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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4752/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania via Cavaliere n. 92, presso lo studio dell'avv. Rossella
Sinitò, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 17.05.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel
Pagina 1 procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 10276/2024
r.g., assumendo, in sintesi, che il CTU ha valutato in modo del tutto riduttivo le patologie di cui soffre non solo dal punto di vista fisico ma anche psichico, non avendo tenuto conto dell'impatto che determina la chemioterapia, al pari di altre cure farmacologiche oncologiche, sulla propria persona sì da compromettere lo svolgimento delle ordinarie attività di vita, ed altresì che la capacità deambulatoria dell'individuo va apprezzata avendo riguardo alla capacità di superare gli ostacoli od affrontare le necessità.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, di “dichiarare la sussistenza … con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quell'altra data che riterrà la Giustizia adita, in base alla compienda istruttoria, dei requisiti sanitari di incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana ed impossibilità a deambulare autonomamente quali requisiti sanitari che danno il diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni … Con vittoria di spese e compensi giudizi da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. CP_ In data 22.07.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto esso è stato depositato il 17.05.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma
IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 18.04.2025, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 19.03.2025.
Nel merito, il thema decidendum oggetto del presente giudizio attiene all'accertamento del requisito sanitario funzionale ad accedere all'indennità di accompagnamento, laddove il ricorrente, tanto in sede amministrativa quanto nella fase sommaria del procedimento de quo, è
Pagina 2 stato riconosciuto invalido totale e permanente nella misura del 100%.
Al fine di riscontrare la fondatezza della pretesa avanzata da , nella fase sommaria, Pt_1
è stata disposta la nomina di un medico legale, il quale, innanzitutto, ha sottoposto a vaglio critico la documentazione medica allegata al ricorso e prodotta nel corso delle operazioni peritali e, dopo aver raccolto i dati anamnestici del periziando, ha sottoposto quest'ultimo ad esame obiettivo, constatando personalmente che trattasi di “Soggetto collaborante, orientato spazio temporalmente” e a livello fisico in possesso di “discrete condizioni generali. Peso:
60Kg. Altezza: 172cm. Pannicolo adiposo scarsamente rappresentato. Cute elastica, mucose visibili rosee. Masse muscolari normotoniche e ipotrofiche. Cicatrice xifopubica. Due esiti cicatriziali addominali da laparoscopia. Indossa pancera per recente intervento”.
Inoltre, il tecnico d'ufficio ha accertato:
- con riguardo all'apparato cardiovascolare che esso presenta “Cuore: (con) Aia cardiaca nei limiti della norma. Toni ritmici. F.c. 70b/m. P.A.130/85mmHg.”
- con riguardo all'apparato respiratorio “Emitoraci simmetrici, normoespansibili con gli atti del respiro. MV normotrasmesso”;
- con riguardo al sistema digerente che sussiste “Addome trattabile, dolente alla palpazione profonda”;
- con riguardo all'apparato osteoarticolare che è i “Passaggi posturali (sono) autonomi.
Deambulazione autonoma e regolare. Lasegue negativo. Romberg negativo”.
A fronte dell'apprezzamento complessivo dei dati clinici acquisiti in atti, il CTU ha concluso che è affetto da “Adenocarcinoma del retto con pregresse metastasi epatiche Pt_1
sottoposte a termoablazione in attuale follow up negativo per ripresa di malattia in soggetto con recente intervento per occlusione intestinale e con cardiopatia ipertensiva in trattamento con terapia mirata”, evidenziando che lo stesso “In atto non presenta i requisiti per
l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento in quanto le condizioni generali sono discrete, il follow up è negativo per ripresa di malattia, deambula in maniera autonoma e risulta autonomo nelle attività quotidiane della vita”.
Nel contesto complessivamente considerato, non è superfluo osservare che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale senza che rilevino episodiche situazioni, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici,
Pagina 3 atti della vita quotidiana.
Non a caso, la Suprema Corte, nell'interpretare i requisiti sanitari richiesti alternativamente per accedere all'indennità di accompagnamento (rectius: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità della presenza di quest'ultimo per compiere gli atti quotidiani della vita di un'assistenza continua) ha sottolineato che il concetto di “impossibilità” non può essere riduttivamente inteso come semplice difficoltà di deambulazione, ma è ben diverso e più rigoroso in quanto deve risolversi in una limitazione di spostamenti nello spazio e nel tempo tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore, concetto quest'ultimo che esprime l'esigenza della necessità di un aiuto non limitato a taluni episodici contesti ovvero soltanto alcuni atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalità dei bisogni o degli atti giornalieri (Cass. 02.08.2016, n. 16092 che richiama tra le altre Cass. 3.04.1999, n. 3228; Cass. 9.10.1998, n. 10056; conf. ancora, ex plurimis, Cass. 30.03.2011, n.7273; Cass. 19.08.2022, n. 24980).
Nella specie, il CTU si è soffermato nella valutazione del grado di disautonomina di escludendo sul piano psichico e fisico, proprio in considerazione di una riscontrata Pt_1
sua residua capacità deambulatoria e valutativa, che lo stesso rientri tra coloro che siano nelle condizioni di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, essendo accertato in atti che il paziente è “in follow up è negativo per ripresa di malattia” e non ha riferito complicazioni particolarmente afflittive legate alla terapia di mantenimento che esegue.
Nella presente fase di giudizio, non è stata prodotta documentazione che dimostra l'oggettivo aggravamento del complesso invalidante registrato a carico del ricorrente tale da determinare una grave limitazione dell'autonomia motoria e/o delle capacità intellettive o delle funzioni volitive, sì da poter ritenere riscontrata la compromissione delle funzioni basali (quali lavarsi, vestirsi, spostarsi dal letto alla poltrona, autonomia in toilette, alimentazione autonoma;
assunzione dei farmaci, preparazione dei pasti).
Né, del resto, la difesa del ricorrente, ha fornito elementi dai quali poter ravvisare una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, per cui le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio si risolvono in un mero dissenso diagnostico, insufficiente di per sé solo per disporre la rinnovazione dell'accertamento tecnico, stante che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di
Pagina 4 specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria.
Pertanto, l'opposizione va rigettata restando fatto proprio l'apprezzamento medico legale del
CTU nominato in fase sommaria.
Le spese processuali sono compensate per intero tenuto conto della complessità del quadro clinico accertato dal consulente d'ufficio, mentre, le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano a carico della parte ricorrente in difetto in atti di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. personalmente sottoscritta dalla parte stessa, atteso che la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale allegata al ricorso legittima unicamente l'esonero dal pagamento del contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100 % a far data dal
20.05.2024.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria a carico della parte ricorrente
COMPENSA le spese di lite della fase sommaria e della fase contenziosa
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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