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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3922/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BONOTTO MAURIZIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BONOTTO MAURIZIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27/09/2017 tra i coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Parte_2
VALDOBBIADENE il 17/01/1978, matrimonio trascritto al n. 18, Parte I, Anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Susegana, alle seguenti condizioni:
• i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
• affida, in via condivisa ad entrambi i coniugi, il figlio minore , il quale avrà residenza prevalente Per_1
presso la madre;
• per quanto riguarda i rapporti col padre, considerata l'età, saranno regolati secondo la volontà di e del padre medesimo;
Per_1
• Il signor si impegna a: Parte_2
a – trasferire, a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi e quindi beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della L. 74/1987, la propria quota di comproprietà, sull'immobile sito in Susegana (TV), via Golena del Piave n. 40, Sez. Urb. B, Foglio 9, particella
738, sub 4 e 5, al figlio , formalizzando l'atto non appena lo stesso avrà compiuto il Per_1
diciottesimo anno di età, e comunque non oltre il 31.10.2025, con ogni onere a carico del figlio;
2 b – corrispondere alla moglie, entro il 31.12.2025, la residua somma di € 1.400,00, concordata nella definizione dei rapporti patrimoniali.
• La signora si impegna a rinunciare all'assegno di mantenimento e ad ogni suo credito Pt_1
comunque vantato nei confronti del marito, nonché a ritirare la denuncia querela non appena concretizzatosi quanto previsto alle precedenti lettere a e b.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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