da: Parte_1 Parte_2
- appartamento posto al primo piano composto da ingresso-corridoio, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e soggiorno, censito nel Catasto di detto Comune e contraddistinto dai seguenti “dati di identificazione catastale”: Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa 3, mappale 425, subalterno 5, Via Giosuè Carducci n. 4, piano 1, categoria A/3, Classe 6, vani 5, Rendita Catastale € 253,06 rimane assegnata al marito che vi continuerà a vivere con il figlio minorenne, con tutto l'arredo e corredo in essa contenuto che rimarrà definitivamente nella disponibilità del Signor Parte_1
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, tutti gli oneri relativi alla casa coniugale anche quelli che per legge sono di competenza del proprietario, sia ordinari che straordinari, ivi comprese le spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, tasse e/o imposte, rimarranno a carico integrale del GN . Sempre a decorrere dalla sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, il GN provvederà a corrispondere e a tenere a proprio carico per Parte_1 intero le rate mensili previste dal contratto di mutuo di credito fondiario stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena in data 2 agosto 2019 a rogito Notaio N. 5.395/ Rep. Persona_1
e N.
4.553 Racc. registrato a Milano 1 l'8.08.2019 al numero 21444 Serie 1T, con ogni più ampia manleva in favore della OR . Parte_2
2. Si dà atto che la OR , con il consenso del GN , si è già trasferita Parte_2 Parte_1 in altra abitazione sita in AG (MI) alla via Matteotti n. 3, asportando dalla casa familiari i propri beni ed effetti personali.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento paritario Parte_3 alternato. La residenza anagrafica del minore è e resterà fissata presso il padre (via Carducci n. 4 –
ZA RO). I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio stesso, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori medesimi.
4. Salvo miglior accordo, si convengono le seguenti modalità di visita: dato atto che tra i due comuni di residenza dei genitori la distanza è di circa 1 km, che ciò consente al minore di continuare con le proprie abitudini di vita nonché di frequentare gli stessi luoghi, di mantenere i rapporti della propria spera affettiva e amicale e, infine, che anche nel comune di AG sono in servizio i mezzi di trasporto per raggiungere la scuola frequentata da quest'ultimo starà con i genitori a Parte_3 settimane alternate. Precisamente a cominciare dal padre, starà con un genitore dal Parte_3 venerdì pomeriggio fino al successivo venerdì pomeriggio, indi si trasferirà dall'altro genitore per starci fino al successivo venerdì pomeriggio e così a seguire sempre in via alternata.
Sempre salvo miglior accordo, durante il periodo estivo (periodo che viene convenzionalmente identificato con quello delle vacanze estive previste dal calendario scolastico), il figlio Parte_3 trascorrerà 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, con il padre e 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, con la madre nel periodo che i genitori individueranno di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno. Il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno, il Natale, fine Parte_3 anno e capodanno, il Carnevale e la Pasqua ad anni alterni con il padre e con la madre quindi le parti sin da ora stabiliscono che il Natale 2024 lo trascorrerà con la madre, il fine anno e capodanno
2024/2025 con il padre, il carnevale 2025 con la madre e la Pasqua 2025 con il padre, conseguentemente i predetti periodi per l'anno successivo si intenderanno alternati fra i genitori e così di anno in anno. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il figlio Pt_3 anche quotidianamente.
[...]
5. Per quanto riguarda il mantenimento connesso alle esigenze ordinarie del figlio Parte_3 ciascun genitore vi provvederà direttamente nel tempo di permanenza presso di sé.
Le spese straordinarie relative a saranno a carico di ciascun genitore nella misura del Parte_3
50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano in data 14.11.2017 che qui di seguito si riportano:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti da Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo lettera raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le detrazioni fiscali e l'assegno unico per il figlio spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno. Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, il genitore richiesto metterà tempestivamente a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali
(fatture e ricevute) relativi a spese deducibili e/o detraibili e/o rimborsabili.
6. Al fine di definire ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, la OR si obbliga a cedere e vendere al GN il quale si obbliga ad Parte_2 Parte_1 accettare ed acquistare, la propria quota pari al 50% del diritto di proprietà della casa familiare, sita in ZA RO (MI) alla via Giosuè Carducci n. 4, costituita da:
- appartamento posto al primo piano composto da ingresso-corridoio, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e soggiorno, censito nel Catasto di detto Comune e contraddistinto dai seguenti “dati di identificazione catastale”: Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa 3, mappale 425, subalterno 5, Via
Giosuè Carducci n. 4, piano 1, categoria A/3, Classe 6, vani 5, Rendita Catastale € 253,06
Coerenze: i beni in oggetto confinano con: prospetto su cortile comune, appartamento distinto con il sub. 4, ballatoio comune, prospetto su cortile comune.
Il tutto oltre alla quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero edificio ai sensi di legge.
La cessione della proprietà si intenderà conclusa a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con ogni relativo diritto, azione, ragione e servitù, come pervenuti alla OR Parte_2
in data 2/8/2019, a rogito Notaio N.
5.394 di Rep. e N.
4.552 di
[...] Persona_1
Racc. registrato a Milano 1 l'8.8.2019 al numero 21443 Serie 1T.
La OR dichiara la sua proprietà del ceduto, confermandola libera da qualsiasi Parte_2 peso, vincolo, ipoteca ed onere in genere, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a garanzia dal contratto di mutuo di credito fondiario stipulato con Banca
Monte dei Paschi di Siena in data 2 agosto 2019 a rogito Notaio N. Persona_1
5.395/ Rep. e N.
4.553 Racc. registrato a Milano 1 l'8.08.2019 al numero 21444 Serie 1T per l'importo originario di Euro 107.000,00 da estinguersi in numero 360 rate mensili. A fronte della cessione della quota di comproprietà da parte della OR , il GN Parte_2 Parte_1 si accolla il pagamento integrale di tutte le residue rate di mutuo a scadere previste dal contratto di mutuo di credito fondiario stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena in data 2 agosto 2019 a rogito Notaio N. 5.395/ Rep. e N.
4.553 Racc. registrato a Milano 1 Persona_1
l'8.08.2019 al numero 21444 Serie 1T per l'importo originario di Euro 107.000,00 da estinguersi in numero 360 rate mensili, tenendo ampiamente manlevata la OR da ogni Parte_2 obbligazione nei confronti della banca mutuante.
Il rogito notarile di cessione da parte della OR della sua quota di comproprietà Parte_2 dell'immobile sopra descritto e individuato dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione
Tutte le spese per l'atto notarile, per imposte di registro, ipotecarie e catastali e qualunque altro onere e/o spesa necessaria a reperire la documentazione per procedere all'atto definitivo di compravendita (compresa Attestato di Prestazione Energetica) saranno integralmente ed esclusivamente a carico del GN . Parte_1
7. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa e/o richiesta di contribuzione alimentare e/o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, il Signor terrà Parte_1 totalmente a suo carico il pagamento delle rate del sopra indicato mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sino alla sua completa estinzione.
9. Le parti si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni atto necessario o anche solo opportuno per dare esatta e completa esecuzione alle obbligazioni assunte e previste dalle presenti condizioni.
10. Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito con quanto sopra descritto ogni rapporto patrimoniale e non, economico e finanziario tra essi sorto ed intercorso durante ed in conseguenza della convivenza matrimoniale e che, pertanto, con il puntuale ed esatto adempimento di quanto pattuito ai punti precedenti delle presenti condizioni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione o causa economica e/o patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente e comunque connessa alla convivenza matrimoniale.
11. Le spese legali sono integralmente a carico di .” Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 18.09.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ZA RO in data 9 luglio 2022 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Le spese di procedura sono integralmente a carico del GN , come da Parte_1 condizioni di divorzio;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREZZANO ROSA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG