Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1040/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Genova, Vico Stella n. 6/13, presso e nello studio dell'Avv. Paola Turarolo, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Genova, Controparte_1 C.F._2 Via Assarotti n. 20/9, presso lo studio dell'Avv. Alice Riccardi, che lo rappresenta e la difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
-E
CONTRO
-
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
AVVERSO
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, riformare la sentenza del Tribunale di Genova, indicata in epigrafe, e specificamente: - riconoscere l'addebito della separazione in capo al sig.
- assegnare la casa ex coniugale alla ricorrente o, in subordine, aumentare Controparte_1 l'assegno di mantenimento per i figli minori con congruo contributo alla locazione della conchiudente;
- rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi ai figli sopra nominati in almeno euro 2.200,00 mensili;
- riconoscere la sussistenza del diritto della sig.ra
a percepire un assegno di mantenimento per sé di euro 1.000,00”. Parte_1
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili, e comunque respingere integralmente, l'impugnazione e tutti i motivi di appello della signora , confermando la sentenza impugnata”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/11/2020, chiedeva la separazione Controparte_1
personale dalla moglie, , assumendo: Parte_1
- che in data 06/11/2011 le parti avevano contratto matrimonio in Santa Margherita Ligure;
- che dall'unione nascevano i figli e , rispettivamente in data Persona_1 Per_2
21/10/2014 e 13/06/2016;
- che la moglie, senza nessuna ragione si era improvvisamente allontanata dalla casa coniugale, impedendo al padre di vedere e tenere con sé i figli, deducendo infondate motivazioni di salute del marito;
- che il non solo era sotto controllo medico per alcuni disturbi dei quali Controparte_1
era perfettamente consapevole, ma, soprattutto, negli anni ha accudito quotidianamente e personalmente i figli, mentre la moglie si recava in negozio a lavorare;
- che, dunque, era costretto a richiedere l'immediato intervento del Tribunale e dei
Servizi Sociali per l'adozione di ogni provvedimento necessario a ristabilire una piena bigenitorialità;
- che i coniugi erano titolari di una ditta che gestiva in franchising un negozio di abbigliamento per bambini a Rapallo, nel quale ha sempre lavorato la , Parte_1
trattenendone gli incassi;
2 Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale:
- pronunciasse la separazione personale delle parti, con addebito della separazione alla moglie ex art. 151 c.c., u.c. (quest'ultima domanda non coltivata);
- disponesse l'affidamento condiviso dei figli minori con la collocazione meglio vista all'esito degli accertamenti istruttori;
- determinasse il regime di visita tra padre e figli;
- disponesse, in caso di collocazione dei minori presso la madre, a carico del
[...]
un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € 600,00 oltre al 50% delle CP_1
spese straordinarie.
2. Con analogo ricorso presentato in data 18/12/2020, chiedeva a sua volta la Parte_1
separazione dal marito, con cui i rapporti si erano progressivamente deteriorati a causa delle patologie psichiatriche del per le quali era in carico al Servizio di Salute Mentale Controparte_1 dell'ASL 4 Chiavarese, con addebito al marito poiché aveva inopinatamente interrotto il trattamento farmacologico prescritto, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza e divenendo pericoloso per i figli minori, motivo per cui chiedeva altresì l'affidamento esclusivo dei figli con facoltà di visita paterna soltanto in modalità protetta.
3. Disposta la riunione dei giudizi, il Presidente del Tribunale, prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, disponeva una C.T.U. psichiatrica sulle condizioni di salute del una psicologica sui figli minori per una ripresa degli incontri con il padre ed Controparte_1
una economico-finanziaria per ricostruire il patrimonio familiare e il tenore di vita della famiglia.
4. All'esito, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, disciplinando il regime di visita e ponendo a carico del un contributo mensile per il mantenimento Controparte_1 dei figli pari ad € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie.
5. Quindi la causa veniva istruita mediante integrazione di CTU sulle capacità genitoriali delle parti, affidata al Dott. all'esito della quale le parti raggiungevano un accordo in punto Persona_3
affidamento condiviso dei figli minori con collocazione abitativa presso la madre e regime di frequentazione con il padre come stabilito dal C.T.U.
6. La causa veniva quindi decisa con la sentenza n. 2231/2024, del 5/8/2024 con la quale il
Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi, rigettava la domanda di addebito della
3 separazione al marito;
disponeva l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, determinando il regime di visita come disposto dalla C.T.U., dichiarava tenuto il al pagamento di un contributo Controparte_1 mensile al mantenimento dei figli minori pari ad € 1.200 (€ 600,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge e di assegnazione della casa coniugale;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale quanto all'addebito rilevava che dalla C.T.U. psichiatrica risultava che il marito aveva sempre mantenuto sotto controllo la propria condizione patologica, dimostrando una buona aderenza alla terapia e regolarità negli appuntamenti con i servizi di salute mentale, non essendo, dunque, emersi elementi idonei a dimostrare che la condotta del marito avesse assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale;
quanto ai minori prendeva atto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di ctu, osservando che le condizioni ivi stabilite risultavano pienamente aderenti al superiore interesse dei minori;
rigettava la domanda della di l'assegnazione della casa coniugale dal momento che aveva abbandonato il tetto Parte_1
coniugale nel 2020 trasferendosi con i figli minori, per cui doveva ritenersi ormai definitivamente interrotto il nesso di continuità abitativa dei figli minori, i quali avevano costruito un nuovo habitat naturale nella nuova abitazione materna, conforme alle loro esigenze di vita in relazione alla loro età; confermava l'assegno stabilito in sede presidenziale per il mantenimento dei figli, congruo in ragione delle capacità economiche di entrambi i genitori e delle esigenze dei minori, sulla base della capacità di spesa del padre di oltre € 5.000,00 mensili possibile per gli apporti di denaro mensile effettuati da sua madre, oltre che per i proventi derivanti da eredità ed operazioni finanziarie ed essendo, inoltre, proprietario di un patrimonio immobiliare di rilevante valore, mentre la T_
percepiva un reddito medio annuo netto (considerando gli ultimi tre anni) di € 12.162,33,
[...]
corrispondente ad una disponibilità mensile pari ad € 1.013,53, derivante dalla propria attività commerciale, da cui era presumibile traesse ulteriori risorse. Sulla base di ciò rigettava la domanda di assegno di mantenimento in favore della , dal momento che, pur avendo redditi Parte_1
inferiori rispetto al marito, risultava in grado di provvedere al proprio sostentamento (gestendo un negozio in franchising e dimostrando di avere una piena capacità lavorativa), tenuto conto anche della sua giovane età (46 anni) e del fatto che il marito era onerato delle spese straordinarie per i figli.
7. Avverso tale sentenza, proponeva appello, in data 20/11/2024, per i Parte_1
seguenti motivi.
4 7.1. In merito all'addebito della separazione, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento del Controparte_1
ed il fallimento del matrimonio, assumendo che il marito, interrompendo arbitrariamente l'assunzione del trattamento farmacologico prescritto e tenendo di conseguenza, comportamenti incontrollabili e pericolosi nei confronti della moglie e dei figli, la aveva costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale per tutelare sé stessa e i minori, per cui tale condotta era la causa principale della crisi coniugale e, per l'effetto, della situazione di intollerabilità nella convivenza.
7.2. In conseguenza di ciò censurava la decisione che aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale sostenendo che i figli, pur essendo stati temporaneamente allontanati dalla casa familiare, non avevano in realtà mai interrotto il legame con essa, che rappresentava il loro habitat naturale, in considerazione altresì che la decisione di abbandonare la casa coniugale veniva dettata esclusivamente dal pericolo derivante dalla patologia del padre.
7.3. Quanto al contributo al mantenimento dei figli minori, censurava la decisione assumendo che il
Tribunale, era incorso in errore materiale nel valutare la reale situazione reddituale delle parti: in particolare, mentre il pur essendo formalmente privo di reddito, sosteneva spese Controparte_1 personali pari a € 5.300,00 al mese, era privo di oneri abitativi, dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla , emergeva chiaramente che l'attività commerciale di cui è titolare stava Parte_1
attraversando una grave crisi economica, derivandone perdite ingenti che avevano reso la società predetta incapace di generare reddito. Chiedeva quindi che l'assegno fosse determinato nella misura di € 2.200,00.
7.4. Per gli stessi motivi, considerato che non aveva mai tratto dalla gestione del negozio suindicato un reddito sufficiente a garantirle un adeguato sostentamento a causa delle rilevanti perdite economiche, assumeva che aveva errato il Tribunale a non determinare un assegno di mantenimento in suo favore, non avendo neppure tenuto conto che è onerata del pagamento del canone locazione di € 800,00 mensile dell'immobile dove vive con i minori. Chiedeva quindi che venisse posto a carico del marito il versamento dell'assegno nella misura di € 1.000,00 mensili.
8. ritualmente citato, si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni Controparte_1
avversarie in particolare rilevando che non era stato provato il nesso di causalità tra la condotta del marito e la crisi dell'affectio coniugalis non avendo, peraltro, mai tenuto atteggiamenti violenti nei confronti dei familiari;
che pertanto correttamente non era stata assegnata la casa coniugale alla moglie che se ne era allontanata senza preavviso, domanda peraltro formulata solo con la memoria
5 ex art. 183, sesto comma c.p.c., n. 1; che correttamente era stato altresì determinato il contributo paterno al mantenimento dei figli, in quanto sufficiente a soddisfare le esigenze di vita degli stessi;
che infine non sussistevano i presupposti per l'assegno di mantenimento in favore della T_
, in quanto disponeva di significative risorse economiche derivanti dalla sua attività
[...]
commerciale.
9. L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui infra.
9.1. In primo luogo, si condivide la sentenza del Tribunale laddove ha rigettato l'addebito della separazione al marito. Va infatti rilevato che la appellante deduce che il venir meno dell'affectio maritalis è da ricondurre alla condotta del marito il quale, affetto da patologia psichiatrica, avrebbe volontariamente sospeso l'assunzione della terapia farmacologica cui è conseguita la commissione di condotte violente nei confronti della moglie e dei figli, situazione sfociata nell'agosto 2020 nella adozione di TSO nei confronti dell'uomo.
Va premesso che la Corte di Cassazione (sez. 1 - , Ordinanza n. 10711 del 20/04/2023) ha statuito che “In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale”.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità dando rilievo non solo alla mancata prova della condotta, ma altresì all'accertamento che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia direttamente causalmente ad essa ricollegabile. (cfr per tutte Sez. 1 - , Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”).
Nella specie, dalla CTU a firma dott. risulta che il presenta un quadro Per_4 Controparte_1
clinico identificabile come Disturbo delirante, tipo di persecuzione che al momento dell'indagine 6 peritale era in fase di buon compenso psicopatologico, verosimilmente da correlare all'assunzione di terapia antipsicotica, in associazione a presa in carico psicoterapeutica valutando positivamente, per quanto qui interessa, il fatto che non sia stata riscontrata nel “una particolare Controparte_1
attitudine ostile e conflittuale nei confronti dell'ex-coniuge, potendo anche ipotizzare una riduzione ancora più significativa della conflittualità con una definizione del regime di contatto coi figli ed anche con gli interventi di mediazione delle figure professionali che lo hanno in carico”.
Dalla lettura della relazione si evince che l'appellato non avesse piena cognizione di malattia, e che vi sia stato un riacutizzarsi del disturbo paranoide nel 2020 allorquando la madre e la moglie non sono più riuscite a somministrargli di nascosto i farmaci. (“L'avvio della presa in carico psicoterapica era coinciso con il bisogno del sig. di contenere le preoccupazioni Controparte_1
della moglie e della madre rispetto alla sua salute. In quel periodo, infatti, egli aveva scoperto che, in accordo tra loro, la moglie e la madre gli somministravano psicofarmaci di nascosto e pertanto era diventato diffidente e non assumeva alimenti presi in casa nel timore che contenessero la terapia. Riferiva di aver appreso che la moglie insisteva, così come la madre, perché si sottoponesse a visita psichiatrica, stante il fatto che non assumesse più le terapie somministrate precedentemente a sua insaputa. L'interruzione della terapia aveva dato origine ad un aumento della sospettosità e dei contenuti persecutori nei confronti dei vicini di casa. Per tale motivo era stata organizzata ASO, poi sfociata di fatto in un TSO per l'assenza dello psichiatra al momento della visita domiciliare”.
Il ricovero fu conseguenza di una condotta violenza dell'uomo nei confronti della madre, mentre nella narrazione sulle cause della separazione nell'ambito delle ccttuu non vengono dedotte né altrimenti provate condotte violente o di minaccia del nei confronti della moglie e Controparte_1
dei figli risultando che la condotta paranoide era indirizzata nei confronti di terzi in particolare vicini di casa ma non nell'ambito della famiglia.
In particolare, i capitoli di prova dedotti dalla appellante non sono volti a dimostrare condotte contrarie agli obblighi derivanti dal matrimonio da parte del marito.
Occorre infine rimarcare che la patologia psichiatrica era insorta in epoca giovanile per cui era sussistente e conosciuta dalla moglie al momento del matrimonio e comunque dalle ccttuu risulta che neppure in seguito alla crisi familiare l'appellato abbia manifestato particolare astio e rivendicazioni nei confronti della moglie.
7 9.2 In mancanza di addebito non può disporsi la assegnazione della casa familiare alla T_
, da cui si è allontanata con i figli sull'assunto del timore per l'incolumità propria e per i figli
[...]
in conseguenza della malattia del marito, timore come sopra visto del tutto ingiustificato.
9.3 Quanto alle questioni economiche, le valutazioni dei redditi delle parti sono contestate dalle parti: la appellante deduce una crisi della propria attività commerciale tale da comportare importanti perdite di esercizio, l'appellato deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere che possa contare, oltre agli apporti economici della madre, su proventi ereditari, orami consumati e su un patrimonio immobiliare in realtà intestato alla madre.
Dalle produzioni documentali della appellante (dichiarazioni redditi società dell'ultimo triennio, estratti conto bancari degli anni 2023 e 2024) risultano del tutto infondate le doglianze della
: in particolare la società presenta negli anni 2023 e 2022 perdite di esercizio di Parte_1 gran lunga inferiori a quelle risultanti per l'anno 2021, infatti sono passate da -21.000 circa a €
3.584,00 nell'anno 2022 e 3.698,00 per l'anno 2023, dimostrando che il negozio presenta una maggiore redditività e produttività rispetto al passato.
Va inoltre evidenziato che dagli estratti conto risultano versamenti in denaro mensili, privi di causale specifica, che variano da quasi € 2.000,00 nel luglio 2023 (prelievo maggiore nel biennio) a
€ 1.200,00 nel mese di maggio 2024 (prelievo minore nel biennio), con una media mensile di circa
€ 1.300,00 – 1.400,00 che dimostrano effettivamente l'incasso di proventi “in nero” dalla attività commerciale da cui discende la non affidabilità delle dichiarazioni dei redditi. Va infine evidenziato che la appellante ha ricevuto altresì bonifici periodici dalla società.
Tenuto conto di tali evidenze probatorie, del fatto che è comunque dimostrato che il
[...]
seppure non direttamente titolare di un patrimonio mobiliare o immobiliare, tuttavia CP_1
beneficia di importanti emolumenti da parte della madre, pari ad oltre € 5.000,00 mensili, nonché tenuto conto che in ragione degli accordi intervenuti tra le parti in merito alla collocazione dei minori risulta che i figli trascorrono con la madre circa il 60% del tempo e con il padre il restante
40%, pare che l'assegno così come determinato dal Tribunale appaia congruo anche in ragione delle esigenze correlate all'età dei minori (di 11 e 8 anni) e della attribuzione delle spese straordinarie a carico del padre nella misura del 100%.
9.4 Richiamando le valutazioni sui redditi delle parti sopra esposte e considerando che sussiste comunque una rilevante differenza reddituale e patrimoniale tra le stesse, nonché in considerazione degli oneri abitativi a carico della nella misura indicata di € 700,00 mensili come Parte_1
8 documentato e non contestato, si giustifica la determinazione di un assegno per il suo mantenimento al fine di bilanciare tale divario e in considerazione del tenore di vita in costanza di matrimonio, che si stima equo nella misura di € 500,00 mensili.
10. In ragione del parziale accoglimento dell'appello pare equo compensare integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Genova n. 2231/2024 pubblicata il 05/08/2024
Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Invariata nel resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 12/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
9